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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/11/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 25.09.2025 ed iscritta al n. 1375 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via San Rocco n. 8
- (c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Soragna n. 8
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Arianna Imbasciati del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Marco D'Oggiono n. 27,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 10.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Cremeno il
giorno 05.06.1999 e trascritto nel registro di Stato Civile, agli atti di matrimonio del Comune di Cremeno anno 1999 n. 2
parte II Serie A, Ufficio 1, disponendo ed ordinando le conseguenti annotazioni di Legge, alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivono già separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, sita in Cremeno Via Soragna 8, i relativi arredi e tutto
quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie. Si dà atto che, nell'accordo delle parti, il marito ha già prelevato i
propri effetti personali dalla casa coniugale ed ha trasferito la propria residenza in Cremeno Via San Rocco 8;
• Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente tra i coniugi, essendo gli stessi
economicamente indipendenti;
• I coniugi danno atto di aver già regolato fra loro ogni rapporto e questione, anche di natura economica,
dipendente o relativa, anche solo indirettamente, al matrimonio e di non aver più nulla a chiedere o pretendere
reciprocamente per i titoli di cui in premessa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 25.9.2025 ricorso di divorzio Parte_1 CP_1
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 5.6.1999 in Cremeno;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono consensualmente separati per il tramite del decreto di omologa emesso il 4.6.2021 dal
Tribunale di Lecco;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'atto integrale di matrimonio.
pagina 2 di 3 5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento dell'omologa della separazione personale, avvenuta con decreto del 4.6.2021, i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono contrari all'ordine pubblico e possono essere quindi omologati dal Collegio.
7. -Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cremeno il 5.6.1999 tra Parte_1
(c.f. , nato a [...] il [...], e (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 2);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremeno di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 25.09.2025 ed iscritta al n. 1375 del
Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via San Rocco n. 8
- (c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
Soragna n. 8
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Arianna Imbasciati del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Marco D'Oggiono n. 27,
giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 10.11.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “Voglia dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in Cremeno il
giorno 05.06.1999 e trascritto nel registro di Stato Civile, agli atti di matrimonio del Comune di Cremeno anno 1999 n. 2
parte II Serie A, Ufficio 1, disponendo ed ordinando le conseguenti annotazioni di Legge, alle seguenti condizioni:
• I coniugi vivono già separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• La casa coniugale, di proprietà esclusiva della moglie, sita in Cremeno Via Soragna 8, i relativi arredi e tutto
quanto in essa contenuto, viene assegnata alla moglie. Si dà atto che, nell'accordo delle parti, il marito ha già prelevato i
propri effetti personali dalla casa coniugale ed ha trasferito la propria residenza in Cremeno Via San Rocco 8;
• Nessun contributo di mantenimento verrà corrisposto reciprocamente tra i coniugi, essendo gli stessi
economicamente indipendenti;
• I coniugi danno atto di aver già regolato fra loro ogni rapporto e questione, anche di natura economica,
dipendente o relativa, anche solo indirettamente, al matrimonio e di non aver più nulla a chiedere o pretendere
reciprocamente per i titoli di cui in premessa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 25.9.2025 ricorso di divorzio Parte_1 CP_1
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 5.6.1999 in Cremeno;
- dalla loro unione non sono nati figli;
- si sono consensualmente separati per il tramite del decreto di omologa emesso il 4.6.2021 dal
Tribunale di Lecco;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione dell'atto integrale di matrimonio.
pagina 2 di 3 5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento dell'omologa della separazione personale, avvenuta con decreto del 4.6.2021, i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Gli accordi raggiunti dai coniugi non sono contrari all'ordine pubblico e possono essere quindi omologati dal Collegio.
7. -Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Cremeno il 5.6.1999 tra Parte_1
(c.f. , nato a [...] il [...], e (c.f. ), C.F._1 CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...] (atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1999, parte II, serie A, numero 2);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cremeno di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 13 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 3 di 3