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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/11/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ___________
N. 9528/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ____________ Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Silvia RIZZUTO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. e art. 3 legge n. 898/70,
con ricorso depositato in data 28/07/2025
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. Lorella Mainente del Foro
di Verona e dall'Avv. Claudia Gelmi del Foro di Padova, come da mandati in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
celebrato il 21/09/1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza al Num. 338 - PARTE II^ - A - ANNO 1988,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
2) nulla disporsi a titolo di contributo per il mantenimento dei coniugi,
essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo tra loro già suddiviso tutti i beni comuni;
3) ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, per il passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato civile del
Comune di competenza perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
4) spese legali compensate;
5) i coniugi chiedono l'emissione della sentenza di divorzio e prestano acquiescenza alla sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi sopracitati ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70,
come modificato dai successivi interventi normativi.
2 Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso,
non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordavano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M.,
la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di Stato
3 civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/11/2025.
Il Presidente
Dott. Ernesto D'AMICO
4
N. 9528/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ____________ Cron.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE
DOTT. Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Silvia RIZZUTO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. e art. 3 legge n. 898/70,
con ricorso depositato in data 28/07/2025
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall'Avv. Lorella Mainente del Foro
di Verona e dall'Avv. Claudia Gelmi del Foro di Padova, come da mandati in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, nato a [...] il [...] Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
celebrato il 21/09/1988 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza al Num. 338 - PARTE II^ - A - ANNO 1988,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396;
2) nulla disporsi a titolo di contributo per il mantenimento dei coniugi,
essendo entrambi economicamente autosufficienti ed avendo tra loro già suddiviso tutti i beni comuni;
3) ordinarsi alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, per il passaggio in giudicato, all'ufficiale di Stato civile del
Comune di competenza perché provveda alle annotazioni ed incombenze di legge;
4) spese legali compensate;
5) i coniugi chiedono l'emissione della sentenza di divorzio e prestano acquiescenza alla sentenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi sopracitati ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70,
come modificato dai successivi interventi normativi.
2 Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso,
non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordavano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M.,
la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b)
della legge n. 898/70, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale di Stato
3 civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/11/2025.
Il Presidente
Dott. Ernesto D'AMICO
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