Sentenza 29 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2004, n. 10437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10437 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. STILE PA - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE VO PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO INTILISANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 317/01 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 26/10/01 - R.G.N. 642/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 28/01/04 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato SADURNY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Messina PA De SA chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto alla riliquidazione dell'indennità di premio servizio riconosciutagli dall'AD. A sostegno della sua domanda riferiva che era stato dipendente dell'amministrazione comunale di Messina sino alla data del pensionamento. La suddetta indennità gli era stata liquidata senza tenere conto degli anni di contribuzione riconosciutagli dall'DA e di cui aveva fatto domanda di ricongiunzione. Per tali anni non aveva conseguito diritto a pensione e, pertanto, in applicazione dell'art. 9 l. n. 29/79, derogativo della disciplina della legge 152/1968, l'indennità premio di servizio corrispostagli andava calcolata sulla base anche degli altri anni di contribuzione ricongiunti e versati presso altro istituto. Il giudice del lavoro di Messina accoglieva la domanda.
A seguito di ricorso dell'DA la Corte d'appello di Messina, con sentenza del 26 ottobre 2001, rigettava il gravame e condannava l'DA al pagamento delle spese del grado di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione la corte premetteva che l'interpretazione dell'art. 9 della legge n. 29/1979, su cui il lavoratore fondava la sua pretesa, doveva tenere conto dell'intero contesto normativo in cui detta norma si inseriva. In tale assetto ordinamentale la suddetta disposizione derogava, poi, alla disciplina dettata in materia di indennità di premio servizio per il personale degli enti locali, e prevedeva che, ove fosse stata chiesta la ricongiunzione presso le gestioni di cui agli art. 1 e 2 (cioè Inps o altre gestioni speciali di assicurazione obbligatoria, come appunto la stessa DE o DA o inadel) di periodi di assicurazione che non davano luogo a pensione, fosse dovuta l'indennità di premio fine servizio comprensiva degli anni di contribuzione versati presso altra gestione (e che erano stati ricongiunti presso la DE). Avverso tale sentenza l'DA propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso PA se SA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo del ricorso l'DA deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 29/1979 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Premette il ricorrente che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro è liquidata ai dipendenti iscritti all'DA (ex inadel) una somma di denaro "una tantum" denominata indennità premio di fine servizio. Tale indennità, istituita con legge 733 del 1930, e spettante originariamente solo agli impiegati di ruolo degli enti locali con almeno venti anni di servizio, a seguito del R.D. 2418/33 e R.D.L. 1940/35 e, successivamente, in base alla legge 152/68, è stata poi estesa al personale salariato nonché al personale non di ruolo. La natura della prestazione, come si evinceva anche dalle numerose decisioni della Corte Costituzionale, doveva considerarsi retribuzione "differita con funzione previdenziale". Ciò premesso, l'Istituto ricorrente sostiene che una corretta interpretazione del citato art. 9 porta a concludere che il lavoratore il quale si avvalga della facoltà di ricongiunzione possa poi usufruire, con oneri a carico, della ricongiunzione medesima solo ai fini pensionistici. In altri termini, in applicazione dell'art. 9 della legge 29 del 1979, si era data la possibilità di ricongiungere diversi periodi lavorativi ai fini pensionistici e di realizzare il diritto di ottenete anche l'indennità di premio servizio per il periodo prestato alle dipendenze dell'ente locale, sempre però solo e limitatamente agli anni prestati con iscrizione alla gestione dell'AD.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1. Questa Corte ha di recente statuito che il diritto alla corresponsione dell'indennità di premio servizio da parte dell'AD (ora DA), ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, presuppone l'esercizio da parte dell'interessato della facoltà di richiedere la ricongiunzione, presso gestione pensionistica diversa dal cpdel, dei periodi di servizio prestati presso l'ente locale. Ne consegue che detta norma è inoperante nel caso in cui si pretenda di commisurare l'indennità premio di fine servizio a periodi in cui non si è prestato lavoro nell'ente locale e che sono stati ricongiunti ai fini pensionistici presso la DE (cfr. in tali sensi Cass. 16 giugno 2003 n. 9653).
2.2. A tale riguardo i giudici di legittimità hanno osservato come l'art. 9 operi un inequivocabile ed esclusivo riferimento - ai fini del diritto e della misura dell'indennità per cui è causa - a periodi di servizio prestati presso l'ente locale nel caso in cui vengano ricongiunti, ai fini pensionistici presso una gestione diversa dalla DE, mentre nella fattispecie in oggetto ricorre il caso esattamente opposto, pretendendosi di commisurare l'indennità a periodi in cui non si è prestato servizio presso l'ente locale e che sono stati ricongiunti ai fini pensionistici proprio presso il DE. Gli stessi giudici hanno poi sottolineato come l'infondatezza della pretesa del lavoratore si evidenzi ulteriormente considerando che l'AD, ora DA, eroga l'indennità dietro versamento di un contributo posto in parte a carico dell'ente locale ed in parte a carico del dipendente, ai sensi dell'art. 11 della legge 152/1968, per cui non si potrebbe in ogni caso commisurare l'indennità a periodi privi di versamenti contributivi, come quelli oggetto di ricongiunzione;
il che è confermato, per altro verso, anche dalla disposizione sul riscatto di cui all'art. 12 della legge 152/68, in cui si ammette la facoltà di "riscattare", ai fini dell'anzianità, periodi diversi ed ulteriori rispetto a quelli di servizio, limitandoli peraltro ai periodi di studio universitario ed ai periodi di corsi speciali di perfezionamento, a condizione però che venga pagato l'apposito contributo previsto dall'art. 13 (cfr. in motivazione Cass. 16 giugno 2003 n. 9653 cit.).
2.3. Gli enunciati principi, condivisi anche in ragione della natura remunerativa e non previdenziale della indennità fine servizio (cfr. in motivazione Cass. 19 maggio 2003 n. 7851), vanno ribaditi in questa sede non essendo stati portati all'esame di questa Corte ragioni idonee a metterne in dubbio la validità.
3. Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da PA De SA avanti al giudice del lavoro di Messina.
4. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero processo, e cioè dei giudizi di merito e del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di PA De SA. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2004