Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2711/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2711/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
(C.F. ), Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Mondini Lorenzo in virtù delle procure poste a corredo dell'atto introduttivo
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), per il tramite della mandataria Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi De Vito e Laura Caponeri in virtù di procura posta a corredo del ricorso monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 1 di 16
in via preliminare, accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale di
Avezzano e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, con ogni più ampia formula, il decreto ingiuntivo n° 522/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 26.4.22, con ogni consequenziale statuizione;
in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e/o la mancata titolarità del rapporto contrattuale in capo alla e per l'effetto revocare e/o dichiarare Controparte_3
nullo, con ogni più ampia formula, il decreto ingiuntivo n° 522/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 26.4.22, con ogni consequenziale statuizione altresì dichiarando che la il Controparte_4 sig. ed il sig. nulla devono alla e Parte_2 Parte_3 Controparte_3
per essa quale mandataria alla per le causali di cui al monitorio;
Controparte_5
nel merito, in via principale, in accoglimento della presente opposizione, dichiarare, con ogni più ampia formula, improponibile, inammissibile e/o improcedibile l'azione monitoria e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo, con ogni più ampia formula, il decreto ingiuntivo n° 522/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 26.4.22, con ogni consequenziale statuizione altresì dichiarando che la il sig. ed il sig. nulla devono alla Controparte_4 Parte_2 Parte_3 [...]
e per essa quale mandataria alla per le causali di cui al Controparte_3 Controparte_5 monitorio”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Nel merito, rigettare l'opposizione o comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore di in solido, la somma Euro 1.853.102,45 =, o quella maggiore o minore ritenuta di Controparte_3
giustizia, oltre interessi di mora, nella misura contrattualmente prevista ma comunque entro i limiti dei tassi soglia anti usura pro tempore vigenti
Con vittoria di spese e compensi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la e i sigg.ri e CP_4 Parte_2 Parte_3
in qualità di fideiussori della stessa- proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
522/2022, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della (quale cessionaria della Controparte_3
, mediante il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € Controparte_6
pagina 2 di 16 1.853.102,45, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La posizione creditoria azionata traeva origine dalla somma dei canoni scaduti e impagati relativi a due diversi contratti di leasing stipulati dalla società debitrice principale con la allora Controparte_6
A sostegno dell'opposizione gli opponenti deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
-la nullità del decreto ingiuntivo per difetto di competenza, dovendosi ritenere competente, quanto ai fideiussori persone fisiche, il Tribunale di Avezzano quale foro del consumatore;
-il difetto di legittimazione attiva della dal momento che l'azione di restituzione del Controparte_3
compendio immobiliare oggetto dei contratti di leasing era stata esperita da diversa società, vale a dire la sicché la medesima avrebbe dovuto essere ritenuta titolare anche dei relativi Controparte_7
diritti di credito;
-l'insussistenza di un rapporto contrattuale tra la società ricorrente in monitorio e gli opponenti persone fisiche alla luce della natura delle garanzie prestate, che avrebbero costituito contratti autonomi di garanzia, i quali, difettando dell'accessorietà propria delle fideiussioni, non sarebbero stati ricompresi nella operazione cessoria ex art. 58 TUB;
-la nullità delle garanzie prestate, ove qualificate in termini di fideiussioni, e la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.;
-la infondatezza della pretesa creditoria stante l'intervenuta applicazione, nell'operatività dei contratti di leasing azionati, di interessi in misura superiore alla soglia di usura ovvero, in ogni caso, invalidamente pattuiti per l'indeterminatezza della relativa clausola e la cui espunzione avrebbe determinato, addirittura, un credito della società opponente;
-la carenza di prova del credito azionato in via monitoria.
Sulla scorta delle sopra sintetizzate argomentazioni la parte opponente rassegnava le conclusioni testualmente riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta, contestando le avverse deduzioni e pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la definitiva conferma dello stesso.
Con ordinanza resa in data 11.1.2023, il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c..
pagina 3 di 16 La causa proseguiva quindi con il deposito delle memorie istruttorie ad opera delle parti e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.11.2024, della quale veniva disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter, comma terzo, c.p.c. -resa il 6.11.2024 e comunicata alle parti in data
7.11.2024- la causa veniva, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso e transitando allo scrutinio dei motivi di opposizione proposti, gli stessi risultano infondati e, come tali, non meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Muovendo necessariamente dalla pregiudiziale eccezione di incompetenza sollevata dagli opponenti si osserva quanto segue.
Il sigg.ri e hanno specificamente eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale Pt_2 Parte_3
adito deducendo che, nel caso di specie, risulterebbe competente il Tribunale di Avezzano, nella cui circoscrizione risiedono, quale foro del consumatore ex art. 33 D.lgs. n. 206/2005.
Ebbene, ritiene il Tribunale che vada ragionevolmente esclusa la qualifica di consumatore in capo agli opponenti, considerata la qualifica rivestita da entrambi nell'ambito della società debitrice principale al momento del rilascio delle garanzie (socio e/o amministratore come risulta dalla visura prodotta dalla società opposta sub doc. n. 2);
Risulta pertanto evidente come le fideiussioni in questione siano state rilasciate dagli opponenti nel quadro della relativa attività imprenditoriale, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata in riferimento alla necessità di devolvere la causa al foro del consumatore.
Esclusa tale necessità, risulta evidente come il Tribunale adito risulti competente sulla base delle clausole contrattuali di indicazione del foro convenzionale presenti tanto nei contratti di leasing quanto in quelli di fideiussione (cfr. docc. nn. 5, 13, 14 e 21 fascicolo monitorio).
La pregiudiziale eccezione di incompetenza del Tribunale adito deve pertanto essere respinta.
Proseguendo secondo il corretto ordo questionum deve, quindi, essere scrutinata la censura concernente la asserita carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito azionato da parte della odierna convenuta opposta.
pagina 4 di 16 In proposito deve osservarsi come costituisca orientamento consolidato (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass.
n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022), quello secondo cui, in caso di contestazione, è onere del creditore opposto, che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di ZI avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2, T.U.B..
Con riferimento allo specifico e peculiare profilo di contestazione sollevato dalla parte opponente, si osserva che la stessa, convenuta in giudizio dalla nell'ambito del giudizio n.r.g. Controparte_7
533/2022 -instaurato per il rilascio del compendio immobiliare oggetto dei contratti di leasing controversi- aveva sollevato identica e speculare eccezione, deducendo, in quel caso, la carenza di titolarità del diritto al rilascio dal momento che altra società (l'odierna opposta appunto), aveva ottenuto l'ingiunzione al pagamento dei canoni insoluti.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 22.3.2023 all'esito del citato giudizio, questo stesso
Giudice aveva avuto modo di chiarire la posizione creditoria delle due diverse società. Possono pertanto in questa sede essere richiamate le relative considerazioni, in quanto pienamente valevoli anche nell'ambito del presente giudizio alla luce della medesima documentazione prodotta dall'opposta nell'ambito del presente giudizio (v. atto di scissione del 26.7.2021 prodotto sub doc. n. 3 a corredo della comparsa di costituzione e risposta) ovvero già presente nel fascicolo monitorio:
“Ed infatti secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 2951 del 2016), la legitimatio ad causam va intesa come diritto potestativo a ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione della parte, prescindendo dalla effettiva titolarità del medesimo rapporto (Cass., sez. un., n.1912 del 2012 e Cass. n. 23568 del 2011).
Argomentando dall'art. 81 c.p.c., la legittimazione ad agire porta ad individuare il soggetto che, con riferimento al diritto che assume leso, può pretendere per sé il provvedimento di tutela giurisdizionale domandato nei confronti di colui che è stato chiamato in giudizio. Il difetto di legittimazione ad agire ovvero a contraddire condurrà ad una conclusione del processo con una pronuncia in rito tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto azionato in giudizio non appartiene all'attore: tale mancanza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, salvo l'effetto preclusivo del giudicato interno (Cass., sez. un., 1912 del 2012) ove la pagina 5 di 16
relativa questione abbia formato oggetto in sede di merito di specifica pronuncia non impugnata
(Cass. 20978 del 2013; Cass. n. 25573 del 2009; Cass. n.11837 del 2007).
La rilevabilità d'ufficio, purché desumibile dagli atti, viene affermata univocamente dalla giurisprudenza, vertendosi in materia di "ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio" e mirando a prevenire una sentenza "inutiliter data"- come si legge in Cass., sez. un.,
n. 1912 del 2012 - e spettando al giudice verificare la coincidenza del soggetto che esercita l'azione o vi resiste con quello cui la legge riconosce il potere di agire e contraddire in ordine al rapporto giuridico dedotto in lite.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha allegato al ricorso l'atto di fusione tra Controparte_7
la e la società , attraverso il quale la società Controparte_8 Controparte_6
era stata incorporata nel nuovo istituto di credito (cfr. doc. n. 3 ricorrente atto Controparte_6
Notaio Atlante del 26.7.2016); da tale atto di fusione risulta che, in virtù della predetta incorporazione, la incorporante ( sarebbe subentrata in tutti i rapporti Controparte_8
giuridici facenti capo alla incorporata (id est ). Controparte_6
ha allegato altresì copia della Gazzetta Ufficiale n. 54/2017 (cfr. doc. n. 4 parte Controparte_7
ricorrente) nella quale è stato pubblicato l'avvenuto acquisto da parte di Credito Fondiario S.p.A., per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato “Gardenia Cube”, …. di un complesso di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco consistenti in tutti i beni, le passività (ad esclusione delle
Passività Escluse, come di seguito definite) ed i rapporti giuridici relativi a contratti di leasing risolti ovvero sciolti ex articolo 72 -quater del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla data del 31 marzo
2017 (i “Contratti Originari NPL Leasing Nuova BM”), diversi dai crediti pecuniari (ma con inclusione dei crediti all'equo compenso ed al pagamento di indennizzi, penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione dei Contratti Originari NPL Leasing BM) (i “Rapporti Giuridici NPL
Leasing Nuova BM”) che alle ore 23.59 del 31 dicembre 2016 (la “Data di Valutazione”) oppure alle ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente indicate, soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:
a)siano di titolarità di Nuova BM alla Data di Valutazione……”
Nel documento pubblicato in G.U. n. 54/2017 è altresì precisato che “l'acquisto dei Rapporti Giuridici
Ceduti è stato effettuato in continuità rispetto ai rapporti obbligatori esistenti ed in particolare, con pagina 6 di 16
riferimento ai Rapporti Giuridici Ceduti afferenti a contratti di leasing oggetto di risoluzione e scioglimento, è volto a preservare la funzione di garanzia dei beni in leasing rispetto al soddisfacimento dei crediti per la corresponsione dei canoni scaduti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo convenuto per l'esercizio dell'opzione di riscatto, che sono stati separatamente ceduti dalle Banche Cedenti alla società di ZI Controparte_3
ha allegato altresì il progetto di scissione di Credito Fondiario Spa dove è Controparte_7
espressamente stabilito (cfr. doc. n. 5 parte ricorrente – Allegato A – atto Notaio del Persona_1
– CP_9[...]
e “ . CP_10 Controparte_11
Al punto 2 del citato progetto risulta stabilito che ogni società beneficiata, sarebbe subentrata ciascuna nel compendio assegnato;
ognuno dei predetti patrimoni includeva “(…) beni immobili e altri beni derivanti da contratti di locazione finanziaria, unitamente ai correlati diritti ed obblighi nascenti dalla risoluzione dei predetti contratti” (cfr. premessa del progetto di scissione).
La ricorrente pertanto ha fornito la prova documentale che il Patrimonio Destinato denominato “Cube
Gardenia”, nell'interesse del quale ha dichiarato di agire in giudizio ai fini dell'accertamento della risoluzione contrattuale e condanna alla restituzione del compendio immobiliare, è il soggetto titolare del diritto ad ottenere le invocate statuizioni.
Peraltro dalla documentazione allegata risulta altresì che è invece la società titolare Controparte_3
dei diritti di credito rivenienti dai contratti di locazione finanziaria (cfr. G.U. n. 54/2017 - …… crediti per la corresponsione dei canoni scaduti, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo convenuto per l'esercizio dell'opzione di riscatto, che sono stati separatamente ceduti dalle Banche Cedenti alla società di ZI;
ragione per la quale la stessa ha agito in via Controparte_3 monitoria nei confronti della resistente.”
Si osserva quindi, ad abundantiam, come nessuna specifica contestazione sia stata effettuata in relazione alle risultanze dei sopra citati documenti ad opera della parte opponente sicché, considerato come anche il contegno processuale delle parti assuma rilievo ai fini della complessiva valutazione del caso, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente in monitorio deve essere disattesa.
pagina 7 di 16 Quanto alle argomentazioni dispiegate dagli opponenti in relazione alla natura delle garanzie rilasciate dai sigg.ri e le stesse si appalesano infondate. Pt_2 Parte_3
In disparte la considerazione che la formula legislativa citata dalla stessa parte opponente appare di portata talmente ampia da non consentire di escludere dal relativo ambito neppure i contratti autonomi di garanzia, deve, in ogni caso, evidenziarsi come, nel caso di specie, le garanzie in esame (cfr. docc. nn. 13 e 21 fascicolo monitorio) non rivestano tale natura giuridica.
E infatti la proposta qualificazione non pare idonea ad inquadrare la fattispecie in esame, in cui la
"fideiussione" (come tale peraltro espressamente definita dalle parti contraenti) garantisce, nello specifico, la restituzione del capitale (oltre interessi, spese e altri oneri accessori) e, quindi, in sostanza,
l'adempimento della medesima obbligazione principale.
Al riguardo, giova ricordare che "a differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso a detta mancata esecuzione" (Cass. 22/11/2018 n.30181; Cass. 31/03/2021 n.8874; Cass. 05/03/2020 n.6177).
Deve inoltre convenirsi con la dottrina che ha specificato come, ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia piuttosto che di un contratto di fideiussione, non risulti decisivo l'impiego delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, bensì la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia.
La caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione, infatti, è
l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, insita, fondamentalmente, nella circostanza - nella fattispecie insussistente- che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art.1945 c.c. (cfr. in proposito, Cass. 03/10/2005 n.19300 e Cass. 20/04/2004 n.7502).
Nel caso di specie, tuttavia, non essendo prevista una espressa clausola di rinuncia del fideiussore a sollevare le eccezioni relative al rapporto principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.), ci si trova al cospetto di pagina 8 di 16 una garanzia accessoria perfettamente compatibile con lo schema codicistico della fideiussione ordinaria.
Si osserva, infatti, che la clausola di cui all'art. 8 dei contratti in questione non prevede affatto l'obbligo per il garante di pagare a semplice richiesta scritta “e senza eccezioni” -locuzione invero del tutto assente- ma solo di pagare “a semplice richiesta scritta”.
Tale clausola conduce, dunque, alla qualificazione del contratto in esame, non già in termini di contratto autonomo di garanzia, bensì come fideiussione con clausola “solve et repete”, ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
Quanto, poi, alle argomentazioni della parte opponente -invero alquanto scarne e generiche- volte a sostenere l'intervenuta liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., le stesse si appalesano infondate, in primis alla luce della presenza della clausola di cui al punto 6 del contratto di fideiussione -ai sensi della quale il fideiussore si era assunto l'onere di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca- nonché in considerazione della ancor più dirimente circostanza che, come si è visto supra dall'esame della menzionata visura societaria, i fideiussori rivestivano, rispettivamente, la qualifica di socio e di amministratore della società debitrice principale.
In proposito la S.C. ha, infatti, ben chiarito, con orientamento in tal senso consolidato, che: “La banca creditrice che, pur in presenza di clausola di dispensa dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito, conceda finanziamenti al debitore principale, conoscendone o dovendone conoscere la difficoltà economiche, in caso di mutamento delle sue condizioni patrimoniali, senza informare il fideiussore, è responsabile per violazione dei principi di correttezza e buona fede, con conseguente nullità della garanzia fideiussoria. Deve - tuttavia - escludersi la responsabilità della banca qualora si possa presumere che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale, come nella ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di legale rappresentante o di socio.” (v. Cassazione civile sez. I, n. 2911/2016).
Tale principio è stato, ancor più di recente, affermato dalla S.C., la quale, con sentenza n. 20713/2023 ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che dei tre fideiussori ricorrenti uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore.
pagina 9 di 16 Si osserva, peraltro, che parte opponente non ha neppure assolto al proprio onere di allegazione, prima ancora che di prova in relazione alla sussistenza, secondo i principi espressi dalla Cassazione (da ultimo con sentenza n. 6685/2024), delle condizioni di applicabilità dell'articolo 1956 c.c., essendo onere del garante, e non già del creditore garantito, nei cui confronti la regola è invocata, dimostrare che il creditore aveva concesso credito nonostante il peggioramento delle condizioni del debitore, causando, anzi, tale peggioramento (cfr. Cass. 21288/2022).
Si osserva, inoltre, sempre alla luce di quanto asserito dalla Suprema Corte, che, nel caso di specie, era necessario allegare e dimostrare che il creditore fosse a conoscenza di una condizione del debitore idonea a ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente (cfr. Cass. 11772/2002), condizione che la S.C. ritiene diversa e ben più complessa della mera circostanza che i conti correnti del garantito presentassero un saldo negativo (cfr. Cass. 34685/2022).
A tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto consegue la piena legittimità e validità del vincolo fideiussorio assunto dagli odierni opponenti, da ritenersi pienamente valido ed efficace.
Quanto, poi, alle ulteriori censure afferenti all'operatività dei contratti di leasing stipulati dalla società debitrice principale, le stesse, formulate peraltro, in maniera oltremodo generica, erano state già dedotte ad oggetto del sopra citato giudizio n.r.g. 533/2022, nell'ambito del quale la società resistente (qui opponente) aveva prodotto le medesime consulenze di parte (una per ciascuno dei contratti di leasing in contestazione) depositate anche nella presente sede a corredo dell'atto introduttivo dell'opposizione.
Tali censure sono state pertanto già scrutinate nella citata ordinanza del 22.3.2023, i cui contenuti possono integralmente essere richiamati e confermati nella presente sentenza e a tal fine vengono, di seguito, ritrascritti:
“Si osserva quindi come, a fronte della domanda di accertamento di risoluzione contrattuale formulata dalla ricorrente, parte resistente, non contestando l'inadempimento, si sia limitata ad avanzare contestazioni oltremodo generiche in relazione all'operatività dei contratti de quibus, facendo sostanzialmente rinvio ai contenuti delle perizie di parte allegate.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisca una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, (tra le altre Cassazione del 30 novembre 2020, n.
pagina 10 di 16 27297) e che, in particolare, la stessa non esonera la parte dall'obbligo di illustrare, ancor prima di provare, i fatti posti a fondamento della pretesa.
Nel caso di specie le doglianze della parte resistente risultano del tutto generiche laddove, come noto,
è ormai principio consolidato quello secondo il quale la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, vieppiù nel caso dei contratti bancari e finanziari, deve specificare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di allegazione, prima ancora che di prova, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur oggetto di contestazione.
In particolare, qualora la doglianza riguardi la ritenuta applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, nonché, mediante conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente addebitate dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Peraltro con riferimento alle contestazioni riferite al superamento del tasso di interesse massimo pattuito rispetto al tasso soglia, deve rilevarsi che nel caso di specie, il consulente di parte resistente al fine della valutazione dell'usurarietà dei tassi di interesse, ha elaborato una nozione del tutto arbitraria di “costo effettivo del credito”; lo stesso ha, a titolo esemplificativo, sommato il tasso previsto per l'attualizzazione del capitale residuo a titolo di clausola penale in caso di risoluzione contrattuale intervenuta alla scadenza del 37^ canone, sommando anche il costo previsto per l'ipotesi di estinzione anticipata (neppure verificatasi nella specie). Risultano inoltre inseriti nei calcoli i costi relativi all'incasso rata, commissione rinegoziazione, sollecito di pagamento. Così facendo il consulente di parte è giunto a calcolare un “TAEG” pari a 16,954% a fronte di un tasso soglia pari a
8,295%.
Tale ricostruzione non può trovare condivisione;
ed infatti in primo luogo l'indice preso a riferimento dalla resistente è rappresentato dal TAEG, non confacente al caso di specie in quanto relativo ai diversi contratti di credito al consumo.
Il tasso leasing peraltro, essendo rappresentativo del solo margine di guadagno che il concedente intende conseguire dall'operazione di finanziamento, non ricomprende le spese di istruttoria, le spese di perizia e le spese di incasso dei canoni periodici, le spese di rinegoziazione, che invece risultano inserite dal consulente di parte ricorrente nella valutazione del contratto.
pagina 11 di 16
Si rileva quindi come ai fini della verifica dell'eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia usura, è irrilevante l'allegazione di ipotesi “scenario”, arbitrariamente individuate dalla parte e non verificatesi nel caso concreto (come la risoluzione ipotizzata alla 37^ rata).
Pertanto anche la disamina alternativa proposta dalla resistente non vale a confutare il dato contrattuale che prevedeva il tasso degli interessi moratori nei limiti della soglia prevista.
In ordine, poi, agli interessi moratori, deve infine ricordarsi quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza (cfr. S.U. n. 19597/2020) ovvero che “1.La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria che sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
Al riguardo la Corte ha stabilito tuttavia che, anche in caso di accertato superamento delle soglie usurarie con riferimento agli interessi di mora, sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi correttamente pattuiti (artt. 1815, co. 2 c.c. e 1224, co. 1 c.c.), trovando applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., “ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro”.
Pertanto, pur essendo ipoteticamente inefficace il patto relativo agli interessi moratori, dovrà applicarsi la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato non più alla misura originariamente concordata ed usuraria, ma alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi.
A parere della Corte di legittimità quindi l'art. 1815, comma 2, c.c., deve essere interpretato nel senso che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, da essa segue esclusivamente la sanzione della non debenza limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato.
Secondo questa impostazione, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della soglia usuraria, ne deriva che solo gli interessi moratori sono illeciti e preclusi.
pagina 12 di 16
Nel caso di specie il consulente di parte resistente non ha fatto applicazione dei principi da ultimo espressi ed ha effettuato i ricalcoli eliminando in toto gli interessi ovvero calcolandoli al tasso BOT o secondo il saggio legale, dando per scontata l'applicazione dell'art. 117 TUB, e, in ogni caso, non ha fornito elementi utili al calcolo, in violazione dell'onere della prova gravante sulla resistente.
Non colgono nel segno neppure le eccezioni in punto di asserita indeterminatezza del tasso di interesse.
E' noto infatti che i contratti di leasing stipulati con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore devono riportare solo il tasso leasing.
In questo contesto, tra l'altro, la giurisprudenza ha avuto anche modo di affermare che, in ogni caso, né l'omessa indicazione del TAEG/ISC né, tantomeno, la difformità tra il tasso leasing indicato e il tasso effettivamente praticato potrebbero avere un impatto sul contratto di locazione finanziaria in termini di nullità.
Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, si segnala la decisione della Suprema Corte del 12/05/2021, n. 12889, secondo cui la mera difformità tra tasso leasing pattuito in contratto e tasso effettivo non costituisce neppure una violazione dell'art. 117 TUB, sempreché il tasso leasing effettivamente applicato sia determinabile.
Procedendo alla disamina dei contratti oggetto di causa e delle successive modifiche intercorse, negli stessi risulta riportato chiaramente che - il corrispettivo periodico – è stato determinato sulla base del cosiddetto “tasso leasing” definito come “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte)” (cfr. art. 25 del contratto di leasing n.
13154 e n. 13155).
Ne consegue pertanto la infondatezza della censura formulata dalla resistente.
Venendo, infine, alle contestazioni inerenti il calcolo del TAEG, asseritamente superiore rispetto a quello indicato nel contratto, va ribadito che il TAEG rappresenta lo strumento principale di pagina 13 di 16
trasparenza nei contratti di credito al consumo - ipotesi come già detto - non ricorrente nel caso di specie.
Si tratta di un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso.
Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate, ma, come detto, non va invece indicato nei contratti di leasing stipulati con professionisti e imprese.
Lo stesso peraltro ha funzione meramente informativa consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo effettivo del finanziamento e di poterlo comparare con finanziamenti offerti da altre banche.
Pertanto, anche la sua eventuale erronea indicazione non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, con eventuale responsabilità di natura risarcitoria da parte della banca (nel caso di specie, neppure dedotta).
La genericità delle contestazioni formulate dalla resistente, unita alla sopra evidenziata erroneità dei presupposti da cui muovono le relative perizie di parte implica l'inammissibilità della CTU tecnico contabile chiesta dalla resistente, stante il suo evidente carattere esplorativo.”.
In ordine, infine, alle censure relative alla supposta carenza di prova del credito azionato in via monitoria, le stesse si appalesano infondate.
E infatti, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non già a verificare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.
Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata al solo fine di accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se pagina 14 di 16 non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del
23/07/2014).
Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla stessa anche in sede di giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
Inoltre, come noto, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ebbene, nel caso in esame la società opposta, attrice sostanziale, ha fornito, nell'ambito del presente giudizio -ed invero fin dal ricorso monitorio- una completa produzione documentale, depositando, in particolare, oltre ai contratti azionati, la relativa documentazione contabile e gli estratti conto afferenti all'operatività dei rapporti, sicché la censura avanzata dalla parte opponente risulta infondata anche per la sostanziale carenza del relativo interesse, avendo l'opposta in ogni caso compiutamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, comma 1, c.c., comprovando il titolo delle obbligazioni azionate nonché il quantum ed esigibilità della propria pretesa.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto l'opposizione proposta risulta infondata e, come tale, deve essere rigettata.
A tale rigetto consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese, alla luce dei parametri di cui al DM 147/2022, vigente alla data di precisazione delle conclusioni, in relazione al valore della causa e in considerazione dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 15 di 16 dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 522/2022 emesso dal Tribunale di Ancona dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c..
CONDANNA altresì gli attori opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 24.2.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 16 di 16