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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n.
54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29072 del 2024 RG
FRA
Avv. MANCUSI Parte_1
SERGIO MASSIMO
RICORRENTE
CONTRO
con il CP_1
Funzionario dott. VENTURA FLAVIO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/07/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 CP_1 la condanna al pagamento della prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80, per come stabilito nel decreto di omologa intervenuto inter partes. L' si è costituito rappresentando che la prestazione era CP_1 stata liquidata e chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Alla odierna udienza quindi, il processo è stato deciso.
Va premesso che la parte ricorrente alla odierna udienza ha confermato l'avvenuto pagamento del richiesto in data 2.12.2024 chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Essendo tuttavia l'adempimento compiutosi successivamente alla instaurazione del giudizio e della notifica del ricorso, ha insistito per il favore delle spese.
Osserva invero il Giudice che, per come evidenziato dalla parte ricorrente, non residua alcun motivo di disputa sostanziale che necessiti della decisione nel merito, avendo la stessa parte ricorrente riconosciuto di aver percepito quanto spettante per la provvidenza riconosciuta in sede di
ATP.
Residua la questione delle spese.
Sul punto si osserva che seppure la parte ricorrente ha fondatamente chiesto la erogazione della prestazione alla stregua del requisito sanitario accertato in sede di ATP, tale procedimento, tuttavia, per come ricordato anche dalla S.C., anche se implica una valutazione sommaria degli ulteriori requisiti al fine di vagliare la ammissibilità del ricorso in termini di utilità dell'azione, non esaurisce gli oneri imposti alla parte che aneli alla liquidazione della prestazione.
Il decreto, deve infatti essere notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
All' , infatti, deve essere riconosciuto tale spatium CP_2 deliberandi di 120 gg, al fine di compiere l'istruttoria necessaria all'erogazione della prestazione, nonché la verifica di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, per poi procedere al pagamento della prestazione.
La parte ricorrente ha comprovato invero di aver notificato il decreto di omologa nonché il modello attestante i requisiti socio-economici sicché, trascorsi i termini di legge, l' avrebbe dovuto dar luogo alla erogazione del CP_1 beneficio tempestivamente, al fine di evitare il presente giudizio, nell'intento di assicurare al beneficiario la prestazione assistenziale richiesta.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere non residuando alcun motivo di disputa sostanziale legittimante la decisione nel merito mentre la liquidazione tardiva, effettuata oltre la data di notifica del ricorso, giustifica la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo.
Si specifica, quanto alla liquidazione delle spese processuali, che le stesse vengono liquidate tenuto conto non solo della limitata attività processuale, della assenza di particolari questioni giuridiche, ma anche della natura della controversia, coinvolgente soggetti pubblici interessati da un elevato numero di procedimenti di analoga tipologia, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede processuale (Cass. n. 4228/2015, Cass. n. 12682/2022).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al pagamento delle spese processuali, CP_1
liquidate in complessivi euro 1.864,00, da distrarre.
Roma lì, 09/01/2025 Il
Giudice