Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1045/2020
PVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1045/2020 del Registro Generale Affari Contenziosi
promossa da
Parte 1
(Avv. Antonio Curadi;
Carlo Alberto Terenzoni)
Attore opponente contro
CP 1
(Avv. Ivan Marchetto)
Convenuto opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo sulla base delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 13.03.2024:
ATTORE: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca, per le causali tutte esposte dagli attori opponenti, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in via principale: nel merito: accertare e dichiarare la nullità/
annullabilità/ invalidità/inefficacia del decreto ingiuntivo n. 138/2020 R.D.I., n.292/2020 R.G.C., n. 268/2020 rep.,
emesso dal Tribunale di Lucca il 29 gennaio 2020 per violazione del disposto di cui all'art. 634 cod. proc. Civ., quindi revocarlo e dichiararlo nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico, conseguentemente, accogliere l'opposizione proposta dalla società Parte 1 in del legale rappresentante pro tempore, Sig.persona Parte 2
, avverso il decreto ingiuntivo n.292/2020 R.G.C., n. 268/2020 rep., emesso dal Tribunale di Lucca il 29 gennaio 2020, quindi revocare, sempre ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo n.292/2020 R.G.C., n. 268/2020 rep., emesso dal Tribunale di
In via subordinata: "Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Lucca, per le causali tutte esposte dagli attori opponenti, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, nel merito, accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità/
invalidità/ inefficacia del decreto ingiuntivo n.292/2020 R.G.C., n. 268/2020 rep., emesso dal Tribunale di Lucca il 29
gennaio 2020, per violazione del disposto di cui all'art. 634 cod. proc. Civ., quindi revocarlo e dichiararlo nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico, conseguentemente accogliere l'opposizione proposta dalla società Parte 1 in
persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte 2 avverso il decreto ingiuntivo n. 138/2020 R.D.I,
n.292/2020 R.G.C.,268/2020 rep., emesso dal Tribunale di Lucca il 29 gennaio 2020, quindi revocare, sempre ed in ogni caso, il decreto ingiuntivo n. 138/2020 R.D.I.,n.292/2020 R.G.C.,268/2020 rep., emesso dal Tribunale di Lucca il 29
gennaio 2020 dichiarandolo nullo e privo di ogni e qualsiasi effetto giuridico, per l'effetto accertare e dichiarare l'eventuale quantum effettivamente dovuto dall'opponente all'opposta, previa prova da parte di quest'ultima del titolo e del diritto di credito vantato, conseguentemente, compensare integralmente le spese di lite".
CONVENUTO: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis rejectis, disattesa ogni diversa domanda, istanza,
deduzione ed eccezione:
in favore di Pt 1Accertare e dichiarare il corretto e totale adempimento della prestazione da parte di CP 1
[... così come descritta nella fattura n. 1113/2019 (cfr. doc. 1 monitorio), nei FIR (cfr. sub doc. 6 monitorio), nelle fatture emesse da Controparte_2 (doc. 7 monitorio) e nelle ricevute di accettazione dei rifiuti urbani non differenziati (All. 5) e negli altri documenti prodotti in atti;
- Accertare e dichiarare che la somma richiesta da CP 1
[….. con la fattura numero 1113/2019 è coerente con la prestazione eseguita e gli accordi economici intercorsi tra le parti;
in persona Accertare e dichiarare, pertanto, l'esistenza del credito vantato da CP 1 nei confronti di Parte 1
del legale rapp.te pro tempore, così come indicato nella fattura numero 1113/2019 (doc. 1 monitorio);
Per l'effetto condannare la Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento a favore di CP
[...
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, della somma pari a 17.706,34, oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002 dal giorno del dovuto al saldo e la somma di € 40,00 ex art. 6 D.Lgs 231/2002;
IN OGNI CASO:
Respingere l'opposizione proposta, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 138/2020 R.G. 292/2020; Condannare parte opponente al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c;
Con vittoria di spese, compenso professionale, rimb. forf. 15 % Iva e cnpa come per legge, ivi compreso quanto dovuto per la fase cautelare della sospensiva ex art. 649 cpc, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc";
[IN VIA ISTRUTTORIA...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In fatto ed in diritto. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 138/2020 emesso dal Tribunale di Lucca su istanza di CP 1 per la somma euro 17.658,72 - oltre interessi moratori, ex D.lgs. n. 231 del
2002, sulle somme dovute dalle singole scadenze al saldo, euro 40,00 a titolo di risarcimento danni forfettario determinato ex art. 6, co. 2 del D.lgs n. 231 del 2002, euro 7,62 giusta quanto statuito ai sensi dell'art. 6 comma
1 del Dlgs. 231 del 2002 e alle spese per la fase sommaria - richiesta a titolo di compenso per il compiuto servizio di carico, trasporto e recupero di materiale spiaggiato.
Parte opponente preliminarmente in rito eccepiva la nullità/annullabilità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in violazione dell'art. 634 c.p.c., ovvero sulla base di una mera fotocopia delle scritture contabili (in specie copia del registro iva) priva di una corretta autenticazione da parte di soggetto autorizzato per legge;
eccepiva, altresì, la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 642 c.p.c., per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, formulando quindi richiesta di sospensione ex art. 649 c.p.c.;
nel merito deduceva che la fattura n. 1113, alla base del decreto ingiuntivo opposto e al rapporto sottostante,
era stata prontamente contestata dall'opponente mediante comunicazione inoltrata via Pec in data 22.09.2019,
nella quale erano state disconosciute anche le sottoscrizioni presenti sui FIR nella sezione
"produttore/detentore", poiché non apposte dal legale rappresentante della società o da altro soggetto allo stesso riconducibile e, comunque, illeggibili;
che con detta missiva era stato altresì contestato il peso del materiale asseritamente prelevato dall'opposta CP presso lo stabilimento balneare “La Goletta”, in quanto la quantità dei rifiuti ritirati e la somma pretesa per il servizio erano di gran lunga superiori a quelli richiesti agli stabilimenti balneari limitrofi e non potevano corrispondere ai reali quantitativi prelevati. Tanto premesso parte opponente concludeva rassegnando le conclusioni sopratrascritte. Radicatosi il contraddittorio si costituiva ritualmente CP 1 in persona del legale rappresentante p.t., la quale adduceva l'idoneità della documentazione prodotta nel procedimento monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo, riservandosi comunque di produrre - in occasione della prima udienza di comparizione delle parti copia del registro fatture di vendita autenticate da un Notaio;
che la contestazione mossa da parte opponente in ordine alle sottoscrizioni presenti sui FIR era da ritenersi infondata - sia in rito che nel merito -
in quanto priva dei requisiti di specificità e di determinatezza richiesti dalla Corte di Cassazione ai fini della proposizione di un corretto disconoscimento;
che, in particolare, il disconoscimento ex art. 215 c.p.c. era inammissibile trattandosi il documento prodotto di una fotocopia per la quale deve applicarsi quanto disposto dall'art. 2719 c.c.; che controparte avrebbe dovuto contestare preliminarmente la conformità della fotocopia all'originale riservandosi, una volta prodotto quest'ultimo, di disconoscere l'autenticità della propria sottoscrizione;
che sussisteva comunque una fisiologica ipotesi di rappresentanza apparente a favore della esponente, in ragione della condotta di chi per parte opponente aveva presenziato alle operazioni di prelievo del lavarone, sottoscrivendo i documenti oggetto di contestazione;
che la prestazione effettuata da CP 1 era comprovata dalla fattura n. 1113, dalla copia autentica del registro Iva, dai FIR, dalle fatture emesse da [...]
CP Controparte_2 (società che si era occupata della raccolta materiale dei rifiuti per conto di
- ) non specificatamente contestate.
Tutto ciò premesso parte opposta concludeva come sopra.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, venivano depositate le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.; la causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti ed escussione testimoniale;
all'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente, si osserva che la questione concernente la nullità/annullabilità/inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 634 c.p.c., è superata in quanto parte opposta ha prodotto in atti il registro iva autenticato dal Notaio Dott. Persona 1 (cfr. all. 4 di parte opposta).
Venendo al merito, si rileva che sono fatti pacifici, in quanto, non oggetto di tempestive e specifiche contestazioni, il rapporto contrattuale esistente tra le parti e l'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta, consistente nel servizio di carico, trasporto e recupero di materiale.
Pertanto, la questione controversa riguarda la sola quantificazione del rifiuto prelevato dalla spiaggia da parte di Controparte_2 per conto di CP 1 e la conseguente determinazione del compenso spettante a quest'ultima per la prestazione svolta, calcolato sulla base del preventivo del 14.05.2019 (stilato dall'opposta ed accettato dall'opponente, che prevede un prezzo di euro 92 per tonnellata, oltre Iva al 22 % - cfr. doc. 4
fascicolo monitorio).
Parte opponente asserisce che la quantità di rifiuti prelevata da Controparte 2 per conto di CP 1
presso il Bagno "La Goletta” - e riportata sopra i Formulari di Identificazione del Rifiuto ( cd. FIR) - non corrisponde al reale quantitativo prelevato, essendo questo di gran lunga superiore rispetto a quello ritirato presso gli stabilimenti balneari limitrofi CP 3 e CP 4 aventi una lunghezza di litorale pressoché
analoga a quella del bagno Goletta.
Tale asserzione, tuttavia, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio.
Le prove raccolte in corso di causa hanno confermato che il quantitativo di materiale spiaggiato prelevato presso lo stabilimento balneare in concessione alla società opponente corrisponde a quello indicato nella copia fotostatica dei FIR sottoscritti dal produttore/detentore del rifiuto e dal vettore (doc. 6 fascicolo monitorio), nelle fatture emesse dal vettore (doc. 7 fascicolo monitorio) - rimaste prive diControparte_2
qualsivoglia contestazione - e nelle ricevute di accettazione dei rifiuti urbani non differenziati (doc. 5) generate automaticamente dal software di gestione dell'impianto di smaltimento.
Per quanto attiene la questione riguardante l'utilizzabilità dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti, prodotti in copia fotostatica, si osserva che- non avendo parte opponente formulato una dichiarazione di disconoscimento dotata dei caratteri di specificità e determinatezza richiesti dalla Corte di Cassazione - tali documenti possono essere utilizzati nel presente giudizio ai fini probatori.
In tema di disconoscimento della autenticità della sottoscrizione di un documento prodotto in copia, la
Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “l'art. 2719 c.c., il quale esige che intervenga un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche, è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta,
tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione" (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19850) ed ancora
"Diverso è l'ambito di operatività delle norme di cui all'articolo 214 Cpc e all'articolo 2719 del Cc: nel primo caso il disconoscimento mira ad escludere la riferibilità della provenienza della scrittura o della sottoscrizione al soggetto che risulta dalla stessa apparentemente autore;
nel secondo caso non si discute della genuinità
della scrittura ma soltanto della piena corrispondenza della riproduzione fotografica al documento originale.
Di guisa che la parte contro la quale sia stata prodotta una scrittura privata può effettuare un duplice disconoscimento, sia della sottoscrizione che, se prodotta in copia, della conformità all'originale: nel qual caso troverà applicazione il ribadito principio secondo cui, in tema di prova documentale, il disconoscimento,
ai sensi dell'articolo 2719 del Cc, della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'articolo 215, comma 1, n. 2, del
Cpc, in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'articolo 2719 del Cc non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/07/2024, n.18491).
Parte opponente nel contestare le sottoscrizioni apposte sopra i FIR ha affermato che queste non appartengono né al legale rappresentante p.t. della società né ad “altro soggetto legato al conchiudente", non specificando,
tuttavia, a quali altri soggetti si riferisca, e producendo solamente il documento di riconoscimento del legale rappresentante Pt 2 e quello del socio Pt 3 ma omettendo di produrre quelli dei dipendenti in servizio presso lo stabilimento nel periodo in questione.
Pertanto, la dichiarazione di disconoscimento così formulata come già precedentemente evidenziato con l'ordinanza del 16.11.2024 - potrebbe al massimo escludere la riferibilità della sottoscrizione al legale rappresentante ma non anche alla società stessa poichè, in virtù del principio dell'apparenza giuridica, la firma con ogni verosimiglianza è da attribuire ad un incaricato che si trovava sul posto al momento del ritiro dei rifiuti.
Peraltro, tale circostanza è stata confermata anche in sede testimoniale dal teste Testimone 1 - autista dipendente della che ha effettuato il servizio di carico e trasporto il quale ha dichiarato Controparte_2
Co quanto segue "il viene firmato al momento del carico da parte di quelli del bagno presente in loco e dell'autista e poi il peso viene indicato a destino dopo la pesata come scritto sul FIR".
Le prove testimoniali hanno confermato la prospettazione di parte opposta- CP 1 anche con riguardo alla quantità di materiale spiaggiato prelevato presso lo stabilimento balneare “La Goletta”.
Sono fatti pacifici in quanto incontestati e comunque confermati in sede testimoniale che il materiale
spiaggiato prelevato da Controparte_2 si trovasse depositato "a mucchi" in una zona di stoccaggio poco distante dallo stabilimento balneare in questione, che nel periodo estivo viene adibita a parcheggio, e che in tale zona si trovassero depositati anche i rifiuti della medesima specie prodotti dai bagni adiacenti CP 3 e CP 4
I vettori hanno confermato che il materiale si trovava stoccato in "mucchi" presso la suddetta zona di parcheggio e, per quanto riguarda la quantità di materiale prelevato, hanno dichiarato che le quantità prelevate per i tre bagni corrispondono a quelle indicate nei FIR e, dunque, anche nelle fatture emesse da [...]
CP 2 nelle quali sono riportate le tonnellate prelevate per ciascun stabilimento (cfr. doc. 7 – fascicolo monitorio Controparte_6 TN 28,50 +19,52; La Goletta TN 25,64 +26,94 +22,48 +27,88 +24,88 +29,51;
CP 4 TN 29,87).
Parte opponente invece contesta i dati numerici riportati nei FIR – e conseguentemente nelle fatture emesse da asserendo che i quantitativi di rifiuti prelevati dal Bagno La Goletta nonControparte_2 corrispondono al reale quantitativo di rifiuto prodotto dallo stabilimento in questione e che questi siano di appartenenza anche dei due bagni adiacenti CP 4 CP 3
Tale circostanza, tuttavia - a fronte delle prove offerte da parte opposta - è rimasta sfornita di prova.
Invero, le dichiarazione dei testimoni di parte attrice-opponente sono connotate da genericità e non consentono di superare il dato numerico indicato nelle prove documentali predisposte dall'opposta, soprattutto in considerazione anche del fatto che tali soggetti hanno espressamente dichiarato di non aver assistito alle operazioni di carico del materiale spiaggiato - e dunque non è dato sapere se effettivamente c'è stata una confusione dei diversi mucchi e della natura stessa del rifiuto - c.d. "lavarone", quale rifiuto marino vegetale trasportato dalle correnti marine - che normalmente si deposita in maniera non uniforme sul litorale versiliese
(sul punto cfr. testimonianza di Tes_2 e di Testimone 3 ).
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, il Tribunale ritiene di dover rigettare l'opposizione e,
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti e in applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto opposto che dichiara esecutivo;
2. Condanna parte opponente a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite, che liquida in euro
5.077,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali come per legge - da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 cpc.
Lucca, 21.01.2025
Il Giuduce
Dott.ssa Anna Martelli