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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
Dott. Pietro Iovino ConSIliere relatore
Dott. Maria Laura Benini ConSIliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 887/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Pizzigati e Gian Paolo Babini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maccagnani, sito in Bologna, in V.le Carducci n. 18;
-Appellante- contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scalise ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Piazzale delle Belle Arti n. 3;
(contumace) CP_2
-Appellati-
pagina 1 di 11 AD OGGETTO: LESIONE PERSONALE – SINISTRO STRADALE – INCAPACITA'
LAVORATIVA SPECIFICA
CONCLUSIONI precisate con note scritte ex art. 127ter cpc:
APPELLANTE come da atto di riassunzione: «Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in ragione di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa e per i titoli nella stessa specificati, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra di loro, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, ed il SI. a pagare, in favore della SI.ra , quella somma che sarà riterrà equa e CP_2 Parte_1 di giustizia. Oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì dell'evento al saldo effettivo e con vittoria di spese e compenso professionale oltre a contributo forfettario 15%, cpa e iva come per legge, anche riguardo al giudizio di Cassazione, giusta il disposto dell'ordinanza della Suprema Corte.».
APPELLATA come da comparsa di risposta: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna in sede di rinvio, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: dichiarare inammissibile ogni prospettazione e domanda della Sig.ra finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato Parte_1 dalla “rinuncia” a sostenere l'esame di Stato di geometra e quindi alla libera professione;
In via principale nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di risarcimento per asserito Parte_1 danno patrimoniale da perdita o riduzione del reddito e/o della capacità di guadagno e rigettare ogni domanda di ulteriore risarcimento per perdita di chance, siccome infondate in fatto e in diritto e non provate;
In via subordinata, liquidare
l'eventuale danno solo nella sua provata e obiettiva consistenza, con esclusione di ogni voce di danno non dimostrata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, inclusive di IVA e CPA e rimborso forfetario spese generali 15%».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio e la compagnia assicuratrice Parte_1 CP_2 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Ravenna al fine di sentirli condannare al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale, avvenuto in Faenza in data
08.10.2000, nel quale l'attrice era terza trasportata dal convenuto, il quale, alla guida di un'auto di grossa cilindrata non imboccava regolarmente una curva a causa dell'eccessiva velocità ed andava a sbattere contro un albero ribaltandosi successivamente.
B. Espletata la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, così riscontrandosi postumi permanenti pari al 20% di invalidità, il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 78.412,81 (di cui 49.649,80 a titolo di danno biologico permanente, 24.824,90 a titolo di danno morale, 1.938,11 a titolo di spese mediche e 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita di pagina 2 di 11 chance, conseguente ad accertata riduzione della capacità lavorativa specifica di geometra), da cui venivano detratti gli importi già corrisposti all'attrice dalla compagnia assicuratrice (15.493,71 e 88.000,00 euro).
C. Avverso la sentenza proponeva appello la lamentando a) l'adesione acritica alle conclusioni Pt_1 del CTU a scapito delle asserite maggiormente attendibili valutazioni del proprio CTP;
b) il mancato riconoscimento del danno conseguente alla accertata riduzione della capacità lavorativa specifica, sostenendo come il Giudice si fosse limitato a liquidare in via equitativa la somma di 2.000,00 euro senza considerare il ben più grave pregiudizio patrimoniale per perdita di chance subito per non avere potuto intraprendere la professione di geometra, non avendo, a causa delle lesioni subite (intervenute principalmente a livello mnemonico), potuto superare l'esame di abilitazione al quale si era iscritta nel periodo antecedente al sinistro stradale;
c) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da invalidità temporanea totale e parziale.
D. Con sentenza n. 353/2016, la Corte d'appello di Bologna accoglieva parzialmente l'appello, riconoscendo in favore dell'appellante un danno complessivo pari a 165.013,11 euro (avendo ricalcolato correttamente il danno permanente nella misura del 25% – a seguito di consulenza medico-legale integrativa – in
146.615,00 euro, calcolato l'I.T.T. e l'I.T.P. in 14.460,00 euro e tenuti fermi i 2.000,00 euro calcolati equitativamente dal Tribunale per la riduzione della capacità lavorativa ed i 1.938,11 euro per le spese mediche)
e, detratto quanto già corrisposto, disponeva la condanna al pagamento di 32.258,59 euro. Per quanto di specifico odierno interesse, la Corte d'Appello osservava come non andasse riconosciuto il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che la danneggiata non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere tale carriera o, comunque, avrebbe superato l'esame e intrapreso con successo l'attività professionale.
E. Avverso tale sentenza proponeva un primo ricorso per Cassazione denunciando la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2729 c.c., ritenendo come, riconosciuta la percentuale di invalidità permanente nella misura del 25%, il Giudice avrebbe dovuto procedere all'accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, e che la circostanza che la danneggiata non svolgesse alcuna attività lavorativa non autorizzava l'esclusione di un danno futuro, dovendo il Giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico. Aggiungeva come il Giudice d'appello aveva omesso di esaminare la circostanza accertata dal CTU dell'impedimento ad intraprendere l'attività di geometra a causa delle gravissime lesioni e nulla aveva osservato in ordine all'incapacità lavorativa specifica pur accertata dal CTU nella misura del 10%.
F. Con l'ordinanza n. 26850/2017, la Suprema Corte, sempre adita da cassava con rinvio Parte_1 la sentenza d'appello, osservando come «in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudine e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del pagina 3 di 11 danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
(Cass. 12 giugno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n.
25634). Il giudice di merito, escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell'attività lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l'accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall'entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance».
G. Pronunciandosi in sede di rinvio, con la sentenza n. 3253/2019, la Corte d'appello di Bologna riconosceva a il diritto all'ulteriore somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_1 saldo, liquidata equitativamente a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, sostenendo come, nel caso di specie, l'invalidità permanente derivante dall'evento dannoso, «sia per l'entità» (25%), sia «per la specifica lesione cui si riferisce (menomazione del patrimonio psico-cognitivo con calo della memoria di fissazione, come accertato dal c.t.u. senza contestazioni delle parti) è di gravità tale da consentire a la possibilità di Parte_1 attendere solo parzialmente ad un lavoro di tipo intellettuale, quale quello cui legittimamente aspirava, come provato in via presuntiva dal conseguimento del diploma di geometra e dall'iscrizione alla sessione unica per
l'anno 2000 del relativo esame di abilitazione» e, inoltre, come «non può allora liquidarsi, a titolo di perdita di chance, un importo corrispondente al reddito medio di un geometra libero professionista capitalizzato in relazione all'aspettativa di vita della danneggiata , perché ciò SInificherebbe attribuirle il ristoro Parte_1 di un mancato guadagno effettivo, come se ella avesse conseguito il titolo abilitativo per l'attività professionale di geometra e l'avesse poi intrapresa. Per contro, la liquidazione del danno da perdita di chance va operata in via equitativa ma tenendo presenti i dati di fatto individualizzanti la posizione del danneggiato», dovendosi dunque considerare a) «lo scarto tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€ 24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ 8.328,97: calcolato ragguagliando all'anno l'importo Pt_1 corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa »; b) «la Pt_1 misura del 10% di riduzione della capacità lavorativa»; c) «la scelta della non giustificata dalla Pt_1 riduzione, invero modesta, della capacità lavorativa, di svolgere attività lavorativa unicamente dal 2001 al 2007
(come allegato, incontestatamente, dalla difesa della compagnia assicurativa), circostanza che evidenzia la volontà della parte di rinunciare da quel momento ad un reddito da lavoro». pagina 4 di 11 H. Avverso tale sentenza, proponeva il secondo ricorso per Cassazione, lamentando con Parte_1 cinque motivi:
1) la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 1151, 1161 e 384 c.p.c. per essere stata erroneamente e falsamente ritenuta abbandonata la domanda proposta di rifusione del danno da (accertata) diminuzione della capacità lavorativa specifica», sostenendo di aver sempre chiesto – anche nell'atto di citazione in riassunzione e in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio – sia la liquidazione del danno da perdita di chance, sia il danno inerente alla diminuita capacità reddituale lavorativa specifica;
2) la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1151, 1161 e (per quanto occorrere possa) 384 c.p.c., ... per essere stata erroneamente e falsamente ritenuta non contestata la circostanza che la ricorrente abbia inteso lavorare soltanto dal 2001 al 2007, successivamente rinunciando, per scelta asseritamente volontaria, ad un reddito da lavoro, con conseguente determinazione totalmente erronea del danno patrimoniale subito, per perdita di chance e diminuzione di reddito futuro», sostenendo come la Corte d'Appello fosse incorsa in un
«grave travisamento dei dati processuali e degli elementi acquisiti in causa», dal momento che la compagnia assicuratrice non aveva mai sostenuto che la avesse lavorato soltanto fino al 2007, ma "quantomeno" sino Pt_1
a tale anno, con ciò non intendendo attribuire ad essa la rinuncia, per sua scelta volontaria, ad un reddito da lavoro, ma solo precisare che - a suo giudizio - non si potrebbero cumulare i redditi percepiti dopo il sinistro, con quelli non incassati per non avere la esercitato la professione di geometra;
Pt_1
3) la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1151 e 1164 c.p.c. e per quanto occorrere possa, 384 c.p.c., ... per essere stato erroneamente e falsamente ritenuto che il c.t.u. abbia quantificato, in misura pari al 10%, anziché al 20%, la diminuzione della capacità lavorativa specifica e per avere erroneamente e falsamente ritenuto che tale minore quantificazione non sarebbe stata oggetto di contestazione in sede di legittimità ... nel precedente giudizio di cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 26850/2017 del 14.11.2017 ..., con conseguente erronea determinazione del danno patrimoniale subito, per perdita di chance e per diminuzione del reddito futuro», sottolineando come la sentenza d'appello non si fosse pronunciata affatto sull'incapacità lavorativa specifica, perché aveva ritenuto che la non avesse diritto a tale voce di danno;
Pt_1
4) la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle assicurazioni private") ... per essere sta stata omessa la dovuta applicazione del triplo della pensione sociale, quale criterio sussidiario per la quantificazione del danno patrimoniale per perdita di chance e diminuzione di reddito futuro», lamentando l'erronea forte limitazione del danno da "perdita di chance" anche perché frutto della mancata applicazione, per tutti gli anni lavorativi, quantomeno in via sussidiaria, del criterio del triplo della pensione sociale, previsto dall'art. 137 c.d.a.;
5) la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. ... ed errata conseguente determinazione del danno per la perdita di chance», rilevando come, tenuto conto che la somma di € 20.000,00 liquidata in sentenza è comprensiva della rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente, nonché degli interessi legali sul capitale rivalutato, dal sinistro alla data della sentenza de qua (19 novembre 2019), l'importo capitale effettivamente riconosciuto risulta pari ad € 10.990,00, considerata irrisoria;
pagina 5 di 11 I. Con ordinanza n. 5787/2024, la Corte di cassazione accoglieva parzialmente il ricorso, respinto solamente il quarto motivo, della con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, avendo Pt_1 quest'ultima errato laddove, pur avendo accertato nell'an l'esistenza di un danno da riduzione della capacità di guadagno in relazione alla certa incidenza delle menomazioni sulla capacità di lavoro specifica (di geometra libero professionista), lo aveva, poi, liquidato erroneamente supponendo trattarsi di dover liquidare esclusivamente un danno da perdita di chance.
L. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio dinanzi Parte_1 alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendo di «dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il SI. a pagare, Controparte_1 CP_2 in favore della SI.ra , quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia», ovverosia di procedere Parte_1 con una nuova liquidazione del danno patrimoniale, “quantificando sia la perdita o riduzione della capacità di guadagno (quale pregiudizio futuro, ma comunque certo), sia la perdita di chance (quale definitiva perdita di ulteriori prospettive di guadagno ed utilità oggetto di ragionevole aspettativa).” (Cfr. citazione in riassunzione pag. 16)
M. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità di ogni Controparte_1 avversa prospettazione e domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla rinuncia a sostenere l'esame di Stato di geometra e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, per l'effetto, rigettare ogni domanda di risarcimento per asserito danno patrimoniale da perdita o riduzione del reddito e/o della capacità di guadagno e rigettare ogni domanda di ulteriore risarcimento per perdita di chance, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. In subordine riteneva che la percentuale di incapacità lavorativa specifica di geometra potesse ritenersi accertata unicamente nella misura del 10% come da originaria valutazione del CTU nel corso del giudizio di primo grado, escludendosi perché immotivato, l'aumento al 20% riconosciuto solo in sede di supplemento, disposto dalla Corte territoriale durante il primo giudizio di rinvio innanzi alla medesima.
N. All'udienza del 12.11.2024, la Corte dichiarava la contumacia di ed all'esito delle CP_2 conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.11.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda de qua trae origine dal sinistro stradale avvenuto in data 08.01.2000 in Faenza che ha visto coinvolti – in qualità di terza trasportata dall'auto condotta da a seguito del quale la Parte_1 CP_2 prima aveva convenuto in giudizio il secondo e la sua compagnia assicuratrice, l'odierna Controparte_1 al fine di chiederne l'accertamento della responsabilità e conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
2. Accertata la responsabilità di e, dunque, della compagnia assicuratrice, nella CP_2 causazione del sinistro, aspetto peraltro dato apertis verbis per pacifico trattandosi di incidente autonomo, pagina 6 di 11 l'oggetto della causa, sin già dalla prima pronuncia d'appello, attiene unicamente al quantum della controversia.
Nello specifico, riconosciute e liquidate le voci di danno attinenti alla sfera non patrimoniale – non più oggetto di discussione in questa sede – permane un'unica annosa voce di danno, ampiamente dibattuta tra le parti in causa: il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica di geometra o, meglio, all'esercizio della professione di geometra.
In proposito, infatti, la Suprema Corte aveva già cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 353/2016, avendo quest'ultima errato laddove, pur avendo accertato (nell'an) l'esistenza di un danno da riduzione della capacità di guadagno in relazione alla certa incidenza delle menomazioni cerebrali sulla capacità di lavoro specifica (di geometra libero professionista), lo aveva, poi, liquidato erroneamente, supponendo trattarsi di dover liquidare solamente un danno da perdita di chance.
3. Nel suo ultimo rinvio a codesta Corte di merito, a seguito di accoglimento del ricorso proposto da la Corte di cassazione aveva sostenuto come «il danno da perdita o riduzione della capacità di Parte_1 guadagno, ove accertato -come nella specie- nei suoi presupposti ed elementi costitutivi, è danno da lucro cessante, bensì futuro ma comunque certo, non meramente sperato (chance), rappresentato dalla impossibilità, conseguente alle menomazioni, di ottenere nel tempo quegli introiti o utilità che il danneggiato avrebbe con ragionevole certezza altrimenti conseguito». Nello specifico, la Suprema Corte, richiamando un suo precedente orientamento espresso più volte (Cass. 11.05.1989 n. 2150; Cass. 17.01.2003 n. 608; Cass. 16.02.2001 n. 2335;
Cass. 01.07.1998 n. 6420), sottolineava come, in ipotesi come quella di specie e, quindi, di invalidità permanente parziale causata ad una persona che, al momento dell'evento dannoso, non svolgeva ancora alcuna attività lavorativa, «il danno da risarcire, che ... consiste nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che otterrebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato
(in relazione alle dette conseguenze limitative) con una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l'evento dannoso, basata quindi su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire l'ordinaria causa efficiente dell'incremento patrimoniale... e così con riferimento al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il soggetto eserciterà nel futuro: spettando al giudice del merito di accertare quel tipo di attività con criterio di probabilità tenendo conto della posizione sociale ed economica del danneggiato (e della sua famiglia) e delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit ... ed in concreto, quindi, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti da danneggiato con il progredire dell'età e con lo sviluppo o meno degli studi o di una specifica preparazione professionale anche con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione.» (Cfr pag. 15 enfasi del grassetto aggiunta). Proseguiva la Cassazione, sostenendo come l'individuazione, nel caso di specie, della base reddituale cui rapportare, ai fini della liquidazione, il danno rappresentato dalla accertata incidenza riduttiva della menomazione sulla futura capacità di guadagno, appare agevole alla stregua delle indicazioni già offerte in sentenza, al momento dell'accertamento dell'an di tale danno, su quale fosse il «lavoro di tipo intellettuale ... cui
(la ricorrente) legittimamente aspirava, come provato in via presuntiva dal conseguimento del diploma di geometra e dall'iscrizione alla sessione unica per l'anno 2000 del relativo esame di abilitazione». In sostanza, il pagina 7 di 11 reddito cui parametrare la liquidazione è quello medio di un geometra abilitato alla professione, dovendosi, dunque, ritenere corretto il ragionamento operato in sentenza -sul punto, del resto, non contestato da alcuno-nella parte in cui pone a base del calcolo «lo scarto tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€
24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ 8.328,97: calcolato ragguagliando Pt_1 all'anno l'importo corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa
» (Cfr. pag. 16). Relativamente alla traduzione in termini percentuali della incidenza delle accertate Pt_1 menomazioni sulla capacità di produzione del reddito, la Corte di cassazione sottolinea come il CTU, nella relazione integrativa, ha elevato dal 10 al 20% la diminuzione della capacità lavorativa specifica, ciò «alla luce dell'effettiva impossibilità di acquisire l'iscrizione all'Albo dei geometri per la psicopatologia post-traumatica».
4. Premesso quanto sopra, si osserva come nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata a quantificare, dunque, unicamente il danno da perdita della capacità di guadagno, ovverosia le perdite economiche certe che ha già subito – e che certamente subirà – la danneggiata a causa del sinistro stradale.
In proposito, si rammenta come la lesione della capacità reddituale, che si presume conseguente alla diminuita capacità di lavoro, pertiene al danno patrimoniale (CC III 19.2.2019 n. 4734; CC VI-3 11.4.2022 n. 11657; CC
III 17.5.2023 n. 13540) ed è configurabile ove la menomazione, impedendo il completo recupero dell'integrità psico-fisica, precluda la conservazione della capacità reddituale antecedente all'evento lesivo o, in prospettiva, la capacità di acquisire maggiori redditi o di attendere ad occupazioni confacenti alle attitudini, alle condizioni e alle esperienze personali (cfr. CC III 27.4.2010 n. 10074; CC III 18.4.2003 n. 6291); dovendosi, quindi, accertarsi la duplice incidenza causale dell'invalidità permanente sulla capacità di lavoro e di questa sulla capacità di lucro (cfr. CC III 18.9.2007 n. 19357).
4.1 Nel caso di specie, dalla disamina della CTU espletata nell'ambito del procedimento di primo grado e integrata nell'ambito del secondo con il già visto supplemento del 30.04.2014, e alla quale questa Corte intende aderire in quanto immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, è emerso un dato certo: a causa delle lesioni subite in occasione dell'incidente, il grado di invalidità permanente è pari al 25%, mentre il danno alla capacità lavorativa è pari al 20%. Ne consegue logicamente come tale tipologia di lesioni invalidanti non possa non avere delle ripercussioni assolutamente negative in relazione ad attività di carattere intellettuale, quale quella di geometra libero professionista, propria del caso in esame, al punto da impedirne l'espletamento. Infatti, la ha subito un danno di natura patrimoniale per le conseguenze che esso ha avuto sulla capacità Pt_1 lavorativa specifica, non essendo più stata in grado di sostenere l'esame di Stato che le avrebbe permesso di iscriversi all'Albo dei Geometri e, conseguentemente, di svolgere l'attività per la quale si era preparata durante il suo percorso scolastico ed il periodo di tirocinio presso lo studio di un libero professionista, in ogni caso trattandosi di un danno che non può essere messo seriamente in discussione per il fatto che la aveva svolto Pt_1 in modo saltuario qualche lavoro affine a quello desiderato secondo l'allegazione contenuta in atto di citazione.
Del resto ad ogni modo conforta il giudizio del CTU la patologia neurologica di tipo cognitivo e mnemonico residuata dal sinistro stradale ed in evidente nesso causale con esso. pagina 8 di 11 Trattasi, infatti, di severa invalidità patita dalla caratterizzata da trauma cranico maggiore con Pt_1 conseguente Danno Assonale Diffuso da lesioni cerebrali profonde. Nel perizia integrativa, infatti, il CTU – che aveva in precedenza stimato nel 10% l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica – aderiva alle conclusioni del
CTP dell'odierna appellante, Dott. il quale sosteneva come la diagnosi medico-legale di “trauma Per_1 cranico maggiore con conseguente Danno Assonale Diffuso e lesioni cerebrali profonde, cefalea cronicizzata e riduzione della memoria di fissazione” fosse incompleta, in quanto il «deficit della memoria investe non solo quella di fissazione (ovvero di poco tempo prima, giorni o ore) ma anche quella a lungo termine come, ad esempio, la memoria delle nozioni apprese durante l'iter scolastico» e, pertanto, riteneva equo aumentare al
20% l'incapacità lavorativa della danneggiata, per via dell'impossibilità della stessa di attendere a quanto dalla stessa desiderato e per il quale aveva in precedenza studiato e maturato esperienza: la geometra libera professionista.
4.2 In ordine alla quantificazione di tale danno, i Giudici di legittimità hanno ritenuto corretto il ragionamento intrapreso da questa Corte con la sentenza n. 3253/2019, laddove ha sostenuto come alla base del calcolo dovesse porsi «lo scarto tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€ 24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ 8.328,97: calcolato ragguagliando all'anno l'importo Pt_1 corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa » (Cfr. pag. Pt_1
16).
4.3 Pertanto, ripercorrendo i passaggi seguiti dalla Corte di Bologna con la sentenza n. 3253/2019 e apportate le dovute correzioni così come imposto dall'annullamento della Suprema Corte, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso quale perdita certa, derivante dal minor guadagno futuro subito da a causa Parte_1 delle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale e specificamente relative alla proporzionale perdita di capacità lavorativa specifica di geometra, è il seguente.
4.3.1 Occorre preliminarmente individuare il fattore da porre alla base del calcolo, rappresentato dal reddito medio annuo perso dalla ovverosia quanto avrebbe presumibilmente guadagnato all'anno se Pt_1 avesse intrapreso la professione di geometra. Tale cifra è stata correttamente – secondo la Corte di cassazione
(Cfr. pag. 16) – determinata dalla Corte d'appello nello <<scarto [esistente] tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€ 24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ Pt_1
8.328,97: calcolato ragguagliando all'anno l'importo corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa .>>. Quindi, la somma derivante dalla loro differenza è pari ad €. Pt_1
15.964,37 e può essere arrotondata per eccesso ad €. 16.000,00.
Ciò posto, risulta necessaria una distinzione.
4.3.2 Infatti, per ciò che concerne il profilo attuale, costituito dai redditi persi dal sinistro alla data della liquidazione odierna, esso va stimato moltiplicando il reddito medio annuo (16.000,00 euro) per i venticinque pagina 9 di 11 anni maturati dal sinistro (08.10.2000) ad oggi, data della liquidazione, per un totale di 400.000,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
Infatti, trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata è dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di categoria intervenuta da una data intermedia, che può essere indicata nel'01.01.2013 – individuata come data intermedia tra il giorno del sinistro avvenuto il 08.01.2000 ed il 31.08.2025, in quanto il nuovo indice ISTAT sarà pubblicato il prossimo 16 ottobre – al giorno della pubblicazione della presente sentenza. La somma così rivalutata è pari a 489.200,00 euro.
A tale somma occorre aggiungere gli interessi nella misura legale maturati anno per anno e per lo stesso periodo, per un definitivo totale di 565.232,40 euro (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
Dalla presente sentenza decorreranno unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc.
4.3.3 Per ciò che concerne il profilo prospettico, invece, costituito dal valore capitale del reddito annuo perso, dovranno osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale
– aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2023 e denominate "Capitalizzazione anticipata di una rendita” – in quanto per attuare una "capitalizzazione" di un reddito futuro, che verrà perso dall'infortunato, occorrono dei calcoli che garantiscano una obiettiva equivalenza tra la sommatoria dei redditi futuri e la corresponsione di una somma monetaria anticipata. Pertanto, andrà moltiplicato il reddito annuo medio per un coefficiente, per l'appunto, di capitalizzazione e corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione. Venendo al calcolo, dunque, sulla somma dovuta a titolo di reddito annuo medio di 16.000,00 euro va applicata la rivalutazione monetaria intervenuta dall'01.01.2013 – individuata come data intermedia tra il giorno del sinistro avvenuto il 08.01.2000 e il 31.08.2025, in quanto l'indice ISTAT sarà pubblicato il prossimo
16 ottobre – al giorno della pubblicazione della presente sentenza. La somma rivalutata spettante, dunque, all'appellante, a titolo di reddito annuo medio è pari a 19.568,00 euro. Conseguentemente, tale importo va moltiplicato per 22,76 – ovverosia il coefficiente di capitalizzazione ottenuto sottraendo da 67 (età pensionabile per le donne) 46 (età della danneggiata oggi), ottenendo così 21, ovverosia gli anni in cui presumibilmente la avrebbe ancora lavorato – ottenendosi così l'importo 445.367,68 euro. Dalla presente sentenza Pt_1 decorreranno unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc
4.4 A questo punto dovrebbe essere chiaro, perché conseguente alla liquidazione in termini di certezza, che nessuna perdita di chance può essere liquidata in relazione al danno relativo alla capacità lavorativa e alla perdita reddituale conseguente. Opinare differentemente varrebbe costituire una inammissibile locupletazione in favore della parte danneggiata, ingenerando una duplicazione, come del resto non ha mancato di eccepire la
Compagnia. Ciò, del resto, è congruente anche con le difese espletate dalle parti, posto che neppure quella attorea ed odierna appellante, ha saputo indicare in cosa consistesse questa pretesa perdita di chance lavorativa.
5. In conclusione, dunque, e in accoglimento dell'appello, la liquidazione della somma richiesta, in questa sede determinata, è pari a complessivi 1.010.600,08 euro (565.232,40 + 445.365,68), e di essa
[...]
e sono tenuti all'ulteriore pagamento, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ CP_1 CP_2 co., cc, che decorreranno dalla presente sentenza. pagina 10 di 11 6. In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore 260.001,00
e 520.000,00, applicato in ragione della relativa semplicità dell'odierno giudizio di rinvio, incentrato su di una sola questione e peraltro ben perimetrata dal decisum della Suprema Corte, e dal DM 55/2014 e succ. mod. ex
DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, insieme a quelle relative al giudizio di legittimità e tenuto conto della specifica nota spese e compensi depositata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza del 02.02.2024 n. 5787/2024:
-dichiara tenuti e condanna in solido e a titolo di risarcimento del Controparte_1 CP_2 danno per le causali indicate in parte motiva relative e relative al titolo di mancato guadagno, al pagamento in favore di ell'ulteriore somma di € 1.010.600,08, oltre interessi ex art. 1284, 1^ co., c.c. dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-dichiara tenuti e condanna in solido e alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_2 elle somme di: Parte_1
- euro 1.214,00 + 27,00 + 21,55 per spese ed euro 10.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio di rinvio;
- euro 1.313,00 per spese ed euro 5.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di cassazione.
Deciso in Bologna il 26 settembre 2025
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
Dott. Pietro Iovino ConSIliere relatore
Dott. Maria Laura Benini ConSIliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 887/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Pizzigati e Gian Paolo Babini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maccagnani, sito in Bologna, in V.le Carducci n. 18;
-Appellante- contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Scalise ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, in Piazzale delle Belle Arti n. 3;
(contumace) CP_2
-Appellati-
pagina 1 di 11 AD OGGETTO: LESIONE PERSONALE – SINISTRO STRADALE – INCAPACITA'
LAVORATIVA SPECIFICA
CONCLUSIONI precisate con note scritte ex art. 127ter cpc:
APPELLANTE come da atto di riassunzione: «Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in ragione di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa e per i titoli nella stessa specificati, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra di loro, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, ed il SI. a pagare, in favore della SI.ra , quella somma che sarà riterrà equa e CP_2 Parte_1 di giustizia. Oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dal dì dell'evento al saldo effettivo e con vittoria di spese e compenso professionale oltre a contributo forfettario 15%, cpa e iva come per legge, anche riguardo al giudizio di Cassazione, giusta il disposto dell'ordinanza della Suprema Corte.».
APPELLATA come da comparsa di risposta: «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna in sede di rinvio, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: dichiarare inammissibile ogni prospettazione e domanda della Sig.ra finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato Parte_1 dalla “rinuncia” a sostenere l'esame di Stato di geometra e quindi alla libera professione;
In via principale nel merito, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, rigettare ogni domanda di risarcimento per asserito Parte_1 danno patrimoniale da perdita o riduzione del reddito e/o della capacità di guadagno e rigettare ogni domanda di ulteriore risarcimento per perdita di chance, siccome infondate in fatto e in diritto e non provate;
In via subordinata, liquidare
l'eventuale danno solo nella sua provata e obiettiva consistenza, con esclusione di ogni voce di danno non dimostrata;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, inclusive di IVA e CPA e rimborso forfetario spese generali 15%».
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. conveniva in giudizio e la compagnia assicuratrice Parte_1 CP_2 Controparte_3 dinanzi al Tribunale di Ravenna al fine di sentirli condannare al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del sinistro stradale, avvenuto in Faenza in data
08.10.2000, nel quale l'attrice era terza trasportata dal convenuto, il quale, alla guida di un'auto di grossa cilindrata non imboccava regolarmente una curva a causa dell'eccessiva velocità ed andava a sbattere contro un albero ribaltandosi successivamente.
B. Espletata la CTU medico-legale sulla persona dell'attrice, così riscontrandosi postumi permanenti pari al 20% di invalidità, il Tribunale di Ravenna accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 78.412,81 (di cui 49.649,80 a titolo di danno biologico permanente, 24.824,90 a titolo di danno morale, 1.938,11 a titolo di spese mediche e 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita di pagina 2 di 11 chance, conseguente ad accertata riduzione della capacità lavorativa specifica di geometra), da cui venivano detratti gli importi già corrisposti all'attrice dalla compagnia assicuratrice (15.493,71 e 88.000,00 euro).
C. Avverso la sentenza proponeva appello la lamentando a) l'adesione acritica alle conclusioni Pt_1 del CTU a scapito delle asserite maggiormente attendibili valutazioni del proprio CTP;
b) il mancato riconoscimento del danno conseguente alla accertata riduzione della capacità lavorativa specifica, sostenendo come il Giudice si fosse limitato a liquidare in via equitativa la somma di 2.000,00 euro senza considerare il ben più grave pregiudizio patrimoniale per perdita di chance subito per non avere potuto intraprendere la professione di geometra, non avendo, a causa delle lesioni subite (intervenute principalmente a livello mnemonico), potuto superare l'esame di abilitazione al quale si era iscritta nel periodo antecedente al sinistro stradale;
c) il mancato riconoscimento del danno patrimoniale da invalidità temporanea totale e parziale.
D. Con sentenza n. 353/2016, la Corte d'appello di Bologna accoglieva parzialmente l'appello, riconoscendo in favore dell'appellante un danno complessivo pari a 165.013,11 euro (avendo ricalcolato correttamente il danno permanente nella misura del 25% – a seguito di consulenza medico-legale integrativa – in
146.615,00 euro, calcolato l'I.T.T. e l'I.T.P. in 14.460,00 euro e tenuti fermi i 2.000,00 euro calcolati equitativamente dal Tribunale per la riduzione della capacità lavorativa ed i 1.938,11 euro per le spese mediche)
e, detratto quanto già corrisposto, disponeva la condanna al pagamento di 32.258,59 euro. Per quanto di specifico odierno interesse, la Corte d'Appello osservava come non andasse riconosciuto il danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un'attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che la danneggiata non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere tale carriera o, comunque, avrebbe superato l'esame e intrapreso con successo l'attività professionale.
E. Avverso tale sentenza proponeva un primo ricorso per Cassazione denunciando la Parte_1 violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2729 c.c., ritenendo come, riconosciuta la percentuale di invalidità permanente nella misura del 25%, il Giudice avrebbe dovuto procedere all'accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, e che la circostanza che la danneggiata non svolgesse alcuna attività lavorativa non autorizzava l'esclusione di un danno futuro, dovendo il Giudice al riguardo svolgere una complessa valutazione di tipo prognostico. Aggiungeva come il Giudice d'appello aveva omesso di esaminare la circostanza accertata dal CTU dell'impedimento ad intraprendere l'attività di geometra a causa delle gravissime lesioni e nulla aveva osservato in ordine all'incapacità lavorativa specifica pur accertata dal CTU nella misura del 10%.
F. Con l'ordinanza n. 26850/2017, la Suprema Corte, sempre adita da cassava con rinvio Parte_1 la sentenza d'appello, osservando come «in tema di danni alla persona, l'invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudine e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell'aspetto del pagina 3 di 11 danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.
(Cass. 12 giugno 2015, n. 12211). Nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497). La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n.
25634). Il giudice di merito, escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell'attività lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l'accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall'entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance».
G. Pronunciandosi in sede di rinvio, con la sentenza n. 3253/2019, la Corte d'appello di Bologna riconosceva a il diritto all'ulteriore somma di € 20.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al Parte_1 saldo, liquidata equitativamente a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, sostenendo come, nel caso di specie, l'invalidità permanente derivante dall'evento dannoso, «sia per l'entità» (25%), sia «per la specifica lesione cui si riferisce (menomazione del patrimonio psico-cognitivo con calo della memoria di fissazione, come accertato dal c.t.u. senza contestazioni delle parti) è di gravità tale da consentire a la possibilità di Parte_1 attendere solo parzialmente ad un lavoro di tipo intellettuale, quale quello cui legittimamente aspirava, come provato in via presuntiva dal conseguimento del diploma di geometra e dall'iscrizione alla sessione unica per
l'anno 2000 del relativo esame di abilitazione» e, inoltre, come «non può allora liquidarsi, a titolo di perdita di chance, un importo corrispondente al reddito medio di un geometra libero professionista capitalizzato in relazione all'aspettativa di vita della danneggiata , perché ciò SInificherebbe attribuirle il ristoro Parte_1 di un mancato guadagno effettivo, come se ella avesse conseguito il titolo abilitativo per l'attività professionale di geometra e l'avesse poi intrapresa. Per contro, la liquidazione del danno da perdita di chance va operata in via equitativa ma tenendo presenti i dati di fatto individualizzanti la posizione del danneggiato», dovendosi dunque considerare a) «lo scarto tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€ 24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ 8.328,97: calcolato ragguagliando all'anno l'importo Pt_1 corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa »; b) «la Pt_1 misura del 10% di riduzione della capacità lavorativa»; c) «la scelta della non giustificata dalla Pt_1 riduzione, invero modesta, della capacità lavorativa, di svolgere attività lavorativa unicamente dal 2001 al 2007
(come allegato, incontestatamente, dalla difesa della compagnia assicurativa), circostanza che evidenzia la volontà della parte di rinunciare da quel momento ad un reddito da lavoro». pagina 4 di 11 H. Avverso tale sentenza, proponeva il secondo ricorso per Cassazione, lamentando con Parte_1 cinque motivi:
1) la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 1151, 1161 e 384 c.p.c. per essere stata erroneamente e falsamente ritenuta abbandonata la domanda proposta di rifusione del danno da (accertata) diminuzione della capacità lavorativa specifica», sostenendo di aver sempre chiesto – anche nell'atto di citazione in riassunzione e in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio – sia la liquidazione del danno da perdita di chance, sia il danno inerente alla diminuita capacità reddituale lavorativa specifica;
2) la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1151, 1161 e (per quanto occorrere possa) 384 c.p.c., ... per essere stata erroneamente e falsamente ritenuta non contestata la circostanza che la ricorrente abbia inteso lavorare soltanto dal 2001 al 2007, successivamente rinunciando, per scelta asseritamente volontaria, ad un reddito da lavoro, con conseguente determinazione totalmente erronea del danno patrimoniale subito, per perdita di chance e diminuzione di reddito futuro», sostenendo come la Corte d'Appello fosse incorsa in un
«grave travisamento dei dati processuali e degli elementi acquisiti in causa», dal momento che la compagnia assicuratrice non aveva mai sostenuto che la avesse lavorato soltanto fino al 2007, ma "quantomeno" sino Pt_1
a tale anno, con ciò non intendendo attribuire ad essa la rinuncia, per sua scelta volontaria, ad un reddito da lavoro, ma solo precisare che - a suo giudizio - non si potrebbero cumulare i redditi percepiti dopo il sinistro, con quelli non incassati per non avere la esercitato la professione di geometra;
Pt_1
3) la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1151 e 1164 c.p.c. e per quanto occorrere possa, 384 c.p.c., ... per essere stato erroneamente e falsamente ritenuto che il c.t.u. abbia quantificato, in misura pari al 10%, anziché al 20%, la diminuzione della capacità lavorativa specifica e per avere erroneamente e falsamente ritenuto che tale minore quantificazione non sarebbe stata oggetto di contestazione in sede di legittimità ... nel precedente giudizio di cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 26850/2017 del 14.11.2017 ..., con conseguente erronea determinazione del danno patrimoniale subito, per perdita di chance e per diminuzione del reddito futuro», sottolineando come la sentenza d'appello non si fosse pronunciata affatto sull'incapacità lavorativa specifica, perché aveva ritenuto che la non avesse diritto a tale voce di danno;
Pt_1
4) la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle assicurazioni private") ... per essere sta stata omessa la dovuta applicazione del triplo della pensione sociale, quale criterio sussidiario per la quantificazione del danno patrimoniale per perdita di chance e diminuzione di reddito futuro», lamentando l'erronea forte limitazione del danno da "perdita di chance" anche perché frutto della mancata applicazione, per tutti gli anni lavorativi, quantomeno in via sussidiaria, del criterio del triplo della pensione sociale, previsto dall'art. 137 c.d.a.;
5) la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. ... ed errata conseguente determinazione del danno per la perdita di chance», rilevando come, tenuto conto che la somma di € 20.000,00 liquidata in sentenza è comprensiva della rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente, nonché degli interessi legali sul capitale rivalutato, dal sinistro alla data della sentenza de qua (19 novembre 2019), l'importo capitale effettivamente riconosciuto risulta pari ad € 10.990,00, considerata irrisoria;
pagina 5 di 11 I. Con ordinanza n. 5787/2024, la Corte di cassazione accoglieva parzialmente il ricorso, respinto solamente il quarto motivo, della con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, avendo Pt_1 quest'ultima errato laddove, pur avendo accertato nell'an l'esistenza di un danno da riduzione della capacità di guadagno in relazione alla certa incidenza delle menomazioni sulla capacità di lavoro specifica (di geometra libero professionista), lo aveva, poi, liquidato erroneamente supponendo trattarsi di dover liquidare esclusivamente un danno da perdita di chance.
L. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., riassumeva il giudizio dinanzi Parte_1 alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendo di «dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in solido tra loro, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il SI. a pagare, Controparte_1 CP_2 in favore della SI.ra , quella somma che sarà ritenuta equa e di giustizia», ovverosia di procedere Parte_1 con una nuova liquidazione del danno patrimoniale, “quantificando sia la perdita o riduzione della capacità di guadagno (quale pregiudizio futuro, ma comunque certo), sia la perdita di chance (quale definitiva perdita di ulteriori prospettive di guadagno ed utilità oggetto di ragionevole aspettativa).” (Cfr. citazione in riassunzione pag. 16)
M. Si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità di ogni Controparte_1 avversa prospettazione e domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla rinuncia a sostenere l'esame di Stato di geometra e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, per l'effetto, rigettare ogni domanda di risarcimento per asserito danno patrimoniale da perdita o riduzione del reddito e/o della capacità di guadagno e rigettare ogni domanda di ulteriore risarcimento per perdita di chance, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. In subordine riteneva che la percentuale di incapacità lavorativa specifica di geometra potesse ritenersi accertata unicamente nella misura del 10% come da originaria valutazione del CTU nel corso del giudizio di primo grado, escludendosi perché immotivato, l'aumento al 20% riconosciuto solo in sede di supplemento, disposto dalla Corte territoriale durante il primo giudizio di rinvio innanzi alla medesima.
N. All'udienza del 12.11.2024, la Corte dichiarava la contumacia di ed all'esito delle CP_2 conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 19.11.2024, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella estensione massima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La vicenda de qua trae origine dal sinistro stradale avvenuto in data 08.01.2000 in Faenza che ha visto coinvolti – in qualità di terza trasportata dall'auto condotta da a seguito del quale la Parte_1 CP_2 prima aveva convenuto in giudizio il secondo e la sua compagnia assicuratrice, l'odierna Controparte_1 al fine di chiederne l'accertamento della responsabilità e conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
2. Accertata la responsabilità di e, dunque, della compagnia assicuratrice, nella CP_2 causazione del sinistro, aspetto peraltro dato apertis verbis per pacifico trattandosi di incidente autonomo, pagina 6 di 11 l'oggetto della causa, sin già dalla prima pronuncia d'appello, attiene unicamente al quantum della controversia.
Nello specifico, riconosciute e liquidate le voci di danno attinenti alla sfera non patrimoniale – non più oggetto di discussione in questa sede – permane un'unica annosa voce di danno, ampiamente dibattuta tra le parti in causa: il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica di geometra o, meglio, all'esercizio della professione di geometra.
In proposito, infatti, la Suprema Corte aveva già cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 353/2016, avendo quest'ultima errato laddove, pur avendo accertato (nell'an) l'esistenza di un danno da riduzione della capacità di guadagno in relazione alla certa incidenza delle menomazioni cerebrali sulla capacità di lavoro specifica (di geometra libero professionista), lo aveva, poi, liquidato erroneamente, supponendo trattarsi di dover liquidare solamente un danno da perdita di chance.
3. Nel suo ultimo rinvio a codesta Corte di merito, a seguito di accoglimento del ricorso proposto da la Corte di cassazione aveva sostenuto come «il danno da perdita o riduzione della capacità di Parte_1 guadagno, ove accertato -come nella specie- nei suoi presupposti ed elementi costitutivi, è danno da lucro cessante, bensì futuro ma comunque certo, non meramente sperato (chance), rappresentato dalla impossibilità, conseguente alle menomazioni, di ottenere nel tempo quegli introiti o utilità che il danneggiato avrebbe con ragionevole certezza altrimenti conseguito». Nello specifico, la Suprema Corte, richiamando un suo precedente orientamento espresso più volte (Cass. 11.05.1989 n. 2150; Cass. 17.01.2003 n. 608; Cass. 16.02.2001 n. 2335;
Cass. 01.07.1998 n. 6420), sottolineava come, in ipotesi come quella di specie e, quindi, di invalidità permanente parziale causata ad una persona che, al momento dell'evento dannoso, non svolgeva ancora alcuna attività lavorativa, «il danno da risarcire, che ... consiste nel minor guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che otterrebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato
(in relazione alle dette conseguenze limitative) con una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l'evento dannoso, basata quindi su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire l'ordinaria causa efficiente dell'incremento patrimoniale... e così con riferimento al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il soggetto eserciterà nel futuro: spettando al giudice del merito di accertare quel tipo di attività con criterio di probabilità tenendo conto della posizione sociale ed economica del danneggiato (e della sua famiglia) e delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit ... ed in concreto, quindi, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti da danneggiato con il progredire dell'età e con lo sviluppo o meno degli studi o di una specifica preparazione professionale anche con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione.» (Cfr pag. 15 enfasi del grassetto aggiunta). Proseguiva la Cassazione, sostenendo come l'individuazione, nel caso di specie, della base reddituale cui rapportare, ai fini della liquidazione, il danno rappresentato dalla accertata incidenza riduttiva della menomazione sulla futura capacità di guadagno, appare agevole alla stregua delle indicazioni già offerte in sentenza, al momento dell'accertamento dell'an di tale danno, su quale fosse il «lavoro di tipo intellettuale ... cui
(la ricorrente) legittimamente aspirava, come provato in via presuntiva dal conseguimento del diploma di geometra e dall'iscrizione alla sessione unica per l'anno 2000 del relativo esame di abilitazione». In sostanza, il pagina 7 di 11 reddito cui parametrare la liquidazione è quello medio di un geometra abilitato alla professione, dovendosi, dunque, ritenere corretto il ragionamento operato in sentenza -sul punto, del resto, non contestato da alcuno-nella parte in cui pone a base del calcolo «lo scarto tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€
24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ 8.328,97: calcolato ragguagliando Pt_1 all'anno l'importo corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa
» (Cfr. pag. 16). Relativamente alla traduzione in termini percentuali della incidenza delle accertate Pt_1 menomazioni sulla capacità di produzione del reddito, la Corte di cassazione sottolinea come il CTU, nella relazione integrativa, ha elevato dal 10 al 20% la diminuzione della capacità lavorativa specifica, ciò «alla luce dell'effettiva impossibilità di acquisire l'iscrizione all'Albo dei geometri per la psicopatologia post-traumatica».
4. Premesso quanto sopra, si osserva come nel presente giudizio di rinvio questa Corte è chiamata a quantificare, dunque, unicamente il danno da perdita della capacità di guadagno, ovverosia le perdite economiche certe che ha già subito – e che certamente subirà – la danneggiata a causa del sinistro stradale.
In proposito, si rammenta come la lesione della capacità reddituale, che si presume conseguente alla diminuita capacità di lavoro, pertiene al danno patrimoniale (CC III 19.2.2019 n. 4734; CC VI-3 11.4.2022 n. 11657; CC
III 17.5.2023 n. 13540) ed è configurabile ove la menomazione, impedendo il completo recupero dell'integrità psico-fisica, precluda la conservazione della capacità reddituale antecedente all'evento lesivo o, in prospettiva, la capacità di acquisire maggiori redditi o di attendere ad occupazioni confacenti alle attitudini, alle condizioni e alle esperienze personali (cfr. CC III 27.4.2010 n. 10074; CC III 18.4.2003 n. 6291); dovendosi, quindi, accertarsi la duplice incidenza causale dell'invalidità permanente sulla capacità di lavoro e di questa sulla capacità di lucro (cfr. CC III 18.9.2007 n. 19357).
4.1 Nel caso di specie, dalla disamina della CTU espletata nell'ambito del procedimento di primo grado e integrata nell'ambito del secondo con il già visto supplemento del 30.04.2014, e alla quale questa Corte intende aderire in quanto immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, è emerso un dato certo: a causa delle lesioni subite in occasione dell'incidente, il grado di invalidità permanente è pari al 25%, mentre il danno alla capacità lavorativa è pari al 20%. Ne consegue logicamente come tale tipologia di lesioni invalidanti non possa non avere delle ripercussioni assolutamente negative in relazione ad attività di carattere intellettuale, quale quella di geometra libero professionista, propria del caso in esame, al punto da impedirne l'espletamento. Infatti, la ha subito un danno di natura patrimoniale per le conseguenze che esso ha avuto sulla capacità Pt_1 lavorativa specifica, non essendo più stata in grado di sostenere l'esame di Stato che le avrebbe permesso di iscriversi all'Albo dei Geometri e, conseguentemente, di svolgere l'attività per la quale si era preparata durante il suo percorso scolastico ed il periodo di tirocinio presso lo studio di un libero professionista, in ogni caso trattandosi di un danno che non può essere messo seriamente in discussione per il fatto che la aveva svolto Pt_1 in modo saltuario qualche lavoro affine a quello desiderato secondo l'allegazione contenuta in atto di citazione.
Del resto ad ogni modo conforta il giudizio del CTU la patologia neurologica di tipo cognitivo e mnemonico residuata dal sinistro stradale ed in evidente nesso causale con esso. pagina 8 di 11 Trattasi, infatti, di severa invalidità patita dalla caratterizzata da trauma cranico maggiore con Pt_1 conseguente Danno Assonale Diffuso da lesioni cerebrali profonde. Nel perizia integrativa, infatti, il CTU – che aveva in precedenza stimato nel 10% l'incidenza sulla capacità lavorativa specifica – aderiva alle conclusioni del
CTP dell'odierna appellante, Dott. il quale sosteneva come la diagnosi medico-legale di “trauma Per_1 cranico maggiore con conseguente Danno Assonale Diffuso e lesioni cerebrali profonde, cefalea cronicizzata e riduzione della memoria di fissazione” fosse incompleta, in quanto il «deficit della memoria investe non solo quella di fissazione (ovvero di poco tempo prima, giorni o ore) ma anche quella a lungo termine come, ad esempio, la memoria delle nozioni apprese durante l'iter scolastico» e, pertanto, riteneva equo aumentare al
20% l'incapacità lavorativa della danneggiata, per via dell'impossibilità della stessa di attendere a quanto dalla stessa desiderato e per il quale aveva in precedenza studiato e maturato esperienza: la geometra libera professionista.
4.2 In ordine alla quantificazione di tale danno, i Giudici di legittimità hanno ritenuto corretto il ragionamento intrapreso da questa Corte con la sentenza n. 3253/2019, laddove ha sostenuto come alla base del calcolo dovesse porsi «lo scarto tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€ 24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ 8.328,97: calcolato ragguagliando all'anno l'importo Pt_1 corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa » (Cfr. pag. Pt_1
16).
4.3 Pertanto, ripercorrendo i passaggi seguiti dalla Corte di Bologna con la sentenza n. 3253/2019 e apportate le dovute correzioni così come imposto dall'annullamento della Suprema Corte, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso quale perdita certa, derivante dal minor guadagno futuro subito da a causa Parte_1 delle lesioni riportate a seguito del sinistro stradale e specificamente relative alla proporzionale perdita di capacità lavorativa specifica di geometra, è il seguente.
4.3.1 Occorre preliminarmente individuare il fattore da porre alla base del calcolo, rappresentato dal reddito medio annuo perso dalla ovverosia quanto avrebbe presumibilmente guadagnato all'anno se Pt_1 avesse intrapreso la professione di geometra. Tale cifra è stata correttamente – secondo la Corte di cassazione
(Cfr. pag. 16) – determinata dalla Corte d'appello nello <<scarto [esistente] tra il reddito annuo medio di un geometra libero professionista (€ 24.293,34: calcolato devalutando all'epoca del sinistro l'importo corrispondente indicato, senza avverse contestazioni, dalla difesa e quello di un geometra dipendente (€ Pt_1
8.328,97: calcolato ragguagliando all'anno l'importo corrispondente alla ritardata assunzione indicato, sempre incontestatamente, dalla difesa .>>. Quindi, la somma derivante dalla loro differenza è pari ad €. Pt_1
15.964,37 e può essere arrotondata per eccesso ad €. 16.000,00.
Ciò posto, risulta necessaria una distinzione.
4.3.2 Infatti, per ciò che concerne il profilo attuale, costituito dai redditi persi dal sinistro alla data della liquidazione odierna, esso va stimato moltiplicando il reddito medio annuo (16.000,00 euro) per i venticinque pagina 9 di 11 anni maturati dal sinistro (08.10.2000) ad oggi, data della liquidazione, per un totale di 400.000,00 euro, oltre rivalutazione ed interessi.
Infatti, trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata è dovuta la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT di categoria intervenuta da una data intermedia, che può essere indicata nel'01.01.2013 – individuata come data intermedia tra il giorno del sinistro avvenuto il 08.01.2000 ed il 31.08.2025, in quanto il nuovo indice ISTAT sarà pubblicato il prossimo 16 ottobre – al giorno della pubblicazione della presente sentenza. La somma così rivalutata è pari a 489.200,00 euro.
A tale somma occorre aggiungere gli interessi nella misura legale maturati anno per anno e per lo stesso periodo, per un definitivo totale di 565.232,40 euro (cfr., in termini, Cass. S.U. n. 1712/1995).
Dalla presente sentenza decorreranno unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc.
4.3.3 Per ciò che concerne il profilo prospettico, invece, costituito dal valore capitale del reddito annuo perso, dovranno osservarsi i criteri stabiliti dalle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale
– aggiornate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2023 e denominate "Capitalizzazione anticipata di una rendita” – in quanto per attuare una "capitalizzazione" di un reddito futuro, che verrà perso dall'infortunato, occorrono dei calcoli che garantiscano una obiettiva equivalenza tra la sommatoria dei redditi futuri e la corresponsione di una somma monetaria anticipata. Pertanto, andrà moltiplicato il reddito annuo medio per un coefficiente, per l'appunto, di capitalizzazione e corrispondente all'età del danneggiato al tempo della liquidazione. Venendo al calcolo, dunque, sulla somma dovuta a titolo di reddito annuo medio di 16.000,00 euro va applicata la rivalutazione monetaria intervenuta dall'01.01.2013 – individuata come data intermedia tra il giorno del sinistro avvenuto il 08.01.2000 e il 31.08.2025, in quanto l'indice ISTAT sarà pubblicato il prossimo
16 ottobre – al giorno della pubblicazione della presente sentenza. La somma rivalutata spettante, dunque, all'appellante, a titolo di reddito annuo medio è pari a 19.568,00 euro. Conseguentemente, tale importo va moltiplicato per 22,76 – ovverosia il coefficiente di capitalizzazione ottenuto sottraendo da 67 (età pensionabile per le donne) 46 (età della danneggiata oggi), ottenendo così 21, ovverosia gli anni in cui presumibilmente la avrebbe ancora lavorato – ottenendosi così l'importo 445.367,68 euro. Dalla presente sentenza Pt_1 decorreranno unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ co., cc
4.4 A questo punto dovrebbe essere chiaro, perché conseguente alla liquidazione in termini di certezza, che nessuna perdita di chance può essere liquidata in relazione al danno relativo alla capacità lavorativa e alla perdita reddituale conseguente. Opinare differentemente varrebbe costituire una inammissibile locupletazione in favore della parte danneggiata, ingenerando una duplicazione, come del resto non ha mancato di eccepire la
Compagnia. Ciò, del resto, è congruente anche con le difese espletate dalle parti, posto che neppure quella attorea ed odierna appellante, ha saputo indicare in cosa consistesse questa pretesa perdita di chance lavorativa.
5. In conclusione, dunque, e in accoglimento dell'appello, la liquidazione della somma richiesta, in questa sede determinata, è pari a complessivi 1.010.600,08 euro (565.232,40 + 445.365,68), e di essa
[...]
e sono tenuti all'ulteriore pagamento, oltre agli interessi legali di cui all'art. 1284, 1^ CP_1 CP_2 co., cc, che decorreranno dalla presente sentenza. pagina 10 di 11 6. In ordine alle spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore 260.001,00
e 520.000,00, applicato in ragione della relativa semplicità dell'odierno giudizio di rinvio, incentrato su di una sola questione e peraltro ben perimetrata dal decisum della Suprema Corte, e dal DM 55/2014 e succ. mod. ex
DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, insieme a quelle relative al giudizio di legittimità e tenuto conto della specifica nota spese e compensi depositata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza del 02.02.2024 n. 5787/2024:
-dichiara tenuti e condanna in solido e a titolo di risarcimento del Controparte_1 CP_2 danno per le causali indicate in parte motiva relative e relative al titolo di mancato guadagno, al pagamento in favore di ell'ulteriore somma di € 1.010.600,08, oltre interessi ex art. 1284, 1^ co., c.c. dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
-dichiara tenuti e condanna in solido e alla rifusione a favore di Controparte_1 CP_2 elle somme di: Parte_1
- euro 1.214,00 + 27,00 + 21,55 per spese ed euro 10.100,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il presente giudizio di rinvio;
- euro 1.313,00 per spese ed euro 5.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, per il giudizio di cassazione.
Deciso in Bologna il 26 settembre 2025
Il ConSIliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
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