Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 709/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta in appello al n. 709/2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa da
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.08.1988, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Caterina Oliva
(indirizzo PEC: ; Email_1
(appellante) nei confronti di
(C.F. e P.Iva: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Guglielmo Azzarà (indirizzo PEC:
; Email_2
(appellato)
e di
(C.F.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
CP_ rappresentante pro tempore, con sede legale in al Viale Roma n. 34;
(appellato contumace) preso atto che l'udienza del 27.05.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con decreto di questo Ufficio del 10.02.2025, ritualmente comunicata alle parti costituite;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 25.02.2025 e 26.05.2025 (parte appellante) nonché 26.05.2025 (parte appellata), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi.
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Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 C.P.C. e 118 disp. att. C.P.C.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 38/2024 del giudice di pace di Locri, depositata il 09.01.2024, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti del e dell' Controparte_2 [...]
, volta alla loro condanna in solido alla refusione dei Controparte_1 danni che l'autovettura di proprietà del , un Rang Rover Evoque targato Pt_1
ES853JJ, avrebbe subìto in occasione dell'addotto sinistro del 03.02.2021 nel territorio del , allorquando, secondo la prospettazione ribadita nel Controparte_2 presente grado di giudizio dall'appellante, , alle ore 21.10 circa, Parte_1
mentre percorreva alla guida del suddetto veicolo la S.P. n. 9 Stilo-Monasterace
Marina con direzione monti-mare, avrebbe impattato un cane randagio di grossa taglia che, improvvisamente, invadeva la propria corsia di marcia, non riuscendo ad evitarlo anche a causa dell'inadeguata illuminazione pubblica di quel tratto di strada.
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In particolare, nella gravata sentenza è stato ritenuto che le risultanze istruttorie non consentono di ritenere assolto l'onere della prova posto a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 2697 C.C..
A sua volta, l'appellante, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, ha insistito nella suddetta pretesa lamentando, in sintesi, la carente motivazione e l'errata valutazione delle prove da parte del primo giudice.
Instaurato il contraddittorio, mentre il non si costituiva Controparte_2
rimanendo così contumace, così come nel processo di primo grado, pur se ritualmente evocato in giudizio, si costituiva, depositando la relativa comparsa di risposta, l'altra parte appellata, l' , la quale ha eccepito Controparte_3
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto, nei termini come argomentati nell'anzidetto atto a cui si rinvia.
Esclusa la necessità di acquisizione del fascicolo di primo grado, non dovendosi trarre da esso elementi rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass. n.
24437/2007), tenuto conto che il verbale delle prove testimoniale è stato allegato all'atto di citazione in appello, all'udienza del 27.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'appello non può ritenersi fondato e, quindi, va rigettato per quanto di seguito argomentato sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado.
Quand'anche si ritenesse compiutamente provato l'accadimento così come prospettato da parte appellante nei termini riportati in premessa, deve essere affrontata la questione relativa alla configurabilità giuridica di una responsabilità a carico delle amministrazioni convenute.
La Regione Calabria, con la legge regionale 5 maggio 1990 n. 41 (“Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali”), come modificata dalla L.R. 3 marzo 2000 n. 4, n. 12/1995, ha ripartito i compiti di tutela
Cont della cittadinanza dai pericoli rivenienti dai randagi tra enti comunali ed (cfr. art. 2: “
1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge i Comuni provvedono a: a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture
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per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o
l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e
i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente-animale d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale”; art. 3 “Servizio veterinario Unità Sanitaria Locale”: “1.
Oltre alle normali funzioni dì competenza, il Servizio veterinario competente per territorio, esercita la funzione di controllo sulla gestione dei rifugi, da parte delle
Associazioni protezioniste iscritte all'Albo regionale, come previsto dall'art. 2, comma 11 delle Legge 281/91 e svolge i seguenti compiti: a) provvede alla tenuta dell'Anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni 6 mesi, una copia dell'Anagrafe stessa;
b) collabora con la Regione, i Comuni, gli Enti
e le Associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo e partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali di affezione ed all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua ì controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
e) in caso di maltrattamento, confisca gli animali per l'accertamento delle loro condizioni psico-fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
2. Gli animali vaganti, almeno nei casi più urgenti, devono essere sterilizzati in modo assolutamente indolore, tenuti in adeguata degenza post- operatoria e reinseriti, ove possibile, nel territorio di provenienza. I Comuni, d'intesa con le Associazioni riconosciute e regolarmente iscritte all'Albo regionale, presenti sul territorio, possono finanziare o autorizzare l'installazione di piccole cucce igieniche rionali”; art. 12 “Controllo al randagismo”: “
1. I cani vaganti catturati
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regolarmente tatuati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati, con metodi indolori e non traumatizzanti, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 2 della L.R. 5 maggio 1990,
n. 41, dal Servizio veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua
Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale inserito nell'anagrafe. 4.
Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
5. gli animali non reclamati entro 1 mese, dopo l'osservazione sanitaria e le eventuali cure veterinarie, possono essere ceduti gratuitamente a privati cittadini che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad Associazioni protezionistiche. Chi detiene gli animali concessi in affidamento può essere soggetto a controlli da parte dei Servizi veterinari a delle
Guardie Zoofile Volontarie, allo scopo di accertare le condizioni di detenzione del cane dì che trattasi.
6. I cani vaganti accalappiati possono essere soppressi in modo rigorosamente eutanasico, soltanto se gravemente ammalati ed incurabili.
La decisione delle soppressioni spetta al Veterinario dell'ASL di competenza, sentite le Associazioni protezioniste presenti sul territorio, le quali, in caso di dissenso, possono riscattare l'animale medesimo, provvedendo alle sue cure, a proprie spese nel pieno rispetto dell'art. 2, comma 6 della Legge 281/91. 6
[comma soppresso dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 2000, n. 4]
7. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario dell'Unita Sanitaria Locale di competenza, sentite le associazioni zoofile e protezionisti che del territorio iscritte all'albo regionale.
8. E' vietato a chiunque cedere gli animali ospiti dei rifugi o dei canili sanitari ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione secondo l'art. 727 del C.P, l'art. 2, comma 3 della L.281/91 e la nuova normativa che disciplina la sperimentazione sugli animali..9. È fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ospiti del canile sanitario ad istituti o privati che effettuino esperimenti di vivisezione. 10. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività vengono a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalare la circostanza all'Unità Sanitaria
Locale competente”).
Dunque, dall'esame di tale normativa si evince che la tutela del randagismo è il
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Cont risultato congiunto dell'azione amministrativa dell' e dei comuni, con compiti specificamente distribuiti tra gli stessi, titolari di competenze che si completano tra loro, anche se l'attività materiale di controllo sul fenomeno del randagismo è posta
Cont esclusivamente a carico dell individuato come ente strumentale per l'esercizio
Cont delle funzioni di vigilanza in materia. Difatti, all spetta la tenuta dell'anagrafe anche dei cani randagi e, soprattutto, l'ente sanitario provvede al loro recupero sul territorio (così, in ordine alla analoga legislazione della Regione Puglia, Trib. Bari
09-11.6.2007, secondo cui “la l.r. Puglia 3-4-1995 n. 12, pur nell'attribuire ai
Comuni le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e la tutela igienico- sanitaria degli stessi, affida però espressamente ai Servizi veterinari delle Usl il recupero dei cani randagi, che poi dovrebbero trovare in concreto accoglienza nei canili sanitari di cui al successivo art. 8 oppure nei rifugi di cui all'art. 9 stessa legge - i quali ultimi sono pur sempre vigilati dai Servizi veterinari delle Usl”; cfr., altresì, per un caso analogo a quello di specie, Tribunale Bari sez. V, 28/04/2014, n.
2094, in motivazione).
È stato inoltre ritenuto da Cassazione civile, sez. III, 23/08/2011, n. 17528, con argomentazioni che questo giudice ritiene di condividere, che “... in caso di mancata adozione di misure di controllo del fenomeno del randagismo, l'ente locale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. dei danni patiti da un motociclista aggredito da un cane randagio su una strada comunale, in base al principio per cui la p.a. è responsabile per i danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, che costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale": pertanto, per ritenere sussistente una responsabilità dell'ASL, tenuta alla cattura dei cani randagi, ovvero dell'ente comunale, tenuto ad custodirli, dopo la cattura, in apposite strutture, occorre verificare che via sia stata, da parte di detti enti, un'omissione di una delle predette attività, e cioè che l'ASL, pur potendo, non abbia provveduto alla cattura di un cane randagio, nel qual caso sarà responsabile dei danni che l'animale potrà provocare o che, pur avendo provveduto a tale cattura, non abbia potuto affidare l'animale in custodia all'ente comunale competente, nel qual caso ogni responsabilità per i detti danni sarà attribuita al , nonché, per un caso CP_2 analogo a quello di specie, Cass., sez. III, 31/07/2017, n. 18954: “La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non
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sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (Nel caso di specie un privato conveniva in giudizio un per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati alla sua CP_2
automobile a seguito dell'impatto della stessa con un cane randagio, che si era improvvisamente immesso nella sua traiettoria)”.
Con quest'ultima decisione, in particolare, la giurisprudenza di legittimità si sofferma sulla questione, oggetto del presente giudizio, inerente l'accertamento della responsabilità degli enti pubblici per i danni causati dagli animali randagi.
Il caso all'origine della vicenda era quello tipico, analogo a quello di specie, di un automobilista che evocava in giudizio una amministrazione comunale e un'ASL al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in occasione di un sinistro causato dall'improvviso attraversamento di un cane randagio.
Punto di partenza nella motivazione della sentenza in esame è il principio in virtù del quale la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dall'art. 2043 C.C., e non dall'art. 2052 C.C., ciò in considerazione della natura stessa degli animali selvatici.
La sentenza infatti si ricollega ad un orientamento emerso in giurisprudenza, in base al quale « proprio il riferimento alla nozione di proprietario o utilizzatore, contenuta nell'art. 2052 c.c., impedisce di poter applicare la presunzione di responsabilità in esso contenuta agli eventi lesivi provocati da animali randagi.
La natura stessa degli animali selvatici o randagi, infatti, rende impossibile individuare un soggetto proprietario o utilizzatore. La stessa norma sul randagismo, peraltro, pur attribuendo a diversi enti pubblici funzioni e competenze per controllare e contenere la presenza di randagi sul territorio, tuttavia non consente di ricostruire in capo all'ente una vera e propria posizione di proprietà » (cfr., altresì, Cass., sez. III, 11/12/2018, n. 31957, in motivazione:
“
2.1. La giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe ha preteso che il danneggiante si facesse carico dell'onere di individuare non in astratto, bensì in concreto, il comportamento colposo ascritto all'amministrazione comunale. Non
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basta, infatti, che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto (o meglio: uno dei soggetti) avente(i) il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (tra le più recenti cfr. Cass. 28/06/2018, n.
17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954), occorrendo che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
2.2. L'applicazione dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo ritenuto invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà (tant'è che in essa incorre anche il semplice utente) quanto il potere/dovere di custodia, ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali (Cass. 25/11/2005, n. 24895), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte,
a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
2.3. Entro questo perimetro va verificato il tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo, sì da dedurne la eventuale responsabilità sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo. 2.4.
Premessa la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, essendo esso un evento puramente naturale, la esistenza di un obbligo in capo all'ente comunale di impedirne il verificarsi avrebbe dovuto essere valutata secondo criteri di ragionevole esigibilità, tenendo conto che per imputare a titolo di colpa un evento dannoso non basta che esso sia prevedibile, ma occorre anche che esso sia evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Ebbene, pur considerando che nel caso di specie veniva chiesto alla P.A. di esercitare un controllo sugli animali randagi e, quindi, pur potendosi in astratto imputare alla stessa una colpa per
l'evento dannoso occorso, quel che il giudice di merito non ha accertato - e dovrà
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accertare in sede di rinvio - è se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, come allegate e provate dall'attore in responsabilità, esso fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole, essendo incontestato che l'impatto tra l'auto della vittima ed il cane avvenne assai fuori dal centro abitato.
2.5. Non basta, invero, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa
a chi, come nel caso di specie, ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze soggettive e oggettive del caso concreto. Ne deriva che è onere di colui che agisca facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità. Non a caso, in concreto, questa Corte ha ritenuto che per affermare la responsabilità dell'ente preposto sia necessaria la prova della esigibilità di uno specifico comportamento attivo idoneo, ove opportunamente adottato, ad evitare l'evento. Si è detto, esemplificando che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata al comune la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, lontano dalle vie cittadine, ma rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati alla ASL e al rimaste inevase.
2.5. E CP_2
tanto nell'ottica che, se bastasse, per invocarne la responsabilità, l'individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alta custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c., e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt.
2051,2052 e 2053 c.c..”; cfr. Trib. Teramo, 31 ottobre 2012, n. 841, Cass. nn.
1008/2003, 13907/2002, 10638/2002, 1638/2000).
Da tale impostazione deriva quale conseguenza primaria che il danneggiato, in tali casi, per far valere la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2043 C.C., sarà tenuto a provare, secondo le regole generali, i presupposti della responsabilità della stessa Amministrazione e, quindi, anche l'elemento soggettivo della stessa.
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In particolare, sull'utente della strada incombe l'onere di dimostrare che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella fattispecie concreta possibile ed esigibile, e che detta omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto.
In altri termini, non è possibile addebitare al la responsabilità in ogni CP_2
caso di danno cagionato da animale randagio, essendo la posizione di garanzia ravvisabile nei soli casi in cui il abbia omesso di adottare tutte quelle CP_2
cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi.
In tale prospettiva, secondo la Corte, la responsabilità del non può CP_2
ravvisarsi nel caso in cui l'episodio accaduto al danneggiato costituisca un evento eccezionale e come tale imprevedibile, posto che ciò escluderebbe la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'ente pubblico convenuto e l'evento, ad esempio sarebbe eccessivo pretendere che il eserciti il controllo degli animali randagi CP_2
a tutti i beni demaniali circostanti il suo territorio.
Pertanto, l'eventuale responsabilità del potrà configurarsi solo nelle CP_2
limitate ipotesi in cui il richiedente dimostri che nonostante vi fossero state specifiche segnalazioni della presenza di cani randagi nel luogo in cui si era verificato l'incidente, rientrante nel territorio di competenza dell'ente preposto, quest'ultimo non abbia segnalato tempestivamente al competente servizio veterinario quella presenza oppure nel caso in cui si dimostri che il cane sia fuggito da una struttura comunale e se ne provi la relativa inadeguatezza (in termini analoghi, Trib.
Teramo, 31 ottobre 2012, n. 841; Cass. civ. n. 1638/2000).
Diversamente ragionando si giungerebbe, secondo il Supremo Collegio, ad applicare ad una fattispecie riconducibile nell'alveo dell'art. 2043 C.C., principi che sono previsti solo per le ipotesi di responsabilità che hanno carattere oggettivo di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 C.C..
Ciò posto, nella fattispecie dalle dichiarazioni testimoniali rese in primo grado da e (cfr. il verbale di udienza del 19.07.2023, Parte_2 Testimone_1 allegato all'atto di citazione in appello) non è emersa la prova, in primo luogo, che il cane coinvolto nel sinistro fosse effettivamente un randagio (tenuto altresì conto che l'animale non è stato rinvenuto in occasione dell'intervento sul posto del personale CP_ appartenente alla Stazione CC. di nel corso della mattina successiva e, quindi, non sono state verificate le sue condizioni tipiche del condizione di randagismo tra
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cui, ad esempio, l'assenza di segni identificativi) ed, in secondo luogo, di Cont un'omissione, da parte dell convenuta, in ordine al servizio di recupero sul territorio di cani randagi, né che nel periodo in cui avvenne l'incidente lamentato dall'appellante vi sia stata una segnalazione di cani randagi da parte del comune di
CP_
. Cont Dunque, l''esclusione di ogni responsabilità a carico dell comporta anche quella a carico dell'ente comunale, che non fu richiesto dalla prima per la custodia di un animale catturato.
In particolare, l'odierno appellante non ha prospettato né, tantomeno, provato, CP_ che vi fossero state specifiche segnalazioni al comune di in relazione alla presenza dell'animale (oppure di più cani, come genericamente dichiarato dal teste
, mentre l'altro teste, , nulla ha riferito sul punto, pur se Tes_1 Parte_2
avrebbe assistito al medesimo accadimento) nel territorio comunale, di modo che quest'ultimo potesse richiedere l'intervento del servizio di cattura da parte della
Cont
né comunque dai contributi conoscitivi acquisiti in primo grado è stata offerta la prova della presenza, all'epoca dei fatti sul territorio del CP_2
convenuto, di un elevato numero di cani randagi, il che avrebbe potuto evidenziare una responsabilità degli enti convenuti per non aver adottato le necessarie misure tese ad eliminare il fenomeno.
Pertanto, risulta del tutto condivisibile la motivazione addotta nella sentenza gravata circa il fatto che i contributi narrativi in esame, quali unici mezzi di prova offerti da parte attrice circa l'an debeatur, non possono ritenersi sufficientemente idonei circa la dimostrazione della responsabilità degli enti appellati nei termini come prospettati da parte appellante.
Le spese di lite relative al giudizio di gravame, in applicazione del principio della soccombenza, si pongono a carico di parte appellante, nonché si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata della fase decisoria.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228, nell'introdurre in seno all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo comma l quater, ha infatti previsto che:
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o e dichiarata
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inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”. In queste ipotesi,
“il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorgo al momento del deposito dello stesso”. Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni “si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge” (art. 1, co. 18, l. n. 223/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data dell'1 gennaio 2013, l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio
2013.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. 709/2024 avverso la sentenza n. 38/2024 del giudice di pace di Locri, depositata il 09.01.2024, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna al rimborso delle spese processuali del giudizio di Parte_1
gravame, in favore di parte appellata Controparte_1
, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA
[...]
se dovute per legge;
3) ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Locri, il 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Andrea Amadei)
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