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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4805/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 20/03/1986), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LUPO DEBORAH;
(ROMA (RM), 18/10/1980), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. LUPO DEBORAH;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento;
2) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio al fine di ottenere l'immediato passaggio in giudicato della stessa.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/06/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4805/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 05/06/2010 tra (ROMA (RM), Parte_1
20/03/1986) e (ROMA (RM), 18/10/1980) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
229, Parte II, Serie A02, Anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4805/2025 RG, introdotta da
(ROMA (RM), 20/03/1986), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. LUPO DEBORAH;
(ROMA (RM), 18/10/1980), con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. LUPO DEBORAH;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2018 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: 1) Le parti, economicamente autosufficienti, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento;
2) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio al fine di ottenere l'immediato passaggio in giudicato della stessa.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 05/06/2010, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4805/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 05/06/2010 tra (ROMA (RM), Parte_1
20/03/1986) e (ROMA (RM), 18/10/1980) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
229, Parte II, Serie A02, Anno 2010, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 15/07/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi