Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA Cron. ___________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa F.A. _________________
Addì
_________ Carmela Fachile, nella causa iscritta al n 8049/2024 R.G.L. promossa _____
D A
[...] spedizione Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter all'Avv.
___________ Gulotta, per mandato in atti. ___________
Ricorrente ___________ ___________
C O N T R O
per
___________ Controparte_1 P.IVA_1
, cod. fisc. in persona del legale ________
rappresentante pro tempore, con sede in Roma nella via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso ___________
___________ dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
___________ ___________
Resistente
Il Cancelliere All'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite
Con ricorso depositato in data 27.5.2024, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di indebito del 15.04.2024, con il quale l' gli CP_1
comunicava di aver corrisposto, nel periodo dal 01.02.2024 al 30.04.2024, un pagamento non dovuto di euro 999,99 sulla propria pensione cat. INVCIV n. 07230010 per i seguenti motivi: “A seguito di
revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo dell'INVCIV spetta in misura inferiore
a quella corrisposta”
A sostegno dell'opposizione deduceva la carenza di motivazione del provvedimento impugnato,
l'insussistenza del diritto alla ripetizione posto che, in tema di indebito assistenziale, per giurisprudenza ormai consolidata, la restituzione poteva riguardare soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del provvedimento di contestazione e non certamente quelli anteriori a tale data;
invocava,
infine, la sussistenza di un legittimo affidamento sulla correttezza della percezione.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Precisava che il provvedimento di recupero dell'indebito derivava dalla mancata conferma del requisito sanitario per la prestazione assistenziale, liquidata sulla base di verbale provvisorio che lo riconosceva “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”.
Successivamente con il verbale definitivo, il ricorrente veniva riconosciuto” INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL
509/88)”, con percentuale di invalidità del 75 %, di conseguenza avendo dichiarato per l'anno 2024
redditi di lavoro dipendente pari ad € 13.000,00, la prestazione assistenziale per il 2024 veniva meno per avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti per gli invalidi civili parziali.
La causa, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa.
La domanda non merita accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, atteso che il Giudice del Lavoro non è giudice dell'atto, ma del merito ed è dunque chiamato a decidere non sui vizi formali dell'atto amministrativo bensì a vagliarne la fondatezza o meno della pretesa contributiva con esso fatta valere. (Corte d'Appello di Palermo sent. N. 459/2023)
Ciò posto, va innanzitutto osservato che l'asserito indebito afferisce a somme percepite sulla pensione cat. INVCIV num. 07230010, pertanto esplicitamente assoggettato alla disciplina propria dell'indebito assistenziale
Invero nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.( in tal senso Cass. 2020 n. 13223).
Ed infatti nel tempo si è andata articolando una composita disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali,
di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento.
In particolare, nelle fattispecie, come quella che ci occupa, di ripetizione di indebito assistenziale in conseguenza del venir meno del requisito sanitario, la Suprema Corte ha chiarito (cfr. Cass. civ., Sez.
VI Lavoro, Ord. del 19/12/2019, n. 34013; Cass. civ., Sez. lav. Sent del 29/10/2003, n. 16260; Cass.
civ., Sez. lav. Sent. del 26/4/2002, n. 6091; Cass. civ., Sez. lav. Sent. del 19/09/2013, n. 21453) che
«in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della
disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art.
4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del
1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata
dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data
di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in
mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte
dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento
di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non
rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo,
ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella
definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta».
Ora dalla documentazione in atti, emerge che il ricorrente con verbale della visita del 14/02/2024,
veniva riconosciuto dalla Commissione Medica “invalido con totale e permanente inabilità
lavorativa: 100% art.2 e 12 L 118/71”
Nondimeno, veniva chiaramente espresso nel detto verbale, il suo carattere provvisorio “– il presente
verbale - rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 80/2006 – deve considerarsi non definitivo, in
CP_ quanto in attesa della validazione dell ai sensi dell'art. 20 comma 1 della legge 3 agosto 2009
n. 102”.
Risulta altresì incontestato che successivamente l' notificava al ricorrente il verbale definitivo CP_1
n. 3930987605074 del 22/3/2024, con il quale veniva riconosciuto “INVALIDO con riduzione
permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)”, con
percentuale di invalidità del 75 %.”
Invero dall'esame dei verbali emerge chiaramente che la situazione invalidante confermata fosse soltanto quella corrispondente ad un giudizio di invalidità civile al 75% e non anche quella per il riconoscimento dell'invalidità al 100% attribuita soltanto in via provvisoria.
Conseguentemente , dichiarato invalido civile parziale, veniva a soggiacere ad un Parte_1
limite di reddito personale inferiore al limite reddituale individuato per i soggetti invalidi civili totali.
Alla luce delle superiori considerazioni nel caso di specie, fa difetto, in capo al percettore della prestazione, quella situazione soggettiva dallo stesso assunta come ostativa alla ripetibilità
dell'indebito; il legittimo affidamento del ricorrente va infatti escluso in ragione della documentata circostanza dell'avvenuta notifica dei verbali delle visite mediche, e quindi in ragione della consapevolezza in capo allo stesso che solo a seguito di accertamento definitivo il richiamato diritto sarebbe stato definitamente acquisito.
Infine va rilevato che il ricorrente non ha fornito la prova (pur essendovi tenuto) del possesso del requisito reddituale per il godimento della prestazione nel periodo in contestazione e,
conseguentemente, del diritto al trattenimento delle somme percepite (“In tema d'indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto
indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto
corrisposto, è a suo esclusivo carico”; Cass. SS.UU. n. 18046/2010).
In conclusione, all'esito del giudizio, i motivi di ricorso proposti non risultano fondati alla luce delle considerazioni che precedono e le domande su essi fondate vanno disattese.
Parte ricorrente seppur soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese di lite attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17.1.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile