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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 21/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per divorzio iscritta al N. 514/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata ad Introdacqua (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
29.5.1958, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Calore del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via A. Gramsci n. 29 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note congiunte del 3.03.2025: “Voglia l'On.le Tribunale di
Sulmona: 1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal
Sig. (c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente a[...] C.F._3
Panfilo Mazara n. 12, con la Sig.ra (c.f. nata ad [...] C.F._4
Introdacqua il 29.05.1958, in regime di separazione dei beni, contestualmente ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le dovute annotazioni per le ragioni espresse nelle premesse, alle seguenti condizioni: 2) disporre l'obbligo di versare assegno divorzile in capo al Sig. a favore della Sig.ra per euro 100,00 mensili con Parte_1 Controparte_1 imputazione diretta al terzo datore di lavoro;
3) disporre che il Sig. versi a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio la somma di euro 100,00 mensili in favore della madre Persona_1 [...]
con imputazione diretta al terzo datore di lavoro;
4) disporre che il mantenimento CP_1
1 residuo di euro 300,00 mensili in favore del figlio venga pagato direttamente nelle Persona_1 mani del figlio medesimo 5) disporre che le spese straordinarie per il figlio Persona_1 [...] gravino al 50% tra i coniugi;
6) disporre ogni altro provvedimento”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 14.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
, previa revoca dell'obbligo di mantenimento a favore del coniuge, stante le attuali CP_1 condizioni reddituali, e dell'ordine di pagamento diretto dell'importo, chiedendo altresì il rigetto di un'eventuale richiesta di assegno divorzile e, in subordine, disporsi un assegno divorzile in favore di non superiore ad euro 100,00 mensili;
la riduzione del mantenimento nei confronti del figlio, CP_1 nella misura massima di € 300,00, da versarsi direttamente nelle mani del figlio e la Persona_1 conferma delle restanti condizioni della separazione
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- di essere comparso in data 7.3.2012 dinanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona nel procedimento n. 1176/2012 di separazione personale con e con omologa del Controparte_1
18.4.2012 il Tribunale di Sulmona ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi stabilendo l'obbligo, in capo a di versare a la somma di € 600,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo Per_1 CP_1 di mantenimento del figlio ed € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, fino al Per_1 raggiungimento di una autosufficienza economica della stessa;
-che le circostanze sopravvenute non consentono di confermare le condizioni separative, attesa la diminuzione del proprio reddito personale da € 1.800,00 ad € 1.100,00 circa mensili, dai quali residua per il proprio mantenimento la somma di € 390,00, attestandosi al di sotto la soglia di povertà;
- che, alla luce delle modifiche reddituali in peius e l'insussistenza dei presupposti, l'obbligo di corrispondere un mantenimento in favore del coniuge va revocato o ridotto e nessun assegno divorzile può essere riconosciuto;
- che anche l'importo versato a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne va rimodulato sulla base delle circostanze peggiorative sopravvenute del ricorrente e potrà essere versato direttamente nelle mani del figlio, come richiesto dal medesimo, che vive stabilmente a L'Aquila.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con comparsa del 3.1.2025 si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha impugnato le richieste di carattere economico del ricorrente, deducendo:
-che sin dall'anno successivo alla separazione, ha avanzato richieste di riduzione Per_1 dell'importo di mantenimento dovuto, già vagliate dal Tribunale di Sulmona e rigettate, da ultimo, con ricorso per la modifica delle condizioni della separazione del 30.6.2023, respinto con provvedimento del 27.9.2023;
- che successivamente al provvedimento del Tribunale di Sulmona del 2023 non sono sopravvenute nuove circostanze;
-che la riduzione dei redditi del ricorrente è dovuta a una scelta personale di il quale ha Per_1 unilateralmente deciso di trasformare il proprio rapporto di lavoro dipendente da full time a part time,
2 rinunciando a sei mesi di retribuzione mensile, per esercitare attività libero professionista di guida escursionista;
- che sussiste uno squilibrio economico fra le parti, atteso che i redditi di superano l'importo Per_1 di € 20.000 annui, oltre alle entrate del canone locatizio, mentre quelli di ammontano ad € CP_1
4000/5000 annui circa, assolutamente insufficienti a garantire alla stessa un'esistenza dignitosa, condizioni legittimanti la concessione dell'assegno divorzile;
- di avere attualmente 66 anni (55 all'epoca della separazione), con conseguenti evidenti difficoltà a reperire un'occupazione stabile;
-di aver contribuito nel corso del matrimonio, durato quindici anni, all'economia del rapporto coniugale e alla formazione del patrimonio familiare con i proventi di attività lavorative nel periodo
1998-2009, apportando altresì capitali di provenienza della propria famiglia negli anni 1997/1998 per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, di proprietà esclusiva di poi rimasto nella Per_1 disponibilità di quest'ultimo;
-di essersi occupata del figlio, nato prematuramente nel 1998, con prevedibili rinunce ad occasioni di lavoro, anche per l'assorbente impegno della conduzione della vita familiare;
-di aver collaborato col marito nella gestione della struttura di ricezione turistica “B&B Gli Archi” di proprietà di nonché nella successiva attività di vendita di capi di abbigliamento;
Per_1
- che il figlio è studente universitario presso l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e non è economicamente autosufficiente.
Ha concluso come in atti.
4.All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno chiesto ed ottenuto un breve rinvio per l'eventuale deposito di conclusioni congiunte, essendo pendenti trattative per il bonario componimento della controversia.
All'udienza del 19.3.2025 le parti hanno discusso riportandosi alle conclusioni congiunte depositate in data 3.3.2025 e all'esito la causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Status.
Nel merito, il contenuto degli scritti difensivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate fra le parti, le stesse, relativa alla concessione di un assegno divorzile in favore di è meritevole di accoglimento, atteso che l'importo Controparte_1 deve ritenersi congruo in relazione a quanto emerso dalla documentazione prodotta agli atti.
Anche le condizioni relative al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente appaiono conformi alle previsioni di legge e consentanee all'interesse del medesimo: le stesse vengono pertanto recepite come da dispositivo con una necessaria integrazione in punto di spese straordinarie, sulle quali le parti non si sono espressamente pronunciate.
Ulteriore integrazione attiene alla decorrenza degli obblighi di mantenimento in capo a Parte_1
così come pattuiti, che in mancanza di diverso accordo è stabilita dalla pubblicazione della
[...] presente sentenza.
3 Spese di lite.
In ragione della natura della controversia, nonché dell'intervenuto accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio. Le stesse devono essere liquidate in favore del difensore di parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data 21.6.1997 in Villalago (AQ) , trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 1 parte II serie A Anno 1997;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma di € 100,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, ordinando che la somma sarà versata direttamente dal datore di lavoro di , Ente Parco Nazionale della Parte_1
Majella, con sede in Guardiagrele alla Via Occidentale n. 6 – Pal. ; CP_2
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1 Persona_1 nella misura di € 400,00 mensili, a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ordina che la somma di € 100,00 mensili del predetto assegno sarà versata dal datore di lavoro di , Ente Parco Nazionale della Parte_1
Majella, con sede in Guardiagrele alla Via Occidentale n. 6 – Pal. a , mentre CP_2 CP_1 la residua somma di € 300,00 mensili sarà pagata da direttamente nelle mani del figlio Parte_1
Persona_1
-dispone che e contribuiscano, ciascuno in ragione del 50%, alle Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio , secondo il Protocollo in vigore Per_1 presso il Tribunale di Sulmona;
-compensa integralmente le spese di lite, liquidate in favore del difensore di parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente
dott.ssa Alessandra De Marco Giudice dott.ssa Giulia Sani Giudice istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per divorzio iscritta al N. 514/2024 R.G. di cui in epigrafe, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Margiotta del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via Lamaccio è elettivamente domiciliato come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata ad Introdacqua (AQ) in [...] Controparte_1 C.F._2
29.5.1958, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Calore del Foro di Sulmona presso il cui studio sito in Sulmona (AQ) alla Via A. Gramsci n. 29 è elettivamente domiciliata come da procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da note congiunte del 3.03.2025: “Voglia l'On.le Tribunale di
Sulmona: 1) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal
Sig. (c.f. ), nato a [...] l'[...] e residente a[...] C.F._3
Panfilo Mazara n. 12, con la Sig.ra (c.f. nata ad [...] C.F._4
Introdacqua il 29.05.1958, in regime di separazione dei beni, contestualmente ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le dovute annotazioni per le ragioni espresse nelle premesse, alle seguenti condizioni: 2) disporre l'obbligo di versare assegno divorzile in capo al Sig. a favore della Sig.ra per euro 100,00 mensili con Parte_1 Controparte_1 imputazione diretta al terzo datore di lavoro;
3) disporre che il Sig. versi a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio la somma di euro 100,00 mensili in favore della madre Persona_1 [...]
con imputazione diretta al terzo datore di lavoro;
4) disporre che il mantenimento CP_1
1 residuo di euro 300,00 mensili in favore del figlio venga pagato direttamente nelle Persona_1 mani del figlio medesimo 5) disporre che le spese straordinarie per il figlio Persona_1 [...] gravino al 50% tra i coniugi;
6) disporre ogni altro provvedimento”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso del 14.10.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
, previa revoca dell'obbligo di mantenimento a favore del coniuge, stante le attuali CP_1 condizioni reddituali, e dell'ordine di pagamento diretto dell'importo, chiedendo altresì il rigetto di un'eventuale richiesta di assegno divorzile e, in subordine, disporsi un assegno divorzile in favore di non superiore ad euro 100,00 mensili;
la riduzione del mantenimento nei confronti del figlio, CP_1 nella misura massima di € 300,00, da versarsi direttamente nelle mani del figlio e la Persona_1 conferma delle restanti condizioni della separazione
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- di essere comparso in data 7.3.2012 dinanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona nel procedimento n. 1176/2012 di separazione personale con e con omologa del Controparte_1
18.4.2012 il Tribunale di Sulmona ha pronunciato la separazione consensuale dei coniugi stabilendo l'obbligo, in capo a di versare a la somma di € 600,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo Per_1 CP_1 di mantenimento del figlio ed € 200,00 a titolo di mantenimento della moglie, fino al Per_1 raggiungimento di una autosufficienza economica della stessa;
-che le circostanze sopravvenute non consentono di confermare le condizioni separative, attesa la diminuzione del proprio reddito personale da € 1.800,00 ad € 1.100,00 circa mensili, dai quali residua per il proprio mantenimento la somma di € 390,00, attestandosi al di sotto la soglia di povertà;
- che, alla luce delle modifiche reddituali in peius e l'insussistenza dei presupposti, l'obbligo di corrispondere un mantenimento in favore del coniuge va revocato o ridotto e nessun assegno divorzile può essere riconosciuto;
- che anche l'importo versato a titolo di mantenimento per il figlio maggiorenne va rimodulato sulla base delle circostanze peggiorative sopravvenute del ricorrente e potrà essere versato direttamente nelle mani del figlio, come richiesto dal medesimo, che vive stabilmente a L'Aquila.
Ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2.Il ricorso è stato comunicato ai sensi dell'art. 71 c.p.c. al P.M.
3.Con comparsa del 3.1.2025 si è costituita , la quale, pur aderendo alla domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha impugnato le richieste di carattere economico del ricorrente, deducendo:
-che sin dall'anno successivo alla separazione, ha avanzato richieste di riduzione Per_1 dell'importo di mantenimento dovuto, già vagliate dal Tribunale di Sulmona e rigettate, da ultimo, con ricorso per la modifica delle condizioni della separazione del 30.6.2023, respinto con provvedimento del 27.9.2023;
- che successivamente al provvedimento del Tribunale di Sulmona del 2023 non sono sopravvenute nuove circostanze;
-che la riduzione dei redditi del ricorrente è dovuta a una scelta personale di il quale ha Per_1 unilateralmente deciso di trasformare il proprio rapporto di lavoro dipendente da full time a part time,
2 rinunciando a sei mesi di retribuzione mensile, per esercitare attività libero professionista di guida escursionista;
- che sussiste uno squilibrio economico fra le parti, atteso che i redditi di superano l'importo Per_1 di € 20.000 annui, oltre alle entrate del canone locatizio, mentre quelli di ammontano ad € CP_1
4000/5000 annui circa, assolutamente insufficienti a garantire alla stessa un'esistenza dignitosa, condizioni legittimanti la concessione dell'assegno divorzile;
- di avere attualmente 66 anni (55 all'epoca della separazione), con conseguenti evidenti difficoltà a reperire un'occupazione stabile;
-di aver contribuito nel corso del matrimonio, durato quindici anni, all'economia del rapporto coniugale e alla formazione del patrimonio familiare con i proventi di attività lavorative nel periodo
1998-2009, apportando altresì capitali di provenienza della propria famiglia negli anni 1997/1998 per la ristrutturazione dell'immobile coniugale, di proprietà esclusiva di poi rimasto nella Per_1 disponibilità di quest'ultimo;
-di essersi occupata del figlio, nato prematuramente nel 1998, con prevedibili rinunce ad occasioni di lavoro, anche per l'assorbente impegno della conduzione della vita familiare;
-di aver collaborato col marito nella gestione della struttura di ricezione turistica “B&B Gli Archi” di proprietà di nonché nella successiva attività di vendita di capi di abbigliamento;
Per_1
- che il figlio è studente universitario presso l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e non è economicamente autosufficiente.
Ha concluso come in atti.
4.All'udienza del 15.5.2025 le parti hanno chiesto ed ottenuto un breve rinvio per l'eventuale deposito di conclusioni congiunte, essendo pendenti trattative per il bonario componimento della controversia.
All'udienza del 19.3.2025 le parti hanno discusso riportandosi alle conclusioni congiunte depositate in data 3.3.2025 e all'esito la causa è stata presa in riserva per la decisione collegiale.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Status.
Nel merito, il contenuto degli scritti difensivi e la concorde volontà delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per farsi luogo alla chiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Quanto alle condizioni di divorzio concordate fra le parti, le stesse, relativa alla concessione di un assegno divorzile in favore di è meritevole di accoglimento, atteso che l'importo Controparte_1 deve ritenersi congruo in relazione a quanto emerso dalla documentazione prodotta agli atti.
Anche le condizioni relative al figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente appaiono conformi alle previsioni di legge e consentanee all'interesse del medesimo: le stesse vengono pertanto recepite come da dispositivo con una necessaria integrazione in punto di spese straordinarie, sulle quali le parti non si sono espressamente pronunciate.
Ulteriore integrazione attiene alla decorrenza degli obblighi di mantenimento in capo a Parte_1
così come pattuiti, che in mancanza di diverso accordo è stabilita dalla pubblicazione della
[...] presente sentenza.
3 Spese di lite.
In ragione della natura della controversia, nonché dell'intervenuto accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio. Le stesse devono essere liquidate in favore del difensore di parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda o eccezione respinte, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario di e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in data 21.6.1997 in Villalago (AQ) , trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al numero 1 parte II serie A Anno 1997;
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , con Parte_1 Controparte_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la somma di € 100,00 mensili, a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, ordinando che la somma sarà versata direttamente dal datore di lavoro di , Ente Parco Nazionale della Parte_1
Majella, con sede in Guardiagrele alla Via Occidentale n. 6 – Pal. ; CP_2
-pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, Parte_1 Persona_1 nella misura di € 400,00 mensili, a decorrere dalla data della pubblicazione della sentenza, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
ordina che la somma di € 100,00 mensili del predetto assegno sarà versata dal datore di lavoro di , Ente Parco Nazionale della Parte_1
Majella, con sede in Guardiagrele alla Via Occidentale n. 6 – Pal. a , mentre CP_2 CP_1 la residua somma di € 300,00 mensili sarà pagata da direttamente nelle mani del figlio Parte_1
Persona_1
-dispone che e contribuiscano, ciascuno in ragione del 50%, alle Parte_1 Controparte_1 spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio , secondo il Protocollo in vigore Per_1 presso il Tribunale di Sulmona;
-compensa integralmente le spese di lite, liquidate in favore del difensore di parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Giulia Sani dott. Pierfilippo Mazzagreco
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