Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
PARTE ATTRICE: con l'Avv. ANGILERI MARILENA e con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Rosario Grammatico
PARTE CONVENUTA: con l'Avv. IMMORDINO GIOVANNI Controparte_1 P.IVA_1
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
N. RGC 1869 - 2022
Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
All'udienza del 26/03/2025 aperta alle ore 9.00 sono presenti alle ore 11. 25
per parte attrice l'Avv. Marilena Angileri la quale discute la causa insistendo in citazione e nelle memorie depositate il 12.3.2025
per parte convenuta l'Avv. Tommaso Napoli in sostituzione dell'Avv. Giovanni Immordino il quale discute la causa insistendo in comparsa responsiva e nelle memorie depositate il 14.3.2025
IL GIUDICE
SI RITIRA IN CAMERA DI CONSIGLIO
VERBALE CHIUSO ALLE ORE 11.32
Riaperto il verbale alle ore 15.40, assenti le parti
Il Giudice Onorario della Sezione Civile dott.ssa Rosita Cosentino,
ad esito della camera di consiglio, ha pronunziato nel procedimento in epigrafe specificato vertente tra le parti indicate in epigrafe la seguente SENTENZA che completa di dispositivo di cui dà lettura deposita
1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Sig.ra esponeva: Pt_1
che aveva subito, in data 1 Giugno 2021, un incidente a Marsala (TP), in zona centro storico, più
precisamente in Piazza della Repubblica, dove inciampava cadendo rovinosamente a terra a causa di basole sconnesse ed infossate, costituenti insidia – trabocchetto;
che non era né prevedibile, né visibile, né in alcun modo segnalato che parte della pavimentazione della strada in questione fosse mal posizionata e/o sconnessa, tanto da determinare un significativo dislivello;
che tali elementi venivano altresì rilevati dagli agenti della Polizia Municipale, che intervenivano sul luogo del sinistro redigendo verbale, in cui testualmente si legge “a causa di alcune basole sconnesse,
la signora cadeva rovinosamente a terra procurandosi escoriazioni alla testa e accusava dolori all'anca”;
che a seguito della rovinosa caduta, veniva trasportata tramite ambulanza presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale S. Antonio Abate di Trapani, dove veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico presso la struttura medesima;
Assumeva che la responsabilità dell'evento fosse imputabile al , ai sensi degli artt. Controparte_1
2051 o 2043 c.c., ente del quale chiedeva la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, della somma di € 22.000,00, comprensivi del danno biologico nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi dell'evento e sino al saldo. con vittoria di spese e compensi,
da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2 Si costituiva in giudizio il per chiedere il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
Assegnati i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'escussione della teste indicata da parte attrice e l'espletamento di CTU medico-legale.
All'udienza del 23 gennaio 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusivi.
In data 25.7.2024 l'Ill.mo Giudice già assegnatario del fascicolo, Dott.ssa Bellafiore, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva il richiamo del CTU per fornire alcuni chiarimenti in ordine alla quantificazione del danno biologico con fissazione dell'udienza del 29.10.2024 per la prosecuzione. In tale data veniva disposto rinvio al 28.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva assegnata alla scrivente il 29.1.2025 e all'udienza tenutasi sotto pari data veniva fissata l'udienza odierna per la discussione e decisione.
IN DIRITTO
Nel merito le domande formulate da parte attrice sono fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Risulta provato quanto dedotto da parte attrice in merito all'an debeatur come dimostrano le fotografie, la relazione di servizio degli agenti del Comando di Polizia Municipale e la documentazione sanitaria allegate alla citazione nonchè le seguenti dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1
all'udienza del giorno 11.7.2024:
Testi sul cap.
1. in data 1 Giugno 2021, l'odierna attrice subiva un incidente a Marsala (TP), in zona
centro storico, più precisamente in Piazza della Repubblica, dove inciampava cadendo a terra a causa
di basole sconnesse ed infossate, -si è vero confermo la circostanza. IO uscivo dal tabacchino ed ho
3 visto cadere questa signora e mi sono avvicinata per soccorrere;
ma poi sono usciti quello del Bar per
aiutare e c'erano anche i vigili. Il marito mi ha visto che mi ero fermata e mi ha chiesto il numero di
telefono per il caso in cui avesse avuto bisogno di contattarmi ADR: ricordo che l'incidente è stato nel
tratto di strada tra il bar ed il negozio dei libri che si vede ritratto nelle fotografie che mi sono state
esibite. Non sono in grado di dire se le fotografie delle basole si riferiscano proprio a quelle dove è
Testi caduta la signora ho visto la signora cadere;
era di pomeriggio verso le 16-17; ,ma non so essere
Testi precisa;
non so che tipo di calzatura indossasse la signora sul cap.
2. invero, né visibile, né in alcun
modo segnalato che parte della pavimentazione della strada in questione fosse mal posizionata e/o
sconnessa, tanto da determinare un significativo dislivello;
-si è vero c'erano questi dislivelli;
adesso
l'hanno sistemata;
lo so perché mio figlio abita lì. Non c'era alcuna indicazione che segnalava in
dislivello tra le basole. ADR: preciso che dove la signora è caduta le basole erano in dislivello;
conosco
la zona perché ci passo spesso;
magari sono stata fortunata io che non sono inciampato. Bisogna fare
attenzione”
Del sinistro dunque è responsabile ex art. 2051 cc. parte convenuta. Detta responsabilità ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (circostanze non emerse nel caso di specie, onus probandi a carico del custode).
Occorre aggiungere che “ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità
ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale
4 condotta potrà – eventualmente – assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227 c.c., commi 1 o 2, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento” (anche tali circostanze non sono state provate da parte convenuta).
Parte attrice ha invece correttamente adempiuto al proprio onere probatorio sostanziatosi nella duplice dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa ed ha evidenziato che grava sul custode (nel caso di specie sull'ente comunale) l'onere di provare la ricorrenza del caso fortuito.
Quanto ai danni subiti, all'esito dell'esame della documentazione prodotta da parte attrice, della visita diretta della danneggiata e sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da incongruenze,
il Consulente Tecnico d'Ufficio:
-ha ritenuto:
- Ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e la frattura sottocapitata femore sx trattata
con intervento chirurgico di artroprotesi anca sx con gli esiti invalidanti residuati.
- Ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e trauma cranico non commotivo e trauma
cervicale, guariti senza postumi invalidanti.
-Non ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e disturbo post-traumatico da stress in
quanto nessuna documentazione clinica specialistica a riguardo è stata prodotta;
esame
obiettivo psichico attuale negativo per tale tipologia di disturbo.
-è pervenuto alle seguenti Conclusioni Diagnostiche: “Esiti di frattura sottocapitata femore sx trattata con intervento chirurgico di artroprotesi anca sx”
-ha appurato che in considerazione della documentazione clinica agli atti esaminata e dell'esame
obiettivo effettuato, è possibile attribuire a un danno biologico del 20% (venti per Parte_2
5 cento). La ITT è quantificabile in gg 13(tredici) La ITP è quantificabile in gg 20(dieci) al 75%, gg 20(venti)
al 50%, gg 20(undici) al 25% (cfr. ctu integrativa).
-ha fatto riferimento per la quantificazione delle dette voci ad uno dei Baremes più autorevoli in
Medicina Legale ovvero alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente Per_1 Per_2
, che alla voce “esiti di protesizzazione di anca non complicata e con recupero Persona_3 Per_4
dell'autonomia deambulatoria in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della
mobilità” indica una percentuale di danno tra il 15% e il 25%.
Risulta pertanto dovuto -vista l'età della danneggiata al momento del sinistro (72 anni il dì 1.6.2021)-
quanto di seguito indicato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 72 anni
Percentuale di invalidità permanente 20%
Punto danno biologico € 3.809,75
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno non patrimoniale risarcibile € 49.146,00
6 Invalidità temporanea totale € 1.495,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.945,00
Totale generale: € 54.091,00
Ne consegue una liquidazione pari ad E 54.091,00
A detto importo andranno aggiunti gli interessi legali sulla minor somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro a quella di effettivo pagamento.
Quanto sopra specificato in termini di responsabilità del sinistro comporta pertanto l'accoglimento delle istanze di parte attrice e consequenzialmente la condanna del convenuto, in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di E
54.091,00 per le lesioni fisiche subite, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del valore effettivo della controversia nonché dell'attività effettivamente posta in essere, si liquidano in favore di parte attrice al minimo come segue:
Studio
€ 1.276
Introduttiva
€ 814
7 Istruttoria / trattazione
€ 2.835
Decisionale
€ 2.127
per un totale di E 7.052
oltre gli accessori ex lege dovuti ed oltre importo per marca, c.u. e notifiche.
Le spese di ctu -liquidate come da separato provvedimento- vanno poste integralmente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala –in composizione monocratica– nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Rosita Cosentino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe specificata, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa, accoglie la domanda formulata da parte attrice e per l'effetto:
condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di parte attrice della somma di E 54.091,00 per i danni tutti subiti, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificate.
condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di parte attrice (e per essa in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari) della somma di E
7.052,00, come sopra specificata oltre gli accessori di legge ed oltre spese per marca, cu e notifiche.
Spese della ctu come da separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, 26.3.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosita Cosentino
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