Sentenza 3 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10772 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 1 0772 / 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ASSAZIONE LA CORTE SUPRAM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 19424/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 3390 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Federico ROSELLI 1 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente 3-6 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: IA SQ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato GIOVAN FRANCESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
A.R.I.N. AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MARIO MASSANO, rappresentato e difeso dall'avvocato RAIMONDO INGANGI, giusta delega in atti;
2001 -1- Ear 1990 controricorrente i avverso la sentenza n. 1037/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 19/03/99 R.G.N. 42140/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀ Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LE LO conveniva in Il sig. giudizio l'A.N.A.M. (Azienda Municipalizzata Acque- dotto di Napoli) ed esponeva che, quale dipendente della stessa addetto ad impianti interni, aveva svolto attività lavorativa osservando turni avvicendati di lavoro ciascuno di otto ore giorna- liere consecutivamente per sei giorni, seguiti da due giorni di riposo consecutivi, secondo una di otto settimane;
che, a norma dellociclazione l'orarioaccordo aziendale 12 dicembre 1986, normale settimanale di lavoro era di complessive 37,5 ore e che esso ricorrente, osservando di fatto l'anzidetto orario, aveva svolto lavoro straordi- nario per il quale l'Azienda aveva riconosciuto soltanto il compenso di 50 minuti di lavoro straordinario per ogni giorno di presenza (per un totale di 35 ore nei 42 giorni di lavoro nello ambito del ciclo di otto settimane) inferiore a quello da computarsi correttamente. Deduceva, in particolare, che l'Azienda, nel fare riferimento al detto ciclo di otto settimane, aveva ritenuto prestato, in questo arco temporale, lavoro per 336 ore e quindi in eccedenza rispetto alle 300 ore di Conce lavoro ordinario quale stabilito dall'accordo 3 collettivo (37,5 X 8 settimane) con conseguente effettuazione di 36 ore di lavoro straordinario;
e contestava tale criterio di calcolo affermando che il computo del lavoro straordinario doveva invece essere effettuato sulla base della settimana lavorata tra un riposo e l'altro, con la conse- guenza che, prestando egli in detta settimana lavoro per 48 ore, e lavorando i turnisti nelle otto settimane (tenuto conto dei giorni di riposo7) sette volte per sei giorni di seguito, ne derivava un lavoro straordinario settimanale di ore 10,5 per un totale di ore 73,5, a fronte delle 35 ore retribuite dall'Azienda come lavoro straordinario, mentre le ulteriori 38,5 ore erano state remunerate con ripost compensativi ma senza alcuna maggio- razione per lo straordinario. Il ricorrente chie- deva quindi, sulla base del criterio di computo da esso prospettato ed applicate le maggiorazioni non corrisposte, la condanna della convenuta al pagamento della somma dovuta per le conseguenti differenze di compenso del lavoro straordinario. Costituitasi l'Azienda, che si opponeva alle richieste del ricorrente, il Pretore accoglieva la domanda condannando la convenuta al pagamento della somma pretesa. на Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 marzo 1999, accogliendo l'appello dell'A.R.I.N. (Azienda Risorse Idriche di Napoli) già ANAM ha - - riformata la decisione pretorile ed ha rigettato la domanda del lavoratore. Il giudice d'appello ha osservato doversi distinguere il diritto al ripose settimanale, spettante dopo sei giorni lavorativi e stabilito imperativamente dalla legge, dal diritto alle maggiorazioni per lavoro straordinario che, entro i limiti legali di orario, può essere previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva, alla quale dev'essere fatto riferimento. На affermato che doveva appunto farsi riferimento, nel computo del lavoro straordinario, all'accordo sindacale aziendale 12 dicembre 1986 che prevedeva un orario di lavoro settimanale di ore 37,5 dal lunedì al venerdì con riguardo dunque al concetto della settimana di calendario;
e che, ai fini del suddetto computo, doveva tenersi conto anche del turno ciclico di otto settimane avente inizio dal lunedì della prima e fine con la domenica della ottava. Il Tribunale ha quindi rilevato che nel caso di specie tale sistema aveva comportato nell'ambito di 5 quel turno una prestazione lavorativa settimanale di 48 ore nelle prime due settimane ed una di 40 ore nelle settimane dalla terza alla ottava, con un totale di 336 ore di lavoro nell'intero ciclo di otto settimane;
che era pertanto corrette il computo effettuato dall'Azienda nel riconoscere le 36 ore di lavoro straordinario nel detto arco temporale, mentre non poteva condividersi la tesi lavoratore che, ai fini del computo in del questione, faceva decorrere la settimana, allo interno dell'anzidetto ciclo, da giorni diversi a seconda della posizione del riposo. Ha poi ritenuto che la residua ora di straordinario, che non risultava retribuita, doveva ritenersi compensata dal doppio giorno di riposo. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore soccombente, formulando due motivi. L'Azienda intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2108 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1362 e segg. cod. civ., e ribadisce che, ai fini del si deve tener Ener computo del lavoro straordinario, 6 conto della settimana di lavoro tra un riposo e l'altro e non della settimana di calendario, come ritenuto dal Tribunale;
ed al riguardo richiama sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (n. 1889 del 1982). Lamenta che il Tribunale abbia fatto riferimento all'accordo aziendale del 12 dicembre 1986 e che ne abbia dato l'interpretazione Azienda;
in un senso nemmeno prospettato dalla detta interpretazione era sostiene che comunque priva di fondamento in quanto dal suddetto accordo si evinceva che per il computo del lavoro straordinario si doveva appunto tener conto della settimana lavorativa costituita da sei giorni consecutivi di lavoro tra un riposo e l'altro e non già della settimana di calendario. Deduce che, in ogni caso, la compensazione tra ore di lavoro ordinario ed ore di lavoro straordinario estingueva il diritto del dipendente alla retribuzione ma lasciava integro il suo diritto alle maggiorazioni previste per lo straordinario. Il motivo è privo di fondamento e va disatteso. Ritiene il Collegio di confermare recente giurisprudenza di questa Corte riguardante fatti- specie del tutto analoghe alla presente (v. Cass. 4 dicembre 2000 n. 15419; 16 gennaio 2001 n. 528; 5 7 gennaio 2001 n. 89), e di affermare così, innan- - tenuto conto dell'intera normativa di zitutto legge in tema di orario di lavoro, pur successiva a quella direttamente applicabile al caso in esame "ratione temporis" (cfr. R.D. 15 marzo 1923 n. 692; artt. 2 e 12 legge 28 dicembre 1995 n. 549; art. 13 legge 4 giugno 1997 n. 196; D.L. 29 settembre 1998 n. 335), ed in base ad una lettura logico- sistematica della stessa -, che il riferimento alla settimana di calendario deve ritenersi la regola generale su cui parametrare il rispetto dell'orario normale massimo di lavoro in relazione sia alla singola giornata lavorativa che all'intera setti- mana lavorativa (cfr. Cass. 6 dicembre 1991 n. 13144). Con riguardo più specificamente al R.D.L. n. 692 del 1923, va rilevato che tale assunto è desumibile anche dal rilievo che l'art. 4 di tale provvedimento rimette alla contrattazione collet- tiva la possibilità di fissare periodi di computo ultra-settimanali, apportando in tal modo esplici- tamente una deroga al normale criterio parametrico della settimana di calendario, e che l'art. 5 dello stesso decreto, nel disciplinare il lavoro straor- dinario, risulta riferirsi sempre ed univocamente Ena 8 ad un medesimo unico arco temporale, da identi- ficarsi appunto nella settimana che va dal lunedì al successivo giorno di riposed domenicale. Sulla base di tali principi l'impugnata sentenza non appare inficiata dai denunziati vizi, avendo ritenuto correttamente priva di fondamento la domanda azionata dall'attuale resistente. Detta domanda si basa sul presupposto che, una volta stabilito in sede collettiva l'orario normale massimo settimanale in ore 37,5, il superamento di questo limite ai fini del riconoscimento del lavoro (e della sua remunerazione con le straordinario prescritte maggiorazioni) deve essere verificato con riguardo all'arco di tempo tra un ripost e invece con riguardo all'arco dellal'altro e non settimana di calendario e tanto meno in relazione alla media della quantità di lavoro computata entro un più lungo arco temporale (nella specie le otto corrispondenti a ciascuno dei turnisettimane lavorativi avvicendati). Tale prospettazione contrasta con la affermata previsione della settimana di calendario, quale criterio parametrico per l'accertamento del lavoro straordinario, e non tiene conto che adottando tale 9 Einar criterio non vengono ad essere compromesse quelle esigenze di tutela del lavoratore, sotto il profilo della salute e delle sue necessità bio-fisiolo- giche, volte ad evitargli il pregiudizio derivante dall'eccessivo accumulo di fatica sia fisica che psichica. Infatti è da ritenere che il pericolo di un siffatto pregiudizio non configurabile allor- quando la contrattazione collettiva, regolamentando convenzionalmente l'orario normale massimo di lavoro e il lavoro straordinario in base ad una disciplina più favorevole per il lavoratore di quella legale nella specie di quella di cui al - citato R.D.L. n. 692 del 1923 applicabile al caso e pur facendo riferimento, nel calco- in esame lare lo straordinario, ad una media da rispettarsi entro un arco temporale più lungo della settimana, non implica mai il superamento, con riguardo alla durata di sette giorni consecutivi, dei limiti dell'orario normale massimo e del lavoro straor- dinario previsti dalla legge, appunto al fine di tutelare la salute del lavoratore, e stabiliti (dal cit. R.D.L. n. 692/1923) in otto ore giornaliere e quarantotto settimanali (per l'orario massimo di lavoro normale) ed in due ore giornaliere e dodici бёное settimanali (per il lavoro straordinario). 10 Nel caso in esame costituisce incontroverso accertamento di fatto che, nella prestazione della attività lavorativa resa dall'attuale resistente, non venne superato, pur nel periodo intercorrente tra un riposo e l'altro, il limite delle otto ore giornaliere di lavoro о delle quarantotto setti- manali. Da ultimo, e per completezza, può ribadirsi, riportando argomentazioni già svolte da questa Corte (v. cit. Cass. n. 15419/2000) riferibili anche alla fattispecie qui in esame, che а far ritenere diversamente non può valere neppure il rilievo che il lavoratore abbia effettuato lavoro straordinario per ore 73,5 in quanto nell'arco del ciclo lavorativo di otto settimane, aveva prestato lavoro per sette volte per sei giorni di sèguito in ragione di 48 ore settimanali laddove l'orario settimanale massimo normale era stabilito dal contratto collettivo in ore 37,5. Ed infatti una tale deduzione, ed il relativo criterio di computo, non tengono conto e perciò non sono da condi- delle giornate destinate al riposo videre - compensativo, nella sequela dei giorni dell'intero ciclo lavorativo, e quindi finiscono in sostanza per parametrare l'orario "settimanale" non su sette вста 11 giorni, come sarebbe coerente con tale criterio di riferimento, bensì su un diverso numero di giorni (in pratica su sei oppure otto) con risultati, dunque, che non trovano fondamento, alla stregua dei principi sopra enunciati, in alcuna disposi- zione di legge. 2)- Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando vizio di motivazione su punto decisivo, assume che comunque, ed a prescindere dai rilievi precedente motiv , il Tribunale mossi con il avrebbe dovuto quantomeno riconoscere il diritto del ricorrente alla retribuzione di un'ora di straordinario ogni otto settimane, dal momento che era pacifico che le ore in eccedenza, nel ciclo di otto settimane, erano state 36 e che l'azienda ne aveva retribuito soltanto 35: e lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto. Anche questo motivo è infondato. Infatti contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il Tribunale ha enunciato una precisa motivazione al riguardo, affermando che l'ora di straordinario in eccedenza, cui fa riferimento la parte, doveva ragionevolmente ritenersi remunerata dai due giorni di riposed consecutivi concessi ai specifica censura lo stessoturnisti;
e nessuna Ener 12 ricorrente ha sollevato avverso tale motivazione. 3)- In conclusione il ricorso, infondato in entrambi i motivi, deve essere rigettato. Stimasi equa la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate tre le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 26 aprile 2001. BON :aosuaysa 'sto A ! Mung Rops_be Il Presidente: Масный. il Cons ensore: IL GASY Hill 23 A60. 2001 "Pulle 13