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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 29/04/2025 al n. 967/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BERTONI Parte_1 C.F._1
CARLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO 12 46042
EL FR presso lo studio dell'avv. BERTONI CARLA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA IL, elettivamente domiciliata in VIA DEL COMMERCIO 1 SAN
IO LL presso lo studio dell'avv. LA IL resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione il 01/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- Emettersi Parte_1 Controparte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14.07.2001 nel Comune di Casalromano (MN) iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001 tra
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1958, residente in [...] e la sig.ra nata a [...] il [...], residente Controparte_1
in Casalromano (MN) via Don Tazzoli 2/B, (c.f. ); C.F._2
- Dichiararsi che i sig.ri e sono Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra avendo regolato e definito ogni rapporto di tipo economico una volta soddisfatte le condizioni economiche previste nella sentenza di separazione consensuale e precisamente:
- il versamento della somma di euro 300,00 a favore della sig.ra sino al CP_1
mese di novembre 2025;
- il versamento dell'ulteriore importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a mezzo assegno circolare, allorché il sig. venderà il proprio bene immobile Pt_1
sito in Castel Goffredo (MN), via Anselmo Cessi n. 12, e, comunque, entro e non oltre dicembre 2027;
- con rifusione delle spese legali relative al deposito del ricorso introduttivo da parte della convenuta al ricorrente”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, inizialmente contenzioso, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
AL in data 14/07/2001 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 4, Parte II,
Serie A, Anno 2001);
pagina 3 di 4 5) Spese come da conclusioni.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 29/04/2025 al n. 967/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. BERTONI Parte_1 C.F._1
CARLA, elettivamente domiciliato in VIA MOLINO NUOVO 12 46042
EL FR presso lo studio dell'avv. BERTONI CARLA ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LA IL, elettivamente domiciliata in VIA DEL COMMERCIO 1 SAN
IO LL presso lo studio dell'avv. LA IL resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione il 01/10/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- Emettersi Parte_1 Controparte_1
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14.07.2001 nel Comune di Casalromano (MN) iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001 tra
( ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21.05.1958, residente in [...] e la sig.ra nata a [...] il [...], residente Controparte_1
in Casalromano (MN) via Don Tazzoli 2/B, (c.f. ); C.F._2
- Dichiararsi che i sig.ri e sono Parte_1 Controparte_1
economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra avendo regolato e definito ogni rapporto di tipo economico una volta soddisfatte le condizioni economiche previste nella sentenza di separazione consensuale e precisamente:
- il versamento della somma di euro 300,00 a favore della sig.ra sino al CP_1
mese di novembre 2025;
- il versamento dell'ulteriore importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), a mezzo assegno circolare, allorché il sig. venderà il proprio bene immobile Pt_1
sito in Castel Goffredo (MN), via Anselmo Cessi n. 12, e, comunque, entro e non oltre dicembre 2027;
- con rifusione delle spese legali relative al deposito del ricorso introduttivo da parte della convenuta al ricorrente”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 2 di 4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, inizialmente contenzioso, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
AL in data 14/07/2001 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2001) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AL, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 4, Parte II,
Serie A, Anno 2001);
pagina 3 di 4 5) Spese come da conclusioni.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4