Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/05/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE
- Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 163 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2022, avverso la sentenza n. 2918/2021(RG 8854/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di indebito, promossa da:
'in persona del Presidente pro tempore, Parte 1
rappr. e difeso dall'avv. I. DE LEONARDIS, M. MATTIA, R. TEDONE,
-Appellante- contro
CP_1
rappr. e difeso dagli avv.ti B. BERTOLINI e R. VALETTINI,
-Appellata-
OGGETTO: "Indebito di assegno ad personam"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 3/5/2022 1'Pt 2 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accertato la non debenza delle somme domandate in restituzione dall' Pt 2 a titolo di assegno ad personam corrisposto e non riassorbito nel periodo gennaio 2006-febbraio 2009, in virtù dell'intervenuta prescrizione decennale.
Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che fossero decorsi dieci anni dal momento in cui l'Pt_2 avrebbe potuto esercitare il diritto alla restituzione dell'assegno ad personam, percepito presso l'amministrazione di provenienza ma da riassorbire nell'amministrazione in cui era transitato. Il
Concludeva pertanto ritenendo che la richiesta di restituzione formulata per la prima volta il
18/2/2019 fosse tardiva essendo trascorso oltre un decennio dall'ottobre 2008 in cui l'Pt 2 avrebbe potuto attivarsi per il recupero.
Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza, per non avere considerato che l'accordo sindacale di sospensione fosse stato prorogato fino al febbraio 2009 e, in ogni caso l'istituto aveva continuato ad erogare le somme indebite fino al febbraio 2009, ossia successivamente alla data considerata dal giudice come termine di decorrenza del termine decennale. Chiedeva pertanto accertarsi il diritto dell' Pt 2 a recuperare le somme erogate indebitamente a titolo di assegno ad personam nel periodo gennaio 2006-febbraio 2009.
Si è costituito l'appellato riportandosi alle motivazioni della sentenza appellate e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è fondato per quanto di ragione. È pacifica la natura indebita delle somme erogate in busta paga dal gennaio 2006 al febbraio 2009 a titolo di assegno ad personam. Tali somme infatti a decorrere dal gennaio 2006 avrebbero dovuto essere riassorbite negli aumenti contrattuali previsti nel rinnovo del CCNL. L'istituto aveva avviato il recupero nel 2007 delle somme indebite già erogate a quella data, senonchè dietro richiesta del ricorrente, aveva raggiunto una intesa sindacale con cui aveva sospeso fino all'ottobre 2008 il recupero delle somme, cercando un accordo risolutivo sulla questione. Pertanto aveva restituito al ricorrente le somme già recuperate e aveva proseguito ad erogare l'assegno anche nel periodo successivo all'accordo dell'11/10/2007. L'accordo tuttavia è scaduto 1'11/10/2008 e l'Pt 2 non ha provato che sia stato prorogato. Difatti la scrittura contenente una bozza di accordo di proroga, asseritamente intervenuta tra l'Pt 2 e i sindacati, non risulta firmata, a differenza del precedente accordo e dunque è un foglio privo di qualsiasi valore.
Bene ha fatto il giudice di primo grado a non consentire la richiesta di informative ai sindacati ai sensi dell'art 425 c.p.c., perché tale richiesta non era finalizzata a comprendere il contenuto di un accordo, ma la sua stessa esistenza, che invece avrebbe dovuto essere provata dall' Pt 2
Dunque già nell'ottobre 2008 l'Pt 2 avrebbe dovuto interrompere la corresponsione dell'assegno aggiuntivo e recuperare le somme già sborsate a tale titolo. Tuttavia non poteva ovviamente a quella data recuperare somme non ancora erogate. Per errore esso ha continuato ad erogare l'assegno anche per i messi successivi e fino al febbraio 2009. La prima richiesta di recupero è avvenuta il 19 febbraio 2019, ragion per cui esso può recuperare solo l'assegno erogato nel febbraio 2009; non anche gli assegni erogati nei mesi precedenti, perché la prescrizione per ciascun assegno mensile è decorsa dalla data della sua erogazione e si è compiuta allo scadere dei dieci anni.
In conclusione l'Pt 2 può recuperare unicamente l'assegno erogato nel febbraio 2009 sotto la voce
"assegno di garanzia sospeso” di € 82,78.
Il minimo accoglimento dell'appello e l'accertata debenza di una minima parte della somma domandata in restituzione, oggetto del giudizio di primo grado, giustifica la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese in favore della parte ricorrente sostanzialmente vincitrice in primo grado, mentre giustifica la compensazione delle spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e dichiara che l'Pt_2 può recuperare unicamente l'assegno erogato nel febbraio 2009 sotto la voce "assegno di garanzia sospeso" di € 82,78 non prescritto.
Conferma la sentenza per il resto. Spese compensate di questo grado.
Taranto, 23/4/2025
Il Relatore Il Presidente
dott. ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro