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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2481/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481 R.G.A.C., anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18.9.2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
residente in Santa Croce del Sannio (BN), C.da Campo del Monaco n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Fiscarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Pomezia (RM), alla Via
Metastasio n. 2, giusta delega in allegato da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione
Attrice
E
nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
Morcone al Viale dei Sanniti n. 4, , nata a [...] il Controparte_2
08.02.1978, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Fasulo, unitamente al quale eleggono domicilio presso lo studio del difensore in Benevento alla via F. Flora n. 31
Convenuti
pagina 1 di 15 E
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_3
Croce del Sannio (BN), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica
Fiscarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia
(RM), Via Metastasio n. 2, giusta delega in allegato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di intervento volontario
Interventore volontario
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
18.9.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e al fine di Controparte_1 Controparte_2
sentirne accertare l'inadempimento e sentirli condannare al risarcimento del danno subito, pari a € 50.000,00 per demolizione e ricostruzione delle opere, € 48.159,96 a titolo di quota di finanziamento pubblico non erogata a seguito della tardiva presentazione della documentazione da parte dei professionisti, € 10.000,00 a titolo di parcella dell'Arch. , incaricato successivamente per far Controparte_4
fronte alle problematiche derivanti dalle negligenze poste in essere dai convenuti, € 5.000,00 quale parcella professionale per il processo per abusivismo, €18.583,60 versati agli ingeneri, nonché del lucro cessante derivante dal ritardo nella messa in funzionamento dell'allevamento di €
50.000,00 ed € 50.000,00 quale danno non patrimoniale o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
chiedeva inoltre, la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della propria difesa, l'attrice dichiarava di aver affidato, agli odierni convenuti, l'incarico di presentare per proprio conto, la domanda pagina 2 di 15 di finanziamento presso la Regione Campania, in virtù del Programma
Sviluppo rurale 2007-2013, al fine di realizzare un allevamento di oche, di redigere il progetto nonché di occuparsi di tutte le pratiche tecniche relative all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
In data 29.03.2011 il Comune di Morcone rilasciava all'attrice il permesso di costruire (n.17/2011 del 29.03.2011) per la realizzazione del suddetto allevamento e la Regione Campania concedeva il chiesto finanziamento, pari ad € 273.403,13.
Successivamente, in data 10.10.2011, l'attrice presentava domanda di aiuto PSR 2007/2013, che veniva approvata dalla Regione Campania. che concedeva un contributo a fondo perduto per complessivi €
136.701,57, pari al 50% dell'investimento precedentemente ottenuto.
In data 19.01.2015 il Corpo Forestale dello Stato e i tecnici comunali, su invito di questi ultimi, eseguivano un sopralluogo sui luoghi di causa, all'esito del quale gli agenti forestali procedevano al sequestro dell'area, in quanto veniva accertata la realizzazione di lavori, quali una pista in terra battuta, lunga metri 300 circa e larga metri 2,50 circa, all'interno del bosco, oltre allo sbancamento con riporto di terreno sulla sponda sinistra del torrente Recapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 codice del paesaggio D.Lgs n.42/2004, nonché perché il permesso di costruire, risultava decaduto per omessa comunicazione di inizio lavori entro un anno dal rilascio dello stesso.
Pertanto, in data 21.01.2015 il Comune di Morcone, emetteva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e per tale ragione l'attrice si vedeva costretta a demolire le opere realizzate e a subire un procedimento penale per abuso edilizio.
pagina 3 di 15 Successivamente, parte convenuta si attivava per ottenere l'autorizzazione paesaggistica, che veniva rilasciata il 01.04.2015, e presentava una nuova domanda di permesso di costruire, che veniva rilasciato in data 08.07.2015.
Tuttavia, essendo ormai decorso il termine per la conclusione dei lavori previsto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania, la stessa comunicava il provvedimento di decadenza – revoca della Decisione
Individuale di Concessione Aiuto (DICA) n.414157 in favore dell'attrice.
Il convenuto provvedeva a presentare ricorso Controparte_1
gerarchico in opposizione alla decisione di revoca, che veniva accolto con riserva di integrazione documentale.
A seguito del disinteressamento degli odierni convenuti, parte attrice provvedeva a revocare l'incarico e ad affidarlo all'Ing. , il Controparte_4
quale riusciva ad evitare la revoca del finanziamento, che tuttavia subiva una riduzione del 35% del contributo ricevuto, con una perdita corrispondente ad € 48.159,96.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Controparte_2
chiedevano, preliminarmente, rigettare la domanda avanzata nei confronti di per carenza di interesse dell'attrice alla Controparte_2
proposizione della stessa nei suoi confronti;
contestavano per il resto l'attorea domanda.
Successivamente interveniva volontariamente in Controparte_3
giudizio per disconoscere formalmente la scrittura e la sottoscrizione del documento n. 7 depositato dai convenuti, contenente un'autocertificazione che, a suo dire, non era stata redatta né sottoscritta dallo stesso.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti,
l'acquisizione delle prove testimoniali nonché del deferito interrogatorio pagina 4 di 15 formale di parte attrice e ritenuta la necessità di procedere ad accertamenti tecnici, al fine di “accertare i profili di responsabilità professionale dedotti dall'attrice; quantificare i danni subiti in ragione degli eventuali profili di responsabilità professionale riscontrati, con particolare riferimento ai costi per le opere di ripristino ed alla quota di finanziamento non percepita”.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., concessi all'udienza del 18.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccepita carenza di interesse dell'attrice alla proposizione della domanda nei confronti di sollevata Controparte_2
da parte convenuta, “atteso che mai nessuna critica, obiezione o contestazione è stata mossa rispetto alla sua prestazione….”, si precisa che, come si evince dalla documentazione prodotta, il permesso di costruire n. 17/2011 del 29.03.2011 veniva rilasciato dal comune di
Morcone a , sulla base del progetto elaborato Parte_1
dagli odierni convenuti.
Sul documento depositato da parte attrice e denominato “permesso di costruire n. 17 del 29.03.2011” si legge: “Visto il progetto allegato, redatto dagli Ing. e .per l'esecuzione Controparte_1 Persona_1
dei seguenti lavori: realizzazione di un allevamento di oche…” da ciò deriva che gli odierni convenuti sono stati entrambi progettisti delle opere.
Inoltre, con nota del 15.10.2015 gli stessi trasmettevano agli enti competenti e nella qualità di direttori dei lavori, la documentazione tecnica riferita all'intervento oggetto di giudizio, invero dalla lettura del documento prodotto dagli stessi convenuti e sottoscritto dagli stessi, si pagina 5 di 15 evince: “I sottoscritti Ingg. e .in qualità di CP_1 Controparte_5
direttori dei lavori incaricati dalla ditta NU AR
OZ…trasmettono la seguente documentazione”.
Infine, per l'attività espletata da , l'attrice versava € CP_6
7.323,30, oltre iva e cassa, a titolo di spettanze professionali, circostanza non contestata.
Alla luce di quanto argomentato, stante l'accertata attività svolta da non sussiste alcuna carenza di interesse di parte CP_6
attrice all'accertamento dell'invocata responsabilità della stessa nella causazione degli eventi oggetto di causa.
Tale circostanza veniva altresì confermata dal teste Controparte_4
subentrato agli odierni convenuti dopo la revoca dell'incarico, il quale all'udienza del 9/11/2022 dichiarava: “Gli Ing. erano in CP_2
precedenza direttore dei lavori, progettisti e responsabili del psr”.
Inoltre, sul capo 2 della II memoria 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, in merito alla circostanza che l'incarico dell'ing. era Controparte_2
stato fortemente richiesto dal padre, ing. per Controparte_1
sopperire alle proprie mancanze, così che la figlia avrebbe dovuto disegnare, progettare e preparare la documentazione per i diversi enti, rispondeva: “la circostanza mi è stata riferita dai coniugi e Pt_1
AR.
Dunque, si può concludere che e Controparte_1 Controparte_2
sono stati i direttori dei lavori fino alla comunicazione di revoca dell'incarico, avvenuta a mezzo pec in data 7 giugno 2016 e pertanto, in caso di accertata negligenza nello svolgimento dell'incarico, gli stessi risulteranno essere solidamente responsabili.
pagina 6 di 15 Nel merito, giova analizzare le diverse contestazioni mosse da parte attrice nei confronti degli odierni convenuti, per omessa diligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Dall'esame degli atti emerge che in data 19 gennaio 2015 il Corpo
Forestale eseguiva un accertamento sui luoghi oggetto di causa, a cui partecipava anche il Comune di Morcone, all'esito del quale risultava che le opere eseguite dall'attrice (pista in terra battuta, lunga metri 300 circa e larga metri 2,50 circa, all'interno del bosco nonché uno sbancamento con riporto di terreno sulla sponda sinistra del torrente
Recapo) venivano realizzate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/04 e senza il necessario titolo abilitativo, in quanto il permesso di costruire n.17/2011 rilasciato in data 29 marzo 2011, risultava decaduto in data 29 marzo 2012 per omessa comunicazione di inizio lavori entro un anno dal rilascio.
Sul punto, si precisa che ai sensi dell'art. 15 D.PR 380/2001 il permesso di costruire è vincolato a due termini perentori e la mancata osservanza di tali scadenze comporta la decadenza del titolo e la perdita di efficacia.
Invero, il termine per avviare i lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Nel caso di specie, la comunicazione doveva essere effettuata prima dell'avvio concreto dei lavori e solo dopo aver ottenuto il permesso di costruire in data 29.03.2011; tale comunicazione però non veniva mai inoltrata e per tal motivo decorso un anno dal rilascio del titolo, lo stesso decadeva.
pagina 7 di 15 Parte convenuta sosteneva di essere esente da responsabilità in quanto sarebbe mancato un atto formale di nomina dei tecnici;
in proposito, deve rilevarsi che, dalla domanda di permesso di costruire richiesta dall'attrice in data 29.03.2011 al Comune di Morcone, emerge che il progetto per l'esecuzione di lavori inerenti la realizzazione di un allevamento di oche, allegato alla stessa, veniva redatto dagli odierni convenuti;
tale circostanza non è contestata;
in particolare, il permesso di costruire n.17 del 29.03.2011 – veniva rilasciato all'attrice
[...]
e materialmente ritirato da in data 7 Parte_1 Controparte_1
aprile 2011.
Pertanto, a nulla rileva l'assunto di non aver ricevuto alcun incarico formale, in quanto il conferimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori si desume da fatti concludenti e ben evidenti, quali la redazione del progetto e la firma della documentazione depositata e non contestata.
Nondimeno, il CTU ha rappresentato che “è sul titolare del permesso di costruire (in questo caso la sig.ra ) che grava l'onere di Pt_1
procedere con l'inizio dei lavori e di comunicare tale circostanza ai competenti uffici, indipendentemente dal soggetto che ha materialmente provveduto al ritiro del titolo stesso”; il titolare del permesso di costruire non può non sapere che il titolo è stato rilasciato e non può ignorare le condizioni cui è subordinata la validità del titolo stesso (tra cui i termini di inizio e fine lavori).
Per ciò che concerne il sequestro dell'area da parte del corpo forestale, si precisa che l'area veniva sottoposta a sequestro e il Comune di Morcone, con ordinanza del 21 gennaio 2015, ordinava l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella eliminazione delle opere abusive.
pagina 8 di 15 Parte attrice, pertanto, chiedeva accertare l'inadempimento dei professionisti incaricati e il risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 per la demolizione e la ricostruzione delle opere.
Al fine di accertare la presunta responsabilità professionale dedotta da parte attrice e quantificare gli eventuali danni subiti in ragione dell'eventuale responsabilità professionale riscontrata, veniva nominato il CTU il quale, sul punto, affermava: “Sulla base degli elementi esaminati, è possibile concludere che il sequestro dell'area è stato determinato dalla presenza di opere eseguite in assenza del titolo abilitativo e della necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146. E' ora necessario stabilire se le opere abusive in parola siano state eseguite all'interno dell'area di cantiere di cui al permesso di costruire n.17/2011
- e quindi sotto la responsabilità di parte convenuta - oppure se siano state eseguite fuori dall'area d cantiere e, quindi, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore / committente” e concludeva: “a parere dello scrivente CTU, l'area posta sotto sequestro dal Corpo Forestale dello Stato, vale a dire l'area della predetta pista, seppur sovrapponibile con porzioni di particelle asservite all'intervento, risulta localizzata fuori dall'area di cantiere e, pertanto, estranea alla gestione della direzione dei lavori e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'esecutore / committente”.
Per ciò che concerne invece, il ripristino dello stato dei luoghi e la competenza ad eseguirlo, il CTU precisava: “l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ha riguardato esclusivamente una pista in terra battuta lunga metri 300 circa e larga 2.50 circa, posta all'interno del bosco ceduo quercino ivi presente, con anche sbancamento e riporto di terreno sulla sponda sx del torrente Recapo. Detta opera veniva realizzata al di fuori dell'area di cantiere e, pertanto, sotto la diretta ed esclusiva pagina 9 di 15 responsabilità dell'esecutore / committente al quale devono essere addebitati i costi per le opere di ripristino”.
Pertanto, la richiesta di risarcimento pari ad € 50.000,00, avanzata da parte attrice per la demolizione delle opere realizzate e la loro nuova ricostruzione non può essere accolta;
ad ogni modo, non risulta agli atti la prova dell'effettiva spesa sostenuta dalla stessa per il ripristino delle opere abbattute.
In merito alla mancata richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 necessaria per il compimento delle opere, il CTU precisava che: “Le aree oggetto di intervento ricadono nella fascia di 150 metri dalla sponda del torrente Recapo e, pertanto, risultano vincolate ex art.142 D.Lgs n.42/2004 del codice dei beni culturali del paesaggio in quanto di interesse paesaggistico…In assenza di autorizzazione paesaggistica trova applicazione la disciplina di cui all'art.167 del codice del paesaggio recante Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
Il CTU sosteneva: “E' accertato che gli ingg. e Controparte_1 CP_2
hanno ricoperto il ruolo di progettisti dell'intervento in oggetto ed è accertato che il permesso di costruire è stato rilasciato sulla base del progetto da questi elaborato. Ne deriva che, a parere dello scrivente, un progettista che abbia ricevuto l'incarico di ottenere un permesso di costruire – che richiede un livello della progettazione di tipo esecutivo – non può non sapere che l'area oggetto di intervento risulta gravata da un vincolo paesaggistico ex art.142 codice del paesaggio. Parimenti è necessario precisare che l'autorizzazione paesaggistica ex art.146, seppur prodromica al rilascio del titolo abilitativo, rappresenta pur sempre un procedimento differente ed aggiuntivo rispetto alle attività tecnico – amministrative normalmente richieste per l'ottenimento di un pagina 10 di 15 permesso di costruire. Ebbene, non è documentato, agli atti del giudizio,
l'affidamento di questa specifica procedura agli ingg. i quali, se CP_2
da un lato non risulta siano stati incaricati dell'elaborazione della relazione paesaggistica, dall'altro non risulta neanche che abbiano reso edotto il loro committente circa la necessità di produrre lo studio paesaggistico in parola….E, infatti, la modulistica unificata del permesso di costruire pone esclusivamente in capo al progettista (e non al committente) l'onere di dichiarare l'inclusione o l'esclusione dell'intervento dalle aree sottoposte alla tutela del codice del paesaggio
D.Lgs 42/04”.
Peranto, il CTU sul punto conclude: “Ne deriva che - indipendentemente dalla specifica circostanza che l'incarico ricevuto comprendesse o meno le prestazioni professionali necessarie all'ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica - gli ingg. e , in Controparte_1 CP_2
quanto progettisti, avevano oggettivamente l'obbligo di rendere la dichiarazione ex DPR 380/01 art.20, che interessa anche la tutela paesaggistica”
Pertanto, la responsabilità per la tardiva acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica, poi ottenuta in data 1.04.2015, è da attribuire a parte convenuta, in quanto “ha certamente determinato dei ritardi nell'esecuzione delle opere, che venivano correttamente assentite solo con permesso di costruire n.13/2015 del 08.07.2015 rilasciato a valle dell'autorizzazione paesaggistica e, quindi, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di saldo (30.06.2015)”.
Alla luce di profili di responsabilità riscontrati, il CTU concludeva affermando che: “Non è disponibile agli atti del procedimento il provvedimento conclusivo e motivato di rimodulazione del contributo.
Tuttavia, il procedimento di dichiarazione di decadenza – revoca della pagina 11 di 15 concessione di aiuto n.414157 del 11.06.2013 si è poi concluso con la rimodulazione del contributo” vale a dire una riduzione del 35%, pari ad
€ 48.159,96.
Dunque, “La tardiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 ha concorso - unitamente al sequestro dell'area e alla decadenza del titolo abilitativo n.17/2011 - alla riduzione del contributo. Ebbene, in considerazione del fatto che i motivi che hanno determinato la riduzione del contributo sono tre e che non è possibile, a parere dello scrivente, stabilire un criterio di maggiore prevalenza di un motivo rispetto agli altri, si ritiene che tutti e tre abbiano concorso in pari misura alla riduzione del contributo, quantificata in complessivi €
48.159,96. Pertanto, il danno subito da parte attrice per i ritardi consequenziali alla tardiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 è pari a: € 48.159,96 x 1/3= € 16.053,32”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, questo giudicante ritiene condivisibile il ragionamento effettuato dal Ctu, il quale ha rappresentato che i danni subiti da parte attrice in ragione dei profili di responsabilità professionale riscontrati ammontano a complessivi €
16.053,32 e rappresentano 1/3 della quota di finanziamento non percepita, pari complessivamente a € 48.159,96, laddove i rimanenti
2/3 di quota di finanziamento non percepita sono imputabili al sequestro dell'area (1/3) ed alla decadenza del permesso di costruire n.17/2011 (1/3), circostanze ascrivibili in via esclusiva alla parte attrice.
Infine, per ciò che concerne il chiesto rimborso di quanto già corrisposto ai convenuti per le prestazioni svolte, pari ad € 18.583,60, si precisa che il CTU, a seguito di calcoli effettuati, ha ritenuto che la somma da corrispondere ai convenuti per le prestazioni svolte è pari ad € pagina 12 di 15 17.681,38; non risulta contestato che i professionisti hanno ricevuto la somma di € 18.583,60, per cui dovranno restituire la somma pari ad €
902,22 (quale differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente loro spettante), in aggiunta alla sopra indicata somma di € 16.053,32 per un totale di € 16.955,54.
In proposito, deve rilevarsi che un professionista che si dimostri inadempiente per una parte del lavoro affidatogli, non può essere penalizzato completamente sul compenso spettante (Cass. Ord. n.
28614/2022). Conseguentemente non si può negare ai professionisti il diritto al compenso, che non va restituito per l'intero.
Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento di € 10.000,00, a titolo di parcella dell'Arch. incaricato successivamente alla Controparte_4
revoca del mandato a parte convenuta, il CTU riteneva che la somma da corrispondere all'arch. per le prestazioni svolte fosse pari ad € CP_4
4.662,41;
considerato che
agli atti non risulta la prova dell'effettiva spesa sostenuta a titolo di compenso professionale, nulla è dovuto.
Inoltre, il chiesto risarcimento di € 5.000,00, quale parcella professionale richiesta da parte attrice per il processo di abusivismo, non è dovuto, non risultando agli atti alcuna prova del versamento di tale importo.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento danni patrimoniale da lucro cessante e non patrimoniale.
Nel caso di specie, parte attrice chiede il risarcimento del danno da lucro cessante, pari ad € 50.000,00, per il ritardo causato dalla messa in funzionamento dell'allevamento.
Ebbene, giova precisare che i danni – ai sensi dell'art. 1223 c. c. – sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e diretta pagina 13 di 15 dell'inadempimento verificatosi, dovendo sussistere un nesso causale tra il comportamento illecito e il presunto danno.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna documentazione idonea a provare i presunti danni richiesti, come ad esempio l'esistenza stessa ad oggi dell'attività; invero, come sostiene lo stesso CTU non è stata prodotta “…neanche una visura camerale necessaria per documentare l'esistenza dell'azienda come pure la data di inizio attività, non sono disponibili fatture clienti / fornitori, non è disponibile documentazione contabile di natura bancaria o fiscale in generale”.
Pertanto, nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni da lucro cessante.
In merito al danno non patrimoniale, parte attrice chiede il risarcimento del danno pari ad € 50.000,00, anche tale voce di danno non può essere riconosciuta non essendo stato prodotto alcun documento utile a suffragare la richiesta risarcitoria.
Infine, non risultano ricorrenti le condizioni per la richiesta condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice.
Deve infine evidenziarsi che, anche a prescindere dalla inammissibilità dell'intervento di (che potrebbe anche essere titolare di Controparte_3
un interesse concreto al giudizio), la richiesta da lui avanzata in ordine al disconoscimento del documento n. 7 prodotto dai convenuti risulta essere tardiva, così come il disconoscimento operato da parte attrice (per le motivazioni già esposte con ordinanza istruttoria)
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda è parzialmente fondata e come tale deve essere accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. pagina 14 di 15 Si ritiene di compensare per 2/3 le spese di lite e porre a carico dei convenuti il restante 1/3.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
nei confronti di e nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
interventore volontario, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 16.955,54.
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice del rimanente 1/3, che liquida in € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre a 1/3 delle spese di C.U. e di CTU, rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge
3) Rigetta la domanda dell'interventore compensando le spese
Benevento, 03/01/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2481 R.G.A.C., anno 2020, passata in decisione all'udienza del 18.9.2024 e vertente
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1
residente in Santa Croce del Sannio (BN), C.da Campo del Monaco n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica Fiscarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Pomezia (RM), alla Via
Metastasio n. 2, giusta delega in allegato da considerarsi apposta in calce all'atto di citazione
Attrice
E
nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1
Morcone al Viale dei Sanniti n. 4, , nata a [...] il Controparte_2
08.02.1978, residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Claudio Fasulo, unitamente al quale eleggono domicilio presso lo studio del difensore in Benevento alla via F. Flora n. 31
Convenuti
pagina 1 di 15 E
, nato il [...] a [...] e residente in [...]Controparte_3
Croce del Sannio (BN), rappresentato e difeso dall'avv. Veronica
Fiscarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pomezia
(RM), Via Metastasio n. 2, giusta delega in allegato da considerarsi apposta in calce alla comparsa di intervento volontario
Interventore volontario
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
18.9.2024, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e al fine di Controparte_1 Controparte_2
sentirne accertare l'inadempimento e sentirli condannare al risarcimento del danno subito, pari a € 50.000,00 per demolizione e ricostruzione delle opere, € 48.159,96 a titolo di quota di finanziamento pubblico non erogata a seguito della tardiva presentazione della documentazione da parte dei professionisti, € 10.000,00 a titolo di parcella dell'Arch. , incaricato successivamente per far Controparte_4
fronte alle problematiche derivanti dalle negligenze poste in essere dai convenuti, € 5.000,00 quale parcella professionale per il processo per abusivismo, €18.583,60 versati agli ingeneri, nonché del lucro cessante derivante dal ritardo nella messa in funzionamento dell'allevamento di €
50.000,00 ed € 50.000,00 quale danno non patrimoniale o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
chiedeva inoltre, la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della propria difesa, l'attrice dichiarava di aver affidato, agli odierni convenuti, l'incarico di presentare per proprio conto, la domanda pagina 2 di 15 di finanziamento presso la Regione Campania, in virtù del Programma
Sviluppo rurale 2007-2013, al fine di realizzare un allevamento di oche, di redigere il progetto nonché di occuparsi di tutte le pratiche tecniche relative all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
In data 29.03.2011 il Comune di Morcone rilasciava all'attrice il permesso di costruire (n.17/2011 del 29.03.2011) per la realizzazione del suddetto allevamento e la Regione Campania concedeva il chiesto finanziamento, pari ad € 273.403,13.
Successivamente, in data 10.10.2011, l'attrice presentava domanda di aiuto PSR 2007/2013, che veniva approvata dalla Regione Campania. che concedeva un contributo a fondo perduto per complessivi €
136.701,57, pari al 50% dell'investimento precedentemente ottenuto.
In data 19.01.2015 il Corpo Forestale dello Stato e i tecnici comunali, su invito di questi ultimi, eseguivano un sopralluogo sui luoghi di causa, all'esito del quale gli agenti forestali procedevano al sequestro dell'area, in quanto veniva accertata la realizzazione di lavori, quali una pista in terra battuta, lunga metri 300 circa e larga metri 2,50 circa, all'interno del bosco, oltre allo sbancamento con riporto di terreno sulla sponda sinistra del torrente Recapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 codice del paesaggio D.Lgs n.42/2004, nonché perché il permesso di costruire, risultava decaduto per omessa comunicazione di inizio lavori entro un anno dal rilascio dello stesso.
Pertanto, in data 21.01.2015 il Comune di Morcone, emetteva ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e per tale ragione l'attrice si vedeva costretta a demolire le opere realizzate e a subire un procedimento penale per abuso edilizio.
pagina 3 di 15 Successivamente, parte convenuta si attivava per ottenere l'autorizzazione paesaggistica, che veniva rilasciata il 01.04.2015, e presentava una nuova domanda di permesso di costruire, che veniva rilasciato in data 08.07.2015.
Tuttavia, essendo ormai decorso il termine per la conclusione dei lavori previsto nel finanziamento concesso dalla Regione Campania, la stessa comunicava il provvedimento di decadenza – revoca della Decisione
Individuale di Concessione Aiuto (DICA) n.414157 in favore dell'attrice.
Il convenuto provvedeva a presentare ricorso Controparte_1
gerarchico in opposizione alla decisione di revoca, che veniva accolto con riserva di integrazione documentale.
A seguito del disinteressamento degli odierni convenuti, parte attrice provvedeva a revocare l'incarico e ad affidarlo all'Ing. , il Controparte_4
quale riusciva ad evitare la revoca del finanziamento, che tuttavia subiva una riduzione del 35% del contributo ricevuto, con una perdita corrispondente ad € 48.159,96.
Si costituivano in giudizio e i quali Controparte_1 Controparte_2
chiedevano, preliminarmente, rigettare la domanda avanzata nei confronti di per carenza di interesse dell'attrice alla Controparte_2
proposizione della stessa nei suoi confronti;
contestavano per il resto l'attorea domanda.
Successivamente interveniva volontariamente in Controparte_3
giudizio per disconoscere formalmente la scrittura e la sottoscrizione del documento n. 7 depositato dai convenuti, contenente un'autocertificazione che, a suo dire, non era stata redatta né sottoscritta dallo stesso.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti,
l'acquisizione delle prove testimoniali nonché del deferito interrogatorio pagina 4 di 15 formale di parte attrice e ritenuta la necessità di procedere ad accertamenti tecnici, al fine di “accertare i profili di responsabilità professionale dedotti dall'attrice; quantificare i danni subiti in ragione degli eventuali profili di responsabilità professionale riscontrati, con particolare riferimento ai costi per le opere di ripristino ed alla quota di finanziamento non percepita”.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., concessi all'udienza del 18.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccepita carenza di interesse dell'attrice alla proposizione della domanda nei confronti di sollevata Controparte_2
da parte convenuta, “atteso che mai nessuna critica, obiezione o contestazione è stata mossa rispetto alla sua prestazione….”, si precisa che, come si evince dalla documentazione prodotta, il permesso di costruire n. 17/2011 del 29.03.2011 veniva rilasciato dal comune di
Morcone a , sulla base del progetto elaborato Parte_1
dagli odierni convenuti.
Sul documento depositato da parte attrice e denominato “permesso di costruire n. 17 del 29.03.2011” si legge: “Visto il progetto allegato, redatto dagli Ing. e .per l'esecuzione Controparte_1 Persona_1
dei seguenti lavori: realizzazione di un allevamento di oche…” da ciò deriva che gli odierni convenuti sono stati entrambi progettisti delle opere.
Inoltre, con nota del 15.10.2015 gli stessi trasmettevano agli enti competenti e nella qualità di direttori dei lavori, la documentazione tecnica riferita all'intervento oggetto di giudizio, invero dalla lettura del documento prodotto dagli stessi convenuti e sottoscritto dagli stessi, si pagina 5 di 15 evince: “I sottoscritti Ingg. e .in qualità di CP_1 Controparte_5
direttori dei lavori incaricati dalla ditta NU AR
OZ…trasmettono la seguente documentazione”.
Infine, per l'attività espletata da , l'attrice versava € CP_6
7.323,30, oltre iva e cassa, a titolo di spettanze professionali, circostanza non contestata.
Alla luce di quanto argomentato, stante l'accertata attività svolta da non sussiste alcuna carenza di interesse di parte CP_6
attrice all'accertamento dell'invocata responsabilità della stessa nella causazione degli eventi oggetto di causa.
Tale circostanza veniva altresì confermata dal teste Controparte_4
subentrato agli odierni convenuti dopo la revoca dell'incarico, il quale all'udienza del 9/11/2022 dichiarava: “Gli Ing. erano in CP_2
precedenza direttore dei lavori, progettisti e responsabili del psr”.
Inoltre, sul capo 2 della II memoria 183 VI comma c.p.c. di parte attrice, in merito alla circostanza che l'incarico dell'ing. era Controparte_2
stato fortemente richiesto dal padre, ing. per Controparte_1
sopperire alle proprie mancanze, così che la figlia avrebbe dovuto disegnare, progettare e preparare la documentazione per i diversi enti, rispondeva: “la circostanza mi è stata riferita dai coniugi e Pt_1
AR.
Dunque, si può concludere che e Controparte_1 Controparte_2
sono stati i direttori dei lavori fino alla comunicazione di revoca dell'incarico, avvenuta a mezzo pec in data 7 giugno 2016 e pertanto, in caso di accertata negligenza nello svolgimento dell'incarico, gli stessi risulteranno essere solidamente responsabili.
pagina 6 di 15 Nel merito, giova analizzare le diverse contestazioni mosse da parte attrice nei confronti degli odierni convenuti, per omessa diligenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Dall'esame degli atti emerge che in data 19 gennaio 2015 il Corpo
Forestale eseguiva un accertamento sui luoghi oggetto di causa, a cui partecipava anche il Comune di Morcone, all'esito del quale risultava che le opere eseguite dall'attrice (pista in terra battuta, lunga metri 300 circa e larga metri 2,50 circa, all'interno del bosco nonché uno sbancamento con riporto di terreno sulla sponda sinistra del torrente
Recapo) venivano realizzate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs 42/04 e senza il necessario titolo abilitativo, in quanto il permesso di costruire n.17/2011 rilasciato in data 29 marzo 2011, risultava decaduto in data 29 marzo 2012 per omessa comunicazione di inizio lavori entro un anno dal rilascio.
Sul punto, si precisa che ai sensi dell'art. 15 D.PR 380/2001 il permesso di costruire è vincolato a due termini perentori e la mancata osservanza di tali scadenze comporta la decadenza del titolo e la perdita di efficacia.
Invero, il termine per avviare i lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
Nel caso di specie, la comunicazione doveva essere effettuata prima dell'avvio concreto dei lavori e solo dopo aver ottenuto il permesso di costruire in data 29.03.2011; tale comunicazione però non veniva mai inoltrata e per tal motivo decorso un anno dal rilascio del titolo, lo stesso decadeva.
pagina 7 di 15 Parte convenuta sosteneva di essere esente da responsabilità in quanto sarebbe mancato un atto formale di nomina dei tecnici;
in proposito, deve rilevarsi che, dalla domanda di permesso di costruire richiesta dall'attrice in data 29.03.2011 al Comune di Morcone, emerge che il progetto per l'esecuzione di lavori inerenti la realizzazione di un allevamento di oche, allegato alla stessa, veniva redatto dagli odierni convenuti;
tale circostanza non è contestata;
in particolare, il permesso di costruire n.17 del 29.03.2011 – veniva rilasciato all'attrice
[...]
e materialmente ritirato da in data 7 Parte_1 Controparte_1
aprile 2011.
Pertanto, a nulla rileva l'assunto di non aver ricevuto alcun incarico formale, in quanto il conferimento dell'incarico di progettista e direttore dei lavori si desume da fatti concludenti e ben evidenti, quali la redazione del progetto e la firma della documentazione depositata e non contestata.
Nondimeno, il CTU ha rappresentato che “è sul titolare del permesso di costruire (in questo caso la sig.ra ) che grava l'onere di Pt_1
procedere con l'inizio dei lavori e di comunicare tale circostanza ai competenti uffici, indipendentemente dal soggetto che ha materialmente provveduto al ritiro del titolo stesso”; il titolare del permesso di costruire non può non sapere che il titolo è stato rilasciato e non può ignorare le condizioni cui è subordinata la validità del titolo stesso (tra cui i termini di inizio e fine lavori).
Per ciò che concerne il sequestro dell'area da parte del corpo forestale, si precisa che l'area veniva sottoposta a sequestro e il Comune di Morcone, con ordinanza del 21 gennaio 2015, ordinava l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, consistente nella eliminazione delle opere abusive.
pagina 8 di 15 Parte attrice, pertanto, chiedeva accertare l'inadempimento dei professionisti incaricati e il risarcimento dei danni pari ad € 50.000,00 per la demolizione e la ricostruzione delle opere.
Al fine di accertare la presunta responsabilità professionale dedotta da parte attrice e quantificare gli eventuali danni subiti in ragione dell'eventuale responsabilità professionale riscontrata, veniva nominato il CTU il quale, sul punto, affermava: “Sulla base degli elementi esaminati, è possibile concludere che il sequestro dell'area è stato determinato dalla presenza di opere eseguite in assenza del titolo abilitativo e della necessaria autorizzazione paesaggistica ex art. 146. E' ora necessario stabilire se le opere abusive in parola siano state eseguite all'interno dell'area di cantiere di cui al permesso di costruire n.17/2011
- e quindi sotto la responsabilità di parte convenuta - oppure se siano state eseguite fuori dall'area d cantiere e, quindi, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore / committente” e concludeva: “a parere dello scrivente CTU, l'area posta sotto sequestro dal Corpo Forestale dello Stato, vale a dire l'area della predetta pista, seppur sovrapponibile con porzioni di particelle asservite all'intervento, risulta localizzata fuori dall'area di cantiere e, pertanto, estranea alla gestione della direzione dei lavori e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'esecutore / committente”.
Per ciò che concerne invece, il ripristino dello stato dei luoghi e la competenza ad eseguirlo, il CTU precisava: “l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi ha riguardato esclusivamente una pista in terra battuta lunga metri 300 circa e larga 2.50 circa, posta all'interno del bosco ceduo quercino ivi presente, con anche sbancamento e riporto di terreno sulla sponda sx del torrente Recapo. Detta opera veniva realizzata al di fuori dell'area di cantiere e, pertanto, sotto la diretta ed esclusiva pagina 9 di 15 responsabilità dell'esecutore / committente al quale devono essere addebitati i costi per le opere di ripristino”.
Pertanto, la richiesta di risarcimento pari ad € 50.000,00, avanzata da parte attrice per la demolizione delle opere realizzate e la loro nuova ricostruzione non può essere accolta;
ad ogni modo, non risulta agli atti la prova dell'effettiva spesa sostenuta dalla stessa per il ripristino delle opere abbattute.
In merito alla mancata richiesta di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 necessaria per il compimento delle opere, il CTU precisava che: “Le aree oggetto di intervento ricadono nella fascia di 150 metri dalla sponda del torrente Recapo e, pertanto, risultano vincolate ex art.142 D.Lgs n.42/2004 del codice dei beni culturali del paesaggio in quanto di interesse paesaggistico…In assenza di autorizzazione paesaggistica trova applicazione la disciplina di cui all'art.167 del codice del paesaggio recante Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.
Il CTU sosteneva: “E' accertato che gli ingg. e Controparte_1 CP_2
hanno ricoperto il ruolo di progettisti dell'intervento in oggetto ed è accertato che il permesso di costruire è stato rilasciato sulla base del progetto da questi elaborato. Ne deriva che, a parere dello scrivente, un progettista che abbia ricevuto l'incarico di ottenere un permesso di costruire – che richiede un livello della progettazione di tipo esecutivo – non può non sapere che l'area oggetto di intervento risulta gravata da un vincolo paesaggistico ex art.142 codice del paesaggio. Parimenti è necessario precisare che l'autorizzazione paesaggistica ex art.146, seppur prodromica al rilascio del titolo abilitativo, rappresenta pur sempre un procedimento differente ed aggiuntivo rispetto alle attività tecnico – amministrative normalmente richieste per l'ottenimento di un pagina 10 di 15 permesso di costruire. Ebbene, non è documentato, agli atti del giudizio,
l'affidamento di questa specifica procedura agli ingg. i quali, se CP_2
da un lato non risulta siano stati incaricati dell'elaborazione della relazione paesaggistica, dall'altro non risulta neanche che abbiano reso edotto il loro committente circa la necessità di produrre lo studio paesaggistico in parola….E, infatti, la modulistica unificata del permesso di costruire pone esclusivamente in capo al progettista (e non al committente) l'onere di dichiarare l'inclusione o l'esclusione dell'intervento dalle aree sottoposte alla tutela del codice del paesaggio
D.Lgs 42/04”.
Peranto, il CTU sul punto conclude: “Ne deriva che - indipendentemente dalla specifica circostanza che l'incarico ricevuto comprendesse o meno le prestazioni professionali necessarie all'ottenimento della necessaria autorizzazione paesaggistica - gli ingg. e , in Controparte_1 CP_2
quanto progettisti, avevano oggettivamente l'obbligo di rendere la dichiarazione ex DPR 380/01 art.20, che interessa anche la tutela paesaggistica”
Pertanto, la responsabilità per la tardiva acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica, poi ottenuta in data 1.04.2015, è da attribuire a parte convenuta, in quanto “ha certamente determinato dei ritardi nell'esecuzione delle opere, che venivano correttamente assentite solo con permesso di costruire n.13/2015 del 08.07.2015 rilasciato a valle dell'autorizzazione paesaggistica e, quindi, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda di saldo (30.06.2015)”.
Alla luce di profili di responsabilità riscontrati, il CTU concludeva affermando che: “Non è disponibile agli atti del procedimento il provvedimento conclusivo e motivato di rimodulazione del contributo.
Tuttavia, il procedimento di dichiarazione di decadenza – revoca della pagina 11 di 15 concessione di aiuto n.414157 del 11.06.2013 si è poi concluso con la rimodulazione del contributo” vale a dire una riduzione del 35%, pari ad
€ 48.159,96.
Dunque, “La tardiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 ha concorso - unitamente al sequestro dell'area e alla decadenza del titolo abilitativo n.17/2011 - alla riduzione del contributo. Ebbene, in considerazione del fatto che i motivi che hanno determinato la riduzione del contributo sono tre e che non è possibile, a parere dello scrivente, stabilire un criterio di maggiore prevalenza di un motivo rispetto agli altri, si ritiene che tutti e tre abbiano concorso in pari misura alla riduzione del contributo, quantificata in complessivi €
48.159,96. Pertanto, il danno subito da parte attrice per i ritardi consequenziali alla tardiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 è pari a: € 48.159,96 x 1/3= € 16.053,32”.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, questo giudicante ritiene condivisibile il ragionamento effettuato dal Ctu, il quale ha rappresentato che i danni subiti da parte attrice in ragione dei profili di responsabilità professionale riscontrati ammontano a complessivi €
16.053,32 e rappresentano 1/3 della quota di finanziamento non percepita, pari complessivamente a € 48.159,96, laddove i rimanenti
2/3 di quota di finanziamento non percepita sono imputabili al sequestro dell'area (1/3) ed alla decadenza del permesso di costruire n.17/2011 (1/3), circostanze ascrivibili in via esclusiva alla parte attrice.
Infine, per ciò che concerne il chiesto rimborso di quanto già corrisposto ai convenuti per le prestazioni svolte, pari ad € 18.583,60, si precisa che il CTU, a seguito di calcoli effettuati, ha ritenuto che la somma da corrispondere ai convenuti per le prestazioni svolte è pari ad € pagina 12 di 15 17.681,38; non risulta contestato che i professionisti hanno ricevuto la somma di € 18.583,60, per cui dovranno restituire la somma pari ad €
902,22 (quale differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente loro spettante), in aggiunta alla sopra indicata somma di € 16.053,32 per un totale di € 16.955,54.
In proposito, deve rilevarsi che un professionista che si dimostri inadempiente per una parte del lavoro affidatogli, non può essere penalizzato completamente sul compenso spettante (Cass. Ord. n.
28614/2022). Conseguentemente non si può negare ai professionisti il diritto al compenso, che non va restituito per l'intero.
Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento di € 10.000,00, a titolo di parcella dell'Arch. incaricato successivamente alla Controparte_4
revoca del mandato a parte convenuta, il CTU riteneva che la somma da corrispondere all'arch. per le prestazioni svolte fosse pari ad € CP_4
4.662,41;
considerato che
agli atti non risulta la prova dell'effettiva spesa sostenuta a titolo di compenso professionale, nulla è dovuto.
Inoltre, il chiesto risarcimento di € 5.000,00, quale parcella professionale richiesta da parte attrice per il processo di abusivismo, non è dovuto, non risultando agli atti alcuna prova del versamento di tale importo.
Infine, non può essere accolta la domanda di risarcimento danni patrimoniale da lucro cessante e non patrimoniale.
Nel caso di specie, parte attrice chiede il risarcimento del danno da lucro cessante, pari ad € 50.000,00, per il ritardo causato dalla messa in funzionamento dell'allevamento.
Ebbene, giova precisare che i danni – ai sensi dell'art. 1223 c. c. – sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e diretta pagina 13 di 15 dell'inadempimento verificatosi, dovendo sussistere un nesso causale tra il comportamento illecito e il presunto danno.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna documentazione idonea a provare i presunti danni richiesti, come ad esempio l'esistenza stessa ad oggi dell'attività; invero, come sostiene lo stesso CTU non è stata prodotta “…neanche una visura camerale necessaria per documentare l'esistenza dell'azienda come pure la data di inizio attività, non sono disponibili fatture clienti / fornitori, non è disponibile documentazione contabile di natura bancaria o fiscale in generale”.
Pertanto, nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni da lucro cessante.
In merito al danno non patrimoniale, parte attrice chiede il risarcimento del danno pari ad € 50.000,00, anche tale voce di danno non può essere riconosciuta non essendo stato prodotto alcun documento utile a suffragare la richiesta risarcitoria.
Infine, non risultano ricorrenti le condizioni per la richiesta condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'attrice.
Deve infine evidenziarsi che, anche a prescindere dalla inammissibilità dell'intervento di (che potrebbe anche essere titolare di Controparte_3
un interesse concreto al giudizio), la richiesta da lui avanzata in ordine al disconoscimento del documento n. 7 prodotto dai convenuti risulta essere tardiva, così come il disconoscimento operato da parte attrice (per le motivazioni già esposte con ordinanza istruttoria)
Alla stregua di tali considerazioni, la domanda è parzialmente fondata e come tale deve essere accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria. pagina 14 di 15 Si ritiene di compensare per 2/3 le spese di lite e porre a carico dei convenuti il restante 1/3.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
nei confronti di e nonché di Controparte_1 Controparte_2 CP_3
interventore volontario, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
[...]
disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 16.955,54.
2) Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attrice del rimanente 1/3, che liquida in € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase decisoria, oltre a 1/3 delle spese di C.U. e di CTU, rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge
3) Rigetta la domanda dell'interventore compensando le spese
Benevento, 03/01/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa
Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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