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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6148/2025 RG, introdotta da
(VICO EQUENSE (NA), 02/02/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SPINA GIANNI;
(ROMA (RM), 23/04/1965), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SPINA GIANNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto tra i sig.ri e in data 22 aprile 1996 Parte_2 Parte_1
in Napoli, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli dell'anno 1996, Atto N. 51, P. II, s. A, sez. B, ordinando all'Ufficiale
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Ciascun coniuge, essendo percettore di reddito proprio, provvederà
autonomamente al proprio mantenimento ordinario e straordinario;
3. Al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
provvederà in via esclusiva la sig.ra , presso la quale la figlia Parte_1
continuerà a vivere;
4. Il sig. il quale con l'accordo di separazione aveva già Parte_2
dichiarato e garantito di aver raccolto la volontà e l'impegno della germana
sig.ra nata a Roma il [...] a [...] alla Persona_2
vendita a terzi dell'immobile sito in Roma a Corso Vittorio Emanuele II n.
294 piano 2° int. 3, -richiamando quanto convenuto nell'accordo di
separazione- si impegna, per il tempo in cui verrà meno l'esigenza di
godimento da parte della di lui madre sig.ra a: Parte_3
procedere alla vendita a terzi dell'immobile sito in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 294, Piano 2° int. 3 (identificato al N.C.E.U alla
partita , fg. 485, n° 378 sub 37, Cat. A/2) al prezzo di mercato;
P.IVA_1
versare ai figli NU e in parti uguali, un importo pari ai Per_1
4/5 (quattro quinti) del ricavato della vendita della quota di sua spettanza,
riservando per sé il restante 1/5 (un quinto);
5. Il sig. richiamando quanto convenuto nell'accordo di Parte_2
separazione, si impegna inoltre a: cedere ai figli NU e in parti uguali, il 50% dell'importo Per_1
che percepirà a titolo di trattamento di fine servizio al momento del
pensionamento;
intestare ai figli, in parti uguali, eventuali futuri acquisti immobiliari,
riservando per sé il diritto di usufrutto;
6. Spese e competenze legali sono integralmente compensate tra i
ricorrenti.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22/04/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6148/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Napoli in data 22/04/1996 tra (VICO EQUENSE Parte_1
(NA), 02/02/1970) e (ROMA (RM), 23/04/1965) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli al n.
51, Parte 2, Serie A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6148/2025 RG, introdotta da
(VICO EQUENSE (NA), 02/02/1970), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. SPINA GIANNI;
(ROMA (RM), 23/04/1965), con il patrocinio CP_1
dell'avv. SPINA GIANNI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di essersi Parte_1 CP_1
separati nell'anno 2024 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: “
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto tra i sig.ri e in data 22 aprile 1996 Parte_2 Parte_1
in Napoli, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Napoli dell'anno 1996, Atto N. 51, P. II, s. A, sez. B, ordinando all'Ufficiale
dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
2. Ciascun coniuge, essendo percettore di reddito proprio, provvederà
autonomamente al proprio mantenimento ordinario e straordinario;
3. Al mantenimento ordinario e straordinario della figlia Per_1
provvederà in via esclusiva la sig.ra , presso la quale la figlia Parte_1
continuerà a vivere;
4. Il sig. il quale con l'accordo di separazione aveva già Parte_2
dichiarato e garantito di aver raccolto la volontà e l'impegno della germana
sig.ra nata a Roma il [...] a [...] alla Persona_2
vendita a terzi dell'immobile sito in Roma a Corso Vittorio Emanuele II n.
294 piano 2° int. 3, -richiamando quanto convenuto nell'accordo di
separazione- si impegna, per il tempo in cui verrà meno l'esigenza di
godimento da parte della di lui madre sig.ra a: Parte_3
procedere alla vendita a terzi dell'immobile sito in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 294, Piano 2° int. 3 (identificato al N.C.E.U alla
partita , fg. 485, n° 378 sub 37, Cat. A/2) al prezzo di mercato;
P.IVA_1
versare ai figli NU e in parti uguali, un importo pari ai Per_1
4/5 (quattro quinti) del ricavato della vendita della quota di sua spettanza,
riservando per sé il restante 1/5 (un quinto);
5. Il sig. richiamando quanto convenuto nell'accordo di Parte_2
separazione, si impegna inoltre a: cedere ai figli NU e in parti uguali, il 50% dell'importo Per_1
che percepirà a titolo di trattamento di fine servizio al momento del
pensionamento;
intestare ai figli, in parti uguali, eventuali futuri acquisti immobiliari,
riservando per sé il diritto di usufrutto;
6. Spese e competenze legali sono integralmente compensate tra i
ricorrenti.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 22/04/1996, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6148/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Napoli in data 22/04/1996 tra (VICO EQUENSE Parte_1
(NA), 02/02/1970) e (ROMA (RM), 23/04/1965) CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Napoli al n.
51, Parte 2, Serie A, Anno 1996, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 28/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi