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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9506 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15754/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15754/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Modena, Via A. Begarelli, 13, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
, Ambasciata d'Italia a Controparte_1
Islamabad in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, , nato in [...] in Parte_1
data 10.12.1986, chiedeva, anche in via cautelare, di fissare, quanto prima, in favore dei propri familiari, l'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in loro favore.
Rappresentava di aver presentato richiesta di ricongiungimento familiare in favore dei familiari;
ottenuto il nulla osta, di aver provveduto immediatamente ad inoltrare richiesta di visto di ingresso, senza ottenere alcuna richiesta;
di conseguenza, di aver deciso di procedere al deposito del presente ricorso.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, rappresentando che gli uffici consolari hanno fissato il richiesto appuntamento.
***
Il fatto sopravvenuto allegato dalla difesa della convenuta (ovvero la fissazione dell'appuntamento nelle more del presente procedimento) fa venir meno l'interesse della parte ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, posto che, come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
La parte ricorrente, con le note depositate in vista della presente udienza, ha confermato la circostanza.
Riguardo le spese di lite, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016).
Nel caso di specie le spese devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano le rappresentanze consolari all'estero, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
Nel caso di specie, peraltro, l'amministrazione ha dichiarato, sin dalla costituzione in giudizio, di aver fissato l'appuntamento richiesto, circostanza rimasta incontestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 24/6/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15754/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] in data [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato a Modena, Via A. Begarelli, 13, C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Davide Ascari, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente –
, Ambasciata d'Italia a Controparte_1
Islamabad in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege, come da costituzione in atti;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 02/04/2025, , nato in [...] in Parte_1
data 10.12.1986, chiedeva, anche in via cautelare, di fissare, quanto prima, in favore dei propri familiari, l'appuntamento per la legalizzazione dei documenti e la formalizzazione della domanda di visto di ingresso in loro favore.
Rappresentava di aver presentato richiesta di ricongiungimento familiare in favore dei familiari;
ottenuto il nulla osta, di aver provveduto immediatamente ad inoltrare richiesta di visto di ingresso, senza ottenere alcuna richiesta;
di conseguenza, di aver deciso di procedere al deposito del presente ricorso.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, rappresentando che gli uffici consolari hanno fissato il richiesto appuntamento.
***
Il fatto sopravvenuto allegato dalla difesa della convenuta (ovvero la fissazione dell'appuntamento nelle more del presente procedimento) fa venir meno l'interesse della parte ricorrente ad una decisione nel merito del ricorso, posto che, come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
La parte ricorrente, con le note depositate in vista della presente udienza, ha confermato la circostanza.
Riguardo le spese di lite, deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia chiarito che il giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, deve deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Corte di cassazione, Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979; conforme Corte di cassazione, sen. n. 5555/2016).
Nel caso di specie le spese devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versano le rappresentanze consolari all'estero, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
Nel caso di specie, peraltro, l'amministrazione ha dichiarato, sin dalla costituzione in giudizio, di aver fissato l'appuntamento richiesto, circostanza rimasta incontestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 24/6/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli