Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
RE PV BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
nelle persone dei seguenti Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PICCIAU
Consigliere rel. Dott.ssa Susanna MANTOVANI
Consigliere Dott. Giovanni CASELLA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3689/24, est. Dr. Antonio Lombardi, posta in decisione all'udienza collegiale del 23/1/25 e promossa
DA
Parte_2 (P. Iva P.IVA 1 in persona Parte 1 già dell'Amministratrice Unica dott.ssa Sonia Castiello, munita di ogni opportuno potere, con sede in Milano, Via Morone n. 6 e (P. Controparte_1 P.IVA 2 ), in persona dell'Amministratrice Unica dott.ssa NN Iva
EO, munita di ogni opportuno potere, con sede in Milano, Via Morone n. 6, rappresentate e difese in via congiunta e disgiunta dagli Avv.ti Gaetano Galeone del Foro di Milano e Sabrina Scorletti del Foro di Milano, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo sito in Milano, Piazza San Pietro in Gessate
n. 2, giusta delega allegata al ricorso in appello
APPELLANTI
CONTRO C.F. 1 ), nato a [...], il [...], CP_2 (c.f. residente a [...], rappresentato e difeso per procura alle liti allegata alla memoria di costituzione di secondo grado, dall'Avv. Marco
Resta presso il quale è eletto domicilio a Milano, in Via Uberto Visconti di Modrone, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LE APPELLANTI come da ricorso:
"nel merito: accogliere il presente appello, siccome fondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, annullare e riformare la sentenza qui impugnata, meglio identificata in epigrafe, con conseguente accoglimento delle domande proposte in primo grado che di seguito si riportano:
- respingere in quanto infondate per i motivi di fatto e di diritto esposti le domande tutte formulate da parte ricorrente;
Controparte_1 per i motivi
-accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di esposti in narrativa;
In via subordinata
- Nel denegato e non creduto caso che il licenziamento sia ritenuto illegittimo, accertare e dichiarare che la media dei dipendenti di Pt 2 nei sei mesi antecedenti al licenziamento era inferiore a 15. Inoltre nel denegato e non creduto caso che Pt 2 e Controparte 1 siano unitariamente considerate, accertare e dichiarare che la medi mente di Pt 2 e di en
Controparte 1 nei sei mesi antecedenti al licenziamento era inferiore alle 15 unità.
a titolo di aliunde perceptum.- In ogni caso detrarre quanto percepito da CP 2
Con vittoria di spese ed onorari"
PER L'APPELLATO come da memoria di costituzione:
con sede a Milano, in Via "1. respingere l'appello proposto dalla CP 1 (già Parte 2 in persona del legale Gerolamo Morone, n. 6, codice fiscale e partita iva n. P.IVA 1 rappresentante pro tempore, nonché dalla Controparte_1 con sede a Milano, in Via in persona del legale Gerolamo Morone, n. 6, codice fiscale e partita iva n. P.IVA 2 rappresentante pro tempore, e rigettare tutte le domande ivi contenute, confermando integralmente la sentenza n. 3689/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Dott. Antonio Lombardi, pubblicata il 6 settembre 2024 e notificata il 6 settembre 2024; 2. in via subordinata al punto 1 che precede, accertare e dichiarare che la Parte 2 (oggi [...] costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro CP 1 e la Controparte_1 CP 2 e che, pertanto, occorre fare riferimento al numero dei dipendenti intercorso con il Sig. complessivo di entrambe le società del gruppo, e per l'effetto,
3. previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'invalidità e/o dell'annullabilità e/o dell'inefficacia e/o della nullità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato al Sig. CP 2 anche in seguito all'insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientrerebbe eventualmente tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva applicata, condannare la Parte 2 (oggi CP 1 e la nel prop voro, ensiControparte 1 a reintegrare il Sig. CP 2 e per gli effetti dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con contestuale condanna della Parte 2 (oggi CP 1 e della anche in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 in favore del Sig. CP 2 di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 6.201,77 lordi mensili o, quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere determinata dal Tribunale secondo equità) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima pari a n.
12 mensilità e, quindi, ad € 74.421,24 lordi (€ 6.201,77 x 12 mensilità) o, quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere determinata dal Tribunale secondo equità;
4. in via subordinata alle conclusioni sub n. 3, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'invalidità e/o dell'annullabilità e/o dell'inefficacia e/o della nullità del licenziamento intimato al Sig. CP 2 anche in seguito all'accertamento che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo del licenziamento, anche per la totale sproporzione rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva applicata, nonché previa dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (30 giugno 2023), condannare la Pt 2
[...] (oggi CP 1 e la Controparte 1 anche in solido tra loro, al pagamento in favore del ommisurata all'ultima retribuzione globale di fatto CP 2 i un
(pari a € 6.201,77 lordi mensili o, quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere determinata dal Tribunale secondo equità), nella misura massima di n.
24 mensilità e, quindi, di € 148.842,48 lordi (€ 6.201,77 x 24 mensilità) o, quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere determinata dal Tribunale secondo equità, in relazione all'anzianità del Sig. CP 2 (assunto in data 11 ottobre 1991) e tenuto conto del numero dei dipendenti complessivamente occupati dalla Parte 2 (oggi [...] CP 1 e dalla Controparte 1 delle dimensioni dell'attività economica delle medesime, del comportamento e delle condizioni delle parti, di cui si è già dato conto ed, in ogni caso, compresa tra n. 12 e n. 24 mensilità della già indicata retribuzione globale di fatto (€ 6.201,77);
5. in via ulteriormente subordinata alle conclusioni sub n. 2, n. 3 e n. 4, previo accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'invalidità e/o dell'annullabilità e/o dell'inefficacia e/o della nullità del licenziamento intimato al Sig. CP 2 anche in seguito all'accertamento che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo, anche per la totale sproporzione rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva applicata, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento (30 giugno 2023), condannare la
Parte 2 (oggi CP 1 al pagamento in favore del Sig. CP_2 di un'indennità ima retribuzione globale di fatto ( lordi mensili o, mmis quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere determinata dal Tribunale secondo equità), nella misura massima di n. 6 mensilità e, quindi, di € 37.210,62 lordi (€ 6.201,77 x 6 mensilità) o, quella minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa o che dovesse essere determinata dal Tribunale secondo equità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati dalla Parte 2 (oggi CP 1 (comunque molto vicino al limite dimensionale di quindici), delle dime pres nità di servizio del Sig. CP 2
[...] (assunto in data 11 ottobre 1991), al comportamento e alle condizioni delle parti, di cui si già dato conto ed, in ogni caso, compresa tra n. 2,5 e n. 6 mensilità della già indicata retribuzione globale di fatto (€ 6.201,77);
6. in ogni caso: il tutto oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da ogni singola scadenza al saldo effettivo ed oltre la relativa incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti;
7. in ogni caso: il tutto oltre il connesso pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria e con ogni conseguente ed opportuna pronuncia in ordine all'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti dell* CP 3
8. in ogni caso, con vittoria per entrambi i gradi di giudizio dei compensi professionali, spese, contributi unificati, diritti, onorari e di risarcimento dei danni, che dovranno essere liquidati nella misura massima ed esemplare, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, anche in relazione al comportamento complessivamente posto in essere dalla (oggiParte 2 CP 1 e dalla Controparte 1 altresì, con riferimento all'istanza di
-
sospensione della «efficacia esecutiva» della sentenza impugnata formulata nel ricorso in appello e poi rinunciata all'udienza del 9 dicembre 2024 - ed infine in base al disposto degli artt. 91 e 96 cod. proc. civ., in via equitativa ed in misura adeguata alle circostanze del caso;
9. con sentenza esecutiva ex lege.
In via istruttoria e per il resto (e per quanto occorrer possa) si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste, eccezioni ed istanze istruttorie formulate nell'ambito del procedimento di primo grado e contenute nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. (in particolare dalla pag. n. 16 alla pag. n. 19), che per quelle contenute nelle note depositate il 12 luglio 2024, così come a verbale, da aversi qui ed integralmente richiamate e ritrascritte, con la precisazione che laddove è riportata la dicitura Pt 2
[...] deve intendersi oggi riferita alla CP 1
Sempre in via istruttoria ci si oppone alle richieste formulate ex adverso nella memoria di costituzione e riproposte in appello (mentre quelle che non sono state riproposte in appello sono da intendersi di fatto rinunciate e non più proponibili), in quanto generiche ed irrilevanti ai fini del decidere. I capitoli ex adverso dedotti sono, in ogni caso, irrilevanti, generici, inconferenti, contraddetti dalla documentazione prodotta, valutativi nonché per lo più sprovvisti di riferimenti temporali. Senza con ciò invertire gli oneri probatori posti ad esclusivo carico delle società appellanti, si chiede, comunque, di essere ammessi a prova contraria sui "capitoli" dedotti dalle stesse ed eventualmente ammessi, con i testi già indicati nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 3689/24, in accoglimento del ricorso presentato da assunto in CP 2 data 11/10/91 da Parte 2 con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende commerciali, da ultimo con la qualifica di quadro e licenziato per (asserito) giustificato motivo soggettivo con comunicazione del 22/6/23, previa contestazione di addebiti con lettera del 18/5/23 ("In data 10 maggio 2023 alle ore
19:48, come riportato dall'addetta alla portineria dell'edificio di Milano via Pogliaghi n. 1 e come risulta dalle immagini di videosorveglianza, Lei è stato visto caricare su una Sua autovettura in concorso con il Sig. CP 4 già Amministratore di Parte 2 e poi Procuratore, degli scatoloni con merce senza averne avuto alcuna autorizzazione dalla Direzione aziendale. Inoltre,
l'accesso ai predetti locali era stato precluso al personale dipendente in quanto come Lei sa, la
Società ha cambiato la sede di svolgimento dell'attività lavorativa ora sita in Milano, Via Morone 6 ed era altresì stato richiesto a tutto il personale di riconsegnare le chiavi in loro possesso per accedere agli uffici, avuto conferma alla presenza di testimoni di tale riconsegna") 1) dichiarava l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e le resistenti;
2) accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, ordinava in solido tra loro, di a CP 1 e Controparte 1 reintegrare CP 2 nel posto di lavoro e di corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 6.201,77 lordi), maturata dalla data del licenziamento (30/6/23), sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
3) poneva le spese di lite
(liquidate in € 6.500,00, oltre accessori di legge) a carico delle soccombenti in solido tra loro.
Innanzi tutto il giudice a quo riteneva sussistenti gli indici sintomatici elaborati, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'accertamento dell'unicità del centro di imputazione giuridica del rapporto di lavoro intrattenuto da CP 2 : "Evidenti, in quanto risultanti documentalmente e non oggetto di contestazione ad opera delle convenute, appaiono i profili di collegamento societario, integrazione delle attività e unicità del coordinamento tra la Parte_2 e la Controparte_1 sino alla data di proposizione del ricorso. La Parte 2 risultava interamente detenuta da CDO S.r.l. e registrava, quale AU, la sig.a NN EO (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente), mentre la [...]
Controparte 1 risultava interamente posseduta dalla Parte 2 detentrice del 100% delle quote, con AU la stessa sig.a NN EO (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente). Nel contratto di compravendita di partecipazioni sociali del 8/7/2021, le due società sono individuate come facenti parte del "Gruppo KA (cfr. lettera (C) delle premesse, sub doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente) ed ambedue svolgevano la loro attività presso gli uffici di Milano, in Via G. Morone n. 6
(cfr. docc. nn. 26 e 36 fascicolo parte ricorrente).
Evidente appare altresì la ricorrenza del requisito dello svolgimento di attività di lavoro promiscuo dei dipendenti dell'una o dell'altra società in favore dell'altra, evenienza che certamente si registra con riferimento alla posizione del CP_2
Significativa appare, sul punto, la circostanza che molti dipendenti della Controparte 1 avessero un indirizzo di posta elettronica con il dominio KK.it (cfr. docc. nn. 27, 28, 29, 30, 31 e
36 fascicolo parte ricorrente). Le risultanze testimoniali, di seguito riportate per stralci, hanno, poi, concordemente confermato la circostanza......".
Passava quindi ad esaminare la questione inerente la sommatoria dei dipendenti delle due società al fine di valutare il raggiungimento dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18, 8^ comma della legge n. 300/70, ricordando che si poneva a carico del datore di lavoro dimostrare l'insussistenza del requisito dimensionale in questione (Cass. 13166/15). Disattendeva, al riguardo, l'assunto delle resistenti in forza del quale, nell'ambito del periodo di sei mesi dettato dalla circolare del Ministero del Lavoro per determinare il requisito della normale occupazione in sei mesi, dovevano essere esclusi dal calcolo della media apprendisti e dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, in relazione a specifiche contingenze aziendali (nella specie Persona 1 Per_2 Per 3 , Per_4 e Per_5 ed il calcolo dei lavoratori part time doveva essere calcolato in proporzione all'orario svolto, assunto che portava ad una media dei dipendenti di Parte_2 nel semestre antecedente al licenziamento de quo del 7,94 e ad una media dei dipendenti di CP 1 nel medesimo periodo, del 4,90, per un valore complessivo di 12,84, inferiore al requisito dimensionale previsto dal citato 8^ comma: "Ritiene il giudicante come il semestre antecedente al licenziamento del CP_2 preso dalle società quale arco temporale di riferimento per valutare il requisito della normale occupazione delle medesime, risulti in evidenza incongruo, tenuto conto della concreta organizzazione produttiva e delle specifiche caratteristiche occupazionali, rese manifeste dall'esame dei LUL, dalle quali emerge la frequente ricorrenza di contratti a tempo determinato (in percentuale variabile tra il 10% e il 20% degli occupati) ed a tempo parziale (in percentuale variabile tra il 30% ed il 60% degli occupati) in capo a Pt 2 nel periodo interessato dal licenziamento, con conseguente necessità, in relazione alla particolare volatilità e frammentazione delle condizioni temporali, in senso ampio, dell'occupazione, di stimare la normale occupazione in un periodo di almeno 12 mesi antecedenti al licenziamento.
Né, del resto, gravando sulle resistenti l'onere di provare il requisito questo giudice può, a fronte della scelta di offrire prova esclusivamente con riferimento al semestre antecedente, ricorrere ad un'integrazione probatoria, sulla base della disponibilità ripetutamente manifestata dalla difesa delle resistenti o, alternativamente, fare ricorso ai poteri istruttori ufficiosi per ampliare lo spettro dell'indagine di un ulteriore semestre, in considerazione della maturazione, sul punto, delle preclusioni assertive e probatorie in capo alle resistenti, in coincidenza con il termine previsto per la tempestiva costituzione in giudizio, a fortiori in considerazione delle specifiche conclusioni rassegnate in punto di accertamento incidentale".
Affermava comunque che "pur volendo limitare lo spettro temporale dell'analisi al semestre antecedente al licenziamento del CP_2 intimato con lettera del 22/6/2023 (e, pertanto, al primo semestre del 2023), non può che evidenziarsi come, condivisibilmente con quanto affermato dalla difesa di parte ricorrente, le convenute non abbiano offerto prova rigorosa dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 18 co. 8 l. n. 300/1970....
Ebbene, tenuto conto della circostanza che non risulta provato che la dipendente CP 5
[...] fosse, nel periodo interessato dagli accertamenti, assunta a tempo determinato anziché indeterminato, come risultante da uno dei due LUL prodotti in atti (circostanza da provarsi mediante produzione in giudizio del contratto di lavoro della stessa), che la media mensile dei lavoratori a termine risultante dai prospetti sub docc. 23 e 23a di parte resistente non può essere considerato attendibile, non risultando il calcolo operato sulla base dei criteri dettati dall'art. 27
d.lgs. n. 81/2015, che il Sig. Parte 3 risulti ingiustificatamente indicato, nel mese di gennaio 2023, con un valore medio occupazionale pari a 0,88 risultando, tuttavia, assunto a tempo indeterminato full time, con la conseguenza che dovrebbe esser riportato il valore pieno di 1 unità
(come, infatti, risulta nei mesi da marzo 2023 a giugno 2023), ne consegue l'evidente insufficienza dell'evidenza e delle deduzioni fornite dalle resistenti a sostegno del mancato superamento della soglia dimensionale ex art. 18 co. 8 cit., anche avuto riguardo al minore (e insufficiente) arco temporale preso quale riferimento dalla difesa dei resistenti".
Riteneva, da ultimo, fondata anche la domanda avente ad oggetto la impugnazione del licenziamento per (asserito) giustificato motivo soggettivo, non essendo stata dimostrata la sussistenza del fatto disciplinarmente ascritto al lavoratore. Rilevato che i cardini della contestazione mossa a questo ultimo erano rappresentati dall'accesso non autorizzato ai locali di Milano, via Pogliaghi n. 1, già utilizzati quale sede aziendale e dal prelevamento di “scatoloni con merce” senza alcuna autorizzazione aziendale e che la contestazione era generica, affermava comunque che dall'istruttoria testimoniale non era emersa "congrua e ragionevole prova in ordine ai fatti di cui il CP_2 è stato accusato", richiamando all'uopo le deposizioni della ES_1, del Tes_2 della Tes 3 ed osservando che "Né, del
,
resto, significativi elementi in senso contrario emergono dalle dichiarazioni della teste Tes 4
[...] che, al di là della circostanziata ricostruzione dell'accesso dei fratelli CP_2 ai locali di via
Pogliaghi, custoditi dalla stessa, non offre alcun ausilio per comprendere la riconducibilità degli scatoloni asportati al novero della merce personale o aziendale". Attesa la insussistenza del fatto contestato ed in ragione della ritenuta integrazione del requisito dimensionale applicava nei confronti delle resistenti il disposto dell'art. 18. 4^ comma della legge n. 300/70, non essendo oggetto di contestazione l'importo della ultima retribuzione globale di fatto pari a € 6.201,77 lordi.
Controparte_1 hanno proposto appello, CP 1 (già Parte 2 e affidandosi a tre ordini di censure.
Con il primo motivo "violazione art. 18 c. 8 Legge 300/1970 e art. 132 n. 4 c.p.c." (pag. 8
-
e seg.) - impugnano la sentenza n. 3689/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ravvisato l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Sottolineano come sia irrilevante il fatto che una società possieda l'altra e che quindi le stesse possano essere definite facenti parte del medesimo Gruppo, precisando, peraltro, che dal 2022 Controparte_1 non è più di proprietà di ma è stata acquisita interamente, tramite un'operazione di Parte 2 aumento di capitale, da CDO s.r.l., come si ricava dalla visura storica in atti (doc. n. 3); che analogamente nulla prova l'aspetto relativo alla posta elettronica "dato che per stessa ammissione del teste Testimone_5 indicato dal Giudice come dirimente sul
,
punto, la parte finale degli indirizzi mail dei dipendenti Controparte_1 terminavano non con KK.it, ma con volcom.it o volcom.com.").
Sottolineano altresì di commercializzare marchi differenti “e quindi non si può ritenere che le stesse avessero un medesimo interesse comune o che vi fosse un'integrazione tra le attività esercitate dalle stesse" e contestano "che vi sia unicità della struttura organizzativa e produttiva, dato che oltretutto nella sede di Via Morone le due società occupano anche spazi differenti: Controparte_1 infatti ha i propri uffici a piano terra, mentre Pt 2 al primo piano con accessi differenti. La contabilità e l'amministrazione finanziaria delle due società inoltre sono separate." CP 2Quanto all'attività svolta da per entrambe le società, sostengono che è difficile evincerlo dalle testimonianze: “La teste EStimone_5 è un teste palesemente di parte essendosi la stessa definita "amica" del CP_2 In ogni caso dalla sua testimonianza emerge un'attività assolutamente saltuaria e secondaria di CP_2 per [...] CP 1 limitata solo al momento di nuove assunzioni per configurare gli strumenti '
informatici. Anche a voler considerare la teste attendibile quindi dalla sua testimonianza non emerge nulla a sostegno di una attività promiscua da parte dell'appellato. In merito al fatto che
CP_2 si sarebbe interfacciato con NN EO e Persona_6 si sottolinea come gli stessi fossero rispettivamente Amministratrice Unica di Pt_2 e General Manager di Pt_2. Nulla di strano dunque che avesse con loro contatti ma relativi unicamente alla società Pt 2 .
Quanto alla teste ES 2 anche detta testimonianza non può considerarsi attendibile. La
,
SI ES 2 infatti ha affermato che CP_2 avrebbe svolto attività promiscua per 25 anni, ma Controparte_1 25 anni fa non esisteva, essendo stata costituita nel 2009, come si evince peraltro dalla visura della società prodotta anche da controparte come doc.
3. Inoltre risulta assolutamente inverosimile che il commerciale Pt_4 , Persona_7 impartisse disposizioni a
CP 2 che si ricorda ricopriva la qualifica di quadro e dunque si trovava in una posizione di vertice.
Alla teste EStimone 6 sono state invece lette le dichiarazioni delle altre due testimoni. Questa modalità di raccolta della testimonianza è gravemente lesiva del principio di correttezza processuale. La testimonianza infatti non è spontanea, ma condizionata, forse per timore di non adeguarsi a quanto da altri espresso in causa.
-Con il secondo motivo "violazione art. 421 c.p.c., art. 132 c.p.c., e art. 27 del D.Lgs
81/2015” (pag. 10 e seg.) - impugnano la sentenza n. 3689/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente il requisito dimensionale superiore alle 15 unità.
Censurano innanti tutto l'arco temporale preso a riferimento dal giudice a quo:" || fatto che vi sia una percentuale, tra l'altro particolarmente esigua (fra il 10 e il 20%, così è stimata dal Giudice) di lavoratori a tempo determinato non significa che vi sia un ricorrente ricorso a tale tipologia contrattuale e di nessun pregio può inoltre avere il fatto che vi sia una percentuale più significativa di lavoratori con contratto a tempo parziale, questi ultimi infatti comunque devono essere conteggiati proporzionalmente all'orario di lavoro dagli stessi svolto. Non appare dunque minimamente motivata l'asserzione del Giudice circa il fatto che la normale occupazione delle due aziende debba essere effettuata basandosi sul periodo temporale di 12 mesi".
Rilevano che per quanto riguarda Controparte_1 nessuna variazione a livello occupazionale è intervenuta nei 6 mesi di riferimento e nessun lavoratore risultava assunto a tempo determinato per cui il ragionamento del giudice a quo risulta assolutamente inapplicabile;
per quanto riguarda Brekka s.p.a., ora CP 1 i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato hanno effettivamente svolto la propria attività presso la società per un periodo limitatissimo di tempo (doc. 022 All. A3 fascicolo di primo grado) e dunque è evidente che gli stessi sono stati assunti solo ed esclusivamente per sopperire ad esigenze momentanee dell'azienda e conseguentemente non possono essere conteggiati nell'organico stabile dell'azienda stessa: "il Signor Persona_1 ha lavorato presso Pt 2 per circa un anno, la SI Per_2 per un solo mese, la SI Per_3 per circa otto mesi, la SI Per_4 per cinque mesi e la SI Per_5 per circa un anno. Sono quindi tutti dipendenti che non sono stati poi assunti dall'azienda e che hanno coperto solo determinati periodi legati a specifiche esigenze aziendali. Come possono quindi essere stabilmente conteggiati?"
Censurano altresì l'applicazione dell'art. 27 del D.L.vo n. 81/15 il quale fa riferimento al computo dei lavoratori a tempo determinato calcolando la media mensile degli stessi su un periodo di due anni, mentre il giudice a quo nell'indicare il periodo di riferimento che secondo la sua valutazione deve essere applicato nel caso concreto indica 12 mesi.
Ricordano poi come il periodo di 6 mesi non sia casuale, ma è stato determinato dalla Circolare del Ministero del Lavoro. Quanto alla dipendente Controparte_5 evidenziano che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che, come risulta dalla produzione documentale in atti (doc. 24 All. A2 fascicolo di primo grado), la predetta “era stata erroneamente indicata come assunta a tempo indeterminato e ciò per errore dell'ufficio addetto alle paghe, errore che è stato poi corretto in termini. In ogni caso, anche a voler considerare la dipendente Per_5 come assunta a tempo indeterminato, ciò non comporterebbe comunque il superamento della soglia dei 15 dipendenti"; e con riferimento a Parte 3 sottolineano "che lo stesso ha effettivamente svolto un orario ridotto per il mese di febbraio
2023, dunque il rilievo del Giudice anche in merito a questo profilo risulta errato. Per i lavoratori a tempo parziale, gli stessi sono stati conteggiati in proporzione all'orario di lavoro dagli stessi svolto proprio come previsto normativamente"
Infine con il terzo motivo "violazione art. 115 c.p.c., art. 3 e art. 5 Legge 604/1966"
(pag. 13 e seg.) - impugnano la sentenza n. 3689/24 nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto insussistente il fatto contestato.
Precisato che la contestazione è specifica, osservano che non è stata attribuita alcuna rilevanza né alla denuncia depositata presso i CC, né alle foto prodotte, del tutto attendibili. Sostengono che la deposizione della ES_1 presenta delle incertezze che evidenziano da sole la sua inattendibilità, da fatto di essere amica di CP_2 e di non essere stata presente durante il trasloco per un intervento chirurgico;
che la Tes_2 ben ricorda che era stato chiesto di riconsegnare le "
chiavi di Via Pogliaghi, ma sembra voler a tutti i costi giustificare l'appellato sostenendo che detta richiesta sarebbe stata fatta a maggio o a giugno... Inoltre viene affermato in modo molto confuso dalla teste che la SI NN EO avrebbe incaricato CP 2 di controllare un televisore presso la vecchia sede in merito al quale però non viene espresso alcun commento né precisazione. Ha effettivamente controllato CP 2 Assolutamente no. Nulla viene detto né dall'appellato né dai testi circa le caratteristiche del televisore mentre ciò avrebbe dovuto essere il motivo principale del suo accesso all'immobile di Via Pogliaghi. La teste Tes 3 afferma che si "vociferava" della presenza di beni personali di CP 4 presso la vecchia sede, non vi era dunque una certezza. La stessa poi comunque conferma che vi fossero beni dell'azienda destinati anche alla distribuzione, così sconfessando totalmente la tesi di parte appellata.
Totale incertezza dei testi poi vi è circa il numero degli scatoloni che avrebbe contenuto i beni di
CP 4 si parla di cinque o addirittura sette scatoloni! CP 4 avrebbe dunque lasciato un numero così rilevante di beni personali presso l'azienda per circa due anni, cioè i due anni passati dalla vendita delle quote? Appare davvero inverosimile."
Osservano, altresì, che il giudice a quo ha totalmente ignorato la deposizione della SI EStimone 4 "che invece ha visto direttamente i Signori CP_2 asportare gli
, scatoloni oltretutto in un orario incompatibile con quello di lavoro, e ciò in violazione dell'art. 115
c.p.c senza oltretutto fornire alcun tipo di giustificazione. La teste si è espressa chiaramente, ha risposto alle domande del Giudice che ha recepito la sua testimonianza. La SI Tes 4 ha compreso che i Signori CP_2 stavano ponendo in essere una condotta non consentita e infatti ha poi informato la SI EO di quanto aveva visto trasmettendo anche le fotografie che aveva scattato dai monitor della videosorveglianza.". Nell'ottica del gravame, "l'onore probatorio riguardante la condotta di CP 2 dal punto di vista documentale e testimoniale attraverso la produzione della denuncia querela che è stato dunque pienamente assolto sia attraverso la testimonianza della SI 〃 ES 4 Da ultimo, lamentano la mancata considerazione in sentenza "del gravissimo comportamento di durante il periodo di sospensione, poiché in detto periodo egli, CP_2 che gestiva il sistema informatico completamente, si astenne dal fornire le password per il funzionamento della rete aziendale costringendo l'azienda a ricorrere ad azienda specializzata i cui incaricati hanno impiegato ampio lasso di tempo per ripristinare l'attività. Evidenti le difficoltà Con gestionali ed i danni causati dalla condotta di CP_2 poiché Pt 2, ora , è una società commerciale e il blocco della rete informatica comporta la totale paralisi dell'attività lavorativa." resiste in giudizio per la conferma della sentenza gravata, CP 2 reiterando in subordine la difesa rimasta assorbita.
Replica alle doglianze avversarie ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
All'udienza del 23/1/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Centro unico di imputazione (I motivo)
Le doglianze sono prive di pregio.
Dirimente, anche a voler prescindere dagli altri aspetti messi in evidenza dal giudice a quo, è la accertata interscambiabilità del personale in forza ed a rispettivamente a Parte 2 Tale circostanza Controparte_1 emerge dalle deposizioni raccolte, che, essendo al riguardo del tutto univoche, permettono di escludere dubbi sulla attendibilità dei testi (tra cui la ES_1 ): Con
-"I colleghi di erano insieme ai colleghi della Pt_2, anche all'interno dello stesso open space, per alcuni ruoli c'era anche una commistione di incarichi. Banalmente c'era chi era assunto ad Con esempio per e lavorava per Pt_2 e viceversa.... Che io sappia erano dipendenti Pt 2 che però prestavano il loro lavoro anche per la società Controparte_1 . Il ricorrente era una di queste persone che si occupava di seguire i dipendenti dal punto di vista delle esigenze informatiche sia per l'una che per l'altra società", così ES_1 ;
Con-"Confermo che assolutamente il ricorrente ha svolto attività lavorativa promiscua per l'una e per l'altra società. Lui aveva contatti con agenti sia di Pt 2 che di Pt_4 che è la società di ed
, in più lui era l'IT informatico di entrambe le società, questo è avvenuto in modo continuativo per 25 anni. Se devo indicare qualcuno di a che gli ha impartito indicazioni e direttive lavorative direi
Persona 7 ed era a lui che il ricorrente riferiva sull'andamento dell'attività lavorativa e le Con mansioni che doveva svolgere. Anche io ero assunta ma lavoravo anche per Pt 2 anzi lavoravo solo per Pt 2 ero nel customer service di Pt 2 e recupero crediti" (così ); ES 2
-"Alla domanda se il ricorrente abbia svolto attività lavorativa promiscua nei confronti di Pt_2 e Con rispondo che potrebbe averlo fatto. Mi vengono lette le dichiarazioni della teste Tes 2 e riassunte le dichiarazioni della teste ES 1 e confermo che quanto riferito dalle stesse è avvenuto.", così ES_3
La decisione di primo grado va pertanto confermata sul punto.
*Requisito dimensionale (II motivo)
Le censure non sono persuasive.
Va ricordato che per espressa previsione di legge (art. 9 del D.L.vo n. 81/15 secondo cui "ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno", i dipendenti con contratto part time sono considerati solo per la quota di orario effettivamente svolta (per es., supponendo che l'orario full time sia di 40 ore alla settimana il lavoratore occupato per 10 ore settimanali conta 0,25).
Altra regola speciale è dettata per i contratti a termine per i quali l'art. 27 del D.L.vo n. 81/15 stabilisce che "si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro" per cui è necessario sviluppare un calcolo sommando la durata di tutti i contratti a termine dell'ultimo biennio e dividendo il numero così ottenuto per 24 (come il numero di mesi del biennio stesso). Vanno invece esclusi gli apprendisti.
Per quanto attiene al periodo da prendere in considerazione per determinare i lavoratori stabilmente occupati in azienda al momento dell'intimazione del licenziamento, la Suprema Corte ha chiarito che occorre utilizzare il criterio della normale occupazione ovvero la media degli ultimi 6 mesi (cfr. Cass. n. 7448/98; Cass. n. 609/2000).
Stesso periodo è indicato nella Circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d.
"normale occupazione" nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale").
Ciò posto, il Tribunale di Milano ha affermato (pag. 8) che, anche a voler adoperare il parametro di 6 mesi (primo semestre 2023), le attuali appellanti non avevano assolto l'onere probatorio a loro carico, precisando:
a) che non era stata dimostrata la assunzione a tempo determinato di
[...]
, non essendo stato prodotto il contratto di assunzione;
CP_5
b) che la media mensile dei dipendenti a termine non era stata correttamente calcolata alla luce del criterio dettato dall'art. 27 del D.L.vo n. 81/15;
c) infine, che Parte_3
, assunto full time a tempo indeterminato, era stato impiegato nel mese di gennaio 2023 con un valore medio occupazionale 0,88. non merita Il Collegio osserva che il ragionamento seguito dal giudice a quo censure.
Riguardo a non è stato aggredito il passaggio motivazionale Controparte_5 sulla necessaria produzione del contratto di lavoro;
inoltre l'asserita erronea indicazione sul LUL della assunzione a tempo indeterminato non può essere superata con la produzione delle buste paga, dato che l'errore del consulente sarebbe stato proprio quello di indicarla a tempo indeterminato in alcuni cedolini, per cui ai fini del computo va considerata dipendente a tempo indeterminato;
Riguardo ai lavoratori a termine, emerge dal prospetto relativo a Parte 2
(che indica una media di 12,8352, doc. 23 a) che i quattro dipendenti a TD (la Per 5 come sopra precisato, rientra nel personale a tempo indeterminato) sono stati esclusi e quindi non sono stati computati in base ai due anni previsti dall'art. 27 citato (e nemmeno in base al più breve periodo semestrale).
Riguardo a Pt 3 è documentale che fosse in forza a tempo pieno e dunque costituisce una unità (e non 0,88) anche nel mese di gennaio 2023.
(che indica Quindi, tenuto conto del prospetto relativo a Controparte_1 una media di 4,90, doc. 23 b), può ritenersi sussistente il requisito dimensionale ex art. 18 della legge n. 300/70.
*Insussistenza del fatto contestato (III motivo)
L'articolato motivo non è fondato.
Anche in relazione alla condotta addebitata ci sono le dichiarazioni univoche di
ES_1, Tes 2 e ES_3 sul fatto che, all'epoca del trasloco, nella sede a quo (Via Pogliaghi, n. 1) e precisamente nell'ufficio che l'attuale appellato condivideva con altri dipendenti, fossero posizionati dietro la scrivania di questo ultimo degli scatoloni contenenti beni personali di CP 4 collocati lì
,
temporaneamente in attesa che il legittimo proprietario li recuperasse;
e che “è stato chiesto di riconsegnare le chiavi ma era a maggio o giugno, eravamo già in via Moroni e tutti comunque sapevano che CP 2 e probabilmente anche Persona_7 Parte 3 avevano ancora le chiavi. So ad esempio che Parte 3 andava e veniva dall'ufficio per portare la merce Mentre era stato proprio incaricato di tornare in via Giambellino CP 2 dalla signora NN EO per controllare ad esempio un televisore mi pare al plasma per via
Giambellino intendo via Pogliaghi.." ( Tes 2 ). L'istruttoria ha perciò confermato l'assunto attoreo già rappresentato nella lettera di giustificazioni del 19/5/23 (doc. 8 appellato), mentre non è stata provata la condotta addebitata ovvero essere il lavoratore entrato senza autorizzazione e soprattutto avere asportato della merce aziendale, onere come è noto a carico della datrice di lavoro. Inconferente è pertanto la doglianza sulla omessa motivazione da parte del giudice a quo sul preteso rifiuto di CP_2
[...] di fornire le password del sistema informatico aziendale, poiché non tra le condotte addebitate (doc. 7 ricorrente primo grado).
In una con il giudice a quo, le attuali l'appellante non hanno perciò assolto all'onere di dimostrare la sussistenza delle menzionate condotte illecite.
Conclusione cui è pervenuta questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo azionato da CP_2 per ottenere le differenze retributive e di t.f.r ancora dovutegli, sulla base delle seguenti considerazioni che vengono richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.: "Quanto alla contestata sottrazione di beni aziendali, vero è che l'appellato ha ammesso: di essersi recato con il fratello presso l'ex sede aziendale;
di avervi fatto accesso;
di avere asportato beni da tale sede e di averli caricati in macchina, con l'aiuto del fratello.
L'appellato ha tuttavia sin da subito affermato che i beni "asportati" erano beni di proprietà personale dei fratelli CP 2 rimasti depositati presso la ex sede della società della quale l'odierno appellato era dipendente ed il fratello CP 4 era ex socio (cfr. le dichiarazioni rese da CP 2
[...] nel corso del procedimento disciplinare....)..........
A fronte di tale contestazione, l'appellante non ha mai specificato, nemmeno in sede di gravame, quali beni aziendali sarebbero stati sottratti dai fratelli CP_2 in occasione del loro accesso, limitandosi ad ipotizzare che i due fratelli si fossero indebitamente appropriati di non meglio precisati cespiti societari. Nessuna indicazione sull'oggetto dell'asserita appropriazione è desumibile dalla lettera di contestazione disciplinare, nella quale si fa riferimento genericamente a "merce", senza precisarne natura, quantità e valore;
nulla di più puntuale si desume dalla querela, in cui la società menziona degli "scatoloni", senza nulla specificare sul loro ipotetico contenuto;
nemmeno dette informazioni sono desumibili dalle dichiarazioni rese dalla custode del palazzo (ed effettivamente allegate alla querela) o dichiarazioni rese dalla custode del palazzo (ed effettivamente allegate alla querela) o dalle fotografie tratte dalle telecamere di sorveglianza, documenti dai quali si desume solamente che alcuni scatoloni siano stati effettivamente prelevati dalla ex sede aziendale, ma nulla- come ovvio- si desume sul contenuto di detti contenitori (cf. docc. 2, 7 e 8 fascicolo appellante).
A dire della società l'asporto di beni societari sarebbe desumibile dal fatto che dalle foto prodotte risulterebbero utilizzati dai Bressi degli scatoloni con logo societario: la presenza del logo, tuttavia, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non è certo elemento sufficiente per far ritenere che all'interno degli scatoloni ci fosse merce aziendale (ben essendo ipotizzabile che lo scatolone sia stato utilizzato semplicemente per l'imballaggio dei beni personali)." (così sentenza CA MI
n. 1052/24, Pres. Picciau, Rel. Bertoli). Da ultimo, con riferimento alla detrazione dell'aliunde perceptum, il Collegio rileva che manca uno specifico motivo di gravame, essendosi le attuali appellanti limitate a riportare tale richiesta nelle conclusioni, senza denunciare la omessa pronuncia sul punto da parte del giudice a quo. Per le suesposte argomentazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato.
Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore della controversia (€ 52.001-260.000, avendo Controparte_2 esercitato nelle more l'opzione ex art. 18 della legge n. 300/70) e tenuto conto del sub-procedimento di inibitoria - seguono la soccombenza e sono poste a carico delle attuali appellanti, in solido tra loro.
Va invece rigettata la istanza ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti di legge.
Le attuali appellanti sono inoltre tenute a versare l'ulteriore contributo unificato, atteso il disposto dell'art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3689/24 del Tribunale di Milano, che conferma.
Condanna le attuali appellanti, in solido tra loro, alle spese del grado, che si liquidano in € 9.000,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza a carico delle attuali appellanti dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.
Milano, 23/1/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau