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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite n°1283/2017 e 529/2021 R.G., di appello contro le sentenze del Tribunale di Benevento n. 128/2017 del 27 gennaio 2017 e n.
1710/2020 del 26 novembre 2020, pendenti:
1) nella causa n. 1283/2017 R.G.
t r a l'avvocata IC AL (nata ad [...] il [...];
1
) ed (nata ad [...] il 25 agosto C.F._1 Parte_1
1967; ), la prima in difesa di sé stessa (a norma C.F._2
dell'articolo 86 c.p.c.) e costituita in rappresentanza e difesa della seconda, con studio in Ariano Irpino alla Via Giacomo Matteotti n. 28, domicilio elettivo in
Napoli alla Via Gian Lorenzo Bernini n. 64, presso l'avvocato Riccardo Ventre,
e domicilio digitale Email_1
appellanti e
(nato a [...] il [...]; Controparte_1
) e (nata a [...] il 7 dicembre C.F._3 Parte_2
1942; ), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio C.F._4
Mannetta ( , con studio in Gesualdo al Corso Italia n. C.F._5
5, domicilio elettivo in Napoli al Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Rago, e domicilio digitale Email_2
e (nato a [...] il [...]; Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocata Sandra Maraio C.F._6
( , con studio in Ariano Irpino alla Via Piano di Zona n. C.F._7
20/2, domicilio elettivo in Napoli alla Via Nicola Ricciardi, 5/G, presso lo studio dell'avvocata Serafina Tornillo, e domicilio digitale
Email_3
e
(nato a [...] il [...]; ), CP_3 C.F._8
(nata a [...] il [...]; Controparte_4
) e (nata ad [...] il 21 marzo C.F._9 Controparte_5
1931; ), non costituiti C.F._10
e
(nata a [...], Spagna, il 10 agosto 1957; _6
), (nato a [...] il 26 febbraio C.F._11 Controparte_7
2 1967; ), (nata a [...], Spagna, C.F._12 Parte_3
il 14 giugno 1974; ) e (nato a C.F._13 Parte_4
Orange, New Jersey, U.S.A., il 26 maggio 1977; , C.F._14
rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Farnetano ( ), C.F._15
con studio in Baronissi alla Via Maggiore, 10, e domicilio digitale
Email_4
appellati
2) nella causa n. 529/2021 R.G.
tra
(nato a [...] il [...]; Controparte_1
), , anche quale coerede di (nato a C.F._3 Persona_1
Grottaminarda il 23 maggio 1925 e ivi deceduto il 16 agosto 2014),
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mannetta
, con studio in Gesualdo al Corso Italia n. 5, domicilio C.F._5
elettivo in Napoli al Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Rago, e domicilio digitale Email_2
appellante e
l'avvocata IC AL (nata ad [...] il [...];
) e (nata ad [...] il 25 agosto C.F._1 Parte_1
1967; ), la prima in difesa di sé stessa (a norma C.F._2
dell'articolo 86 c.p.c.) e costituita in rappresentanza e difesa della seconda, con studio in Ariano Irpino, Via Giacomo Matteotti n. 28, domicilio elettivo in
Napoli alla Via Gian Lorenzo Bernini n. 64, presso l'avvocato Riccardo Ventre,
e domicilio digitale Email_1
e
RI De UC (nata ad [...] il [...]; ), C.F._16
(nata ad [...] il [...]; Controparte_8
) e (nata ad [...] il 14 giugno C.F._17 Controparte_9
3 1978; , quali eredi di (nata a C.F._18 Parte_2
Frigento il 7 dicembre 1942 e deceduta ad Avellino il 30 ottobre 2019), non costituite
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_2
), (nato a [...] il 5 aprile C.F._6 CP_3
1939; ), (nata a [...] il 17 C.F._8 Controparte_4
maggio 1946; ) e (nata ad [...] C.F._9 Controparte_5
Irpino il 21 marzo 1931; ), non costituiti C.F._10
Conclusioni
All'udienza del 3 ottobre 2024 i difensori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 13 agosto 2013 e Persona_1 CP_1
[...] [...]
(il secondo quale successore mortis causa di
[...] CP_10
unitamente a e ai germani e Controparte_5 CP_4 CP_3 CP_2
esponevano quanto segue:
[...]
- (nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2
deceduto il 6 agosto 1960) aveva lasciato in parti uguali ai figli R_
, IC e un terreno in CP_10 Parte_5
Grottaminarda, alla località Bisciglieto (in catasto al foglio 14, particella
15), un'abitazione di tre vani alla Via Nostradonna di Grottaminarda (in catasto al foglio 16, particella 1765, ex 507) e i ruderi di un fabbricato nello stesso comune (in catasto al foglio 16, particella 502, sub 3);
- , venuta a mancare il 18 settembre 2008, aveva Parte_5
lasciato la sua quota (1/4) alle figlie e IC AL, Parte_1
alle quali era anche pervenuta, per testamento olografo del 7 febbraio
2009, la quota (di pari valore) di non coniugata e Persona_2
4 deceduta senza prole;
- le dichiarazioni delle AL (del 10 settembre 2009 e del 30 marzo 2012) secondo cui i cespiti anzidetti erano stati posseduti per oltre venti anni in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta da Parte_5
(l'immobile censito al foglio 16, particella 502 sub 3) e da Persona_2
(il terreno particella 15 e l'unità abitativa particella 1765) erano prive
[...]
di fondamento, anche perché la prima smentita dallo stato di “collabenza”
attestato da ben due ordinanze di sgombero e la seconda del tutto scollegata dalle disposizioni testamentarie di (mai Persona_2
professatasi proprietaria per usucapione dei beni anzidetti), e, infatti, la contitolarità del fabbricato ricostruito con i benefici della legge n. 219 del
1981 risultava dalla relativa pratica (in cui figurava Persona_2
come «comproprietaria conduttrice») oltre che dall'attività svolta nell'occasione da e dall'inserimento pro quota nelle Controparte_1
dichiarazioni dei redditi del coerede R_ Ciò premesso, e citavano Persona_1 Controparte_1 Parte_1
e IC AL innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, perché,
[...]
dichiarata aperta la successione di si procedesse allo Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria tra gli aventi diritto, con la condanna delle convenute al pagamento, in favore degli altri condividenti, del valore dei frutti civili goduti in eccesso rispetto alle loro quote.
IC AL ed , costituitesi il 28 novembre 2013, Parte_1
contestavano, in primo luogo, che gli attori fossero coeredi di CP_2
eccepivano la nullità dell'atto di citazione (carente, a loro dire, dei
[...]
requisiti di cui all'articolo 163, nn. 3 e 4, c.p.c., per l'incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e la mancata puntuale esposizione dei fatti),
la prescrizione del diritto di di accettare l'eredità del padre Controparte_1
nonché la prescrizione del diritto di di CP_10 Persona_1
accettare l'eredità del padre . In subordine, eccepivano Controparte_2
5 di avere acquistato per usucapione, in virtù del possesso esercitato almeno dall'inizio del 1970 da parte delle loro danti causa ( Persona_2
riguardo al terreno in catasto al foglio 14, particella 15, e all'immobile urbano in catasto al foglio 16, particella 1765, e per il Parte_5
fabbricato, attualmente in stato di rudere, riportato in catasto al foglio 16,
particella 502, sub 3), esponendo al riguardo che: i) le sorelle IC e
, alla morte del loro comune dante causa, avevano Parte_5
abitato nell'immobile sito in Grottaminarda alla Via Nostradonna, di cui alla particella 1765 (ex 507) del foglio 16, e la prima aveva continuato ad abitarci fino alla morte, avvenuta il 4 aprile 2011, estromettendo dal godimento del bene i fratelli e ii) dopo il sisma del 1980 R_ CP_10
IC aveva ottenuto – con decreto n. 179/87 – il contributo di CP_2
lire 62.226.960 e l'autorizzazione alla ricostruzione dell'immobile anzidetto,
gravemente danneggiato già dal sisma del 1962, sì da provvedere in totale autonomia a tale ricostruzione, sopportandone i costi eccedenti il contributo pubblico, e a difendersi in giudizio nei confronti della ditta esecutrice dei lavori, dopo di che le ulteriori spese e imposte gravanti sull'immobile erano state sostenute dalle sue eredi, rimaste nel possesso dello stesso;
iii) inoltre,
aveva provveduto alla coltivazione, alla manutenzione e Persona_2
alla pulizia del terreno;
iv) aveva posseduto uti Parte_5
domina l'altro cespite ereditario (in catasto al foglio 16, particella 502 sub 3),
trasferendovi la propria residenza fino alla fine del 1980 e continuando a possederlo anche dopo, fino alla morte avvenuta il 18 settembre 2008,
escludendo gli attori da ogni possibile godimento dello stesso;
v) alla morte delle sorelle nel possesso erano subentrate le convenute, loro eredi. CP_2
In ulteriore subordine, le convenute chiedevano il rigetto della domanda di pagamento dei frutti civili, avendo esse continuato a possedere l'immobile in
termini di esclusività, come fatto dalla zia IC, non sapendo minimamente di
ledere qualsivoglia diritto altrui.
6 Infine, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di usucapione, le convenute chiedevano il rimborso da parte dei condividenti delle spese sostenute (oltre ai relativi interessi legali) da loro e dalle loro danti causa per gli immobili ereditari.
Il 9 gennaio 2014 intervenivano volontariamente nel processo , CP_3
e (quali eredi di , Controparte_4 Controparte_5 CP_10
nonché, separatamente, , anch'egli successore legittimo Controparte_2
di dichiarando di aderire alle domande degli attori. CP_10
Alla prima udienza del 14 gennaio 2014 le convenute estendevano nei confronti degli interventori le eccezioni sollevate contro gli attori e, in particolare, eccepivano la prescrizione del loro diritto di accettare l'eredità di
CP_10
Il giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e, con ordinanza del 7 agosto 2015, ammetteva le prove orali articolate dalle parti.
Quindi, esaminati i testi, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e, con sentenza parziale del 27 gennaio 2017, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda di accertamento dell'usucapione, ravvisata negli atti difensivi delle convenute e IC AL. Parte_1
In seguito, con ordinanza del 15 giugno 2017 nominava un C.T.U. per la predisposizione di un progetto di divisione ma, insorte questioni nel corso delle operazioni peritali, riteneva la causa matura per la decisione e, con sentenza del 26 novembre 2020, rigettava la domanda degli attori ( R_
e e degli interventori (
[...] Controparte_1 Controparte_2
e ), condannando tutti CP_3 Controparte_4 Controparte_5
costoro al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1
IC AL.
II. Le ragioni della sentenza del 27 gennaio 2017
Nella sentenza n. 128/2017 del 27 gennaio 2017 il giudice di primo grado, dr.
Rocco Abbondandolo, ha ravvisato nella comparsa di risposta delle
7 convenute e IC AL la proposizione di una Parte_1
domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni immobili provenienti dall'eredità di (deceduto il Controparte_2
6 agosto 1960), domanda di cui ha escluso la fondatezza, ritenendo (in sintesi):
1) prive di valore probatorio le dichiarazioni delle stesse AL e delle loro danti causa, salvo quella (di natura confessoria) di Persona_2
risalente al 1968, resa al cancelliere della Pretura di Grottaminarda, con la quale ella si era dichiarata comproprietaria dell'immobile danneggiato dal sisma del 1962; 2) provato dalle testimonianze acquisite che il fabbricato in
questione, prima del sisma del 1980, era stato abitato da zio di Persona_1 [...]
che era sarto, sì da doversi escludere il possesso esclusivo da CP_1
parte delle danti causa delle AL;
3) rilevanti le ulteriori circostanze dell'interessamento anche di all'iter della ricostruzione, per Controparte_1
sollecitare l'approvazione della stessa e il pagamento dei contributi (testi e Tes_1
, e dell'accatastamento dell'immobile, richiesto dalla Tes_2 [...]
[...] [...]
al geometra con intestazione agli originari Per_2 Controparte_11
comproprietari e non alla sola richiedente. , oltre che dell'intestazione del bene a
[...]
ed altri anche nel certificato di collaudo statico risalente al Persona_2
maggio del 2002; 4) insufficiente, perché un coerede usucapisca in danno degli altri, che egli abbia curato e sostenuto le spese per la ricostruzione dell'immobile
nonché ogni altra spesa necessaria per la proprietà … atteso che tali incombenti ben
potrebbero essere svolti dal comunista per poi rivalersi sugli altri comproprietari.
III. Le ragioni della sentenza del 26 novembre 2020
Nella sentenza che ha definito il processo in primo grado il nuovo giudice unico designato, dr. Pietro Vinetti, dopo aver escluso che la decisione non definitiva del 2017 fosse utile ad assorbire la decisione sulla prescrizione del diritto
ad accettare l'eredità, stante l'esplicita riserva contenuta in motivazione da parte del
precedente istruttore, ha negato che la linea difensiva delle AL fosse sintomatica della rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione, posto che la
8 domanda di usucapione era stata svolta da queste ultime in via subordinata rispetto
al rigetto della detta eccezione di prescrizione.
Ha accolto, quindi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute con riferimento sia all'eredità di deceduto nel lontano Controparte_2
1960, sia all'eredità di deceduto nel 1981 e a sua volta avente CP_10
causa del primo de cuius. Gli attori e gli interventori, infatti, entro il primo termine ex art. 183 c.p.c. non avrebbero nulla allegato che consentisse di
apprezzare la sussistenza, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione di
fu (1960) e di (1981, quanto a Controparte_2 CP_1 CP_10 [...]
e intervenuti) di atti d'accettazione espressi o di comportamenti CP_1
inequivoci di accettazione tacita. Né sarebbe sufficiente, per apprezzare il
compimento, prima del compiersi della prescrizione eccepita, di comportamenti
inequivocamente concludenti in capo al di accettazione tacita del Controparte_1
compendio paterno e, quindi, per quota, del de cuius fu Controparte_2
la generica allegazione (nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. CP_1 depositata da riguardo alla partecipazione di Controparte_2
(odierno attore), non meglio specificata, all'attività di Controparte_1
ricostruzione dell'immobile post terremoto, senza altra precisazione né in ordine alla data delle attività a lui riferibili né in ordine alla loro descrizione specifica.
Né tanto meno atti di accettazione tacita dell'eredità sarebbero emersi dalle deposizioni testimoniali, prive di riferimenti cronologici, anche a voler ritenere
che aver seguito la pratica di ricostruzione e provveduto ai pagamenti (senza alcuna
precisazione del soggetto che metteva a disposizione la provvista per i pagamenti)
possa costituire inequivocabilmente comportamento di accettazione tacita (irrilevanti sarebbero, poi, le spontanee dichiarazioni dei testi e Testimone_3 [...]
secondo cui avrebbe abitato l'immobile fino Testimone_4 Persona_1
al 1980, senza precisare la data d'inizio del periodo di abitazione), ovvero dalla documentazione prodotta, non risultando che le volture catastali – o altre
9 analoghe non meglio specificate né altrimenti documentate attività – riferite agli
immobili in questione siano state eseguite dagli attori e, soprattutto, che esse siano state poste in essere in tempo utile per evitare la prescrizione (dalla
disamina delle visure catastali in atti, poi, la data relativa alla situazione degli
intestati più risalente è quella del 1977, oltre 17 anni dopo la morte del de cuius e,
ripetesi, non è dato comprendere dalla mera visura chi l'attività amministrativa abbia
posto in essere).
IV. L'appello contro la sentenza del 27 gennaio 2017
e IC AL, con atto di citazione notificato il 27 Parte_1
febbraio 2017, impugnavano la prima sentenza, sostenendo: 1) di essersi limitate a eccepire, in via subordinata, il possesso ad usucapionem delle loro danti causa (ciascuna su beni determinati) al solo fine di paralizzare le ingiuste domande degli attori (con la conseguente necessità di un accertamento solo incidenter tantum), e di non aver proposto alcuna domanda riconvenzionale in tal senso, onde la sentenza del tribunale sarebbe viziata per la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; 2) in subordine, qualora si ritenesse proposta una domanda riconvenzionale subordinata di usucapione, che il tribunale aveva violato l'ordine delle questioni previsto dall'articolo 276
c.p.c., così come da loro precisato nel verbale di precisazione delle conclusioni,
avendo esse eccepito il difetto di legittimazione attiva delle controparti,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione (non avendo gli attori provato né di essere proprietari dei beni né la composizione della massa ereditaria del de cuius , nonché la prescrizione Controparte_2
del diritto delle controparti di accettare l'eredità, onde l'accertamento dell'usucapione sarebbe dovuto dipendere solo dal rigetto delle anzidette eccezioni preliminari;
3) che gli attori non avevano dimostrato né di avere tempestivamente accettato l'eredità sia dell'originario de cuius CP_2
sia di (risultando irrilevante la dichiarazione
[...] CP_10
giurata di del 1968, non avendo l'altra loro dante causa Persona_2
10
mai rinunciato a eccepire la prescrizione nei confronti Parte_5
dei fratelli); 4) che il primo giudice, ai fini dell'accertamento dell'usucapione,
aveva preso in esame solo la situazione del fabbricato censito in catasto al foglio 16, particella 1765, sito alla Via Nostradonna di Grottaminarda, peraltro riferendosi alla scheda B riguardante l'altro fabbricato, oggi rudere, al civico
46 della stessa strada;
5) che, all'esito dell'istruttoria, con l'escussione di tutti i testimoni indicati dagli attori, il primo giudice aveva rimesso all'espletanda
attività istruttoria l'accertamento circa l'accettazione dell'eredità da parte di
6) che il giudice aveva erroneamente ammesso la Controparte_1
testimonianza di e di nonostante la Testimone_4 Testimone_3
violazione dell'articolo 244 c.p.c. (per la formulazione negativa dei capi di prova, per la genericità dei fatti descritti e per la loro mancata collocazione nello spazio e nel tempo), aveva esteso l'esame dei testi a circostanze non capitolate (come tempestivamente eccepito a verbale il 12 aprile 2016 e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni) e aveva poi dato credito a deposizioni inattendibili e contrastanti tra loro (tant'è che i testi citati erano stati denunciati per il reato di falsa testimonianza); 7) che, inoltre, il primo giudice, oltre a mal interpretare tali deposizioni, aveva omesso di assumere anche le deposizioni degli altri testi ammessi, solo perché non comparsi alla prima udienza fissata per la loro audizione, aveva trascurato l'esame delle prove documentali del possesso ad usucapionem (specificamente elencate), da cui emergeva che aveva posseduto in modo esclusivo il Persona_2
fabbricato ricostruito dopo il terremoto del 1980, qualificandosi come unica proprietaria negli atti rivolti a vario titolo alla pubblica amministrazione, e,
poi, aveva trascurato le testimonianze dell'ingegnere Testimone_5
(figlio del defunto ingegnere , progettista e direttore dei Persona_3
lavori di ricostruzione del fabbricato) e di Parte_6
Chiedevano, pertanto, l'annullamento della sentenza del 2017, perché emessa in violazione dell'articolo 112 c.p.c., e, in subordine, il rigetto delle domande
11 degli attori ovvero, qualora fosse ritenuta sussistente una domanda riconvenzionale di usucapione, perché fosse dichiarata la loro proprietà
esclusiva degli immobili compresi nella successione mortis causa di
. Controparte_2
Il 26 maggio 2017 si costituivano e , per Controparte_1 Parte_2
eccepire l'inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.) e l'infondatezza dell'appello.
Il 31 maggio 2017 si costituiva , per eccepire anch'egli Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
e non si costituivano. CP_3 Controparte_4 Controparte_5
V. L'appello contro la sentenza del 26 novembre 2020
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2021 nella Controparte_1
dichiarata qualità anche di coerede di proponeva appello Persona_1
contro la sentenza del 2020, chiedendo che, in sua riforma, fosse disposto «lo
scioglimento della comunione ereditaria, essendo escluso dall'ordinamento,
nell'attuale esperienza giuridica, che la sentenza non definitiva possa essere revocata dallo stesso giudice».
Censurava la sentenza impugnata per le seguenti ragioni:
1) in violazione degli articoli 101, secondo comma, 112, 276, secondo comma,
e 279, n. 4), c.p.c. il tribunale si sarebbe discostato dalla decisione assunta con la sentenza del 2017, con la quale era stato accertato che l'accatastamento dell'immobile, richiesto da al Persona_2
geometra era stato eseguito con intestazione secondo Controparte_11
i dati catastali e cioè agli originari comproprietari e non alla sola richiedente e che, pertanto, non vi era stata alcuna volontà della
[...]
o (a prescindere dalla materiale disponibilità), percepibile da Per_2 Parte_5
parte degli altri aventi diritto, di possedere in via esclusiva e di escludere gli altri
aventi diritti del possesso. Tale accertamento avrebbe ridotto quasi ad un
innocuo refuso la riserva contenuta nella motivazione della prima sentenza
(«in separata sede la causa verrà istruita per la divisione, previo accertamento del
12 diritto stesso»; «salvo a verificare a seguito della espletanda attività istruttoria,
se lo stesso [ abbia accettato l'eredità [di Controparte_1 CP_10
stante le contestazioni di controparte»), superata implicitamente. Il giudice investito della sentenza definitiva non avrebbe, pertanto, valutato che, per
pervenire al dispositivo finale, il primo giudice ha dovuto affrontare (e risolvere)
tutte le questioni preliminari, e che, da un lato, il diritto di proprietà va ascritto
alla categoria dei diritti che per il loro contenuto possono sussistere una volta sola
tra le stesse parti, da cui deriva l'impossibilità che la medesima posizione giuridica
sullo stesso bene possa sussistere più volte tra gli stessi soggetti (v. Cass. 6
maggio 1987, n. 4206) e, dall'altro, la declaratoria di inesistenza di un diritto di
tal fatta risultante da una sentenza di rigetto di una domanda intesa ad ottenere
il relativo accertamento sulla base della deduzione di un determinato titolo
preclude la proposizione di ogni domanda analoga basata su fatti giuridici non
prospettati nel giudizio precedente, atteso che nell'identità del rapporto reale
integrante il 'petitum', il mutamento dell'indicazione del titolo di acquisto importa novità dell'azione (arg. Cass. Sez. un., 8 luglio 1998, n. 6627);
2) in violazione degli articoli 476 e 2937, terzo comma, c.c., il giudice di primo grado avrebbe sostenuto che «la difesa di attori e intervenuti si è
limitata a sostenere la tacita rinuncia all'eccezione di prescrizione svolte dalle
convenute, senza nulla allegare in fatto». Sennonché, nella prima memoria ex
art. 183 c.p.c. sarebbe stato dedotto che la scelta della via dell'usucapione,
piuttosto che avvalersi dell'estinzione dei diritti successori per effetto dell'altrui
prescrizione, connessa alla necessità della 'vocatio in ius' di tutti i comproprietari,
comporterebbe l'implicito riconoscimento nei contraddittori della qualità di
eredi e quindi l'incompatibilità tra tale riconoscimento e la successiva eccezione
di prescrizione (v. Cass. 12 aprile 2002, n. 5226). Né potrebbe trascurarsi che,
non potendo l'usucapione che maturare nei confronti di chi è proprietario al momento dell'inizio del possesso utile, il convenuto in rivendica che la
invochi riconosce che l'attore è stato proprietario (Cass. 29 novembre 2004, n.
13 22418, Cass. 10 marzo 2006, n. 5161). Inoltre, dalle visure catastali prodotte emergerebbe l'errore commesso dal giudice di primo grado, posto che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che
siano al contempo fiscali e civili come la voltura catastale che rileva non solo dal
punto di vista tributario, ma anche da quello civile (v. Cass. 22 gennaio 2020, n.
1438; App. Napoli, sez. II, 8 febbraio 2010, n. 456).
Il 6 maggio 2021 si costituivano e l'avvocata IC Parte_1
AL, le quali eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello,
nonché la sua infondatezza, e chiedevano il rimborso delle spese di lite, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. alla seconda.
Con ordinanza del 14 gennaio 2022 la corte, preso atto che Controparte_1
aveva proposto appello anche quale coerede di altro Persona_1
originario attore, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di entro il termine del 30 aprile 2022 per Persona_1
l'udienza dell'8 luglio 2022. Nel termine anzidetto l'appellante citava RI De UC, Controparte_1
e , eredi di , a sua volta Controparte_9 Controparte_8 Parte_2
erede testamentaria di Persona_1
La riunione dei giudizi e le vicende processuali successive
Con ordinanza del 14 settembre 2023 la corte riuniva le cause e le rimetteva in decisione, per poi, con ordinanza del 23 febbraio 2024, invitare le parti a depositare la documentazione (anagrafica e, se del caso, di provenienza notarile) idonea a identificare gli eredi ab intestato o testamentari del defunto sul presupposto che aveva Persona_1 Controparte_1
documentato il decesso della moglie (avvenuto il 30 ottobre Parte_2
2019) e la pubblicazione del suo testamento olografo in favore delle figlie RI
De UC, e (chiamate a integrare il Controparte_8 Controparte_9
contraddittorio), senza che, tuttavia, fosse stata fornita alcuna documentazione né reso alcun esplicito chiarimento sull'identificazione degli eredi del defunto
Quindi, sul rilievo (espresso nell'ordinanza del 10 maggio 14 Persona_1
2024) che dai documenti prodotti dalle parti era emerso che Persona_1
aveva disposto del suo patrimonio per testamento, riservando a titolo di legato l'usufrutto sui suoi beni alla moglie (poi deceduta il Persona_4
16 aprile 2020), e istituendo eredi ex re certa i coniugi e Controparte_1 [...]
e i coniugi ed Parte_2 CO _6
(eredi da ritenersi tutti parti necessarie dei giudizi in corso), sottoponeva
[...]
la questione alle parti e all'udienza del 23 maggio 2024 ordinava, per il giudizio di appello contro la sentenza del 2017, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di entro il termine del 4 luglio 2024 Persona_1
per l'udienza del 3 ottobre 2024.
Le appellanti AL provvedevano all'integrazione del contraddittorio nei confronti di nonché degli eredi di _6 CO
, identificati dal testamento olografo di quest'ultimo in
[...] CP_7
, e (oltre che della vedova, la stessa
[...] Parte_3 Parte_4
). CP_6 , , e Controparte_13 Controparte_7 Parte_3 [...]
si costituivano in giudizio, chiedendo la propria estromissione, Parte_4
perché estranei ai rapporti controversi, né parti necessarie del processo, in quanto legatari e non eredi del defunto Persona_1
All'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024 le cause erano rimesse in decisione, con l'assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
VI. Sull'integrità del contraddittorio in grado di appello
Deve premettersi che, come da informazioni assunte presso il Consiglio
dell'Ordine di Benevento, l'avvocata Sandra Maraio, costituita nel solo giudizio n. 1283/2017 R.G. per il patrocinio di si è Controparte_2
volontariamente cancellata dall'albo professionale con decorrenza dal 6
giugno 2024.
Come affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. S.U.
3702/17), «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301 c.p.c.,
comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di 15 interruzione del processo». Non rileva che la cancellazione sia volontaria, poiché
l'articolo 301 c.p.c. distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o no al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa.
L'indirizzo affermato dalle sezioni unite, ripreso in pronunce giurisprudenziali successive (Cass. 21359/20), dà concreta attuazione al principio del giusto processo ed è inteso a salvaguardare il diritto di difesa della parte rappresentata dal difensore deceduto o divenuto privo dello ius
postulandi (anche per libera determinazione di quest'ultimo). Diverso è il caso in cui sia la stessa parte munita della qualità necessaria per esercitare in proprio l'ufficio di difensore (ex art. 86 c.p.c.) a pretendere di applicare il principio per avere autonomamente deciso, nelle more della decisione, di cancellarsi dall'albo professionale, perdendo la qualità necessaria per esercitare il suo ufficio: è solo in tale ipotesi, del professionista autorizzato a stare in giudizio personalmente, che si esclude l'applicabilità dell'articolo 301
c.p.c., non essendovi una parte rappresentata di cui tutelare il diritto di difesa
(Cass. 16385/24, Cass. 22848/17).
Posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause previste dall'articolo 301 c.p.c., l'interruzione è automatica, a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano avuto il giudice e le altre parti, sì da precludere ogni ulteriore attività processuale.
Ne deriva la necessità di prendere atto, con separata ordinanza,
dell'interruzione del processo di appello n. 1283/2017 R.G., il solo nel quale l'avvocata Maraio ha patrocinato . Controparte_2
Deve, invece, ritenersi consentita la decisione sull'appello proposto da contro la sentenza del 2020, posto che, nel relativo giudizio, Controparte_1
iscritto al n. 529/2021 R.G., ricevuta la notificazione Controparte_2
16 dell'atto di appello (eseguita ex art. 330 c.p.c. nei confronti della stessa avvocata Sandra Maraio, che l'ha difeso in primo grado), non si è costituito,
né, dopo la riunione dei processi, vi è stata alcuna attività difensiva dell'avvocata Maraio, eventualmente riferibile anche al secondo processo.
Sebbene le impugnazioni proposte separatamente l'una contro la sentenza non definitiva e l'altra contro la sentenza definitiva diano luogo a una situazione assimilabile a quella della proposizione di più impugnazioni contro la stessa sentenza, che rende doverosa la loro riunione in un solo processo, ex art. 335 c.p.c. (in tal senso è la giurisprudenza prevalente: cfr.
Cass. /2017, Cass. 6391/2004, Cass. 9377/2001, Cass. 3202/1983; contra Cass.
9288/1995, che, invece, ha ritenuto la riunione oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito), la diversità delle questioni risolte in primo grado con le due sentenze e proposte all'attenzione della Corte
consente la decisione sull'appello di contro la sentenza Controparte_1
definitiva, che dipende da vicende processuali anteriori alla riunione dei processi. Ciò in termini non dissimili dall'ipotesi nella quale, nell'ambito di un unico processo di appello, sia pronunciata sentenza non definitiva su singole questioni processuali o di merito.
Il giudizio attiene alle sorti dell'eredità di morto il 6 Controparte_2
agosto 1960, e alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria,
avanzata dagli attori e Persona_1 Controparte_1
Il primo è uno dei quattro figli del de cuius, l'unico ancora in vita quando il giudizio è iniziato, essendo in precedenza deceduti CP_10
e . Persona_2 Parte_5
Chiamati all'eredità di sono la vedova CP_10 Controparte_5
nonché i figli (l'attore), e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
. Controparte_2
Eredi di e sono le figlie della Persona_2 Parte_5
seconda, e IC AL, in virtù del testamento in loro Parte_1
17 favore della prima e della successione ab intestato dalla seconda.
Il 16 agosto 2014, nel corso del giudizio di primo grado, senza che, però,
l'evento sia stato dichiarato al fine dell'interruzione del processo, è morto il quale ha disposto dei propri beni con testamento Persona_1
pubblico, riservando alla moglie (poi deceduta il Persona_4
16 aprile 2020) l'usufrutto vitalizio sui suoi beni immobili, mediante legato in sostituzione della legittima, e lasciando l'intero suo patrimonio a due coppie di coniugi, formate l'una dal nipote e e Controparte_1 Parte_2
l'altra da ed . CO _6
Nel giudizio di appello contro la sentenza del 2017, iscritto al n. 1283/2017
R.G., il subingresso nel processo degli eredi di è emerso Persona_1
dalla costituzione in giudizio (in data 26 maggio 2017) di , Parte_2
congiuntamente al coniuge intervenuta quale erede Controparte_1
testamentaria di e anch'ella deceduta, per cui nel giudizio Persona_1
n. 529/2021 R.G. (prima della riunione), ha integrato il Controparte_1 contraddittorio nei confronti delle sue eredi RI De UC, CP_9
e dopo che in tale giudizio, di appello contro la
[...] Controparte_8
sentenza del 2020, lo stesso aveva dichiarato in citazione di Controparte_1
agire anche nella qualità di coerede del predetto Persona_1
è deceduta (il 30 ottobre 2019), per cui, nel procedimento Parte_2
n. 529/2021 R.G., prima della riunione al procedimento n. 1283/2017 R.G.,
chiamato a integrare il contraddittorio nei confronti degli Controparte_1
eredi di ha notificato l'atto alle eredi della stessa . Persona_1 Pt_2
Al contrario, nel procedimento n. 1283/2017 R.G., il difensore costituito di non ha mai dichiarato (ai fini di cui all'articolo 300 c.p.c.) Parte_2
il decesso della propria assistita, non rilevando la mera notizia di tale evento,
tenutosi conto che la dichiarazione da parte del procuratore dell'evento interruttivo dev'essere inequivoca, giacché assume il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale, diretta esplicitamente a provocare
18 l'interruzione, onde una qualsiasi attività meramente informativa e a maggior ragione un'attività informativa del tutto implicita (quale la produzione di un documento da cui si evinca un evento interruttivo riguardante la parte) non produce l'effetto previsto dall'articolo 300 c.p.c. (cfr. Cass. 2707/2005). Da ciò
la ragione per la quale, nell'indicazione delle parti del processo n. 1283/2017
R.G., è stata ancora indicata , sebbene defunta. Parte_2
Prima della riunione dei due giudizi di appello, in quello iscritto al n. 529/2021
R.G. (sull'appello di , con ordinanza del 14 gennaio 2022 è Controparte_1
stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di De UC, eventualmente non già presenti in causa, fissando allo R_
scopo il termine del 30 aprile 2022 e l'udienza dell'8 luglio 2022: termine cui l'articolo 331 c.p.c. attribuisce carattere perentorio.
Documentato il decesso di (avvenuto il 30 ottobre 2019) e Parte_2
la pubblicazione del suo testamento olografo in favore delle figlie RI De
UC, e , nel giudizio n. 529/2021 R.G. il Controparte_8 Controparte_9 contraddittorio è stato integrato solo nei riguardi di costoro, mentre nel giudizio n. 1283/2017, fissato ex art. 331 c.p.c. il termine del 4 luglio 2024, le appellanti AL hanno citato anche e gli eredi di _6
(deceduto il 9 maggio 2023), i quali si sono CO
costituiti per eccepire la loro estraneità al rapporto controverso, quali legatari di un bene immobile non compreso nell'asse ereditario di cui si chiede la divisione.
Premessa tale ricostruzione in fatto, occorre considerare che, in caso di decesso della parte nel corso del processo, i suoi successori a titolo universale devono tutti partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari di natura processuale, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi, per effetto di alienazione o di disposizione testamentaria, della titolarità del bene cui attiene la controversia e, quindi, anche quando manchi la successione nel diritto cui si riferisce la domanda (Cass. 6296/2014, Cass. 1202/2007, Cass.
19 6469/2005, Cass. 5603/2001, Cass. 5311/1995), con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è
sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione (Cass. 779/1997; Cass. 6480/2000).
Non rileva in contrario la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo, è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi (Cass. 8437/1997; Cass.
28447/2020).
Se, quindi, tra gli eredi di una delle parti deceduta nel corso del giudizio di primo grado sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile, il termine di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, fissato ex
art. 331 c.p.c., è da considerarsi perentorio, e la sua inosservanza, che sussiste anche in caso di inadempimento parziale, è rilevabile d'ufficio, per ragioni di ordine pubblico processuale, con conseguente inammissibilità
dell'impugnazione (Cass. 17199/2018).
Quindi, anche in caso di ottemperanza solo parziale all'ordine d'integrazione del contraddittorio, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori
20 incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. 28298/2021, Cass. 6982/2016). Né,
inoltre, l'inosservanza del termine è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti l'integrazione sarebbe dovuta avvenire, che non esclude la rilevabilità d'ufficio della decadenza e, quindi, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 31316/2018,
Cass. 7528/2007).
Considerato, inoltre, che dall'inosservanza dell'ordine ex art. 331 c.p.c. deriva l'inammissibilità dell'impugnazione, come espressamente sancito dal secondo comma di tale articolo, si tratta di valutare, rispetto all'appello contro la sentenza del 2020, proposto da , e alla luce del testamento Controparte_1
di se gli unici eredi di quest'ultimo siano i coniugi Persona_1
e , ovvero anche (in disparte il legato in Controparte_1 Parte_2
conto di legittima in favore di ) i coniugi Persona_4
e . CP_12 CP_6 e gli eredi di , _6 CO
chiamati a integrare il contraddittorio nel giudizio n. 1283/2017 R.G., negano che la disposizione testamentaria in questione li abbia resi successori a titolo universale del testatore, avendo quest'ultimo attribuito ai coniugi CP_6
e un bene determinato.
[...] CP_12
La questione s'inquadra nella previsione dell'articolo 588 c.c., per il quale le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata
dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se
comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore (primo comma),
ovvero se risulti che il testatore abbia inteso assegnare beni determinati o un complesso di beni come quota del patrimonio (secondo comma). In ogni altro caso, le disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
A qualificare la figura dell'istituzione ex re certa, di cui al secondo comma,
21 concorrono l'elemento oggettivo dell'attribuzione di uno o più beni determinati, con l'esclusione di qualsiasi forma di designazione aritmetica, e l'elemento soggettivo dell'intenzione di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio. Escluso, riguardo all'intenzione del testatore, che abbia alcuna rilevanza la consapevolezza delle conseguenze giuridiche connesse alla qualità di erede (piuttosto che di legatario), si ritiene decisiva la considerazione delle certæ res, da parte del disponente, come rappresentative di una frazione dell'intero, di modo che l'indicazione dei beni determinati,
anziché finalizzata (come nel legato) a un distacco dal resto del patrimonio,
risulti voluta piuttosto in funzione di una relazione con il tutto.
Nel caso in esame, ha disposto dei suoi beni con testamento Persona_1
pubblico ricevuto il 21 maggio 2012 dal notaio dott.ssa , Persona_5
mediante il quale ha, in primo luogo, dichiarato di assegnare in legato in sostituzione di legittima alla moglie l'usufrutto Persona_4
vita natural durante sulla quota di sua spettanza del fabbricato in Grottaminarda, Via Donizetti, civico 8, censito in catasto al foglio 15, particella
214, subalterni 3, 4 e 5, per poi lasciare ai nipoti e Controparte_1 [...]
tutti i diritti a lui spettanti, pari alla metà, sulle unità del Parte_2
fabbricato anzidetto (un appartamento al piano rialzato e un garage) censite come subalterni 3 e 5 (oltre al danaro depositato presso vari istituti e ogni altro bene di sua proprietà al momento del decesso), nonché ad CO
e (definiti anch'essi “miei nipoti”, al
[...] _6
pari dei coniugi e ) tutti i diritti a lui spettanti, pari alla giusta CP_2 Pt_2
metà, dell'unità immobiliare (facente parte del fabbricato sopra descritto)
censita come subalterno 4, ossia un appartamento su due livelli (primo e secondo piano), «con tutto quello che in detta unità si troverà al momento del mio
decesso», con la precisazione che nella porzione assegnata ai coniugi CP_2
e era compreso tutto il terreno circostante, mentre la porzione dei Pt_2
coniugi e era comprensiva della piccola corte di CP_12 CP_6
22 accesso pavimentata, a livello, e che i costi per la pulizia della fogna sarebbero stati a carico delle due parti assegnatarie.
Si tratta di testamento pubblico, nel quale la volontà del testatore, dichiarata al notaio alla presenza dei testimoni, è filtrata dalla sua riduzione in iscritto a cura dello stesso notaio (art. 603 c.c.), cui si deve il consapevole uso della terminologia giuridica, nella quale è riversata l'interpretazione dell'atteggiamento psicologico del testatore.
Nell'atto in esame risulta significativo che la figura del legato sia stata menzionata solo nell'attribuzione alla moglie del testatore, in sostituzione della legittima («Lego in sostituzione di legittima a mia moglie Persona_4
), e che, invece, nei confronti delle due coppie di coniugi siano state
[...]
adoperate espressioni consimili («Lascio ai miei nipoti e Controparte_14
… tutti i diritti a me spettanti»; «Lascio ai miei nipoti Parte_2 [...]
e tutti i diritti a me Parte_7 Parte_8
spettanti»), sì da contrapporre all'attribuzione a titolo di legato in sostituzione di legittima la disposizione in universum ius del restante patrimonio.
Risulta del pari significativa la volontà del testatore di ripartire tra le due coppie di beneficiati i propri diritti sul fabbricato di Via Donizetti, 8, in
Grottaminarda, attribuendo – in funzione divisionale – a ciascuna di esse un'unità abitativa, salvo a riservare una porzione maggiore ai coniugi
[...]
e , perché comprendente anche il garage e tutto il terreno CP_2 Pt_2
circostante (ad esclusione di una piccola corte), compensata, però, almeno in parte, dal maggior valore dell'appartamento assegnato ai coniugi CP_12
e (al primo e al secondo piano, di 7,5 vani catastali ed € 735,95 CP_6
di rendita catastale) rispetto a quello degli altri coniugi (al piano rialzato, di
6,5 vani catastali, € 637,82 di rendita catastale), con «a carico delle due parti
assegnatarie» i costi per la pulizia della fogna (indice anche questo di una volontà distributiva per quote del patrimonio ereditario).
Se, inoltre, ai coniugi e il testatore ha voluto attribuire tutto il CP_2 Pt_2
23 danaro depositato presso le banche e le Poste Italiane, nonché tutto quanto di sua proprietà al momento del decesso, salvo quanto disposto per testamento,
ai coniugi e , oltre all'unità immobiliare sopra CP_12 CP_6
menzionata è stato lasciato anche, come sopra già ricordato, tutto quanto si sarebbe trovato in tale unità al momento del decesso, quale parte indeterminata dei beni ereditari.
Il consapevole uso delle nozioni giuridiche, riferibile al notaio rogante ma espressivo della volontà del testatore (che il pubblico ufficiale è chiamato a comprendere e ridurre in iscritto), la ripartizione dell'intero patrimonio ereditario tra due coppie di beneficiati, ancorché per quote diseguali
(spiegabili in virtù del rapporto di consanguineità tra il testatore e il solo
, fa pertanto qualificare i coniugi e Controparte_1 CP_12 CP_6
come successori a titolo universale del testatore, quali eredi istituiti ex
[...]
re certa e, come tali, parti necessarie del presente giudizio.
Ne consegue che, mancata la loro citazione in giudizio entro il termine perentorio ex art. 331 c.p.c. assegnato prima della riunione dei processi,
l'appello contro la sentenza del 2020 deve reputarsi inammissibile.
Il carattere definitivo della presente decisione, sull'appello contro la sentenza n. 1710/2020 del 26 novembre 2020, impone di provvedere sulle spese relative al procedimento n. 529/2021 R.G., per la fase svoltasi prima della riunione
(esclusa, quindi, la fase decisoria), con la condanna di in Controparte_1
favore delle germane AL (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocata
IC AL). In tale giudizio le altre parti non si sono costituite, sì da non doversi adottare sulle spese alcuna ulteriore statuizione che li riguardi.
L'appellante è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato o, comunque,
dovuto per la proposizione dell'appello (art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228).
24
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, previa separazione delle cause nn. 1283/2017
R.G. e 529/2021 R.G., così provvede:
a) nella causa n. 529/2021 R.G.
- dichiara inammissibile l'appello proposto da contro la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Benevento n. 1710/2020 del 26 novembre 2020;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
dell'avvocata IC AL (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. a quest'ultima), delle spese di appello, liquidate in € 7.015,00 (di cui € 6.100,00
per compensi ed € 915,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e
CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115; b) nella causa n. 1283/2017 R.G. provvede come da separata ordinanza.
Così deciso il 13 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
25
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore presidente dott. Giorgio Sensale consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite n°1283/2017 e 529/2021 R.G., di appello contro le sentenze del Tribunale di Benevento n. 128/2017 del 27 gennaio 2017 e n.
1710/2020 del 26 novembre 2020, pendenti:
1) nella causa n. 1283/2017 R.G.
t r a l'avvocata IC AL (nata ad [...] il [...];
1
) ed (nata ad [...] il 25 agosto C.F._1 Parte_1
1967; ), la prima in difesa di sé stessa (a norma C.F._2
dell'articolo 86 c.p.c.) e costituita in rappresentanza e difesa della seconda, con studio in Ariano Irpino alla Via Giacomo Matteotti n. 28, domicilio elettivo in
Napoli alla Via Gian Lorenzo Bernini n. 64, presso l'avvocato Riccardo Ventre,
e domicilio digitale Email_1
appellanti e
(nato a [...] il [...]; Controparte_1
) e (nata a [...] il 7 dicembre C.F._3 Parte_2
1942; ), rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio C.F._4
Mannetta ( , con studio in Gesualdo al Corso Italia n. C.F._5
5, domicilio elettivo in Napoli al Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Rago, e domicilio digitale Email_2
e (nato a [...] il [...]; Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'avvocata Sandra Maraio C.F._6
( , con studio in Ariano Irpino alla Via Piano di Zona n. C.F._7
20/2, domicilio elettivo in Napoli alla Via Nicola Ricciardi, 5/G, presso lo studio dell'avvocata Serafina Tornillo, e domicilio digitale
Email_3
e
(nato a [...] il [...]; ), CP_3 C.F._8
(nata a [...] il [...]; Controparte_4
) e (nata ad [...] il 21 marzo C.F._9 Controparte_5
1931; ), non costituiti C.F._10
e
(nata a [...], Spagna, il 10 agosto 1957; _6
), (nato a [...] il 26 febbraio C.F._11 Controparte_7
2 1967; ), (nata a [...], Spagna, C.F._12 Parte_3
il 14 giugno 1974; ) e (nato a C.F._13 Parte_4
Orange, New Jersey, U.S.A., il 26 maggio 1977; , C.F._14
rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Farnetano ( ), C.F._15
con studio in Baronissi alla Via Maggiore, 10, e domicilio digitale
Email_4
appellati
2) nella causa n. 529/2021 R.G.
tra
(nato a [...] il [...]; Controparte_1
), , anche quale coerede di (nato a C.F._3 Persona_1
Grottaminarda il 23 maggio 1925 e ivi deceduto il 16 agosto 2014),
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mannetta
, con studio in Gesualdo al Corso Italia n. 5, domicilio C.F._5
elettivo in Napoli al Rione Sirignano n. 10, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Rago, e domicilio digitale Email_2
appellante e
l'avvocata IC AL (nata ad [...] il [...];
) e (nata ad [...] il 25 agosto C.F._1 Parte_1
1967; ), la prima in difesa di sé stessa (a norma C.F._2
dell'articolo 86 c.p.c.) e costituita in rappresentanza e difesa della seconda, con studio in Ariano Irpino, Via Giacomo Matteotti n. 28, domicilio elettivo in
Napoli alla Via Gian Lorenzo Bernini n. 64, presso l'avvocato Riccardo Ventre,
e domicilio digitale Email_1
e
RI De UC (nata ad [...] il [...]; ), C.F._16
(nata ad [...] il [...]; Controparte_8
) e (nata ad [...] il 14 giugno C.F._17 Controparte_9
3 1978; , quali eredi di (nata a C.F._18 Parte_2
Frigento il 7 dicembre 1942 e deceduta ad Avellino il 30 ottobre 2019), non costituite
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_2
), (nato a [...] il 5 aprile C.F._6 CP_3
1939; ), (nata a [...] il 17 C.F._8 Controparte_4
maggio 1946; ) e (nata ad [...] C.F._9 Controparte_5
Irpino il 21 marzo 1931; ), non costituiti C.F._10
Conclusioni
All'udienza del 3 ottobre 2024 i difensori delle parti costituite concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 13 agosto 2013 e Persona_1 CP_1
[...] [...]
(il secondo quale successore mortis causa di
[...] CP_10
unitamente a e ai germani e Controparte_5 CP_4 CP_3 CP_2
esponevano quanto segue:
[...]
- (nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2
deceduto il 6 agosto 1960) aveva lasciato in parti uguali ai figli R_
, IC e un terreno in CP_10 Parte_5
Grottaminarda, alla località Bisciglieto (in catasto al foglio 14, particella
15), un'abitazione di tre vani alla Via Nostradonna di Grottaminarda (in catasto al foglio 16, particella 1765, ex 507) e i ruderi di un fabbricato nello stesso comune (in catasto al foglio 16, particella 502, sub 3);
- , venuta a mancare il 18 settembre 2008, aveva Parte_5
lasciato la sua quota (1/4) alle figlie e IC AL, Parte_1
alle quali era anche pervenuta, per testamento olografo del 7 febbraio
2009, la quota (di pari valore) di non coniugata e Persona_2
4 deceduta senza prole;
- le dichiarazioni delle AL (del 10 settembre 2009 e del 30 marzo 2012) secondo cui i cespiti anzidetti erano stati posseduti per oltre venti anni in maniera pubblica, pacifica e ininterrotta da Parte_5
(l'immobile censito al foglio 16, particella 502 sub 3) e da Persona_2
(il terreno particella 15 e l'unità abitativa particella 1765) erano prive
[...]
di fondamento, anche perché la prima smentita dallo stato di “collabenza”
attestato da ben due ordinanze di sgombero e la seconda del tutto scollegata dalle disposizioni testamentarie di (mai Persona_2
professatasi proprietaria per usucapione dei beni anzidetti), e, infatti, la contitolarità del fabbricato ricostruito con i benefici della legge n. 219 del
1981 risultava dalla relativa pratica (in cui figurava Persona_2
come «comproprietaria conduttrice») oltre che dall'attività svolta nell'occasione da e dall'inserimento pro quota nelle Controparte_1
dichiarazioni dei redditi del coerede R_ Ciò premesso, e citavano Persona_1 Controparte_1 Parte_1
e IC AL innanzi al Tribunale di Ariano Irpino, perché,
[...]
dichiarata aperta la successione di si procedesse allo Controparte_2
scioglimento della comunione ereditaria tra gli aventi diritto, con la condanna delle convenute al pagamento, in favore degli altri condividenti, del valore dei frutti civili goduti in eccesso rispetto alle loro quote.
IC AL ed , costituitesi il 28 novembre 2013, Parte_1
contestavano, in primo luogo, che gli attori fossero coeredi di CP_2
eccepivano la nullità dell'atto di citazione (carente, a loro dire, dei
[...]
requisiti di cui all'articolo 163, nn. 3 e 4, c.p.c., per l'incerta determinazione della cosa oggetto della domanda e la mancata puntuale esposizione dei fatti),
la prescrizione del diritto di di accettare l'eredità del padre Controparte_1
nonché la prescrizione del diritto di di CP_10 Persona_1
accettare l'eredità del padre . In subordine, eccepivano Controparte_2
5 di avere acquistato per usucapione, in virtù del possesso esercitato almeno dall'inizio del 1970 da parte delle loro danti causa ( Persona_2
riguardo al terreno in catasto al foglio 14, particella 15, e all'immobile urbano in catasto al foglio 16, particella 1765, e per il Parte_5
fabbricato, attualmente in stato di rudere, riportato in catasto al foglio 16,
particella 502, sub 3), esponendo al riguardo che: i) le sorelle IC e
, alla morte del loro comune dante causa, avevano Parte_5
abitato nell'immobile sito in Grottaminarda alla Via Nostradonna, di cui alla particella 1765 (ex 507) del foglio 16, e la prima aveva continuato ad abitarci fino alla morte, avvenuta il 4 aprile 2011, estromettendo dal godimento del bene i fratelli e ii) dopo il sisma del 1980 R_ CP_10
IC aveva ottenuto – con decreto n. 179/87 – il contributo di CP_2
lire 62.226.960 e l'autorizzazione alla ricostruzione dell'immobile anzidetto,
gravemente danneggiato già dal sisma del 1962, sì da provvedere in totale autonomia a tale ricostruzione, sopportandone i costi eccedenti il contributo pubblico, e a difendersi in giudizio nei confronti della ditta esecutrice dei lavori, dopo di che le ulteriori spese e imposte gravanti sull'immobile erano state sostenute dalle sue eredi, rimaste nel possesso dello stesso;
iii) inoltre,
aveva provveduto alla coltivazione, alla manutenzione e Persona_2
alla pulizia del terreno;
iv) aveva posseduto uti Parte_5
domina l'altro cespite ereditario (in catasto al foglio 16, particella 502 sub 3),
trasferendovi la propria residenza fino alla fine del 1980 e continuando a possederlo anche dopo, fino alla morte avvenuta il 18 settembre 2008,
escludendo gli attori da ogni possibile godimento dello stesso;
v) alla morte delle sorelle nel possesso erano subentrate le convenute, loro eredi. CP_2
In ulteriore subordine, le convenute chiedevano il rigetto della domanda di pagamento dei frutti civili, avendo esse continuato a possedere l'immobile in
termini di esclusività, come fatto dalla zia IC, non sapendo minimamente di
ledere qualsivoglia diritto altrui.
6 Infine, in caso di mancato accoglimento dell'eccezione di usucapione, le convenute chiedevano il rimborso da parte dei condividenti delle spese sostenute (oltre ai relativi interessi legali) da loro e dalle loro danti causa per gli immobili ereditari.
Il 9 gennaio 2014 intervenivano volontariamente nel processo , CP_3
e (quali eredi di , Controparte_4 Controparte_5 CP_10
nonché, separatamente, , anch'egli successore legittimo Controparte_2
di dichiarando di aderire alle domande degli attori. CP_10
Alla prima udienza del 14 gennaio 2014 le convenute estendevano nei confronti degli interventori le eccezioni sollevate contro gli attori e, in particolare, eccepivano la prescrizione del loro diritto di accettare l'eredità di
CP_10
Il giudice istruttore assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e, con ordinanza del 7 agosto 2015, ammetteva le prove orali articolate dalle parti.
Quindi, esaminati i testi, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e, con sentenza parziale del 27 gennaio 2017, pronunciata in funzione di giudice unico, rigettava la domanda di accertamento dell'usucapione, ravvisata negli atti difensivi delle convenute e IC AL. Parte_1
In seguito, con ordinanza del 15 giugno 2017 nominava un C.T.U. per la predisposizione di un progetto di divisione ma, insorte questioni nel corso delle operazioni peritali, riteneva la causa matura per la decisione e, con sentenza del 26 novembre 2020, rigettava la domanda degli attori ( R_
e e degli interventori (
[...] Controparte_1 Controparte_2
e ), condannando tutti CP_3 Controparte_4 Controparte_5
costoro al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_1
IC AL.
II. Le ragioni della sentenza del 27 gennaio 2017
Nella sentenza n. 128/2017 del 27 gennaio 2017 il giudice di primo grado, dr.
Rocco Abbondandolo, ha ravvisato nella comparsa di risposta delle
7 convenute e IC AL la proposizione di una Parte_1
domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione dei beni immobili provenienti dall'eredità di (deceduto il Controparte_2
6 agosto 1960), domanda di cui ha escluso la fondatezza, ritenendo (in sintesi):
1) prive di valore probatorio le dichiarazioni delle stesse AL e delle loro danti causa, salvo quella (di natura confessoria) di Persona_2
risalente al 1968, resa al cancelliere della Pretura di Grottaminarda, con la quale ella si era dichiarata comproprietaria dell'immobile danneggiato dal sisma del 1962; 2) provato dalle testimonianze acquisite che il fabbricato in
questione, prima del sisma del 1980, era stato abitato da zio di Persona_1 [...]
che era sarto, sì da doversi escludere il possesso esclusivo da CP_1
parte delle danti causa delle AL;
3) rilevanti le ulteriori circostanze dell'interessamento anche di all'iter della ricostruzione, per Controparte_1
sollecitare l'approvazione della stessa e il pagamento dei contributi (testi e Tes_1
, e dell'accatastamento dell'immobile, richiesto dalla Tes_2 [...]
[...] [...]
al geometra con intestazione agli originari Per_2 Controparte_11
comproprietari e non alla sola richiedente. , oltre che dell'intestazione del bene a
[...]
ed altri anche nel certificato di collaudo statico risalente al Persona_2
maggio del 2002; 4) insufficiente, perché un coerede usucapisca in danno degli altri, che egli abbia curato e sostenuto le spese per la ricostruzione dell'immobile
nonché ogni altra spesa necessaria per la proprietà … atteso che tali incombenti ben
potrebbero essere svolti dal comunista per poi rivalersi sugli altri comproprietari.
III. Le ragioni della sentenza del 26 novembre 2020
Nella sentenza che ha definito il processo in primo grado il nuovo giudice unico designato, dr. Pietro Vinetti, dopo aver escluso che la decisione non definitiva del 2017 fosse utile ad assorbire la decisione sulla prescrizione del diritto
ad accettare l'eredità, stante l'esplicita riserva contenuta in motivazione da parte del
precedente istruttore, ha negato che la linea difensiva delle AL fosse sintomatica della rinuncia tacita all'eccezione di prescrizione, posto che la
8 domanda di usucapione era stata svolta da queste ultime in via subordinata rispetto
al rigetto della detta eccezione di prescrizione.
Ha accolto, quindi, l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute con riferimento sia all'eredità di deceduto nel lontano Controparte_2
1960, sia all'eredità di deceduto nel 1981 e a sua volta avente CP_10
causa del primo de cuius. Gli attori e gli interventori, infatti, entro il primo termine ex art. 183 c.p.c. non avrebbero nulla allegato che consentisse di
apprezzare la sussistenza, nel termine di dieci anni dall'apertura della successione di
fu (1960) e di (1981, quanto a Controparte_2 CP_1 CP_10 [...]
e intervenuti) di atti d'accettazione espressi o di comportamenti CP_1
inequivoci di accettazione tacita. Né sarebbe sufficiente, per apprezzare il
compimento, prima del compiersi della prescrizione eccepita, di comportamenti
inequivocamente concludenti in capo al di accettazione tacita del Controparte_1
compendio paterno e, quindi, per quota, del de cuius fu Controparte_2
la generica allegazione (nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. CP_1 depositata da riguardo alla partecipazione di Controparte_2
(odierno attore), non meglio specificata, all'attività di Controparte_1
ricostruzione dell'immobile post terremoto, senza altra precisazione né in ordine alla data delle attività a lui riferibili né in ordine alla loro descrizione specifica.
Né tanto meno atti di accettazione tacita dell'eredità sarebbero emersi dalle deposizioni testimoniali, prive di riferimenti cronologici, anche a voler ritenere
che aver seguito la pratica di ricostruzione e provveduto ai pagamenti (senza alcuna
precisazione del soggetto che metteva a disposizione la provvista per i pagamenti)
possa costituire inequivocabilmente comportamento di accettazione tacita (irrilevanti sarebbero, poi, le spontanee dichiarazioni dei testi e Testimone_3 [...]
secondo cui avrebbe abitato l'immobile fino Testimone_4 Persona_1
al 1980, senza precisare la data d'inizio del periodo di abitazione), ovvero dalla documentazione prodotta, non risultando che le volture catastali – o altre
9 analoghe non meglio specificate né altrimenti documentate attività – riferite agli
immobili in questione siano state eseguite dagli attori e, soprattutto, che esse siano state poste in essere in tempo utile per evitare la prescrizione (dalla
disamina delle visure catastali in atti, poi, la data relativa alla situazione degli
intestati più risalente è quella del 1977, oltre 17 anni dopo la morte del de cuius e,
ripetesi, non è dato comprendere dalla mera visura chi l'attività amministrativa abbia
posto in essere).
IV. L'appello contro la sentenza del 27 gennaio 2017
e IC AL, con atto di citazione notificato il 27 Parte_1
febbraio 2017, impugnavano la prima sentenza, sostenendo: 1) di essersi limitate a eccepire, in via subordinata, il possesso ad usucapionem delle loro danti causa (ciascuna su beni determinati) al solo fine di paralizzare le ingiuste domande degli attori (con la conseguente necessità di un accertamento solo incidenter tantum), e di non aver proposto alcuna domanda riconvenzionale in tal senso, onde la sentenza del tribunale sarebbe viziata per la violazione dell'articolo 112 c.p.c.; 2) in subordine, qualora si ritenesse proposta una domanda riconvenzionale subordinata di usucapione, che il tribunale aveva violato l'ordine delle questioni previsto dall'articolo 276
c.p.c., così come da loro precisato nel verbale di precisazione delle conclusioni,
avendo esse eccepito il difetto di legittimazione attiva delle controparti,
l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione (non avendo gli attori provato né di essere proprietari dei beni né la composizione della massa ereditaria del de cuius , nonché la prescrizione Controparte_2
del diritto delle controparti di accettare l'eredità, onde l'accertamento dell'usucapione sarebbe dovuto dipendere solo dal rigetto delle anzidette eccezioni preliminari;
3) che gli attori non avevano dimostrato né di avere tempestivamente accettato l'eredità sia dell'originario de cuius CP_2
sia di (risultando irrilevante la dichiarazione
[...] CP_10
giurata di del 1968, non avendo l'altra loro dante causa Persona_2
10
mai rinunciato a eccepire la prescrizione nei confronti Parte_5
dei fratelli); 4) che il primo giudice, ai fini dell'accertamento dell'usucapione,
aveva preso in esame solo la situazione del fabbricato censito in catasto al foglio 16, particella 1765, sito alla Via Nostradonna di Grottaminarda, peraltro riferendosi alla scheda B riguardante l'altro fabbricato, oggi rudere, al civico
46 della stessa strada;
5) che, all'esito dell'istruttoria, con l'escussione di tutti i testimoni indicati dagli attori, il primo giudice aveva rimesso all'espletanda
attività istruttoria l'accertamento circa l'accettazione dell'eredità da parte di
6) che il giudice aveva erroneamente ammesso la Controparte_1
testimonianza di e di nonostante la Testimone_4 Testimone_3
violazione dell'articolo 244 c.p.c. (per la formulazione negativa dei capi di prova, per la genericità dei fatti descritti e per la loro mancata collocazione nello spazio e nel tempo), aveva esteso l'esame dei testi a circostanze non capitolate (come tempestivamente eccepito a verbale il 12 aprile 2016 e ribadito in sede di precisazione delle conclusioni) e aveva poi dato credito a deposizioni inattendibili e contrastanti tra loro (tant'è che i testi citati erano stati denunciati per il reato di falsa testimonianza); 7) che, inoltre, il primo giudice, oltre a mal interpretare tali deposizioni, aveva omesso di assumere anche le deposizioni degli altri testi ammessi, solo perché non comparsi alla prima udienza fissata per la loro audizione, aveva trascurato l'esame delle prove documentali del possesso ad usucapionem (specificamente elencate), da cui emergeva che aveva posseduto in modo esclusivo il Persona_2
fabbricato ricostruito dopo il terremoto del 1980, qualificandosi come unica proprietaria negli atti rivolti a vario titolo alla pubblica amministrazione, e,
poi, aveva trascurato le testimonianze dell'ingegnere Testimone_5
(figlio del defunto ingegnere , progettista e direttore dei Persona_3
lavori di ricostruzione del fabbricato) e di Parte_6
Chiedevano, pertanto, l'annullamento della sentenza del 2017, perché emessa in violazione dell'articolo 112 c.p.c., e, in subordine, il rigetto delle domande
11 degli attori ovvero, qualora fosse ritenuta sussistente una domanda riconvenzionale di usucapione, perché fosse dichiarata la loro proprietà
esclusiva degli immobili compresi nella successione mortis causa di
. Controparte_2
Il 26 maggio 2017 si costituivano e , per Controparte_1 Parte_2
eccepire l'inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.) e l'infondatezza dell'appello.
Il 31 maggio 2017 si costituiva , per eccepire anch'egli Controparte_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
e non si costituivano. CP_3 Controparte_4 Controparte_5
V. L'appello contro la sentenza del 26 novembre 2020
Con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2021 nella Controparte_1
dichiarata qualità anche di coerede di proponeva appello Persona_1
contro la sentenza del 2020, chiedendo che, in sua riforma, fosse disposto «lo
scioglimento della comunione ereditaria, essendo escluso dall'ordinamento,
nell'attuale esperienza giuridica, che la sentenza non definitiva possa essere revocata dallo stesso giudice».
Censurava la sentenza impugnata per le seguenti ragioni:
1) in violazione degli articoli 101, secondo comma, 112, 276, secondo comma,
e 279, n. 4), c.p.c. il tribunale si sarebbe discostato dalla decisione assunta con la sentenza del 2017, con la quale era stato accertato che l'accatastamento dell'immobile, richiesto da al Persona_2
geometra era stato eseguito con intestazione secondo Controparte_11
i dati catastali e cioè agli originari comproprietari e non alla sola richiedente e che, pertanto, non vi era stata alcuna volontà della
[...]
o (a prescindere dalla materiale disponibilità), percepibile da Per_2 Parte_5
parte degli altri aventi diritto, di possedere in via esclusiva e di escludere gli altri
aventi diritti del possesso. Tale accertamento avrebbe ridotto quasi ad un
innocuo refuso la riserva contenuta nella motivazione della prima sentenza
(«in separata sede la causa verrà istruita per la divisione, previo accertamento del
12 diritto stesso»; «salvo a verificare a seguito della espletanda attività istruttoria,
se lo stesso [ abbia accettato l'eredità [di Controparte_1 CP_10
stante le contestazioni di controparte»), superata implicitamente. Il giudice investito della sentenza definitiva non avrebbe, pertanto, valutato che, per
pervenire al dispositivo finale, il primo giudice ha dovuto affrontare (e risolvere)
tutte le questioni preliminari, e che, da un lato, il diritto di proprietà va ascritto
alla categoria dei diritti che per il loro contenuto possono sussistere una volta sola
tra le stesse parti, da cui deriva l'impossibilità che la medesima posizione giuridica
sullo stesso bene possa sussistere più volte tra gli stessi soggetti (v. Cass. 6
maggio 1987, n. 4206) e, dall'altro, la declaratoria di inesistenza di un diritto di
tal fatta risultante da una sentenza di rigetto di una domanda intesa ad ottenere
il relativo accertamento sulla base della deduzione di un determinato titolo
preclude la proposizione di ogni domanda analoga basata su fatti giuridici non
prospettati nel giudizio precedente, atteso che nell'identità del rapporto reale
integrante il 'petitum', il mutamento dell'indicazione del titolo di acquisto importa novità dell'azione (arg. Cass. Sez. un., 8 luglio 1998, n. 6627);
2) in violazione degli articoli 476 e 2937, terzo comma, c.c., il giudice di primo grado avrebbe sostenuto che «la difesa di attori e intervenuti si è
limitata a sostenere la tacita rinuncia all'eccezione di prescrizione svolte dalle
convenute, senza nulla allegare in fatto». Sennonché, nella prima memoria ex
art. 183 c.p.c. sarebbe stato dedotto che la scelta della via dell'usucapione,
piuttosto che avvalersi dell'estinzione dei diritti successori per effetto dell'altrui
prescrizione, connessa alla necessità della 'vocatio in ius' di tutti i comproprietari,
comporterebbe l'implicito riconoscimento nei contraddittori della qualità di
eredi e quindi l'incompatibilità tra tale riconoscimento e la successiva eccezione
di prescrizione (v. Cass. 12 aprile 2002, n. 5226). Né potrebbe trascurarsi che,
non potendo l'usucapione che maturare nei confronti di chi è proprietario al momento dell'inizio del possesso utile, il convenuto in rivendica che la
invochi riconosce che l'attore è stato proprietario (Cass. 29 novembre 2004, n.
13 22418, Cass. 10 marzo 2006, n. 5161). Inoltre, dalle visure catastali prodotte emergerebbe l'errore commesso dal giudice di primo grado, posto che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti che
siano al contempo fiscali e civili come la voltura catastale che rileva non solo dal
punto di vista tributario, ma anche da quello civile (v. Cass. 22 gennaio 2020, n.
1438; App. Napoli, sez. II, 8 febbraio 2010, n. 456).
Il 6 maggio 2021 si costituivano e l'avvocata IC Parte_1
AL, le quali eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello,
nonché la sua infondatezza, e chiedevano il rimborso delle spese di lite, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. alla seconda.
Con ordinanza del 14 gennaio 2022 la corte, preso atto che Controparte_1
aveva proposto appello anche quale coerede di altro Persona_1
originario attore, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di entro il termine del 30 aprile 2022 per Persona_1
l'udienza dell'8 luglio 2022. Nel termine anzidetto l'appellante citava RI De UC, Controparte_1
e , eredi di , a sua volta Controparte_9 Controparte_8 Parte_2
erede testamentaria di Persona_1
La riunione dei giudizi e le vicende processuali successive
Con ordinanza del 14 settembre 2023 la corte riuniva le cause e le rimetteva in decisione, per poi, con ordinanza del 23 febbraio 2024, invitare le parti a depositare la documentazione (anagrafica e, se del caso, di provenienza notarile) idonea a identificare gli eredi ab intestato o testamentari del defunto sul presupposto che aveva Persona_1 Controparte_1
documentato il decesso della moglie (avvenuto il 30 ottobre Parte_2
2019) e la pubblicazione del suo testamento olografo in favore delle figlie RI
De UC, e (chiamate a integrare il Controparte_8 Controparte_9
contraddittorio), senza che, tuttavia, fosse stata fornita alcuna documentazione né reso alcun esplicito chiarimento sull'identificazione degli eredi del defunto
Quindi, sul rilievo (espresso nell'ordinanza del 10 maggio 14 Persona_1
2024) che dai documenti prodotti dalle parti era emerso che Persona_1
aveva disposto del suo patrimonio per testamento, riservando a titolo di legato l'usufrutto sui suoi beni alla moglie (poi deceduta il Persona_4
16 aprile 2020), e istituendo eredi ex re certa i coniugi e Controparte_1 [...]
e i coniugi ed Parte_2 CO _6
(eredi da ritenersi tutti parti necessarie dei giudizi in corso), sottoponeva
[...]
la questione alle parti e all'udienza del 23 maggio 2024 ordinava, per il giudizio di appello contro la sentenza del 2017, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di entro il termine del 4 luglio 2024 Persona_1
per l'udienza del 3 ottobre 2024.
Le appellanti AL provvedevano all'integrazione del contraddittorio nei confronti di nonché degli eredi di _6 CO
, identificati dal testamento olografo di quest'ultimo in
[...] CP_7
, e (oltre che della vedova, la stessa
[...] Parte_3 Parte_4
). CP_6 , , e Controparte_13 Controparte_7 Parte_3 [...]
si costituivano in giudizio, chiedendo la propria estromissione, Parte_4
perché estranei ai rapporti controversi, né parti necessarie del processo, in quanto legatari e non eredi del defunto Persona_1
All'esito dell'udienza del 3 ottobre 2024 le cause erano rimesse in decisione, con l'assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
VI. Sull'integrità del contraddittorio in grado di appello
Deve premettersi che, come da informazioni assunte presso il Consiglio
dell'Ordine di Benevento, l'avvocata Sandra Maraio, costituita nel solo giudizio n. 1283/2017 R.G. per il patrocinio di si è Controparte_2
volontariamente cancellata dall'albo professionale con decorrenza dal 6
giugno 2024.
Come affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. S.U.
3702/17), «un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301 c.p.c.,
comma 1, porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di 15 interruzione del processo». Non rileva che la cancellazione sia volontaria, poiché
l'articolo 301 c.p.c. distingue le ipotesi non già in relazione alle cause del venir meno dello ius postulandi (se connesse o no al loro verificarsi entro la sfera di dominio del difensore), ma alla perdita dello status di avvocato e procuratore legalmente esercente, non importa per quale causa.
L'indirizzo affermato dalle sezioni unite, ripreso in pronunce giurisprudenziali successive (Cass. 21359/20), dà concreta attuazione al principio del giusto processo ed è inteso a salvaguardare il diritto di difesa della parte rappresentata dal difensore deceduto o divenuto privo dello ius
postulandi (anche per libera determinazione di quest'ultimo). Diverso è il caso in cui sia la stessa parte munita della qualità necessaria per esercitare in proprio l'ufficio di difensore (ex art. 86 c.p.c.) a pretendere di applicare il principio per avere autonomamente deciso, nelle more della decisione, di cancellarsi dall'albo professionale, perdendo la qualità necessaria per esercitare il suo ufficio: è solo in tale ipotesi, del professionista autorizzato a stare in giudizio personalmente, che si esclude l'applicabilità dell'articolo 301
c.p.c., non essendovi una parte rappresentata di cui tutelare il diritto di difesa
(Cass. 16385/24, Cass. 22848/17).
Posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause previste dall'articolo 301 c.p.c., l'interruzione è automatica, a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano avuto il giudice e le altre parti, sì da precludere ogni ulteriore attività processuale.
Ne deriva la necessità di prendere atto, con separata ordinanza,
dell'interruzione del processo di appello n. 1283/2017 R.G., il solo nel quale l'avvocata Maraio ha patrocinato . Controparte_2
Deve, invece, ritenersi consentita la decisione sull'appello proposto da contro la sentenza del 2020, posto che, nel relativo giudizio, Controparte_1
iscritto al n. 529/2021 R.G., ricevuta la notificazione Controparte_2
16 dell'atto di appello (eseguita ex art. 330 c.p.c. nei confronti della stessa avvocata Sandra Maraio, che l'ha difeso in primo grado), non si è costituito,
né, dopo la riunione dei processi, vi è stata alcuna attività difensiva dell'avvocata Maraio, eventualmente riferibile anche al secondo processo.
Sebbene le impugnazioni proposte separatamente l'una contro la sentenza non definitiva e l'altra contro la sentenza definitiva diano luogo a una situazione assimilabile a quella della proposizione di più impugnazioni contro la stessa sentenza, che rende doverosa la loro riunione in un solo processo, ex art. 335 c.p.c. (in tal senso è la giurisprudenza prevalente: cfr.
Cass. /2017, Cass. 6391/2004, Cass. 9377/2001, Cass. 3202/1983; contra Cass.
9288/1995, che, invece, ha ritenuto la riunione oggetto di un potere discrezionale del giudice di merito), la diversità delle questioni risolte in primo grado con le due sentenze e proposte all'attenzione della Corte
consente la decisione sull'appello di contro la sentenza Controparte_1
definitiva, che dipende da vicende processuali anteriori alla riunione dei processi. Ciò in termini non dissimili dall'ipotesi nella quale, nell'ambito di un unico processo di appello, sia pronunciata sentenza non definitiva su singole questioni processuali o di merito.
Il giudizio attiene alle sorti dell'eredità di morto il 6 Controparte_2
agosto 1960, e alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria,
avanzata dagli attori e Persona_1 Controparte_1
Il primo è uno dei quattro figli del de cuius, l'unico ancora in vita quando il giudizio è iniziato, essendo in precedenza deceduti CP_10
e . Persona_2 Parte_5
Chiamati all'eredità di sono la vedova CP_10 Controparte_5
nonché i figli (l'attore), e Controparte_1 Controparte_4 CP_3
. Controparte_2
Eredi di e sono le figlie della Persona_2 Parte_5
seconda, e IC AL, in virtù del testamento in loro Parte_1
17 favore della prima e della successione ab intestato dalla seconda.
Il 16 agosto 2014, nel corso del giudizio di primo grado, senza che, però,
l'evento sia stato dichiarato al fine dell'interruzione del processo, è morto il quale ha disposto dei propri beni con testamento Persona_1
pubblico, riservando alla moglie (poi deceduta il Persona_4
16 aprile 2020) l'usufrutto vitalizio sui suoi beni immobili, mediante legato in sostituzione della legittima, e lasciando l'intero suo patrimonio a due coppie di coniugi, formate l'una dal nipote e e Controparte_1 Parte_2
l'altra da ed . CO _6
Nel giudizio di appello contro la sentenza del 2017, iscritto al n. 1283/2017
R.G., il subingresso nel processo degli eredi di è emerso Persona_1
dalla costituzione in giudizio (in data 26 maggio 2017) di , Parte_2
congiuntamente al coniuge intervenuta quale erede Controparte_1
testamentaria di e anch'ella deceduta, per cui nel giudizio Persona_1
n. 529/2021 R.G. (prima della riunione), ha integrato il Controparte_1 contraddittorio nei confronti delle sue eredi RI De UC, CP_9
e dopo che in tale giudizio, di appello contro la
[...] Controparte_8
sentenza del 2020, lo stesso aveva dichiarato in citazione di Controparte_1
agire anche nella qualità di coerede del predetto Persona_1
è deceduta (il 30 ottobre 2019), per cui, nel procedimento Parte_2
n. 529/2021 R.G., prima della riunione al procedimento n. 1283/2017 R.G.,
chiamato a integrare il contraddittorio nei confronti degli Controparte_1
eredi di ha notificato l'atto alle eredi della stessa . Persona_1 Pt_2
Al contrario, nel procedimento n. 1283/2017 R.G., il difensore costituito di non ha mai dichiarato (ai fini di cui all'articolo 300 c.p.c.) Parte_2
il decesso della propria assistita, non rilevando la mera notizia di tale evento,
tenutosi conto che la dichiarazione da parte del procuratore dell'evento interruttivo dev'essere inequivoca, giacché assume il valore di una vera e propria dichiarazione negoziale, diretta esplicitamente a provocare
18 l'interruzione, onde una qualsiasi attività meramente informativa e a maggior ragione un'attività informativa del tutto implicita (quale la produzione di un documento da cui si evinca un evento interruttivo riguardante la parte) non produce l'effetto previsto dall'articolo 300 c.p.c. (cfr. Cass. 2707/2005). Da ciò
la ragione per la quale, nell'indicazione delle parti del processo n. 1283/2017
R.G., è stata ancora indicata , sebbene defunta. Parte_2
Prima della riunione dei due giudizi di appello, in quello iscritto al n. 529/2021
R.G. (sull'appello di , con ordinanza del 14 gennaio 2022 è Controparte_1
stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi di De UC, eventualmente non già presenti in causa, fissando allo R_
scopo il termine del 30 aprile 2022 e l'udienza dell'8 luglio 2022: termine cui l'articolo 331 c.p.c. attribuisce carattere perentorio.
Documentato il decesso di (avvenuto il 30 ottobre 2019) e Parte_2
la pubblicazione del suo testamento olografo in favore delle figlie RI De
UC, e , nel giudizio n. 529/2021 R.G. il Controparte_8 Controparte_9 contraddittorio è stato integrato solo nei riguardi di costoro, mentre nel giudizio n. 1283/2017, fissato ex art. 331 c.p.c. il termine del 4 luglio 2024, le appellanti AL hanno citato anche e gli eredi di _6
(deceduto il 9 maggio 2023), i quali si sono CO
costituiti per eccepire la loro estraneità al rapporto controverso, quali legatari di un bene immobile non compreso nell'asse ereditario di cui si chiede la divisione.
Premessa tale ricostruzione in fatto, occorre considerare che, in caso di decesso della parte nel corso del processo, i suoi successori a titolo universale devono tutti partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari di natura processuale, essendo irrilevante la trasmissione all'uno o all'altro di essi, per effetto di alienazione o di disposizione testamentaria, della titolarità del bene cui attiene la controversia e, quindi, anche quando manchi la successione nel diritto cui si riferisce la domanda (Cass. 6296/2014, Cass. 1202/2007, Cass.
19 6469/2005, Cass. 5603/2001, Cass. 5311/1995), con la conseguenza che l'atto di prosecuzione volontaria, ancorché compiuto da alcuni soltanto degli eredi, è
sufficiente a ricostituire il rapporto processuale, salvo l'obbligo del giudice di ordinare ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei riguardi degli eredi che non abbiano proseguito volontariamente il processo e nei cui confronti non sia avvenuta la riassunzione (Cass. 779/1997; Cass. 6480/2000).
Non rileva in contrario la mancata interruzione del processo per l'assenza della comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., quando uno o taluni degli altri eredi si siano costituiti volontariamente in giudizio, poiché in questa costituzione, preclusiva dell'effetto interruttivo, è insita la suindicata comunicazione, con conseguente necessità che il contraddittorio venga integrato nei confronti degli eredi non costituitisi (Cass. 8437/1997; Cass.
28447/2020).
Se, quindi, tra gli eredi di una delle parti deceduta nel corso del giudizio di primo grado sussiste un litisconsorzio necessario, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile, il termine di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, fissato ex
art. 331 c.p.c., è da considerarsi perentorio, e la sua inosservanza, che sussiste anche in caso di inadempimento parziale, è rilevabile d'ufficio, per ragioni di ordine pubblico processuale, con conseguente inammissibilità
dell'impugnazione (Cass. 17199/2018).
Quindi, anche in caso di ottemperanza solo parziale all'ordine d'integrazione del contraddittorio, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori
20 incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato (Cass. 28298/2021, Cass. 6982/2016). Né,
inoltre, l'inosservanza del termine è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti l'integrazione sarebbe dovuta avvenire, che non esclude la rilevabilità d'ufficio della decadenza e, quindi, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. 31316/2018,
Cass. 7528/2007).
Considerato, inoltre, che dall'inosservanza dell'ordine ex art. 331 c.p.c. deriva l'inammissibilità dell'impugnazione, come espressamente sancito dal secondo comma di tale articolo, si tratta di valutare, rispetto all'appello contro la sentenza del 2020, proposto da , e alla luce del testamento Controparte_1
di se gli unici eredi di quest'ultimo siano i coniugi Persona_1
e , ovvero anche (in disparte il legato in Controparte_1 Parte_2
conto di legittima in favore di ) i coniugi Persona_4
e . CP_12 CP_6 e gli eredi di , _6 CO
chiamati a integrare il contraddittorio nel giudizio n. 1283/2017 R.G., negano che la disposizione testamentaria in questione li abbia resi successori a titolo universale del testatore, avendo quest'ultimo attribuito ai coniugi CP_6
e un bene determinato.
[...] CP_12
La questione s'inquadra nella previsione dell'articolo 588 c.c., per il quale le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata
dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se
comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore (primo comma),
ovvero se risulti che il testatore abbia inteso assegnare beni determinati o un complesso di beni come quota del patrimonio (secondo comma). In ogni altro caso, le disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
A qualificare la figura dell'istituzione ex re certa, di cui al secondo comma,
21 concorrono l'elemento oggettivo dell'attribuzione di uno o più beni determinati, con l'esclusione di qualsiasi forma di designazione aritmetica, e l'elemento soggettivo dell'intenzione di assegnare i beni determinati come quota del patrimonio. Escluso, riguardo all'intenzione del testatore, che abbia alcuna rilevanza la consapevolezza delle conseguenze giuridiche connesse alla qualità di erede (piuttosto che di legatario), si ritiene decisiva la considerazione delle certæ res, da parte del disponente, come rappresentative di una frazione dell'intero, di modo che l'indicazione dei beni determinati,
anziché finalizzata (come nel legato) a un distacco dal resto del patrimonio,
risulti voluta piuttosto in funzione di una relazione con il tutto.
Nel caso in esame, ha disposto dei suoi beni con testamento Persona_1
pubblico ricevuto il 21 maggio 2012 dal notaio dott.ssa , Persona_5
mediante il quale ha, in primo luogo, dichiarato di assegnare in legato in sostituzione di legittima alla moglie l'usufrutto Persona_4
vita natural durante sulla quota di sua spettanza del fabbricato in Grottaminarda, Via Donizetti, civico 8, censito in catasto al foglio 15, particella
214, subalterni 3, 4 e 5, per poi lasciare ai nipoti e Controparte_1 [...]
tutti i diritti a lui spettanti, pari alla metà, sulle unità del Parte_2
fabbricato anzidetto (un appartamento al piano rialzato e un garage) censite come subalterni 3 e 5 (oltre al danaro depositato presso vari istituti e ogni altro bene di sua proprietà al momento del decesso), nonché ad CO
e (definiti anch'essi “miei nipoti”, al
[...] _6
pari dei coniugi e ) tutti i diritti a lui spettanti, pari alla giusta CP_2 Pt_2
metà, dell'unità immobiliare (facente parte del fabbricato sopra descritto)
censita come subalterno 4, ossia un appartamento su due livelli (primo e secondo piano), «con tutto quello che in detta unità si troverà al momento del mio
decesso», con la precisazione che nella porzione assegnata ai coniugi CP_2
e era compreso tutto il terreno circostante, mentre la porzione dei Pt_2
coniugi e era comprensiva della piccola corte di CP_12 CP_6
22 accesso pavimentata, a livello, e che i costi per la pulizia della fogna sarebbero stati a carico delle due parti assegnatarie.
Si tratta di testamento pubblico, nel quale la volontà del testatore, dichiarata al notaio alla presenza dei testimoni, è filtrata dalla sua riduzione in iscritto a cura dello stesso notaio (art. 603 c.c.), cui si deve il consapevole uso della terminologia giuridica, nella quale è riversata l'interpretazione dell'atteggiamento psicologico del testatore.
Nell'atto in esame risulta significativo che la figura del legato sia stata menzionata solo nell'attribuzione alla moglie del testatore, in sostituzione della legittima («Lego in sostituzione di legittima a mia moglie Persona_4
), e che, invece, nei confronti delle due coppie di coniugi siano state
[...]
adoperate espressioni consimili («Lascio ai miei nipoti e Controparte_14
… tutti i diritti a me spettanti»; «Lascio ai miei nipoti Parte_2 [...]
e tutti i diritti a me Parte_7 Parte_8
spettanti»), sì da contrapporre all'attribuzione a titolo di legato in sostituzione di legittima la disposizione in universum ius del restante patrimonio.
Risulta del pari significativa la volontà del testatore di ripartire tra le due coppie di beneficiati i propri diritti sul fabbricato di Via Donizetti, 8, in
Grottaminarda, attribuendo – in funzione divisionale – a ciascuna di esse un'unità abitativa, salvo a riservare una porzione maggiore ai coniugi
[...]
e , perché comprendente anche il garage e tutto il terreno CP_2 Pt_2
circostante (ad esclusione di una piccola corte), compensata, però, almeno in parte, dal maggior valore dell'appartamento assegnato ai coniugi CP_12
e (al primo e al secondo piano, di 7,5 vani catastali ed € 735,95 CP_6
di rendita catastale) rispetto a quello degli altri coniugi (al piano rialzato, di
6,5 vani catastali, € 637,82 di rendita catastale), con «a carico delle due parti
assegnatarie» i costi per la pulizia della fogna (indice anche questo di una volontà distributiva per quote del patrimonio ereditario).
Se, inoltre, ai coniugi e il testatore ha voluto attribuire tutto il CP_2 Pt_2
23 danaro depositato presso le banche e le Poste Italiane, nonché tutto quanto di sua proprietà al momento del decesso, salvo quanto disposto per testamento,
ai coniugi e , oltre all'unità immobiliare sopra CP_12 CP_6
menzionata è stato lasciato anche, come sopra già ricordato, tutto quanto si sarebbe trovato in tale unità al momento del decesso, quale parte indeterminata dei beni ereditari.
Il consapevole uso delle nozioni giuridiche, riferibile al notaio rogante ma espressivo della volontà del testatore (che il pubblico ufficiale è chiamato a comprendere e ridurre in iscritto), la ripartizione dell'intero patrimonio ereditario tra due coppie di beneficiati, ancorché per quote diseguali
(spiegabili in virtù del rapporto di consanguineità tra il testatore e il solo
, fa pertanto qualificare i coniugi e Controparte_1 CP_12 CP_6
come successori a titolo universale del testatore, quali eredi istituiti ex
[...]
re certa e, come tali, parti necessarie del presente giudizio.
Ne consegue che, mancata la loro citazione in giudizio entro il termine perentorio ex art. 331 c.p.c. assegnato prima della riunione dei processi,
l'appello contro la sentenza del 2020 deve reputarsi inammissibile.
Il carattere definitivo della presente decisione, sull'appello contro la sentenza n. 1710/2020 del 26 novembre 2020, impone di provvedere sulle spese relative al procedimento n. 529/2021 R.G., per la fase svoltasi prima della riunione
(esclusa, quindi, la fase decisoria), con la condanna di in Controparte_1
favore delle germane AL (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'avvocata
IC AL). In tale giudizio le altre parti non si sono costituite, sì da non doversi adottare sulle spese alcuna ulteriore statuizione che li riguardi.
L'appellante è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato o, comunque,
dovuto per la proposizione dell'appello (art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'articolo 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228).
24
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, previa separazione delle cause nn. 1283/2017
R.G. e 529/2021 R.G., così provvede:
a) nella causa n. 529/2021 R.G.
- dichiara inammissibile l'appello proposto da contro la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Benevento n. 1710/2020 del 26 novembre 2020;
- condanna al pagamento, in favore di e Controparte_1 Parte_1
dell'avvocata IC AL (con attribuzione ex art. 93 c.p.c. a quest'ultima), delle spese di appello, liquidate in € 7.015,00 (di cui € 6.100,00
per compensi ed € 915,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e
CPA) dovuti per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello versato per l'appello, ai sensi dell'articolo
13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n°115; b) nella causa n. 1283/2017 R.G. provvede come da separata ordinanza.
Così deciso il 13 febbraio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale
La presidente
Assunta d'Amore
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