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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17685 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa AN MP, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°19983 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "opposizione a sanzione amministrativa” e pendente tra
, , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma viale Regina Margherita n. 199, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Sideri, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato, in via telematica, il ricorso introduttivo
Attori opponenti e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario Delegato Piero Garofalo, per procura in atti, e con costei elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n°21, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente
Convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con il ricorso introduttivo della lite, le parti attrici in epigrafe hanno proposto due distinte opposizioni alle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive n. 2468/2024/8/1/1 e n.
2471/2024/8/1/1, del 26 febbraio 2024, notificate in data 15 aprile 2024, con cui irrogata, in loro danno, la sanzione amministrativa di € 25.999,00 ciascuno, rispettivamente sulla scorta dei Verbali di Accertamento n. 73120002087 e n.
73120002086 in data 9 agosto 2019, levati per la violazione dell'art. 15 L. R. n°12/1999
e dell'occupazione senza titolo dell'immobile in Roma via Vibo Mariano n. 14, meglio in atti descritto.
1 2
A motivo delle opposizioni, hanno eccepito: (a) la nullità dei Verbali di
Accertamento e Violazione in quanto mancanti dell'assegnazione del termine per il rilascio dell'immobile, e conseguentemente la nullità delle determinazioni ingiuntive impugnate;
(b) nel merito, di avere commesso il fatto in istato di necessità, nell'impossibilità (dovuta alle precarie condizioni economiche) di reperire altra idonea sistemazione abitativa, e dovendo procurare un alloggio alla figlia di pochi mesi;
(c) la nullità delle determinazioni ingiuntive, adottate senza considerare gli scritti difensivi
Contr presentati a seguito del
In via subordinata, le parti opponenti hanno chiesto di ridurre la sanzione al minimo edittale, avendo presentato scritti difensivi, riconsegnato l'immobile nell'immediatezza, nonché regolarmente versato le indennità di occupazione mensile;
il tutto, ai sensi dell'art. 18, lett. A), Regolamento adottato da con Delibera di Assemblea CP_1
Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020, nonché degli artt. 11, legge n. 689/1981 e 15, comma 3-bis, l.r. n. 12/1999.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio avvalendosi di CP_1
proprio funzionario delegato: l'Ente locale ha sostenuto che la sanzione fosse stata legittimamente irrogata, a carico degli occupanti senza titolo dell'immobile destinato ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti del comb. Disp. Art. 15, comma 2
e comma 3, l.r. n. 12/1999; ha contestato potersi invocare l'esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p.; ha ribadito di avere correttamente quantificato la sanzione, in misura ridotta, in applicazione dell'art.16 legge n. 689/1981, nonché delle tariffe di cui al comma 11, art. 31, l.r. n. 12/1999. Ha chiesto pertanto il rigetto delle opposizioni di controparte.
La causa – in assenza di istanze di prova costituenda – è pervenuta all'udienza odierna, ove la difesa attrice ha fatto luogo alla discussione, ex art. 429 c.p.c.; all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Le opposizioni dei sig.ri sono parzialmente fondate, per quanto di Parte_1 seguito considerato.
2.1 I motivi di opposizione con cui si contesta il vizio di motivazione dei provvedimenti applicativi della sanzione, per quanto privi di qualsivoglia riferimento alle memorie difensive e alle controdeduzioni presentate in sede amministrativa, dalle parti opponenti, non sono fondati: è documentato in atti che tali controdeduzioni difensive venivano proposte, a mezzo pec, quando già scaduto il termine di legge (art. 18, comma
2 3
1, legge n. 689/1981), sì da non sussistere l'obbligo dell'Amministrazione di esaminarle;
nondimeno, quand'anche le osservazioni difensive delle odierne parti opponenti fossero state presentate tempestivamente, comunque non potrebbe pervenirsi alla declaratoria di nullità dei provvedimenti irrogativi della sanzione, risultando essi comunque provvisti di sufficiente motivazione, a ciò bastando anche il rinvio per relationem ai Verbali di
Accertamento, precedentemente notificati ai contravventori e perfettamente conosciuti da questi ultimi (v. ex plurimis Cass. sez. II, 30/05/2025, n.14567: «l'ordinanza- ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante»; Cass. Sez. 6, 30/07/2020,
n. 16316: «l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente»).
Ad ogni modo, le deduzioni difensive esposte, illo tempore, all'Amministrazione, risultano sostanzialmente riproposte nel presente giudizio, sì che il diritto di difesa delle parti incolpate risulta pienamente assicurato (Cass. Sez. 2, 21/05/2018, n. 12503: «in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto»).
2.2 Parimenti è da escludere che la mancata assegnazione del termine per il rilascio
3 4
dell'immobile, e prim'ancora l'assenza dell'intimazione al rilascio dell'immobile di competenza dell'ente gestore, effettivamente non rinvenibile nei Verbali di
Accertamento depositati in atti, né altrimenti documentata da configuri CP_1 un vizio sanzionato a pena di nullità: in difetto di norma che esplicitamente commini tale sanzione, ed in virtù del principio di tassatività cui sottostanno i vizi di carattere formale/procedimentale, non può pervenirsi, per questa via, all'accoglimento dell'opposizione.
Nondimeno, l'assenza di documentazione comprovante l'intimazione al rilascio, da parte dell'ente gestore dell'immobile, quale prescritta dall'art. 15 della l.r. n. 12/1999, implica l'applicazione della disposizione di cui al comma 3-bis della medesima norma, secondo quanto meglio detto a seguire.
2.3 Il motivo di opposizione che fa leva sulla esimente di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità), considerata anche dalla legge generale in materia di sanzioni amministrative alla stregua di causa di esclusione dalla responsabilità (art. 4, legge n. 689/1981), non può trovare accoglimento da parte del tribunale.
Come già detto, le parti attrici hanno prospettato di essersi risolte a stabilirsi presso l'immobile di proprietà pubblica, per ragioni di necessità (economica e logistico- familiare): ciò non basta a ritenere integrata e dimostrata la causa di giustificazione di cui all'art. 4, legge n. 689/1981, sopra nominata.
Difatti, «l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 17/06/2019, n. 16155; conf. ex pluribus Cass.
Sez. 6, 01/03/2018, n. 4834).
D'altronde, norma di cui all'art. 15 L. R. n. 12/1999 tutela l'esigenza che il servizio di assistenza abitativa di cui è onerato l'Ente locale, quale proprietario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, venga effettivamente prestato in ossequio delle procedure e delle norme previste dalla legge medesima, nonché l'esigenza che non siano frapposti ostacoli di sorta, all'erogazione e fruizione del servizio medesimo, per la presenza di soggetti non titolati a beneficiarne. In breve, ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo, è l'assenza del titolo legittimante l'occupazione e detenzione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica.
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Detto titolo consiste, come è noto, nel decreto di assegnazione emesso, dal Comune titolare del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, all'esito della valutazione ed utile collocamento in graduatoria della domanda appositamente avanzata dall'interessato
(v. il DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, nonché la L. R. n°12/1999, art. 4).
Non avendo le parti attrici neppure prefigurato (tantomeno dimostrato) di essersi introdotte abusivamente nell'immobile di proprietà di perché esposte a CP_1 pericolo “imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile”,
l'occupazione dell'immobile, ancorché acquisita “pacificamente”, e per ragioni
“economiche”, per quanto non consentita da alcun preventivo provvedimento di assegnazione deve considerarsi a tutti gli effetti illegittima, e quindi suscettiva di produrre l'irrogazione della sanzione contemplata dall'art. 15, l.r. n. 12/1999.
2.4 Tanto premesso quanto alle ragioni di contestazione dell'an debeatur, le questioni sollevate in ordine al quantum debeatur sono invece condivise dal tribunale.
Difatti, l'art. 15 della L. R. Lazio n°12/1999 (dedicato a regolare il “Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni”), dispone infatti, in particolare:
“1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo
633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore.
3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso”.
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Ciò posto, si è già detto che le odierne parti attrici ricevevano notifica, in data 9 agosto 2019, del Verbale di Accertamento della Violazione.
È altresì documentato che l'immobile sia stato riconsegnato in data 8 novembre 2019
(v. il verbale di riconsegna in allegato al ricorso).
In assenza di preventiva richiesta di riconsegna, da parte dell'ente gestore dell'alloggio, deve presumersi che esso sia intervenuto tempestivamente, con la conseguente riduzione della sanzione nella misura indicata dall'art. 15, comma 3-bis, l.r.
n. 12/1999.
3. Si provvede come in dispositivo;
la congrua e rilevante riduzione della sanzione e la conseguente distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di Roma Capitale
[...]
n. 2468/2024/8/1/1 del 26 febbraio 2024; Controparte_3
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Parte_2 avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di Roma Capitale –
[...]
n. 2471/2024/8/1/1 del 26 febbraio 2024; CP_3 Controparte_3
- per l'effetto, a modifica delle Determinazioni Dirigenziali indicate ai capi che precedono, determina in € 5.199,80 la sanzione irrogata in danno di ciascuna delle parti attrici;
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Roma, 17 dicembre 2025 il giudice
AN MP
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Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa AN MP, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°19983 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "opposizione a sanzione amministrativa” e pendente tra
, , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma viale Regina Margherita n. 199, presso e nello studio dell'Avv. Riccardo Sideri, che li rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato, in via telematica, il ricorso introduttivo
Attori opponenti e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
Funzionario Delegato Piero Garofalo, per procura in atti, e con costei elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n°21, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente
Convenuto opposto
Fatto e Diritto
1. Con il ricorso introduttivo della lite, le parti attrici in epigrafe hanno proposto due distinte opposizioni alle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive n. 2468/2024/8/1/1 e n.
2471/2024/8/1/1, del 26 febbraio 2024, notificate in data 15 aprile 2024, con cui irrogata, in loro danno, la sanzione amministrativa di € 25.999,00 ciascuno, rispettivamente sulla scorta dei Verbali di Accertamento n. 73120002087 e n.
73120002086 in data 9 agosto 2019, levati per la violazione dell'art. 15 L. R. n°12/1999
e dell'occupazione senza titolo dell'immobile in Roma via Vibo Mariano n. 14, meglio in atti descritto.
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A motivo delle opposizioni, hanno eccepito: (a) la nullità dei Verbali di
Accertamento e Violazione in quanto mancanti dell'assegnazione del termine per il rilascio dell'immobile, e conseguentemente la nullità delle determinazioni ingiuntive impugnate;
(b) nel merito, di avere commesso il fatto in istato di necessità, nell'impossibilità (dovuta alle precarie condizioni economiche) di reperire altra idonea sistemazione abitativa, e dovendo procurare un alloggio alla figlia di pochi mesi;
(c) la nullità delle determinazioni ingiuntive, adottate senza considerare gli scritti difensivi
Contr presentati a seguito del
In via subordinata, le parti opponenti hanno chiesto di ridurre la sanzione al minimo edittale, avendo presentato scritti difensivi, riconsegnato l'immobile nell'immediatezza, nonché regolarmente versato le indennità di occupazione mensile;
il tutto, ai sensi dell'art. 18, lett. A), Regolamento adottato da con Delibera di Assemblea CP_1
Capitolina n. 4 del 16 gennaio 2020, nonché degli artt. 11, legge n. 689/1981 e 15, comma 3-bis, l.r. n. 12/1999.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio avvalendosi di CP_1
proprio funzionario delegato: l'Ente locale ha sostenuto che la sanzione fosse stata legittimamente irrogata, a carico degli occupanti senza titolo dell'immobile destinato ad edilizia residenziale pubblica, ai sensi e per gli effetti del comb. Disp. Art. 15, comma 2
e comma 3, l.r. n. 12/1999; ha contestato potersi invocare l'esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p.; ha ribadito di avere correttamente quantificato la sanzione, in misura ridotta, in applicazione dell'art.16 legge n. 689/1981, nonché delle tariffe di cui al comma 11, art. 31, l.r. n. 12/1999. Ha chiesto pertanto il rigetto delle opposizioni di controparte.
La causa – in assenza di istanze di prova costituenda – è pervenuta all'udienza odierna, ove la difesa attrice ha fatto luogo alla discussione, ex art. 429 c.p.c.; all'esito, il tribunale ha emesso la presente sentenza.
2. Le opposizioni dei sig.ri sono parzialmente fondate, per quanto di Parte_1 seguito considerato.
2.1 I motivi di opposizione con cui si contesta il vizio di motivazione dei provvedimenti applicativi della sanzione, per quanto privi di qualsivoglia riferimento alle memorie difensive e alle controdeduzioni presentate in sede amministrativa, dalle parti opponenti, non sono fondati: è documentato in atti che tali controdeduzioni difensive venivano proposte, a mezzo pec, quando già scaduto il termine di legge (art. 18, comma
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1, legge n. 689/1981), sì da non sussistere l'obbligo dell'Amministrazione di esaminarle;
nondimeno, quand'anche le osservazioni difensive delle odierne parti opponenti fossero state presentate tempestivamente, comunque non potrebbe pervenirsi alla declaratoria di nullità dei provvedimenti irrogativi della sanzione, risultando essi comunque provvisti di sufficiente motivazione, a ciò bastando anche il rinvio per relationem ai Verbali di
Accertamento, precedentemente notificati ai contravventori e perfettamente conosciuti da questi ultimi (v. ex plurimis Cass. sez. II, 30/05/2025, n.14567: «l'ordinanza- ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante»; Cass. Sez. 6, 30/07/2020,
n. 16316: «l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente»).
Ad ogni modo, le deduzioni difensive esposte, illo tempore, all'Amministrazione, risultano sostanzialmente riproposte nel presente giudizio, sì che il diritto di difesa delle parti incolpate risulta pienamente assicurato (Cass. Sez. 2, 21/05/2018, n. 12503: «in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto»).
2.2 Parimenti è da escludere che la mancata assegnazione del termine per il rilascio
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dell'immobile, e prim'ancora l'assenza dell'intimazione al rilascio dell'immobile di competenza dell'ente gestore, effettivamente non rinvenibile nei Verbali di
Accertamento depositati in atti, né altrimenti documentata da configuri CP_1 un vizio sanzionato a pena di nullità: in difetto di norma che esplicitamente commini tale sanzione, ed in virtù del principio di tassatività cui sottostanno i vizi di carattere formale/procedimentale, non può pervenirsi, per questa via, all'accoglimento dell'opposizione.
Nondimeno, l'assenza di documentazione comprovante l'intimazione al rilascio, da parte dell'ente gestore dell'immobile, quale prescritta dall'art. 15 della l.r. n. 12/1999, implica l'applicazione della disposizione di cui al comma 3-bis della medesima norma, secondo quanto meglio detto a seguire.
2.3 Il motivo di opposizione che fa leva sulla esimente di cui all'art. 54 c.p. (stato di necessità), considerata anche dalla legge generale in materia di sanzioni amministrative alla stregua di causa di esclusione dalla responsabilità (art. 4, legge n. 689/1981), non può trovare accoglimento da parte del tribunale.
Come già detto, le parti attrici hanno prospettato di essersi risolte a stabilirsi presso l'immobile di proprietà pubblica, per ragioni di necessità (economica e logistico- familiare): ciò non basta a ritenere integrata e dimostrata la causa di giustificazione di cui all'art. 4, legge n. 689/1981, sopra nominata.
Difatti, «l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 l. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 17/06/2019, n. 16155; conf. ex pluribus Cass.
Sez. 6, 01/03/2018, n. 4834).
D'altronde, norma di cui all'art. 15 L. R. n. 12/1999 tutela l'esigenza che il servizio di assistenza abitativa di cui è onerato l'Ente locale, quale proprietario degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, venga effettivamente prestato in ossequio delle procedure e delle norme previste dalla legge medesima, nonché l'esigenza che non siano frapposti ostacoli di sorta, all'erogazione e fruizione del servizio medesimo, per la presenza di soggetti non titolati a beneficiarne. In breve, ciò che rileva, ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo, è l'assenza del titolo legittimante l'occupazione e detenzione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica.
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Detto titolo consiste, come è noto, nel decreto di assegnazione emesso, dal Comune titolare del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, all'esito della valutazione ed utile collocamento in graduatoria della domanda appositamente avanzata dall'interessato
(v. il DPR n°1035.1972, artt. 1 e 11, nonché la L. R. n°12/1999, art. 4).
Non avendo le parti attrici neppure prefigurato (tantomeno dimostrato) di essersi introdotte abusivamente nell'immobile di proprietà di perché esposte a CP_1 pericolo “imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile”,
l'occupazione dell'immobile, ancorché acquisita “pacificamente”, e per ragioni
“economiche”, per quanto non consentita da alcun preventivo provvedimento di assegnazione deve considerarsi a tutti gli effetti illegittima, e quindi suscettiva di produrre l'irrogazione della sanzione contemplata dall'art. 15, l.r. n. 12/1999.
2.4 Tanto premesso quanto alle ragioni di contestazione dell'an debeatur, le questioni sollevate in ordine al quantum debeatur sono invece condivise dal tribunale.
Difatti, l'art. 15 della L. R. Lazio n°12/1999 (dedicato a regolare il “Rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa occupati senza titolo e sanzioni”), dispone infatti, in particolare:
“1. Il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo
633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore.
3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso”.
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Ciò posto, si è già detto che le odierne parti attrici ricevevano notifica, in data 9 agosto 2019, del Verbale di Accertamento della Violazione.
È altresì documentato che l'immobile sia stato riconsegnato in data 8 novembre 2019
(v. il verbale di riconsegna in allegato al ricorso).
In assenza di preventiva richiesta di riconsegna, da parte dell'ente gestore dell'alloggio, deve presumersi che esso sia intervenuto tempestivamente, con la conseguente riduzione della sanzione nella misura indicata dall'art. 15, comma 3-bis, l.r.
n. 12/1999.
3. Si provvede come in dispositivo;
la congrua e rilevante riduzione della sanzione e la conseguente distribuzione della soccombenza tra entrambe le parti giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e richiesta disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Parte_1
avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di Roma Capitale
[...]
n. 2468/2024/8/1/1 del 26 febbraio 2024; Controparte_3
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta da Parte_2 avverso la Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva di Roma Capitale –
[...]
n. 2471/2024/8/1/1 del 26 febbraio 2024; CP_3 Controparte_3
- per l'effetto, a modifica delle Determinazioni Dirigenziali indicate ai capi che precedono, determina in € 5.199,80 la sanzione irrogata in danno di ciascuna delle parti attrici;
- dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Roma, 17 dicembre 2025 il giudice
AN MP
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