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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1321/2022
tra
FA PA
ATTORE/I e
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per FA PA l'avv. BAGNATO ANTONIO
Per AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'avv. DI STEFANI FA, oggi sostituito dall'avv. Alessia Mostocotto
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 1321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1321/2022 promossa da:
FA PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. BAGNATO ANTONIO
APPELLANTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv.
DI STEFANI FA, elettivamente domiciliato in Via Montenapoleone, n.20, 20121 Milano presso il difensore avv. DI STEFANI FA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 ottobre 2023
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto da NI TA avverso la sentenza n.8026 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 19 novembre 2021 è fondato quanto alla sussistenza del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. ravvisato dal giudice di primo grado in ordine all'impugnazione del preavviso di fermo disposto con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820160094530591000
-tale cartella era stata emessa sulla base della sanzione amministrativa irrogata dalla ATS di Milano e regolarmente notificata a mani della destinataria il 18 novembre 2026
-non trattandosi, pertanto, di un credito tributario – a differenza delle altre due cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, relative a somme pretese dalla Camera di Commercio – la giurisdizione non appartiene al Giudice tributario, bensì all'A.G.O. e, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, alla competenza per materia del Giudice di Pace
-occorre pertanto esaminare nel merito i motivi posti a fondamento della domanda di annullamento del fermo amministrativo per la parte relativa al titolo presupposto costituito dalla menzionata cartella di pagamento
-l'unico profilo che l'appellante può legittimamente contestare in ordine al preavviso attiene però agli asseriti vizi formali dell'atto
-infatti, tutte le eccezioni di merito sollevate dall'appellante in ordine all'insussistenza dei presupposti idonei a giustificare l'emissione della cartella di pagamento (ad esempio, prescrizione del credito vantato dall'AST di Milano, ecc.) dovevano essere dedotti nei confronti dell'Ente impositore mediante la tempestiva impugnazione della cartella regolarmente notificata
-al riguardo, la difesa dell'appellata ha sostenuto -- con argomentazioni condivise da questo Tribunale -- che:
“…l'opposizione spiegata tardivamente contro il preavviso di fermo risultava assolutamente inammissibile poiché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le doglianze che costituiscono i motivi di opposizione alla cartella con gli strumenti processuali previsti a seconda dei casi (nel caso di specie ex art. 617 c.p.c. con atto di citazione da notificarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella) termini ampiamente scaduti per tutte e tre le cartelle sottese al preavviso di fermo oggi impugnato.
Infatti, in applicazione del principio dell'autonomia degli atti il preavviso di fermo è impugnabile esclusivamente per vizi propri (ovvero all'estinzione medio tempore dell'obbligazione, alla difformità del debito rispetto a quello indicato nella sottesa cartella ecc.): solo la mancata previa notifica della cartella, infatti, può condurre, ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del D. Lgs. 546/93, a recuperare nei confronti del preavviso di fermo la tutela che non si è potuta esperire contro la cartella.
Nel caso di specie, pertanto, gli accertamenti contenuti nelle cartelle regolarmente notificate sono ormai definitivi perché NON oggetto di tempestiva impugnazione …”
-l'unico profilo prospettato da NI TA riguardo ai vizi propri del preavviso di fermo in quanto tale concerne l'asserito vizio di sottoscrizione dell'atto
-al riguardo, è sufficiente richiamare, ancora una volta, le argomentazioni formulate dalla difesa dell'Agenzia della Riscossione:
“…per quanto attiene alla lamentata carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento, è bene osservare, infatti, come nessuna norma la prescriva a pena di invalidità, essendo, tra l'altro, sufficiente a pagina3 di 4 tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
A ciò si aggiunga che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere “redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze" e contenere "l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
L'art. 3 del D.lgs n. 39 del 1993, prevede, altresì, che gli atti amministrativi, predisposti tramite sistemi informatici, siano validi allorché la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, incontestabilmente contenuta nella cartella in oggetto.
L'operato dell'Agente della riscossione risulta, infine, corretto e regolare anche alla luce dell'art. 21- octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
In altri termini, la mancata sottoscrizione del preavviso di fermo, quale (eventuale) vizio formale, non determina l'annullabilità dell'atto predisposto, in quanto si tratta di un provvedimento vincolato, per il quale il Legislatore ha voluto riconoscere all'Amministrazione strumenti più duttili ed elastici per svolgere la propria attività, mirata al raggiungimento dell'interesse pubblico, senza che vizi di natura prettamente formale ne possano paralizzare l'azione.
È pacifico, quindi, che il preavviso di fermo abbia natura vincolata ex lege nella forma e che il suo contenuto non possa essere diverso da quello previsto dalla legge …”
-in conclusione, il presente Tribunale -- avente giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del preavviso di fermo limitatamente all'asserita insussistenza del credito maturato dalla AST a titolo di sanzione amministrativa – dispone nel merito il rigetto dell'appello
-le spese processuali del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto della condanna alle spese disposta nella sentenza di primo grado alla dichiarazione di difetto totale di giurisdizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. in ordine all'appello avverso la sentenza n.8026 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 19 novembre 2021, così dispone:
1) accerta la giurisdizione dell'A.G.O. nei limiti indicati in motivazione
2) rigetta l'appello proposto da NI TA
3) spese di secondo grado interamente compensate tra le parti
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1321/2022
tra
FA PA
ATTORE/I e
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per FA PA l'avv. BAGNATO ANTONIO
Per AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'avv. DI STEFANI FA, oggi sostituito dall'avv. Alessia Mostocotto
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 4 N. R.G. 1321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1321/2022 promossa da:
FA PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 35 20122 MILANO presso il difensore avv. BAGNATO ANTONIO
APPELLANTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv.
DI STEFANI FA, elettivamente domiciliato in Via Montenapoleone, n.20, 20121 Milano presso il difensore avv. DI STEFANI FA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 ottobre 2023
pagina2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l'appello proposto da NI TA avverso la sentenza n.8026 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 19 novembre 2021 è fondato quanto alla sussistenza del difetto di giurisdizione dell'A.G.O. ravvisato dal giudice di primo grado in ordine all'impugnazione del preavviso di fermo disposto con riferimento alla cartella di pagamento n. 06820160094530591000
-tale cartella era stata emessa sulla base della sanzione amministrativa irrogata dalla ATS di Milano e regolarmente notificata a mani della destinataria il 18 novembre 2026
-non trattandosi, pertanto, di un credito tributario – a differenza delle altre due cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo, relative a somme pretese dalla Camera di Commercio – la giurisdizione non appartiene al Giudice tributario, bensì all'A.G.O. e, vertendosi in materia di sanzioni amministrative, alla competenza per materia del Giudice di Pace
-occorre pertanto esaminare nel merito i motivi posti a fondamento della domanda di annullamento del fermo amministrativo per la parte relativa al titolo presupposto costituito dalla menzionata cartella di pagamento
-l'unico profilo che l'appellante può legittimamente contestare in ordine al preavviso attiene però agli asseriti vizi formali dell'atto
-infatti, tutte le eccezioni di merito sollevate dall'appellante in ordine all'insussistenza dei presupposti idonei a giustificare l'emissione della cartella di pagamento (ad esempio, prescrizione del credito vantato dall'AST di Milano, ecc.) dovevano essere dedotti nei confronti dell'Ente impositore mediante la tempestiva impugnazione della cartella regolarmente notificata
-al riguardo, la difesa dell'appellata ha sostenuto -- con argomentazioni condivise da questo Tribunale -- che:
“…l'opposizione spiegata tardivamente contro il preavviso di fermo risultava assolutamente inammissibile poiché il ricorrente avrebbe dovuto far valere le doglianze che costituiscono i motivi di opposizione alla cartella con gli strumenti processuali previsti a seconda dei casi (nel caso di specie ex art. 617 c.p.c. con atto di citazione da notificarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella) termini ampiamente scaduti per tutte e tre le cartelle sottese al preavviso di fermo oggi impugnato.
Infatti, in applicazione del principio dell'autonomia degli atti il preavviso di fermo è impugnabile esclusivamente per vizi propri (ovvero all'estinzione medio tempore dell'obbligazione, alla difformità del debito rispetto a quello indicato nella sottesa cartella ecc.): solo la mancata previa notifica della cartella, infatti, può condurre, ai sensi dell'art. 19, ultimo comma, del D. Lgs. 546/93, a recuperare nei confronti del preavviso di fermo la tutela che non si è potuta esperire contro la cartella.
Nel caso di specie, pertanto, gli accertamenti contenuti nelle cartelle regolarmente notificate sono ormai definitivi perché NON oggetto di tempestiva impugnazione …”
-l'unico profilo prospettato da NI TA riguardo ai vizi propri del preavviso di fermo in quanto tale concerne l'asserito vizio di sottoscrizione dell'atto
-al riguardo, è sufficiente richiamare, ancora una volta, le argomentazioni formulate dalla difesa dell'Agenzia della Riscossione:
“…per quanto attiene alla lamentata carenza di sottoscrizione della cartella di pagamento, è bene osservare, infatti, come nessuna norma la prescriva a pena di invalidità, essendo, tra l'altro, sufficiente a pagina3 di 4 tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto che dal contenuto del documento sia possibile individuare con certezza l'autorità di provenienza.
A ciò si aggiunga che la cartella di pagamento è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere “redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze" e contenere "l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
L'art. 3 del D.lgs n. 39 del 1993, prevede, altresì, che gli atti amministrativi, predisposti tramite sistemi informatici, siano validi allorché la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa del soggetto responsabile, incontestabilmente contenuta nella cartella in oggetto.
L'operato dell'Agente della riscossione risulta, infine, corretto e regolare anche alla luce dell'art. 21- octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, secondo cui “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
In altri termini, la mancata sottoscrizione del preavviso di fermo, quale (eventuale) vizio formale, non determina l'annullabilità dell'atto predisposto, in quanto si tratta di un provvedimento vincolato, per il quale il Legislatore ha voluto riconoscere all'Amministrazione strumenti più duttili ed elastici per svolgere la propria attività, mirata al raggiungimento dell'interesse pubblico, senza che vizi di natura prettamente formale ne possano paralizzare l'azione.
È pacifico, quindi, che il preavviso di fermo abbia natura vincolata ex lege nella forma e che il suo contenuto non possa essere diverso da quello previsto dalla legge …”
-in conclusione, il presente Tribunale -- avente giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del preavviso di fermo limitatamente all'asserita insussistenza del credito maturato dalla AST a titolo di sanzione amministrativa – dispone nel merito il rigetto dell'appello
-le spese processuali del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, tenuto conto della condanna alle spese disposta nella sentenza di primo grado alla dichiarazione di difetto totale di giurisdizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c. in ordine all'appello avverso la sentenza n.8026 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 19 novembre 2021, così dispone:
1) accerta la giurisdizione dell'A.G.O. nei limiti indicati in motivazione
2) rigetta l'appello proposto da NI TA
3) spese di secondo grado interamente compensate tra le parti
Milano, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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