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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 772/2008 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura posta a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Antonio Muto
- attrice -
, , , tutti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 quali eredi del Sig. Per_1
Convenuti-contumaci
Oggetto: servitù
Con atto di citazione adiva il signor innanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 Per_1 esponendo di essere usufruttuaria del fabbricato per civili abitazioni sito in Marzano di Nola alla via Municipio di proprietà del signor , identificato in catasto foglio 3 particella 386 Controparte_1 sub 1.
Esponeva altresì che all'interno dell'immobile esisteva un camino adoperato per riscaldare l'ambiente, la cui canna fumaria attraversava in verticale l'intero fabbricato fino a fuoriuscire sul terrazzo di proprietà del signor;
che tale cammino veniva regolarmente sottoposto a Per_1 manutenzione da parte dell'attrice; che il signor aveva ostruito l'estremità della canna Per_1 fumaria che fuoriesce dal terrazzo con l'apposizione di laterizi e ferri rendendo inutilizzabile il camino, con notevole pregiudizio all' abitabilità soprattutto durante il periodo invernale;
che i lavori avevano impedito l'utilizzo del camino posto che i materiali ostruivano ed escludevano la canna fumaria impedendo l'uscita del fumo quando il camino veniva utilizzato.
1 Ravvisando turbative e molestie al godimento del bene oggetto del diritto di usufrutto chiedeva preliminarmente che venisse accertato il comportamento lesivo del diritto di usufrutto posto in essere dal signor;
che venisse ordinato e condannato alla immediata cessazione Per_1 degli impedimenti e turbative con condanna dello stesso alla rimessione nello status quo ante il presente giudizio;
infine che venisse condannato il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita, danni da determinarsi e quantificarsi in corso di causa e comunque nei limiti del valore di euro 26.000; infine la condanna del signor al Per_1 pagamento delle spese diritti e onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositava unitamente all'atto di citazione l'atto di proprietà e la perizia di parte;
in via istruttoria chiedeva di ammettersi la prova per testi sulle circostanze indicate nel ricorso;
ammettere
CTU tecnica descrittiva dello stato dei luoghi.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il quale contestava quanto Per_1 esposto, evidenziando l'inesistenza di canna fumaria dal suo terrazzo;
evidenziava altresì che a seguito dei lavori di ripristino dell'immobile di sua proprietà al primo e secondo piano negli anni
2006/2007 già non esisteva alcuna canna fumaria che fuoriuscisse dal proprio terrazzo.
Evidenziava inoltre, che l'immobile a vantaggio del quale sussisterebbe la servitù era costituito da un unico locale da sempre disabitato e soprattutto in stato fatiscente, che quindi l'attrice non utilizzava il camino nei periodi invernali, giacche il cammino stesso non veniva usato Part da oltre vent'anni né che fosse stato effettuato alcuna manutenzione da parte della signora che alcuna richiesta di manutenzione era mai stata avanzata dall'attrice ancora prima della esecuzione dei lavori;
che risultava falso l'assunto dell'attrice secondo il quale la canna fumaria fosse stata costruita con laterizi e ferro determinando l'ostruzione.
Pertanto evidenziava la inesistenza sia della canna fumaria che del camino sottostante che non veniva utilizzato almeno negli ultimi 25 anni;
che parte attrice non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza della servitù già dal 2006 anno di ristrutturazione dell'immobile; chiedeva e concludeva per l'accertamento dell'assenza di un titolo costitutivo ed della stessa canna fumaria con declaratoria di inesistenza della pretesa servitù invocata dalla controparte e per l'effetto che venisse dichiarato che non aveva posto in essere alcun comportamento lesivo del diritto Per_1 di usufrutto della istante;
in ogni caso che venisse dichiarata prescritta la servitù invocata dalla controparte per non averne fatto uso da almeno 25 anni ai sensi dell'articolo 1073 c;
rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto inammissibile fondata e pretestuosa con condanna delle spese diritti ed onorari a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria chiedeva di essere ammesso a provare per testi le circostanze di cui alla comparsa ammettere l'interrogatorio formale dell'attrice . Parte_1
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex articolo 183 c.p.c., le cui memorie venivano depositate ed ammessa la prova per testi diretta e contraria articolata dalle parti, con
2 ammissione dell'interrogatorio formale. Venivano escussi i testi e all'esito di svariati rinvii il giudizio veniva interrotto il 21.07.2017 per decesso della parte convenuta.
Con atto depositato il 10.05.2017 parte attrice depositava ricorso in riassunzione ritualmente notificato, nel corso del processo sono stati disposti svariati rinvii al fine di acquisire le cartoline di ritorno agli eredi, di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori eredi, di trattative per bonario componimento della lite, di interruzione del processo per decesso di Persona_2
, consorte di , riassunto con atto depositato dalla parte attrice;
veniva disposta
[...] Per_1
CTU tecnica, al quale tecnico venivano conferiti i seguenti quesiti: 1) verifichi l'esistenza della canna fumaria nella proprietà del convenuto;
2) verifichi se ostruisca il passaggio di fumo proveniente dal camino di parte attrice;
3) verifichi se la limitazione di uso da parte del camino di parte attrice sia conseguenza della canna fumaria o dipenda da altri fattori;
4) riferisca ogni utile elemento ritenuto opportuno.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, veniva assunta in decisione all'udienza del
13.11.2024 senza concessione di termini di legge.
Motivi della decisione
La domanda non è fondata e va rigettata.
La domanda di accertamento della turbativa o molestia ex art. 949 co. II c.c., qualificata così la domanda, lamentata dall'attrice a titolo di usufruttuaria dell'immobile descritto in atti e di proprietà di , a causa della ostruzione, da parte del convenuto della estremità Controparte_1 della canna fumaria che fuoriesce dal terrazzo con l'apposizione di ferri e laterizi, nonchè la domanda di rimessione dello stato dei luoghi e condanna alla immediata cessazione degli impedimenti e turbative o molestia, risulta infondata.
E' pacifico, all'esito della consulenza tecnica, che all'epoca delle operazioni di c.t.u. detta canna fumaria non era più esistente e non avendo parte attrice indicato né il periodo in cui tale canna fumaria è stata mantenuta, né quale fosse la non meglio ostruzione della canna fumaria, la domanda è sprovvista del necessario nesso di causalità con le lamentate turbative.
Risolutiva nella controversia è la consulenza tecnica redatta dal geometra Tes_1
il quale visionando l'unità abitativa di parte convenuta, sig. , sita al primo
[...] Per_1 piano del fabbricato, oggetto di causa, non ha rinvenuto alcuna traccia della canna fumaria, che nell'abitazione del piano terra, di proprietà dell'attrice, risulta invece esistente.
Il consulente, pertanto, non ha avuto modo di accertare eventuali ostruzioni al passaggio di fumo del camino di parte attrice proprio per l'inesistenza, sia del camino di parte attrice che della canna fumaria che asseritamente attraversava la proprietà della parte convenuta.
Il CTU afferma: “Alla data dei sopralluoghi e a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, con cui si è potuto verificare che all'attualità non è presente, nelle abitazioni sia di parte attrice che di
3
parte convenuta, alcuna canna fumaria, se non il cassonetto di chiusura, realizzato al piano terra, a protezione dell'ex camino nella proprietà della parte attrice;
non sono emersi, durante lo svolgimento della consulenza, ulteriori fattori che abbiano potuto determinare una limitazione nell'utilizzo della canna fumaria da parte dell'attore”.
Non sono contestati e pertanto non necessita di essere provato che utilizzasse Parte_1 il camino nella proprietà di;
il teste escussa all'udienza Controparte_1 Testimone_2 del 30.9.09,ha affermato: “ nell'occasione della bollitura dei pelati effettuata sul camino lo stesso risultò ostruito ed infatti la casa si riempì di fumo” ma che già dal 2000 parte attrice non occupò più tale abitazione per trasferirsi in casa della figlia ”…..tuttavia debbo precisare che Persona_3 Part io non ho naturalmente assistito all'ostruzione, fu la sig.ra che affermò che tale ostruzione era stata effettuata dal proprietario del lastrico constatare che il camino non Controparte_7 Part tirava….oggi l'abitazione della sig.ra è occupata da suo nipote figlio della figlia
[...]
..dalla strada nell'occasione in cui frequentavo la casa di , vedevo il fumo ma Parte_2 Parte_1 non la canna fumaria fuoriuscire dal terrazzo”
Quindi, dalla deposizione emerge che il fumo usciva dal camino ma non si vedeva la canna fumaria sul terrazzo di , quindi la prova certa del nesso di causalità, peraltro sfornito Per_1 anche di riferimenti temporali, che la canna fumaria del convenuto risultasse ostruita e che fosse la causa delle esalazioni di fumo e dei riscontrati problemi del mancato godimento del fabbricato.
Così come non assume rilievo la testimonianza contraddittoria resa dal teste Tes_3
il quale pur frequentando assiduamente l'abitazione dell'attrice, e dell'utilizzo del caminetto
[...] da parte dell'attrice, non si è premurato di avvisare l'attrice dei lavori eseguiti personalmente alla canna fumaria “ quando mi fu ordinato dal di chiudere la canna io nulla comunicai alla Per_1 famiglia ”. Ulteriormente affermando che “la casa è stata regolarmente abitata dai sigg. CP_1
fino a quando abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione (nella casa del sig. ) Parte_3 Per_1 negli anni 2000/2001, allorché era disabitata”, per poi precisare di aver visto del fumo uscire dalla canna fumaria sia negli anni precedenti che nei giorni precedenti all'occlusione”
Ebbene, è pur vero che sono stati eseguiti i lavori sulla canna fumaria di , ma un Per_1 contemporaneo accertamento dell'ostruzione nell'anno 2000, anno dei lavori, non è stato compiuto dall'attrice, in quanto non vi abitava, stando alle dichiarazioni rese, nè è stata riscontrata, nella immediatezza dei fatti, alcuna ostruzione nel camino dell'attrice, né è stato disposto un adeguato accertamento del nesso di causalità.
Il nesso di causa che lega i lavori di ristrutturazione nella proprietà dei convenuti e l'ostruzione della canna fumaria dell'attrice non sussiste e non è stato provato.
Inoltre parte attrice ha lamentato l'esistenza del pregiudizio ossia al momento di proposizione della domanda, nell'anno 2008 ma tale circostanza, tuttavia, è smentita dalle testimonianze rese, che la sig.ra già dall'anno 2000 non vi abitava nell'immobile di Parte_1
4 causa, per cui non si comprende quale sia stata la turbativa nell'anno 2008, dopo otto anni, tale da legittimarla ad agire al fine di ottenere la tutela del diritto.
Risulta, pertanto, infondata la domanda e in merito ai rilievi disposti dal tecnico incaricato, va dichiarata cessata la materia del contendere, per un verso, in relazione all'invocato ordine al convenuto della immediata cessazione ed eliminazione delle cause delle immissioni nocive e di esistenti turbative, per altro verso, alla condanna alla rimessione dello stato dei luoghi, essendo pacifica la circostanza che neanche il tecnico ha potuto determinare una limitazione nell'utilizzo della canna fumaria da parte dell'attore, dove non si è rivenuta alcuna traccia della canna fumaria.
La domanda di accertamento della violazione del diritto di usufrutto, compiuta dal defunto in relazione al mancato utilizzo del camino per la occlusione ed ostruzione della canna Per_1 fumaria e di condanna del convenuto al risarcimento dei danni, risulta infondata, alla luce della espletata consulenza tecnica.
Le domande proposte da parte attrice devono, pertanto, essere respinte.
Le spese si compensano atteso che gli eredi dei convenuti non si sono costituiti in giudizio, mentre le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese,
1. Dichiara la contumacia di , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, CP_5 CP_6
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'invocato ordine al convenuto alla immediata cessazione degli impedimenti e/o turbative con contestuale condanna dello stesso alla rimessione delle stato dei luoghi nella situazione quo ante il presente giudizio.
3. Rigetta le restanti domande proposte da parte attrice.
4. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
5. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Avellino il 30.12.2024
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 772/2008 R.G.A.C. vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa, in virtù di procura posta a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'avv. Antonio Muto
- attrice -
, , , tutti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6 quali eredi del Sig. Per_1
Convenuti-contumaci
Oggetto: servitù
Con atto di citazione adiva il signor innanzi al Tribunale di Avellino Parte_1 Per_1 esponendo di essere usufruttuaria del fabbricato per civili abitazioni sito in Marzano di Nola alla via Municipio di proprietà del signor , identificato in catasto foglio 3 particella 386 Controparte_1 sub 1.
Esponeva altresì che all'interno dell'immobile esisteva un camino adoperato per riscaldare l'ambiente, la cui canna fumaria attraversava in verticale l'intero fabbricato fino a fuoriuscire sul terrazzo di proprietà del signor;
che tale cammino veniva regolarmente sottoposto a Per_1 manutenzione da parte dell'attrice; che il signor aveva ostruito l'estremità della canna Per_1 fumaria che fuoriesce dal terrazzo con l'apposizione di laterizi e ferri rendendo inutilizzabile il camino, con notevole pregiudizio all' abitabilità soprattutto durante il periodo invernale;
che i lavori avevano impedito l'utilizzo del camino posto che i materiali ostruivano ed escludevano la canna fumaria impedendo l'uscita del fumo quando il camino veniva utilizzato.
1 Ravvisando turbative e molestie al godimento del bene oggetto del diritto di usufrutto chiedeva preliminarmente che venisse accertato il comportamento lesivo del diritto di usufrutto posto in essere dal signor;
che venisse ordinato e condannato alla immediata cessazione Per_1 degli impedimenti e turbative con condanna dello stesso alla rimessione nello status quo ante il presente giudizio;
infine che venisse condannato il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della condotta illecita, danni da determinarsi e quantificarsi in corso di causa e comunque nei limiti del valore di euro 26.000; infine la condanna del signor al Per_1 pagamento delle spese diritti e onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositava unitamente all'atto di citazione l'atto di proprietà e la perizia di parte;
in via istruttoria chiedeva di ammettersi la prova per testi sulle circostanze indicate nel ricorso;
ammettere
CTU tecnica descrittiva dello stato dei luoghi.
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il quale contestava quanto Per_1 esposto, evidenziando l'inesistenza di canna fumaria dal suo terrazzo;
evidenziava altresì che a seguito dei lavori di ripristino dell'immobile di sua proprietà al primo e secondo piano negli anni
2006/2007 già non esisteva alcuna canna fumaria che fuoriuscisse dal proprio terrazzo.
Evidenziava inoltre, che l'immobile a vantaggio del quale sussisterebbe la servitù era costituito da un unico locale da sempre disabitato e soprattutto in stato fatiscente, che quindi l'attrice non utilizzava il camino nei periodi invernali, giacche il cammino stesso non veniva usato Part da oltre vent'anni né che fosse stato effettuato alcuna manutenzione da parte della signora che alcuna richiesta di manutenzione era mai stata avanzata dall'attrice ancora prima della esecuzione dei lavori;
che risultava falso l'assunto dell'attrice secondo il quale la canna fumaria fosse stata costruita con laterizi e ferro determinando l'ostruzione.
Pertanto evidenziava la inesistenza sia della canna fumaria che del camino sottostante che non veniva utilizzato almeno negli ultimi 25 anni;
che parte attrice non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza della servitù già dal 2006 anno di ristrutturazione dell'immobile; chiedeva e concludeva per l'accertamento dell'assenza di un titolo costitutivo ed della stessa canna fumaria con declaratoria di inesistenza della pretesa servitù invocata dalla controparte e per l'effetto che venisse dichiarato che non aveva posto in essere alcun comportamento lesivo del diritto Per_1 di usufrutto della istante;
in ogni caso che venisse dichiarata prescritta la servitù invocata dalla controparte per non averne fatto uso da almeno 25 anni ai sensi dell'articolo 1073 c;
rigettare la domanda di risarcimento del danno in quanto inammissibile fondata e pretestuosa con condanna delle spese diritti ed onorari a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria chiedeva di essere ammesso a provare per testi le circostanze di cui alla comparsa ammettere l'interrogatorio formale dell'attrice . Parte_1
Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex articolo 183 c.p.c., le cui memorie venivano depositate ed ammessa la prova per testi diretta e contraria articolata dalle parti, con
2 ammissione dell'interrogatorio formale. Venivano escussi i testi e all'esito di svariati rinvii il giudizio veniva interrotto il 21.07.2017 per decesso della parte convenuta.
Con atto depositato il 10.05.2017 parte attrice depositava ricorso in riassunzione ritualmente notificato, nel corso del processo sono stati disposti svariati rinvii al fine di acquisire le cartoline di ritorno agli eredi, di integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori eredi, di trattative per bonario componimento della lite, di interruzione del processo per decesso di Persona_2
, consorte di , riassunto con atto depositato dalla parte attrice;
veniva disposta
[...] Per_1
CTU tecnica, al quale tecnico venivano conferiti i seguenti quesiti: 1) verifichi l'esistenza della canna fumaria nella proprietà del convenuto;
2) verifichi se ostruisca il passaggio di fumo proveniente dal camino di parte attrice;
3) verifichi se la limitazione di uso da parte del camino di parte attrice sia conseguenza della canna fumaria o dipenda da altri fattori;
4) riferisca ogni utile elemento ritenuto opportuno.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, veniva assunta in decisione all'udienza del
13.11.2024 senza concessione di termini di legge.
Motivi della decisione
La domanda non è fondata e va rigettata.
La domanda di accertamento della turbativa o molestia ex art. 949 co. II c.c., qualificata così la domanda, lamentata dall'attrice a titolo di usufruttuaria dell'immobile descritto in atti e di proprietà di , a causa della ostruzione, da parte del convenuto della estremità Controparte_1 della canna fumaria che fuoriesce dal terrazzo con l'apposizione di ferri e laterizi, nonchè la domanda di rimessione dello stato dei luoghi e condanna alla immediata cessazione degli impedimenti e turbative o molestia, risulta infondata.
E' pacifico, all'esito della consulenza tecnica, che all'epoca delle operazioni di c.t.u. detta canna fumaria non era più esistente e non avendo parte attrice indicato né il periodo in cui tale canna fumaria è stata mantenuta, né quale fosse la non meglio ostruzione della canna fumaria, la domanda è sprovvista del necessario nesso di causalità con le lamentate turbative.
Risolutiva nella controversia è la consulenza tecnica redatta dal geometra Tes_1
il quale visionando l'unità abitativa di parte convenuta, sig. , sita al primo
[...] Per_1 piano del fabbricato, oggetto di causa, non ha rinvenuto alcuna traccia della canna fumaria, che nell'abitazione del piano terra, di proprietà dell'attrice, risulta invece esistente.
Il consulente, pertanto, non ha avuto modo di accertare eventuali ostruzioni al passaggio di fumo del camino di parte attrice proprio per l'inesistenza, sia del camino di parte attrice che della canna fumaria che asseritamente attraversava la proprietà della parte convenuta.
Il CTU afferma: “Alla data dei sopralluoghi e a seguito degli accertamenti tecnici eseguiti, con cui si è potuto verificare che all'attualità non è presente, nelle abitazioni sia di parte attrice che di
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parte convenuta, alcuna canna fumaria, se non il cassonetto di chiusura, realizzato al piano terra, a protezione dell'ex camino nella proprietà della parte attrice;
non sono emersi, durante lo svolgimento della consulenza, ulteriori fattori che abbiano potuto determinare una limitazione nell'utilizzo della canna fumaria da parte dell'attore”.
Non sono contestati e pertanto non necessita di essere provato che utilizzasse Parte_1 il camino nella proprietà di;
il teste escussa all'udienza Controparte_1 Testimone_2 del 30.9.09,ha affermato: “ nell'occasione della bollitura dei pelati effettuata sul camino lo stesso risultò ostruito ed infatti la casa si riempì di fumo” ma che già dal 2000 parte attrice non occupò più tale abitazione per trasferirsi in casa della figlia ”…..tuttavia debbo precisare che Persona_3 Part io non ho naturalmente assistito all'ostruzione, fu la sig.ra che affermò che tale ostruzione era stata effettuata dal proprietario del lastrico constatare che il camino non Controparte_7 Part tirava….oggi l'abitazione della sig.ra è occupata da suo nipote figlio della figlia
[...]
..dalla strada nell'occasione in cui frequentavo la casa di , vedevo il fumo ma Parte_2 Parte_1 non la canna fumaria fuoriuscire dal terrazzo”
Quindi, dalla deposizione emerge che il fumo usciva dal camino ma non si vedeva la canna fumaria sul terrazzo di , quindi la prova certa del nesso di causalità, peraltro sfornito Per_1 anche di riferimenti temporali, che la canna fumaria del convenuto risultasse ostruita e che fosse la causa delle esalazioni di fumo e dei riscontrati problemi del mancato godimento del fabbricato.
Così come non assume rilievo la testimonianza contraddittoria resa dal teste Tes_3
il quale pur frequentando assiduamente l'abitazione dell'attrice, e dell'utilizzo del caminetto
[...] da parte dell'attrice, non si è premurato di avvisare l'attrice dei lavori eseguiti personalmente alla canna fumaria “ quando mi fu ordinato dal di chiudere la canna io nulla comunicai alla Per_1 famiglia ”. Ulteriormente affermando che “la casa è stata regolarmente abitata dai sigg. CP_1
fino a quando abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione (nella casa del sig. ) Parte_3 Per_1 negli anni 2000/2001, allorché era disabitata”, per poi precisare di aver visto del fumo uscire dalla canna fumaria sia negli anni precedenti che nei giorni precedenti all'occlusione”
Ebbene, è pur vero che sono stati eseguiti i lavori sulla canna fumaria di , ma un Per_1 contemporaneo accertamento dell'ostruzione nell'anno 2000, anno dei lavori, non è stato compiuto dall'attrice, in quanto non vi abitava, stando alle dichiarazioni rese, nè è stata riscontrata, nella immediatezza dei fatti, alcuna ostruzione nel camino dell'attrice, né è stato disposto un adeguato accertamento del nesso di causalità.
Il nesso di causa che lega i lavori di ristrutturazione nella proprietà dei convenuti e l'ostruzione della canna fumaria dell'attrice non sussiste e non è stato provato.
Inoltre parte attrice ha lamentato l'esistenza del pregiudizio ossia al momento di proposizione della domanda, nell'anno 2008 ma tale circostanza, tuttavia, è smentita dalle testimonianze rese, che la sig.ra già dall'anno 2000 non vi abitava nell'immobile di Parte_1
4 causa, per cui non si comprende quale sia stata la turbativa nell'anno 2008, dopo otto anni, tale da legittimarla ad agire al fine di ottenere la tutela del diritto.
Risulta, pertanto, infondata la domanda e in merito ai rilievi disposti dal tecnico incaricato, va dichiarata cessata la materia del contendere, per un verso, in relazione all'invocato ordine al convenuto della immediata cessazione ed eliminazione delle cause delle immissioni nocive e di esistenti turbative, per altro verso, alla condanna alla rimessione dello stato dei luoghi, essendo pacifica la circostanza che neanche il tecnico ha potuto determinare una limitazione nell'utilizzo della canna fumaria da parte dell'attore, dove non si è rivenuta alcuna traccia della canna fumaria.
La domanda di accertamento della violazione del diritto di usufrutto, compiuta dal defunto in relazione al mancato utilizzo del camino per la occlusione ed ostruzione della canna Per_1 fumaria e di condanna del convenuto al risarcimento dei danni, risulta infondata, alla luce della espletata consulenza tecnica.
Le domande proposte da parte attrice devono, pertanto, essere respinte.
Le spese si compensano atteso che gli eredi dei convenuti non si sono costituiti in giudizio, mentre le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattese,
1. Dichiara la contumacia di , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
, CP_5 CP_6
2. Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'invocato ordine al convenuto alla immediata cessazione degli impedimenti e/o turbative con contestuale condanna dello stesso alla rimessione delle stato dei luoghi nella situazione quo ante il presente giudizio.
3. Rigetta le restanti domande proposte da parte attrice.
4. Compensa fra le parti le spese del giudizio.
5. Pone le spese di CTU a carico di parte attrice.
Così deciso in Avellino il 30.12.2024
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Dott.ssa Gerarda Fiore
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