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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25986/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25986/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CANOVA 25- Parte_1 C.F._1
10126 TORINO presso lo studio dell'avv. MAZZOTTA CARMINE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in via VIA LUIGI CP_1 C.F._2
LEONARDO COLLI N. 10 - TORINO presso lo studio dell'avv. SAVINO VALERIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 27/09/1992. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.1269 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/05/1995 e , il 24/09/1999, entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1.La casa famigliare unitamente a tutti gli arredi in essa contenuti viene assegnata alla sig.ra
[...]
. Pt_1
2. Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra in ragione mensile, entro e non oltre il giorno 10 CP_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di mantenimento, la somma pari a Euro 400,00 (quattrocento/00). La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'omologa del verbale di separazione.
DA' ATTO CHE:
3. I ricorrenti procederanno, entro e non oltre 1 mese dalla data dell'omologa del verbale di separazione, a dividere in parti eguali (50% a testa) le somme presenti sui c/c cointestati presso il Crédit Agricole al numero 00477/000036001324 e presso Poste Italiane n. 24920437 obbligandosi ed impegnandosi successivamente alla divisione a provvedere alla loro chiusura.
4. La ricorrente sig.ra si obbliga sin d'ora, in sede di divorzio a mezzo di rituale statuizione Parte_1 unitamente a perizia ad hoc o, in mancanza, in ogni caso, entro e non oltre un anno dall'omologa della presente separazione, a trasferire a titolo gratuito al figlio in proprietà, con riserva di CP_2 usufrutto, il proprio immobile acquistato per il 50% in data 28/05/1992 con IT Notaio Dott. Per_3
Repertorio n. 20879 Raccolta n. 3175 e quanto per il restante 50% a mezzo dell'atto donazione
[...] del 9 giugno 2003 con atto del Notaio Dott. , Repertorio n. 46058 Raccolta n. 9970 Persona_3 censito alla partita 2833 N.C.E.U. Comune di Nichelino (TO) come segue: foglio 5, numero 898, subalterno n. 24 Via Avogadro n. 2, piani 1-S cat A/2, classe 1, vani 4, rendita catastale euro 444,15.
pagina 2 di 3 5. Il ricorrente sig. si obbliga ed impegna sin d'ora, in sede di divorzio a mezzo di rituale statuizione CP_1 unitamente a perizia ad hoc o, in mancanza, in ogni caso, entro e non oltre un anno dall'omologa della presente separazione, a trasferire a titolo gratuito al figlio in proprietà il proprio immobile Parte_2 acquistato in data 26/06/2003 con IT Notaio Dott. Repertorio n. 46171 Raccolta Persona_3
n. 10014 censito alla partita 212 N.C.E.U. Comune di Nichelino (TO) come segue: foglio 5, numero 898, subalterno n. 7 Via Avogadro n. 2, piani 1 – categoria A/2 classe 1, vani 3,5 rendita catastale euro 388,63.
6. I ricorrenti stabiliscono che le spese condominiali relative agli immobili suddetti, come risultanti dalla relativa documentazione condominiale alla data dell'omologa del verbale della separazione, resteranno a carico dei coniugi, quali attuali rispettivi proprietari, sino a quando diverranno efficaci i trasferimenti per quanto si sono vicendevolmente obbligati ed impegnati con quanto convenuto ai punti n. 4) e n. 5) delle presenti condizioni di separazione.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25986/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA CANOVA 25- Parte_1 C.F._1
10126 TORINO presso lo studio dell'avv. MAZZOTTA CARMINE che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in via VIA LUIGI CP_1 C.F._2
LEONARDO COLLI N. 10 - TORINO presso lo studio dell'avv. SAVINO VALERIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 27/09/1992. Parte_1 CP_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.1269 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/05/1995 e , il 24/09/1999, entrambi maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 04/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1.La casa famigliare unitamente a tutti gli arredi in essa contenuti viene assegnata alla sig.ra
[...]
. Pt_1
2. Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra in ragione mensile, entro e non oltre il giorno 10 CP_1 Pt_1 di ogni mese, a titolo di mantenimento, la somma pari a Euro 400,00 (quattrocento/00). La somma indicata sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data dell'omologa del verbale di separazione.
DA' ATTO CHE:
3. I ricorrenti procederanno, entro e non oltre 1 mese dalla data dell'omologa del verbale di separazione, a dividere in parti eguali (50% a testa) le somme presenti sui c/c cointestati presso il Crédit Agricole al numero 00477/000036001324 e presso Poste Italiane n. 24920437 obbligandosi ed impegnandosi successivamente alla divisione a provvedere alla loro chiusura.
4. La ricorrente sig.ra si obbliga sin d'ora, in sede di divorzio a mezzo di rituale statuizione Parte_1 unitamente a perizia ad hoc o, in mancanza, in ogni caso, entro e non oltre un anno dall'omologa della presente separazione, a trasferire a titolo gratuito al figlio in proprietà, con riserva di CP_2 usufrutto, il proprio immobile acquistato per il 50% in data 28/05/1992 con IT Notaio Dott. Per_3
Repertorio n. 20879 Raccolta n. 3175 e quanto per il restante 50% a mezzo dell'atto donazione
[...] del 9 giugno 2003 con atto del Notaio Dott. , Repertorio n. 46058 Raccolta n. 9970 Persona_3 censito alla partita 2833 N.C.E.U. Comune di Nichelino (TO) come segue: foglio 5, numero 898, subalterno n. 24 Via Avogadro n. 2, piani 1-S cat A/2, classe 1, vani 4, rendita catastale euro 444,15.
pagina 2 di 3 5. Il ricorrente sig. si obbliga ed impegna sin d'ora, in sede di divorzio a mezzo di rituale statuizione CP_1 unitamente a perizia ad hoc o, in mancanza, in ogni caso, entro e non oltre un anno dall'omologa della presente separazione, a trasferire a titolo gratuito al figlio in proprietà il proprio immobile Parte_2 acquistato in data 26/06/2003 con IT Notaio Dott. Repertorio n. 46171 Raccolta Persona_3
n. 10014 censito alla partita 212 N.C.E.U. Comune di Nichelino (TO) come segue: foglio 5, numero 898, subalterno n. 7 Via Avogadro n. 2, piani 1 – categoria A/2 classe 1, vani 3,5 rendita catastale euro 388,63.
6. I ricorrenti stabiliscono che le spese condominiali relative agli immobili suddetti, come risultanti dalla relativa documentazione condominiale alla data dell'omologa del verbale della separazione, resteranno a carico dei coniugi, quali attuali rispettivi proprietari, sino a quando diverranno efficaci i trasferimenti per quanto si sono vicendevolmente obbligati ed impegnati con quanto convenuto ai punti n. 4) e n. 5) delle presenti condizioni di separazione.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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