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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 686/2022 R.G.
promosso da
, (c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Virginia Reni del Foro di Ancona, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore situato a
Jesi (An), al Vicolo Guglielmi 3;
APPELLANTE
nei confronti di (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 della Dott.ssa - giusta i poteri conferiti dall'Amministratore Controparte_2
Delegato Dott. con procura per notaio Dott. Controparte_3 Per_1 di Milano in data 1.12.2020, Rep. 51990 Raccolta 12255, rappresentata
[...]
e difesa in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessandro Arìa del Foro di Milano
(C.F. ), presso il cui studio in Milano, Corso Genova n. 14, C.F._2 elegge domicilio;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.ma
Corte di Appello di Ancona adita, ogni contraria istanza disattesa, per tutti i motivi sopra esposti in accoglimento del presente appello riformare la sentenza del Tribunale di Ancona n.719/2022 emessa nella causa r.g. 3318/2021 in data
31/05/2022, pubblicata in data 01.06.2022 e not.ta in data 01.06.2022 e per
l'effetto accogliere l opposizione e accertare l'opposizione avverso l'atto di precetto ed al pignoramento presso terzi, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., II comma, per far valere l'inefficacia del decreto ingiuntivo posto a base dello stesso, in conseguenza della sua omessa o inesistente notificazione, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e pertanto
l'inesistenza del diritto di credito in capo alla società Controparte_4
(già ) contro il sig. e per l'effetto
[...] CP_5 Parte_1 ordinare la cancellazione, o l'annullamento o l'estinzione della procedura esecutiva e di tutti gli atti ad esso collegati, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. per il titolo dedotto, alla società Parte_1 Controparte_4
(già ) con immediato ordine di svincolo delle somme
[...] CP_5 pignorate presso il terzo. Con vittoria in ogni caso di diritti, onorari e spese di lite. In via istruttoria: chiede ed insiste per l'ammissione di prova per testi come articolata con la memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e n. 3 e note scritte 14.01.2022 e 24.03.2022, sulle seguenti circostanze: 1).-vero che il sig.
, dal 16/07/2014 al 24/08/2016, - come certificato dal Parte_1
Comune di Chiaravalle - , abitava in Chiaravalle alla Via Verdi 120, dove risultava residente? 2)-vero che il sig. , dal 25/08/2017 fino ai Parte_1 primi giorni del mese di Gennaio 2019, - come certificato dal Comune di Jesi - abitava in Jesi alla Via Puglisi n. 12, dove risultava residente? 3)-vero che durante il detto periodo, dal mese di Agosto 2017 al mese di Gennaio 2019, Le
è capitato spesso di andare a prendere o accompagnare il sig. Pt_1
, in Via Don Pino Puglisi n. 12 a Jesi? 4)-vero che dai primi giorni del
[...] mese di Gennaio 2019, a tutt'oggi – come certificato dal Comune di Jesi il sig.
abita in Chiaravalle alla Via Verdi 120, dove risulta residente? Parte_1
5)-vero che il sig. dal 05.02.2010 al 06.09.2011 abitava in Parte_1
Jesi alla Via Giovanni XXIII n.7 come il certificato di residenza agli atti attesta;
6)-vero che dal 07.09.2011 al 15.07.2014 il sig. abitava alla Parte_1
Via Marche n. 2/a a Jesi come il certificato di residenza agli atti attesta;
7)- vero che dal 16/07/2014 al 24/08/2016 il sig. abitava alla Via Parte_1
Verdi 120 a Chiaravalle come il certificato di residenza agli atti attesta;
(Testi: sig.ra di Chiaravalle;
Sig. , Via Del Moreggio 11 Tes_1 Testimone_2 bis Jesi;
Sig. Via Campania 18 bis Jesi;
Sig. , Testimone_3 Testimone_4
Piazza della Fornace 7/a Pianello Vallesina (An)”.
Il procuratore della società appellata ha concluso chiedendo: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così giudicare:
NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza 719/22 del Tribunale di Ancona, per tutte le motivazioni dedotte nella precedente narrativa e, per l'effetto, confermare totalmente le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Oggetto: opposizione ex art. 615 secondo comma c.p.c. all'esecuzione presso terzi
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona con sentenza n. 719/2022, pubblicata in data
31.05.2022, rigettava l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di ( già e Controparte_6 Controparte_7
d'ora in poi ) ex art. 615, secondo comma c.p.c., CP_4 all'esecuzione presso terzi promossa in virtù di decreto ingiuntivo n.
462/2016 emesso dal Giudice di Pace di Ancona del 14.04.2016, sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo, da ritenersi al più nulla e non inesistente, poteva essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e non dinanzi al giudice dell'esecuzione con opposizione ex art. 615 o 617
c.p.c.
Propone appello deducendo i motivi di seguito esaminati e Parte_1 chiedendo, in riforma della richiamata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione.
, costituendosi, ha contestato i motivi di appello e chiesto il CP_4 rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha dedotto l' “erroneita' della sentenza impugnata;
violazione ovvero falsa applicazione di legge (art. 149 cpc e legge
20/11/1982 n. 890)”
In particolare ha affermato che il tribunale non avrebbe correttamente valutato la mancanza di prova del perfezionamento della notificazione essendosi l'ingiungente limitato a produrre la cartolina verde
(1° racc.) con la dicitura “irreperibile” dalla quale non risulta l'espletamento della procedura complessa, in quanto non avvenuta, costituita dall' affissione ed immissione dell'avviso in cassetta), senza depositare il CAD necessaria a dimostrare la ricezione da parte del destinatario della seconda raccomandata di comunicazione dell'avvenuto deposito del plico al fine di porlo in condizione di poterlo ritirare nei 10 giorni successivi, non potendo ritenersi sufficiente, ove avvenuta, la semplice immissione dell'avviso in cassetta, né la semplice spedizione della seconda raccomandata di avviso del deposito del plico occorrendo dimostrare la ricezione di tale seconda raccomandata.
Diversamente da quanto affermato dal primo giudice, quindi, non doveva essere proposta querela di falso trattandosi di mancato perfezionamento della procedura di notificazione e non di falsità rispetto ad una circostanza o un'attività positiva, né poteva ravvisarsi la ritenuta nullità della notificazione anziché l'inesistenza della stessa per cui il tribunale, anziché dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, avrebbe dovuto accoglierla.
Sotto ulteriore profilo rileva l'appellante che peraltro anche la notificazione del 06.06.2018 doveva ritenersi inesistente in quanto avvenuta in luogo diverso , senza alcun collegamento con il debitore risultando dalla relata di notificazione che il debitore non era più residente a[...] . Analoghe considerazioni andavano effettuate rispetto alla terza notificazione effettuata a mezzo posta in data 29.08.2019 all'indirizzo di via Puglisi n. 12 - dove il non era più residente - Pt_1
e rispetto alla quale l'agente postale, non trovando nessuno all'indirizzo, aveva dichiarato di aver immesso l'avviso di giacenza in cassetta senza che il plico fosse stato ritirato perché il , trasferitosi a Pt_1
Chiaravalle, non abitava più all'indirizzo, e senza che fosse stato depositato il CAD.
A giudizio dell'appellante anche la notificazione del pignoramento e del precetto devono ritenersi inesistenti: quanto al precetto, l'addetto alla consegna della posta in data 29/10/2020 riportava sulla cartolina allegata al plico contenente il precetto (la raccomandata n.785103713504) la
“temporanea assenza del destinatario”, l' immissione in cassetta dell' avviso di deposito di un atto giudiziario presso l'ufficio postale di Jesi, che risultava
“non ritirato nei termini” e quindi restituito al mittente in data 13/11/2020; quanto al pignoramento presso terzi, la società RI consegnava per la notifica all'Unep di Ancona in data 02/02/2021 un atto giudiziario di pignoramento presso terzi fino alla concorrenza della somma di Euro 6.446,62, citando in giudizio per l'udienza del 31/03/2021 la società
[...]
quale datore di lavoro di , chiedendo la Controparte_8 Parte_1 notifica ad un indirizzo in cui da anni il predetto non abitava più da anni e senza depositare il CAD tanto che l'odierno appellante si era avveduto del pignoramento solo dopo aver ricevuto la busta paga del febbraio 2021.
Con il secondo motivo l'appellante deduce l' “Erroneità della sentenza: errore di fatto su documenti essenziali al fine del decidere” non avendo il tribunale considerato che sia la prima che la seconda notificazione risultavano inesistenti e che incombeva sul notificante provare la correttezza della procedura di notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine osserva l'errore e la contraddizione in cui sarebbe incorso il primo giudice avendo da un lato rigettato la domanda e dall'altro respinto le richieste istruttorie al fine di escludere la dimora nel luogo di asserita, ma inesistente, notifica.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l“ Erroneità della sentenza impugnata;
violazione ovvero falsa applicazione di legge”, non avendo il tribunale rilevato che la prima notificazione cui occorreva fare riferimento era quella del 2016 ( e non quella del 2019 ), che il creditore, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, non aveva comprovato il perfezionamento della notificazione e la residenza del debitore nel luogo di notificazione tanto più che dalla certificazione anagrafica storica del
Comune di Jesi e Chiaravalle depositata in atti si poteva desumere l'assenza d collegamento fra il luogo di notificazione e quello di residenza o dimora del debitore.
Con il quarto motivo l'appellante censura la gravata sentenza per
“Erroneità della sentenza , violazione falsa applicazione di legge, omesso esame del merito”, rilevando che il non era il reale contraente Pt_1 delle utenze cui si riferiva il credito oggetto di ingiunzione, rilevando il mancato deposito della documentazione afferente l'esistenza del contratto, della fornitura e della corrispondenza intercorsa con il cliente;
in ogni caso il credito doveva ritenersi prescritto. Come già risultante dalla gravata sentenza il sig. ha Parte_1 proposto opposizione ex art. 615, secondo comma c.p.c., all'esecuzione presso terzi nei confronti della sola società RI . CP_4
Con recenti pronunce la Suprema Corte ha affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18.05.2021; v. anche Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 39973 del 14.12.2021).
Si legge in particolare nella motivazione della sentenza n. 13533/2021: “... doveroso riconoscere che sinora la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria. Il problema di cui si discorre venne affrontato per la prima volta da Sez. 3, Sentenza n. 2521 del
09/07/1969, Rv. 342086 - 01, e risolto nel senso che il terzo pignorato è litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione tutte le volte che in esso si discuta della "validità e congruità della forma di pignoramento adottata" (nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/09/1977, Rv. 387590
- 01). Si ammise, poi, che il terzo pignorato potesse intervenire volontariamente nel processo oppositivo tutte le volte che vi avesse un interesse: ma la definizione di tale "interesse" venne concepita in modo così ampio, da farvi rientrare praticamente tutte le più frequenti ipotesi astrattamente concepibili. Si è, così, ammesso l'intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate (Sez. 1,
Sentenza n. 1968 del 09/07/1973, Rv. 365073 - 01) o di "sostenere le ragioni dell'opponente Sez. 3, Sentenza n. 249 del 13/01/1983, Rv. 425068 - 01); e se ne è ritenuta necessaria la chiamata in causa quando l'opposizione abbia ad oggetto l'invalidità del pignoramento (Sez. 3, Sentenza n. 9571 del
01/10/1997, Rv. 508411 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 493 del 15/01/2003, Rv.
559748 - 01) o l'illegittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'inefficacia di esso
(Sez. 3, Sentenza n. 9527 del 22/12/1987, Rv. 456603 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2423 del 26/03/1990, Rv. 466148 - 01); la validità dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva provveduto su una richiesta di sequestro conservativo di crediti del debitore esecutato (Sez. 3 - , Sentenza n. 3899 del
17/02/2020, Rv. 656901 - 01); la validità dell'ordinanza di assegnazione di crediti di mantenimento di figlio minorenne (Sez. 3 - , Sentenza n. 10813 del
05/06/2020, Rv. 657920 - 01). Il breve excursus che precede svela come la giurisprudenza di questa Corte abbia talmente allargato il novero delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, da imporre la conclusione che tale partecipazione costituisca per diritto vivente la regola, e non l'eccezione. Dire, infatti, che il terzo "di regola" non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse;
e definire poi questo
"interesse" in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti
e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa
Corte, ai sensi dell'art. 65 ord. giud. Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive”.
Si legge altresì: “Al riguardo, la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio, ai sensi degli articoli 383, terzo comma, e 354, cod. proc. civ. al giudice di primo grado (o, come nella specie, di unico grado di merito), per provvedere all'integrazione del contraddittorio (così già Sez. 3,
Sentenza n. 2786 del 19/10/1963, Rv. 264326 - 01, in seguito sempre conforme: Sez. 3, Sentenza n. 1004 del 12/05/1967, Rv. 327303 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1505 del 22/05/1973, Rv. 364263 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6333 del 22/06/1999, Rv. 527811 - 01; Sez. L, Sentenza n. 9645 del 21/07/2000,
Rv. 538672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23572 del 17/10/2013, Rv. 628729 - 01;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012- 01)”.
La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado nei confronti del terzo - da ritenersi sulla base del principio affermato dalla
Suprema Corte con le richiamate pronunce litisconsorte necessario - è rilevabile d'ufficio e determina la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale in tema di qualifica del terzo pignorato quale litisconsorte necessario consente, a giudizio del Collegio, di disporre la totale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_9
Ancona n. 719/2022 pubblicata in data 31.05.2022, rimette la causa dinanzi al primo giudice ex art. 354 c.p.c.
Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 05.02.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico