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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11771 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 6801/2022 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose
TRA
, C.F. e , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F. , elett.te dom.ti in Napoli alla via Caio Duilio n. CodiceFiscale_2
8, presso lo studio degli avv.ti Giancarlo AL, C.F. C.F._3
) e CL AL, C.F. dai quali sono rapp.ti
[...] CodiceFiscale_4
e difesi, come in atti. TO
CONTRO
, C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore P.T., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Piscitelli, C.F.
) nel cui studio in Napoli alla Via S. Strato n.17 CodiceFiscale_5 elettivamente domicilia, come in atti. CONVENUTO
Conclusioni parti attrici: a) In accoglimento della domanda introduttiva, condannare il convenuto , in persona del suo amm.re pro tempore, CP_1 alla esecuzione di tutti i lavori indicati dal CTU e diretti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni;
b) Condannare il convenuto , al CP_1 risarcimento dei danni in favore della parte attrice, nella misura descritta dal CTU, attualizzata all'epoca della pronunzia, e comunque con il favore degli interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
c) Condannare il convenuto condominio al pagamento delle spese legali, ivi comprese le spese ed onorari per la mediazione, con attribuzione al procuratore anticipatario;
d) Porre definitivamente a carico del condominio le spese di CTU.
Conclusioni parte convenuta: 1) In via preliminare dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Napoli stante la competenza per valore del Giudice di Pace di Napoli;
2) In via subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché oltre inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto per i suesposti motivi;
3) in via gradata, in caso di accoglimento della domanda, condannare il convenuto al risarcimento dei danni nella misura CP_1 ritenuta di giustizia;
4) in ogni caso, condannare gli attori alle spese del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1
premesso di essere proprietari pro indiviso di un Parte_2 appartamento facente parte di uno stabile condominiale sito in Napoli al
[...]
, piano ammezzato, convenivano innanzi a questo Tribunale il CP_1
del suddetto fabbricato per sentirlo condannare, previo accertamento CP_1 della responsabilità nella produzione dell'evento, all'eliminazione dei lamentati inconvenienti ed al risarcimento di tutti i danni subiti nell'evento dannoso denunciato. Segnatamente, così concludevano: 1) Accertare le cause del trasudamento di umidità all'interno dell'appartamento di proprietà degli attori, attribuendone la responsabilità al convenuto;
2) All'esito, CP_1 condannare il ripetuto convenuto a disporre con immediatezza la CP_1 bonifica del muro nei modi e termini indicati dal CT. di parte attrice, CP_2
o nei modi e termini indicati dal nominando CTU;
3) Condannare il ripetuto condominio al risarcimento dei danni conseguiti dalla parte attrice nella misura di euro 2000,00 oltre interessi fino a soddisfo, somma necessaria per la pitturazione all'interno dell'appartamento, o nella misura che verrà quantificata dal nominando CTU;
4) Condannare il convenuto al pagamento delle CP_1 spese legali della introdotta procedura, con attribuzione ai difensori.
Si costituiva il convenuto , che impugnava la domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto, eccependo in via pregiudiziale il difetto di competenza del Tribunale adito stante la competenza per valore del Giudice di Pace di Napoli. Eccepiva inoltre che il terrapieno a confine con la proprietà degli attori era di esclusiva proprietà dell' e che i lamentati inconvenienti erano stati già CP_3 oggetto di precedenti contenziosi che avevano escluso ogni responsabilità ed addebito del comparente Condominio. Così concludeva: 1) In via preliminare dichiarare il difetto di competenza del Tribunale di Napoli stante la competenza per valore del Giudice di Pace di Napoli;
2) In via subordinata e nel merito, rigettare la domanda perché oltre ad essere generica risulta non provata, inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto per i suesposti motivi;
3) in via gradata, in caso di accoglimento della domanda, condannare il convenuto al risarcimento dei danni nella misura ritenuta di CP_1 giustizia;
4) in ogni caso, condannare gli attori alle spese del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario. Ritenuta superflua la prova orale richiesta dagli attori, ammessa ed espletata la CTU, rassegnate le conclusioni, all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 14.11.2025 la causa era assegnata a sentenza.
*****
La domanda è fondata e va accolta.
Preliminarmente risulta pacifica ed incontestata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali. Inoltre, le parti attrici hanno provveduto a formale invito alla mediazione (ancorchè non obbligatoria, vertendosi in materia di risarcimento del danno per responsabilità aquiliana o oggettiva, nonchè di obbligo di fare, e non di materia strettamente condominiale), depositando verbale di esito negativo.
Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Napoli;
nell'oggetto della domanda, infatti, è ricompreso un obbligo di fare, avente valore indeterminabile al momento della proposizione della domanda medesima;
né la successiva quantificazione in corso di causa può determinare mutamento della competenza. Non ha rilevanza, infine, il valore del contributo unificato, che viene dichiarato solo ai fini fiscali, mentre il valore ai fini della competenza si determina dalla domanda (art. 10 c.p.c.).
Nel merito, la svolta istruttoria ha confermato i fatti di causa, e ciò sia in ragione del fatto che i danni lamentati non vengono contestati dalle parti, dovendosi quindi ritenere pacifici, sia perché effettivamente riscontrati in sede di CTU. A tale riguardo, la relazione di Consulente Tecnico di Ufficio precisa quanto di seguito:
“Ai fini del mandato ricevuto, si è potuto riscontrare uno stato manutentivo compromesso:
- della parete nord verso l'angolo della parete est, in una fascia compresa entro un metro dal pavimento, per la presenza di fenomeni infiltrativi. Nel dettaglio, affiora una evidente macchia/alone di umidità e/o acqua con scrostatura dello strato superficiale di rifinitura, accompagnato da efflorescenze e proliferazione di muffe e funghi.
- Del muro di contenimento. Nel dettaglio, la membrana impermeabilizzante posata sul piano orizzontale (anche indicato come scalino) verso la muratura di tamponamento del fabbricato, e dunque in prossimità della camera da letto di parte attrice, si presenta invasa da una folta vegetazione infestante lungo il bordo perimetrale esterno e con giunzioni dei manti bituminosi dissaldati fra loro…
- Della stessa muratura di tamponamento del fabbricato, che, in prossimità della finestra della camera da letto ed in corrispondenza dell'angolo con il muro di contenimento presenta un degrado superficiale con esfoliazione della tinteggiatura e distacco della rasatura.”
Il CTU individua quindi i lavori a farsi nell'immobile di proprietà degli attori, per riparare i danni prodottisi a seguito dei fenomeni infiltrativi riscontrati, analiticamente indicati nel seguente modo:
− spicconatura dell'intonaco decoeso ed ammalorato;
− rimozione degli strati rasanti non più aderenti e della tinteggiatura esfoliata;
− rifacimento del nuovo intonaco;
− rasatura e stuccatura per la regolarizzazione delle superfici;
− tinteggiatura finale.
Nel dettaglio, quindi, allega contabilità analitica dei singoli lavori a farsi.
Tanto premesso, va rigettata l'eccezione del convenuto secondo CP_1 cui non vi sarebbe propria responsabilità in quanto le infiltrazioni sarebbero provenienti da proprietà di terzi soggetti confinanti. Pure ammesso che tale circostanza possa essere vera, resta il fatto che le infiltrazioni penetrano all' interno dell'appartamento degli attori attraverso il muro esterno condominiale (1117 C.C.), che data la pessima manutenzione non le argina come dovrebbe;
sul punto il CTU precisa che “il distacco della rasatura della facciata, proprio in corrispondenza del degrado interno, espone l'intonaco e la sua muratura all'azione della pioggia e dell'umidità che si trasmette poi verso l'interno.”
In altre parole, un muro esterno ben manutenuto, impedirebbe l'ingresso delle infiltrazioni;
e d'altra parte è onere del convenuto provvedere alla CP_1 manutenzione del muro comune. Appare per tanto applicabile l'art. 2051 C.C. a norma del quale il custode (nel nostro caso il convenuto ) sarà CP_1 tenuto a risarcire i danni provocati dalla cosa di cui ha la custodia indipendentemente dal ricorrere di profili colposi della sua condotta;
ma ancor di più ove, come nel caso in esame, vi sia un evidente degrado del muro comune, ben visibile e riscontrabile. Qualora il convenuto avesse CP_1 ritenuto - come eccepito - che la responsabilità primaria delle infiltrazioni sia da individuare nella condotta di terzi soggetti, ben avrebbe potuto chiedere la chiamata in causa dei medesimi, allo scopo di essere manlevato;
cosa che però non è accaduta.
Riscontrata la sussistenza del nesso di causalità tra il bene custodito e il fatto lesivo come risultante dagli atti, la domanda va quindi accolta.
In merito al quantum, nell'ambito del chiesto risarcimento, la CTU quantifica il costo delle opere necessarie alla riparazione dei danni nell'appartamento degli attori in Euro1.805,75 oltre IVA. Tale quantificazione, operata sulla base del tariffario prezzi per le opere edili vigenti nella appare equo, Controparte_4
e non è stato contestato dalle parti.
Va rigettata infine la domanda attorea diretta ad ottenere il pagamento delle spese legali per la pregressa attività stragiudiziale;
infatti, ex art. 20, comma 1, DM 55/14, l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale può essere liquidata se riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, la qual cosa non avviene nel caso in esame.
Spese ed onorari di lite, calcolati sulla base del decisum (da ultimo Cass. ordinanza n. 23875/2025), si liquidano ex D.M. 55/2014 secondo i valori medi e seguiranno la soccombenza.
Le spese della CTU, ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del CTU medesimo, in base al decreto di liquidazione del 14.12.2023 emesso nel presente procedimento, e come ivi quantificate, si pongono nei rapporti interni tra le parti a carico esclusivo del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in formazione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda eccezione o deduzione, così provvede:
A) Accoglie la domanda.
B) Condanna il convenuto , in persona del suo amm.re pro CP_1 tempore, alla esecuzione ri indicati dal CTU nella relazione di consulenza depositata il 07.12.2023 (ancorchè datata 06.12.2023) e diretti alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
C) Condanna il convenuto , al risarcimento dei danni in favore CP_1 della parte attrice, nella uro 1.805,75 oltre IVA se dovuta e dimostrata, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
D) Condanna il convenuto al pagamento delle spese legali, CP_1 quantificate come segue ente giudizio: € 125,00; Onorari presente giudizio: Fase di studio della controversia: € 919,00 Fase introduttiva del giudizio: € 777,00 Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.680,00 Fase decisionale: € 1.710,00, e così, in totale € 5.202,00 oltre rimborso forf. 15% spese generali, oltre Cassa e IVA, se dovuta, con attribuzione ai procuratori costituiti di parti attrici, dichiaratisi antistatari.
E) Pone definitivamente a carico del convenuto condominio le spese di CTU.
Così deciso in Napoli, 15/12/2025
Il Giudice Dott. Michele D'Auria