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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6/11/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7606 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso ex art. 417 bis c.p.c., CP_1 resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 e della prestazione di cui all'art. 12 l. 118/71
a far data dal mese di ottobre 2024 in virtù del provvedimento di sospensione del 16.10.2024, in ragione della mancata comparizione alla visita di revisione del 26.9.2024.
2. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto di essere stata riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in condizioni di gravità, beneficiando delle prestazioni di cui all'art. 12 l. 118/71 e art. 3, co.3 l. 104/92, fin dalla domanda amministrativa del 18.10.2023, e di non aver mai ricevuto convocazione a visita per il giorno 26.9.2024.
3. L'ente resistente si è costituito sostenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui alle norme richiamate e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
6. La normativa di riferimento si rinviene nell'art. l'art. 25, comma 6-bis, della legge
114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
7. È quindi onere dell'Ente convocare i beneficiari di prestazioni rivedibili alla relativa visita;
in mancanza di detta convocazione, non può sostenersi alcuna colpa del titolare della prestazione per la mancata presenza alla visita stessa, dovendosi ritenere operante il principio espresso dalla prima parte della norma richiamata circa la conservazione, nelle more della revisione, dei diritti acquisiti. Non possono infatti porsi a carico del cittadino le conseguenze dell'inerzia dell'Ente.
8. La prova di aver convocato il beneficiario della prestazione soggetta a revisione alla relativa visita incombe sull'ente, che non l'ha fornita nel caso di specie.
9. Deve quindi ritenersi illegittima la sospensione disposta col provvedimento del
16.10.2024, e dichiararsi il diritto della ricorrente al ripristino delle prestazioni in godimento.
10. Resta fermo il vigore dei limiti reddituali con riferimento all'art. 12 l. 118/70, questione che non viene in rilievo nel caso di specie non avendo la parte chiesto la condanna di controparte alla corresponsione dei ratei omessi bensì esclusivamente al ripristino delle prestazioni in godimento.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 7606 /2024 r.g.:
- Accerta l'illegittimità del provvedimento di sospensione del 16.10.2024 ed il perdurante diritto della ricorrente di beneficiare delle prestazioni assistenziali precedentemente in godimento;
CP_
- Condanna a ripristinare in capo alla ricorrente le prestazioni precedentemente in godimento, ferma la necessaria sussistenza dei requisiti socioeconomici normativamente previsti;
CP_
- Per l'effetto, condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 6.11.2025
Il Giudice
LL TT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6/11/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7606 /2024 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FEDERICO LUCCI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso ex art. 417 bis c.p.c., CP_1 resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto a fruire dei benefici di cui alla legge 104/92 e della prestazione di cui all'art. 12 l. 118/71
a far data dal mese di ottobre 2024 in virtù del provvedimento di sospensione del 16.10.2024, in ragione della mancata comparizione alla visita di revisione del 26.9.2024.
2. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha dedotto di essere stata riconosciuta invalida al 100% e portatrice di handicap in condizioni di gravità, beneficiando delle prestazioni di cui all'art. 12 l. 118/71 e art. 3, co.3 l. 104/92, fin dalla domanda amministrativa del 18.10.2023, e di non aver mai ricevuto convocazione a visita per il giorno 26.9.2024.
3. L'ente resistente si è costituito sostenendo l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui alle norme richiamate e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi.
6. La normativa di riferimento si rinviene nell'art. l'art. 25, comma 6-bis, della legge
114/2014 (di conversione del D.L. 90/2014), il quale dispone che “Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.
7. È quindi onere dell'Ente convocare i beneficiari di prestazioni rivedibili alla relativa visita;
in mancanza di detta convocazione, non può sostenersi alcuna colpa del titolare della prestazione per la mancata presenza alla visita stessa, dovendosi ritenere operante il principio espresso dalla prima parte della norma richiamata circa la conservazione, nelle more della revisione, dei diritti acquisiti. Non possono infatti porsi a carico del cittadino le conseguenze dell'inerzia dell'Ente.
8. La prova di aver convocato il beneficiario della prestazione soggetta a revisione alla relativa visita incombe sull'ente, che non l'ha fornita nel caso di specie.
9. Deve quindi ritenersi illegittima la sospensione disposta col provvedimento del
16.10.2024, e dichiararsi il diritto della ricorrente al ripristino delle prestazioni in godimento.
10. Resta fermo il vigore dei limiti reddituali con riferimento all'art. 12 l. 118/70, questione che non viene in rilievo nel caso di specie non avendo la parte chiesto la condanna di controparte alla corresponsione dei ratei omessi bensì esclusivamente al ripristino delle prestazioni in godimento.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 7606 /2024 r.g.:
- Accerta l'illegittimità del provvedimento di sospensione del 16.10.2024 ed il perdurante diritto della ricorrente di beneficiare delle prestazioni assistenziali precedentemente in godimento;
CP_
- Condanna a ripristinare in capo alla ricorrente le prestazioni precedentemente in godimento, ferma la necessaria sussistenza dei requisiti socioeconomici normativamente previsti;
CP_
- Per l'effetto, condanna a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.865,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 6.11.2025
Il Giudice
LL TT