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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n.
69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado unico d'appello iscritta al n. 612/2024 V.G. promossa
DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), costituito in proprio il primo, e la seconda C.F._2 rappresentata difesa in giudizio dall'avv.to con domicilio Parte_1
eletto presso lo studio del medesimo in Treviso, via Nicolò Franco n. 8, in forza di procura alle liti in atti;
RICORRENTI
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DEL
PROCURATORE GENERALE PRESSO L'INTESTATA CORTE;
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: riconoscimento di provvedimento di volontaria giurisdizione straniero ex art. 67 L.n. 218/1995.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
“Procedere, ai sensi dell'art. 67 legge 218/1995, attestando quindi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento di kafalah ed ossia della presa in carico 28.07.2022 n. 15/2022 Nulla Osta n. 17/22, della conferma
12.12.2022 trascritto al n. 24 folio n. 23 Reg. vari n. 129 e del provvedimento finale 09.03.2023 di ratifica e definitiva conferma della kafalah fascicolo di presa in carico n. 01/2023 e nulla osta n. 02/23 pronunciata dal Tribunale di
Khouribga sulla minore nata in [...] il [...]”. Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
e coniugati con atto di matrimonio del 2 Parte_1 Parte_2
aprile 2016, e genitori entrambi di due figlie, avute da precedenti unioni ed attualmente maggiorenne, residenti in [...]di LA (TV) in abitazione in proprietà del medesimo , con ricorso depositato il 9 novembre Parte_1
2024, hanno allegato di essere rispettivamente avvocato libero professionista e mediatrice culturale e traduttrice e che la ricorrente, di origini marocchine, avrebbe una famiglia molto numerosa costituita dalla madre ancora in vita,
residente in [...], e da vari fratelli, alcuni dei quali Persona_2
residenti in [...], altri residenti in Italia, altri ancora rimasti in Marocco, tra cui nato il [...]. In particolare, i ricorrenti hanno Persona_3
affermato che da tempo avrebbe chiesto loro di poterlo Persona_3 sostenere nell'assistenza ed educazione della figlia minorenne nata Persona_1
il 9 gennaio 2010, minore che con i medesimi avrebbe rapporto affettivo, instauratosi in occasione di una loro lunga permanenza in Marocco e consolidatosi nel tempo anche a mezzo di numerosi contatti.
2 e hanno evidenziato che, con Parte_1 Parte_2
provvedimenti rispettivamente del 28 luglio 2022 e del 22 dicembre 2022, il
Tribunale della famiglia di Regno del Marocco, avrebbe dapprima Per_4
preso in carico e quindi autorizzato ed approvato la kafalah per la minore, cosicché il consolato italiano di Casablanca, in data 13 maggio 2024, avrebbe rilasciato visto di ingresso di un anno in forza del quale sarebbe Persona_1
giunta in Italia in data 30 luglio 2024, essendo stata accolta presso la loro casa.
Dopo avere affermato che la minore disporrebbe di propria stanza e che sarebbe iscritta presso istituto scolastico secondario di primo grado in Treviso, frequentando le relative lezioni, i ricorrenti hanno precisato di possedere i requisiti previsti dal DPR 1656/1965 e successive modifiche, disponendo di adeguato alloggio e reddito, così potendosi far carico delle necessità della minore, nonché di possedere i requisiti di cui all'art. 33 comma 2 della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata dalla L.n. 101/2015.
[...]
e hanno anche affermato di avere avviato la domanda Parte_1 Parte_2
di rilascio del permesso di soggiorno per la minore, ma che, introdotta istanza per la conferma della tutela dinanzi al Giudice tutelare di Treviso, quest'ultima disponeva erroneamente non doversi provvedere sulla richiesta, posto che il provvedimento marocchino di kafalah non attribuiva espressamente ai medesimi la tutela legale della minore, così dovendosi rivolgere gli stessi al Tribunale per i
Minorenni. Diversamente, a detta dei ricorrenti, il Tribunale di prima istanza marocchino, su legittima richiesta dei genitori della minore, li aveva autorizzati a prendere in carico onde curarne l'affidamento, l'educazione, Persona_1
l'istruzione, il mantenimento e quant'altro. Ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 67 L.n. 218/1995, vista la contestazione sorta nel procedimento introdotto dinanzi al Giudice tutelare di Treviso, i ricorrenti, notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione udienza al Procuratore Generale presso l'intestata Corte, hanno chiesto l'accertamento dei requisiti del riconoscimento
3 nello Stato del provvedimento di volontaria giurisdizione marocchino con cui la kafalah è stata disposta.
*****
Preliminarmente, in rito, è necessario evidenziare che l'art. 30 del D.Lgs. n.
150/2011, richiamato dall'art. 67 comma 1 bis L.n. 218/1995 quale disciplina del procedimento di riconoscimento dinanzi alla Corte di Appello, quale Giudice in grado unico, è stato modificato dall'art. 24 del D.Lgs. n. 149/2022, disponendosi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, che il giudizio sia regolato dal rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss cpc, essendo stata abrogata la disciplina del procedimento sommario di cognizione in precedenza applicabile e di cui agli artt. 702 bis e ss cpc. Consegue che, a norma dell'art. 281 terdecies cpc, in caso di decisione collegiale, fissata l'udienza di comparizione, tenutasi nel caso di specie in trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter cpc, il
Consigliere istruttore, ove ritenga la causa matura per la decisione, riferisce al
Collegio, dovendo la sentenza essere depositata nei successivi sessanta giorni.
Nel merito va evidenziato che parti ricorrenti hanno prodotto il provvedimento di nulla osta n. 17/2022 di presa in carico della minore non abbandonata nipote di emesso in data 28 luglio Persona_1 Parte_2
2022 dal Tribunale di prima istanza di con il quale i medesimi sono Per_4
stati autorizzati a prendere a carico la minore dai suoi genitori e Persona_3
Inoltre, e hanno prodotto l'atto Persona_5 Parte_1 Parte_2
pubblico formalizzato presso il Tribunale di prima istanza di data 12 dicembre
2022 di presa a carico della minore da parte loro in ragione della consegna della minore da parte dei comparenti suoi genitori, affinché i ricorrenti possano curare il suo affidamento, educarla, provvedere al suo mantenimento, vitto, alloggio, cure mediche, abbigliamento, istruzione e per tutti i bisogni della vita, con responsabilità per quanto possa accaderle. Nel caso che occupa, quindi, si
4 configura una ipotesi di affidamento della minore non abbandonata dai suoi genitori mediante l'istituto di diritto islamico conosciuto come kafalah convenzionale, ovvero affidamento pattizio pur autorizzato da provvedimento giurisdizionale di previo nulla osta, cosicché l'atto straniero per il quale deve operarsi il riconoscimento deve reputarsi atto di volontaria giurisdizione, con conseguente applicazione dell'art. 66 L.n. 218/1995.
A differenza della kafalah di carattere pubblicistico, conferita con provvedimento giudiziario all'esito di un procedimento che accerta e dichiara lo CP_ stato di abbandono del makful (minore) e l'idoneità del (affidatario), la kafalah convenzionale consiste in un atto pubblico tra affidante e affidatario,
CP_ sottoposto a omologazione giudiziaria, come nel caso di specie, in cui il si impegna a curare, educare e mantenere un makful, ovvero il minore affidato, fino al raggiungimento della maggiore età, senza che il makful entri giuridicamente nella famiglia dell'affidatario medesimo.
La giurisprudenza di legittimità ha già affermato l'equiparabilità della kafalah convenzionale con la kafalah pubblicistica, mentre l'istituto in discussione, elaborato dal diritto islamico in ragione del divieto di adozione colà vigente, è in linea generale riconosciuto dall'art. 20 della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo sottoscritta il 20 novembre 1989, resa esecutiva in
Italia con L.n. 176/1991.
Dall'esame della documentazione acquisita in atti, la kafalah convenzionale
è stata autorizzata dall'autorità giudiziaria marocchina, con procedimento di volontaria giurisdizione che soddisfa i requisiti previsti dalla L.n. 218/1995. In primo luogo, ai fini del riconoscimento non può ritenersi sussistente l'elemento ostativo della contrarietà all'ordine pubblico dell'istituto in discussione. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la kafalah, in quanto finalizzata a l'interesse superiore del minore, sempre prevalente rispetto ad Parte_3 eventuali interessi confliggenti, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano (Cass. Sez. Un. n. 21108/2013, Cass. n. 11404/2014, Cass. n. 1843/2015
5 e Cass. n. 1843/2015). In secondo luogo, sempre ai fini della verifica della compatibilità dell'istituto coranico con l'ordine pubblico interno, si osserva che la presa in carico deve dare riscontro della idoneità potenziale dell'accordo di affidamento ad operare nell'interesse del minore, affiancando alle figure genitoriali quella dell'affidatario che, con l'atto assume la responsabilità di fornire assistenza, mantenimento e cura al minore che il nucleo famigliare originario non è in grado di offrire. Dette condizioni sono garantite dall'istituto della kafalah convenzionale, posto che la legislazione marocchina prevede ed impone il controllo mediante l'intervento giurisdizionale di nulla osta anche al fine dell'espatrio del minore, legislazione che peraltro introduce anche la successiva valutazione dell'effettiva presa in carico delle esigenze del fanciullo e l'idoneità dell'affidatario a fornire la tutela sostitutiva (Cass. n. 6134/2015).
Infine, dovendo l'esame del prevalente interesse del minore perseguito con l'istituto della kafalah essere condotto anche in concreto (Cass. n. 2303/2002), si osserva che, nel caso che occupa, detto interesse sussiste, posto che non solo è documentato il rapporto di coniugio tra i ricorrenti affidatari, ma anche l'idoneità della loro abitazione ad ospitare la minore, gli adeguati redditi dei ricorrenti e l'ingresso in Italia di Persona_1
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nulla dovendosi disporre sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'istanza di riconoscimento di atto di kafalah ex artt. 66 e 67
L.n. 218/1995, così provvede:
1. dichiara la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del provvedimento di kafalah 28 luglio 2022 - procedimento di presa incarico n. 15/2022, nulla osta – e dell'atto di conferma 12 dicembre 2022 – trascritto al n. 24 folio n.
6 23 reg. vari n. 129 – del Tribunale di Khouribga sulla minore Persona_1
nata in [...] il [...].
2. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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