Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 22744/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 22744/2021 r.g.a.c.
(P. IVA de in Parte_1 P.IVA_1
del suo (CF: Parte_1
), nata a [...] il [...], rappresent 'avv. C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Santa Teresa n. 3 OPPONENTE E
(P.IVA ) in persona del suo legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_2 [...] ato a N 9 dom.to per la carica presso la sede d CP_2
a Vanvitelli n.2 in Napoli, elett.te dom.to in Napoli al C.so Umberto I n. 228 presso lo studio dell' Avv.to Annunziata Tomolillo che la rapp.ta e difende giusta procura in calce al decreto ingiuntivo opposto OPPOSTA CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 3/3/2025 destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO La ditta in epigrafe ha prop avverso il decreto ingiuntivo n.5370/2021, chiesto ed ottenuto da con il quale veniva intimato il CP_1 pagamento della somma di €.47.98 si di mora e spese, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merci e di penale contrattuale. Ha dedotto a sostegno la nullità del contratto stipulato tra le parti, integrando lo stesso un fattispecie di abuso, da parte dell'opposta, di dipendenza economica, contrario a quanto statuito dall'art. 9 della legge n. 192 del 1998, ovvero, in subordine, la riduzione ex art.1384 c.c. degli importi richiesti a titolo di penale. Ha concluso quindi testualmente onde sentire:
“In Via preliminare: ci si oppone sin d'ora, qualora richiesta dalla controparte, di concessione provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo Tribunale di Napoli n.ro 5370/2021; In Via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di somministrazione e comodato di attrezzature dell'1/1/2019 e/o delle clausole di cui agli artt. 2, 5, 17, 18 e 19 del contratto di somministrazione e 12 del correlato contratto di comodato e,
L'opposizione è infondata. E' pacifico infatti che in data 01/01/19 le parti sottoscrivevano il contratto di somministrazione e comodato d ature prodotto fin dalla fase monitoria. In virtù dell'accordo, la provvedeva a consegnare alla opponente in CP_1 comodato d'uso le attrezzature ndividuate nell'allegato A al contratto, nonché a versare all'opponente a titolo di anticipazione del corrispettivo dell'attività promozionale che essa si era impegnata a svolgere l'importo di euro 30.000,00 oltre iva, e l'opponente si impegnava a ricevere nell'arco di 60 mesi consegne mensili di caffè non inferiori a 4320 Kg. Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, l' opponente si rendeva inadempiente, non ordinando il quantitativo di caffè mensile pattuito, circostanza, quest'ultima, assolutamente pacifica, risultando altresì documentalmente provato il mancato pagamento di talune e. Pertanto, la inviava raccomandata di risoluzione del contratto, CP_1 provvedendo ad add alla opponente le penali previste dall'art.19 del contratto, per l'importo di euro 16.606,80 a titolo di penale per mancata fornitura e di euro 26.500,00 per mancata sponsorizzazione. Appare a questo punto utile ricordare che la predetta clausola contrattuale, testualmente, recita: “In caso di cessazione del presente Accordo per inadempimento e/o per qualsivogli putabile all'Acquirente, l'Acquirente sarà tenuta a corrispondere alla , fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior CP_1 danno, una penale (quindicipercento), del valore complessivo della fornitura residuale del presente Accordo, calcolata sulla base del prezzo di listino in vigore alla data di ell'Accordo. L'Acquirente sarà, inoltre, tenuta a corrispondere alla in caso di cessazione del presente Accordo per CP_1 inadempimento e/o lia causa imputabile all'Acquirente, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale di importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza dell'Accordo di Sponsorizzazione (coincidente con la durata dell'Accordo) di cui all'articolo 9 del presente contratto”. In applicazione di tale clausola negoziale, l'opponente è quindi tenuta a corrispondere €. 16.606,80 per mancata fornitura, pari al 15% della somma ottenuta moltiplicando il quantitativo di caffè (3954 Kg) non consumato per il prezzo unitario di €.28,00. L'opponente è altresì tenuta al pagamento dell'ulteriore importo di €.500,00 mensili “per ogni mese o frazione di mese mancante alla scadenza” del contratto. E' appena il caso di osservare che la previsione di una penale è in parte giustificata dalla necessità di recuperare l'esborso (di considerevole entità) sostenuto dall'opposta a titolo di anticipazione del compenso della futura attività promozionale solo parzialmente posta in essere dall'opponente, ed in parte dall'esigenza risarcitoria derivante dal mancato utile connesso al – pacifico – parziale inadempimento dell'opponente. Peraltro, non c'è stato alcun abuso di dipendenza economica, atteso che il titolare della ditta opponente, prima di sottoscrivere il contratto, che ha concluso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, ha avuto la possibilità di leggerlo e di comprenderne appieno il contenuto sicché, ove non lo avesse ritenuto conveniente, avrebbe potuto decidere di non sottoscriverlo. L'opponente sostiene in proposito che le clausole negoziali predisposte dalla controparte avrebbero determinato un ingiusto squilibrio economico, richiamando le previsioni dell'art. 9 comma 3 della L. 192/98. La norma definisce la nozione di "dipendenza economica" come la "situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti". Al comma 3 è sancita la nullità di ogni patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica. Atteso il principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica, per vanificare un'operazione negoziale si richiede, da parte del giudicante, una adeguata ponderazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto, al fine della puntuale ricostruzione della causa concreta degli accordi e di un effettivo accertamento dell'esistenza di una condotta arbitraria ed ingiustificata.
Secondo Cass. n. 1184/2020 nell'applicazione della norma, è pertanto necessario: 1) in primo luogo, con riguardo alla sussistenza della situazione di dipendenza economica, indagare non se sussista una situazione di mero squilibrio o "asimmetria" di diritti e di obblighi, ma se lo squilibrio sia "eccessivo" (L. n. 192 del 1998, art. 9, comma 1) e se l'altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato (rilevando, ad esempio, la dimensione della società dipendente, che non permetta agevolmente di differenziare la propria attività, o l'avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) in secondo luogo, indagare sulla condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero sull'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Non ogni situazione di dipendenza economica può quindi dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale (cfr. Cass. 27420/2024). Nel caso di specie non risultano neppure meramente allegati elementi tali da consentire di qualificare in termini di illiceità o abuso la condotta dell'opposta, che ha assunto su di sé il rischio derivante dalle anticipazioni finanziarie concesse all'opponente, che ne ha pacificamente beneficiato impegnandosi, a sua volta, a svolgere attività promozionale ed all'acquisto di un quantitativo minimo concordato di prodotto. L'operazione così complessivamente posta in essere era quindi finalizzata a produrre un – del tutto lecito – beneficio economico per l'attività di entrambe le imprese, ancorchè l'operazione stessa comportasse un rischio che l'opponente ha consapevolmente deciso di correre. Per quanto attiene, invece, l'entità delle penali, il relativo calcolo, pure contestato dall'opponente, è pienamente conforme alle previsioni negoziali. L'opponente si è infatti limitata a dedurre, in termini del tutto generici, che il computo della penale per mancata fornitura sarebbe errato “per non essere quello di euro 28/kg. il prezzo normalmente praticato dall'opposta sulla piazza di Torino”, senza tuttavia neppure meramente allegare quale sarebbe il diverso (minor) prezzo in base al quale la penale andrebbe rideterminata. Nè può accedersi alla richiesta di riduzione ex art.1384 c.c., tenuto conto di quanto già osservato in precedenza circa la correlazione tra la penale ed il rischio economico assunto dall'opposta con l'anticipazione pecuniaria elargita in sede di conclusione del contratto. Nulla quaestio, infine, in relazione al credito per il mancato pagamento della somma di euro 4.878,83, quale corrispettivo per fornitura di caffè di cui l'opponente ha fruito senza pagare il dovuto. Non resta, pertanto, che rigettare l'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 03/03/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo