Sentenza breve 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 05/03/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 263 del 2026, proposto da
RI IZ, AR VI, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
NA IE, rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 6 novembre 2025, comunicata a mezzo del nesso comunale in data 11 novembre 2025 a RI IZ e a AR VI, in uno con ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, compresa, in particolare, la relazione tecnica istruttoria prot. 8366 del 4 novembre 2025, mai notificata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa UR PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza demolitoria del Comune di Colliano n. 10 del 6 novembre 2025, in uno con ogni atto presupposto.
Deducono i ricorrenti che il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento per presunte violazioni urbanistiche con nota del 22 aprile 2025 prot. 2927 e successivamente contestato le seguenti difformità: “ il fabbricato realizzato presenta una sagoma diversa sebbene inferiore all’autorizzato, quindi realizzata in difformità al progetto di cui al deposito sismico n. 171796 del 23/09/1975, risulta inoltre che l’originaria consistenza è stata realizzata in difformità dei parametri dimensionali richiamati, dal momento che il primo livello non può intendersi interrato perché è stato realizzato parzialmente fuori terra e la causa effetto di ciò ha portato il fabbricato ad avere un’altezza pari a 9,68 ml, con conseguente incremento del relativo volume urbanistico. Sono stati inoltre individuati i periodi di realizzazione degli abusi come segue: per quanto riguarda l’abuso rispetto alla sagoma, tra l’altro di dimensioni ridotte rispetto al progetto strutturale, non vi è alcun dubbio che lo stesso sia stato commesso nella fase di costruzione, avvenuta tra il 1975 e il 1976 e pertanto viene individuata nella data di fine lavori avvenuta il 31.05.1976. Per quanto riguarda l’individuazione della data dell’ulteriore abuso concernente l’emersione di un terzo livello seminterrato va preliminarmente evidenziato che fino alla data del certificato di collaudo, avvenuta il 26/07/1976, era presente un cantinato interrato. Il livello seminterrato emerge solo nell’atto notarile, così come descritto nello stesso e pertanto la data del secondo abuso può essere individuata con la data del rogito notarile (257/02/1979) ”.
Rilevano di aver presentato istanza di accesso agli atti e di essere venuti così a conoscenza della relazione istruttoria e del verbale di sopralluogo.
Rappresentano che la costruzione è munita di un titolo valido (licenza 35/1974), rilevano di essere divenuti proprietari in virtù rispettivamente di atto di donazione del 31 luglio 2014 e di atto di compravendita del 6 maggio 2021 ed eccepiscono che l’istruttoria di cui alla relazione tecnica prot. 8366/2025 è stata effettuata sull’immobile di proprietà di AR IZ (dante causa di RI IZ), non su quello di AR VI.
Evidenziano che il fabbricato in contestazione è stato ultimato il 31 maggio 1976 e collaudato il 26 luglio 1976 con una sagoma più piccola rispetto a quella riportata in progetto, sicché non è configurabile una maggiore consistenza, integrante una totale difformità.
Contestano l’altezza calcolata dal Comune e sostengono che il fabbricato soddisfi i parametri del piano di fabbricazione adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 11 aprile 1970.
Quanto al presunto terzo livello seminterrato, osservano che il piano definito cantinato nel collaudo del 1976 coincide con il piano seminterrato di cui alla planimetria allegata all’atto notarile.
Affermano, quindi, che lo stato di fatto coincide con lo stato legittimo.
Richiamano la sentenza emessa nel giudizio RG 20000168/2003, da cui risulta che la primitiva licenza edilizia è andata smarrita a causa degli eventi sismici del 1980 e ribadiscono che non vi sono modifiche sostanziali tali da far pensare che il progetto all’epoca assentito sia stato completamente stravolto.
Eccepiscono il vizio di motivazione, in ragione del lungo tempo trascorso dalla presunta realizzazione degli abusi, nonché il difetto di istruttoria.
Infine, denunciano la violazione del principio di proporzionalità.
Il Comune di Colliano non si è costituito in resistenza.
In data 27 febbraio 2026 ha depositato atto di intervento ad opponendum NA IE, proprietaria dell’immobile limitrofo e già parte nel giudizio civile e nei giudizi amministrativi che hanno preceduto l’attuale iniziativa sanzionatoria del Comune, da lei stessa sollecitata mediante diffida.
L’opponente, innanzitutto, ha eccepito l’inammissibilità del gravame, non essendole stato notificato il ricorso in qualità di controinteressata (sottolineando, peraltro, che le opere abusive realizzate incidono direttamente sulla fruibilità e accessibilità all’immobile di sua proprietà in considerazione della maggiore e abusiva altezza e della connessa e conseguente modifica delle quote della viabilità di accesso).
Nel merito, ha contestato i motivi di ricorso sostenendo che gli abusi hanno comportato la realizzazione di un organismo del tutto diverso rispetto a quello assentito, alterandone la fisionomia e l’impatto sul territorio, nonché determinando un incremento del carico urbanistico.
Ha rimarcato, in particolare, che l’originaria consistenza è stata realizzata in totale difformità dal titolo edilizio in quanto il primo livello (che doveva essere interrato) è stato realizzato completamento fuori terra e per l’effetto, l’altezza del fabbricato è risultata pari a m. 9,68, con conseguente incremento del relativo volume, in ciò consistendo l’elemento qualificante dell’abuso.
Ha sostenuto che la P.A. abbia correttamente individuato lo stato legittimo dell’immobile, che AR IZ è il dante causa dei ricorrenti e che l’immobile in questione è unico.
Infine, ha contestato l’applicabilità del regime delle tolleranze costruttive, posto che nella specie l’incremento di altezza è pari a quasi il 50% di quanto assentito.
In data 1° marzo i ricorrenti hanno depositato una memoria eccependo l’inammissibilità dell’intervento, comunque contestato anche nel merito, e insistendo nel resto per l’accoglimento degli articolati motivi di gravame.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 4 marzo 2026 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente inammissibile e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Invero, si appalesa meritevole di apprezzamento l’eccezione d’inammissibilità profilata dall’opponente, fondata sull’omessa notifica del ricorso introduttivo alla controinteressata.
Al riguardo, va innanzitutto rimarcato, alla luce della contestata ammissibilità dell’intervento, che: “ In materia di processo amministrativo, la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato è vizio rilevabile d’ufficio e non può essere rimessa in termini per errore scusabile ” (Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3206).
Va poi precisato che, com’è noto, nel processo amministrativo, la figura del controinteressato si configura quando sono presenti due elementi: uno formale, rappresentato dalla menzione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato che consente all’attore di identificarlo facilmente; e uno sostanziale, che consiste nell’esistenza di un interesse legittimo opposto a quello fatto valere dall’attore attraverso il ricorso, ovvero un interesse a mantenere la situazione attuale (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 4 marzo 2024, n. 838).
La qualifica di controinteressato va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 16).
Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha notificato il ricorso solo al Comune, omettendo la notifica, richiesta dall’articolo 41, comma 1, c.p.a., all’interveniente, la quale assume senza dubbio la qualifica di controinteressata, non soltanto per il fatto di avere denunciato gli abusi per cui si controverte e sollecitato l’adozione degli atti impugnati con il presente gravame, ma principalmente per essere stata coinvolta in tutti i precedenti giudizi proposti ed essere anche controparte nell’ambito di un giudizio civile riferito al medesimo immobile, il che fa emergere per tabulas la sussistenza di una diretta lesione, attuale o almeno potenziale, del suo diritto di proprietà (Consiglio di Stato, Sez. II, 2 aprile 2025, n. 2814).
Né il fatto che la stessa abbia poi spiegato intervento ad opponendum vale ad elidere la valutazione in termini di inammissibilità.
Del resto la stessa giurisprudenza è chiara.
Assume, infatti, che l’intervento spontaneo del controinteressato pretermesso, in linea di principio, non ha l’effetto di sanare il difetto di contraddittorio atteso che la comparizione del controinteressato non evocato in giudizio sana unicamente l’eventuale irregolarità di una notifica che sia stata effettuata, non potendo, invece, produrre alcun effetto sanante nei casi in cui la notifica stessa difetti in radice e il controinteressato sia intervenuto al dichiarato fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per tale causa oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione.
Soltanto ove l’intervento ad opponendum si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente e i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito ed essendo, quindi, stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 gennaio 2025, n. 81).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, risulta che, al momento dell’intervento, il termine di 60 giorni fosse già spirato (la notifica dell’ordinanza è avvenuta l’11 novembre 2025, il deposito dell’intervento è avvenuto in data 27 febbraio 2026).
In definitiva, il ricorso è inammissibile.
Stante la natura formale della decisione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
UR PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO