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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 38/2024 R.G, proposta
DA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno.
CONTRO
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' avv. Domenico Della Ratta CP_1
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza n. 5034/2023 del Tribunale di Salerno
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSSO
Con l'atto introduttivo di primo grado conveniva in giudizio il , chiedendone la condanna al CP_1 Parte_1
risarcimento dei danni subiti a seguito di una trasfusione di sangue effettuata il 12.12.1977 presso l Controparte_2
di Pagani, in occasione di un intervento di taglio cesareo per gestosi, che aveva determinato la contrazione del virus dell'epatite C
(HCV).
L'attrice sosteneva che il contagio era imputabile alla somministrazione di sangue infetto, lamentando l'omessa vigilanza e controllo da parte del sulla sicurezza del sangue destinato alle trasfusioni, in violazione degli obblighi di cui Parte_1
all'art. 2043 c.c. e agli art. 2 e 32 Cost. Il si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 1.
Nel merito, contestava la sussistenza della responsabilità, sostenendo che all'epoca dei fatti non erano ancora disponibili test sierologici per l'individuazione del virus HCV, scoperto solo nel 1989, e che non vi era nesso causale tra la trasfusione e l'infezione.
Il Tribunale, istruita la causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal dott. con sentenza n.5034/2023 Persona_1
accoglieva la domanda attorea, dichiarando la responsabilità del ex art. 2043 c.c. e condannandolo al Parte_1
pagamento in favore della della somma di €. 33.166,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al pagamento CP_1
del 50% delle spese processuali e di consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione proponeva appello il , deducendo a motivi: Parte_1
1) L'assenza del nesso causale e l'inutilizzabilità della relazione del C.T.U. per violazione del contradditorio. Il Parte_1
censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la trasfusione subita nel 1977
e l'infezione HCV, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1
2) L'insussistenza del danno biologico, avendo il C.T.U. riconosciuto un'invalidità permanente del 12% in assenza di documentazione medica significativa tra il 1977 e il 2013, non risultando trattamento medico continuativo o sintomatologia rilevante fino alla diagnosi tardiva. Pertanto, a parere dell'appellante nessuna indagine specifica è stata compiuta sul decorso clinico progressivo della malattia.
Si è costituita la che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., chiedendone, CP_3
altresì, il rigetto nel merito.
All'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata ritenuta alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., deve rilevarsi che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi a seguito della novella degli artt. 342 e 434 c.p.c., ha definitivamente chiarito la necessità, ai fini della ammissibilità dell'appello, che il fatto sia ricostruito con chiarezza e che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze.
L'impugnazione deve, quindi, contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di prima grado.
Ciò posto, nel caso di specie, l'appellante ha argomentato le ragioni poste a base della decisione di primo grado, indicando, altresì,
i motivi delle doglianze e delle censure sollevate, rendendo, altresì, ben comprensibile le modifiche richieste. Né, peraltro l'impugnazione risulta ancorata a motivi illogici o pretestuosi, tanto che la Corte ne ha disposto la trattazione nel merito.
In conseguenza, sotto tali profili, l'appello è ammissibile.
Ciò posto, rileva la Corte che l'appello non è fondato
Con il primo motivo l'appellante censura la decisone nella parte in cui ha ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la trasfusione subita nel 1977 e l'infezione da HCV, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. Persona_1
Al riguardo l'appellante sostiene che l'elaborato è affetto da nullità, poiché il C.T.U. non avrebbe valutato le osservazioni critiche del , nonostante plurimi solleciti da parte del giudice di prime cure. Parte_1
Tuttavia, dagli atti del giudizio di primo grado risulta che il Tribunale ha tempestivamente accolto l'eccezione di nullità della prima relazione C.T.U. e il dott. ha successivamente depositato una relazione che recepisce, seppur sinteticamente, l'oggetto delle Per_1
osservazioni, confermando, tuttavia, le precedenti conclusioni.
In ogni caso, l'appellante ha avuto ampia possibilità di sviluppare le proprie critiche in sede di note, memoria conclusionale e memoria di replica.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio non è nulla per il solo fatto che il consulente non accolga le critiche dei consulenti di parte, purché le abbia considerate (Cass. Civ. Sez. III, 5 novembre 2019, n.28369). Ai fini della validità della consulenza non è, quindi, richiesto che il C.T.U. accolga le osservazioni, bensì che non le ignori del tutto e motivi il proprio dissenso (Cass. Civ. Sez. III, 9.11.2020, n.24965).
Difatti, per costante giurisprudenza, il Giudice, anche in caso di inadempienze formali del C.T.U., può far proprie le conclusioni peritali, purché adeguatamente motivate (Cass. Civ. Sez. III, 25 febbraio 2020, n.4994).
Nel caso di specie, il C.T.U., sebbene abbia sinteticamente esaminato le note di replica, da atto di aver conosciuto ed esaminato le critiche, anche per relationem rispetto ai contenuti della relazione peritale, che già motivata in ordine all'esclusione di cause alternative e al contesto epidemiologico delle trasfusioni prima del 1989.
Pertanto, non sussiste un vizio di nullità tale da inficiare l'intero elaborato, in quanto non si configura una violazione sostanziale del contradditorio, né una compromissione del diritto di difesa, atteso che il ha potuto riproporre integralmente le proprie Parte_1
osservazioni tecniche nei propri atti difensivi.
Né può accedersi alla richiesta di rinnovazione della C.T.U., dovendo il giudice valutare la perizia come elemento del libero convincimento, senza automatismi (art. 116 c.p.c.).
Ciò posto, nel merito, il deduce che non vi sia prova diretta del contagio in occasione della sola trasfusione del 1977, Parte_1
invocando la possibilità di altre cause alternative.
Contesta, infatti, la ricostruzione causale tra la trasfusione del 1977 e la infezione HCV.
La doglianza non è fondata. Il Tribunale ha correttamente applicato il criterio del “più probabile che non”, secondo l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza, ritenendo fondato l'accertamento del nesso causale sulla base dell'epoca della trasfusione (1977), in periodo di alto rischio, sull'assenza di patologie epatiche preesistenti, sulla documentata successiva insorgenza della malattia e sull'assenza di altri fattori di rischio emersi dai dati clinici o documentali.
In particolare, il consulente ha attestato la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione somministrata alla nel corso CP_1
del ricovero presso l ” di Pagani, in occasione dell'intervento di taglio cesareo, unico in cui la paziente Controparte_2
ha subito una trasfusione, e il contagio da epatite C in virtù sia di un criterio di esclusione di altre possibili cause, sia di efficienza lesiva e cronologico.
In particolare, quanto al contagio derivante dall'emotrasfusione, la Suprema Corte ha più volte chiarito che gli obblighi a carico della struttura, ai fini della declaratoria di responsabilità, vanno posti in relazione sia agli obblighi normativi esistenti al tempo delle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi all'identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (tracciabilità del sangue) che agli obblighi più generali di cui all'art. 1176 c.c. nell'esecuzione delle prestazioni ( cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26/05/2020,
n. 9885; Cass. Civ., Sez. III, 15/05/2012, n. 7549 e Cass. Civ., SS. UU., 11/01/2008, n. 577).
Sul punto, va evidenziato che, in materia di colpa e accertamento del nesso di causalità per il contagio derivato dalle trasfusioni, già dagli anni '60-'70 sussistevano obblighi normativi (L. 592 del 1967 e d.p.r. n. 1256 del 1971, il cui art. 44 prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietando in tal caso la trasfusione ad altri;
L. n. 5119 del 1973;
L. 833 del 1973) di controlli volti a impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto e già dalla metà degli anni '60
erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e GPT (indicatori epatici) erano alterati rispetto ai ranges prescritti, e che già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B (1973) era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma.
Come ha più volte ribadito al riguardo la Cassazione, una volta dimostrata l'omissione di controllo (obbligo del ) e Parte_1
l'insorgere della malattia infettiva nel soggetto emotrasfuso, in assenza di elementi di fatto alternativi è legittimo ritenere l'omissione statale quale causa dell'epatite.
Ciò posto, l'appellante ha addotto l'esistenza di altri interventi chirurgici, non documentati, come possibili cause alternative.
Tuttavia, tali ipotesi non risultano supportate da prove, né possono ritenersi prevalenti sulla base della mera allegazione.
I dedotti interventi chirurgici, invero, risultano effettuati tutti in data successiva alla scoperta del contagio e, peraltro, nessuno di essi ha richiesto la necessità di trasfusione, quale causa prevalente di contagio.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, stabilito che, in presenza di un'omissione del rispetto ai propri obblighi di Parte_1
vigilanza e, in mancanza di prova di altri fattori causali, il nesso causale tra trasfusione e malattia può essere ritenuto sussistente con valutazione probabilistica. (Cass. SS.UU. n. 581/2008). Anche di recente, si è ribadito che è legittimo l'accertamento del nesso causale fondato sul criterio del “più probabile che non”
purché fondato su un percorso argomentativo razionale e coerente (Cass. Civ. Sez. III, n. 25805 del 26. 09. 2024).
Nel caso in esame, risulta accertata l'omissione di tale obbligo (il sistema trasfusionale dell'epoca non prevedeva screening per l'HCV) ed è pacifico che la ricorrente ha ad oggi una accertata patologia da HCV e non si rinvengono fattori alternativi di rischio.
In tale contesto, alla luce di quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice può ritenere che la condotta omissiva del sia stata causa dell'insorgenza della malattia infettiva in assenza di altre concause. Parte_1
Del resto, essendo il contagio riconducibile all'emotrasfusione, risulta irrilevante, ai fini della responsabilità ministeriale, il fatto che le trasfusioni possano essere avvenute in strutture diverse: il nesso eziologico accertato resta efficace in tutto il territorio nazionale di competenza statale.
Non sussiste, quindi, alcuna carenza di prova, in quanto la trasfusione del 1977 e la successiva diagnosi di epatite C legittimano il collegamento causale, e, pertanto, in assenza di elementi di fatto ostativi, la presunzione di causalità logica è sufficiente ai fini risarcitori.
È ormai consolidato orientamento in giurisprudenza che l'accertamento del nesso causale in materia di trasfusioni infette si regge su valutazioni logico‐probabilistiche e non richiede prova stretta e letterale dell'evento nel luogo e nel tempo.
In altri termini, è, quindi, ammessa l'applicazione di presunzioni semplici di causalità quando la prova dell'evento non può essere acquisita altrimenti.
Orbene, alla luce dei doveri come sopra delineati, va rilevato che l'appellante non ha fornito concreti elementi indicativi di ulteriori fattori incidenti o escludenti il nesso eziologico, né riscontro, in termini di documentazione clinica, da cui poter desumere il rispetto degli obblighi normativi esistenti all'epoca dei fatti.
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado non si è limitata a dedurre meccanicamente responsabilità, ma ha tratto un ragionamento coerente con i dati acquisiti, quali l'assenza di altri possibili momenti di contagio e la conclamata conoscenza scientifica del rischio ematico anche all'epoca.
Non si ravvedono, pertanto, presunzioni “prive di solido fondamento” e la ricostruzione probatoria utilizzata è conforme ai parametri previsti dalla giurisprudenza in materia.
Si tratta di argomentazioni che cadono sotto la regola del libero convincimento motivato e non appaiono viziabili in sede di merito.
Il motivo non può, dunque, essere accolto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisone con riferimento alla quantificazione del danno biologico permanente, sostenendo che la patologia non abbia ancora manifestazioni cliniche evidenti (quiescenza) e pertanto non sarebbe risarcibile nella misura attribuita.
Il Tribunale ha fondato la liquidazione sul contenuto della C.T.U. medico -legale, che ha certificato che la è affetta da CP_1
epatopatia cronica HCV correlata in fase di quiescenza clinica, e ha quantificato il danno alla salute nella misura del 12% di invalidità permanente.
Orbene, la circostanza che la malattia non sia ancora degenerata in conseguenze maggiori non inficia la esistenza del danno biologico.
Invero, in conformità a quanto ritenuto dalla dottrina e giurisprudenza, anche ove la malattia non sia ancora degenerata, sussiste un unico evento lesivo, costituito dalla lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto - contagio infettivo - lesione dell'integrità ( cfr. Cassazione civile, sez. un., 11/01/2008, n. 576).
Orbene, è indubbio che la contrazione del virus dell'epatite C (HCV), è già in se una patologia che incide negativamente sulla integrità fisica del paziente.
E', inoltre, principio consolidato, che il danno biologico va liquidato secondo criteri equitativi, tenendo conto della percentuale di invalidità accertata, dell'età del soggetto e delle tabelle di liquidazione adottate nei principali fori.
Il danno biologico è oggi considerato, nella giurisprudenza più recente e consolidata, una voce autonoma del danno non patrimoniale, ma non autonoma in senso risarcitorio, in quanto non cumulabile con il danno morale o esistenziale se non in presenza di elementi specifici e provati (Cass. SS. UU. N. 26972, 11. 11.2008).
La liquidazione operata dal primo giudice risulta coerente con questi principi, essendo parametrata alla percentuale accertata dal consulente e conforme alle tabelle milanesi applicabili ratione temporis.
Non vi è prova, inoltre, che la patologia sia clinicamente superata o priva di ricadute sulla salute psicofisica. L'appellante non ha prodotto alcuna perizia contraria o aggiornamento clinico tale da contraddire le risultanze della C.T.U..
Pertanto, anche la percentuale di danno è stata correttamente quantificata.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello proposto dal va rigettato. Parte_1
La condanna dell'appellante alle spese della presente fase e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.M.Q.
La Corte di Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_2
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5034/2023, ogni altra istanza, eccezione e
[...] CP_1
deduzione disattesa, cosi provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna il al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, Parte_1
che liquida in complessivi €. 2906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, somma che distrae in favore dell'avv. Domenico Della Ratta dichiaratosi antistatario.
Da atto che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi