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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/07/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2018/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA GASPARRI, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Casatenovo (LC), via S. Gaetano n. 63, con il patrocinio degli Avv.ti LUCA MARTINI e RAFFAELE MATTANA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti Parte_1
e in data 20/12/2019 in Carate Brianza e ORDINARE all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Carate Brianza che provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Lissone dove l'atto è stato parimenti trascritto, alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. AFFIDAMENTO DEL IO MI
1a) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso e spetterà congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori che provvederanno al suo mantenimento ed alla sua educazione in relazione alle rispettive disponibilità economiche e materiali, assumendosi altresì ogni impegno in ordine al diritto/dovere di collaborare nella di lui educazione, per garantirle serenità e sicurezza;
2. COLLOCAZIONE E RESIDENZA ANAGRAFICA IO MI
2a) il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre, ad oggi in Per_1
Casatenovo (LC), Via San Gaetano, n. 63 Int. 33;
2b) le spese/canoni di cui al contratto di locazione dell'immobile di Casatenovo, che è e resterà intestato al Sig. come quelle relative alle utenze, verranno suddivise al 50% tra la Parte_1 sig.ra ed il sig. ciò a decorrere dalla data odierna e sino a quando la sig.ra si CP_1 Pt_1 CP_1 trasferirà con il figlio in altro immobile;
a decorrere dal trasferimento della Sig.ra le CP_1 spese/canoni di cui al contratto di locazione, come quelle relative alle utenze dell'immobile in Casatenovo, saranno interamente a carico del sig. (già intestatario e contraente del contratto Pt_1 di locazione de quo);
2c) i genitori concordano che la sig.ra , sin da subito, con l'ausilio del sig. si attiverà CP_1 Pt_1 per la ricerca di altro immobile, dove trasferire la sua residenza e quella del figlio , immobile Per_1 da ricercarsi in una zona di riferimento più compatibile ed idonea rispetto alle esigenze del nuovo assetto famigliare;
il trasferimento della Sig.ra unitamente al figlio , dovrà realizzarsi CP_1 Per_1 entro il 30 giugno 2026; le spese di locazione, come quelle relative alle utenze, relative alla locazione del “nuovo” immobile saranno integralmente a carico della sig.ra CP_1
3. FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA IO MI:
considerato che
ha il Per_1 diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art. 337-ter c.c.), i signori e , in merito all'esercizio del diritto di visita del figlio da parte del padre, genitore non Pt_1 CP_1 collocatario, dispongono e si accordano come segue:
- ferma la collocazione prevalente e residenza presso la madre di , il padre, Sig. avrà Per_1 Pt_1 ogni e più ampia facoltà, di vederlo liberamente nell'arco della settimana e di tenerlo con sé comunque quando la stessa lo vorrà, in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore
- gestione ordinaria:
(i) i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, in ragione e in aderenza degli impegni ed orari lavorativi della madre, (e considerata la momentanea e transitoria scelta dei genitori di non far frequentare l'asilo nido al figlio, visti i ripetuti episodi in cui il bambino si è ammalato, con conseguente mancata frequentazione) starà e sarà accudito dalla baby sitter - già Per_1 concordemente ed attentamente selezionata dai genitori -presso la residenza materna, dalle ore 10 alle ore 15, mentre dalle ore 15 alle ore 18, starà con la nonna paterna, sempre presso la residenza materna e comunque sino a quando la sig.ra sarà rientrata a casa dal lavoro (quando il bambino sarà CP_1 più grande ed in accordo trai genitori verrà reintegrato all'asilo riducendo le ore, ad oggi necessarie e pattuite tra i genitori, della baby sitter e/o della nonna paterna);
(ii) il mercoledì, giorno libero dal lavoro della sig.ra , il minore starà con la mamma CP_1 Per_1
l'intera giornata;
(iii) in ogni caso il padre potrà stare con per due giorni infrasettimanali, dopo il lavoro, da Per_1 concordare tra i genitori, anche in ragione dei rispettivi impegni di lavoro;
(con possibilità per il sig. di recarsi e permanere presso l'abitazione di Casatenovo anche per cena); Pt_1
(iv) fine settimana: tenuto conto che la mamma nel week end è impegnata nella sua attività di lavoro dipendente, , i giorni di sabato e domenica, dalla mattina, quando il padre lo preleverà Per_1 dall'abitazione materna, fino alla sera, quando il padre lo riaccompagnerà colà, entro le ore 21.00, dopo avere cenato, starà con il papà – compatibilmente anche con i suoi impegni lavorativi –, con possibilità per il sig. se volesse, di permanere con il bambino presso l'abitazione di Pt_1
Casatenovo; i genitori in accordo tra loro, decideranno quando sarà pronto per pernottare Per_1 presso il padre così che da quel momento , secondo il principio dell'alternanza settimanale, Per_1 potrà stare con il padre dal venerdì sera alle ore 21, quando il padre lo preleverà dall'abitazione materna, alla domenica alle 21.00 dopo cena, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante le festività natalizie il bambino trascorrerà con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza, un anno con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernottamento presso il padre da quando il minore avrà compiuto due anni e/o a comunque a decorrere da quando i genitori in accordo tra loro, avranno concordato che sarà pronto per pernottare presso il padre;
Per_1
- durante le festività Pasquali i genitori terranno il figlio sempre ad anni alternati tre giorni ciascuno (inclusa o la Pasqua o il Lunedi dell'Angelo) secondo il calendario di chiusura scolastica, con pernottamento presso il padre solo da quando il minore avrà compiuto due anni e/o a comunque a decorrere da quando i genitori in accordo tra loro, avranno concordato che sarà pronto per pernottare presso il padre;
Per_1
- i genitori trascorreranno con il figlio il compleanno, ed altre feste calendariali seguendo sempre il principio dell'alternanza;
- in ogni caso i genitori si impegnano a rispettare i calendari ed orari delle visite e, laddove fosse necessario, a sostituire le date o gli orari stabiliti, comunicando l'uno all'altro in tempo adeguato le rispettive necessità, sempre tenendo conto delle prioritarie esigenze di;
Per_1
- nelle occasioni in cui sarà malato e sarà costretto a restare nell'abitazione della Per_1 madre, il padre potrà ivi recarsi a fargli visita in orari che stabiliranno tra loro i genitori, ugualmente procederanno i genitori quando il bambino sarà malato e sarà costretto a restare nell'abitazione del padre;
- in estate potrà trascorrere con il padre, o con la madre, due settimane, consecutive o Per_1 non, da trascorrersi nel periodo tra giugno e agosto, tale periodo verrà comunicato all'altro genitore entro il 5 maggio di ogni anno, impegnandosi i genitori a reciprocamente comunicarsi i luoghi di villeggiatura, come eventuali spostamenti, anche se in territorio italiano e sempre con pernottamento presso il padre di da quando questi avrà compiuto due anni e/o a Per_1 comunque a decorrere da quando i genitori in accordo tra loro, avranno concordato che Per_1 sarà pronto per pernottare presso il padre;
- nei momenti in cui è affidato ad un genitore questi si impegna ad informare l'altro Per_1 sullo stato di salute del figlio ed a chiamare telefonicamente due volte al giorno l'altro genitore;
4. MANTENIMENTO DEL MI E SPESE STRAORDINARIE
4a) il signor si impegna a corrispondere alla signora genitore collocatario, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento ordinario di , sino a quando questi non avrà terminato gli studi Per_1
e raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, importo soggetto alla rivalutazione monetaria annuale ex indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato al sig. dalla sig.ra Pt_1
; CP_1
4b) i due genitori provvederanno a sostenere in pari misura (ovvero nella misura del 50% in capo a ciascuno) il pagamento delle spese straordinarie (asilo, scuola, mensa, baby sitter, spese sportive, spese mediche) relative al figlio , con applicazione del Protocollo delle spese extra assegno Per_1 adottato dal Tribunale di Lecco in data 29 marzo 2018 da intendersi qui integralmente trascritto e che si allega debitamente sottoscritto dai genitori;
il genitore che avrà sopportato l'esborso avrà diritto ad essere rimborsato dall'altro genitore nella misura indicata;
in merito all'esborso per la baby sitter i genitori precisano che, visti i ripetuti episodi in cui si è ammalato con conseguente mancata Per_1 frequentazione, hanno deciso per il momento di sospendere la frequentazione dell'asilo nido del figlio e si sono accordati di gestire la quotidianità con l'ausilio di una baby sitter (oltre che con l'ausilio della nonna paterna) e per suddividere la relativa spesa straordinaria nella misura del 50% in capo a ciascuno di essi;
4c) il sig. si impegna a stipulare un'assicurazione sanitaria per il minore a suo completo Pt_1 carico;
5. RAPPORTI ECONOMICI FRA LE PARTI
5a) e , dopo aver valutato le reciproche capacità economiche e Parte_1 Controparte_1 reddituali, a definizione di ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, concordano e dichiarano di essere totalmente indipendenti ed economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro;
5b) i ricorrenti danno atto, di aver regolato integralmente i rapporti patrimoniali tra di loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
6. ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO DEL MI
I genitori si impegnano per eventuali viaggi all'estero del minore di dare preventiva informazione l'uno all'altro; il genitore che intende Partire con il figlio potrà farlo solo dopo avere ricevuto il consenso dell'altro all'espatrio, con specifica della durata del viaggio e del luogo di residenza dove il minore dovrà soggiornare.
Qualora la madre e/o il padre intendano recarsi in Russia con il minore dovranno avere il reciproco consenso scritto, con specifica della durata del viaggio e del luogo di residenza dove il minore dovrà soggiornare.
Il bambino potrà recarsi in Russia a far visita ai parenti materni durante le vacanze estive per 4 settimane consecutive, o nei periodi di vacanze scolastiche, sempre con preventivo accordo tra i genitori e con impegno a rispettare i periodi tra loro concordati. Qualora venga violato il presente accordo e il bambino fosse trattenuto in territorio russo senza il consenso del padre o della madre, gli stessi si riterranno liberi di agire per le vie legali e procedere con querela ai sensi di legge.
La carta d'identità italiana del minore in questo momento giacente presso la polizia Persona_2 locale di Casatenovo, verrà ritirata e lasciata a disposizione di entrambi i genitori in casa a Casatenovo e/o in futuro presso la nuova residenza della madre dove la stessa, entro il 30 giugno 2026, si trasferirà unitamente a . Per_1
Nessun documento di viaggio potrà essere richiesto unilateralmente da uno dei genitori senza l'esplicito consenso dell'altro.
Nel caso in cui si decida di richiedere il passaporto russo per il minore, il consenso del padre dovrà essere formalizzato attraverso una dichiarazione scritta nella quale questi potrà, ove ritenuto, specificare finalità del rilascio ed eventuali limitazioni dallo stesso richieste.
Nel caso in cui si decida di richiedere il passaporto italiano per il minore, il consenso della madre dovrà essere formalizzato attraverso una dichiarazione scritta nella quale questa potrà, ove ritenuto, specificare finalità del rilascio ed eventuali limitazioni dallo stesso richieste.
In caso di utilizzo del passaporto russo e/o italiano, al rientro in Italia, il documento dovrà essere depositato in un luogo concordato tra i genitori per evitare utilizzi non autorizzati dell'uno o l'altro genitore.
7. le spese di giudizio sono integralmente compensate fra le parti” (cfr. verbale udienza del 17.6.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 16.12.2024, a Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio civile in data 20.12.2019 a Carate Brianza (MB), atto iscritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 46, parte II, serie C, anno 2019, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. docc. 1 e 2 ricorrente). Inizialmente i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in un appartamento di proprietà della madre del sig. per Pt_1 poi trasferirsi in altra abitazione sita nel Comune di Lissone (MB), via Galimberti n. 6/B di proprietà del marito.
In data 27.7.2020 le parti hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale, poi trasmesso al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Monza Brianza, il quale ha rilasciato il proprio nulla osta (v. doc. 4 ricorrente).
Successivamente i sig.ri hanno iniziato a frequentarsi nuovamente e, in data Pt_1 CP_1
20.6.2024 a Monza, è nato il figlio che oggi ha un anno. Persona_2
Al contempo, tuttavia, la situazione di conflittualità tra i coniugi si è acuita e in data 14.12.2024 il marito ha sporto denuncia-querela nei confronti della moglie per maltrattamenti psicologici e violazione dei propri diritti di genitore, nutrendo egli il forte timore che la moglie si trasferisse in Russia unitamente al figlio.
Alla luce di tutto ciò, ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo: in via Parte_1 anticipata ed immediata, la revoca dell'autorizzazione al rilascio della cittadinanza russa e dei passaporti italiano e russo per il figlio l'invio della segnalazione presso ogni Persona_2 luogo deputato al potenziale espatrio del bambino, al fine di vietare, senza il preventivo consenso del padre, la conduzione del minore al di fuori del territorio nazionale;
una CTU al fine di valutare la capacità genitoriale della sig. ; la pronuncia di scioglimento del matrimonio con addebito in CP_1 capo alla moglie;
l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente dello stesso Per_1 presso la residenza materna e tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come specificati in ricorso;
l'obbligo di versare a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Apertosi così il proc. R.G. n. 2018/2024 – sub 1, con provvedimento del 18.12.2024 il Tribunale di Lecco ha disposto il divieto di espatrio del minore misura cautelare confermata Persona_2 in data 30.12.2024, su accordo delle stesse parti comparse innanzi al Presidente relatore.
In data 20.2.2025 si è costituita in giudizio , contestando la rappresentazione Controparte_1 dei fatti fornita da controparte, in particolare rispetto alla sussistenza di una situazione di potenziale pericolo di trasferimento del figlio in Russia ed agli atteggiamenti aggressivi asseritamente Per_1 posti in essere dalla stessa a danno del marito, sostenendo -per
contro
- di essere stata lei vittima di maltrattamenti da parte di quest'ultimo. Tanto premesso, la resistente ha chiesto la revoca delle misure adottate con il decreto del 18.12.2024 e l'integrale rigetto delle domande attoree.
In data 28.2.2025 la resistente ha depositato comparsa di costituzione con i nuovi difensori, Avv.ti Luca Martini e Raffaele Mattana, in cui ha ribadito la richiesta di revoca delle misure adottate con il decreto del 18.12.2024 e provvisoriamente prorogate fino all'udienza dell'11.3.2025, oltre che il rigetto della domanda di addebito del divorzio in capo alla stessa, nonché di tutte le domande attoree, ivi compresa la domanda di revoca dell'autorizzazione al rilascio della cittadinanza Russa e dei passaporti AL e/o SS per il figlio . In merito all'affido del minore, la sig.ra Per_1 CP_1 ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé e riserva di ulteriormente precisare le conclusioni relative alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed al contributo economico a titolo di concorso al mantenimento del minore da disporsi in capo al marito, prima dell'udienza del 11.3.2025, solo nell'ipotesi in cui il percorso in essere tra le parti per la definizione della vertenza avesse avuto esito negativo.
In data 10.3.2025 il Tribunale ha rinviato la causa all'udienza del 17.6.2025, prorogando la misura cautelare del divieto di espatrio del minore ino a tale data. Persona_2
Le parti sono quindi comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 17.6.2025, in occasione della quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini sopra riportati. Pertanto, attesa la consensualizzazione del ricorso, il Tribunale ha dichiarato cessata la misura cautelare protettiva del divieto di espatrio di e la causa è stata trattenuta in Persona_2 decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. È certo che le parti si sono separate con accordo congiunto per la separazione consensuale dei coniugi a seguito di negoziazione assistita in data 27.7.2020, rispetto al quale il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Monza ha rilasciato nulla osta in data 28.9.2020 (v. doc. 4 ricorrente).
Così come risulta evidente che da quel momento in poi i coniugi non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio, nonostante la nascita del figlio Per_1 in data 20.6.2024. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio civile e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, riguardanti i rapporti personali ed economici tra i genitori ed il figlio minore , gli accordi raggiunti dalle parti in punto di affidamento, collocamento, Per_1 tempi di permanenza e mantenimento del minore, appaiono adeguati a soddisfare le esigenze morali ed economiche di quest'ultimo, tenuto conto in particolare del contesto reddituale dei due genitori e del fatto che, nonostante le reciproche accuse tra le parti rispetto alle cause della crisi coniugale, non sono emerse gravi criticità in ordine all'adeguatezza delle figure genitoriali e considerato altresì l'accordo raggiunto dalle stesse nelle more del presente giudizio.
Il Tribunale prende atto altresì delle comuni determinazioni dei genitori in ordine all'espatrio e alla residenza all'estero del figlio . Per_1
Alla consensualizzazione del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a Carate Brianza (MI), il 31.7.1981 e residente a [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Casatenovo (LC), Via S. Gaetano n. 63, celebrato in data 20.12.2019 in Carate Brianza (MB) ed iscritto agli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 46, parte II, serie C, anno 2019;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento e delle comuni determinazioni delle parti riguardanti espatrio e residenza all'estero del figlio minore;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carate Brianza (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11.7.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 2018/2024 promossa con ricorso da:
(C.F. , nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA GASPARRI, ricorrente; contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Casatenovo (LC), via S. Gaetano n. 63, con il patrocinio degli Avv.ti LUCA MARTINI e RAFFAELE MATTANA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti Parte_1
e in data 20/12/2019 in Carate Brianza e ORDINARE all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Carate Brianza che provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Lissone dove l'atto è stato parimenti trascritto, alle seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. AFFIDAMENTO DEL IO MI
1a) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso e spetterà congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori che provvederanno al suo mantenimento ed alla sua educazione in relazione alle rispettive disponibilità economiche e materiali, assumendosi altresì ogni impegno in ordine al diritto/dovere di collaborare nella di lui educazione, per garantirle serenità e sicurezza;
2. COLLOCAZIONE E RESIDENZA ANAGRAFICA IO MI
2a) il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza presso la madre, ad oggi in Per_1
Casatenovo (LC), Via San Gaetano, n. 63 Int. 33;
2b) le spese/canoni di cui al contratto di locazione dell'immobile di Casatenovo, che è e resterà intestato al Sig. come quelle relative alle utenze, verranno suddivise al 50% tra la Parte_1 sig.ra ed il sig. ciò a decorrere dalla data odierna e sino a quando la sig.ra si CP_1 Pt_1 CP_1 trasferirà con il figlio in altro immobile;
a decorrere dal trasferimento della Sig.ra le CP_1 spese/canoni di cui al contratto di locazione, come quelle relative alle utenze dell'immobile in Casatenovo, saranno interamente a carico del sig. (già intestatario e contraente del contratto Pt_1 di locazione de quo);
2c) i genitori concordano che la sig.ra , sin da subito, con l'ausilio del sig. si attiverà CP_1 Pt_1 per la ricerca di altro immobile, dove trasferire la sua residenza e quella del figlio , immobile Per_1 da ricercarsi in una zona di riferimento più compatibile ed idonea rispetto alle esigenze del nuovo assetto famigliare;
il trasferimento della Sig.ra unitamente al figlio , dovrà realizzarsi CP_1 Per_1 entro il 30 giugno 2026; le spese di locazione, come quelle relative alle utenze, relative alla locazione del “nuovo” immobile saranno integralmente a carico della sig.ra CP_1
3. FREQUENTAZIONE E DIRITTO DI VISITA IO MI:
considerato che
ha il Per_1 diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (art. 337-ter c.c.), i signori e , in merito all'esercizio del diritto di visita del figlio da parte del padre, genitore non Pt_1 CP_1 collocatario, dispongono e si accordano come segue:
- ferma la collocazione prevalente e residenza presso la madre di , il padre, Sig. avrà Per_1 Pt_1 ogni e più ampia facoltà, di vederlo liberamente nell'arco della settimana e di tenerlo con sé comunque quando la stessa lo vorrà, in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore
- gestione ordinaria:
(i) i giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, in ragione e in aderenza degli impegni ed orari lavorativi della madre, (e considerata la momentanea e transitoria scelta dei genitori di non far frequentare l'asilo nido al figlio, visti i ripetuti episodi in cui il bambino si è ammalato, con conseguente mancata frequentazione) starà e sarà accudito dalla baby sitter - già Per_1 concordemente ed attentamente selezionata dai genitori -presso la residenza materna, dalle ore 10 alle ore 15, mentre dalle ore 15 alle ore 18, starà con la nonna paterna, sempre presso la residenza materna e comunque sino a quando la sig.ra sarà rientrata a casa dal lavoro (quando il bambino sarà CP_1 più grande ed in accordo trai genitori verrà reintegrato all'asilo riducendo le ore, ad oggi necessarie e pattuite tra i genitori, della baby sitter e/o della nonna paterna);
(ii) il mercoledì, giorno libero dal lavoro della sig.ra , il minore starà con la mamma CP_1 Per_1
l'intera giornata;
(iii) in ogni caso il padre potrà stare con per due giorni infrasettimanali, dopo il lavoro, da Per_1 concordare tra i genitori, anche in ragione dei rispettivi impegni di lavoro;
(con possibilità per il sig. di recarsi e permanere presso l'abitazione di Casatenovo anche per cena); Pt_1
(iv) fine settimana: tenuto conto che la mamma nel week end è impegnata nella sua attività di lavoro dipendente, , i giorni di sabato e domenica, dalla mattina, quando il padre lo preleverà Per_1 dall'abitazione materna, fino alla sera, quando il padre lo riaccompagnerà colà, entro le ore 21.00, dopo avere cenato, starà con il papà – compatibilmente anche con i suoi impegni lavorativi –, con possibilità per il sig. se volesse, di permanere con il bambino presso l'abitazione di Pt_1
Casatenovo; i genitori in accordo tra loro, decideranno quando sarà pronto per pernottare Per_1 presso il padre così che da quel momento , secondo il principio dell'alternanza settimanale, Per_1 potrà stare con il padre dal venerdì sera alle ore 21, quando il padre lo preleverà dall'abitazione materna, alla domenica alle 21.00 dopo cena, quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante le festività natalizie il bambino trascorrerà con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza, un anno con un genitore dal 24 al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernottamento presso il padre da quando il minore avrà compiuto due anni e/o a comunque a decorrere da quando i genitori in accordo tra loro, avranno concordato che sarà pronto per pernottare presso il padre;
Per_1
- durante le festività Pasquali i genitori terranno il figlio sempre ad anni alternati tre giorni ciascuno (inclusa o la Pasqua o il Lunedi dell'Angelo) secondo il calendario di chiusura scolastica, con pernottamento presso il padre solo da quando il minore avrà compiuto due anni e/o a comunque a decorrere da quando i genitori in accordo tra loro, avranno concordato che sarà pronto per pernottare presso il padre;
Per_1
- i genitori trascorreranno con il figlio il compleanno, ed altre feste calendariali seguendo sempre il principio dell'alternanza;
- in ogni caso i genitori si impegnano a rispettare i calendari ed orari delle visite e, laddove fosse necessario, a sostituire le date o gli orari stabiliti, comunicando l'uno all'altro in tempo adeguato le rispettive necessità, sempre tenendo conto delle prioritarie esigenze di;
Per_1
- nelle occasioni in cui sarà malato e sarà costretto a restare nell'abitazione della Per_1 madre, il padre potrà ivi recarsi a fargli visita in orari che stabiliranno tra loro i genitori, ugualmente procederanno i genitori quando il bambino sarà malato e sarà costretto a restare nell'abitazione del padre;
- in estate potrà trascorrere con il padre, o con la madre, due settimane, consecutive o Per_1 non, da trascorrersi nel periodo tra giugno e agosto, tale periodo verrà comunicato all'altro genitore entro il 5 maggio di ogni anno, impegnandosi i genitori a reciprocamente comunicarsi i luoghi di villeggiatura, come eventuali spostamenti, anche se in territorio italiano e sempre con pernottamento presso il padre di da quando questi avrà compiuto due anni e/o a Per_1 comunque a decorrere da quando i genitori in accordo tra loro, avranno concordato che Per_1 sarà pronto per pernottare presso il padre;
- nei momenti in cui è affidato ad un genitore questi si impegna ad informare l'altro Per_1 sullo stato di salute del figlio ed a chiamare telefonicamente due volte al giorno l'altro genitore;
4. MANTENIMENTO DEL MI E SPESE STRAORDINARIE
4a) il signor si impegna a corrispondere alla signora genitore collocatario, a titolo di Pt_1 CP_1 contributo per il mantenimento ordinario di , sino a quando questi non avrà terminato gli studi Per_1
e raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di Euro 500,00 (cinquecento/00) mensili, importo soggetto alla rivalutazione monetaria annuale ex indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato al sig. dalla sig.ra Pt_1
; CP_1
4b) i due genitori provvederanno a sostenere in pari misura (ovvero nella misura del 50% in capo a ciascuno) il pagamento delle spese straordinarie (asilo, scuola, mensa, baby sitter, spese sportive, spese mediche) relative al figlio , con applicazione del Protocollo delle spese extra assegno Per_1 adottato dal Tribunale di Lecco in data 29 marzo 2018 da intendersi qui integralmente trascritto e che si allega debitamente sottoscritto dai genitori;
il genitore che avrà sopportato l'esborso avrà diritto ad essere rimborsato dall'altro genitore nella misura indicata;
in merito all'esborso per la baby sitter i genitori precisano che, visti i ripetuti episodi in cui si è ammalato con conseguente mancata Per_1 frequentazione, hanno deciso per il momento di sospendere la frequentazione dell'asilo nido del figlio e si sono accordati di gestire la quotidianità con l'ausilio di una baby sitter (oltre che con l'ausilio della nonna paterna) e per suddividere la relativa spesa straordinaria nella misura del 50% in capo a ciascuno di essi;
4c) il sig. si impegna a stipulare un'assicurazione sanitaria per il minore a suo completo Pt_1 carico;
5. RAPPORTI ECONOMICI FRA LE PARTI
5a) e , dopo aver valutato le reciproche capacità economiche e Parte_1 Controparte_1 reddituali, a definizione di ogni loro rapporto patrimoniale ed economico, concordano e dichiarano di essere totalmente indipendenti ed economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché l'uno dall'altro;
5b) i ricorrenti danno atto, di aver regolato integralmente i rapporti patrimoniali tra di loro e di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altro;
6. ESPATRIO E RESIDENZA ALL'ESTERO DEL MI
I genitori si impegnano per eventuali viaggi all'estero del minore di dare preventiva informazione l'uno all'altro; il genitore che intende Partire con il figlio potrà farlo solo dopo avere ricevuto il consenso dell'altro all'espatrio, con specifica della durata del viaggio e del luogo di residenza dove il minore dovrà soggiornare.
Qualora la madre e/o il padre intendano recarsi in Russia con il minore dovranno avere il reciproco consenso scritto, con specifica della durata del viaggio e del luogo di residenza dove il minore dovrà soggiornare.
Il bambino potrà recarsi in Russia a far visita ai parenti materni durante le vacanze estive per 4 settimane consecutive, o nei periodi di vacanze scolastiche, sempre con preventivo accordo tra i genitori e con impegno a rispettare i periodi tra loro concordati. Qualora venga violato il presente accordo e il bambino fosse trattenuto in territorio russo senza il consenso del padre o della madre, gli stessi si riterranno liberi di agire per le vie legali e procedere con querela ai sensi di legge.
La carta d'identità italiana del minore in questo momento giacente presso la polizia Persona_2 locale di Casatenovo, verrà ritirata e lasciata a disposizione di entrambi i genitori in casa a Casatenovo e/o in futuro presso la nuova residenza della madre dove la stessa, entro il 30 giugno 2026, si trasferirà unitamente a . Per_1
Nessun documento di viaggio potrà essere richiesto unilateralmente da uno dei genitori senza l'esplicito consenso dell'altro.
Nel caso in cui si decida di richiedere il passaporto russo per il minore, il consenso del padre dovrà essere formalizzato attraverso una dichiarazione scritta nella quale questi potrà, ove ritenuto, specificare finalità del rilascio ed eventuali limitazioni dallo stesso richieste.
Nel caso in cui si decida di richiedere il passaporto italiano per il minore, il consenso della madre dovrà essere formalizzato attraverso una dichiarazione scritta nella quale questa potrà, ove ritenuto, specificare finalità del rilascio ed eventuali limitazioni dallo stesso richieste.
In caso di utilizzo del passaporto russo e/o italiano, al rientro in Italia, il documento dovrà essere depositato in un luogo concordato tra i genitori per evitare utilizzi non autorizzati dell'uno o l'altro genitore.
7. le spese di giudizio sono integralmente compensate fra le parti” (cfr. verbale udienza del 17.6.2025)
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 16.12.2024, a Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale , esponendo di avere Controparte_1 contratto con la stessa matrimonio civile in data 20.12.2019 a Carate Brianza (MB), atto iscritto nel Registro atti di matrimonio del predetto Comune al n. 46, parte II, serie C, anno 2019, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni (v. docc. 1 e 2 ricorrente). Inizialmente i coniugi hanno stabilito la residenza familiare in un appartamento di proprietà della madre del sig. per Pt_1 poi trasferirsi in altra abitazione sita nel Comune di Lissone (MB), via Galimberti n. 6/B di proprietà del marito.
In data 27.7.2020 le parti hanno sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la separazione consensuale, poi trasmesso al Procuratore della Repubblica per gli affari civili presso il Tribunale di Monza Brianza, il quale ha rilasciato il proprio nulla osta (v. doc. 4 ricorrente).
Successivamente i sig.ri hanno iniziato a frequentarsi nuovamente e, in data Pt_1 CP_1
20.6.2024 a Monza, è nato il figlio che oggi ha un anno. Persona_2
Al contempo, tuttavia, la situazione di conflittualità tra i coniugi si è acuita e in data 14.12.2024 il marito ha sporto denuncia-querela nei confronti della moglie per maltrattamenti psicologici e violazione dei propri diritti di genitore, nutrendo egli il forte timore che la moglie si trasferisse in Russia unitamente al figlio.
Alla luce di tutto ciò, ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo: in via Parte_1 anticipata ed immediata, la revoca dell'autorizzazione al rilascio della cittadinanza russa e dei passaporti italiano e russo per il figlio l'invio della segnalazione presso ogni Persona_2 luogo deputato al potenziale espatrio del bambino, al fine di vietare, senza il preventivo consenso del padre, la conduzione del minore al di fuori del territorio nazionale;
una CTU al fine di valutare la capacità genitoriale della sig. ; la pronuncia di scioglimento del matrimonio con addebito in CP_1 capo alla moglie;
l'affidamento condiviso di , con collocazione prevalente dello stesso Per_1 presso la residenza materna e tempi di permanenza del minore con ciascun genitore come specificati in ricorso;
l'obbligo di versare a favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Apertosi così il proc. R.G. n. 2018/2024 – sub 1, con provvedimento del 18.12.2024 il Tribunale di Lecco ha disposto il divieto di espatrio del minore misura cautelare confermata Persona_2 in data 30.12.2024, su accordo delle stesse parti comparse innanzi al Presidente relatore.
In data 20.2.2025 si è costituita in giudizio , contestando la rappresentazione Controparte_1 dei fatti fornita da controparte, in particolare rispetto alla sussistenza di una situazione di potenziale pericolo di trasferimento del figlio in Russia ed agli atteggiamenti aggressivi asseritamente Per_1 posti in essere dalla stessa a danno del marito, sostenendo -per
contro
- di essere stata lei vittima di maltrattamenti da parte di quest'ultimo. Tanto premesso, la resistente ha chiesto la revoca delle misure adottate con il decreto del 18.12.2024 e l'integrale rigetto delle domande attoree.
In data 28.2.2025 la resistente ha depositato comparsa di costituzione con i nuovi difensori, Avv.ti Luca Martini e Raffaele Mattana, in cui ha ribadito la richiesta di revoca delle misure adottate con il decreto del 18.12.2024 e provvisoriamente prorogate fino all'udienza dell'11.3.2025, oltre che il rigetto della domanda di addebito del divorzio in capo alla stessa, nonché di tutte le domande attoree, ivi compresa la domanda di revoca dell'autorizzazione al rilascio della cittadinanza Russa e dei passaporti AL e/o SS per il figlio . In merito all'affido del minore, la sig.ra Per_1 CP_1 ha chiesto l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso di sé e riserva di ulteriormente precisare le conclusioni relative alla regolamentazione del diritto di visita del padre ed al contributo economico a titolo di concorso al mantenimento del minore da disporsi in capo al marito, prima dell'udienza del 11.3.2025, solo nell'ipotesi in cui il percorso in essere tra le parti per la definizione della vertenza avesse avuto esito negativo.
In data 10.3.2025 il Tribunale ha rinviato la causa all'udienza del 17.6.2025, prorogando la misura cautelare del divieto di espatrio del minore ino a tale data. Persona_2
Le parti sono quindi comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 17.6.2025, in occasione della quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo nei termini sopra riportati. Pertanto, attesa la consensualizzazione del ricorso, il Tribunale ha dichiarato cessata la misura cautelare protettiva del divieto di espatrio di e la causa è stata trattenuta in Persona_2 decisione sulle conclusioni congiunte sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza. È certo che le parti si sono separate con accordo congiunto per la separazione consensuale dei coniugi a seguito di negoziazione assistita in data 27.7.2020, rispetto al quale il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Monza ha rilasciato nulla osta in data 28.9.2020 (v. doc. 4 ricorrente).
Così come risulta evidente che da quel momento in poi i coniugi non hanno più ricostituito la comunione spirituale e materiale propria del matrimonio, nonostante la nascita del figlio Per_1 in data 20.6.2024. Trascorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio civile e appurato il contegno processuale delle parti, la richiesta in punto di status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, riguardanti i rapporti personali ed economici tra i genitori ed il figlio minore , gli accordi raggiunti dalle parti in punto di affidamento, collocamento, Per_1 tempi di permanenza e mantenimento del minore, appaiono adeguati a soddisfare le esigenze morali ed economiche di quest'ultimo, tenuto conto in particolare del contesto reddituale dei due genitori e del fatto che, nonostante le reciproche accuse tra le parti rispetto alle cause della crisi coniugale, non sono emerse gravi criticità in ordine all'adeguatezza delle figure genitoriali e considerato altresì l'accordo raggiunto dalle stesse nelle more del presente giudizio.
Il Tribunale prende atto altresì delle comuni determinazioni dei genitori in ordine all'espatrio e alla residenza all'estero del figlio . Per_1
Alla consensualizzazione del ricorso consegue l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di , ogni diversa Parte_1 Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile tra C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a Carate Brianza (MI), il 31.7.1981 e residente a [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
Casatenovo (LC), Via S. Gaetano n. 63, celebrato in data 20.12.2019 in Carate Brianza (MB) ed iscritto agli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 46, parte II, serie C, anno 2019;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento e delle comuni determinazioni delle parti riguardanti espatrio e residenza all'estero del figlio minore;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carate Brianza (MB) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 11.7.25
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada