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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/11/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2103/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 2103/2025 RG, assegnata con provvedimento del 30.10.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
28.10.2025, promossa
Da
- (CF: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiano Parte_1 C.F._1
PE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi, via Mazzini n. 20;
- ricorrente -
CONTRO
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Zappia con Studio in Antonimina c/da Tre Arie
Reggio Calabria;
- (C.F. e P.I. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Andrea Bruzzaniti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina,
Via Mario Giurba n. 37;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259007490927/000. notificata da
[...]
in data 18.06.2025, limitatamente alle seguenti cartelle nella parte in cui Controparte_2 veniva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali nonché dei relativi interessi e sanzioni: nn. 09420110015797812000, 09420120011622390000, 09420130012193519000,
09420140010201375000, 09420150009149347000, 09420160018273842000,
09420170010080626000, 09420180015311855000, 09420190017366532000,
09420210015888202000, 09420220016871957000, 09420230018616704000 e
09420240022491345000, relative alle annualità contributive comprese tra il 2010 ed il 2023;
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259007490927/000 notificata da in data Controparte_2
18.06.2025 e dei crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento, per un importo totale di € 58.602,80 per contributi previdenziali dal 2010 al 2023, per le quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, come espressamente specificato con note di trattazione scritta dep. il
27.10.2025 per l'udienza del 28.10.2025:
- 09420110015797812000, notificata il 10/05/2011;
- 09420120011622390000, notificata il 21/05/2012;
- 09420130012193519000, notificata il 10/12/2013;
- 09420140010201375000, notificata il 12/10/2014;
- 09420150009149347000, notificata il 01/10/2015;
- 09420160018273842000, notificata il 02/08/2016;
- 09420170010080626000, notificata il 24/08/2017;
- 09420180015311855000, notificata il 24/07/2018;
- 09420190017366532000, notificata il 08/08/2019;
- 09420210015888202000 notificata il 23/06/2022;
2 - 09420220016871957000 notificata il 26/07/2022;
- 09420230018616704000 notificata il 24/07/2023;
- 09420240022491345000 notificata il 18/07/2024.
Eccepiva l'illegittimità delle pretese per mancanza di preventiva notifica della cartella di pagamento e/o del preavviso di accertamento, il difetto nella motivazione, l'illegittimità degli interessi e sanzioni quando non vi era indicato il tasso applicato e la loro decorrenza nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Concludeva che l'Ill.mo Giudice adito volesse:
“- In via definitiva, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi sopra esposti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
- Costituzione Controparte_1
Si costituiva l'Ente impositore rilevando la propria carenza di legittimazione considerato che l' era l'unico soggetto ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 a procedere alla Controparte_2 riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo (art. 45), a compiere l'espropriazione forzata (ex art. 49) ed a porre in essere atti a cautela del credito da riscuotere.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire nonché per decadenza per non aver proposto opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle.
Deduceva, altresì, con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, che nell'atto impugnato erano individuati i titoli su cui si fondavano i relativi crediti.
Allo stesso modo, riteneva destituita di fondamento la censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa specificazione degli interessi evidenziando che l'atto riportava espressamente l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti.
Sulla censura di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali precisava poi di aver provveduto ad inviare una serie di richieste di regolarizzazione del proprio debito previdenziale in data 2016, 2019, 2021 e 2023, rimaste inevase.
Argomentava ancora che stante le omesse e/o tardive comunicazioni reddituali per gli anni oggetto di causa, i termini prescrizionali per le relative annualità non erano mai iniziati a decorrere.
Spiegava quindi domanda riconvenzionale condizionata nei confronti dell'Agente della
Riscossione nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario per ritenuta prescrizione dei crediti contributivi, a causa del negligente operato del concessionario.
3 Sottolineava, infine, l'inapplicabilità ai crediti oggetto di causa delle procedure di definizione agevolata previste dal D.L. n. 119 del 2018 – e, in ogni caso, di qualsivoglia procedura di definizione agevolata.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse:
“- nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale:
a) in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, condannare il convenuto ente riscossore a corrispondere in favore della
[...]
l'importo del credito contributivo Controparte_1 contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare la dottoressa a corrispondere in favore della Pt_1 Controparte_1
l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni contenuto
[...] negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
- Costituzione Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e in diritto, tutto Controparte_4 quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo.
In via preliminare e pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, non comprendendo quali delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento opposta controparte intendesse impugnare, nonché l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione e di competenza funzionale del giudice adito per una parte delle cartelle impugnate.
Evidenziava che tutte le cartelle di pagamento presupposte erano state ritualmente notificate alla parte opponente, rilevando come la stessa contribuente presentava per una parte delle cartelle una
“dichiarazione di adesione” ed una richiesta di definizione agevolata “Rottamazione quater”, con palese riconoscimento del debito da parte della ricorrente.
Ai fini della dedotta prescrizione deduceva di aver notificato alla ricorrente una lunga serie di atti interruttivi e che bisognava considerare la disciplina sospensiva dei termini di decadenza e di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, con sospensione della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 541 giorni.
4 Circa i presunti vizi formali dell'atto opposto evidenziava la natura vincolata dell'intimazione di pagamento, ancorata al modello ministeriale prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 50 del d.P.R. n.
602/1973 e che il riferimento alle cartelle di pagamento in precedenza notificate rendeva edotto l'interessato delle ragioni dell'emissione dell'intimazione nell'an e nel quantum e in grado di garantire la sua difesa ed effettiva possibilità di contestazione;
per cui l'intimazione di pagamento non necessitava di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi della cartella opposta, come desumibile dal modello ministeriale.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:
1) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra dedotti,
l'inammissibilità dell'avversa iniziativa per mancata individuazione dell'oggetto della domanda;
2) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario per i crediti di natura tributaria e il difetto di competenza funzionale per i crediti ricondotti ai servizi idrici e alle contravvenzioni al codice della strada, come noto, di competenza del Giudice ordinario;
3) Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad per l'asserita mancata notifica degli avvisi prodromici alle cartelle di pagamento CP_5 presupposte e per l'effetto tenerla indenne da qualsivoglia eventuale responsabilità;
4) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti, la legittimità e/o la regolarità e/o la validità e/o l'efficacia di tutte le notifiche eseguite nei confronti della contribuente e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto opposto, stante l'assenza di qualsivoglia estinzione prescrittiva;
5) per tutti i motivi sopra dedotti, accertare e dichiarare la validità ed esistenza del credito ricondotto all'intimazione di pagamento opposta e quindi confermarlo in ogni sua parte e ciò anche in applicazione del principio di irretrattabilità del credito;
6) accertare e dichiarare che l'intimazione opposta sia perfetta corrispondente al modello legale
e perciò respingere ogni avversa censura;
7) in ogni caso rigettare con ogni opportuna e conseguente statuizione l'avversa opposizione;
8) Con vittorie di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover
5 esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259007490927000 notificata da in data Controparte_2
18.06.2025 e dei crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento per contributi previdenziali dovuti alla gestione dal 2010 al 2023, per le quali veniva espressamente Controparte_1 delimitata la domanda giudiziale.
In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto della
[...]
a riscuotere le suddette Controparte_1 somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). 6 In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.
24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto,
e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano
i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
7 Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Vizi formali di difetto di motivazione e calcolo di interessi
Parte ricorrente lamenta un presunto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati.
Tali doglianze, tuttavia, si palesano infondate evidenziandosi al contrario di quanto eccepito, che nell'intimazione impugnata sono presenti tutte le indicazioni utili e sufficienti a tal fine.
Si è chiarito, infatti, come l'agente della riscossione si attiene ai dati previsti normativamente nella determinazione del contenuto della cartella di pagamento.
Innanzitutto, corre l'obbligo ribadire che l'intimazione di pagamento, così come la cartella, è un atto a natura vincolata, che in base al disposto dell'art. 50 DPR 602/1973, viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze ossia il Dm 28/06/1999
– rubricato “Approvazione modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del DPR 602/1973”.
Per come si evince dalla documentazione allegata in atti, sono correttamente indicate tutte le cartelle presupposte, l'ente impositore, la data di notifica delle stesse e la tipologia dei crediti in esse riportati.
Le cartelle di pagamento consistono nella trasposizione di quanto indicato dall'ente e contenuto nel ruolo predisposto da quest'ultimo, nel modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art. 25, II comma, DPR 602/1973.
Il dettaglio di tutte le cartelle presupposte permette certamente di individuare la natura dei crediti e, così, anche l'Autorità Giudiziaria alle quale presentare ricorso.
Tra l'altro, lo stesso ricorrente dimostra di essere a conoscenza di tali informazioni;
ed infatti, elenca gli atti presupposti aventi ad oggetto crediti previdenziali, specificando di voler impugnare dinanzi al Giudice del lavoro solo i suddetti, proprio in virtù della natura dei crediti.
È di tutta evidenza come i dati riportati nell'intimazione corrispondano a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse necessario e sufficiente esporre al momento della predisposizione del modello.
L'agente della riscossione si è attenuto al modello normativamente previsto e, quindi, non è incorso in nessuna violazione di legge.
Il carattere vincolante dei modelli approvati con il d.m. 28 giugno 1999 è stato, peraltro, pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza che, con riferimento alla cartella di pagamento, si è così espressa "Al riguardo, il collegio intende dare continuità all'indirizzo secondo cui 'la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di
8 riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze..." (Cass. sent.
5.05.2010 n. 10805).
Tanto dedotto, nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento) ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché, appunto,
l'importo attualizzato da corrispondere.
Elementi, tutti, che appaiono correttamente e puntualmente riportati nell'atto impugnato. Null'altro richiede la legge ai fini della validità e legittimità dell'intimazione.
Inoltre, le cartelle presupposte, per come si dirà a breve, sono state regolarmente notificate;
quindi, il ricorrente era già a conoscenza delle stesse;
pertanto, anche in considerazione di ciò, nessun obbligo di allegazione incombe in capo all'agente della riscossione.
Nessuna normativa prescrive tale adempimento, l'intimazione quale atto successivo riporta dettagliatamente tutti gli atti presupposti, già notificati, sarebbe una inutile duplicazione di un'attività già posta in essere e non dovuta.
Sarebbe, poi, impensabile e oltre che giuridicamente non giustificabile che ad ogni atto debbano essere allegati quelli sottostanti già portati a legale conoscenza del destinatario.
In tal senso si è pronunciata in più occasioni la Suprema Corte con un principio certamente estendibile all'odierna fattispecie (“la cartella di pagamento, non deve riprodurre, neppure sinteticamente, il contenuto degli atti richiamati né, tanto meno, li deve allegare - Cass. Civ. Sez.
V, 19.09.2012, n. 15751; l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1 , della legge 27 luglio 2000, n. 212 , …” - Cass. Civ. Sez. Unite,
14.05.2010, n. 11722). Conforme: Cass. Civ. Ordinanza n. 21066 del 04.07.2022: “l'intimazione non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale”.
Ancora, in relazione agli interessi, si chiarisce che nessuna norma impone di indicare le modalità di determinazione degli stessi. Nessuna illegittimità è ravvisabile riguardo al computo degli stessi, poiché vengono calcolati in base al dettato normativo.
Infatti, l'art. 30 D.P.R. n. 602/73 dispone testualmente: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
9 Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15.4.2011, ha precisato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e che i limiti temporali di riferimento (dies a quo, data di notifica della cartella e dies ad quem, data del pagamento), necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Per di più, tanto la cartella di pagamento, quanto i successivi atti di riscossione e nel caso di specie l'intimazione di pagamento, nella parte esplicativa informano il contribuente che sono dovuti gli interessi di mora in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, spiegando che il tasso di interesse viene determinato con apposito atto normativo ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73.
L'applicazione degli interessi, stabilita per espresso dettato normativo, è atto di natura vincolata e nessuna eccezione può essere legittimamente sollevata.
Pertanto, l'attività dell'agente della riscossione si svolge entro rigidi limiti normativi e senza la possibilità di alcuna discrezionale determinazione, sicché nessuna contestazione su difetto di motivazione e violazione in ordine al calcolo e/o alla quantificazione degli interessi può essere mossa.
In ogni caso, tali eccezioni sono inammissibili in quanto tardive rispetto al termine di 20 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati dei motivi di impugnazione relativi ai pretesi vizi formali
(nullità delle cartelle per omessa o insufficiente motivazione e per genericità dei suoi elementi).
- Notifica cartelle di pagamento
Ciò posto, risultano regolarmente notificate al destinatario tutte le cartelle di pagamento come di seguito specificato (v. all.ti . CP_5
- n. 09420110015797812000, notificata il 10/05/2011 direttamente a mani del destinatario;
- n. 09420120011622390000, notificata il 21/05/2012 a mani della madre ex art. 26 D.P.R. n.
602/1973. Qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuta da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario (CAN). Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel Codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma
1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario. Deve perciò rilevarsi che tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal
10 destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. La Cassazione ha osservato che il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto, gravando sul destinatario l'onere della prova contraria, sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare.
In queste ipotesi, il destinatario che voglia contestare la validità della notifica deve provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità innanzi indicate e l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (v. Cass., n. 13088/2022 e nn. 37398,
20275, 19831 e 11228 del 2021).
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento … Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60” (Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
11 La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700
c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto:
“Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del
21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del
17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass.
n. 10543 del 15/04/2019).
- n. 09420130012193519000, notificata il 10/12/2013, direttamente a mani del destinatario.
- n. 09420140010201375000, notificata il 12/10/2014 e n. 09420150009149347000, notificata il
01/10/2015, entrambe ai sensi dell'art. 139/140 cpc per compiuta giacenza. In caso di irreperibilità
12 relativa del destinatario la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. Civ. Sent.
n. 11829/2020). In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del
Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). “La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ. SS.UU. n. 10012/2021). Nel caso specifico il corretto iter risulta ampiamente dimostrato mediante deposito agli atti di causa della relativa documentazione unitamente agli avvisi di ricevimento.
- n. 09420160018273842000, notificata il 02/08/2016, - n. 09420170010080626000, notificata il
24/08/2017, n. 09420180015311855000, notificata il 24/07/2018, - n. 09420190017366532000, notificata il 08/08/2019, - n. 09420210015888202000 notificata il 23/06/2022, - n.
09420220016871957000 notificata il 26/07/2022, - n. 09420230018616704000 notificata il
24/07/2023 e – n. 09420240022491345000 notificata il 18/07/2024, tutte regolarmente notificate
a mezzo pec alla destinataria, con relativo deposito in atti della ricevuta di consegna in formato - eml. Gli atti erano pervenuti all'odierna opponente e questi era in grado di difendersi. Secondo la
Corte di Cassazione la notifica è valida se raggiunge il suo scopo, ovvero se viene correttamente ricevuta dal destinatario e lo mette in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa (Ordinanza
Cassazione Civile N. 20690/2025).
___________________________
- Notifica atti interruttivi della prescrizione
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione si osserva quanto segue.
• cartella n. 09420110015797812000.
In riferimento alla suddetta cartella, notificata il 10.5.2011, con termine di maturazione prescrizione il 10.5.2016, la contribuente ha presentato in data 30.7.2019 istanza di adesione alla per la definizione ed estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi Controparte_4
184 e 185 della legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”), con efficacia interruttiva della prescrizione con nuovo termine al 30.7.2024.
A tal proposito si osserva come l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle era incompatibile con l'affermazione della contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle
13 stesse. La stessa contribuente, infatti, formulava la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non poteva negare di conoscere (Cassazione
n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024). Pertanto, la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione
è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non chiedendosi una specifica intenzione ricognitiva ma ritenendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta. La Corte di
Cassazione ha quindi espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 3414/2024; Cass. n.
11338/2023). Il riconoscimento del debito, in base alla norma del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Tuttavia, la Suprema Corte, con ordinanza n. 19401/2022 evidenzia che la dilazione non interrompe la prescrizione (non è forma di riconoscimento del debito) se vi è l'espressa e diversa finalità indicata dal contribuente che la dilazione non è accettazione del debito ed è emessa solo per evitare azioni esecutive o cautelari del Riscossore;
in tale ipotesi essa non interrompe la prescrizione. Nel caso che ci occupa però tale finalità non emerge dall'istanza di adesione in atti.
Successivamente, veniva notificata alla contribuente a mezzo pec l'intimazione n.
09420169007524450000 in data 26.10.2016 (all. n. 38 , l'intimazione n. CP_5
09420199005451812000 in data 28.03.2019 (all. n. 39 , l'intimazione n. CP_5
09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), per cui alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
• cartelle n. 09420110015797812000 notificata il 10/05/2011, n. 09420120011622390000 notificata il 21/05/2012, n. 09420140010201375000 notificata il 12/10/2014, n.
09420150009149347000 notificata il 01/10/2015, n. 09420160018273842000 notificata il
02/08/2016, n. 09420170010080626000 notificata il 24/08/2017, avendo allo stesso modo la contribuente presentato in data 30.7.2019 la suddetta istanza di adesione alla
[...]
con efficacia interruttiva della prescrizione con nuovo termine al 30.7.2024, Controparte_4 tenuto conto della notifica degli altri atti interruttivi della prescrizione a mezzo pec come l'intimazione n. 09420169007524450000 in data 26.10.2016 (all. n. 38 , l'intimazione n. CP_5
09420199005451812000 in data 28.03.2019 (all. n. 39 , l'intimazione n. CP_5
09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), alla data di notifica dell'intimazione
14 opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente
l'8.6.2027.
• cartella n. 09420180015311855000 notificata il 24/07/2018, con termine di maturazione prescrizione il 24.7.2023, preso atto che alla contribuente veniva notificata a mezzo pec l'intimazione n. 09420199005451812000 in data 28.03.2019 (all. n. 39 e l'intimazione n. CP_5
09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), per cui alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
• cartella n. 09420190017366532000 notificata il 08/08/2019 con termine di maturazione prescrizione l'8.8.2024, preso atto che alla contribuente veniva notificata a mezzo pec l'intimazione n. 09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
• cartelle n. 09420210015888202000 notificata il 23/06/2022 (termine prescrizione 23.6.2027), n.
09420220016871957000 notificata il 26/07/2022 (termine prescrizione 26.7.2027), n.
09420230018616704000 notificata il 24/07/2023 (termine prescrizione 24.7.2028) e n.
09420240022491345000 notificata il 18/07/2024 (termine prescrizione 18.7.2029), alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
Tutto ciò senza tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto
Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
_________________________
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta n. 09420259007490927/000 notificata da in data 18.06.2025, per le quali veniva espressamente delimitata Controparte_2 la domanda giudiziale e, conseguentemente, dovuti i relativi importi
- Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente in favore dell'Ente impositore Controparte_1 ed .
[...] Controparte_2
Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività
15 istruttoria in senso proprio, in complessive € 4.201,00 cadauno oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito dell che ne Controparte_2 ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta n. 09420259007490927/000: cartelle nn. 09420110015797812000, 09420120011622390000, 09420130012193519000, 09420140010201375000,
09420150009149347000, 09420160018273842000, 09420170010080626000,
09420180015311855000, 09420190017366532000, 09420210015888202000,
09420220016871957000, 09420230018616704000 e 09420240022491345000, per le quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale e, conseguentemente, dovuti i relativi importi;
2. per l'effetto, rigetta la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259007490927/000, notificata in data 18.06.2025;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...]
, delle spese di lite Parte_2 che si liquidano in € 4.201,00 cadauno, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito dell Controparte_2 che ne ha fatto richiesta;
[...]
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 13.11.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
16
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 2103/2025 RG, assegnata con provvedimento del 30.10.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
28.10.2025, promossa
Da
- (CF: ), rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiano Parte_1 C.F._1
PE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi, via Mazzini n. 20;
- ricorrente -
CONTRO
- (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede in Roma, Via Mantova n. 1, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Franco Zappia con Studio in Antonimina c/da Tre Arie
Reggio Calabria;
- (C.F. e P.I. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede in Roma (RM), Via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Andrea Bruzzaniti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina,
Via Mario Giurba n. 37;
- resistenti -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259007490927/000. notificata da
[...]
in data 18.06.2025, limitatamente alle seguenti cartelle nella parte in cui Controparte_2 veniva richiesto il pagamento dei contributi previdenziali nonché dei relativi interessi e sanzioni: nn. 09420110015797812000, 09420120011622390000, 09420130012193519000,
09420140010201375000, 09420150009149347000, 09420160018273842000,
09420170010080626000, 09420180015311855000, 09420190017366532000,
09420210015888202000, 09420220016871957000, 09420230018616704000 e
09420240022491345000, relative alle annualità contributive comprese tra il 2010 ed il 2023;
IL G.O.P.
rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente chiedeva l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259007490927/000 notificata da in data Controparte_2
18.06.2025 e dei crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento, per un importo totale di € 58.602,80 per contributi previdenziali dal 2010 al 2023, per le quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale, come espressamente specificato con note di trattazione scritta dep. il
27.10.2025 per l'udienza del 28.10.2025:
- 09420110015797812000, notificata il 10/05/2011;
- 09420120011622390000, notificata il 21/05/2012;
- 09420130012193519000, notificata il 10/12/2013;
- 09420140010201375000, notificata il 12/10/2014;
- 09420150009149347000, notificata il 01/10/2015;
- 09420160018273842000, notificata il 02/08/2016;
- 09420170010080626000, notificata il 24/08/2017;
- 09420180015311855000, notificata il 24/07/2018;
- 09420190017366532000, notificata il 08/08/2019;
- 09420210015888202000 notificata il 23/06/2022;
2 - 09420220016871957000 notificata il 26/07/2022;
- 09420230018616704000 notificata il 24/07/2023;
- 09420240022491345000 notificata il 18/07/2024.
Eccepiva l'illegittimità delle pretese per mancanza di preventiva notifica della cartella di pagamento e/o del preavviso di accertamento, il difetto nella motivazione, l'illegittimità degli interessi e sanzioni quando non vi era indicato il tasso applicato e la loro decorrenza nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Concludeva che l'Ill.mo Giudice adito volesse:
“- In via definitiva, annullare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto opposto per i motivi sopra esposti.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.
- Costituzione Controparte_1
Si costituiva l'Ente impositore rilevando la propria carenza di legittimazione considerato che l' era l'unico soggetto ai sensi del D.P.R. n. 602/1973 a procedere alla Controparte_2 riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo (art. 45), a compiere l'espropriazione forzata (ex art. 49) ed a porre in essere atti a cautela del credito da riscuotere.
Eccepiva l'inammissibilità del ricorso avversario per carenza di interesse ad agire nonché per decadenza per non aver proposto opposizione ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica delle cartelle.
Deduceva, altresì, con riferimento al presunto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta, che nell'atto impugnato erano individuati i titoli su cui si fondavano i relativi crediti.
Allo stesso modo, riteneva destituita di fondamento la censura di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa specificazione degli interessi evidenziando che l'atto riportava espressamente l'indicazione dei criteri di calcolo degli interessi dovuti.
Sulla censura di intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali precisava poi di aver provveduto ad inviare una serie di richieste di regolarizzazione del proprio debito previdenziale in data 2016, 2019, 2021 e 2023, rimaste inevase.
Argomentava ancora che stante le omesse e/o tardive comunicazioni reddituali per gli anni oggetto di causa, i termini prescrizionali per le relative annualità non erano mai iniziati a decorrere.
Spiegava quindi domanda riconvenzionale condizionata nei confronti dell'Agente della
Riscossione nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso avversario per ritenuta prescrizione dei crediti contributivi, a causa del negligente operato del concessionario.
3 Sottolineava, infine, l'inapplicabilità ai crediti oggetto di causa delle procedure di definizione agevolata previste dal D.L. n. 119 del 2018 – e, in ogni caso, di qualsivoglia procedura di definizione agevolata.
Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse:
“- nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale:
a) in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, condannare il convenuto ente riscossore a corrispondere in favore della
[...]
l'importo del credito contributivo Controparte_1 contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, condannare la dottoressa a corrispondere in favore della Pt_1 Controparte_1
l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni contenuto
[...] negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
- Costituzione Controparte_3
Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e in diritto, tutto Controparte_4 quanto ex adverso chiesto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo.
In via preliminare e pregiudiziale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, non comprendendo quali delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento opposta controparte intendesse impugnare, nonché l'inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione e di competenza funzionale del giudice adito per una parte delle cartelle impugnate.
Evidenziava che tutte le cartelle di pagamento presupposte erano state ritualmente notificate alla parte opponente, rilevando come la stessa contribuente presentava per una parte delle cartelle una
“dichiarazione di adesione” ed una richiesta di definizione agevolata “Rottamazione quater”, con palese riconoscimento del debito da parte della ricorrente.
Ai fini della dedotta prescrizione deduceva di aver notificato alla ricorrente una lunga serie di atti interruttivi e che bisognava considerare la disciplina sospensiva dei termini di decadenza e di prescrizione dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19, con sospensione della riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 541 giorni.
4 Circa i presunti vizi formali dell'atto opposto evidenziava la natura vincolata dell'intimazione di pagamento, ancorata al modello ministeriale prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 50 del d.P.R. n.
602/1973 e che il riferimento alle cartelle di pagamento in precedenza notificate rendeva edotto l'interessato delle ragioni dell'emissione dell'intimazione nell'an e nel quantum e in grado di garantire la sua difesa ed effettiva possibilità di contestazione;
per cui l'intimazione di pagamento non necessitava di particolare motivazione, essendo sufficiente indicare gli estremi della cartella opposta, come desumibile dal modello ministeriale.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:
1) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi sopra dedotti,
l'inammissibilità dell'avversa iniziativa per mancata individuazione dell'oggetto della domanda;
2) In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario per i crediti di natura tributaria e il difetto di competenza funzionale per i crediti ricondotti ai servizi idrici e alle contravvenzioni al codice della strada, come noto, di competenza del Giudice ordinario;
3) Nel merito e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni di cui sopra, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo ad per l'asserita mancata notifica degli avvisi prodromici alle cartelle di pagamento CP_5 presupposte e per l'effetto tenerla indenne da qualsivoglia eventuale responsabilità;
4) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra dedotti, la legittimità e/o la regolarità e/o la validità e/o l'efficacia di tutte le notifiche eseguite nei confronti della contribuente e, per l'effetto, confermare integralmente l'atto opposto, stante l'assenza di qualsivoglia estinzione prescrittiva;
5) per tutti i motivi sopra dedotti, accertare e dichiarare la validità ed esistenza del credito ricondotto all'intimazione di pagamento opposta e quindi confermarlo in ogni sua parte e ciò anche in applicazione del principio di irretrattabilità del credito;
6) accertare e dichiarare che l'intimazione opposta sia perfetta corrispondente al modello legale
e perciò respingere ogni avversa censura;
7) in ogni caso rigettare con ogni opportuna e conseguente statuizione l'avversa opposizione;
8) Con vittorie di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover
5 esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Nel merito Oggetto del giudizio è l'opposizione avverso e per l'annullamento parziale dell'intimazione di pagamento n. 09420259007490927000 notificata da in data Controparte_2
18.06.2025 e dei crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento per contributi previdenziali dovuti alla gestione dal 2010 al 2023, per le quali veniva espressamente Controparte_1 delimitata la domanda giudiziale.
In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto della
[...]
a riscuotere le suddette Controparte_1 somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso). 6 In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al
D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art.
24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto,
e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano
i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal
Giudice (Cass. 29294/2020).
La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
7 Va premesso, in proposito, che, in tema di prescrizione, con la previsione di cui all'art. 3, commi
9 e 10, legge n. 335/95, il legislatore ha ridotto i termini prescrizionali a 5 anni anche per periodi anteriori all'entrata in vigore della legge.
- Vizi formali di difetto di motivazione e calcolo di interessi
Parte ricorrente lamenta un presunto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata e l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati.
Tali doglianze, tuttavia, si palesano infondate evidenziandosi al contrario di quanto eccepito, che nell'intimazione impugnata sono presenti tutte le indicazioni utili e sufficienti a tal fine.
Si è chiarito, infatti, come l'agente della riscossione si attiene ai dati previsti normativamente nella determinazione del contenuto della cartella di pagamento.
Innanzitutto, corre l'obbligo ribadire che l'intimazione di pagamento, così come la cartella, è un atto a natura vincolata, che in base al disposto dell'art. 50 DPR 602/1973, viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze ossia il Dm 28/06/1999
– rubricato “Approvazione modelli della cartella di pagamento e dell'avviso di intimazione ai sensi degli artt. 25 e 50 del DPR 602/1973”.
Per come si evince dalla documentazione allegata in atti, sono correttamente indicate tutte le cartelle presupposte, l'ente impositore, la data di notifica delle stesse e la tipologia dei crediti in esse riportati.
Le cartelle di pagamento consistono nella trasposizione di quanto indicato dall'ente e contenuto nel ruolo predisposto da quest'ultimo, nel modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art. 25, II comma, DPR 602/1973.
Il dettaglio di tutte le cartelle presupposte permette certamente di individuare la natura dei crediti e, così, anche l'Autorità Giudiziaria alle quale presentare ricorso.
Tra l'altro, lo stesso ricorrente dimostra di essere a conoscenza di tali informazioni;
ed infatti, elenca gli atti presupposti aventi ad oggetto crediti previdenziali, specificando di voler impugnare dinanzi al Giudice del lavoro solo i suddetti, proprio in virtù della natura dei crediti.
È di tutta evidenza come i dati riportati nell'intimazione corrispondano a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse necessario e sufficiente esporre al momento della predisposizione del modello.
L'agente della riscossione si è attenuto al modello normativamente previsto e, quindi, non è incorso in nessuna violazione di legge.
Il carattere vincolante dei modelli approvati con il d.m. 28 giugno 1999 è stato, peraltro, pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza che, con riferimento alla cartella di pagamento, si è così espressa "Al riguardo, il collegio intende dare continuità all'indirizzo secondo cui 'la cartella esattoriale, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, quale documento di
8 riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze..." (Cass. sent.
5.05.2010 n. 10805).
Tanto dedotto, nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento) ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché, appunto,
l'importo attualizzato da corrispondere.
Elementi, tutti, che appaiono correttamente e puntualmente riportati nell'atto impugnato. Null'altro richiede la legge ai fini della validità e legittimità dell'intimazione.
Inoltre, le cartelle presupposte, per come si dirà a breve, sono state regolarmente notificate;
quindi, il ricorrente era già a conoscenza delle stesse;
pertanto, anche in considerazione di ciò, nessun obbligo di allegazione incombe in capo all'agente della riscossione.
Nessuna normativa prescrive tale adempimento, l'intimazione quale atto successivo riporta dettagliatamente tutti gli atti presupposti, già notificati, sarebbe una inutile duplicazione di un'attività già posta in essere e non dovuta.
Sarebbe, poi, impensabile e oltre che giuridicamente non giustificabile che ad ogni atto debbano essere allegati quelli sottostanti già portati a legale conoscenza del destinatario.
In tal senso si è pronunciata in più occasioni la Suprema Corte con un principio certamente estendibile all'odierna fattispecie (“la cartella di pagamento, non deve riprodurre, neppure sinteticamente, il contenuto degli atti richiamati né, tanto meno, li deve allegare - Cass. Civ. Sez.
V, 19.09.2012, n. 15751; l'atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1 , della legge 27 luglio 2000, n. 212 , …” - Cass. Civ. Sez. Unite,
14.05.2010, n. 11722). Conforme: Cass. Civ. Ordinanza n. 21066 del 04.07.2022: “l'intimazione non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale”.
Ancora, in relazione agli interessi, si chiarisce che nessuna norma impone di indicare le modalità di determinazione degli stessi. Nessuna illegittimità è ravvisabile riguardo al computo degli stessi, poiché vengono calcolati in base al dettato normativo.
Infatti, l'art. 30 D.P.R. n. 602/73 dispone testualmente: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
9 Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 8613 del 15.4.2011, ha precisato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e che i limiti temporali di riferimento (dies a quo, data di notifica della cartella e dies ad quem, data del pagamento), necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Per di più, tanto la cartella di pagamento, quanto i successivi atti di riscossione e nel caso di specie l'intimazione di pagamento, nella parte esplicativa informano il contribuente che sono dovuti gli interessi di mora in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella, spiegando che il tasso di interesse viene determinato con apposito atto normativo ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73.
L'applicazione degli interessi, stabilita per espresso dettato normativo, è atto di natura vincolata e nessuna eccezione può essere legittimamente sollevata.
Pertanto, l'attività dell'agente della riscossione si svolge entro rigidi limiti normativi e senza la possibilità di alcuna discrezionale determinazione, sicché nessuna contestazione su difetto di motivazione e violazione in ordine al calcolo e/o alla quantificazione degli interessi può essere mossa.
In ogni caso, tali eccezioni sono inammissibili in quanto tardive rispetto al termine di 20 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati dei motivi di impugnazione relativi ai pretesi vizi formali
(nullità delle cartelle per omessa o insufficiente motivazione e per genericità dei suoi elementi).
- Notifica cartelle di pagamento
Ciò posto, risultano regolarmente notificate al destinatario tutte le cartelle di pagamento come di seguito specificato (v. all.ti . CP_5
- n. 09420110015797812000, notificata il 10/05/2011 direttamente a mani del destinatario;
- n. 09420120011622390000, notificata il 21/05/2012 a mani della madre ex art. 26 D.P.R. n.
602/1973. Qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma 1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuta da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario (CAN). Si tratta, peraltro, di una previsione speciale che esclude la contemporanea operatività delle ulteriori modalità indicate nel Codice di procedura civile o all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamate solo in via residuale (comma 6) ovvero per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario o di rifiuto di ricevere la copia (comma 4).
Dunque, qualora l'agente per la riscossione si sia avvalso della procedura di cui all'art. 26 comma
1 e 3 D.P.R. n. 602/1973 e la cartella esattoriale sia stata ricevuto da un familiare o da un addetto al ritiro, la notifica è di per sé valida e non necessita dell'integrazione mediante invio della raccomandata di avviso al destinatario. Deve perciò rilevarsi che tale notifica deve ritenersi valida, anche in assenza di CAN o CAD, nelle ipotesi in cui il ricevente era persona diversa dal
10 destinatario (familiare convivente o incaricato al ritiro) o quando la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. La Cassazione ha osservato che il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto, gravando sul destinatario l'onere della prova contraria, sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario e abbia preso in consegna l'atto da notificare.
In queste ipotesi, il destinatario che voglia contestare la validità della notifica deve provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità innanzi indicate e l'occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (v. Cass., n. 13088/2022 e nn. 37398,
20275, 19831 e 11228 del 2021).
Si tratta di principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e concretamente applicato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità che di merito:
“La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass. n. 1108/2011).
“É validamente eseguita ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento … Ne discende che non è adempimento necessario, per il perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata integrativa al destinatario, invece richiesto dall' art. 139 c.p.c. e dal suddetto articolo 60” (Cass. n. 28872 del 12/11/2018).
Si è detto, quindi, che la notifica ai sensi del citato art. 26 si perfeziona anche con la consegna ad un familiare convivente o a persona dichiaratasi addetta al ritiro, purché ovviamente sia eseguita presso la residenza o il domicilio o la sede o l'ufficio del destinatario.
In tal caso l'efficacia della notifica è correlata alla presunzione legislativa della conoscibilità da parte del destinatario proprio per la consegna a chi in quel luogo (riferibile al destinatario) ed in quel momento era presente.
11 La dichiarazione del notificatore al riguardo (cioè, sul luogo della notifica e sulla dichiarazione della parte che ha ricevuto la consegna) è assistita dalla fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700
c.c. e può essere contestata solo con la querela di falso.
Il principio è condiviso nella più recente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte ed anche in quella del Distretto:
“Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato
(nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all' art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Cass. n. 19680 del
21/09/2020).
“La cartella esattoriale, così come l'intimazione di pagamento, può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma,
e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (Trib. Reggio Calabria n. 354 del
17/03/2020).
Nel caso di specie l'opponente non ha proposto querela di falso, sicché non può dubitarsi dell'effetto legale conseguente alle indicazioni contenute nella relata di notificazione della cartella esattoriale. Né il destinatario ha dedotto e provato che il luogo ove è stata eseguita la notificazione non era in concreto a sé riferibile, così da rescindere il legame tra la presunzione di conoscenza e la presenza in quel luogo delle persone qualificate di cui all'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (cfr. Cass.
n. 10543 del 15/04/2019).
- n. 09420130012193519000, notificata il 10/12/2013, direttamente a mani del destinatario.
- n. 09420140010201375000, notificata il 12/10/2014 e n. 09420150009149347000, notificata il
01/10/2015, entrambe ai sensi dell'art. 139/140 cpc per compiuta giacenza. In caso di irreperibilità
12 relativa del destinatario la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. Civ. Sent.
n. 11829/2020). In tal caso debbono essere effettuati il deposito di copia dell'atto nella casa del
Comune in cui la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
la notifica si ha, poi, per perfezionata al ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata (Cass. n. 11057/2018). “La prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso
l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ. SS.UU. n. 10012/2021). Nel caso specifico il corretto iter risulta ampiamente dimostrato mediante deposito agli atti di causa della relativa documentazione unitamente agli avvisi di ricevimento.
- n. 09420160018273842000, notificata il 02/08/2016, - n. 09420170010080626000, notificata il
24/08/2017, n. 09420180015311855000, notificata il 24/07/2018, - n. 09420190017366532000, notificata il 08/08/2019, - n. 09420210015888202000 notificata il 23/06/2022, - n.
09420220016871957000 notificata il 26/07/2022, - n. 09420230018616704000 notificata il
24/07/2023 e – n. 09420240022491345000 notificata il 18/07/2024, tutte regolarmente notificate
a mezzo pec alla destinataria, con relativo deposito in atti della ricevuta di consegna in formato - eml. Gli atti erano pervenuti all'odierna opponente e questi era in grado di difendersi. Secondo la
Corte di Cassazione la notifica è valida se raggiunge il suo scopo, ovvero se viene correttamente ricevuta dal destinatario e lo mette in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa (Ordinanza
Cassazione Civile N. 20690/2025).
___________________________
- Notifica atti interruttivi della prescrizione
Per quanto attiene gli atti interruttivi della prescrizione si osserva quanto segue.
• cartella n. 09420110015797812000.
In riferimento alla suddetta cartella, notificata il 10.5.2011, con termine di maturazione prescrizione il 10.5.2016, la contribuente ha presentato in data 30.7.2019 istanza di adesione alla per la definizione ed estinzione dei debiti di cui all'art. 1 commi Controparte_4
184 e 185 della legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio”), con efficacia interruttiva della prescrizione con nuovo termine al 30.7.2024.
A tal proposito si osserva come l'istanza di rateizzazione del debito oggetto delle cartelle era incompatibile con l'affermazione della contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle
13 stesse. La stessa contribuente, infatti, formulava la sua richiesta di pagamento rateale in relazione ad atti impositivi presupposti relativi ad importi che non poteva negare di conoscere (Cassazione
n.16098/2018, n. 27672/2020, n. 11338/2023 e n. 3414/2024). Pertanto, la richiesta di rateizzazione poiché presuppone la conoscenza delle somme che costituiscono l'oggetto della cartella di pagamento costituisce, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione conformemente a quanto previsto dall'art. 2944 c.c. in base al quale la prescrizione
è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, non chiedendosi una specifica intenzione ricognitiva ma ritenendo sufficiente nel contribuente la consapevolezza del debito e la volontarietà della condotta. La Corte di
Cassazione ha quindi espresso l'orientamento secondo il quale la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 3414/2024; Cass. n.
11338/2023). Il riconoscimento del debito, in base alla norma del Codice civile, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale;
l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Tuttavia, la Suprema Corte, con ordinanza n. 19401/2022 evidenzia che la dilazione non interrompe la prescrizione (non è forma di riconoscimento del debito) se vi è l'espressa e diversa finalità indicata dal contribuente che la dilazione non è accettazione del debito ed è emessa solo per evitare azioni esecutive o cautelari del Riscossore;
in tale ipotesi essa non interrompe la prescrizione. Nel caso che ci occupa però tale finalità non emerge dall'istanza di adesione in atti.
Successivamente, veniva notificata alla contribuente a mezzo pec l'intimazione n.
09420169007524450000 in data 26.10.2016 (all. n. 38 , l'intimazione n. CP_5
09420199005451812000 in data 28.03.2019 (all. n. 39 , l'intimazione n. CP_5
09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), per cui alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
• cartelle n. 09420110015797812000 notificata il 10/05/2011, n. 09420120011622390000 notificata il 21/05/2012, n. 09420140010201375000 notificata il 12/10/2014, n.
09420150009149347000 notificata il 01/10/2015, n. 09420160018273842000 notificata il
02/08/2016, n. 09420170010080626000 notificata il 24/08/2017, avendo allo stesso modo la contribuente presentato in data 30.7.2019 la suddetta istanza di adesione alla
[...]
con efficacia interruttiva della prescrizione con nuovo termine al 30.7.2024, Controparte_4 tenuto conto della notifica degli altri atti interruttivi della prescrizione a mezzo pec come l'intimazione n. 09420169007524450000 in data 26.10.2016 (all. n. 38 , l'intimazione n. CP_5
09420199005451812000 in data 28.03.2019 (all. n. 39 , l'intimazione n. CP_5
09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), alla data di notifica dell'intimazione
14 opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente
l'8.6.2027.
• cartella n. 09420180015311855000 notificata il 24/07/2018, con termine di maturazione prescrizione il 24.7.2023, preso atto che alla contribuente veniva notificata a mezzo pec l'intimazione n. 09420199005451812000 in data 28.03.2019 (all. n. 39 e l'intimazione n. CP_5
09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), per cui alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
• cartella n. 09420190017366532000 notificata il 08/08/2019 con termine di maturazione prescrizione l'8.8.2024, preso atto che alla contribuente veniva notificata a mezzo pec l'intimazione n. 09420229003996004000 in data 08.06.2022 (all. n. 40), alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
• cartelle n. 09420210015888202000 notificata il 23/06/2022 (termine prescrizione 23.6.2027), n.
09420220016871957000 notificata il 26/07/2022 (termine prescrizione 26.7.2027), n.
09420230018616704000 notificata il 24/07/2023 (termine prescrizione 24.7.2028) e n.
09420240022491345000 notificata il 18/07/2024 (termine prescrizione 18.7.2029), alla data di notifica dell'intimazione opposta (18.06.2025), non era maturato il termine prescrizionale quinquennale scadente l'8.6.2027.
Tutto ciò senza tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto
Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
_________________________
In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve essere rigettata la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta n. 09420259007490927/000 notificata da in data 18.06.2025, per le quali veniva espressamente delimitata Controparte_2 la domanda giudiziale e, conseguentemente, dovuti i relativi importi
- Le spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte ricorrente in favore dell'Ente impositore Controparte_1 ed .
[...] Controparte_2
Si liquidano, pertanto, assumendo quale parametro di riferimento ai sensi del D.M. 147/2022, lo scaglione in base al valore della causa (da € 52.001 a € 260.000) tenuto conto della minima complessità della controversia dei parametri minimi e del mancato svolgimento di attività
15 istruttoria in senso proprio, in complessive € 4.201,00 cadauno oltre al rimborso per spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito dell che ne Controparte_2 ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento opposta n. 09420259007490927/000: cartelle nn. 09420110015797812000, 09420120011622390000, 09420130012193519000, 09420140010201375000,
09420150009149347000, 09420160018273842000, 09420170010080626000,
09420180015311855000, 09420190017366532000, 09420210015888202000,
09420220016871957000, 09420230018616704000 e 09420240022491345000, per le quali veniva espressamente delimitata la domanda giudiziale e, conseguentemente, dovuti i relativi importi;
2. per l'effetto, rigetta la domanda di annullamento parziale dell'intimazione di pagamento opposta n. 09420259007490927/000, notificata in data 18.06.2025;
3. condanna parte opponente al pagamento in favore della
[...]
, delle spese di lite Parte_2 che si liquidano in € 4.201,00 cadauno, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito dell Controparte_2 che ne ha fatto richiesta;
[...]
4. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 13.11.2025
IL G.O.P. Dott. Giovanni Rocco Vadalà
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