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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/10/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
In composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n.
1769/2022 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in Cancelleria in data
19.09.2022 da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. SC CH, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Buonarroti n. 6 attrice
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], ivi residente in C.F._2
Via San Lorenzo n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Frediani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza de Gasperi n. 4 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti (come da note scritte ex art- 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025)
“Voglia il Tribunale disporre la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite nel decreto presidenziale del 22/11/2022 intervenuto in questa causa, da intendersi qui integralmente trascritto, con l'unica eccezione relativa all'assegno di mantenimento ordinario della figlia che dovrà essere Per_1 aumentato e stabilito nella misura di € 450,00 al mese e versato entro il 5 del mese alla sig.ra . Detto assegno verrà corrisposto direttamente alla Parte_1 figlia nel momento in cui la stessa dovesse spostare la Persona_2 propria residenza - sia anagrafica che reale – in immobile diverso rispetto alla casa della madre. Spese legali compensate tra le parti”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto matrimonio in Massa, in data 07.06.2009; che sei mesi prima del matrimonio è nata la figlia in data 08.12.2008 Per_1
(minorenne); che, con ricorso depositato il 19.09.2022, la ricorrente ha Parte_1 proposto, in sede contenziosa, domanda volta alla pronuncia di separazione personale tra la stessa e;
Controparte_1 che quest'ultimo, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
31.10.2022, ha aderito alla domanda di separazione personale, pur rassegnando conclusioni diverse in riferimento al regime di affidamento e di collocazione residenziale della figlia minore così come con riguardo al Per_1 regime di frequentazione di quest'ultima da parte dei genitori ed al concorso al mantenimento della stessa;
altresì, il convenuto ha addebitato all'attrice la responsabilità del fallimento matrimoniale;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, instaurato il contraddittorio, in via provvisoria ed urgente, ex art. 708 c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza presidenziale del 22.11.2022, venivano emessi provvedimenti temporanei e urgenti in relazione all'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente della stessa presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, e con regolamentazione del diritto di visita della medesima minore da parte del padre, a carico del quale veniva posto, quale genitore non collocatario, l'obbligo di versamento di contributo al mantenimento ordinario della figlia (per € 300,00 mensili), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie a quest'ultima relative;
che con sentenza non definitiva n. 321/2023, depositata il 06.06.2023, su concorde richiesta delle parti veniva dichiarata la separazione personale tra le
3 stesse, con contestuale rimessione della causa sul ruolo ai fini del prosieguo del giudizio in riferimento alle condizioni di separazione;
che, a seguito dell'audizione della figlia minore, le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025; che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quelle inerenti all'affidamento congiunto della prole, alla collocazione residenziale della stessa ed al regime di visita della medesima minore da parte del padre rispondenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia ed aderenti all'habitat domestico ed alle abitudini di visita di quest'ultima, così come le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento della figlia da parte del padre, quale genitore non collocatario, si configurano conformi al principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 148 e 316 bis comma 1 c.c., avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Le condizioni di natura economica afferenti alla sfera esclusiva dei soli coniugi attengono a diritti disponibili degli stessi, nulla ostando, pertanto, alla loro ricezione nella presente sentenza.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, in ragione della formulazione di conclusioni congiunte ed in conformità all'accordo raggiunto dalle stesse sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
4 - Dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra l'importo mensile di € 450,00, rivalutabili annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore somma da versare entro il 5 di ogni mese;
detto assegno Per_1 verrà corrisposto direttamente alla figlia nel momento in cui la stessa dovesse spostare la propria residenza - sia anagrafica che reale – in immobile diverso dall'abitazione materna.
- Conferma, per il resto, le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'esito dell'udienza presidenziale del 22.11.2022 e, segnatamente, l'affidamento della figlia minore Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente della stessa presso la casa familiare, assegnata alla madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé due pomeriggi alla settimana dalle 16,00 fino a dopocena, oltre a week end alternati con la madre, dal sabato dopo la scuola
(ovvero, dalle 10 di mattina nei periodi non scolastici) fino alla domenica sera dopocena. Nelle vacanze natalizie starà con un genitore il giorno di Per_1
Natale e il giorno dell'Epifania e con l'altro il 26 dicembre ed il primo gennaio;
resta inteso che eventuali viaggi e vacanze di più giorni organizzati da un genitore dovranno essere consentiti dall'altro con il principio dell'alternanza, viaggi da concordare entro il 301 novembre di ogni anno. Nel corso delle vacanze pasquali, starà con un genitore il giorno di Pasqua e con Per_1
l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
In composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per la pronuncia della separazione personale dei coniugi n.
1769/2022 R.G.A.C., introdotto con ricorso depositato in Cancelleria in data
19.09.2022 da
Parte_1
(Cod. Fisc. ), nata a [...], il [...], C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. SC CH, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Buonarroti n. 6 attrice
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nato a [...], il [...], ivi residente in C.F._2
Via San Lorenzo n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Enzo Frediani, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Massa, Piazza de Gasperi n. 4 convenuto
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti (come da note scritte ex art- 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2025)
“Voglia il Tribunale disporre la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite nel decreto presidenziale del 22/11/2022 intervenuto in questa causa, da intendersi qui integralmente trascritto, con l'unica eccezione relativa all'assegno di mantenimento ordinario della figlia che dovrà essere Per_1 aumentato e stabilito nella misura di € 450,00 al mese e versato entro il 5 del mese alla sig.ra . Detto assegno verrà corrisposto direttamente alla Parte_1 figlia nel momento in cui la stessa dovesse spostare la Persona_2 propria residenza - sia anagrafica che reale – in immobile diverso rispetto alla casa della madre. Spese legali compensate tra le parti”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato e ritenuto, in fatto ed in diritto: che le parti hanno contratto matrimonio in Massa, in data 07.06.2009; che sei mesi prima del matrimonio è nata la figlia in data 08.12.2008 Per_1
(minorenne); che, con ricorso depositato il 19.09.2022, la ricorrente ha Parte_1 proposto, in sede contenziosa, domanda volta alla pronuncia di separazione personale tra la stessa e;
Controparte_1 che quest'ultimo, nel costituirsi con comparsa di risposta depositata il
31.10.2022, ha aderito alla domanda di separazione personale, pur rassegnando conclusioni diverse in riferimento al regime di affidamento e di collocazione residenziale della figlia minore così come con riguardo al Per_1 regime di frequentazione di quest'ultima da parte dei genitori ed al concorso al mantenimento della stessa;
altresì, il convenuto ha addebitato all'attrice la responsabilità del fallimento matrimoniale;
che il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, non è intervenuto a norma dell'art. 70 c.p.c., limitandosi ad apporre il proprio visto in calce al decreto di fissazione dell'udienza; che, instaurato il contraddittorio, in via provvisoria ed urgente, ex art. 708 c.p.c., con ordinanza resa all'esito dell'udienza presidenziale del 22.11.2022, venivano emessi provvedimenti temporanei e urgenti in relazione all'affidamento della figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente della stessa presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, e con regolamentazione del diritto di visita della medesima minore da parte del padre, a carico del quale veniva posto, quale genitore non collocatario, l'obbligo di versamento di contributo al mantenimento ordinario della figlia (per € 300,00 mensili), oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie a quest'ultima relative;
che con sentenza non definitiva n. 321/2023, depositata il 06.06.2023, su concorde richiesta delle parti veniva dichiarata la separazione personale tra le
3 stesse, con contestuale rimessione della causa sul ruolo ai fini del prosieguo del giudizio in riferimento alle condizioni di separazione;
che, a seguito dell'audizione della figlia minore, le parti hanno infine rassegnato conclusioni congiunte con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025; che la causa è quindi pervenuta in decisione in camera di consiglio collegiale.
§§§§§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, le condizioni congiunte precisate dalle parti possono essere recepite con la presente sentenza, risultando, in particolare, quelle inerenti all'affidamento congiunto della prole, alla collocazione residenziale della stessa ed al regime di visita della medesima minore da parte del padre rispondenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia ed aderenti all'habitat domestico ed alle abitudini di visita di quest'ultima, così come le condizioni attinenti alla contribuzione al mantenimento della figlia da parte del padre, quale genitore non collocatario, si configurano conformi al principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 148 e 316 bis comma 1 c.c., avuto riguardo alle rispettive capacità patrimoniali delle parti, quali evincibili dalla documentazione fiscale dimessa in atti.
Le condizioni di natura economica afferenti alla sfera esclusiva dei soli coniugi attengono a diritti disponibili degli stessi, nulla ostando, pertanto, alla loro ricezione nella presente sentenza.
Le spese del procedimento vengono compensate tra le parti, in ragione della formulazione di conclusioni congiunte ed in conformità all'accordo raggiunto dalle stesse sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come segue:
4 - Dispone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra l'importo mensile di € 450,00, rivalutabili annualmente Parte_1 in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore somma da versare entro il 5 di ogni mese;
detto assegno Per_1 verrà corrisposto direttamente alla figlia nel momento in cui la stessa dovesse spostare la propria residenza - sia anagrafica che reale – in immobile diverso dall'abitazione materna.
- Conferma, per il resto, le statuizioni di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'esito dell'udienza presidenziale del 22.11.2022 e, segnatamente, l'affidamento della figlia minore Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente della stessa presso la casa familiare, assegnata alla madre, con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé due pomeriggi alla settimana dalle 16,00 fino a dopocena, oltre a week end alternati con la madre, dal sabato dopo la scuola
(ovvero, dalle 10 di mattina nei periodi non scolastici) fino alla domenica sera dopocena. Nelle vacanze natalizie starà con un genitore il giorno di Per_1
Natale e il giorno dell'Epifania e con l'altro il 26 dicembre ed il primo gennaio;
resta inteso che eventuali viaggi e vacanze di più giorni organizzati da un genitore dovranno essere consentiti dall'altro con il principio dell'alternanza, viaggi da concordare entro il 301 novembre di ogni anno. Nel corso delle vacanze pasquali, starà con un genitore il giorno di Pasqua e con Per_1
l'altro il Lunedì dell'Angelo. Durante vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 07.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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