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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice
unico, dott.ssa Anna FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°41/2023 R.G. promossa, con atto di citazione dd. 29.12.2022 e notificato in pari data a mezzo servizio postale ad entrambe le convenute, da:
, (C.F. ), con sede in Portogruaro (VE), CP_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico, , rappr. e Controparte_2
difesa dal proc. e dom. avv. Maurizio Conti, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione,
attrice;
contro
, (C. F. e Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C. F. ), entrambe res. in Pagnacco
[...] C.F._2
(UD), rappr. e difese dai procc. e domm. avv. Sara Bernardis e
Giorgio Ortis, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di
1 costituzione di nuovo difensore di data 8.11.2024,
convenute;
avente ad oggetto: contratto di appalto.
Causa iscritta a ruolo il 07.01.2023 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
per parte attrice: Nel merito: accertate le premesse di cui alla parte narrativa dell'atto di citazione e accertata ovvero dichiarata la risoluzione del contratto d'appalto di data 30.12.2015 per colpa esclusiva della stazione appaltante, condannarsi e Controparte_3
quali eredi del sig. già titolare Controparte_4 Persona_1
della omonima impresa individuale, a risarcire dei danni CP_1
per mancato guadagno derivatile dalla risoluzione del contratto di appalto di data 30.12.2015 nella misura di euro 302.640,36.
Condannarsi inoltre e a pagare Controparte_3 Controparte_4
quanto dovuto da all'arch. per la redazione CP_1 Per_2
della consulenza di parte, pari a euro 1926,56. Spese di lite rifuse,
gravate di spese generali, contributo previdenziale e IVA.
Respingersi le domande di merito, subordinate e riconvenzionali proposte dalle convenute.
In via istruttoria, in relazione all'eccezione di controparte di inutilizzabilità dei documenti depositati dall'attrice, sempre se qui riproposta, si chiede abilitazione alla prova contraria attraverso l'ammissione del seguente capitolo di prova con la teste Tes_1
2 “Vero che lei ha predisposto le comunicazioni di cui ai docc. Tes_2
n. 26, 29, 39, 43 e le ha inviate a mezzo e mail e/o pec agli indirizzi
appartenenti alla società ”. Qualora qui riproposte, si PA
chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte,
comprese le richieste di acquisizione ex art. 210 e di esibizione. “
per parte convenuta: “in via pregiudiziale di rito: accertato e dichiarato l'effetto novativo dell'accordo di data 17/02/2020 nonchè
l'esatto adempimento del medesimo da parte delle convenute per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la conseguente estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto di data
30/12/2015, per l'effetto accertare e dichiarare l'inesistenza delle condizioni dell'azione e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea;
nel merito in via principale: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di cui sopra, accertare e dichiarare l'effetto novativo dell'accordo di data 17/02/2020 nonchè l'esatto adempimento del medesimo da parte delle convenute per le ragioni esposte in narrativa, per l'effetto accertare e dichiarare la conseguente estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto di data 30/12/2015, per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle parti convenute a e, CP_1
conseguentemente, rigettare la domanda attorea in quanto infondata,
in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale: accertato e dichiarato l'effetto novativo dell'accordo di data 17/02/2020 nonchè l'esatto adempimento del 3 medesimo da parte delle convenute per le ragioni esposte in narrativa, accertata e dichiarata la conseguente estinzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto di data 30/12/2015, per l'effetto condannare per le ragioni esposte in narrativa alla CP_1
restituzione della somma pagata dalle convenute pari ad euro
98.590,20;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice ritenesse che l'accordo di data 17.02.2020 non abbia carattere novativo e/o dovesse ritenere il medesimo risolto:
nel merito: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa,
la risoluzione ex art. 1456 c.c. e/o ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto di data 30.12.2015 per esclusivo e/o grave inadempimento di per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle CP_1
convenute a e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea CP_1
per le ragioni esposte in narrativa;
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in narrativa, la risoluzione ex art. 1456 c.c. e/o ex art. 1453 c.c. del contratto di appalto di data 30.12.2015 per esclusivo e/o grave inadempimento di condannare al pagamento in CP_1 CP_1
favore delle convenute dell'importo di euro 128.448,72, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per il ripristino delle opere eseguite non a regola d'arte nonché al pagamento a titolo di ripetizione dell'indebito pagamento della somma di euro 8.730,00 e dell'importo di euro
98.590,20, e/o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, 4 in esecuzione del contratto medesimo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M.
n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. Con
condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 1 o, in subordine, comma terzo, c.p.c..
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie richieste con memoria ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c d.d.
31/7/2023 nonché con memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c.; si insiste, inoltre, nelle opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dai convenuti per le ragioni di cui alle memorie ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c. d.d. 18/09/2023, nonché per quanto dedotto a verbale d'udienza del 14.10.2023”.
RAGIONI DELLA DECISIONE.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha CP_1
convenuto avanti l'intestato Tribunale e Controparte_3 CP_4
, quali eredi di esponendo: - che con
[...] Persona_1
contratto di appalto di data 30.12.2015 le era stata commissionata da titolare dell'omonima impresa edile individuale, Persona_1
la costruzione di un complesso residenziale composto da tre fabbricati all'interno del Piano Attuativo di iniziativa economica privata denominato “PAC Rizzi” per il corrispettivo di €. 1.530.000,00
oltre IVA;
- che in data 11.12.2017, quando già aveva eseguito circa un quarto delle opere previste, aveva ricevuto dalla stazione
5 appaltante comunicazione del blocco dei lavori, mai rimosso in seguito;
- che, non avendo il provveduto, dopo il fermo CP_4
cantiere, a pagare le fatture emesse da ulteriori e diverse CP_1
rispetto a quelle già precedentemente pagate dall'appaltante, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Udine in data 11.09.2018 il D.I. n.
1311/2018 per l'importo in sorte capitale di €. 69.186,42, oltre interessi moratori e spese, opposto dall' e Parte_2
dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. dal Tribunale
alla prima udienza;
- che con atto del 17.02.2020 e CP_1
avevano raggiunto un accordo transattivo al Persona_1
quale partecipava anche (di cui il era PA CP_4
socio di maggioranza ed amministratore unico); - che si trattava di una transazione non novativa alla quale il e CP_4 PA
non diedero in seguito esecuzione, non avendo adempiuto
[...]
all'obbligo di trasferire all'attrice entro il 31.03.2020 la proprietà di una porzione del mappale su cui si stava costruendo, sicchè CP_1
si era determinata a risolvere l'accordo transattivo per altrui
[...]
inadempimento ex art. 1976 c.c. ed aveva preteso il pagamento della somma portata dal D.I. n. 1311/2018, divenuto irretrattabile a seguito dell'abbandono per inattività delle parti del giudizio di opposizione al
D.I. medesimo, preannunciando di voler chiedere il risarcimento del danno conseguito alla illegittima risoluzione del contratto di appalto.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice, sostenendo che la risoluzione della transazione comporta la riviviscenza del contratto di appalto che deve, tuttavia, intendersi anch'esso risolto per inadempimento 6 dell'appaltante per averne impedito l'esecuzione con il blocco ingiustificato dei lavori, ha chiesto che, accertate le premesse in fatto di cui sopra e dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per colpa esclusiva della stazione appaltante, le convenute, quali eredi di che era deceduto nelle more, siano condannate Persona_1
a risarcirle i danni per il subito mancato guadagno dell'appalto,
quantificati in €. 302.640,36, oltre alle spese di lite.
e ritualmente costituitesi, hanno Controparte_3 CP_4
resistito alla domanda avversaria, replicando: - che l'accordo transattivo sottoscritto il 17.02.2020 aveva effetto novativo sia per il suo contenuto di obiettiva incompatibilità rispetto al preesistente rapporto di appalto, sia per il coinvolgimento di un soggetto giuridico terzo ed estraneo ai due iniziali attori, ossia PA
proprietaria del terreno oggetto dell'accordo, dal che discendeva l'impossibilità di esperire l'ordinario rimedio della risoluzione per inadempimento ex art. 1976 c.c. e la conseguente inammissibilità e/o infondatezza della domanda attorea;
- che le convenute avevano comunicato alla controparte l'intervenuta risoluzione della transazione novativa per inadempimento di , come CP_1
espressamente previsto agli artt. 7 e 11 dell'accordo, addebitandole di non avere provveduto allo sgombero dei materiali da scavo e di tutto il materiale da cantiere depositato su porzioni di terreno non oggetto della transazione;
- che si erano viste costrette a pagare le somme intimate con il D.I. per evitare un'azione esecutiva, ma, alla luce dell'inadempimento avversario, avevano diritto a vedersi 7 restituire l'importo di €. 98.590,20 corrisposto a in data CP_1
11.07.2022; - che il aveva adempiuto a tutte le CP_4
obbligazioni da lui assunte personalmente con l'atto di transazione e non ne residuava nessun'altra a suo carico in quanto il trasferimento in proprietà della porzione di terreno doveva essere eseguito da che ne era la proprietaria;
- che, anche nella PA
denegata e non creduta ipotesi in cui si riconoscesse il carattere non novativo dell'accordo siglato il 17.02.2020, il contratto di appalto non avrebbe potuto rivivere in quanto il si era avvalso della CP_4
clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20, comma 1 lett. C), del contratto ed aveva spiegato nel giudizio di opposizione al D.I.
domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della controparte a causa dei vizi e/o difetti rilevati nelle lavorazioni fino a quel momento eseguite da e del mancato rispetto dei tempi di ultimazione e CP_1
consegna dell'opera, oltre che per non avere stipulato e mantenuto per la durata del contratto la polizza assicurativa prevista all'art. 14
del contratto di appalto;
- che la domanda di risarcimento del danno da mancato guadagno era infondata giacchè l'interruzione dell'appalto non aveva impedito all'appaltatrice di realizzare guadagni sostitutivi ed era sfornita di prova sia nell'an che nel
quantum. Hanno chiesto, dunque, il rigetto della domanda avversaria e la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, in via riconvenzionale, hanno svolto azione di accertamento della intervenuta risoluzione dell'accordo novativo con conseguente 8 condanna dell'attrice alla restituzione dell'importo di €. 98.590,20 e,
in subordine, per il caso in cui si ritenesse non novativa la transazione, hanno chiesto la risoluzione ex art. 1456 e/o 1453 c.c.
del contratto di appalto per inadempimento di e la CP_1
condanna di quest'ultima al pagamento di €. 128.448,72 per il ripristino delle opere non eseguite a regola d'arte nonché alla ripetizione di €. 8.730,00 e di €. 98.590,20 indebitamente versati dalle convenute.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 28.05.2024; quindi, stante il sopravvenuto impedimento del giudice in pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata riassegnata ad altro giudice, in persona del
Presidente Istruttore, che con decreto del 19.09.2024 l'ha rimessa sul ruolo con fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 16.10.2024 il Presidente Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c. nei seguenti termini: rinuncia alle domande da parte di rinuncia da parte delle convenute alla domanda di CP_1
restituzione dell'importo di €. 98.590,20 e ad ogni altra domanda svolta, con definitiva riconsegna del cantiere alle convenute e scioglimento per mutuo consenso dell'atto di transazione;
spese di lite compensate. Alla successiva udienza del 5.12.2024 le convenute hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa di cui sopra che l'attrice ha invece rifiutato, fatte precisare nuovamente le conclusioni,
la causa è stata trattenuta per la seconda volta in decisione con 9 concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c..
Vertendo il contrasto delle parti sul carattere novativo o meno della transazione stipulata il 17.02.2020, pare opportuno riportare le parti salienti di quell'accordo che Persona_1 PA
e sottoscrissero per mettere fine al giudizio di
[...] CP_1
opposizione al D.I. n. 1311/2018. In quel giudizio – si legge ai punti e) ed f) delle premesse dell'accordo transattivo – chiese, CP_4
tra l'altro, accertarsi che nulla doveva alla e chiedendo altresì CP_1
la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento
dell'appaltatore” e “la chiese il rigetto delle domande attoree e CP_1
la conferma del decreto ingiuntivo”. Al punto j) dell'accordo siglato il
17.02.2020 le parti avevano stabilito che: “nell'ottica di un
componimento stragiudiziale, la ha manifestato l'interesse ad CP_1
acquistare la piena proprietà di una porzione dell'area di cantiere ove
essa aveva già avviato l'edificazione. In particolare, trattasi di una
porzione di circa mq. 1.074,55 destinata alla costruzione delle
bifamiliari e circa 152,60 destinati a passo carraio e pedonale, su cui
è stata iniziata (solo il basamento in cemento magrone) la
costruzione di una villa bifamiliare, nel mentre non è di interesse e
non è oggetto della presente transazione, la restante porzione di
circa mq. 1643 su cui è stata iniziata (scantinato, soletta piano terra e
colonne di elevazione piano terra) la costruzione di due palazzine”.
Sempre in quella scrittura privata le parti avevano anche precisato: -
che le aree di cui al punto j) ed altre limitrofe estranee alla presente vicenda, ma sempre di proprietà del facevano parte di un CP_4
10 ramo d'azienda conferito il 27.08.2019 dal nella CP_4 [...]
(di cui il primo era socio al 71% ed amministratore unico) in PA
uno con il debito contabile nei confronti di di importo pari CP_1
ad €. 99.912,65, anche se il debito effettivo era di €. 69.186,42
(differenza determinata da fattura anticipo n. 36/2015 di €. 52.000)
come risultante da D.I. azionato da , oltre interessi e spese per CP_1
un totale di €. 83.582,97; - che per e era essenziale CP_4 Pt_1
che rimuovesse i cumuli di materiali da scavo ancora CP_1
giacenti nelle aree di cantiere e limitrofe e restringesse il suo cantiere al solo terreno oggetto della transazione, liberando quello su cui sorgevano le due palazzine in fase di edificazione;
- che i mappali su cui insisteva il cantiere erano gravati da due ipoteche giudiziali e da una ipoteca volontaria.
Si conveniva, pertanto, testualmente: “A tacitazione di ogni
domanda formulata e formulanda dalla nella causa in CP_1
corso ed anche per prevenire l'insorgenza di una futura causa per
danni, il e per esso propone di cedere e CP_4 PA
trasferire a la porzione del mappale F. 12 mapp. 2188 del CP_1
Comune di Udine, come già da confini individuati e picchettati
dall'arch. ed accettati da ”, porzione che sarebbe Per_3 CP_1
risultata a seguito del frazionamento del terreno, fornendosi i proprietari dei due fondi reciprocamente, a seguito del frazionamento, le più ampie garanzie e concessioni riguardo alla possibilità di edificare gli immobili e proseguire i lavori ognuna nella nuova proprietà. Al punto 7) si era obbligata a procedere entro CP_1
11 40 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo allo sgombero/rimozione completo, a proprie spese, di tutti i materiali di scavo giacenti sull'area che sarebbe rimasta di proprietà di e sulla PA
quale erano in fase di costruzione le due palazzine, con diritto in capo al venditore di risolvere il contratto di transazione in caso di mancato sgombero/rimozione dei terreni da parte di nel CP_1
termine di 40 gg.; si obbligava a consegnare al Notaio CP_4
delegato della redazione del contratto definitivo di vendita un assegno bancario di di €. 25.000,00 a favore di PA
, con funzione di garanzia per i lavori che avrebbe CP_1 CP_1
eseguito prima della stipula del contratto di compravendita definitivo che avrebbe dovuto avere luogo entro il termine massimo del
31.03.2020, con spese notarili a carico dell'acquirente su un valore di vendita del terreno fissato in €. 135.000,00. Era previsto, inoltre, che la cancellazione dei gravami dovesse avere luogo entro o contestualmente al rogito di trasferimento in favore di che, da CP_1
parte sua, si impegnava a rimuovere entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo tutto il materiale di cantiere eventualmente depositato su porzioni di terreno non oggetto di futura cessione, a cedere a
[...]
per il prezzo di €. 6.000,00 le attrezzature e materiali di PA
recinzione del lotto su cui sarebbero state costruite le due palazzine ed a trovare una soluzione condivisa con la nuova impresa che sarebbe subentrata nella costruzione delle due palazzine per il mantenimento e l'utilizzo della gru che era di proprietà di CP_1
ma si trovava installata in parte su area non oggetto della cessione. 12 Le parti riconoscevano anche il diritto in capo al venditore di risolvere il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1456 c.c. “nel caso di
mancato adempimento degli impegni di cui sopra da parte di CP_1
entro 30 gg. dalla stipula del presente atto” e stabilivano, infine,
[...]
che “La causa attualmente pendente avanti al Tribunale di Udine
verrà fatta estinguere tramite la mancata comparizione delle parti ex
art. 309 c.p.c. e le parti, con l'esatto adempimento della presente
scrittura si dichiarano di nulla avere ulteriormente a pretendere l'una
dall'altra, per le causali di cui in premesse;
dichiara di CP_1
rinunciare ad utilizzare in qualunque sede il decreto ingiuntivo n.
1311/2018 del Tribunale di Udine”.
Si tratta a questo punto di interpretare la comune volontà dei paciscenti per stabilire se con l'accordo transattivo avessero o meno inteso novare l'originario rapporto contrattuale. I principi sanciti dalla
Suprema Corte in subiecta materia sono noti e sono stati così
riassunti nella sentenza Cass. n. 6821/2023, citata dalla stessa parte attrice:
- “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di
oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato
dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni
reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente
diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori
dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà in
tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre
l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla 13 conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome
obbligazioni (Cass. n. 21371/2020; Cass. n. 23064/2016);
- in materia di transazione novativa è necessario che l'accordo
raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale,
ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la
novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e
costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere
un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente
con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi
essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti ed alla causa, l''animus
novandi', consistente nella inequivoca, comune intenzione di
entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola
con una nuova, e l''aliquid novi', inteso come mutamento sostanziale
dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. n.
7194/2019, Cass. n. 23064/2016).
Applicando questi principi al caso di specie si deve concludere per la connotazione novativa della transazione de qua, emergendo dal suo contenuto, complessivamente considerato, che la volontà dei paciscenti era quella di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio,
sostitutivo del precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche del tutto diverse ed incompatibili con la sopravvivenza dell'originario contratto di appalto;
parzialmente diversi, infatti,
risultavano i soggetti, visto il coinvolgimento anche di PA
divenuta proprietaria dell'area di cantiere che avrebbe dovuto
[...]
essere trasferita all'appaltatrice diversi erano anche CP_1
14 l'oggetto della prestazione ed il titolo del rapporto, anch'essi palesemente incompatibili rispetto a quelli dell'originario rapporto contrattuale di appalto in essere tra e l'impresa edile CP_1
L'attrice, infatti, avrebbe acquistato la proprietà di una CP_4
porzione del cantiere (quella sulla quale aveva iniziato i lavori di costruzione di una villa bifamiliare) ed avrebbe proseguito l'edificazione in proprio ed in piena autonomia, liberando la rimanente parte del cantiere sulla quale dovevano sorgere due palazzine per consentire ad altra impresa subentrante, incaricata dalla controparte, di completare l'opera. Del contratto di appalto stipulato il 30.12.2015 e delle rispettive obbligazioni che da esso sorgevano non rimaneva più nulla, tanto è vero che nell'accordo transattivo si era tenuto conto, non solo del credito azionato da con il D.I. n. 1311/2018, ma anche della domanda svolta CP_1
in giudizio dall'impresa di risoluzione del contratto di CP_4
appalto per inadempimento dell'appaltatrice e delle reciproche ed eventuali pretese risarcitorie vantate dalle parti, posto che alla porzione di terreno che doveva trasferire a PA CP_1
era stato attribuito un valore di €. 135.000,00, ben superiore al
[...]
credito residuo vantato dall'appaltatrice per i lavori fino a lì eseguiti ed oggetto del D.I. n. 1311/2018 opposto dall'appaltante.
Da ultimo, si evidenzia che - diversamente dal caso esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6821/2023 invocata dall'attrice – nella clausola di chiusura inserita al punto 13) della transazione non si ravvisa affatto che la volontà dei paciscenti fosse 15 quella di subordinare l'effetto novativo alla condizione sospensiva dell'adempimento dell'accordo transattivo, tanto è vero che la causa di opposizione al D.I. pacificamente era stata fatta estinguere per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., senza attendere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nell'accordo transattivo e aveva dichiarato senza riserva alcuna di CP_1
rinunciare ad utilizzare in qualunque sede quel D.I..
Si deve, pertanto, concludere che l'intenzione delle parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, era quella di addivenire alla costituzione di un nuovo rapporto giuridico, integralmente sostitutivo del contratto di appalto, che pacificamente entrambe le parti intendevano a quel punto estinguere, e costitutivo di nuove ed autonome obbligazioni, del tutto incompatibili con quelle che derivavano dal rapporto originario. L'accertata natura novativa della transazione ne impedisce, ai sensi dell'art. 1976 c.c., la risoluzione per inadempimento chiesta da non essendo stato CP_1
espressamente previsto nell'accordo siglato il 17.02.2020 il diritto alla risoluzione in capo all'attrice, ma, semmai, solo a favore del e solo per il caso di inadempimento a specifiche CP_4
obbligazioni tra quelle assunte da CP_1
Per quanto suesposto, la domanda proposta dall'attrice non può
che essere respinta, mentre va accolta la domanda riconvenzionale delle convenute di condanna dell'attrice a restituire loro la somma di
€. 98.590,20, oggetto del D.I. n. 1311/2018 che non CP_1
avrebbe più potuto azionare, avendo espressamente rinunciato ad 16 utilizzare in qualunque sede quel titolo, e che, contravvenendo a tale impegno, ha invece successivamente minacciato di mettere in esecuzione, costringendo le convenute a pagare l'importo richiesto per non subire gli effetti pregiudizievoli di un'espropriazione forzata.
Solo per completezza si ritiene a questo punto doveroso evidenziare che la domanda risarcitoria così come proposta dall'attrice non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento neppure qualora si fosse riconosciuto alla transazione un carattere non novativo. In questo caso, infatti, si sarebbe dovuto accertare, in primo luogo, se sussistevano o meno i presupposti per la risoluzione per inadempimento da parte delle convenute dall'accordo transattivo perché solo in caso positivo avrebbe ovviamente potuto rivivere il contratto di appalto originariamente stipulato il 30.12.2015. Tuttavia,
dall'eventuale riviviscenza del contratto di appalto giammai avrebbe potuto conseguire l'automatico accoglimento della domanda attorea di risoluzione anche di quest'ultimo contratto per inadempimento della committenza e della richiesta risarcitoria di ben €. 302.640,36.
Invero, nel giudizio di opposizione al D.I. n. 1311/2018 Persona_1
non solo aveva contestato la sussistenza del credito
[...]
avversariamente azionato con il D.I., eccependo la presenza di vizi e/o difetti nelle opere fin lì eseguite ed il grave ritardo dell'appaltatrice rispetto al termine contrattuale previsto per l'ultimazione di tutti i fabbricati, ma proprio sulla base di queste allegazioni aveva anche formulato una domanda di risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento di Orbene, è pacifico che l'accordo CP_1
17 transattivo sottoscritto il 17.02.2020 è intervenuto prima che si fosse accertato nel giudizio di opposizione al D.I. se sussistevano o meno i denunciati vizi, difetti o ritardi nell'esecuzione dei lavori appaltati, ma al solo fine di evitare il contenzioso ed affrettarne una globale composizione, avendo entrambe le parti interesse a sbloccare la situazione di stallo in cui versava il cantiere oramai da lungo tempo.
Va da sé, dunque, che erano rimasti del tutto indimostrati sia l'effettiva sussistenza del credito monitoriamente azionato da CP_1
sia gli inadempimenti che le parti si addebitavano
[...]
reciprocamente.
L'attrice, pertanto, avrebbe avuto l'onere in questa sede di dimostrare, da un lato, che aveva eseguito a regola d'arte le poche opere realizzate fino al momento del blocco dei lavori e che sarebbe stata in grado di ultimarle nel rispetto del cronogramma contrattuale
(e, quindi, l'infondatezza della domanda di risoluzione ex art. 1456
c.c. che era stata svolta nei suoi confronti nel precedente giudizio dal e, dall'altro lato, che ad essere inadempiente rispetto alle CP_4
obbligazioni assunte con il contratto di appalto era stato invece proprio il committente ed in maniera così grave da integrare i presupposti per la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'appaltante. Nulla di tutto questo, tuttavia, è stato provato e tanto meno è stata fornita adeguata prova della conseguente pretesa risarcitoria, affidata esclusivamente al contenuto di una perizia di parte che si basa, tuttavia, su dati presuntivi e privi di qualsiasi certezza, senza che l'attrice si sia curata di produrre i bilanci e le 18 scritture contabili e/o abbia formulato istanze istruttorie volte a dimostrare che aveva effettivamente subito un danno dall'interruzione del cantiere e l'entità dello stesso. Si rileva, sotto quest'ultimo profilo, che le convenute fin dalla comparsa di costituzione e risposta avevano contestato la domanda risarcitoria avversaria rilevandone la pretestuosità in quanto non solo CP_1
era in grave ritardo nell'esecuzione delle opere e non disponeva né
di mezzi né del personale sufficiente per portare a termine il cantiere,
ma aveva ricevuto durante il blocco dei lavori un'altra commessa sottoscrivendo un contratto di appalto in data 7.12.2017 con i sigg.
Questa circostanza specifica non è mai stata Parte_3
contestata da che, riconoscendo così di avere CP_1
effettivamente acquisito quanto meno un'altra commessa nel periodo di inattività del cantiere avrebbe avuto a quel punto CP_4
l'onere di dimostrare che disponeva della capacità organizzativa, dei mezzi e della manodopera necessari per far fronte contemporaneamente agli altri cantieri, oltre a quello per cui è causa,
così da smentire le contrarie circostanze allegate dalle convenute fin dalla loro costituzione nel presente giudizio.
Le domande subordinate svolte dalle convenute restano assorbite nell'accoglimento della loro domanda principale di restituzione dell'importo di €. 98.590,20.
Le spese di lite non possono che seguire la soccombenza, vista anche la mancata adesione dell'attrice alla favorevole proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice, e si liquidano come in 19 dispositivo, applicando i parametri prossimi ai medi previsti dal D.M.
n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e per la fase decisionale il parametro prossimo al massimo, posto che sono stati depositati per due volte comparse conclusionali e memorie di repliche di contenuto tra loro diverso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 41/20235, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. respinge le domande svolte da nei confronti delle CP_1
convenute;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in via principale dalle convenute, condanna a CP_1
restituire a e la somma di €. Controparte_3 Controparte_4
98.590,20, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna a rifondere alla controparte le spese di CP_1
lite che liquida in €. 25.000,00 per compenso, €. 786,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali al 15%, CNA ed
IVA come per legge.
Così deciso, in Udine il 18.02.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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