Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 21/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 429 c.p.c. nella causa civile R.G. n. 131/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, anche Parte_1 C.F._1
disgiuntamente fra loro, dall'avv. Massimo Aragiusto (C.F.: , pec C.F._2
fax 055-4626447), dall'avv. Daniela Email_1
Cantisani (C.F.: , pec fax C.F._3 Email_2
055-4626447) e dall'avv. Carlo Selis (C.F.: C.F._4 Email_3
fax 07891870136) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carlo Selis in Olbia
(SS), Via Vittone n. 29,
RICORRENTE
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Via Nino di Gallura nr. 8, presso lo studio dell'avv. Fernando Pes ( PEC – C.F._5 Email_4
fax 079234722), che la rappresenta sia congiuntamente che disgiuntamente all'avv. Tullio
Cuccaru – PEC: – fax 079 294279), C.F._6 Email_5
RESISTENTE
E
1
domiciliato in Olbia, Via Genova n. 55, presso lo studio dell'avv. Rita Marongiu (codice fiscale:
- PEC: fax 079236189), che lo C.F._8 Email_6
rappresenta e difende,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento giusta causa di dimissioni, inadempimento contrattuale e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha adito il Tribunale di Tempio Pausania Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che il sig.
[...]
esercitò del tutto giustificatamente il diritto a presentare le proprie dimissioni per Pt_1
giusta causa dalla società conseguentemente condannare la società convenuta, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di € 64.125,81 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e restituzioni, oltre interessi legali dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) accertare e dichiarare il diritto del sig. a ottenere il risarcimento Parte_1 di qualsiasi danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito in conseguenza dell'illecito comportamento della e del sig. ; conseguentemente Controparte_3 Controparte_2
condannare la società convenuta e il sig. , in solido tra loro, ovvero nella Controparte_2
diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, al pagamento in favore del ricorrente di una somma paria € 198,685,33 , oltre gli interessi e la rivalutazione dal giorno del dovuto fino al saldo, ovvero nella diversa , maggiore o minore , somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere dalla società convenuta il Parte_1
pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di bonus, rimborsi e premi non percepiti
e previsti all'interno del contratto;
conseguentemente condannare la a Controparte_3 corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 100.000,00, oltre gli interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia;
d) accertare e dichiarare il diritto del sig. ad ottenere dalla Parte_1
società convenuta il pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di ferie non godute, riposi non goduti e a titolo di trattamento di fine rapporto non percepito;
conseguentemente condannare la a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € Controparte_3
2 43,294,00, oltre gli interessi e la rivalutazione dal giorno del dovuto fino al saldo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
A fondamento della domanda ha allegato di essere stato assunto nel mese di gennaio
2004 dalla società resistente con funzioni direttive livello A1; che gli incarichi direzionali sarebbero dovuti consistere nella direzione dell'hotel Capo d'Orso a Palau e nella promozione del gruppo che il contratto prevedeva l'assegnazione di un premio aziendale, fino ad CP_3
un massimo del 60% della retribuzione, in corrispondenza del raggiungimento dei risultati economici o qualitativi dell'hotel, di nuove opportunità di business proposte dal direttore stesso e del valore aggiunto dalla promozione del gruppo;
che fin dai primi anni della sua CP_3 direzione, l'hotel Capo d'Orso ne ha tratto benefici economici e nello specifico: a) ottenimento nell'anno 2007 della certificazione UNI EN ISO 9001; b) ottenimento della 5° stella;
c)
l'ideazione e la realizzazione di un campo da golf adiacente all'hotel; di aver portato nuovi clienti e provveduto all'organizzazione di importanti eventi;
di aver usufruito di un numero di giorni di riposo e di ferie notevolmente inferiore a quello contrattualmente previsto;
che a partire dal mese di gennaio 2015, è stato trasferito presso l'hotel le IN situato all'interno del resort Le Dune, in cui erano ricompresi anche altri hotel;
che tale struttura aveva già un direttore, il sig. ; che oltre a essere stato privato interamente delle capacità di Controparte_2 direzione, con inevitabili e ben comprensibili ripercussioni sull'immagine professionale, è stato costantemente costretto a subire dallo ogni genere di umiliazione e maltrattamento _2
psicologico; che si è dimesso per giusta causa in data 23.12.2015 in seguito alla ricezione dalla di una missiva in cui gli veniva comunicato che anche nell'anno 2016 non avrebbe CP_3
fatto ritorno all'hotel Capo d'Orso e che avrebbe anzi continuato a sottostare al direttore
Spinella del resort Le Dune;
che la società resistente non ha riconosciuto giustificate le dimissioni e ha trattenuto dalle somme dovute per il trattamento di fine rapporto n. 4 mensilità
a titolo di indennità per mancato preavviso;
che, inoltre, la convenuta ha omesso di CP_4
corrispondere gli importi dovuti a titolo di ferie e riposi non goduti, oltre a una considerevole somma compresa nel trattamento di fine rapporto.
Costituitasi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
respingere la domanda promossa dalla parte ricorrente, anche per prescrizione, comunque assolvendo la da ogni avversa pretesa, ove del caso anche CP_3
compensando quanto eventualmente dovuto con quanto corrisposto in eccedenza alla retribuzione convenuta;
con vittoria di spese, anche generali al 15%, competenze per l'attività
3 difensiva”.
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha Controparte_2 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
2) respingere la domanda promossa dalla parte ricorrente ed assolvere il
Sig. da ogni avversa pretesa;
3) con vittoria di spese, anche generali al 15%, Controparte_2 competenze per l'attività difensiva”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Per ciò che concerne la domanda finalizzata ad accertare la sussistenza della giusta causa di recesso del lavoratore, va prima di tutto osservato che la giurisprudenza consolidatasi afferma che nel caso di dimissioni del lavoratore, l'onere della prova circa l'esistenza della cosiddetta
“giusta causa”, che ex art. 2119 c.c. legittima il recesso dal rapporto di lavoro “in tronco”, grava sulla parte che la invoca. Pertanto, nell'ipotesi in cui il lavoratore dimissionario affermi l'esistenza della giusta causa e chieda il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, asserendo il condizionamento della propria volontà all'esistenza di fatti riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro, egli è anche onerato di offrirne la prova in base agli ordinari principi previsti dall'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha sostenuto che la giusta causa si fonda su due circostanze: il suo demansionamento e le condotte di mobbing subite da parte di _2
, direttore generale del resort “Le Dune”.
[...]
Quanto al primo motivo, quello del demansionamento, si ritiene che non sia stata fornita la prova della sua verificazione. In assenza di un riscontro probatorio, infatti, quanto asserito in ricorso è privo di pregio. L'impossibilità di provare il demansionamento lamentato emerge già dalla mancata articolazione di capitoli di prova finalizzati a provare la circostanza. Infatti, parte ricorrente nulla ha capitolato al fine di provare lo svolgimento nell'hotel Le IN di mansioni inferiori rispetto a quelle svolte nell'hotel Capo d'Orso. La presenza di un direttore generale,
, dovuta al fatto che l'hotel Le IN si trovasse all'interno di un resort, Le Controparte_2
Dune, comprendente anche altri hotel, di per sé non è sufficiente a provare il demansionamento del ricorrente. Il fatto che il (direttore dell'hotel Le IN) dovesse rapportarsi a un Pt_1
soggetto sovraordinato (il direttore del resort in cui era ricompreso anche l'hotel Le IN), in assenza di prova relativamente alle mansioni effettivamente svolte, esclude la possibilità allo scrivente di verificare la concretizzazione del lamentato demansionamento. Gli unici due capitoli di prova che hanno qualche rilievo ai fini della statuizione sul presente motivo sono quelli di cui ai numeri 2 e 10 del ricorso, i quali, però, sono esclusivamente finalizzati ad
4 accertare un rapporto di subordinazione tra il e lo , circostanza che non ha Pt_1 _2
rilievo ai fini del demansionamento, in quanto il ricopriva la stessa qualifica di Pt_1 direttore dell'hotel anche nell'hotel Le IN. In assenza, come nel caso in disamina, della prova che alla qualifica di direttore dell'hotel Le IN corrispondevano mansioni inferiori rispetto a quelle svolte nell'hotel Capo d'Orso, la presenza di un direttore generale, peraltro dovuta al diverso contesto in cui era ricompreso l'hotel Le IN (si trattava, infatti, di un resort comprendente più hotel e non di un hotel autonomo come l'hotel Capo d'Orso), nulla prova circa il lamentato demansionamento, con la conseguenza che, gravando sul lavoratore l'onere probatorio, il suo mancato assolvimento impone il rigetto della domanda.
Passando al secondo motivo, ovverosia quello delle asserite condotte di mobbing perpetrate dallo a danno del , deve rilevarsi che già dal materiale probatorio _2 Pt_1
dallo stesso ricorrente allegato si evince chiaramente l'infondatezza della doglianza. Nelle mail allegate non è dato riscontrarsi alcun atteggiamento vessatorio dello ai danni del _2
. Il tenore delle comunicazioni intercorse tra i due è chiaramente sereno e improntato Pt_1
al reciproco rispetto. In più di una mail il ricorrente invita lo a cenare insieme. Nella _2
mail del 3.6.2015, si limita a ricordare al ricorrente che in virtù dei ruoli ricoperti, lo _2
direttore generale del resort e il direttore di uno degli hotel ricompresi nel _2 Pt_1
resort, è necessario avere un confronto. , inoltre, riconosce il contributo del _2 Pt_1 definendo “preziosi” i suoi suggerimenti.
Tali riscontri, in assenza di prove testimoniali contrarie, sono ampiamente sufficienti ad escludere la sussistenza di qualsiasi condotta vessatoria dello , con la conseguenza che _2 deve escludersi l'esistenza di una giusta causa di dimissioni.
La mancata prova della sussistenza delle circostanze del demansionamento e del mobbing esclude ontologicamente l'accoglimento della domanda di risarcimento. Essa, infatti,
è ineluttabilmente connessa all'accertamento dell'esistenza delle suddette circostanze, le quali rappresentano l'evento generatore del c.d. danno-evento, ovverosia della lesione del bene giuridicamente rilevante. L'assenza del danno-evento esclude, ovviamente, l'esistenza di danni-conseguenza risarcibili.
Per ciò che concerne la domanda del ricorrente di condanna della società resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di bonus, rimborsi e premi non percepiti, rigettata l'eccezione di prescrizione, in virtù del consolidato principio di diritto in ossequio al quale il termine di prescrizione del credito di lavoro decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, deve rilevarsi innanzitutto che il contratto di lavoro prevedeva l'assegnazione di un premio extra fino al 60% della retribuzione per obiettivi da concordare legati ai risultati
5 operativi dell'hotel (economici e di qualità), a eventuali nuove opportunità di business proposte dal ricorrente e al valore aggiunto creato dalla sua promozione, con la specificazione che quest'ultimo doveva valutarsi tenendo conto del fatturato aggiuntivo e, in particolare, di quello generato da nuovi clienti individuali e da grandi clienti per il settore incentive. Il contratto di lavoro prevedeva, altresì, la corresponsione della somma di € 5.000,00 quale corrispettivo per l'attività di promozione, da liquidarsi annualmente.
Ciò premesso, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in caso di mancata previsione degli obiettivi di risultato al lavoratore deve riconoscersi una tutela risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento datoriale all'obbligo di valutare le performance individuali. Trattandosi di danno da perdita di chance, la domanda deve essere accompagnata dall'indicazione e prova di elementi atti a far presumere che la procedura di valutazione delle performance, ove conclusa, avrebbe avuto esito positivo e a determinarne, sia pure per via equitativa, la consistenza economica.
In tema di risarcimento del danno, la chance è integrata dalla seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo peraltro conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguire il risultato (cfr. Cass. Ordinanza 24050/2023).
Come documentalmente provato (doc. 4 e 5 e non contestato da parte CP_3
ricorrente, durante il corso del rapporto la società resistente ha corrisposto al le Pt_1 seguenti somme a titolo di premio: 11/2004 € 11.743,00; 03/2005 € 2.007,00; 06/2005 €
9.273,00; 09/2005 € 10.720,00; 11/2006 € 1.545,00 + € 11.350,00; 12/2006 € 34.010,00;
12/2007 € 1.222,00; 12/2008 € 1.705,00, 12/2009 € 1.800,00; 12/2010 € 2.348,00; 01-12/2015
€ 10.057.74.
In virtù della corresponsione di tali somme a titolo di premio e di quanto si dirà nel prosieguo, si ritiene che la abbia pienamente adempiuto alla sua obbligazione, con la CP_3
conseguenza che la domanda del ricorrente è da dichiararsi infondata.
Infatti, dai bilanci allegati dallo stesso ricorrente e relativi alle gestioni dell'hotel Capo
d'Orso negli anni dal 2006 al 2014 (doc. 10) risulta che negli anni 2007, 2009, 2011, 2012 e
2013 vi sono state delle riduzioni dei guadagni rispetto all'anno precedente. Le contrazioni dei ricavi documentate nei suddetti cinque anni (su nove in esame) comprovano che l'aumento del fatturato non è stato costante ed escludono di poter affermare che l'attività del ricorrente abbia
6 apportato un contributo determinante per ciascun anno di servizio ai fini dell'aumento dei ricavi. Tale conclusione esclude la sussistenza della seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, ovverosia l'attribuzione di ulteriori premi di risultato rispetto a quelli già percepiti.
Per ciò che concerne il premio derivante dall'attività di promozione, al netto di quella ordinaria per la quale il contratto di lavoro prevedeva la corresponsione della somma annuale di euro 5.000,00 e rispetto alla quale il ricorrente non ha avanzato alcuna rivendicazione, esso
(il premio) era connesso al fatturato aggiuntivo generato dai nuovi clienti, con la conseguenza che il avrebbe dovuto fornire la prova che il fatturato ricavato era direttamente Pt_1
connesso al reperimento di nuovi clienti. Tale prova è mancata, sia documentalmente che per ciò che concerne le dichiarazioni dei testi escussi, i quali nulla hanno riferito in merito. Infatti, il doc. n. 20 allegato da parte ricorrente in cui viene riconosciuto un incremento notevole della produzione per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta nulla prova circa il fatto che l'incremento sia dipeso direttamente dal reperimento di nuovi clienti da parte del ricorrente. Nella mail di cui al doc. 20 si fa riferimento all'aumento di produzione senza specificare che ciò fosse diretta conseguenza dell'attività di promozione del , con la conseguenza che non vi è prova Pt_1
che il suddetto incremento sia riconducibile all'attività di quest'ultimo, o, comunque, in che percentuale gli sia attribuibile.
La realizzazione del campo da golf, così come provato documentalmente da parte resistente (doc. 7 e 10) e non contestato da parte ricorrente, a prescindere dai meriti del Pt_1
per la sua realizzazione, non ha determinato alcun incremento dei ricavi, con la conseguenza che nessun beneficio economico ha apportato alla struttura. Da un punto di vista qualitativo, invece, considerato che il campo è stato realizzato negli anni 2006-2007 e che nei medesimi anni sono stati riconosciuti premi per complessivi euro 48.127,00, si ritiene che l'apporto migliorativo attribuibile al dei servizi offerti dall'hotel sia stato adeguatamente Pt_1
remunerato.
Per ciò che concerne gli altri risultati qualitativi ottenuti dall'hotel Capo d'Orso durante il periodo in cui il ricorrente ne è stato il direttore, si crede che, partendo dal presupposto che tali risultati dipendono, e non può essere diversamente, da una scelta aziendale e non da una scelta del singolo dipendente, la partecipazione al percorso lavorativo che ha portato al raggiungimento del risultato rilevi ai fini del riconoscimento del premio fissato.
Nel caso di specie, così come emerge dalle dichiarazioni della teste della società resistente, , consulente della qualità incaricata di progettare e supportare la Testimone_1
per conseguire la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nell'anno 2009, il CP_3
7 ha partecipato al progetto lavorativo finalizzato all'ottenimento della certificazione. Pt_1
La , infatti, ha dichiarato che dopo avere costruito il sistema di gestione, del contenuto Tes_1 degli aspetti specialistici si è occupato il direttore dell'hotel, ovverosia il , il quale, a Pt_1
detta della teste, ha lavorato fattivamente al raggiungimento del risultato. Ebbene, tale attività lavorativa del direttore è stata premiata dalla mediante la corresponsione di un premio CP_3
di euro 1.800,00 nell'anno 2009.
Per quanto concerne l'altro risultato qualitativo ottenuto nel 2007 dall'hotel Capo
d'Orso, ovverosia la quinta stella, al nel suddetto anno è stato attribuito un premio pari Pt_1
a euro 1.227,00 e nell'anno precedente, la cui attività lavorativa è stata certamente determinante e propedeutica al raggiungimento del risultato, un premio pari a euro 46.900,00, cifre evidentemente congrue a riconoscere i meriti del ricorrente.
Per quanto riguarda la domanda di pagamento delle ferie e dei riposi non goduti, va evidenziato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Sez. L, Sentenza n.
8521 del 27/04/2015). A tal fine la Suprema Corte ha affermato la piena validità delle buste paga del dipendente come prova del mancato godimento da parte dello stesso dei periodi di ferie nella misura indicata dal contratto collettivo (cfr. Cass. Ord. 16656/2019).
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare che i conteggi sono stati effettuati sulla base delle buste paga, senza però produrle e impedendo, quindi, un riscontro di quanto rappresentato. Inoltre, con mail inviata in data 30.11.2015 (n. 23 giorni prima di rassegnare le dimissioni), il ha comunicato con mail (doc. 8) il residuo delle ore di Pt_1
permesso e dei giorni di ferie, che è stato saldato dalla (doc. 9) nel successivo mese CP_3
di dicembre 2015.
In virtù della mancata produzione delle buste paga e della mail alla quale si può attribuire natura di confessione stragiudiziale fatta alla parte ex art. 2735 co. 1 c.c., si ritiene infondata la domanda del e, pertanto, essa non merita accoglimento. Pt_1
Quanto alla domanda di pagamento di euro 10.105,76 a titolo di TFR, va rilevato che i conteggi prodotti da parte ricorrente non sono attendibili, poiché tengono conto ai fini del calcolo dell'imponibile anche della indennità da mancato preavviso, somma che, come detto in precedenza, non è dovuta al ricorrente.
8 Per tutte le ragioni sopra esposte, dunque, il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del valore della domanda, con la conseguenza che tra il ricorrente e la si applicherà lo scaglione di CP_3
valore 260.000,00-520.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore di euro
406.105,14 della domanda, mentre tra il ricorrente e il resistente si applicherà lo _2
scaglione 52.000,00-260.000,00 di cui al D.M. 55/2014, in considerazione del valore di euro
198.685,33 della domanda di risarcimento avanzata contro quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi euro 12.000,00 per esborsi e compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di _2
, che liquida in complessivi euro 8.000,00 per esborsi e compensi, oltre
[...]
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 21/01/2025
Il giudice
Ugo Iannini
9