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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6029 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 23539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) Barbara Di Tonto - GIUDICE –
3) Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est-
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 23539/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 2025 avente ad oggetto
“cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” –e promossa
DA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Settembrini n. 28 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. to C.F._1
Pasquale Di Martino, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Depretis n. 51 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
[c.f. ] e [c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
], entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, dall'avvocato C.F._3
1 Massimo Troili ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Napoli in Viale dei Pini
n. 8, giusta procura alle liti autenticata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTI -
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.1.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 assumendo: di essere figlio del dott. e della prima moglie di quest'ultimo, mentre i P_ convenuti, e , sono, rispettivamente, la seconda Controparte_1 Controparte_2 moglie e il figlio, nato dall'unione in seconde nozze, del comune dante causa;
che il dott. , affetto dal 2018 da carcinoma del colon retto metastatico, CP_2 decedeva il 3.7.2020; che, con testamento olografo recante la data del 23 marzo 2020, il de cuius aveva così disposto del proprio patrimonio: “Io sottoscritto , nato a [...] il P_
03/01/1963 Nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali. DICHIARO Mia
GL AR nata a [...] [...] EREDE Inoltre, CP_1 Parte_2
Vorrei che la casa di viale dei pini 37 Napoli, Vada a mio figlio . CP_2
(nullatenente.) in quanto l'altro Mio figlio , ha avuto in regalo tanti anni Pt_1 fa, una proprietà in Viale dei pini, 46. Napoli. (acquistata da mio padre) in fede
”; P_
- che e sono gli unici beneficiari della scheda Controparte_1 Controparte_2 testamentaria che, quindi, esclude dall'eredità esso attore;
- che, per effetto delle trascrizioni effettuate dal notaio , Per_1 CP_2
risulta oggi pieno proprietario dell'immobile in Napoli, viale dei Pini n. 37,
[...] appartenuto al de cuius;
- che, tuttavia, il testamento, sulla scorta degli accertamenti grafologici espletati a mezzo di proprio consulente, era risultato non autentico, in quanto non riconducibile alla mano del de cuius;
2 - che, anche laddove il testamento dovesse risultare autentico, in ogni caso non è stato redatto da persona capace di intendere e di volere in ragione delle condizioni di salute in cui versava il de cuius al momento della redazione;
- che il de cuius era infatti affetto da un carcinoma, per la cura del quale era stato sottoposto a cicli di chemioterapia ed oppiacei;
- che il relictum risulta costituito da quanto indicato nella dichiarazione di successione, dai beni mobili presenti nell'immobile di Viale dei Pini 37 in Napoli, da tutte le risultanze del conto corrente del de cuius e da tutti i cespiti e somme di denaro trasferite dai conti del medesimo a quelli della moglie e del Controparte_1 figlio costituenti donazione. Controparte_2
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto, in via principale, accertarsi la nullità del testamento per non autenticità con contestuale domanda di pronuncia costitutiva di indegnità a succedere delle parti convenute ex art 463 c.c. n. 5 ed apertura della successione legittima.
In via subordinata ed alternativa, nell'ipotesi in cui il testamento fosse dichiarato autentico, l'attore ha chiesto la declaratoria di nullità per incapacità naturale del testatore ex art 591 c.c. Ha infine chiesto di essere reintegrato nella quota di legittima e di procedere alla divisione del patrimonio relitto.
Si sono costituiti e , i quali, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/2010; nel merito, hanno impugnato quanto ex adverso dedotto, sostenendo la autenticità della scheda testamentaria, la totale capacità del testatore e hanno spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la collazione del bene immobile acquistato dall'attore
(allora minorenne e previa autorizzazione del Giudice Tutelare) nel 1993 in Napoli,
Via dei Pini n. 46 int. 38 ( identificato n. 1 SCA foglio 20 particella 288 sub 35 ZC 3 cat. A/2 classe 6 consistenza 5,5 vani rendita € 866,36) con denaro del padre
. P_
Con le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza ex art 183
l'attore ha formulato generica reconventio reconventionis avente ad oggetto la collazione di tutte le somme di danaro erogate dal de cuius a e Controparte_2
riservandosi di specificarla nella I memoria ex art. 183 sesto Controparte_1
3 comma c.p.c.
La causa, istruita a mezzo consulenza grafologica è stata assunta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con la assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare, la domanda è procedibile, avendo le parti adito l'organismo di mediazione, seppur con esiti negativi.
Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da Pt_1
di nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo, recante la data del 23
[...] marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola (CE), del Persona_2
30 dicembre 2021, con cui , nato a [...] il [...], e P_ deceduto il 3 luglio 2020, aveva nominato erede universale la moglie
[...]
e lasciato al figlio l'immobile sito in Napoli al Viale dei Pini CP_1 Controparte_2
37.
In particolare, l'attore ha chiesto l'accertamento negativo della provenienza dalla mano del de cuius del testamento olografo, ex art. 606 c.c. e di dichiarare indegni a succedere i ex art 463 c.c. n. 5 e 6 per aver gli Controparte_4 stessi confezionato e redatto il testamento in loro favore.
Preliminarmente, deve rilevarsi che con riferimento alla contestazione dell'autenticità del testamento olografo si sono registrate, nel tempo, due contrapposte opinioni giurisprudenziali, la cui risoluzione è stata rimessa alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza del 20.12.2013 n. 28586.
Secondo un primo orientamento sarebbe necessaria la querela di falso (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012 secondo cui “Pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità”, conforme a Sezioni Unite sentenza nr. 15169/2010); secondo altro orientamento, invece, è sufficiente che l'erede legittimo che assuma la falsità del testamento olografo, lo disconosca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. (cfr. Cass.
Sentenza del 23.12.2011 n. 28637).
4 Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 15 giugno 2015, n. 12307
(Pres. Rovelli, Rel. Travaglino), hanno composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità con le quali è possibile contestare l'autenticità del testamento olografo, nel senso che, qualora una parte contesti l'autenticità del testamento olografo, la stessa parte è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, su di essa grave l'onere della prova relativa.
Sulla base della spiegata domanda, è stata disposta CTU volta ad accertare se la scrittura e la firma apposta al testamento olografo de quo fossero riconducibili al de cuius . P_
Orbene, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria con modalità telematica, in data 11.3.2024 (ai cui condivisibili rilievi questo collegio integralmente si riporta, in replica alle osservazioni formulate dall'attore: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI,
27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”), come il testamento olografo oggetto di impugnazione sia da considerarsi senz'altro autografo in quanto scritto dalla mano del de cuius . P_
La CTU grafologica, espletata dalla dott. ha sostenuto la Persona_3 riconducibilità della scrittura e la firma apposta in calce al testamento a P_
, concludendo nei seguenti termini: “Non si osservano alterazioni del supporto
[...] cartaceo in tutto lo scritto, quali cancellature, abrasioni o interpolazioni anomale di scritture, cancellature chimiche, ripassi o ogni altra irregolarità ad indicare un documento integro ed un tracciato genuino. Non si evidenziano indici di falsità relativi ad ipotesi di simulazione per ricalco (per traccia prestabilita, traccia cieca, traccia a matita).
Tutta la manoscrittura della scheda testamentaria presenta oltre ad una uniformità del mezzo scrivente, anche una comune mano operante: le caratteristiche grafomotorie e dinamico-gestuali del tracciato, nonché la strutturazione morfologica
5 delle lettere, sono apparse, infatti, uniche. Scritto, datazione e firma sono stati quindi vergati da una medesima mano che spontaneamente e liberamente verga le ultime volontà.
Ad un esame sintetico e globale del tracciato testamentario, per ciò che riguarda la valutazione delle proiezioni pulsive grafiche espresse dallo scritto, esse non sono apparse innaturali o contraddittorie: il decorso scrittorio è spontaneo, con una velocità esecutiva moderata, in assenza di segni legati ad ipotesi di mano guidata, di falso per simulazione lenta o veloce. Lo scritto risulta internamente caratterizzato da un omogeneo equilibrio per ciò che riguarda l'articolazione dei segni, particolarmente nell'interdipendenza formativa che li ha caratterizzati e determinati.
La scheda mette in risalto un tracciato moderatamente veloce e sufficientemente fluido, non incerto e in assenza di variazioni anomale dell'energia psicografica impressa in tutto lo scritto. Non si osservano segni legati a simulazione del tracciato
o di mano guidata come tremori, irrigidimento del percorso grafico, riprese del tratto, ripassi, giustapposizioni, interruzioni improvvise del tracciato o variazioni nell'impulso psicografico sottostante, disordine pressorio, parole fortemente discendenti o ascendenti, arresti o deformazioni anomale delle lettere, attacchi variabili ed allungamenti irregolari delle aste.
Lo scritto mette in luce, quindi, una moderata ma spontanea velocità esecutiva con un automatismo scrittorio comune in tutto il contestato che rende il tracciato grafico peculiare e individualizzante.
La scheda testamentaria, inclusa data e firma, dunque, non presenta elementi di artificiosità mettendo in evidenza una uniformità non solo del mezzo scrivente, ma anche di una comune mano operante: tutto il tracciato è spontaneo e con specifiche caratteristiche grafomotorie e dinamico-gestuali: la distribuzione pressoria, le dimensioni, nonché la strutturazione morfologica delle lettere e i piccoli elementi, difficilmente riproducibili, sono apparsi unici.
Dal lavoro effettuato è emerso, in primo luogo, la genuinità del supporto cartaceo e dei relativi tracciati grafici del testamento in verifica, escludendo ogni tipo di alterazione del supporto cartaceo e del tracciato.
L'analisi della scrittura in verifica non ha fatto emergere anomalie del tracciato e/o lentezze psicografiche escludendo, così, ipotesi di falso. In particolare, per quanto
6 riguarda l'ipotesi di mano guidata, mano abbandonata o forzata vorrei precisare che la scheda testamentaria mostra una qualità ed una tipologia del tratto grafico spontaneo nonché una pressione genuina in assenza di tremori, riprese del tratto, ripassi e correzioni.
Nel complesso la scrittura testamentaria, la data e la firma in calce, presentano analoghe modalità di realizzazione dei tracciati grafici, tanto da poter affermare che tutto il documento in verifica è stato vergato da una unica mano scrivente.
Il confronto della scheda testamentaria con la scrittura autografa ha messo in evidenza una comune segnografia, inclusi i piccoli segni personalizzanti come uncini, punti di avvio o di chiusura, ricci finali, distanze tra parole e tra righi che lasciano pochi dubbi sull'unicità di mano tra testamento e scritture in verifica.
Successivamente al lavoro di analisi delle scritture in verifica e autografe e con il relativo confronto è stato, quindi, possibile evidenziare comuni processi ideografici e strutturali nelle due scritture poste a confronto, con evidenti comuni riscontri nella segnografia tanto da dover concludere che il testamento a nome “ ” P_ datato “Napoli 23/03/2020” presenta caratteristiche psico-grafiche e dinamico- gestuali omogenee con l'autografia a disposizione. Dai rilievi effettuati si giunge, quindi, in tutta coscienza ad affermare che la scheda testamentaria a nome di
“ ” datata “Napoli, 23/03/2020”, impugnata nel presente giudizio e P_ allegata al verbale di pubblicazione del 23.03.2021 (rep. 153 racc. 11) per notaio dr. in Carinola (Ce) è da ritenersi autografa e quindi vergata in Persona_2 tutte le sue parti dal sig. .” P_
Quanto ai rilievi formulati dal C.T. di parte attrice è sufficiente osservare, con riferimento al “mancato utilizzo di scritture di comparazione autografe di provenienza certa”, che sono state utilizzate le scritture di comparazione offerte dallo stesso attore come da indicazioni del G.I. (cfr. ordinanza del 4.10.2023).
Con riferimento, poi, alle contestazioni indicate al sub 2 delle osservazioni, le risposte del consulente appaiono approfondite, pertinenti, esaustive e fondate su dati documentali: si veda la questione degli errori grammaticali e di sintassi (pag.
56); la labiale affermazione secondo cui il , medico, non avrebbe mai potuto CP_2 qualificarsi nel pieno possesso delle facoltà mentali, in quanto affetto da neoplasia;
si veda ancora la prescrizione dell'Effentora solo al bisogno;
si vedano, quanto al
7 tratto grafico pag. 57 e 58 della consulenza;
si veda il raffronto grafico, rilevabile ictu oculi, tra gli elementi scrittori contestati (pag. 59 e ss)
In sostanza, le conclusioni cui è giunto il CTU – unitamente alle risposte rese alle osservazioni del consulente di parte – vanno condivise e poste a fondamento della presente decisione: le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando, quali scritture di comparazione, documenti prodotti dalle parti, come da indicazioni dal Giudice istruttore, sottoscritti dal de cuius e non disconosciuti dalle parti.
Ne discende che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento impugnato deve essere rigettata
INDEGNITÀ A SUCCEDERE
L'accertata validità del testamento conduce al rigetto della domanda di indegnità articolata dall'attore ai sensi dell'art. 463 n.5, c.c. richiamato dall'attore, che contempla la dichiarazione di indegnità per chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.
SULLA CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE: DOMANDA EX ART 591 C.C.
Va a questo punto esaminata la domanda di annullamento proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 591 c.c.
Parte attrice sostiene che il testamento olografo è stato redatto da persona incapace di intendere e volere, in quanto all'epoca del P_ confezionamento del testamento (marzo 2020), si stava sottoponendo a cicli di chemioterapie domiciliari e assumeva farmaci oppioidi e morfina volti alla cura di un tumore al colon – retto, a seguito del quale decedeva di lì a poco, in data 3.7.2020.
Orbene, argomentando a contrario dal disposto dell'art 591 c.c., possono fare testamento tutti coloro che, purché non interdetti per infermità di mente, abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere. Ne consegue che è capace di fare testamento la persona fisica maggiore di età, purché non interdetta, né in stato di incapacità di intendere e di volere.
In relazione allo stato di incapacità naturale, questo deve consistere in uno stato tale da privare il testatore in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di
8 autodeterminarsi.
Sicché, l'incapacità naturale del testatore postula non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ., sent. n. 8079 del 2005).
E' evidente che la prova in merito deve essere molto rigorosa, e non è dunque sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato come di solito accade nel caso di grave malattia, ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto abbia l'incidenza di sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente e ciò perché la capacità di agire del soggetto è la regola e la sua incapacità costituisce un'eccezione da provare per ciò solo in modo serio e rigoroso (Cass. Civ., sent. n. 2741 del
1982).
Dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass.. Civ., sent. n. 9508 del 2005).
Nel caso in esame, parte attrice ha ancorato lo stato di incapacità naturale del al momento del confezionamento della scheda testamentaria ad allegazioni CP_2 talmente generiche da non esprimere neppure in astratto la possibilità che P_
al momento della redazione del testamento fosse privo della capacità di
[...] intendere e di volere.
In particolare, l'attore non ha in alcun modo spiegato e documentato se ed in che misura la patologia tumorale e la somministrazione di chemioterapia abbia potuto annullare in modo assoluto la capacità di intendere e di volere alla data della redazione del testamento.
Apodittica è quindi l'affermazione secondo cui l'uso di farmaci volti alla cura del carcinoma cui lo stesso era affetto, ne avrebbero compromesso le capacità cognitive. Il dottor non era portatore di alcuna patologia, di origine CP_2 psicofisica, che ne poteva alterare lo stato di coscienza.
Consegue da quanto esposto, anche in ordine al difetto deduttivo e probatorio, che
9 non può neppure disporsi consulenza tecnica volta a verificare lo stato mentale del de cuius, posto che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Conclusivamente e alla luce di tutte le considerazioni esposte anche la domanda di annullamento per incapacità va rigettata.
INDIVIDUAZIONE TITOLO SUCCESSORIO
Indi, rigettata la domanda di nullità e annullamento del testamento, deve dichiararsi aperta la successione testamentaria di , nato il [...] P_
a Napoli e ivi deceduto in data 3.7.2020, in forza del testamento olografo recante la data del 23 marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola Persona_2
(CE), del 30 dicembre 2021, in favore di e . Controparte_1 Controparte_2
DOMANDA ATTOREA DI REINTEGRA DELLA QUOTA DI LEGITTIMA
Posta la validità del testamento, con cui è stata nominata erede Persona_4 universale e è stato beneficiato dell'unico immobile costituente la Controparte_2 massa, va esaminata l'azione di riduzione svolta in subordine dall'attore, pretermesso, e, rispetto a questa, le difese di parte convenuta, la quale ha opposto la sussistenza di una donazione indiretta a favore dell'attore.
Sul punto, è bene ricordare che, come pacifico in giurisprudenza, “In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il
"fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9813 del
13/04/2023).
10 Ciò posto, parte convenuta ha eccepito che la compravendita dell'immobile in
Napoli alla via dei Pini 46, int. 8, del 1988 in favore dell'odierno attore all'epoca minorenne, realizzasse una donazione indiretta da patte del de cuius, sulla scorta del dato fattuale della minore età dell'attore e, dunque, della verosimile insussistenza di fondi propri.
Sul punto l'attore si è difeso asserendo che, all'epoca, il de cuius aveva 25 anni, era ancora studente e, dunque, privo di redditi.
Orbene, come noto “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024).
Nel caso di specie, sulla scorta delle difese prospettate dalle parti, può ritenersi sussistenza un solo indizio rivelatore, ovvero la tenera età del beneficiario (5 anni); mentre non si ravvisano fatti da cui poter argomentare, anche solo in via presuntiva, che la provvista di denaro sia stata fornita dal de cuius.
Ed infatti, sul punto, parte attrice ha dedotto che all'epoca del confezionamento della compravendita, era venticinquenne e ancora studente, sicché P_ privo di redditi. Trattasi di circostanza prospettata dall'attore già nelle note di trattazione dell'udienza 183 c.p.c. (cfr. note di trattazione depositate in data
1.2.2023 pag. 2, sub b), rispetto alla quale parte convenuta non ha frapposto alcun tipo di contestazione (cfr. I memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) né ha offerto prova documentale o avanzato istanza di prova orale volta a dimostrare, viceversa, la capacità reddituale del de cuius.
Per contro, parte attrice ha depositato una conversazione whatsapp (anch'essa non contestata quanto alla provenienza, alla identificazione dei conversanti e al contenuto) ove il convenuto, nel discutere degli immobili del padre, ovvero di quello
11 che ritiene essere stato un “errore” (non intestare a lui l'immobile in viale dei Pini
37), fa chiaro riferimento all'intestazione di un immobile all'attore da parte del nonno. Ora, la summenzionata circostanza, unitamente alla altra circostanza circa l'incapienza del patrimonio di al momento dell'acquisto impugnato, conduce P_ ragionevolmente a ritenere che l'acquisto di cui all'atto del 1988 fu effettuato con provvista fornita dal nonno e non dal padre, e ciò per stessa ammissione del convenuto.
La ricostruzione proposta trova ulteriore conferma nella indicazione contenuta nel testamento, ove giustifica la mancata attribuzione all'attore di alcunché P_ mediante il riferimento ad un regalo avuto da costui anni prima e, in particolare, una proprietà in Viale dei pini, 46. Napoli. (acquistata da mio padre). Se è vero che detta indicazione non costituisce confessione stragiudiziale è anche vero che è senz'altro un indizio liberamente valutabile in unione con gli altri elementi probatori e, in particolare, con il dato fattuale non contestato della incapacità economica del de cuius e il contenuto del messaggio whatsapp proveniente dallo stesso convenuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'imputazione ex se dell'immobile in Napoli alla via dei Pini 46, int. 8 va rigettata.
Può a questo punto esaminarsi la reconventio reconventionis articolata dall'attore nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della prima udienza ex art. 183 c.p.c. con cui ha chiesto “la chiamata a collazione di tutte le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius alla moglie e al figlio nel CP_1 CP_2 corso degli anni, parte delle quali sono state utilizzate per l'acquisto da parte della sig.ra dell'immobile in Pisciotta, località Campo, di cui all'allegata visura CP_1
(Immobile n.
1 - Comune G707 - PISCIOTTA (SA) - Catasto FABBRICATI - Sezione urbana - Foglio 36 Particella 1574 Subalterno 132 - Natura A3 - ABITAZIONE DI
TIPO ECONOMICO - Consistenza 3,5 vani - Indirizzo LOCALITA' CAMPO N. civico -
Piano T;
Immobile n.
2 - Comune G707 - PISCIOTTA (SA) - Catasto FABBRICATI -
Sezione urbana - Foglio 36 Particella 1574 Subalterno 138 - Natura A3 -
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO - Consistenza 20 metri quadri - Indirizzo
LOCALITA' CAMPO N. civico - Piano T)” (cfr. note di trattazione depositate in data
12 1.2.2023).
Essa è infondata in quanto generica e indimostrata.
Premesso invero che il termine decadenziale per la reconventio reconventionis è la prima udienza ex art.183 c.p.c., appare evidente che ogni specificazione al riguardo contenuta nella I memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c sia tardiva.
In ogni caso le asserzioni circa la dazione di somme di denaro utilizzate per l'acquisto di un immobile sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Sul punto va infatti rigettata la richiesta ex art. 210 da rivolgere all'ente e CP_5 agli enti creditizi [“Tale richiesta, finalizzata (i) alla ricostruzione del patrimonio del de cuius, (ii) alla verifica delle donazioni in denaro effettuate ai convenuti e (iii) alla dimostrazione che la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile formalmente di proprietà della convenuta proveniva dal dott. , è già Controparte_1 P_ stata avanzata (senza esito)nei confronti di entrambe e di Controparte_6 [...]
(cfr. II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice)] Controparte_7 in quanto non preceduta da tempestiva istanza.
Invero, solo alla data del 28.4.2023 e del 18.5.2023 l'attore ha formulato agli enti di riferimento istanza di consegna di documentazione (cfr documentazione allegata alla II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Tuttavia, alle predette date sono rispettivamente scaduti i termini ex art. 183, sesto comma, n. 2 e 3, c.p.c. con la conseguenza che l'istanza ex art. 210 c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto utilizzabile soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante quanto (cfr. per tutte, Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021).
Indi anche la reconventio reconventionis spiegata dall'attore va rigettata.
La causa a questo punto va rimessa sul ruolo per l'istruttoria dell'azione di riduzione spiegata dall'attore, legittimario pretermesso nel testamento paterno.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di nullità del testamento olografo, recante la data del 23 marzo
13 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola (CE), del 30 Persona_2 dicembre 2021 a firma di;
P_ rigetta la domanda di annullamento per incapacità del testamento olografo recante la data del 23 marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Persona_2
Carinola (CE), del 30 dicembre 2021 a firma di;
P_ dichiara aperta la successione testamentaria di , nato il [...] a P_
Napoli e ivi deceduto in data 3.7.2020 in forza del testamento recante la data del
23 marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola (CE), Persona_2 del 30 dicembre 2021 in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2 rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
rigetta la reconventio reconventionis spiegata dall'attore; spese al definitivo;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Pietro Lupi - PRESIDENTE -
2) Barbara Di Tonto - GIUDICE –
3) Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est-
ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 23539/2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2022, rimessa al Collegio, per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23 gennaio 2025 avente ad oggetto
“cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima” –e promossa
DA
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Settembrini n. 28 (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. to C.F._1
Pasquale Di Martino, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Depretis n. 51 presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione;
-ATTORE-
CONTRO
[c.f. ] e [c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 [...]
], entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi, dall'avvocato C.F._3
1 Massimo Troili ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Napoli in Viale dei Pini
n. 8, giusta procura alle liti autenticata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTI -
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.1.2025, tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 assumendo: di essere figlio del dott. e della prima moglie di quest'ultimo, mentre i P_ convenuti, e , sono, rispettivamente, la seconda Controparte_1 Controparte_2 moglie e il figlio, nato dall'unione in seconde nozze, del comune dante causa;
che il dott. , affetto dal 2018 da carcinoma del colon retto metastatico, CP_2 decedeva il 3.7.2020; che, con testamento olografo recante la data del 23 marzo 2020, il de cuius aveva così disposto del proprio patrimonio: “Io sottoscritto , nato a [...] il P_
03/01/1963 Nel pieno possesso delle mie facoltà fisiche e mentali. DICHIARO Mia
GL AR nata a [...] [...] EREDE Inoltre, CP_1 Parte_2
Vorrei che la casa di viale dei pini 37 Napoli, Vada a mio figlio . CP_2
(nullatenente.) in quanto l'altro Mio figlio , ha avuto in regalo tanti anni Pt_1 fa, una proprietà in Viale dei pini, 46. Napoli. (acquistata da mio padre) in fede
”; P_
- che e sono gli unici beneficiari della scheda Controparte_1 Controparte_2 testamentaria che, quindi, esclude dall'eredità esso attore;
- che, per effetto delle trascrizioni effettuate dal notaio , Per_1 CP_2
risulta oggi pieno proprietario dell'immobile in Napoli, viale dei Pini n. 37,
[...] appartenuto al de cuius;
- che, tuttavia, il testamento, sulla scorta degli accertamenti grafologici espletati a mezzo di proprio consulente, era risultato non autentico, in quanto non riconducibile alla mano del de cuius;
2 - che, anche laddove il testamento dovesse risultare autentico, in ogni caso non è stato redatto da persona capace di intendere e di volere in ragione delle condizioni di salute in cui versava il de cuius al momento della redazione;
- che il de cuius era infatti affetto da un carcinoma, per la cura del quale era stato sottoposto a cicli di chemioterapia ed oppiacei;
- che il relictum risulta costituito da quanto indicato nella dichiarazione di successione, dai beni mobili presenti nell'immobile di Viale dei Pini 37 in Napoli, da tutte le risultanze del conto corrente del de cuius e da tutti i cespiti e somme di denaro trasferite dai conti del medesimo a quelli della moglie e del Controparte_1 figlio costituenti donazione. Controparte_2
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto, in via principale, accertarsi la nullità del testamento per non autenticità con contestuale domanda di pronuncia costitutiva di indegnità a succedere delle parti convenute ex art 463 c.c. n. 5 ed apertura della successione legittima.
In via subordinata ed alternativa, nell'ipotesi in cui il testamento fosse dichiarato autentico, l'attore ha chiesto la declaratoria di nullità per incapacità naturale del testatore ex art 591 c.c. Ha infine chiesto di essere reintegrato nella quota di legittima e di procedere alla divisione del patrimonio relitto.
Si sono costituiti e , i quali, in via preliminare, Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. 28/2010; nel merito, hanno impugnato quanto ex adverso dedotto, sostenendo la autenticità della scheda testamentaria, la totale capacità del testatore e hanno spiegato domanda riconvenzionale per ottenere la collazione del bene immobile acquistato dall'attore
(allora minorenne e previa autorizzazione del Giudice Tutelare) nel 1993 in Napoli,
Via dei Pini n. 46 int. 38 ( identificato n. 1 SCA foglio 20 particella 288 sub 35 ZC 3 cat. A/2 classe 6 consistenza 5,5 vani rendita € 866,36) con denaro del padre
. P_
Con le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza ex art 183
l'attore ha formulato generica reconventio reconventionis avente ad oggetto la collazione di tutte le somme di danaro erogate dal de cuius a e Controparte_2
riservandosi di specificarla nella I memoria ex art. 183 sesto Controparte_1
3 comma c.p.c.
La causa, istruita a mezzo consulenza grafologica è stata assunta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con la assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
In via preliminare, la domanda è procedibile, avendo le parti adito l'organismo di mediazione, seppur con esiti negativi.
Nel merito, il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da Pt_1
di nullità ex art. 606 c.c. del testamento olografo, recante la data del 23
[...] marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola (CE), del Persona_2
30 dicembre 2021, con cui , nato a [...] il [...], e P_ deceduto il 3 luglio 2020, aveva nominato erede universale la moglie
[...]
e lasciato al figlio l'immobile sito in Napoli al Viale dei Pini CP_1 Controparte_2
37.
In particolare, l'attore ha chiesto l'accertamento negativo della provenienza dalla mano del de cuius del testamento olografo, ex art. 606 c.c. e di dichiarare indegni a succedere i ex art 463 c.c. n. 5 e 6 per aver gli Controparte_4 stessi confezionato e redatto il testamento in loro favore.
Preliminarmente, deve rilevarsi che con riferimento alla contestazione dell'autenticità del testamento olografo si sono registrate, nel tempo, due contrapposte opinioni giurisprudenziali, la cui risoluzione è stata rimessa alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Ordinanza del 20.12.2013 n. 28586.
Secondo un primo orientamento sarebbe necessaria la querela di falso (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012 secondo cui “Pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità”, conforme a Sezioni Unite sentenza nr. 15169/2010); secondo altro orientamento, invece, è sufficiente che l'erede legittimo che assuma la falsità del testamento olografo, lo disconosca ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 214 c.p.c. (cfr. Cass.
Sentenza del 23.12.2011 n. 28637).
4 Le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 15 giugno 2015, n. 12307
(Pres. Rovelli, Rel. Travaglino), hanno composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alle modalità con le quali è possibile contestare l'autenticità del testamento olografo, nel senso che, qualora una parte contesti l'autenticità del testamento olografo, la stessa parte è tenuta a proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e, quindi, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, su di essa grave l'onere della prova relativa.
Sulla base della spiegata domanda, è stata disposta CTU volta ad accertare se la scrittura e la firma apposta al testamento olografo de quo fossero riconducibili al de cuius . P_
Orbene, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di
Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria con modalità telematica, in data 11.3.2024 (ai cui condivisibili rilievi questo collegio integralmente si riporta, in replica alle osservazioni formulate dall'attore: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI,
27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”), come il testamento olografo oggetto di impugnazione sia da considerarsi senz'altro autografo in quanto scritto dalla mano del de cuius . P_
La CTU grafologica, espletata dalla dott. ha sostenuto la Persona_3 riconducibilità della scrittura e la firma apposta in calce al testamento a P_
, concludendo nei seguenti termini: “Non si osservano alterazioni del supporto
[...] cartaceo in tutto lo scritto, quali cancellature, abrasioni o interpolazioni anomale di scritture, cancellature chimiche, ripassi o ogni altra irregolarità ad indicare un documento integro ed un tracciato genuino. Non si evidenziano indici di falsità relativi ad ipotesi di simulazione per ricalco (per traccia prestabilita, traccia cieca, traccia a matita).
Tutta la manoscrittura della scheda testamentaria presenta oltre ad una uniformità del mezzo scrivente, anche una comune mano operante: le caratteristiche grafomotorie e dinamico-gestuali del tracciato, nonché la strutturazione morfologica
5 delle lettere, sono apparse, infatti, uniche. Scritto, datazione e firma sono stati quindi vergati da una medesima mano che spontaneamente e liberamente verga le ultime volontà.
Ad un esame sintetico e globale del tracciato testamentario, per ciò che riguarda la valutazione delle proiezioni pulsive grafiche espresse dallo scritto, esse non sono apparse innaturali o contraddittorie: il decorso scrittorio è spontaneo, con una velocità esecutiva moderata, in assenza di segni legati ad ipotesi di mano guidata, di falso per simulazione lenta o veloce. Lo scritto risulta internamente caratterizzato da un omogeneo equilibrio per ciò che riguarda l'articolazione dei segni, particolarmente nell'interdipendenza formativa che li ha caratterizzati e determinati.
La scheda mette in risalto un tracciato moderatamente veloce e sufficientemente fluido, non incerto e in assenza di variazioni anomale dell'energia psicografica impressa in tutto lo scritto. Non si osservano segni legati a simulazione del tracciato
o di mano guidata come tremori, irrigidimento del percorso grafico, riprese del tratto, ripassi, giustapposizioni, interruzioni improvvise del tracciato o variazioni nell'impulso psicografico sottostante, disordine pressorio, parole fortemente discendenti o ascendenti, arresti o deformazioni anomale delle lettere, attacchi variabili ed allungamenti irregolari delle aste.
Lo scritto mette in luce, quindi, una moderata ma spontanea velocità esecutiva con un automatismo scrittorio comune in tutto il contestato che rende il tracciato grafico peculiare e individualizzante.
La scheda testamentaria, inclusa data e firma, dunque, non presenta elementi di artificiosità mettendo in evidenza una uniformità non solo del mezzo scrivente, ma anche di una comune mano operante: tutto il tracciato è spontaneo e con specifiche caratteristiche grafomotorie e dinamico-gestuali: la distribuzione pressoria, le dimensioni, nonché la strutturazione morfologica delle lettere e i piccoli elementi, difficilmente riproducibili, sono apparsi unici.
Dal lavoro effettuato è emerso, in primo luogo, la genuinità del supporto cartaceo e dei relativi tracciati grafici del testamento in verifica, escludendo ogni tipo di alterazione del supporto cartaceo e del tracciato.
L'analisi della scrittura in verifica non ha fatto emergere anomalie del tracciato e/o lentezze psicografiche escludendo, così, ipotesi di falso. In particolare, per quanto
6 riguarda l'ipotesi di mano guidata, mano abbandonata o forzata vorrei precisare che la scheda testamentaria mostra una qualità ed una tipologia del tratto grafico spontaneo nonché una pressione genuina in assenza di tremori, riprese del tratto, ripassi e correzioni.
Nel complesso la scrittura testamentaria, la data e la firma in calce, presentano analoghe modalità di realizzazione dei tracciati grafici, tanto da poter affermare che tutto il documento in verifica è stato vergato da una unica mano scrivente.
Il confronto della scheda testamentaria con la scrittura autografa ha messo in evidenza una comune segnografia, inclusi i piccoli segni personalizzanti come uncini, punti di avvio o di chiusura, ricci finali, distanze tra parole e tra righi che lasciano pochi dubbi sull'unicità di mano tra testamento e scritture in verifica.
Successivamente al lavoro di analisi delle scritture in verifica e autografe e con il relativo confronto è stato, quindi, possibile evidenziare comuni processi ideografici e strutturali nelle due scritture poste a confronto, con evidenti comuni riscontri nella segnografia tanto da dover concludere che il testamento a nome “ ” P_ datato “Napoli 23/03/2020” presenta caratteristiche psico-grafiche e dinamico- gestuali omogenee con l'autografia a disposizione. Dai rilievi effettuati si giunge, quindi, in tutta coscienza ad affermare che la scheda testamentaria a nome di
“ ” datata “Napoli, 23/03/2020”, impugnata nel presente giudizio e P_ allegata al verbale di pubblicazione del 23.03.2021 (rep. 153 racc. 11) per notaio dr. in Carinola (Ce) è da ritenersi autografa e quindi vergata in Persona_2 tutte le sue parti dal sig. .” P_
Quanto ai rilievi formulati dal C.T. di parte attrice è sufficiente osservare, con riferimento al “mancato utilizzo di scritture di comparazione autografe di provenienza certa”, che sono state utilizzate le scritture di comparazione offerte dallo stesso attore come da indicazioni del G.I. (cfr. ordinanza del 4.10.2023).
Con riferimento, poi, alle contestazioni indicate al sub 2 delle osservazioni, le risposte del consulente appaiono approfondite, pertinenti, esaustive e fondate su dati documentali: si veda la questione degli errori grammaticali e di sintassi (pag.
56); la labiale affermazione secondo cui il , medico, non avrebbe mai potuto CP_2 qualificarsi nel pieno possesso delle facoltà mentali, in quanto affetto da neoplasia;
si veda ancora la prescrizione dell'Effentora solo al bisogno;
si vedano, quanto al
7 tratto grafico pag. 57 e 58 della consulenza;
si veda il raffronto grafico, rilevabile ictu oculi, tra gli elementi scrittori contestati (pag. 59 e ss)
In sostanza, le conclusioni cui è giunto il CTU – unitamente alle risposte rese alle osservazioni del consulente di parte – vanno condivise e poste a fondamento della presente decisione: le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando, quali scritture di comparazione, documenti prodotti dalle parti, come da indicazioni dal Giudice istruttore, sottoscritti dal de cuius e non disconosciuti dalle parti.
Ne discende che la domanda volta a far dichiarare la nullità del testamento impugnato deve essere rigettata
INDEGNITÀ A SUCCEDERE
L'accertata validità del testamento conduce al rigetto della domanda di indegnità articolata dall'attore ai sensi dell'art. 463 n.5, c.c. richiamato dall'attore, che contempla la dichiarazione di indegnità per chi abbia alterato, celato o soppresso un testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata.
SULLA CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE: DOMANDA EX ART 591 C.C.
Va a questo punto esaminata la domanda di annullamento proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 591 c.c.
Parte attrice sostiene che il testamento olografo è stato redatto da persona incapace di intendere e volere, in quanto all'epoca del P_ confezionamento del testamento (marzo 2020), si stava sottoponendo a cicli di chemioterapie domiciliari e assumeva farmaci oppioidi e morfina volti alla cura di un tumore al colon – retto, a seguito del quale decedeva di lì a poco, in data 3.7.2020.
Orbene, argomentando a contrario dal disposto dell'art 591 c.c., possono fare testamento tutti coloro che, purché non interdetti per infermità di mente, abbiano raggiunto la maggiore età e che non si trovino per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere. Ne consegue che è capace di fare testamento la persona fisica maggiore di età, purché non interdetta, né in stato di incapacità di intendere e di volere.
In relazione allo stato di incapacità naturale, questo deve consistere in uno stato tale da privare il testatore in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di
8 autodeterminarsi.
Sicché, l'incapacità naturale del testatore postula non una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, ma la prova che, a causa di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti, ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. Civ., sent. n. 8079 del 2005).
E' evidente che la prova in merito deve essere molto rigorosa, e non è dunque sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualunque modo alterato o turbato come di solito accade nel caso di grave malattia, ma è necessario che lo stato psicofisico del soggetto abbia l'incidenza di sopprimere l'attitudine a determinarsi liberamente e coscientemente e ciò perché la capacità di agire del soggetto è la regola e la sua incapacità costituisce un'eccezione da provare per ciò solo in modo serio e rigoroso (Cass. Civ., sent. n. 2741 del
1982).
Dal momento che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità (Cass.. Civ., sent. n. 9508 del 2005).
Nel caso in esame, parte attrice ha ancorato lo stato di incapacità naturale del al momento del confezionamento della scheda testamentaria ad allegazioni CP_2 talmente generiche da non esprimere neppure in astratto la possibilità che P_
al momento della redazione del testamento fosse privo della capacità di
[...] intendere e di volere.
In particolare, l'attore non ha in alcun modo spiegato e documentato se ed in che misura la patologia tumorale e la somministrazione di chemioterapia abbia potuto annullare in modo assoluto la capacità di intendere e di volere alla data della redazione del testamento.
Apodittica è quindi l'affermazione secondo cui l'uso di farmaci volti alla cura del carcinoma cui lo stesso era affetto, ne avrebbero compromesso le capacità cognitive. Il dottor non era portatore di alcuna patologia, di origine CP_2 psicofisica, che ne poteva alterare lo stato di coscienza.
Consegue da quanto esposto, anche in ordine al difetto deduttivo e probatorio, che
9 non può neppure disporsi consulenza tecnica volta a verificare lo stato mentale del de cuius, posto che “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Conclusivamente e alla luce di tutte le considerazioni esposte anche la domanda di annullamento per incapacità va rigettata.
INDIVIDUAZIONE TITOLO SUCCESSORIO
Indi, rigettata la domanda di nullità e annullamento del testamento, deve dichiararsi aperta la successione testamentaria di , nato il [...] P_
a Napoli e ivi deceduto in data 3.7.2020, in forza del testamento olografo recante la data del 23 marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola Persona_2
(CE), del 30 dicembre 2021, in favore di e . Controparte_1 Controparte_2
DOMANDA ATTOREA DI REINTEGRA DELLA QUOTA DI LEGITTIMA
Posta la validità del testamento, con cui è stata nominata erede Persona_4 universale e è stato beneficiato dell'unico immobile costituente la Controparte_2 massa, va esaminata l'azione di riduzione svolta in subordine dall'attore, pretermesso, e, rispetto a questa, le difese di parte convenuta, la quale ha opposto la sussistenza di una donazione indiretta a favore dell'attore.
Sul punto, è bene ricordare che, come pacifico in giurisprudenza, “In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuius" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il
"fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9813 del
13/04/2023).
10 Ciò posto, parte convenuta ha eccepito che la compravendita dell'immobile in
Napoli alla via dei Pini 46, int. 8, del 1988 in favore dell'odierno attore all'epoca minorenne, realizzasse una donazione indiretta da patte del de cuius, sulla scorta del dato fattuale della minore età dell'attore e, dunque, della verosimile insussistenza di fondi propri.
Sul punto l'attore si è difeso asserendo che, all'epoca, il de cuius aveva 25 anni, era ancora studente e, dunque, privo di redditi.
Orbene, come noto “La donazione indiretta è un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito;
ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024).
Nel caso di specie, sulla scorta delle difese prospettate dalle parti, può ritenersi sussistenza un solo indizio rivelatore, ovvero la tenera età del beneficiario (5 anni); mentre non si ravvisano fatti da cui poter argomentare, anche solo in via presuntiva, che la provvista di denaro sia stata fornita dal de cuius.
Ed infatti, sul punto, parte attrice ha dedotto che all'epoca del confezionamento della compravendita, era venticinquenne e ancora studente, sicché P_ privo di redditi. Trattasi di circostanza prospettata dall'attore già nelle note di trattazione dell'udienza 183 c.p.c. (cfr. note di trattazione depositate in data
1.2.2023 pag. 2, sub b), rispetto alla quale parte convenuta non ha frapposto alcun tipo di contestazione (cfr. I memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) né ha offerto prova documentale o avanzato istanza di prova orale volta a dimostrare, viceversa, la capacità reddituale del de cuius.
Per contro, parte attrice ha depositato una conversazione whatsapp (anch'essa non contestata quanto alla provenienza, alla identificazione dei conversanti e al contenuto) ove il convenuto, nel discutere degli immobili del padre, ovvero di quello
11 che ritiene essere stato un “errore” (non intestare a lui l'immobile in viale dei Pini
37), fa chiaro riferimento all'intestazione di un immobile all'attore da parte del nonno. Ora, la summenzionata circostanza, unitamente alla altra circostanza circa l'incapienza del patrimonio di al momento dell'acquisto impugnato, conduce P_ ragionevolmente a ritenere che l'acquisto di cui all'atto del 1988 fu effettuato con provvista fornita dal nonno e non dal padre, e ciò per stessa ammissione del convenuto.
La ricostruzione proposta trova ulteriore conferma nella indicazione contenuta nel testamento, ove giustifica la mancata attribuzione all'attore di alcunché P_ mediante il riferimento ad un regalo avuto da costui anni prima e, in particolare, una proprietà in Viale dei pini, 46. Napoli. (acquistata da mio padre). Se è vero che detta indicazione non costituisce confessione stragiudiziale è anche vero che è senz'altro un indizio liberamente valutabile in unione con gli altri elementi probatori e, in particolare, con il dato fattuale non contestato della incapacità economica del de cuius e il contenuto del messaggio whatsapp proveniente dallo stesso convenuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'imputazione ex se dell'immobile in Napoli alla via dei Pini 46, int. 8 va rigettata.
Può a questo punto esaminarsi la reconventio reconventionis articolata dall'attore nelle note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della prima udienza ex art. 183 c.p.c. con cui ha chiesto “la chiamata a collazione di tutte le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius alla moglie e al figlio nel CP_1 CP_2 corso degli anni, parte delle quali sono state utilizzate per l'acquisto da parte della sig.ra dell'immobile in Pisciotta, località Campo, di cui all'allegata visura CP_1
(Immobile n.
1 - Comune G707 - PISCIOTTA (SA) - Catasto FABBRICATI - Sezione urbana - Foglio 36 Particella 1574 Subalterno 132 - Natura A3 - ABITAZIONE DI
TIPO ECONOMICO - Consistenza 3,5 vani - Indirizzo LOCALITA' CAMPO N. civico -
Piano T;
Immobile n.
2 - Comune G707 - PISCIOTTA (SA) - Catasto FABBRICATI -
Sezione urbana - Foglio 36 Particella 1574 Subalterno 138 - Natura A3 -
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO - Consistenza 20 metri quadri - Indirizzo
LOCALITA' CAMPO N. civico - Piano T)” (cfr. note di trattazione depositate in data
12 1.2.2023).
Essa è infondata in quanto generica e indimostrata.
Premesso invero che il termine decadenziale per la reconventio reconventionis è la prima udienza ex art.183 c.p.c., appare evidente che ogni specificazione al riguardo contenuta nella I memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c sia tardiva.
In ogni caso le asserzioni circa la dazione di somme di denaro utilizzate per l'acquisto di un immobile sono rimaste del tutto sfornite di prova.
Sul punto va infatti rigettata la richiesta ex art. 210 da rivolgere all'ente e CP_5 agli enti creditizi [“Tale richiesta, finalizzata (i) alla ricostruzione del patrimonio del de cuius, (ii) alla verifica delle donazioni in denaro effettuate ai convenuti e (iii) alla dimostrazione che la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile formalmente di proprietà della convenuta proveniva dal dott. , è già Controparte_1 P_ stata avanzata (senza esito)nei confronti di entrambe e di Controparte_6 [...]
(cfr. II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice)] Controparte_7 in quanto non preceduta da tempestiva istanza.
Invero, solo alla data del 28.4.2023 e del 18.5.2023 l'attore ha formulato agli enti di riferimento istanza di consegna di documentazione (cfr documentazione allegata alla II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Tuttavia, alle predette date sono rispettivamente scaduti i termini ex art. 183, sesto comma, n. 2 e 3, c.p.c. con la conseguenza che l'istanza ex art. 210 c.p.c. deve ritenersi inammissibile in quanto utilizzabile soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante quanto (cfr. per tutte, Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021).
Indi anche la reconventio reconventionis spiegata dall'attore va rigettata.
La causa a questo punto va rimessa sul ruolo per l'istruttoria dell'azione di riduzione spiegata dall'attore, legittimario pretermesso nel testamento paterno.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di nullità del testamento olografo, recante la data del 23 marzo
13 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola (CE), del 30 Persona_2 dicembre 2021 a firma di;
P_ rigetta la domanda di annullamento per incapacità del testamento olografo recante la data del 23 marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Persona_2
Carinola (CE), del 30 dicembre 2021 a firma di;
P_ dichiara aperta la successione testamentaria di , nato il [...] a P_
Napoli e ivi deceduto in data 3.7.2020 in forza del testamento recante la data del
23 marzo 2020, pubblicato con atto per notar in Carinola (CE), Persona_2 del 30 dicembre 2021 in favore di e;
Controparte_1 Controparte_2 rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti;
rigetta la reconventio reconventionis spiegata dall'attore; spese al definitivo;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo istruttorio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
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