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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 614/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 614 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1045/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 23.03.2023
TRA
C.F. e P.I. ) corrente in Bologna, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo procuratore ad negotia, Dott. , elettivamente domiciliato in Bari Parte_2
(BA) alla Via Dante, 33, presso lo studio dell'AVV. BASCIANI GIUSEPPE ANDREA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Gravina in Puglia (BA) alla Via Pompei, 47 presso lo studio dell'AVV. LANGIULLI
PASQUALE, che la rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
pagina 1 di 13 ), (C.F. C.F._5 Parte_6
), nella qualità di eredi del signor C.F._6 Persona_1
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.09.2009, Persona_1
– sulla base dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi nell'ambito del
[...] procedimento R.G. n. 12203/2008 - ha convenuto in giudizio dinanzi CP_1 al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di TA ( procedimento n. R.G. n.
650/2009), per sentirla condannare al pagamento della somma di € 300.700,00, a titolo di risarcimento dei danni riportati al capannone di sua proprietà e condotto in locazione della convenuta, sito in agro di Gravina in Puglia (BA) in contrada Pantanella, a causa dell'incendio occorso in data 11.07.2008; oltre spese di lite ed accessori di legge.
A fondamento della pretesa risarcitoria ha dedotto che la causa del suddetto incendio fosse da attribuirsi esclusivamente alla condotta omissiva della conduttrice per aver omesso di vigilare l'immobile locato. Sul punto, parte attrice ha allegato il verbale di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, ove si dava atto che le fiamme avevano bruciato “balle di fieno all'interno di due capannoni di circa 1100 mq., comunicanti fra loro, causando il crollo del tetto dell'intera struttura”. Inoltre, dalle risultanze peritali emerse a seguito del procedimento di ATP, si accertava che la causa del sinistro fosse da ricercare nel fenomeno dell'autocombustione del fieno, presente in quantità eccessiva all'interno del capannone.
1.1 La costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che: 1) CP_1 il capannone ed annessi terreni erano stati locati, con scrittura privata del 19.04.2007, al fine di essere destinati a deposito di paglia e foraggio;
peraltro, con pedissequo accordo verbale aveva stipulato apposita polizza assicurativa per prevenire i danni da incendio, attesa la natura del prodotto;
2) di aver segnalato al proprietario, nel corso del primo anno di locazione, la presenza di forti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto che avevano compromesso buona parte del foraggio, invitandolo infruttuosamente alla impermeabilizzazione del capannone. Pertanto, ha dedotto l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 1588 c.c. essendo le cause dell'incendio non imputabili pagina 2 di 13 ad essa conduttrice, né potendosi escludere che l'autocombustione fosse stata provocata dalle infiltrazioni provenienti dal tetto. Per tali ragioni, ha chiesto la declaratoria della responsabilità del locatore per cattiva manutenzione dell'immobile locato per aver causato esclusivamente o concausato l'evento dannoso 1.2 Parte attrice ha chiesto ed ottenuto dal giudice di prime cure l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa della Controparte_3
ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c. in forza della polizza assicurativa n. CP_1
6315101490567.
1.1 Parallelamente al predetto giudizio, la ha avviato procedura stragiudiziale CP_1 per ottenere la liquidazione da parte della propria compagnia assicurativa di un indennizzo su base contrattuale, all'esito della quale: 1) il geometra incaricato dall'assicurazione in data 2.10.2019 ha formalizzato con l'odierna appellata un atto di accertamento conservativo del danno, con la precisazione che gli accertamenti svolti non avevano potuto stabilire con certezza la causa del sinistro;
2) i contraenti hanno concordato un risarcimento d'importo complessivo pari ad € 194.450,00, al lordo di scoperti e/o franchigie, subordinando il pagamento alla regolarità amministrativa della polizza sottoscritta e alla circostanza che l'incendio non fosse stato conseguenza di un atto vandalico o doloso.
1.3 Costituitasi in giudizio la ha eccepito: 1) Controparte_3 preliminarmente il difetto di legittimazione ad causam per manifesta inammissibilità e improponibilità della domanda e dell'azione esperita dal atteso che il Per_1 rapporto assicurativo intercorrente con la (peraltro, secondo la prospettiva CP_1 difensiva della chiamata in causa, inesistente ed inoperativo) non attribuisce al danneggiato alcun diritto e/o facoltà di agire nei confronti dell'assicuratore della danneggiante;
2) sempre in via preliminare, l'inammissibilità, nullità ed inefficacia della chiamata in causa per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. per essere estranea al giudizio dal momento dell'assenza di titolo del per essere da Per_1 essa garantito;
3) inammissibilità dell'atto di chiamata in causa per difetto del presupposto ex art. 269, III comma, c.p.c., non potendosi affermare – nel caso di specie
– che l'interesse del sia sorto “a seguito delle difese svolte dal convenuto Per_1 nella comparsa di risposta”, essendosi, la limitata ad allegare di essere da CP_1 essa assicurata, senza svolgere difese tali da determinare l'insorgenza in capo all'attore di qualsivoglia interesse alla chiamata in causa svolta;
4) sempre preliminarmente,
l'inammissibilità, l'invalidità ed inefficacia per inesistenza in capo al procuratore dell'attore del potere di chiamare in causa un terzo, giusta mandato ad litem; 5) nel merito, che l'evento non è non è coperto da polizza assicurativa e non indennizzabile in pagina 3 di 13 quanto la polizza al momento dell'incendio era inoperante e da tempo sospesa ai sensi di legge.
Più nello specifico, in riferimento al punto 5), la compagnia assicurativa ha dedotto che:
- la polizza, scaduta il 2.05.2008, al momento del verificarsi dell'incendio (ore 13:30 del
11.07.2008) era inoperativa non essendo stato pagato il premio, nonostante l'invito della sub-agenzia rivolto alla e a suo figlio , a provvedere al CP_1 Controparte_4 rinnovo della polizza mediante il pagamento del relativo premio;
-a seguito di ripensamenti sulla polizza da sottoscrivere, solo nel pomeriggio del
11.07.2008, il si è recato presso la sub-agenzia per il rinnovo della polizza scaduto CP_4
e, al momento del pagamento e ritiro del tagliando assicurativo ha insistito con minacce rivolte all'addetta alla sub-agenzia, sig.ra , affinché fosse apposta la data del Pt_7
10.07.2008 (giorno precedente all'incendio) in luogo del 11.07.2008;
-impossibilitata a chiedere aiuto, la sig.ra si è vista costretta ad apporre la data Pt_7 del 10.07.2008, così come sarebbe stato affermato dallo stesso in sede di CP_4 convocazione dagli addetti della subagenzia il giorno 12.07.2008;
- in data 15.07.2008 , titolare della sub-agenzia, e Parte_8 Parte_9 hanno denunciato presso le competenti autorità le minacce rivolte dal Controparte_4 per l'apposizione sulla quietanza di pagamento della diversa data al fine di far rientrare surrettiziamente e falsamento l'evento dannoso nella copertura assicurativa;
di talché il
è stato indagato per violenza privata, minaccia e truffa;
2) in data 23- Controparte_4
26.11.2009 la compagnia assicurativa, in relazione alla medesima vicenda, ha sporto una seconda denuncia-querela, in persona del Dirigente procuratore pro tempore, nei confronti di e per i reati di truffa aggravata ed è stato Controparte_4 CP_1 incardinato procedimento penale recante R.G. n. 724/10/21; 3)successivamente, in data
4.10.2010, e hanno CP_1 Persona_2 Controparte_4 Persona_3 presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Gravina in Puglia denuncia- querela nei confronti di , e per i reati di calunnia, Parte_8 Parte_9 Parte_10 tentata estorsione, appropriazione indebita e minaccia.
L'Assicurazione ha inoltre eccepito l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria e la conseguente violazione degli artt. 18 – 20 della polizza dettanti le modalità e i criteri per la valutazione del danno indennizzabile;
e, in ogni caso, l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP non avendo partecipato al relativo procedimento.
2. Nelle more del predetto giudizio civile R.G. n. 650/2009, ha avviato CP_1 procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari- pagina 4 di 13 Sezione distaccata di TA, all'esito del quale ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 247/2010 nei confronti della per la somma di Controparte_3
€ 194.450,00, oltre interessi e spese di procedura ( somma concordata con la
[...]
quale accordo conservativo stipulato il 2.10.2019) CP_3
2.1 Avverso detto decreto ingiuntivo, dinanzi al medesimo Tribunale, la compagnia assicurativa ha incardinato giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 861/2010 al fine di ottenerne la revoca, nullità ed inefficacia e ha rassegnato le medesime conclusioni spiegate nel merito nell'ambito del giudizio R.G. n. 650/2009, chiedendo ulteriormente: 1) l'accertamento dell'inidoneità del c.d. “accordo conservativo” del danno ad assurgere a titolo attestante la debenza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo;
2)la riunione dei giudizi anzidetti per connessione oggettiva, identità soggettiva ed economia processuale;
3) la sospensione del giudizio in attesa della definizione delle indagini e del procedimento conseguenti sia alla denuncia-querela sporta dalla compagnia assicurativa e dai sia agli accertamenti relativi all'incendio; con vittoria di spese. Pt_7
2.2 Con ordinanza del 7.06.2011 resa nell'ambito del procedimento civile R.G. n.
650/2009 il Tribunale di Bari – sezione distaccata di TA ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale incardinato dalla compagnia assicurativa e, rilevata la parziale connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione del giudizio con quello iscritto al R.G. n.861/2010.
2.3 Il Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria espletata con prove testimoniali e acquisizioni documentali, con sentenza n. 1045/2023 del 23.03.2023, ha:
1) dichiarato il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
[...]
Controparte_3
2) accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 272.300,00, oltre I.V.A., in favore degli attori e Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di eredi di deceduto nel Parte_6 Persona_1 corso del giudizio, nonché delle spese di giudizio;
3) condannato gli attori eredi alla corresponsione delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_3
liquidate in € 22.457,00, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e
[...] accessori come per legge;
4) posto a carico esclusivo di le spese relative alla CTU. CP_1
Inoltre, con riguardo alla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da il Tribunale ha: Controparte_3
1) confermato il decreto ingiuntivo n. 247/2010 emesso il 4.06.2010;
2) condannato la compagnia assicurativa alla corresponsione in favore di CP_1 della somma di € 194.450,00, a titolo di indennizzo assicurativo, “come
[...]
pagina 5 di 13 quantificato in sede di accertamento conservativo del danno”, nonché delle spese di giudizio
……………………
3. Con atto di appello del 3.05.2023, ritualmente notificato a e agli CP_1 eredi di a mezzo p.e.c., la Persona_1 Controparte_5
(alla quale è stata incorporata per fusione la ha interposto Controparte_3 gravame avverso la predetta sentenza chiedendo – per i motivi che a breve saranno enunciati - l'accertamento e la declaratoria della non operatività della polizza incendio n. 6315101490657 e, per l'effetto, ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 247/2010 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di TA in data 4.06.2010; con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime di cure ha ritenuto operativa la sopradetta polizza assicurativa sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti in quanto la polizza era scaduta il 2.05.2008 e, al momento del verificarsi dell'incendio (in data
11.07.2008) era sospesa. Secondo la prospettazione difensiva della compagnia assicurativa, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto che in data
11.07.2008, ad incendio in atto, si sarebbe recato presso l'abitazione di Controparte_4
al fine di costringerla “ad apporre sul tagliando assicurativo la data Parte_9 del 10.07.2008, data diversa ed antecedente rispetto a quella nella quale questi effettuava il pagamento” e, tanto, sarebbe emerso dalle acquisizioni documentali e dalla prova testimoniale, non considerate dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 183 comma VI
c.p.c., nonché degli artt. 1901 e 2697 c.c. nella parte in cui è stata condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo nei confronti di “anche in CP_1 considerazione della circostanza che pur sconoscendosi gli esiti dettagliati dei giudizi penali richiamati in narrativa ed incardinati a seguito delle denunce-querele sporte sia dalla sub-agenzia di Gravina in Puglia della sia Controparte_3 dell'agenzia generale della predetta Compagnia, sono stati depositati i carichi pendenti ed i certificati del casellario giudiziario di e che CP_1 Controparte_4 risultano nulli”. Secondo la tesi difensiva dell'appellante, l'intervenuta sentenza n.
4298/2016 del 29.09.2016 di proscioglimento per intervenuta prescrizione, resa dal
Tribunale di Bari in sede penale, proverebbe “esclusivamente che i due imputati non hanno inteso rinunciare alla prescrizione, affinché il processo penale si concludesse con pagina 6 di 13 una pronuncia nel merito”; pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità non avendo, peraltro, la pronuncia di prescrizione di reato alcuna efficacia extrapenale. Altresì, la compagnia assicurativa ha lamentato l'omessa valutazione delle testimonianze rese dai sig.ri e, in particolare, da e . Pt_7 Parte_9 Parte_8
3.1 Si è costituita la quale ha chiesto: 1) il rigetto dell'appello CP_1 dell in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi. CP_6
Inoltre, ha proposto appello incidentale al fine di ottenere l'accertamento “che il danno subito dai sig.ri , , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e , tutti eredi del signor Parte_5 Parte_6 [...]
è pari ad € 92.716,86, o in subordine, è pari ad € 122.251,52 o, ancora Persona_1 in subordine, è pari alla somma maggiore o minore di questa purché inferiore alla somma di € 272.300,00. Per l'effetto riformare l'Impugnata Sentenza condannando la sig.ra al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia in CP_1 accoglimento dello spiegato appello incidentale” con vittoria di spese e compensi anche del primo grado di giudizio.
La difesa di ha, altresì, spiegato ricorso per la correzione dell'errore CP_1 materiale della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la compagnia assicurativa alla corresponsione dei compensi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in favore dell'assistita e non già in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3.2 Si sono costituiti Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 [...]
e hanno chiesto: 1) il rigetto dell'appello ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 342 c.p.c.; 3) l'accertamento della violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del deposito tardivo della sentenza n.
4298/2016 del 29.09.2016 resa dal Tribunale di Bari in sede penale;
4) il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese del giudizio.
3.3 All'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello principale della , avente ad oggetto la opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo n. 247/2010 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
TA in data 4.06.2010 ottenuto dalla per la somma di € 194450,00 a CP_1
pagina 7 di 13 titolo di indennizzo rinveniente da accordo di accertamento conservativo del danno formalizzato in data 2.10.2009, non può trovare accoglimento.
I motivi di appello esposti dalla a mezzo del suo difensore tendono, in Controparte_7 buona sostanza ed in ultima analisi, a cercare di dimostrare la inoperatività della copertura assicurativa asseritamente sostenuta nel giudizio di opposizione al D.I. nr.
247/2010 di poi riunito al giudizio nr. 650/2009 (oggi 92000650/2009).
Occorre premettere che il processo penale a carico di e della si è CP_4 CP_1 concluso con sentenza n. 4298/2016 del 29.09.16 p a s s a t a i n g i u d i c a t o , resa dal Tribunale di Bari, di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Tanto prova, esclusivamente, la circostanza che i due imputati non hanno inteso rinunciare alla prescrizione, affinchè il processo penale si concludesse con una pronuncia nel merito.
Avendo il legislatore previsto un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi -penale e civile, il nostro ordinamento non risulta ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3,c.p.p. , di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale …”
L'autonomia dei processi civili e penali chiaramente comporta che l'art. 651 c.p.p., nell'affermare l'efficacia extra-penale del giudicato, è norma di natura eccezionale e, pertanto, di stretta applicazione. In particolare, esso si applica nei soli casi previsti dalla norma di riferimento Tali effetti, allora, non si produrranno nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con non luogo a procedere per intervenuta prescrizione(- come nel caso di specie -).
Le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando finanche che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
consegue, altresì, che il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Tanto premesso, nel valutare autonomamente le prove raccolte in sede civile, si può osservare che:
- All'udienza del 18.03.2014, veniva escussa la teste , la quale Parte_9
pagina 8 di 13 testualmente dichiarava: Perso
- “ la circostanza sub 2A; al momento del verificarsi dell'incendio, che era Per_5 in atto alle ore 13,30 dell'11.07.2008, la polizza per cui è causa non era stata ancora rinnovata ed era sospesa non essendone ancora stato pagato il relativo premio.
ADR Vera la circostanza sub 2B; dopo la scadenza del 2 maggio 2008 sollecitavamo
(figlio di a provvedere al pagamento del premio della Controparte_4 CP_1 polizza scaduta… ADR Nel primo pomeriggio dell'11 luglio 2008 venne a casa mia e Controparte_4 mi disse che voleva rinnovare la vecchia polizza, pagandone il relativo premio…… ADR Preciso che ciò avvenne nel primo pomeriggio e ciò lo ho riferito anche nella denuncia da me a suo tempo sporta ed allegata agli atti.
ADR Non ricordo se andammo subito dopo con il in sub agenzia, oppure se gli CP_4 dissi di aspettare l'orario di apertura. In ogni caso comunque ci recammo nella sub agenzia di mio fratello.
ADR Vere le circostanze sub 2E e 2F e 2G: il al momento del pagamento mi CP_4 chiese insistentemente di apporre sul tagliando la data precedente del 10.7.2008, e non quella effettiva dell'11.7.2008. Io mi rifiutai più volte. ADR la circostanza sub 2H: il mi minacciò, rivolgendomi le frasi Per_5 CP_4 riportate nella ridetta posizione. Il mi disse che, siccome aveva avuto una CP_4 discussione con il proprietario del capannone ( il quale - a suo dire - Per_1 voleva la polizza) se avesse passato un guaio lo avrebbe fatto passare a me e alla mia famiglia.
ADR Io al momento di questo episodio ero sola nella sub agenzia e fui costretta, a seguito delle minacce ricevute, ad apporre la data del 10.7.2008…. ADR
Per quel che concerne la circostanza sub 2L posso dire di aver ascoltato la registrazione effettuata dai signori e Parte_8 Persona_6
(rispettivamente mio fratello e mio padre)….durante l'incontro del 12.7.2008 cui io non ho assistito personalmente”.
- All'udienza del 01.12.2018 veniva escusso il teste , il quale Parte_8 testualmente dichiarava:
“ADR: “Vera la circostanza sub 2A della comparsa della Milano Ass.ni; ciò so perché furono fatte registrazioni audio e video, da cui si evince che il (non CP_4 ricordo il nome perché sono due fratelli, ma se non erro era ) venne CP_4 all'ora di pranzo dell'11.07.2008 presso la nostra abitazione quindi alle ore 13,30 dell'11.7.2008 la polizza non era ancora pagata.
pagina 9 di 13 ADR: Preciso che il venne per pagare la polizza incendio il giorno CP_4 dell'incendio stesso e di tanto v'è conferma nelle registrazioni consegnate a i Carabinieri e contenute in una chiavetta USB. (Chiarita così la motivazione per la quale il file audio non sia più in suo possesso in quanto consegnato, su richiesta, ai
Carabinieri inquirenti. Vedasi, inoltre, sul file, nota CC di Gravina in Puglia del
17.10.2016, depositata con la memoria n. 3 183 VI co. c.p.c. - Controparte_3 avv. Casamassima - doc. 8).
ADR: Confermo la circostanza sub 2L per avervi assistito e partecipato personalmente: in particolare posso dire che la sera dell'11.07.2008 venimmo a conoscenza dell'incendio del capannone e quindi il giorno dopo, ossia il 12.07.2008, convocammo (non ricordo se telefonai io o mia sorella) il il quale Controparte_4 venne sempre il 12.07.2008 nei nostri uffici e alla nostra presenza confermò e ammise di aver fatto mettere a mia sorella la data sulla quietanza del 10.07.2008, anziché dell'11.07.2008, data quest'ultima in cui si era realmente recato da noi per pagare la polizza. Il chiese anche scusa dell'accaduto. CP_4
ADR: Preciso che dell'incontro del 12.07.2008 vi sono le registrazioni da noi trasmesse ai Carabinieri”
Senonchè, le dichiarazioni rese dai testi , e Parte_9 Parte_8
- come correttamente osservato dalla difesa della – Persona_6 CP_1 collidono con le prove documentali esibite in giudizio.
Sia la copia dell'assegno bancario del 10.07.2008 che la quietanza recante la medesima data, nonché gli estratti conto bancari versati in giudizio dimostrano in maniera chiara ed inconfutabile come al momento dell'incendio occorso l'11.07.2008, il premio per la polizza fosse stato pagato e come la copertura assicurativa fosse pienamente operante.
Né mai la quietanza relativa al pagamento del premio è stata impugnata con querela di falso da parte della compagnia controparte.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai non sono, poi, sostenute da altro elemento Pt_7 probante atteso che della più volte richiamata video-registrazione cui i ridetti testi fanno menzione e che dimostrerebbe l'ingresso del presso la sub-agenzia in data CP_4
11.07.2008, non vi è prova.
Risulta, invece, dimostrato che al momento dell'incendio i premi di polizza erano stati regolarmente pagati e gli assegni all'uopo consegnati erano stati incassati in data
10.07.2008, come si evince dall'estratto conto bancario versato in atti (e sul punto nulla replica la difesa dell CP_6
Del resto, appare singolare che nonostante le numerose richieste inoltrate dalla sig.ra nei confronti della Milano ass.ni, volte ad ottenere il pagamento della somma CP_1 concordata a titolo di risarcimento del danno con l'accordo di accertamento conservativo pagina 10 di 13 del danno formalizzato in data 02.10.2009, dopo un silenzio durato diversi mesi, solo in atto di opposizione a la compagnia eccepiva la non operatività della polizza CP_8 sostenendo che il pagamento del premio fosse avvenuto in data 11.07.2008 dopo l'incendio e non in data 10.07.2008. Così come appare singolare che le circostanze dedotte dai testi non fossero conosciute al momento della stipula dell'accordo conservativo.
Corretta appare dunque la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il
Decreto Ingiuntivo nr. 247/2010 condannando la compagnia al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 194.450, oltre alle spese di lite ed CP_1 accessori di legge.
4.1Ne consegue che l'Assicurazione va condannata al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, secondo il criterio della CP_1 soccombenza, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022. Nulla per le spese nei confronti degli eredi evocati in giudizio esclusivamente Per_1 per l'integrità del contraddittorio. 4.2 Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
4.3 Infine l'istanza – proposta da - di correzione dell'errore materiale CP_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato la compagnia assicurativa alla corresponsione dei compensi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in favore dell'assistita e non già in favore del difensore dichiaratosi antistatario, merita accoglimento, dal momento che trattasi di errore emendabile con il procedimento della correzione di cui agli artt. 287 e 288 cpc
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5. Quanto all'appello incidentale proposto da nei confronti degli CP_1 eredi sotto il profilo della tipologia dei danni da risarcire e del quantum Per_1 debeatur ( è ormai coperta da giudicato la causa dell'incendio e la responsabilità della
) allo stato non sussistono gli elementi per consentire tale individuazione e CP_1 quantificazione, alla luce delle osservazioni poste dal ctp della non del tutto CP_1 superate dalle conclusioni cui è pervenuto il ctu ing. . Per_7
Si appalesa, dunque, la necessità per la Corte di predisporre una integrazione della consulenza, al fine di verificare – anche attraverso eventuali saggi - se sia necessario considerare la completa demolizione dei fabbricati, ivi comprese le fondamenta,
E tanto significa non solo protrarre ulteriormente i tempi di definizione del giudizio, ma anche porre a carico delle parti processuali ulteriori gravose spese con l'alea che la sentenza possa essere impugnata da parte di chi ritiene di essere stata pregiudicato dalle pagina 11 di 13 soluzioni adottate (considerato peraltro che la stessa attraverso il proprio ctp, CP_1 ha avanzato delle proposte conciliative).
La Corte, dunque, prima di predisporre la consulenza, vuole incontrare le parti processuali ( ed eredi con i propri difensori) tutte per CP_1 Per_1 tentare insieme la conciliazione e solo in caso di esito negativo, riconvocare il ctu e definire ogni questione non decisa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di Controparte_5 citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data 17.07.2023 a e CP_1
e Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di eredi del signor e Parte_6 Persona_1 non definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da CP_1 nei confronti di
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi del signor Parte_5 Parte_6 avverso la sentenza n. 1045/2023 emessa in data Persona_1
23.03.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da con atto di Controparte_5 citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data 17.07.2023 a CP_1
e ,
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in qualità di eredi del signor
[...] Parte_6 [...]
Persona_1
2) condanna pagamento delle spese del presente Controparte_9 giudizio in favore di che liquida in complessivi €7160,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al
15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, la è Controparte_5 tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
4) Dispone che la sentenza di primo grado n. 1045/2023 emessa dal Tribunale di
Bari e pubblicata il 23.03.2023 oggetto del presente appello sia integrata nel senso che al capo 3 del dispositivo dove è scritto “ condanna la
[...] alla corresponsione in favore di delle spese del CP_3 CP_1
pagina 12 di 13 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 9200861/2020 liquidate in €
8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge ” deve aggiungersi la frase “spese da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Cozzoli dichiaratosi anticipatario ”.
Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale della predetta sentenza
5) Rimette, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine all'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1 Controparte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in qualità di eredi del signor
[...] Persona_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 614 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1045/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data 23.03.2023
TRA
C.F. e P.I. ) corrente in Bologna, in persona Parte_1 P.IVA_1 del suo procuratore ad negotia, Dott. , elettivamente domiciliato in Bari Parte_2
(BA) alla Via Dante, 33, presso lo studio dell'AVV. BASCIANI GIUSEPPE ANDREA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._1
Gravina in Puglia (BA) alla Via Pompei, 47 presso lo studio dell'AVV. LANGIULLI
PASQUALE, che la rappresenta e difenda, giusta procura in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
), (C.F. C.F._4 Parte_5
pagina 1 di 13 ), (C.F. C.F._5 Parte_6
), nella qualità di eredi del signor C.F._6 Persona_1
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
APPELLATI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 25.09.2009, Persona_1
– sulla base dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi nell'ambito del
[...] procedimento R.G. n. 12203/2008 - ha convenuto in giudizio dinanzi CP_1 al Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di TA ( procedimento n. R.G. n.
650/2009), per sentirla condannare al pagamento della somma di € 300.700,00, a titolo di risarcimento dei danni riportati al capannone di sua proprietà e condotto in locazione della convenuta, sito in agro di Gravina in Puglia (BA) in contrada Pantanella, a causa dell'incendio occorso in data 11.07.2008; oltre spese di lite ed accessori di legge.
A fondamento della pretesa risarcitoria ha dedotto che la causa del suddetto incendio fosse da attribuirsi esclusivamente alla condotta omissiva della conduttrice per aver omesso di vigilare l'immobile locato. Sul punto, parte attrice ha allegato il verbale di intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, ove si dava atto che le fiamme avevano bruciato “balle di fieno all'interno di due capannoni di circa 1100 mq., comunicanti fra loro, causando il crollo del tetto dell'intera struttura”. Inoltre, dalle risultanze peritali emerse a seguito del procedimento di ATP, si accertava che la causa del sinistro fosse da ricercare nel fenomeno dell'autocombustione del fieno, presente in quantità eccessiva all'interno del capannone.
1.1 La costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda sostenendo che: 1) CP_1 il capannone ed annessi terreni erano stati locati, con scrittura privata del 19.04.2007, al fine di essere destinati a deposito di paglia e foraggio;
peraltro, con pedissequo accordo verbale aveva stipulato apposita polizza assicurativa per prevenire i danni da incendio, attesa la natura del prodotto;
2) di aver segnalato al proprietario, nel corso del primo anno di locazione, la presenza di forti infiltrazioni di acqua piovana dal tetto che avevano compromesso buona parte del foraggio, invitandolo infruttuosamente alla impermeabilizzazione del capannone. Pertanto, ha dedotto l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 1588 c.c. essendo le cause dell'incendio non imputabili pagina 2 di 13 ad essa conduttrice, né potendosi escludere che l'autocombustione fosse stata provocata dalle infiltrazioni provenienti dal tetto. Per tali ragioni, ha chiesto la declaratoria della responsabilità del locatore per cattiva manutenzione dell'immobile locato per aver causato esclusivamente o concausato l'evento dannoso 1.2 Parte attrice ha chiesto ed ottenuto dal giudice di prime cure l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa della Controparte_3
ai sensi dell'art. 269, comma 3, c.p.c. in forza della polizza assicurativa n. CP_1
6315101490567.
1.1 Parallelamente al predetto giudizio, la ha avviato procedura stragiudiziale CP_1 per ottenere la liquidazione da parte della propria compagnia assicurativa di un indennizzo su base contrattuale, all'esito della quale: 1) il geometra incaricato dall'assicurazione in data 2.10.2019 ha formalizzato con l'odierna appellata un atto di accertamento conservativo del danno, con la precisazione che gli accertamenti svolti non avevano potuto stabilire con certezza la causa del sinistro;
2) i contraenti hanno concordato un risarcimento d'importo complessivo pari ad € 194.450,00, al lordo di scoperti e/o franchigie, subordinando il pagamento alla regolarità amministrativa della polizza sottoscritta e alla circostanza che l'incendio non fosse stato conseguenza di un atto vandalico o doloso.
1.3 Costituitasi in giudizio la ha eccepito: 1) Controparte_3 preliminarmente il difetto di legittimazione ad causam per manifesta inammissibilità e improponibilità della domanda e dell'azione esperita dal atteso che il Per_1 rapporto assicurativo intercorrente con la (peraltro, secondo la prospettiva CP_1 difensiva della chiamata in causa, inesistente ed inoperativo) non attribuisce al danneggiato alcun diritto e/o facoltà di agire nei confronti dell'assicuratore della danneggiante;
2) sempre in via preliminare, l'inammissibilità, nullità ed inefficacia della chiamata in causa per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c. per essere estranea al giudizio dal momento dell'assenza di titolo del per essere da Per_1 essa garantito;
3) inammissibilità dell'atto di chiamata in causa per difetto del presupposto ex art. 269, III comma, c.p.c., non potendosi affermare – nel caso di specie
– che l'interesse del sia sorto “a seguito delle difese svolte dal convenuto Per_1 nella comparsa di risposta”, essendosi, la limitata ad allegare di essere da CP_1 essa assicurata, senza svolgere difese tali da determinare l'insorgenza in capo all'attore di qualsivoglia interesse alla chiamata in causa svolta;
4) sempre preliminarmente,
l'inammissibilità, l'invalidità ed inefficacia per inesistenza in capo al procuratore dell'attore del potere di chiamare in causa un terzo, giusta mandato ad litem; 5) nel merito, che l'evento non è non è coperto da polizza assicurativa e non indennizzabile in pagina 3 di 13 quanto la polizza al momento dell'incendio era inoperante e da tempo sospesa ai sensi di legge.
Più nello specifico, in riferimento al punto 5), la compagnia assicurativa ha dedotto che:
- la polizza, scaduta il 2.05.2008, al momento del verificarsi dell'incendio (ore 13:30 del
11.07.2008) era inoperativa non essendo stato pagato il premio, nonostante l'invito della sub-agenzia rivolto alla e a suo figlio , a provvedere al CP_1 Controparte_4 rinnovo della polizza mediante il pagamento del relativo premio;
-a seguito di ripensamenti sulla polizza da sottoscrivere, solo nel pomeriggio del
11.07.2008, il si è recato presso la sub-agenzia per il rinnovo della polizza scaduto CP_4
e, al momento del pagamento e ritiro del tagliando assicurativo ha insistito con minacce rivolte all'addetta alla sub-agenzia, sig.ra , affinché fosse apposta la data del Pt_7
10.07.2008 (giorno precedente all'incendio) in luogo del 11.07.2008;
-impossibilitata a chiedere aiuto, la sig.ra si è vista costretta ad apporre la data Pt_7 del 10.07.2008, così come sarebbe stato affermato dallo stesso in sede di CP_4 convocazione dagli addetti della subagenzia il giorno 12.07.2008;
- in data 15.07.2008 , titolare della sub-agenzia, e Parte_8 Parte_9 hanno denunciato presso le competenti autorità le minacce rivolte dal Controparte_4 per l'apposizione sulla quietanza di pagamento della diversa data al fine di far rientrare surrettiziamente e falsamento l'evento dannoso nella copertura assicurativa;
di talché il
è stato indagato per violenza privata, minaccia e truffa;
2) in data 23- Controparte_4
26.11.2009 la compagnia assicurativa, in relazione alla medesima vicenda, ha sporto una seconda denuncia-querela, in persona del Dirigente procuratore pro tempore, nei confronti di e per i reati di truffa aggravata ed è stato Controparte_4 CP_1 incardinato procedimento penale recante R.G. n. 724/10/21; 3)successivamente, in data
4.10.2010, e hanno CP_1 Persona_2 Controparte_4 Persona_3 presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Gravina in Puglia denuncia- querela nei confronti di , e per i reati di calunnia, Parte_8 Parte_9 Parte_10 tentata estorsione, appropriazione indebita e minaccia.
L'Assicurazione ha inoltre eccepito l'incompetenza dell'Autorità giudiziaria e la conseguente violazione degli artt. 18 – 20 della polizza dettanti le modalità e i criteri per la valutazione del danno indennizzabile;
e, in ogni caso, l'inopponibilità delle risultanze dell'ATP non avendo partecipato al relativo procedimento.
2. Nelle more del predetto giudizio civile R.G. n. 650/2009, ha avviato CP_1 procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari- pagina 4 di 13 Sezione distaccata di TA, all'esito del quale ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 247/2010 nei confronti della per la somma di Controparte_3
€ 194.450,00, oltre interessi e spese di procedura ( somma concordata con la
[...]
quale accordo conservativo stipulato il 2.10.2019) CP_3
2.1 Avverso detto decreto ingiuntivo, dinanzi al medesimo Tribunale, la compagnia assicurativa ha incardinato giudizio di opposizione iscritto al R.G. n. 861/2010 al fine di ottenerne la revoca, nullità ed inefficacia e ha rassegnato le medesime conclusioni spiegate nel merito nell'ambito del giudizio R.G. n. 650/2009, chiedendo ulteriormente: 1) l'accertamento dell'inidoneità del c.d. “accordo conservativo” del danno ad assurgere a titolo attestante la debenza dell'importo di cui al decreto ingiuntivo;
2)la riunione dei giudizi anzidetti per connessione oggettiva, identità soggettiva ed economia processuale;
3) la sospensione del giudizio in attesa della definizione delle indagini e del procedimento conseguenti sia alla denuncia-querela sporta dalla compagnia assicurativa e dai sia agli accertamenti relativi all'incendio; con vittoria di spese. Pt_7
2.2 Con ordinanza del 7.06.2011 resa nell'ambito del procedimento civile R.G. n.
650/2009 il Tribunale di Bari – sezione distaccata di TA ha rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione di quello penale incardinato dalla compagnia assicurativa e, rilevata la parziale connessione oggettiva e soggettiva, ha disposto la riunione del giudizio con quello iscritto al R.G. n.861/2010.
2.3 Il Tribunale di Bari, all'esito dell'istruttoria espletata con prove testimoniali e acquisizioni documentali, con sentenza n. 1045/2023 del 23.03.2023, ha:
1) dichiarato il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa
[...]
Controparte_3
2) accolto la domanda attorea e, per l'effetto, condannato al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di € 272.300,00, oltre I.V.A., in favore degli attori e Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in qualità di eredi di deceduto nel Parte_6 Persona_1 corso del giudizio, nonché delle spese di giudizio;
3) condannato gli attori eredi alla corresponsione delle spese di lite in favore della terza chiamata Controparte_3
liquidate in € 22.457,00, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e
[...] accessori come per legge;
4) posto a carico esclusivo di le spese relative alla CTU. CP_1
Inoltre, con riguardo alla domanda proposta con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da il Tribunale ha: Controparte_3
1) confermato il decreto ingiuntivo n. 247/2010 emesso il 4.06.2010;
2) condannato la compagnia assicurativa alla corresponsione in favore di CP_1 della somma di € 194.450,00, a titolo di indennizzo assicurativo, “come
[...]
pagina 5 di 13 quantificato in sede di accertamento conservativo del danno”, nonché delle spese di giudizio
……………………
3. Con atto di appello del 3.05.2023, ritualmente notificato a e agli CP_1 eredi di a mezzo p.e.c., la Persona_1 Controparte_5
(alla quale è stata incorporata per fusione la ha interposto Controparte_3 gravame avverso la predetta sentenza chiedendo – per i motivi che a breve saranno enunciati - l'accertamento e la declaratoria della non operatività della polizza incendio n. 6315101490657 e, per l'effetto, ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 247/2010 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di TA in data 4.06.2010; con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CAP come per legge.
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime di cure ha ritenuto operativa la sopradetta polizza assicurativa sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti in quanto la polizza era scaduta il 2.05.2008 e, al momento del verificarsi dell'incendio (in data
11.07.2008) era sospesa. Secondo la prospettazione difensiva della compagnia assicurativa, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debito conto che in data
11.07.2008, ad incendio in atto, si sarebbe recato presso l'abitazione di Controparte_4
al fine di costringerla “ad apporre sul tagliando assicurativo la data Parte_9 del 10.07.2008, data diversa ed antecedente rispetto a quella nella quale questi effettuava il pagamento” e, tanto, sarebbe emerso dalle acquisizioni documentali e dalla prova testimoniale, non considerate dal giudice di prime cure.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c., 183 comma VI
c.p.c., nonché degli artt. 1901 e 2697 c.c. nella parte in cui è stata condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo nei confronti di “anche in CP_1 considerazione della circostanza che pur sconoscendosi gli esiti dettagliati dei giudizi penali richiamati in narrativa ed incardinati a seguito delle denunce-querele sporte sia dalla sub-agenzia di Gravina in Puglia della sia Controparte_3 dell'agenzia generale della predetta Compagnia, sono stati depositati i carichi pendenti ed i certificati del casellario giudiziario di e che CP_1 Controparte_4 risultano nulli”. Secondo la tesi difensiva dell'appellante, l'intervenuta sentenza n.
4298/2016 del 29.09.2016 di proscioglimento per intervenuta prescrizione, resa dal
Tribunale di Bari in sede penale, proverebbe “esclusivamente che i due imputati non hanno inteso rinunciare alla prescrizione, affinché il processo penale si concludesse con pagina 6 di 13 una pronuncia nel merito”; pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità non avendo, peraltro, la pronuncia di prescrizione di reato alcuna efficacia extrapenale. Altresì, la compagnia assicurativa ha lamentato l'omessa valutazione delle testimonianze rese dai sig.ri e, in particolare, da e . Pt_7 Parte_9 Parte_8
3.1 Si è costituita la quale ha chiesto: 1) il rigetto dell'appello CP_1 dell in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi. CP_6
Inoltre, ha proposto appello incidentale al fine di ottenere l'accertamento “che il danno subito dai sig.ri , , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e , tutti eredi del signor Parte_5 Parte_6 [...]
è pari ad € 92.716,86, o in subordine, è pari ad € 122.251,52 o, ancora Persona_1 in subordine, è pari alla somma maggiore o minore di questa purché inferiore alla somma di € 272.300,00. Per l'effetto riformare l'Impugnata Sentenza condannando la sig.ra al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia in CP_1 accoglimento dello spiegato appello incidentale” con vittoria di spese e compensi anche del primo grado di giudizio.
La difesa di ha, altresì, spiegato ricorso per la correzione dell'errore CP_1 materiale della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la compagnia assicurativa alla corresponsione dei compensi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in favore dell'assistita e non già in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3.2 Si sono costituiti Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 [...]
e hanno chiesto: 1) il rigetto dell'appello ai sensi e per gli effetti Persona_1 dell'art. 342 c.p.c.; 3) l'accertamento della violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. e per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del deposito tardivo della sentenza n.
4298/2016 del 29.09.2016 resa dal Tribunale di Bari in sede penale;
4) il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto la conferma della sentenza gravata;
con vittoria di spese del giudizio.
3.3 All'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello principale della , avente ad oggetto la opposizione a Parte_1 decreto ingiuntivo n. 247/2010 emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
TA in data 4.06.2010 ottenuto dalla per la somma di € 194450,00 a CP_1
pagina 7 di 13 titolo di indennizzo rinveniente da accordo di accertamento conservativo del danno formalizzato in data 2.10.2009, non può trovare accoglimento.
I motivi di appello esposti dalla a mezzo del suo difensore tendono, in Controparte_7 buona sostanza ed in ultima analisi, a cercare di dimostrare la inoperatività della copertura assicurativa asseritamente sostenuta nel giudizio di opposizione al D.I. nr.
247/2010 di poi riunito al giudizio nr. 650/2009 (oggi 92000650/2009).
Occorre premettere che il processo penale a carico di e della si è CP_4 CP_1 concluso con sentenza n. 4298/2016 del 29.09.16 p a s s a t a i n g i u d i c a t o , resa dal Tribunale di Bari, di proscioglimento per intervenuta prescrizione. Tanto prova, esclusivamente, la circostanza che i due imputati non hanno inteso rinunciare alla prescrizione, affinchè il processo penale si concludesse con una pronuncia nel merito.
Avendo il legislatore previsto un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi -penale e civile, il nostro ordinamento non risulta ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3,c.p.p. , di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale …”
L'autonomia dei processi civili e penali chiaramente comporta che l'art. 651 c.p.p., nell'affermare l'efficacia extra-penale del giudicato, è norma di natura eccezionale e, pertanto, di stretta applicazione. In particolare, esso si applica nei soli casi previsti dalla norma di riferimento Tali effetti, allora, non si produrranno nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con non luogo a procedere per intervenuta prescrizione(- come nel caso di specie -).
Le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando finanche che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
consegue, altresì, che il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.
Tanto premesso, nel valutare autonomamente le prove raccolte in sede civile, si può osservare che:
- All'udienza del 18.03.2014, veniva escussa la teste , la quale Parte_9
pagina 8 di 13 testualmente dichiarava: Perso
- “ la circostanza sub 2A; al momento del verificarsi dell'incendio, che era Per_5 in atto alle ore 13,30 dell'11.07.2008, la polizza per cui è causa non era stata ancora rinnovata ed era sospesa non essendone ancora stato pagato il relativo premio.
ADR Vera la circostanza sub 2B; dopo la scadenza del 2 maggio 2008 sollecitavamo
(figlio di a provvedere al pagamento del premio della Controparte_4 CP_1 polizza scaduta… ADR Nel primo pomeriggio dell'11 luglio 2008 venne a casa mia e Controparte_4 mi disse che voleva rinnovare la vecchia polizza, pagandone il relativo premio…… ADR Preciso che ciò avvenne nel primo pomeriggio e ciò lo ho riferito anche nella denuncia da me a suo tempo sporta ed allegata agli atti.
ADR Non ricordo se andammo subito dopo con il in sub agenzia, oppure se gli CP_4 dissi di aspettare l'orario di apertura. In ogni caso comunque ci recammo nella sub agenzia di mio fratello.
ADR Vere le circostanze sub 2E e 2F e 2G: il al momento del pagamento mi CP_4 chiese insistentemente di apporre sul tagliando la data precedente del 10.7.2008, e non quella effettiva dell'11.7.2008. Io mi rifiutai più volte. ADR la circostanza sub 2H: il mi minacciò, rivolgendomi le frasi Per_5 CP_4 riportate nella ridetta posizione. Il mi disse che, siccome aveva avuto una CP_4 discussione con il proprietario del capannone ( il quale - a suo dire - Per_1 voleva la polizza) se avesse passato un guaio lo avrebbe fatto passare a me e alla mia famiglia.
ADR Io al momento di questo episodio ero sola nella sub agenzia e fui costretta, a seguito delle minacce ricevute, ad apporre la data del 10.7.2008…. ADR
Per quel che concerne la circostanza sub 2L posso dire di aver ascoltato la registrazione effettuata dai signori e Parte_8 Persona_6
(rispettivamente mio fratello e mio padre)….durante l'incontro del 12.7.2008 cui io non ho assistito personalmente”.
- All'udienza del 01.12.2018 veniva escusso il teste , il quale Parte_8 testualmente dichiarava:
“ADR: “Vera la circostanza sub 2A della comparsa della Milano Ass.ni; ciò so perché furono fatte registrazioni audio e video, da cui si evince che il (non CP_4 ricordo il nome perché sono due fratelli, ma se non erro era ) venne CP_4 all'ora di pranzo dell'11.07.2008 presso la nostra abitazione quindi alle ore 13,30 dell'11.7.2008 la polizza non era ancora pagata.
pagina 9 di 13 ADR: Preciso che il venne per pagare la polizza incendio il giorno CP_4 dell'incendio stesso e di tanto v'è conferma nelle registrazioni consegnate a i Carabinieri e contenute in una chiavetta USB. (Chiarita così la motivazione per la quale il file audio non sia più in suo possesso in quanto consegnato, su richiesta, ai
Carabinieri inquirenti. Vedasi, inoltre, sul file, nota CC di Gravina in Puglia del
17.10.2016, depositata con la memoria n. 3 183 VI co. c.p.c. - Controparte_3 avv. Casamassima - doc. 8).
ADR: Confermo la circostanza sub 2L per avervi assistito e partecipato personalmente: in particolare posso dire che la sera dell'11.07.2008 venimmo a conoscenza dell'incendio del capannone e quindi il giorno dopo, ossia il 12.07.2008, convocammo (non ricordo se telefonai io o mia sorella) il il quale Controparte_4 venne sempre il 12.07.2008 nei nostri uffici e alla nostra presenza confermò e ammise di aver fatto mettere a mia sorella la data sulla quietanza del 10.07.2008, anziché dell'11.07.2008, data quest'ultima in cui si era realmente recato da noi per pagare la polizza. Il chiese anche scusa dell'accaduto. CP_4
ADR: Preciso che dell'incontro del 12.07.2008 vi sono le registrazioni da noi trasmesse ai Carabinieri”
Senonchè, le dichiarazioni rese dai testi , e Parte_9 Parte_8
- come correttamente osservato dalla difesa della – Persona_6 CP_1 collidono con le prove documentali esibite in giudizio.
Sia la copia dell'assegno bancario del 10.07.2008 che la quietanza recante la medesima data, nonché gli estratti conto bancari versati in giudizio dimostrano in maniera chiara ed inconfutabile come al momento dell'incendio occorso l'11.07.2008, il premio per la polizza fosse stato pagato e come la copertura assicurativa fosse pienamente operante.
Né mai la quietanza relativa al pagamento del premio è stata impugnata con querela di falso da parte della compagnia controparte.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai non sono, poi, sostenute da altro elemento Pt_7 probante atteso che della più volte richiamata video-registrazione cui i ridetti testi fanno menzione e che dimostrerebbe l'ingresso del presso la sub-agenzia in data CP_4
11.07.2008, non vi è prova.
Risulta, invece, dimostrato che al momento dell'incendio i premi di polizza erano stati regolarmente pagati e gli assegni all'uopo consegnati erano stati incassati in data
10.07.2008, come si evince dall'estratto conto bancario versato in atti (e sul punto nulla replica la difesa dell CP_6
Del resto, appare singolare che nonostante le numerose richieste inoltrate dalla sig.ra nei confronti della Milano ass.ni, volte ad ottenere il pagamento della somma CP_1 concordata a titolo di risarcimento del danno con l'accordo di accertamento conservativo pagina 10 di 13 del danno formalizzato in data 02.10.2009, dopo un silenzio durato diversi mesi, solo in atto di opposizione a la compagnia eccepiva la non operatività della polizza CP_8 sostenendo che il pagamento del premio fosse avvenuto in data 11.07.2008 dopo l'incendio e non in data 10.07.2008. Così come appare singolare che le circostanze dedotte dai testi non fossero conosciute al momento della stipula dell'accordo conservativo.
Corretta appare dunque la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato il
Decreto Ingiuntivo nr. 247/2010 condannando la compagnia al pagamento in favore della sig.ra della somma di € 194.450, oltre alle spese di lite ed CP_1 accessori di legge.
4.1Ne consegue che l'Assicurazione va condannata al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di giudizio, secondo il criterio della CP_1 soccombenza, spese che vengono liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022. Nulla per le spese nei confronti degli eredi evocati in giudizio esclusivamente Per_1 per l'integrità del contraddittorio. 4.2 Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
4.3 Infine l'istanza – proposta da - di correzione dell'errore materiale CP_1 della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato la compagnia assicurativa alla corresponsione dei compensi del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in favore dell'assistita e non già in favore del difensore dichiaratosi antistatario, merita accoglimento, dal momento che trattasi di errore emendabile con il procedimento della correzione di cui agli artt. 287 e 288 cpc
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5. Quanto all'appello incidentale proposto da nei confronti degli CP_1 eredi sotto il profilo della tipologia dei danni da risarcire e del quantum Per_1 debeatur ( è ormai coperta da giudicato la causa dell'incendio e la responsabilità della
) allo stato non sussistono gli elementi per consentire tale individuazione e CP_1 quantificazione, alla luce delle osservazioni poste dal ctp della non del tutto CP_1 superate dalle conclusioni cui è pervenuto il ctu ing. . Per_7
Si appalesa, dunque, la necessità per la Corte di predisporre una integrazione della consulenza, al fine di verificare – anche attraverso eventuali saggi - se sia necessario considerare la completa demolizione dei fabbricati, ivi comprese le fondamenta,
E tanto significa non solo protrarre ulteriormente i tempi di definizione del giudizio, ma anche porre a carico delle parti processuali ulteriori gravose spese con l'alea che la sentenza possa essere impugnata da parte di chi ritiene di essere stata pregiudicato dalle pagina 11 di 13 soluzioni adottate (considerato peraltro che la stessa attraverso il proprio ctp, CP_1 ha avanzato delle proposte conciliative).
La Corte, dunque, prima di predisporre la consulenza, vuole incontrare le parti processuali ( ed eredi con i propri difensori) tutte per CP_1 Per_1 tentare insieme la conciliazione e solo in caso di esito negativo, riconvocare il ctu e definire ogni questione non decisa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con atto di Controparte_5 citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data 17.07.2023 a e CP_1
e Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in qualità di eredi del signor e Parte_6 Persona_1 non definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da CP_1 nei confronti di
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4
e in qualità di eredi del signor Parte_5 Parte_6 avverso la sentenza n. 1045/2023 emessa in data Persona_1
23.03.2023 dal Tribunale di Bari, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da con atto di Controparte_5 citazione ritualmente notificato a mezzo p.e.c in data 17.07.2023 a CP_1
e ,
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in qualità di eredi del signor
[...] Parte_6 [...]
Persona_1
2) condanna pagamento delle spese del presente Controparte_9 giudizio in favore di che liquida in complessivi €7160,00 per CP_1 compensi professionali, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali al
15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, la è Controparte_5 tenuta a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
4) Dispone che la sentenza di primo grado n. 1045/2023 emessa dal Tribunale di
Bari e pubblicata il 23.03.2023 oggetto del presente appello sia integrata nel senso che al capo 3 del dispositivo dove è scritto “ condanna la
[...] alla corresponsione in favore di delle spese del CP_3 CP_1
pagina 12 di 13 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 9200861/2020 liquidate in €
8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge ” deve aggiungersi la frase “spese da distrarsi in favore dell'Avv. Antonio Cozzoli dichiaratosi anticipatario ”.
Dispone che il presente provvedimento sia annotato sull'originale della predetta sentenza
5) Rimette, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in ordine all'appello incidentale proposto da nei confronti di CP_1 Controparte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, in qualità di eredi del signor
[...] Persona_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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