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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2049/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili in materia di responsabilità extracontrattuale avente ad oggetto “lesione personale”, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/2004, residente a[...] – Cardito (NA) ed elettivamente domiciliato in Via Vitt. Emanuele III n. 21/23 – Frattamaggiore (NA) presso lo studio dell'Avv.
LO ZU (C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti
- attore e in qualità di Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(F.G.V.S.) (P.I.: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Marocchesa n. 14 – P.IVA_1
GL EN (TV) ed elettivamente domiciliata in Corso A. Moro n. 100 - S. Maria
C.V. (CE) presso lo studio dell'Avv. Daniele Crisci (C.F.: ) che la C.F._3 rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 residente in [...]
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Con citazione ritualmente notificata l'attore conveniva in giudizio la Controparte_3
nell'intestata qualità, deducendo che in data 26.1.2020 ore 00:25 si trovava in
[...]
Frattamaggiore – Via Carditello, quale trasportato sul motociclo Honda SH tg. DJ15262 condotto dal Sig. di proprietà della Sig.ra sprovvisto di Per_1 Controparte_2 copertura RCA.
Esponeva ancora l'attore che, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, il motociclo urtava violentemente la Ford Fiesta tg. CZ719NZ nel tentativo di sorpassarla e non avvedendosi della sua svolta a sinistra, provocava gravi lesioni per l'attore-passeggero valutate in I.P. 30%; Itt gg. 150; Itp al 75% gg. 150; Itp al 50% gg. 150; Itp al 25% gg.
150 con danno quantificabile in € 246.000,00.
Ciò premesso l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare quanto esposto in premessa;
b) dichiarare applicabile l'art. 141 cda del d. lgs. n. 209/2005;
c) condannare quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 dal fondo di garanzia vittime della strada, al pagamento in favore dell'istante Pt_1
a titolo dei danni tutti subiti, della somma di € 500.000,00 o di quella di
[...] giustizia (senza rinuncia alcuna sulla futura maggiore quantificazione) che emergerà in corso di giudizio previa CTU medico-legale che valuti natura ed entità delle lesioni patite nell'occorso sinistro dal oltre interessi legali, svalutazione monetaria Parte_1 dal fatto al saldo, nonché alle spese sanitarie;
d) spese vinte con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Costituitasi nella qualità, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione passiva della convenuta, la nullità della citazione per mancata indicazione e specificazione del petitum, nel merito deduceva l'esclusiva o, comunque, concorsuale responsabilità dell'attore rispetto alle lesioni riportate, stante la scelta di essere passeggero su motociclo privo di copertura assicurativa, condotto da conducente privo di patente, con tre occupanti e senza utilizzare il casco.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice in via preliminare dichiarare:
-l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per quanto esposto al capo a);
- la carenza di legittimazione passiva per quanto esposto al capo b);
- la nullità dell'atto di citazione per quanto esposto al capo c)
Nel merito:
2 -rigettare nel merito la domanda proposta da perché non provata o Parte_1 comunque dichiarare quest'ultimo unico responsabile delle conseguenze dannose da lui stesso subite a seguito del sinistro per cui è causa per quanto esposto al capo d);
In via del tutto subordinata,
- si dichiari il preminente concorso di colpa di nella determinazione Parte_1 dei fatti di causa e delle consequenziali lesioni oggi lamentate per quanto esposto nella presente comparsa con tutte le consequenziali statuizioni sul quantum e con ulteriore riduzione proporzionale dell'ammontare risarcitorio in applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 1227 c.c.”
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi ed espletata CTU medico legale sulla persona del , la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei Pt_1 termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 13.5.2025.
Questioni preliminari
Per quanto riguarda l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda, se ne rileva l'infondatezza avendo l'attore inoltrato alla convenuta compagnia, in data 6.5.2020, formale richiesta di risarcimento dei danni (cfr. all. atto di citazione) con contenuto conforme a quanto richiesto dal CdA.
Deve, poi, ritenersi provata la legittimazione passiva della convenuta compagnia nell'intestata qualità, stante la mancata copertura assicurativa del motociclo HONDA SH tg. DJ15262 su cui era trasportato l'attore, circostanza questa confermata dal rapporto di incidente redatto dai Carabinieri di Sant'Antimo (cfr. all. atto di citazione).
In merito all'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla compagnia convenuta, per genericità degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., se ne deve rilevare l'infondatezza.
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa delle domande nonché del risultato cui tendono le parti (Cfr. sul punto Cassazione
Civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1681 secondo cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
3 norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese - prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum;
con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”; in precedenza, si veda Cassazione civile sezione III del
15/05/2013 n. 11751 per cui “La nullità della citazione di cui all'articolo 164 comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi occorre valutare l'insieme delle indicazioni contenute in citazione e i documenti allegati.
Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.” (Cfr.;
Cassazione civile S.U. 22/05/2012 n. 8077 secondo la quale “Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.”).
Sulla base delle superiori considerazioni l'eccezione della compagnia assicuratrice circa la nullità della citazione e della domanda attorea, va disattesa, risultando la stessa precisamente formulata e con puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, sufficientemente chiari da non pregiudicare le possibilità difensive delle società convenuta, come nei fatti avvenuto.
Sul merito
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La fattispecie di cui è causa deve preliminarmente essere ricondotta nell'alveo dell'azione del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui “Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
4 risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. […]”.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, il rimedio in parola “prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12 giugno 2023, Sent n. 16603).
Già in precedenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza 35318 del 30 novembre 2022, avevano chiarito, operando una ricostruzione sistematica dell'azione del terzo trasportato, che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
Ciò chiarito, onere della parte attrice è quello di provare l'effettivo coinvolgimento nel sinistro e la riconducibilità allo stesso delle lesioni lamentate, la parte convenuta è invece onerata dalla prova del c.d. caso fortuito, rispetto al quale la Corte di Cassazione ha precisato che “il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.”
(Cfr. già citata Cass. S.U., 30 novembre 2022, Sent. n. 353129; v. precedente conforme
Cass. Civ., Sez. 3, 23 giugno 2021, Sent. n. 17963).
Ciò chiarito in diritto, deve osservarsi che l'attore ha fornito sufficiente prova del suo coinvolgimento – quale trasportato - nel sinistro di cui è causa, cui devono causalmente ricollegarsi le lesioni in questa sede lamentate.
5 Il verificarsi del sinistro trova una prima conferma documentale nelle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte ai Carabinieri di Sant'Antimo, intervenuti sul posto successivamente all'evento (All. rapporto incidente produzione attore).
Il Sig. passeggero sul veicolo Ford Fiesta condotto dal Sig. Persona_2 Parte_2
, dichiarava che, mentre il veicolo su cui era trasportato svoltava a sinistra,
[...] sopraggiungevano due motorini, uno di questi, con tre passeggeri, impattava l'auto.
Precisava ancora che successivamente al sinistro il motorino, rimasto a terra, veniva asportato da ignoti che, però, lasciavano sul posto la targa, staccatasi a causa dell'impatto.
Il Sig. , passeggero sul veicolo Ford Fiesta condotto dal fratello Parte_3 Parte_2
, confermava tale versione e indicava altresì il numero di targa del motorino.
[...]
Analoghe le dichiarazioni del conducente della Ford, Sig. . Parte_2
Il Sig. , indicato come passeggero del motociclo Honda, dichiarava di Parte_4 essere stato investito da veicolo ignoto mentre era a piedi.
Il Sig. conducente del motociclo Honda, riferiva dell'urto. Per_1
L'odierno attore riferiva del suo essere passeggero – unitamente al – del motociclo Pt_4
Honda condotto dal confermava sostanzialmente la dinamica del sinistro. Per_1
Quanto riportato dai soggetti coinvolti, specialmente conducente e passeggeri della Ford
Fiesta, privi di interesse rispetto alla causa in esame, trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal Sig. escusso come teste all'udienza del Testimone_1
14.3.2024.
In tale occasione il Sig. dichiarava: “Alla fine del 2020 non ricordo quale mese Tes_1 verso le ore 24:00 il ha subito un incidente. Io stavo su un motorino dietro e lui Pt_1 stava su un altro motorino con altri due ragazzi, il si trovava al centro tra i due Pt_1 ragazzi. Eravamo su via Carditello direzione Cardito all'altezza di una lavanderia, io stavo dietro su un altro motorino e portavo a bordo un mio amico , Persona_3 venivamo da Frattamaggiore perché è più movimentata, quando ho visto un'auto di colore scuro credo, una Ford Fiesta che stava davanti al motorino sul quale era trasportato che ha svoltato a sinistra senza azionare i dispositivi di direzione. Pt_1
Il motorino su cui viaggiava era condotto da che andò a sbattere
Pt_1 Persona_4 nell'auto in pieno;
non ricordo il punto in cui il motorino colpì l'auto; posso dire che il conducente andò a sbattere nell'auto non so il punto;
il fece un salto e finì a terra
Pt_1 non so con quale parte;
l'altro passeggero pure andò a sbattere nell'auto non so in quale punto. La strada non era molto illuminata. Dopo un po' di tempo venne l'ambulanza che se non sbaglio fu chiamata proprio dal fratello di che abita a qualche
Pt_1 chilometro di distanza, io aiutavo i compagni caduti. lamentava dolori alla
Pt_1
6 gamba non ricordo quale. Si radunò molta gente, perché la strada di notte è molto trafficata ci sono ragazzi che tornavano da Frattamaggiore. La strada è a doppio senso di marcia. L'auto si trovava già davanti al motorino su cui era trasportato Il Pt_1 motorino su cui viaggiava come trasportato se non sbaglio era Honda SH 125, Pt_1 di colore bianco. Il mio era ble sempre un Honda SH 125. Non ho mai reso testimonianza in cause di sinistri stradali. i ragazzi sul motorino erano senza casco, e avevano circa
15/16 anni. No so se sono intervenuti Carabinieri e autorità, perché dopo che hanno portato via Clemente io sono andato a casa mia. Gli altri due ragazzi sono stati portati in ospedale dai genitori con propri mezzi.”.
Della veridicità di tali dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
La presenza del secondo motorino sui cui viaggiava quale trasportato il è, Tes_1
CP_ innanzitutto, confermata dalle dichiarazioni dei passeggeri della , così come la presenza – illecita – di tre persone sul motociclo Honda.
Ciò detto, restando irrilevante, per la posizione dell'attore, l'eventuale responsabilità delle parti in causa nella causazione del sinistro, deve ritenersi raggiunta la prova del coinvolgimento del nel sinistro, nonché il nesso causale con le lesioni riportate. Pt_1
Allo stesso modo, deve riconoscersi un concorso dello stesso nella causazione del danno.
Difatti, secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all'art. 2054
c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell'azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi;
la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare, per ciò solo, l'esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato.
Pertanto, ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmente trovare applicazione il paradigma di cui all'art. 1227, 1 co. c.c. (cfr. Cass. n. 10526/2011: "qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza
- ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento
7 dannoso). Quindi, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cfr.: Cass. Civ
Sez. 3, n.6481/2017 anche Cass. n. 11947/2006 e Cass. n. 11698/2014).
Orbene, nel caso in esame, se irrilevante deve ritenersi la mancata copertura assicurativa del motociclo, circostanza riguardante invero il conducente, così come il mancato utilizzo del casco, non avendo il riportato lesioni localizzate al capo, non può dirsi lo Pt_1 stesso per la scelta di viaggiare su un mezzo condotto da soggetto privo di patente, in numero di persone superiore a quello consentito dalla legge.
La prima circostanza, indubbiamente, implica una minore perizia nella conduzione del motociclo, così come l'eccessivo numero di passeggeri consente di presumere una minore manovrabilità e stabilità dello stesso, indipendentemente dalla posizione occupata dal
(centrale, secondo quanto riferito dal teste ). Pt_1 Tes_1
Tali circostanze aggravanti del rischio, accettate dal RU con la decisione di porsi in viaggio sul veicolo, integrano, appunto, un concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. misurabile, a parere della scrivente, nella misura del 40%.
Tutto ciò considerato rispetto all'an della domanda, si osserva in merito al quantum del risarcimento che il CTU nominato, Dott. , con perizia depositata il Persona_5
31.8.2024, giungeva alle seguenti conclusioni: “Il sottoscritto sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali deduce: 1) Che la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa;
2) Che le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente; 3) Che le conseguenze derivate dall'incidente esprimono:
a) Una inabilità Temporanea Totale di giorni 60 (sessanta). b) Una inabilità Temporanea
Parziale di giorni 170 (centosettanta) così distribuiti: 70 al 50% (settanta al cinquanta per cento), 100 al 25% ( cento al venticinque per cento) c) Un grado di Invalidità permanente nella misura del 40% (quaranta per cento) di danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica. 4) Agli atti del fascicolo non sono presenti spese mediche documentate. 5) Tali esiti permanenti non sono suscettibili di riduzione o eliminazione mediante trattamenti sanitari o chirurgici successivi. 6) L'incidenza di tali esiti permanenti sulla capacità lavorativa specifica, sia temporanea che permanente, è di pari entità al danno biologico”.
8 Poiché la CTU ha quantificato il danno biologico in certo collegamento eziologico e di continuità fenomenica con il sinistro de quo, in misura complessivamente del 40%, per la relativa quantificazione occorre rifarsi in definitiva, alle tabelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento.
Pertanto, in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024, tenuto conto dell'età del
RU al momento del sinistro (anni 15), l'ammontare dovuto ai valori attuali a titolo di danno è pari a: IP 40% per €. 230.806,00, ITT giorni 60 per €. 6.900,00, ITP giorni 70 al 50% per €. 4.025,00, ITP giorni 100 al 25% per €. 2.875,00, per una somma totale di
€. 244.606,00.
Tale somma, considerato il già accennato concorso colposo dell'attore, valutato nella misura del 40%, va ridotta ad €. 146.763,60, cifra questa che dovrà essere quindi corrisposta dalla a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riportato CP_1 dal RU nel sinistro di cui è causa.
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione
(secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento
(08.05.2021) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009
n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e
Cass., 9.11.2006, n. 23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive del danneggiato, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del risarcimento. Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778
9 del 07/11/2014 secondo cui “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana
(sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
Per quanto riguarda la voce di danno patrimoniale rappresentata dalla perdita di capacità lavorativa specifica, valutata dal nominato CTU in misura pari al danno biologico, si osserva che agli atti non risulta prodotto alcun elemento concreto per la liquidazione del suddetto danno.
Pur dovendosi riconoscere la astratta possibilità di riconoscimento del danno a soggetto che non lavorava al momento del sinistro, si deve rilevare che tale possibilità deve, comunque, essere suffragata da elementi presuntivi della potenziale attività preclusa in futuro - ad esclusione di casi talmente gravi da comportare realisticamente l'impossibilità di svolgere determinate attività lavorative in futuro, caso che non ricorre nella fattispecie in esame – che mancano agli atti, non essendo dedotto nemmeno il titolo di studio del
RU o il tipo di attività lavorativa svolta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta nella Controparte_1 qualità e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato
10 dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte e dell'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella proposta.
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_1
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei
[...] sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), al pagamento in favore del Sig. della somma di €. 146.763,60, oltre interessi come Parte_1 in parte motiva;
2) Condanna la nella qualità, al rimborso in favore del Sig. Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €. 545,00 per spese ed €. 14.103,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. LO ZU;
3) Condanna nella qualità, al pagamento delle spese di CTU, Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 21/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili in materia di responsabilità extracontrattuale avente ad oggetto “lesione personale”, vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/08/2004, residente a[...] – Cardito (NA) ed elettivamente domiciliato in Via Vitt. Emanuele III n. 21/23 – Frattamaggiore (NA) presso lo studio dell'Avv.
LO ZU (C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da C.F._2 procura in atti
- attore e in qualità di Impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(F.G.V.S.) (P.I.: ), in persona del l.r.p.t., con sede in Via Marocchesa n. 14 – P.IVA_1
GL EN (TV) ed elettivamente domiciliata in Corso A. Moro n. 100 - S. Maria
C.V. (CE) presso lo studio dell'Avv. Daniele Crisci (C.F.: ) che la C.F._3 rappresenta e difende come da procura in atti
- convenuta
(C.F. ) nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._4 residente in [...]
- convenuta contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1 Con citazione ritualmente notificata l'attore conveniva in giudizio la Controparte_3
nell'intestata qualità, deducendo che in data 26.1.2020 ore 00:25 si trovava in
[...]
Frattamaggiore – Via Carditello, quale trasportato sul motociclo Honda SH tg. DJ15262 condotto dal Sig. di proprietà della Sig.ra sprovvisto di Per_1 Controparte_2 copertura RCA.
Esponeva ancora l'attore che, nelle anzidette circostanze di tempo e di luogo, il motociclo urtava violentemente la Ford Fiesta tg. CZ719NZ nel tentativo di sorpassarla e non avvedendosi della sua svolta a sinistra, provocava gravi lesioni per l'attore-passeggero valutate in I.P. 30%; Itt gg. 150; Itp al 75% gg. 150; Itp al 50% gg. 150; Itp al 25% gg.
150 con danno quantificabile in € 246.000,00.
Ciò premesso l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“a) accertare quanto esposto in premessa;
b) dichiarare applicabile l'art. 141 cda del d. lgs. n. 209/2005;
c) condannare quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1 dal fondo di garanzia vittime della strada, al pagamento in favore dell'istante Pt_1
a titolo dei danni tutti subiti, della somma di € 500.000,00 o di quella di
[...] giustizia (senza rinuncia alcuna sulla futura maggiore quantificazione) che emergerà in corso di giudizio previa CTU medico-legale che valuti natura ed entità delle lesioni patite nell'occorso sinistro dal oltre interessi legali, svalutazione monetaria Parte_1 dal fatto al saldo, nonché alle spese sanitarie;
d) spese vinte con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Costituitasi nella qualità, eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, la carenza di legittimazione passiva della convenuta, la nullità della citazione per mancata indicazione e specificazione del petitum, nel merito deduceva l'esclusiva o, comunque, concorsuale responsabilità dell'attore rispetto alle lesioni riportate, stante la scelta di essere passeggero su motociclo privo di copertura assicurativa, condotto da conducente privo di patente, con tre occupanti e senza utilizzare il casco.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice in via preliminare dichiarare:
-l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per quanto esposto al capo a);
- la carenza di legittimazione passiva per quanto esposto al capo b);
- la nullità dell'atto di citazione per quanto esposto al capo c)
Nel merito:
2 -rigettare nel merito la domanda proposta da perché non provata o Parte_1 comunque dichiarare quest'ultimo unico responsabile delle conseguenze dannose da lui stesso subite a seguito del sinistro per cui è causa per quanto esposto al capo d);
In via del tutto subordinata,
- si dichiari il preminente concorso di colpa di nella determinazione Parte_1 dei fatti di causa e delle consequenziali lesioni oggi lamentate per quanto esposto nella presente comparsa con tutte le consequenziali statuizioni sul quantum e con ulteriore riduzione proporzionale dell'ammontare risarcitorio in applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 1227 c.c.”
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., escussi i testi ed espletata CTU medico legale sulla persona del , la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei Pt_1 termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza del 13.5.2025.
Questioni preliminari
Per quanto riguarda l'eccezione di improponibilità/improcedibilità della domanda, se ne rileva l'infondatezza avendo l'attore inoltrato alla convenuta compagnia, in data 6.5.2020, formale richiesta di risarcimento dei danni (cfr. all. atto di citazione) con contenuto conforme a quanto richiesto dal CdA.
Deve, poi, ritenersi provata la legittimazione passiva della convenuta compagnia nell'intestata qualità, stante la mancata copertura assicurativa del motociclo HONDA SH tg. DJ15262 su cui era trasportato l'attore, circostanza questa confermata dal rapporto di incidente redatto dai Carabinieri di Sant'Antimo (cfr. all. atto di citazione).
In merito all'eccezione di nullità della citazione, sollevata dalla compagnia convenuta, per genericità degli elementi essenziali ex art. 163 c.p.c., se ne deve rilevare l'infondatezza.
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad essa allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa delle domande nonché del risultato cui tendono le parti (Cfr. sul punto Cassazione
Civile Sezione II sentenza del 29/01/2015 n. 1681 secondo cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
3 norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese - prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum;
con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”; in precedenza, si veda Cassazione civile sezione III del
15/05/2013 n. 11751 per cui “La nullità della citazione di cui all'articolo 164 comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi occorre valutare l'insieme delle indicazioni contenute in citazione e i documenti allegati.
Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.” (Cfr.;
Cassazione civile S.U. 22/05/2012 n. 8077 secondo la quale “Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto alla domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.”).
Sulla base delle superiori considerazioni l'eccezione della compagnia assicuratrice circa la nullità della citazione e della domanda attorea, va disattesa, risultando la stessa precisamente formulata e con puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, sufficientemente chiari da non pregiudicare le possibilità difensive delle società convenuta, come nei fatti avvenuto.
Sul merito
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
La fattispecie di cui è causa deve preliminarmente essere ricondotta nell'alveo dell'azione del terzo trasportato ex art. 141 D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005, secondo cui “Salva
l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è
4 risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo
140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148. […]”.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, il rimedio in parola “prescindendo dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, introduce un fondamento oggettivo di responsabilità del vettore assicurato” (Cfr. Cass. Civ., Sez. III,
12 giugno 2023, Sent n. 16603).
Già in precedenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza 35318 del 30 novembre 2022, avevano chiarito, operando una ricostruzione sistematica dell'azione del terzo trasportato, che “l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”.
Ciò chiarito, onere della parte attrice è quello di provare l'effettivo coinvolgimento nel sinistro e la riconducibilità allo stesso delle lesioni lamentate, la parte convenuta è invece onerata dalla prova del c.d. caso fortuito, rispetto al quale la Corte di Cassazione ha precisato che “il caso fortuito che vale ad esimere l'assicuratore del vettore dal risarcimento in favore del trasportato è nozione distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve intendersi circoscritto alle cause naturali
e ai danni causati da condotte umane indipendenti dalla circolazione di altri veicoli.”
(Cfr. già citata Cass. S.U., 30 novembre 2022, Sent. n. 353129; v. precedente conforme
Cass. Civ., Sez. 3, 23 giugno 2021, Sent. n. 17963).
Ciò chiarito in diritto, deve osservarsi che l'attore ha fornito sufficiente prova del suo coinvolgimento – quale trasportato - nel sinistro di cui è causa, cui devono causalmente ricollegarsi le lesioni in questa sede lamentate.
5 Il verificarsi del sinistro trova una prima conferma documentale nelle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte ai Carabinieri di Sant'Antimo, intervenuti sul posto successivamente all'evento (All. rapporto incidente produzione attore).
Il Sig. passeggero sul veicolo Ford Fiesta condotto dal Sig. Persona_2 Parte_2
, dichiarava che, mentre il veicolo su cui era trasportato svoltava a sinistra,
[...] sopraggiungevano due motorini, uno di questi, con tre passeggeri, impattava l'auto.
Precisava ancora che successivamente al sinistro il motorino, rimasto a terra, veniva asportato da ignoti che, però, lasciavano sul posto la targa, staccatasi a causa dell'impatto.
Il Sig. , passeggero sul veicolo Ford Fiesta condotto dal fratello Parte_3 Parte_2
, confermava tale versione e indicava altresì il numero di targa del motorino.
[...]
Analoghe le dichiarazioni del conducente della Ford, Sig. . Parte_2
Il Sig. , indicato come passeggero del motociclo Honda, dichiarava di Parte_4 essere stato investito da veicolo ignoto mentre era a piedi.
Il Sig. conducente del motociclo Honda, riferiva dell'urto. Per_1
L'odierno attore riferiva del suo essere passeggero – unitamente al – del motociclo Pt_4
Honda condotto dal confermava sostanzialmente la dinamica del sinistro. Per_1
Quanto riportato dai soggetti coinvolti, specialmente conducente e passeggeri della Ford
Fiesta, privi di interesse rispetto alla causa in esame, trova ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dal Sig. escusso come teste all'udienza del Testimone_1
14.3.2024.
In tale occasione il Sig. dichiarava: “Alla fine del 2020 non ricordo quale mese Tes_1 verso le ore 24:00 il ha subito un incidente. Io stavo su un motorino dietro e lui Pt_1 stava su un altro motorino con altri due ragazzi, il si trovava al centro tra i due Pt_1 ragazzi. Eravamo su via Carditello direzione Cardito all'altezza di una lavanderia, io stavo dietro su un altro motorino e portavo a bordo un mio amico , Persona_3 venivamo da Frattamaggiore perché è più movimentata, quando ho visto un'auto di colore scuro credo, una Ford Fiesta che stava davanti al motorino sul quale era trasportato che ha svoltato a sinistra senza azionare i dispositivi di direzione. Pt_1
Il motorino su cui viaggiava era condotto da che andò a sbattere
Pt_1 Persona_4 nell'auto in pieno;
non ricordo il punto in cui il motorino colpì l'auto; posso dire che il conducente andò a sbattere nell'auto non so il punto;
il fece un salto e finì a terra
Pt_1 non so con quale parte;
l'altro passeggero pure andò a sbattere nell'auto non so in quale punto. La strada non era molto illuminata. Dopo un po' di tempo venne l'ambulanza che se non sbaglio fu chiamata proprio dal fratello di che abita a qualche
Pt_1 chilometro di distanza, io aiutavo i compagni caduti. lamentava dolori alla
Pt_1
6 gamba non ricordo quale. Si radunò molta gente, perché la strada di notte è molto trafficata ci sono ragazzi che tornavano da Frattamaggiore. La strada è a doppio senso di marcia. L'auto si trovava già davanti al motorino su cui era trasportato Il Pt_1 motorino su cui viaggiava come trasportato se non sbaglio era Honda SH 125, Pt_1 di colore bianco. Il mio era ble sempre un Honda SH 125. Non ho mai reso testimonianza in cause di sinistri stradali. i ragazzi sul motorino erano senza casco, e avevano circa
15/16 anni. No so se sono intervenuti Carabinieri e autorità, perché dopo che hanno portato via Clemente io sono andato a casa mia. Gli altri due ragazzi sono stati portati in ospedale dai genitori con propri mezzi.”.
Della veridicità di tali dichiarazioni non vi è motivo di dubitare.
La presenza del secondo motorino sui cui viaggiava quale trasportato il è, Tes_1
CP_ innanzitutto, confermata dalle dichiarazioni dei passeggeri della , così come la presenza – illecita – di tre persone sul motociclo Honda.
Ciò detto, restando irrilevante, per la posizione dell'attore, l'eventuale responsabilità delle parti in causa nella causazione del sinistro, deve ritenersi raggiunta la prova del coinvolgimento del nel sinistro, nonché il nesso causale con le lesioni riportate. Pt_1
Allo stesso modo, deve riconoscersi un concorso dello stesso nella causazione del danno.
Difatti, secondo la Suprema Corte, in tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato a titolo di cortesia può chiedere il risarcimento invocando la presunzione di colpa di cui all'art. 2054
c.c. nei confronti dei conducenti e/o proprietari dei veicoli coinvolti, salvi gli effetti dell'azione di regresso nei rapporti interni fra gli stessi;
la circostanza che il trasportato abbia concorso a causare il sinistro non può comportare, per ciò solo, l'esclusione di responsabilità dei conducenti coinvolti (oltreché dei proprietari dei relativi mezzi), ove non risulti esclusa qualunque loro condotta colposa, sì da poter imputare il danno alla sola responsabilità del trasportato.
Pertanto, ove ricorrano gli estremi di un concorso colposo fra trasportato e conducente/i coinvolto/i, potrà eventualmente trovare applicazione il paradigma di cui all'art. 1227, 1 co. c.c. (cfr. Cass. n. 10526/2011: "qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza
- ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento
7 dannoso). Quindi, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cfr.: Cass. Civ
Sez. 3, n.6481/2017 anche Cass. n. 11947/2006 e Cass. n. 11698/2014).
Orbene, nel caso in esame, se irrilevante deve ritenersi la mancata copertura assicurativa del motociclo, circostanza riguardante invero il conducente, così come il mancato utilizzo del casco, non avendo il riportato lesioni localizzate al capo, non può dirsi lo Pt_1 stesso per la scelta di viaggiare su un mezzo condotto da soggetto privo di patente, in numero di persone superiore a quello consentito dalla legge.
La prima circostanza, indubbiamente, implica una minore perizia nella conduzione del motociclo, così come l'eccessivo numero di passeggeri consente di presumere una minore manovrabilità e stabilità dello stesso, indipendentemente dalla posizione occupata dal
(centrale, secondo quanto riferito dal teste ). Pt_1 Tes_1
Tali circostanze aggravanti del rischio, accettate dal RU con la decisione di porsi in viaggio sul veicolo, integrano, appunto, un concorso colposo ex art. 1227 co. 1 c.c. misurabile, a parere della scrivente, nella misura del 40%.
Tutto ciò considerato rispetto all'an della domanda, si osserva in merito al quantum del risarcimento che il CTU nominato, Dott. , con perizia depositata il Persona_5
31.8.2024, giungeva alle seguenti conclusioni: “Il sottoscritto sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali deduce: 1) Che la causa delle lesioni è da riportare all'incidente per cui è causa;
2) Che le lesioni riportate nell'incidente sono compatibili con la dinamica dell'incidente; 3) Che le conseguenze derivate dall'incidente esprimono:
a) Una inabilità Temporanea Totale di giorni 60 (sessanta). b) Una inabilità Temporanea
Parziale di giorni 170 (centosettanta) così distribuiti: 70 al 50% (settanta al cinquanta per cento), 100 al 25% ( cento al venticinque per cento) c) Un grado di Invalidità permanente nella misura del 40% (quaranta per cento) di danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica. 4) Agli atti del fascicolo non sono presenti spese mediche documentate. 5) Tali esiti permanenti non sono suscettibili di riduzione o eliminazione mediante trattamenti sanitari o chirurgici successivi. 6) L'incidenza di tali esiti permanenti sulla capacità lavorativa specifica, sia temporanea che permanente, è di pari entità al danno biologico”.
8 Poiché la CTU ha quantificato il danno biologico in certo collegamento eziologico e di continuità fenomenica con il sinistro de quo, in misura complessivamente del 40%, per la relativa quantificazione occorre rifarsi in definitiva, alle tabelle del Tribunale di Milano secondo l'ultimo aggiornamento.
Pertanto, in applicazione delle Tabelle di Milano anno 2024, tenuto conto dell'età del
RU al momento del sinistro (anni 15), l'ammontare dovuto ai valori attuali a titolo di danno è pari a: IP 40% per €. 230.806,00, ITT giorni 60 per €. 6.900,00, ITP giorni 70 al 50% per €. 4.025,00, ITP giorni 100 al 25% per €. 2.875,00, per una somma totale di
€. 244.606,00.
Tale somma, considerato il già accennato concorso colposo dell'attore, valutato nella misura del 40%, va ridotta ad €. 146.763,60, cifra questa che dovrà essere quindi corrisposta dalla a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale riportato CP_1 dal RU nel sinistro di cui è causa.
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione
(secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento
(08.05.2021) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009
n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e
Cass., 9.11.2006, n. 23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive del danneggiato, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del risarcimento. Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778
9 del 07/11/2014 secondo cui “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana
(sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
Per quanto riguarda la voce di danno patrimoniale rappresentata dalla perdita di capacità lavorativa specifica, valutata dal nominato CTU in misura pari al danno biologico, si osserva che agli atti non risulta prodotto alcun elemento concreto per la liquidazione del suddetto danno.
Pur dovendosi riconoscere la astratta possibilità di riconoscimento del danno a soggetto che non lavorava al momento del sinistro, si deve rilevare che tale possibilità deve, comunque, essere suffragata da elementi presuntivi della potenziale attività preclusa in futuro - ad esclusione di casi talmente gravi da comportare realisticamente l'impossibilità di svolgere determinate attività lavorative in futuro, caso che non ricorre nella fattispecie in esame – che mancano agli atti, non essendo dedotto nemmeno il titolo di studio del
RU o il tipo di attività lavorativa svolta.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta nella Controparte_1 qualità e sono liquidate come da parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato
10 dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte e dell'accoglimento della domanda in misura inferiore a quella proposta.
Le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna Controparte_1
nella qualità di Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei
[...] sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.), al pagamento in favore del Sig. della somma di €. 146.763,60, oltre interessi come Parte_1 in parte motiva;
2) Condanna la nella qualità, al rimborso in favore del Sig. Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €. 545,00 per spese ed €. 14.103,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. LO ZU;
3) Condanna nella qualità, al pagamento delle spese di CTU, Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 21/11/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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