Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2489 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto -
Scioglimento matrimonio
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. SCOGNAMIGLIO STANISLAO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv.
SCOGNAMIGLIO STANISLAO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04.02.2025, e esponevano Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in Salvitelle (SA) il 28.01.2006 (Atto n. 1, p. I, Reg.
Per_ Atti di Matrimonio Anno 2006); che dall'unione coniugale era nata una figlia
1
in data 18.07.2006, maggiorenne;
che tra i coniugi era intervenuta separazione in virtù di sentenza n. 13938/2014 emessa dal Tribunale di Milano, con la quale veniva stabilito, su loro accordo, l'affido congiunto della figlia (all'epoca minorenne), con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, nonché un assegno di mantenimento per la minore a carico del padre pari ad euro 100,00, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
che dalla data di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale, i coniugi non si erano più riconciliati ed erano trascorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Tanto premesso, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio, con conferma dell'importo di euro 100,00 a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…1. Le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento.
2. Che la figlia , maggiorenne, avrà collocazione presso la casa Persona_2 materna in Portici (NA) nella via Delizia, n. 8 “Parco Sapio”. Sarà libera di frequentare la casa paterna. I genitori concorderanno liberamente con la figlia maggiorenne le modalità che ogni volta si riterranno necessarie in occasione di festività, viaggi, vacanze ed altro.
3. Che ai fini del mantenimento della figlia maggiorenne, non autosufficiente, il padre, sig. si impegna a corrispondere in favore della madre Parte_1
sig.ra , entro il 5 di ogni mese la somma di euro 100,00 con CP_1
adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat.
4. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie, mediche nonché di quelle relative alla istruzione e attività sociale da erogare in favore e nell'interesse della
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figlia, previa comunicazione d'intesa e idonea documentazione, nella misura del
50% dell'importo delle medesime…”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti in
Salvitelle (SA) il 28.01.2006 (Atto n. 1, p. I, Reg. Atti di Matrimonio Anno 2006);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salvitelle (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
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