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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 13/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 3069/2022
Il Tribunale Ordinario di Macerata, Prima Sezione, in persona del
Presidente dott. Paolo Vadala' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3069/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MERLINI RENZO appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante, assistita e difesa dall'Avv. SOPRANZI
SILVIA e dall'avv. FRANCO GENTILI;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 335/2022 emessa dal Giudice di pace di il 2 maggio 2022, depositata il 10 maggio 2022; CP_1
CONCLUSIONI: per parte appellante: come da note scritte depositate in data 20.11.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di
n. 335/2022 del 10 maggio 2022, all'esito del procedimento civile n. 2423/2020 R.G., CP_1 dichiarando la responsabilità della in relazione al sinistro occorso al Controparte_1
Sig. oggetto del presente conteso, per tutte le ragioni meglio esposte nella Parte_1 precedente narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
Per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel predetto giudizio di primo grado, che di seguito si trascrivono:
“accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità della , in persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore, Controparte_1 nella causazione dell'evento lesivo in premessa descritto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art.
2043 c.c., per l'effetto così giudicare: Condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante Presidente pro-tempore, al pagamento in favore del della Parte_1 somma di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni materiali dalla medesima subiti al proprio veicolo, così come in premessa descritti nelle singole voci, oltre alla svalutazione tecnica e commerciale, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e con gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata. Con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi, nonché delle spese della CTU ammessa nel corso del primo grado di giudizio.” per parte appellata: come da note scritte depositate in data 15.11.2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata adìto, In via principale, respingere l'appello promosso dal perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza RG Parte_1
n.335/2022 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 10/05/2022. In via CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del ai sensi dell'art.1227 c.c. nella causazione Pt_1 del sinistro per cui è causa nella percentuale di responsabilità non inferiore all'80% dell'intero apporto causale, o nella diversa maggiore o minore percentuale che emergerà in corso di causa, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in favore dello stesso.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite per i due gradi di giudizio.In via istruttoria, solo nella deprecata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse condivisibile la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure in ordine alla eccessiva velocità del conducente, disporre: - ex art.210 c.p.c. ordine di esibizione nei confronti dell'assicurazione
del fascicolo relativo al sinistro n.09.903002408.041 del 9/2/2020 (polizza CP_2
n.S00900000377266850000000); - CTU volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, in particolare, ad accertare la velocità di marcia della vettura al momento del sinistro”.
pag. 2/11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. agiva in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di nei confronti della CP_1
al fine di ottenere ex. art. 2051 c.c. e/o ex. art. 2043 Controparte_1
c.c. il risarcimento dei danni materiali subiti dal medesimo al proprio veicolo in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 09.02.2020 alle ore 16:45 circa allorquando lo stesso, alla guida del proprio veicolo
Mercedes tg FV393GK, mentre si trovava lungo la S.P. 128, nel territorio di Treia (Mc), nell'affrontare una curva volgente a sinistra, trovava la propria corsia di percorrenza invasa da , e che in Parte_2
conseguenza di ciò, perdeva il controllo della propria autovettura, usciva dalla carreggiata ed andava a collidere contro il guard-rail posto sulla propria destra;
esponeva che in conseguenza dell'evento lesivo la propria autovettura riportava ingenti danni, i quali, al fine di contenere la domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, venivano ridotti ad euro 5.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda svolta dall'attore chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
Con sentenza n. 335/2022, resa all'esito del giudizio rubricato al n.
2423/2020 R.G. e depositata il 10 maggio 2022, il Giudice di Pace di ha rigettato la domanda attorea, con condanna dell'attore alle CP_1
spese della CTU nonché alle spese del giudizio nei confronti della parte convenuta, escludendo la responsabilità dell'ente convenuto non risultando integrata l'ipotesi di responsabilità ex. art. 2051 c.c., ritenendo che non vi fosse prova che lo sbandamento dell'autovettura condotta dall'attore fosse conseguenza diretta ed immediata del breccino risultato rinvenuto a lato pag. 3/11 della sede stradale, non risultando dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi, e che il sinistro doveva invece ritenersi causato dalla elevata velocità tenuta dal conducente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Sig. chiedendone la Pt_1
riforma; in particolare, a fondamento del gravame, per quanto di rilievo ai fini decisori, ha dedotto la illegittimità della gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per non avere il giudice di pace dato giusto rilievo probatorio al verbale redatto dai militi intervenuti, nonché alle dichiarazioni rese dai testi escussi, ritenendo che invece nel corso del giudizio fosse emersa la prova certa ed univoca della esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro a Controparte_1
quo.
Si è regolarmente costituita l'appellata che ha invece chiesto la reiezione dell'impugnazione con la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 21.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto (che ereditava il ruolo nelle more), con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*****
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, è doveroso osservare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni cosiddetti pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche pag. 4/11 nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass. n. 1691 del
23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. n. 3875/2016; Cass. n.
7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (v. Cass. n. 2660/2013).
pag. 5/11 Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie parte appellante non abbia fornito la prova della sussistenza dei requisiti per l'ascrivibilità in capo alla Provincia appellata della responsabilità dedotta.
Ed invero, sulla scorta delle emergenze istruttorie, se da una parte deve ritenersi provato l'evento, dall'altra parte va osservato che le concrete modalità e circostanze con cui esso si è verificato escludono la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, risultando questo interrotto dal caso fortuito, ravvisato nel comportamento colposo del danneggiato.
Si rileva, innanzitutto, che sono dati incontestati tra le parti sia l'effettivo accadimento dell'evento lesivo dedotto in lite sia la natura di strada provinciale quale teatro dello stesso.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (tra tante, Cass. n. 16527/2003).
A tal proposito, va rilevato in primis che dall'esame dei rilievi fotografici
(effettuati dai carabinieri della stazione di Treia intervenuti) riproducenti lo stato dei luoghi ed offerti in produzione (doc. 4 allegato a memorie ex. art. 320 c.p.c. fascicolo di primo grado appellata), emerge che la presenza di pag. 6/11 ghiaia/breccino, tra l'altro di esigua quantità e posto al di fuori della carreggiata, sotto il guard-rail, fosse già avvistabile e quindi prevedibile ed evitabile prima dell'inizio della curva, atteso che l'incidente è verificato in orario diurno, il fondo stradale era asciutto, con condizioni metereologiche serene e visibilità buona (come emerge dalla relazione di incidente stradale redatta dai militi intervenuti).
In secondo luogo, ancor più rilevante, deve affermarsi che, a prescindere dalla presenza o meno del breccino sulla sede stradale, atteso che l'incidente si è verificato in prossimità di una curva volgente a sinistra, assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato.
Ed infatti, non può non tenersi conto che il codice della strada impone ad ogni conducente di tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi e tale da mantenere il controllo del mezzo tenendo in debita considerazione le condizioni, evidenti, della strada e dell'area circostante (art. 141 cod. strada, in particolare commi 2 e 3: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, (…)”
Ed infatti la condotta di guida del conducente, sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi, non può non assumere rilievo, atteso che l'impatto è stato molto violento ed in conseguenza del sinistro il veicolo ha riportato ingentissimi danni (stimati dal Ctu nominato dal giudice di prime cure in euro 15.000,00) il guard-rail è stato divelto e sradicato di circa 20 metri e pag. 7/11 tutti i passeggeri dell'autovettura hanno riportato lesioni (trauma rachide cervicale, trauma cranico, trauma distorsivo contusivo rachide cervicale, con prognosi dai 4 ai 7 giorni s.c.) e sono stati trasportati in ospedale (come emerge dalla relazione di incidente).
In conclusione, il dovere del custode di segnalare la presenza del pericolo, connesso all'uso della cosa e/o mantenere la strada pulita, si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito
(v. Cass. n. 4279/2008).
Nel caso di specie, il breccino/ghiaia presente sulla sede stradale ha assunto il ruolo di mera occasione dell'evento, e, per contro, la condotta posta in essere dal conducente appellante, non essendo improntata a quei canoni di prudenza e cautela richiesti nell'utilizzo delle strade pubbliche- è idonea ad integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, con conseguente liberazione del custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la domanda deve essere respinta per la mancanza di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Da ultimo, va osservato che alla medesima conclusione si giunge anche qualificando il fatto dedotto in giudizio non ai sensi dell'art. 2051 c.c. bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che l'accertato deficit probatorio impedisce oggettivamente di affermare la sussistenza degli elementi pag. 8/11 costitutivi anche di quest'ultima fattispecie, in particolare del nesso causale tra fatto illecito e danno ingiusto.
Ed invero, l'art. 2043 c.c. impone la prova, pacificamente incombente alla parte attrice ex. art. 2697 c. 1, c.c. non solo del fatto illecito (da intendersi come qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo, commissivo od omissivo, quest'ultimo purché riconducibile, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso, per violazione dell'obbligo giuridico di impedirlo), dell'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento e della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, ma anche del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso, la cui mancanza rende persino superfluo l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie de qua (cfr. Cass., n. 7125/2013; in termini, v.
Cass., n. 390/2008, secondo cui: “in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra
l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha
l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”; in senso conforme: Cass., n. 999/2014).
pag. 9/11 Le spese di lite relative al presente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività espletata.
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del
19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato nei confronti di avverso la Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 335/2022 così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata società, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
pag. 10/11 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Macerata, in data 13/03/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
R.G. 3069/2022
Il Tribunale Ordinario di Macerata, Prima Sezione, in persona del
Presidente dott. Paolo Vadala' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 3069/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MERLINI RENZO appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante, assistita e difesa dall'Avv. SOPRANZI
SILVIA e dall'avv. FRANCO GENTILI;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 335/2022 emessa dal Giudice di pace di il 2 maggio 2022, depositata il 10 maggio 2022; CP_1
CONCLUSIONI: per parte appellante: come da note scritte depositate in data 20.11.2024
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eventuale contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza del Giudice di Pace di
n. 335/2022 del 10 maggio 2022, all'esito del procedimento civile n. 2423/2020 R.G., CP_1 dichiarando la responsabilità della in relazione al sinistro occorso al Controparte_1
Sig. oggetto del presente conteso, per tutte le ragioni meglio esposte nella Parte_1 precedente narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte;
Per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel predetto giudizio di primo grado, che di seguito si trascrivono:
“accertata la proponibilità della domanda di parte attrice, accertata l'esclusiva responsabilità della , in persona del legale rappresentante Presidente pro-tempore, Controparte_1 nella causazione dell'evento lesivo in premessa descritto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art.
2043 c.c., per l'effetto così giudicare: Condannare la , in persona del Controparte_1 legale rappresentante Presidente pro-tempore, al pagamento in favore del della Parte_1 somma di € 5.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento dei danni materiali dalla medesima subiti al proprio veicolo, così come in premessa descritti nelle singole voci, oltre alla svalutazione tecnica e commerciale, con la rivalutazione monetaria nel frattempo verificatasi e con gli interessi legali dal dì del sinistro al saldo effettivo sulla somma così rivalutata. Con integrale vittoria di spese e competenze di entrambi i giudizi, nonché delle spese della CTU ammessa nel corso del primo grado di giudizio.” per parte appellata: come da note scritte depositate in data 15.11.2024
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata adìto, In via principale, respingere l'appello promosso dal perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza RG Parte_1
n.335/2022 emessa dal Giudice di Pace di e pubblicata in data 10/05/2022. In via CP_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del ai sensi dell'art.1227 c.c. nella causazione Pt_1 del sinistro per cui è causa nella percentuale di responsabilità non inferiore all'80% dell'intero apporto causale, o nella diversa maggiore o minore percentuale che emergerà in corso di causa, con conseguente riduzione del risarcimento eventualmente dovuto in favore dello stesso.
Con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite per i due gradi di giudizio.In via istruttoria, solo nella deprecata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse condivisibile la conclusione a cui è giunto il Giudice di prime cure in ordine alla eccessiva velocità del conducente, disporre: - ex art.210 c.p.c. ordine di esibizione nei confronti dell'assicurazione
del fascicolo relativo al sinistro n.09.903002408.041 del 9/2/2020 (polizza CP_2
n.S00900000377266850000000); - CTU volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro e, in particolare, ad accertare la velocità di marcia della vettura al momento del sinistro”.
pag. 2/11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. agiva in Parte_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di nei confronti della CP_1
al fine di ottenere ex. art. 2051 c.c. e/o ex. art. 2043 Controparte_1
c.c. il risarcimento dei danni materiali subiti dal medesimo al proprio veicolo in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 09.02.2020 alle ore 16:45 circa allorquando lo stesso, alla guida del proprio veicolo
Mercedes tg FV393GK, mentre si trovava lungo la S.P. 128, nel territorio di Treia (Mc), nell'affrontare una curva volgente a sinistra, trovava la propria corsia di percorrenza invasa da , e che in Parte_2
conseguenza di ciò, perdeva il controllo della propria autovettura, usciva dalla carreggiata ed andava a collidere contro il guard-rail posto sulla propria destra;
esponeva che in conseguenza dell'evento lesivo la propria autovettura riportava ingenti danni, i quali, al fine di contenere la domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, venivano ridotti ad euro 5.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda svolta dall'attore chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
Con sentenza n. 335/2022, resa all'esito del giudizio rubricato al n.
2423/2020 R.G. e depositata il 10 maggio 2022, il Giudice di Pace di ha rigettato la domanda attorea, con condanna dell'attore alle CP_1
spese della CTU nonché alle spese del giudizio nei confronti della parte convenuta, escludendo la responsabilità dell'ente convenuto non risultando integrata l'ipotesi di responsabilità ex. art. 2051 c.c., ritenendo che non vi fosse prova che lo sbandamento dell'autovettura condotta dall'attore fosse conseguenza diretta ed immediata del breccino risultato rinvenuto a lato pag. 3/11 della sede stradale, non risultando dirimenti le dichiarazioni rese dai testi escussi, e che il sinistro doveva invece ritenersi causato dalla elevata velocità tenuta dal conducente.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Sig. chiedendone la Pt_1
riforma; in particolare, a fondamento del gravame, per quanto di rilievo ai fini decisori, ha dedotto la illegittimità della gravata sentenza per erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per non avere il giudice di pace dato giusto rilievo probatorio al verbale redatto dai militi intervenuti, nonché alle dichiarazioni rese dai testi escussi, ritenendo che invece nel corso del giudizio fosse emersa la prova certa ed univoca della esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro a Controparte_1
quo.
Si è regolarmente costituita l'appellata che ha invece chiesto la reiezione dell'impugnazione con la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 21.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione dal sottoscritto (che ereditava il ruolo nelle more), con concessione dei termini ex. art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
*****
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, è doveroso osservare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, relativamente ai danni subiti dall'utente in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione di strade e/o beni cosiddetti pubblici, il referente normativo è costituito dall'art. 2051 c.c., il quale sancisce dunque una presunzione di responsabilità applicabile anche pag. 4/11 nei confronti della P.A. con riferimento ai beni demaniali (strade), quando questi siano soggetti ad un uso generale e diretto da parte di terzi e allorché, per la loro estensione, detti beni siano suscettibili di un controllo diretto e costante da parte dell'Ente pubblico proprietario (cfr. Cass. n. 1691 del
23.1.2009).
Nondimeno, non può non rilevarsi che, in ogni caso, incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l'evento di danno (cfr. Cass. n. 3875/2016; Cass. n.
7125/2013), nesso che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (v. Cass. n. 2660/2013).
pag. 5/11 Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie parte appellante non abbia fornito la prova della sussistenza dei requisiti per l'ascrivibilità in capo alla Provincia appellata della responsabilità dedotta.
Ed invero, sulla scorta delle emergenze istruttorie, se da una parte deve ritenersi provato l'evento, dall'altra parte va osservato che le concrete modalità e circostanze con cui esso si è verificato escludono la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il fatto dannoso, risultando questo interrotto dal caso fortuito, ravvisato nel comportamento colposo del danneggiato.
Si rileva, innanzitutto, che sono dati incontestati tra le parti sia l'effettivo accadimento dell'evento lesivo dedotto in lite sia la natura di strada provinciale quale teatro dello stesso.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (tra tante, Cass. n. 16527/2003).
A tal proposito, va rilevato in primis che dall'esame dei rilievi fotografici
(effettuati dai carabinieri della stazione di Treia intervenuti) riproducenti lo stato dei luoghi ed offerti in produzione (doc. 4 allegato a memorie ex. art. 320 c.p.c. fascicolo di primo grado appellata), emerge che la presenza di pag. 6/11 ghiaia/breccino, tra l'altro di esigua quantità e posto al di fuori della carreggiata, sotto il guard-rail, fosse già avvistabile e quindi prevedibile ed evitabile prima dell'inizio della curva, atteso che l'incidente è verificato in orario diurno, il fondo stradale era asciutto, con condizioni metereologiche serene e visibilità buona (come emerge dalla relazione di incidente stradale redatta dai militi intervenuti).
In secondo luogo, ancor più rilevante, deve affermarsi che, a prescindere dalla presenza o meno del breccino sulla sede stradale, atteso che l'incidente si è verificato in prossimità di una curva volgente a sinistra, assume rilievo il comportamento colposo del danneggiato.
Ed infatti, non può non tenersi conto che il codice della strada impone ad ogni conducente di tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi e tale da mantenere il controllo del mezzo tenendo in debita considerazione le condizioni, evidenti, della strada e dell'area circostante (art. 141 cod. strada, in particolare commi 2 e 3: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, (…)”
Ed infatti la condotta di guida del conducente, sicuramente non adeguata allo stato dei luoghi, non può non assumere rilievo, atteso che l'impatto è stato molto violento ed in conseguenza del sinistro il veicolo ha riportato ingentissimi danni (stimati dal Ctu nominato dal giudice di prime cure in euro 15.000,00) il guard-rail è stato divelto e sradicato di circa 20 metri e pag. 7/11 tutti i passeggeri dell'autovettura hanno riportato lesioni (trauma rachide cervicale, trauma cranico, trauma distorsivo contusivo rachide cervicale, con prognosi dai 4 ai 7 giorni s.c.) e sono stati trasportati in ospedale (come emerge dalla relazione di incidente).
In conclusione, il dovere del custode di segnalare la presenza del pericolo, connesso all'uso della cosa e/o mantenere la strada pulita, si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito
(v. Cass. n. 4279/2008).
Nel caso di specie, il breccino/ghiaia presente sulla sede stradale ha assunto il ruolo di mera occasione dell'evento, e, per contro, la condotta posta in essere dal conducente appellante, non essendo improntata a quei canoni di prudenza e cautela richiesti nell'utilizzo delle strade pubbliche- è idonea ad integrare il caso fortuito e ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, con conseguente liberazione del custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, la domanda deve essere respinta per la mancanza di prova in ordine al fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
Da ultimo, va osservato che alla medesima conclusione si giunge anche qualificando il fatto dedotto in giudizio non ai sensi dell'art. 2051 c.c. bensì ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che l'accertato deficit probatorio impedisce oggettivamente di affermare la sussistenza degli elementi pag. 8/11 costitutivi anche di quest'ultima fattispecie, in particolare del nesso causale tra fatto illecito e danno ingiusto.
Ed invero, l'art. 2043 c.c. impone la prova, pacificamente incombente alla parte attrice ex. art. 2697 c. 1, c.c. non solo del fatto illecito (da intendersi come qualunque fatto, atto o comportamento umano doloso o colposo, commissivo od omissivo, quest'ultimo purché riconducibile, secondo il nesso di causalità, all'evento dannoso, per violazione dell'obbligo giuridico di impedirlo), dell'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento e della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, ma anche del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso, la cui mancanza rende persino superfluo l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie de qua (cfr. Cass., n. 7125/2013; in termini, v.
Cass., n. 390/2008, secondo cui: “in tema di responsabilità extracontrattuale, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, in esso ricomprendendosi i pertinenti marciapiedi, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva, mentre l'ente pubblico, preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza - tra
l'altro - sulla sicurezza dei tombini che possono aprirsi sui marciapiedi, ha
l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso”; in senso conforme: Cass., n. 999/2014).
pag. 9/11 Le spese di lite relative al presente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia, delle questioni trattate e dell'attività espletata.
Per quanto riguarda, invece, la regolamentazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, dal rigetto, nel merito, del proposto appello, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado, deriva l'intangibilità della stessa anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite, così come operata dal giudice di prime cure, in assenza, peraltro, di uno specifico motivo di impugnazione incidentale sul punto, non proposto dall'appellata costituita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24422 del
19/11/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10622 del 03/05/2010; Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente Parte_1
notificato nei confronti di avverso la Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di n. 335/2022 così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata società, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 1.700,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
pag. 10/11 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Macerata, in data 13/03/2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Vadalà
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