Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Maggiore, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio legale, sito in Cantù (CO), via Fossano n. 17, dichiara di essere elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Controparte_1 C.F._2
Navio e Benedetta Piro, presso lo studio legale dei quali, sito in Mariano Comense, via Padre Masciadri
n. 2/H, dichiara di essere elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Orlandoni, presso il cui studio legale, sito in Como, via
Mugiasca n. 10, dichiara di essere elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
pagina 1 di 10
capo allo stesso una responsabilità ex art. 2043 c.c. per aver cagionato, con la propria condotta colposa, un danno ingiusto alla signora e, conseguentemente, condannarlo al pagamento Parte_1
della somma di € 83.884,62 o di quella maggiore o minore che verrà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento di ogni danno patrimoniale patito, oltre interessi e rivalutazione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero o non vero che, nel 2001 il Dott. iniziava a curare la contabilità della Controparte_1
società R.C. srl, di cui la sig.ra diventava legale rappresentante alla morte del proprio marito;
Pt_1
2) Vero o non vero che, a far data dall'assunzione dell'incarico di contabile della R.C. srl, il dott. si occupava, inoltre, di gestire gli affitti degli immobili di proprietà della sig.ra CP_3 Pt_1
, la stipula dei relativi contratti di locazione nonché della redazione ed invio della dichiarazione
[...]
dei redditi della ricorrente;
3) Vero o non vero che, fino all'anno 2018, il dott. si occupava CP_3
anche di redigere ed inviare la dichiarazione dei redditi della figlia della sig.ra sig.ra Pt_1 [...]
4) Vero o non vero che, a far data dal 2001, il dott. è stato la figura di riferimento Tes_1 CP_3
della famiglia della sig.ra per tutte le questioni inerenti agli aspetti economici, tributari e Pt_1
fiscali; 5) Vero o non vero che, fin dall'assunzione dell'incarico di commercialista della R.C. srl da parte del dott. la sig.ra era solita comunicare anche telefonicamente con lo CP_3 Testimone_1
stesso o con il di lui studio per ogni problematica inerente alla gestione contabile personale e dell'azienda; 6) Vero o non vero che, per ogni attività di consulenza e/o assistenza contabile e/o fiscale e/o tributaria che la sig.ra personalmente o in qualità di rappresentante legale della R.C. srl, e Pt_1
la sig.ra richiedevano al Dott. lo stesso, preventivamente, sottoponeva alle Testimone_1 CP_3
signore un mandato con il relativo preventivo di spesa da sottoscrivere;
7) Vero o non vero che, ogni pagina 2 di 10 volta che il Dott. veniva incaricato dalla sig.ra di redigere la propria CP_3 Testimone_1 dichiarazione dei redditi ed inviarla all'Agenzia delle Entrate, richiedeva alla stessa la sottoscrizione preventiva di uno specifico mandato correlato dal preventivo di spesa;
8) Vero o non vero che, il Dott.
stante la collaborazione professionale di lunga data (dal 2001) con la sig.ra CP_3 Pt_1
talvolta ometteva di chiedere il pagamento del proprio compenso per talune attività professionali e/o di consulenza, svolte in favore della sig.ra e della di lei famiglia;
13) Vero o non vero che, in data Pt_1
27 giugno 2018, giorno del rogito, la sig.ra aveva contezza, solo da parte del Notaio Pt_1 Tes_2 dell'ammontare corretto della tassazione dovuta a seguito all'operazione immobiliare di compravendita del proprio capannone sito in Lurago D'Erba (CO), via degli Artigiani n. 21, pari ad €
93.550,00; 14) Vero o non vero che, allorquando in data 27 giugno 2018, il Notaio esplicava Tes_2
l'ammontare della tassazione dovuta dalla sig.ra la stessa, innanzi al compratore, al rag. Pt_1
chiamava immediatamente il Dott. chiedendo allo stesso spiegazioni e la Pt_2 CP_3
verificazione della correttezza del calcolo del Notaio 15) Vero o non vero che, nelle Tes_2
circostanze di luogo e di tempo di cui sopra, il dott. confermava che il calcolo della CP_3
tassazione dovuta per la compravendita del capannone de quo eseguito dal Notaio era Tes_2
corretto; 16) Vero o non vero che, che subito dopo il rogito, il Dott. e il Notaio si CP_3 Tes_2
sentivano telefonicamente e via mail per studiare una soluzione alla problematica nascente dall'errata previsione della plusvalenza e la conseguente tassazione applicabile;
17) Vero o non vero che, subito dopo la stipula del rogito, il dott. prestava l'attività professionale di consulenza alla sig.ra CP_3
di cui al doc. 4 (atto di citazione), al fine di trovare, di concerto con il Notaio una Pt_1 Tes_2
soluzione per abbattere i costi di tassazione;
18) Vero o non vero che, a seguito dell'attività prestata dal Dott. di cui al punto precedente, quest'ultimo suggeriva alla sig.ra di avvalersi CP_3 Pt_1 dell'imposta sostituiva agevolata del 20%, al fine di ridurre la tassazione dovuta allo Stato per l'operazione immobiliare di compravendita del capannone de quo;
19) Vero o non vero che, in data 10 settembre 2018, per avvalersi dell'imposta sostitutiva agevolata del 20%, il Notaio redigeva Tes_2
un atto integrativo, a seguito del quale la sig.ra subiva un ulteriore esborso economico pari ad Pt_1
€ 1.500,00, per l'ulteriore attività del Notaio;
20) Vero o non vero che, prima di svolgere l'attività professionale di consulenza dalla data del rogito (27.06.2018) alla stipula dell'atto integrativo
(10.09.2018), il Dott. chiedeva, preventivamente, all'odierna attrice la sottoscrizione di un CP_3
mandato specifico correlato del relativo preventivo di spesa;
21) Vero o non vero che, il Dott.
conclusa la propria attività di cui al punto precedente, emetteva la propria parcella per la CP_3
pagina 3 di 10 prestazione professionale resa in favore della sig.ra Si indicano a testimoni: 1)sig.ra Pt_1 Tes_1
residente in [...] sui capitoli da 1 a 12 e sui capitoli 14, 17,
[...]
20 e 21. 2) Rag. con studio in Meda (MI), via Trento n. 68 sui capitoli n. 13, 14 e 15. Testimone_3
3)sig.ra residente in [...] su capitoli n. 9, 10, 11, 12 e 20. 4) Notaio Testimone_4 dott. con studio in Cantù (CO), Corso Unità d'Italia n. 14 sui capitoli da 13 a 16 e sui Tes_2
capitoli 18 e 19>>.
Per parte convenuta:
per qualsivoglia somma che questi venisse condannato a risarcire e/o rifondere Controparte_1 alla SI.ra in conseguenza dell'asserita prestazione professionale di consulenza resa Parte_1
relativamente alla compravendita immobiliare intercorsa tra la stessa e perfezionatasi il CP_5
27.6.18, nei limiti dei massimali e con applicazione delle eventuali franchigie di cui alla suddetta polizza, spese legali attoree incluse. Condannare l'attrice e/o la terza chiamata al pagamento di spese e compensi di causa, oltre oneri di legge ed eventuali spese di C.T.U. e C.T.P. in via istruttoria: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che la SI.ra conferiva al Dott. Parte_1
incarico di assistenza contabile e fiscale relativa alla società R.C. s.r.l. nonché Controparte_1
incarico di elaborazione e deposito della propria dichiarazione dei redditi e calcolo IMU e Tasi negli anni 2015 e 2016; 2) Vero che per gli incarichi professionali di cui al capitolo precedente venivano pattuiti i compensi di cui alle note proforma e le parcelle sub docc.
2-4 che si rammostrano, CP_3
sempre indirizzate, su richiesta della SI.ra a R.C. s.r.l. (emesse da nel Pt_1 Controparte_6
2015, e da nel 2016); 3) Vero che le parcelle (fatture) sub docc.
3- CP_6 Controparte_7
pagina 4 di 10 4 che si rammostrano venivano regolarmente pagate da R.C. s.r.l.; 4) Vero che nel settembre CP_3
2016 la SI.ra chiedeva al Dott. assistenza professionale per la Parte_1 Controparte_1 gestione fiscale (corretta registrazione contabile) dell'operazione di cessione agevolata del bene immobile di proprietà di R.C. s.r.l. in proprio favore in quanto socia, formalizzata in sede notarile il
30.9.16 (come da doc.2 che si rammostra); 5) Vero che il Dott. il 12.11.16 Pt_1 CP_3
comunicava alla SI.ra a mezzo email che si rammostra (doc.5) che il corrispettivo di cessione Pt_1 del bene immobile ammontava ad € 82.250,00; 6) Vero che per l'attività professionale di cui ai capitoli
4) e 5) che precedono, il Dott. e la SI.ra pattuivano un compenso di € 3.500,00, oltre CP_3 Pt_1
oneri di legge, che veniva regolarmente pagato con la parcella n.702 del 14.12.16, che si rammostra
(doc.4, ultima pagina, ; 7) Vero che dall'anno 2017, in seguito alla cancellazione di R.C. CP_3
s.r.l. dal Registro delle Imprese, la SI.ra continuava a intrattenere rapporti con i collaboratori Pt_1 dello (SI. SI.ra , SI.ra per l'assistenza CP_6 CP_8 Parte_3 Parte_4
nel calcolo Imu e Tasi e per la registrazione dei contratti di locazione, e, soltanto sporadicamente, direttamente con il Dott. per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi personali;
8) CP_3
Vero che in data 27.6.18 la SI.ra telefonava in studio al Dott. riferendo che si Pt_1 CP_3 trovava dal notaio di Cantù per formalizzare la vendita dell'immobile acquisito da R.C. s.r.l., Tes_2
e chiedeva urgente supporto per trovare una soluzione fiscale che consentisse di ridurre l'entità delle imposte da versare;
9) Vero che il Dott. chiedeva alla SI.ra i dettagli della CP_3 Pt_1
compravendita e riferiva di necessitare di qualche giorno per valutare le opzioni più convenienti;
10)
Vero che la SI.ra decideva di sottoscrivere comunque l'atto di compravendita, che nulla Pt_1 riportava relativamente al regime fiscale applicabile all'operazione; 11) Vero che l'atto di compravendita veniva trasmesso via email in data 6.7.18 dal notaio al Dott. e, in Tes_2 CP_3
seguito alla consultazione tra i due professionisti, veniva congiuntamente consigliato alla SI.ra di sottoscrivere un atto integrativo con il quale la stessa dichiarasse di optare per il regime Pt_1 fiscale di cui all'art.1, comma 496, L.266/05. Si indicano a testi: - , c/o Studio SIAM - Parte_3
Luigi Manzoni, c/o Studio SIAM - Enrico Verga, c/o - Notaio . CP_6 Persona_1
Per parte terza chiamata: <in via principale e nel merito: accertare dichiarare la responsabilit del dott.>Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. In via subordinata: previe le opportune declaratori, dichiarare tenuta a mantenere indenne il dott. Controparte_2 Controparte_1
esclusivamente rispetto alla responsabilità dello stesso ed entro i limiti, gli scoperti, le franchigie e i pagina 5 di 10 massimali previsti dal contratto assicurativo. Spese, competenze e onorari di causa rifusi>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio al fine di sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno pari a €83.884,62, dovuto a titolo di responsabilità professionale o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c. Ha rappresentato di essersi rivolta al convenuto, nei mesi di aprile e giugno 2018, per ricevere una consulenza in merito all'importo delle imposte da pagare per la vendita alla di un CP_5
immobile industriale che aveva acquistato come assegnazione agevolata dalla RC s.r.l., di cui era socia,
e ha affermato che aveva quantificato tale tassazione in modo errato, ciò che l'aveva indotta a CP_3
concludere la vendita.
Con memoria di costituzione e risposta del 20/11/2023 si è costituito , contestando la Controparte_1 ricostruzione dei fatti svolta dall'attrice e chiedendo: - in via preliminare, la chiamata in causa della propria assicurazione;
- in via principale, di respingere le domande attoree;
- in via subordinata, di dichiarare che nulla è dovuto all'attrice in virtù dell'art. 1227, comma 2, c.p.c. o che il quantum risarcitorio va ridotto ex art. 1227, comma 1, c.p.c.
Il G.I.:
- in data 30/11/2023, ha fissato nuova udienza di prima comparizione al 10/04/2024, al fine di consentire la chiamata in causa della Controparte_2
- in data 10/04/2024, ha ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale su alcuni capitoli richiesti dall'attrice, nonché la prova contraria diretta del convenuto, rigettando le ulteriori istanze di prova per i motivi ivi indicati che qui si confermano;
- in data 10/07/2024, esaurito l'interrogatorio formale del convenuto ed escussi i testi, ha fissato udienza ex art. 189 c.p.c. al 06/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni;
- in data 06/03/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'attrice ha rappresentato che:
- allo studio nella persona di era affidata dal 2002 la gestione fiscale della RC CP_6 CP_3
s.r.l., di cui era titolare;
Pt_1
pagina 6 di 10 - si occupava anche delle incombenze fiscali personali di (doc. 1); CP_3 Pt_1
- a giugno 2016, la RC s.r.l. era stata posta in liquidazione e, successivamente, l'immobile di via
Degli Artigiani n. 21 era stato assegnato a quale socia come cessione agevolata con Pt_1 corrispettivo di €82.250,00 e valore normale ai fini dell'imposta ex art. 1, commi 116 e 117, L.
208/15 di €524.034,00 (doc. 2);
- a inizio 2018 la si era dichiarata interessata ad acquistare l'immobile per CP_5
€550.000,00 e si era rivolta a per ricevere un parere in punto di fattibilità Pt_1 CP_3 dell'operazione e ammontare delle imposte, recandosi nel suo studio l'11.4.2018 e il 21.6.2018
e le aveva riferito che l'operazione sarebbe stata esente da imposizione dopo cinque CP_3
anni e, prima, assoggettata a IRPEF sulla differenza tra €550.000,00 ed €524.034,00
(plusvalenza di €25.966,00, cui sarebbe seguita una tassazione di €11.165,38), come appuntato su un foglietto non consegnatole;
- aveva, quindi, deciso di vendere senza neppure chiedere l'applicazione dell'imposta Pt_1
sostitutiva del 20% sulla plusvalenza (doc. 3) e solo in sede di rogito aveva scoperto che la plusvalenza si sarebbe calcolata sulla differenza tra €550.000,00 ed €82.250,00 (prezzo di acquisto) (plusvalenza di €467.750,00, cui sarebbe seguita una tassazione di €201.132,00);
- a quel punto, aveva telefonato a alla presenza di notaio, agente, acquirente e Pt_1 CP_3
suo contabile;
- il giorno dopo, aveva chiesto al notaio di aggiungere una postilla, ma ormai l'atto era CP_3
stato registrato (doc. 4);
- il notaio aveva redatto un atto integrativo per assoggettare la plusvalenza all'imposta sostitutiva
(doc. 5), atto di cui ha dovuto sostenere il costo (doc. 6), cui è seguita la tassazione Pt_1
finale di €93.550,00 (doc. 7).
Ha sostenuto di non aver conferito un incarico scritto al professionista in quanto era sua cliente da molto tempo ed era usuale che il convenuto rendesse consulenze anche senza previo formale contratto e, a volte, anche senza corrispettivo, come avvenuto nel caso di specie. Ha giustificato l'aver comunque stipulato il rogito anche una volta scoperta la reale tassazione al fatto che, diversamente, avrebbe dovuto pagare l'agenzia immobiliare e rispondere nei confronti della a titolo di responsabilità CP_5
pre-contrattuale, oltre a restituirle la caparra confirmatoria. Infine, allegato che non avrebbe venduto in pagina 7 di 10 quel momento se avesse conosciuto il reale regime di tassazione e che, se avesse atteso cinque anni dalla vendita, avrebbe avuto diritto a una tassazione agevolata, ha chiesto la condanna del professionista al risarcimento dei danni per l'importo di €83.884,62 [(93.550-11.165,38)+1.500].
Il convenuto ha replicato di non aver mai ricevuto alcun incarico da per la quantificazione della Pt_1 tassazione a cui sarebbe stata assoggettata la vendita alla dell'immobile acquistato con cessione CP_5 agevolata per l'importo di €82.250,00 - operazione per la quale, invece, l'attrice gli aveva conferito mandato e anche pagato un compenso - : nessun incontro era mai avvenuto e nessun importo era stato mai comunicato. Solo in occasione del rogito, l'attrice, avuta contezza dell'entità delle imposte da versare, aveva telefonato al convenuto il quale, una volta avuti i dettagli dell'operazione e consultatosi con il notaio, aveva suggerito di aggiungere una postilla con la dichiarazione di optare per il regime fiscale dell'aliquota fissa del 20% sulla plusvalenza. Poiché, tuttavia, l'atto era già stato registrato, il notaio aveva suggerito a di redigere un atto integrativo con la scelta dell'opzione fiscale Pt_1 dell'aliquota fissa. Il convenuto, dunque, ha affermato che nessuna responsabilità può essergli ascritta, né a titolo contrattuale né a titolo extracontrattuale, non essendogli imputabile alcun fatto illecito. ha, altresì, affermato che parimenti non dimostrato è il nesso di causalità tra la negligenza CP_3
contestatagli e il danno richiesto dall'attrice. Infatti, aveva deciso di sottoscrivere il rogito Pt_1
anche una volta conosciuta la reale tassazione che avrebbe dovuto sostenere, indipendentemente, quindi, dal presunto errore sul calcolo fiscale. Poiché, inoltre, non vi era alcun contratto preliminare sottoscritto tra le parti e non vi era stato alcun versamento a titolo di caparra confirmatoria, nessun danno può lamentare l'attrice, che ben avrebbe potuto non addivenire al rogito. Infine, il convenuto ha affermato che, anche qualora dovesse venire riconosciuto un danno all'attrice, questo dovrebbe essere ridotto ex art. 1227, comma 1, c.c., poiché l'attrice è imprenditrice di lunga data, informata fin dal 2016 del dato matematico di partenza per il calcolo della plusvalenza e, quindi, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'errore, e ciò anche in sede di confronto con il notaio incaricato della predisposizione del rogito, che avrebbe dovuto indicare nell'atto il regime fiscale applicabile.
La terza chiamata ha aderito alle difese del convenuto e, nel caso di accoglimento delle domande attoree, ha opposto all'assicurato i limiti di operatività, le condizioni, i massimali, gli scoperti e le franchigie di cui al contratto assicurativo.
§§§
Vero è che, al fine di fondare la responsabilità del professionista, non occorre che il conferimento pagina 8 di 10 dell'incarico avvenga per iscritto e che venga pattuito e versato un corrispettivo. Per di più, secondo la teoria del c.d. “contatto sociale”, non è neppure necessario, per far sorgere la responsabilità, il conferimento dell'incarico, essendo sufficiente l'inizio dell'esecuzione della prestazione, perché in quel momento il professionista ingenera affidamento nel cliente e, quindi, è tenuto a portare a compimento l'opera iniziata con la diligenza propria dell'attività svolta.
Ammessa, inoltre, la possibilità di chiedere il risarcimento ex art. 2043 c.c. anche con la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., in quanto <il mutamento del titolo della responsabilit ammissibile a condizione che non risultino modificati i fatti posti fondamento originario domanda e la controparte sia stata pertanto messa in grado di difendersi controdedurre anche con riferimento alla diversa fattispecie>> (Cass. 196/2025), nel caso di specie, si deve, tuttavia, concludere che non vi sono gli estremi per individuare una responsabilità del convenuto (né a titolo contrattuale né a titolo extracontrattuale), mancando la prova sia del conferimento di un incarico
(seppur verbale e seppur gratuito) sia dello svolgimento della prestazione (leggasi: comunicazione dell'importo tassabile) da parte del professionista.
Documentalmente, innanzitutto, non v'è prova del conferimento dell'incarico, perché i documenti 1 e da
11 a 18 dell'attrice riguardano altre operazioni, mentre il documento 4, di per sé, nulla prova (potendo ricondursi a un suggerimento di una volta avvisato del problema per la prima volta il CP_3
27.6.2018).
Per tale ragione, il giudice istruttore ha dato corso all'istruttoria orale, che, però, non ha condotto a risultanze di diverso tenore, poiché nessun teste escusso ha confermato le circostanze sopra indicate.
In particolare, – precisato di non aver mai incontrato il convenuto – si è limitata a Testimone_4
riportare ciò che l'attrice le aveva riferito (<diceva che non avrebbe firmato alcuna proposta>d'acquisto senza aver prima ricevuto rassicurazioni sulle plusvalenze … disse che con le plusvalenze indicate dal notaio non avrebbe firmato. Telefonò a La telefonata non era in viva voce, CP_3
disse di aver avuto rassicurazione sulla minore entità delle plusvalenze, dopodiché firmò l'atto Pt_1
… non posso dire una cifra precisa, a memoria mi sembra, per quanto riferitomi da che si Pt_1
aggirasse sui 10.000,00>>). La teste nulla ha saputo dire dei presunti incontri avvenuti nei mesi di aprile e giugno 2018 tra e il professionista. Pt_1
figlia dell'attrice, ha dichiarato che <mia madre nei mesi di aprile e giugno si testimone_1>recata più volte nello studio del dott. per chiedere delucidazioni e ragguagli in ordine alla CP_3
pagina 9 di 10 vendita del proprio capannone…ero io che le prendevo gli appuntamenti>>, confermando, dunque, di non essere stata presente agli incontri, di non aver assistito al conferimento di alcun incarico e di non aver assistito alla comunicazione dell'importo della tassazione. La teste, in effetti, non ha confermato che il convenuto avrebbe comunicato alla madre l'importo della tassazione, ma ha dichiarato che lo avrebbe riferito a lei, pur non potendo
I testi citati dal convenuto a prova contraria hanno dichiarato di non aver mai visto in studio, nel periodo di aprile-giugno 2018, né l'attrice né la figlia.
Parimenti, il convenuto, in sede di interrogatorio formale, non ha confermato le circostanze articolate dall'attrice.
Le domande attoree vanno, pertanto, rigettate.
Quanto alle spese di lite, parte attrice va condannata, in base al principio della soccombenza, alla rifusione di quelle sostenute dal convenuto (che si liquidano come da nota spese, inferiore ai parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche) e dalla terza chiamata (che si liquidano non come da nota spese, ma in conformità ai parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, avendo la terza chiamata aderito alle difese dell'assicurato senza, peraltro, depositare le memorie ex art. 171-ter n. 2 e 3 c.p.c. e la memoria di replica).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in
€14.497,45, oltre i.v.a. e c.p.a.;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata, liquidate in
€8.000,00, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 06/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 10 di 10