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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16514 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE DICIASSETTESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 37517 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto somministrazione decisa ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, previa concessione dei temrini per il deposito degli atti conclusionali;
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
36, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Mustilli (C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Fabio Gori n. 22/C, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n.
2 - che si CP_1 P.IVA_1 costituisce come mandataria di C.F. e P.IVA nella persona dell'Avv. CP_2 P.IVA_2
AN CA, procuratrice dell' in virtù di apposita procura conferita, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniel Rupeni (c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso quest'ultimo in Roma, Piazzale Ostiense n.2, come da delega su foglio separato rispetto alla copia autentica notificata dell'atto di citazione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l'appello promosso dal Sig. per la riforma della Parte_1 sentenza n. 841/2023 (R.G. n. 4670/2022), emessa dal Giudice di Pace di Roma, II Sezione Civile, e depositata in data 17/01/2023, con cui veniva dichiarata l'infondatezza della domanda di accertamento della esclusiva responsabilità della società per i danni subiti dal Sig. CP_3
nonché della domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni da questo lamentati, con Pt_1 compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa. L'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c., per mancata ricostruzione dei fatti di causa. Ebbene, parte appellante riteneva che lo sbalzo di tensione sarebbe stato causato dal guasto del cavo neutro sito in via Giuseppe Allegranza, angolo via Alfonso Bartoli, a fronte del ripristino della fornitura di energia successiva al blackout della rete di distribuzione avvenuto il 6/12/2019 alle 5.30 del mattino. Infine, l'appellante deduceva la carenza di motivazione sull'ammissione dei mezzi di prova, non avendo il Giudice di Pace ammesso la CTU volta ad accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento blackout/sbalzo di tensione e i danni provocati all'attore. In data 22 maggio 2024, si costituiva in giudizio la quale mandataria di CP_1 CP_3 la quale contestava tutti i motivi di appello avanzati da controparte, in quanto infondati, in fatto e in diritto. All'udienza cartolare del 23 maggio 2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie di parte appellante e rinviava per la decisione. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2050 c.c.; invero, la produzione di energia elettrica “costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata (Cass. n. 3935/1995) e ciò, pertanto, a prescindere dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione (cfr. Cass. ord. n. 32498/2019); “ai fini della responsabilità pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma” (cfr. Cass. sent. n. 10131/2015). Lo schema normativo delineato dalla disposizione in esame pone, come è noto, a carico del danneggiato la prova del danno e la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, lasciando a carico del danneggiante la prova dell'adozione di tutte le misure di cautela imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa. Dagli atti di causa risulta incontestato che in data 6/12/2019 alle 5.30 del mattino, l'impianto elettrico dell'abitazione dell'appellante fu interessato da un blackout, tuttavia, nulla è provato circa lo sbalzo di tensione che avrebbe causato i danni lamentati. Ebbene, parte appellante, al fine di affermare la responsabilità del distributore di energia per i danni paventati, ha prodotto unicamente la perizia di parte redatta dal Dott. , proprio fiduciario, Per_1 inidonea a dimostrare il nesso eziologico. Invero, oltre al fatto che la perizia è stata redatta in termini del tutto ipotetici da un consulente incaricato dal cliente e, quindi, non neutrale rispetto ai fatti di cui è causa, la stessa riporta un accertamento generico dei danni effettuato solamente in data 19 dicembre 2019, ossia più di dieci giorni dopo l'incontestato distacco di energia elettrica che ha interessato l'abitazione dell'appellante. Pertanto, ciò non consente di ricondurre con certezza i danni ivi riportati all'interruzione del servizio di fornitura di competenza del distributore di energia. Il lasso di tempo trascorso ha altresì impedito a questo Giudice e, prima ancora, al Giudice di primo grado, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di comprovare quanto sostenuto dal consulente di parte per la verifica del fattore eziologico sulla cui base poter accertare l'asserita responsabilità del distributore per i danni lamentati dall'appellante. Neppure la documentazione fiscale depositata dall'appellante può ritenersi idonea a dimostrare l'effettività dei danni lamentati, nulla emergendo circa le cause determinanti i danni ivi registrati e quantificati. Infatti, sebbene sia possibile in tal modo affermare l'esistenza dei danni asseritamente subiti da parte appellante, nulla è dimostrato circa il nesso eziologico tra gli stessi e le attività di ripristino del servizio di distribuzione di energia elettrica al quale parte appellante riconduce lo sbalzo di tensione che avrebbe causato il danneggiamento dei propri elettrodomestici. Tutto ciò considerato, le contestazioni avanzate da parte appellante devono essere rigettate per mancata prova del nesso eziologico tra i danni e l'evento ritenuto causa degli stessi, così come richiesto ai sensi dell'art. 2050 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di qualunque altra questione presentata dalle parti in causa. Alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della parte appellata, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
n. 841/2023 (R.G. n. 4670/2022), depositata in data 17/01/2023;
- DA parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Roma, 25.11.2025
Il Giudice Maria Pia De Lorenzo
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 37517 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto somministrazione decisa ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, previa concessione dei temrini per il deposito degli atti conclusionali;
TRA
(C.F. , residente in [...] C.F._1
36, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Mustilli (C.F. , ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla Via Fabio Gori n. 22/C, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE E
(C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Piazzale Ostiense n.
2 - che si CP_1 P.IVA_1 costituisce come mandataria di C.F. e P.IVA nella persona dell'Avv. CP_2 P.IVA_2
AN CA, procuratrice dell' in virtù di apposita procura conferita, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniel Rupeni (c.f. , ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso quest'ultimo in Roma, Piazzale Ostiense n.2, come da delega su foglio separato rispetto alla copia autentica notificata dell'atto di citazione in appello;
APPELLATA
OGGETTO: somministrazione;
CONCLUSIONI: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l'appello promosso dal Sig. per la riforma della Parte_1 sentenza n. 841/2023 (R.G. n. 4670/2022), emessa dal Giudice di Pace di Roma, II Sezione Civile, e depositata in data 17/01/2023, con cui veniva dichiarata l'infondatezza della domanda di accertamento della esclusiva responsabilità della società per i danni subiti dal Sig. CP_3
nonché della domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni da questo lamentati, con Pt_1 compensazione delle spese del giudizio tra le parti in causa. L'appellante lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c., per mancata ricostruzione dei fatti di causa. Ebbene, parte appellante riteneva che lo sbalzo di tensione sarebbe stato causato dal guasto del cavo neutro sito in via Giuseppe Allegranza, angolo via Alfonso Bartoli, a fronte del ripristino della fornitura di energia successiva al blackout della rete di distribuzione avvenuto il 6/12/2019 alle 5.30 del mattino. Infine, l'appellante deduceva la carenza di motivazione sull'ammissione dei mezzi di prova, non avendo il Giudice di Pace ammesso la CTU volta ad accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento blackout/sbalzo di tensione e i danni provocati all'attore. In data 22 maggio 2024, si costituiva in giudizio la quale mandataria di CP_1 CP_3 la quale contestava tutti i motivi di appello avanzati da controparte, in quanto infondati, in fatto e in diritto. All'udienza cartolare del 23 maggio 2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie di parte appellante e rinviava per la decisione. Giova premettere che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo dell'art. 2050 c.c.; invero, la produzione di energia elettrica “costituisce attività pericolosa, ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c., per i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata (Cass. n. 3935/1995) e ciò, pertanto, a prescindere dalla circostanza che ci si riferisca a rischi da contatto o determinati, come nel caso, da guasti alla distribuzione (cfr. Cass. ord. n. 32498/2019); “ai fini della responsabilità pericolosa di cui all'art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma” (cfr. Cass. sent. n. 10131/2015). Lo schema normativo delineato dalla disposizione in esame pone, come è noto, a carico del danneggiato la prova del danno e la prova positiva della sussistenza dello specifico fattore eziologico idoneo a determinare il danno, lasciando a carico del danneggiante la prova dell'adozione di tutte le misure di cautela imposte dall'esercizio dell'attività pericolosa. Dagli atti di causa risulta incontestato che in data 6/12/2019 alle 5.30 del mattino, l'impianto elettrico dell'abitazione dell'appellante fu interessato da un blackout, tuttavia, nulla è provato circa lo sbalzo di tensione che avrebbe causato i danni lamentati. Ebbene, parte appellante, al fine di affermare la responsabilità del distributore di energia per i danni paventati, ha prodotto unicamente la perizia di parte redatta dal Dott. , proprio fiduciario, Per_1 inidonea a dimostrare il nesso eziologico. Invero, oltre al fatto che la perizia è stata redatta in termini del tutto ipotetici da un consulente incaricato dal cliente e, quindi, non neutrale rispetto ai fatti di cui è causa, la stessa riporta un accertamento generico dei danni effettuato solamente in data 19 dicembre 2019, ossia più di dieci giorni dopo l'incontestato distacco di energia elettrica che ha interessato l'abitazione dell'appellante. Pertanto, ciò non consente di ricondurre con certezza i danni ivi riportati all'interruzione del servizio di fornitura di competenza del distributore di energia. Il lasso di tempo trascorso ha altresì impedito a questo Giudice e, prima ancora, al Giudice di primo grado, di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di comprovare quanto sostenuto dal consulente di parte per la verifica del fattore eziologico sulla cui base poter accertare l'asserita responsabilità del distributore per i danni lamentati dall'appellante. Neppure la documentazione fiscale depositata dall'appellante può ritenersi idonea a dimostrare l'effettività dei danni lamentati, nulla emergendo circa le cause determinanti i danni ivi registrati e quantificati. Infatti, sebbene sia possibile in tal modo affermare l'esistenza dei danni asseritamente subiti da parte appellante, nulla è dimostrato circa il nesso eziologico tra gli stessi e le attività di ripristino del servizio di distribuzione di energia elettrica al quale parte appellante riconduce lo sbalzo di tensione che avrebbe causato il danneggiamento dei propri elettrodomestici. Tutto ciò considerato, le contestazioni avanzate da parte appellante devono essere rigettate per mancata prova del nesso eziologico tra i danni e l'evento ritenuto causa degli stessi, così come richiesto ai sensi dell'art. 2050 c.c. in materia di ripartizione dell'onere probatorio. Le superiori osservazioni devono ritenersi assorbenti di qualunque altra questione presentata dalle parti in causa. Alla soccombenza di parte appellante consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo in favore della parte appellata, con riferimento ai criteri di cui al D.M.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
n. 841/2023 (R.G. n. 4670/2022), depositata in data 17/01/2023;
- DA parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Roma, 25.11.2025
Il Giudice Maria Pia De Lorenzo