Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2022
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 842/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
(oggi Controparte_1 [...]
) Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
Controparte_5
RESISTENTI
Oggi 8 aprile 2025 innanzi alla Dott.SS Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. DI LEO GIORGIO e l'avv. ILLIANO ROBERTO Parte_1 Per (oggi Controparte_1 [...]
) Per Controparte_2 [...]
Per Controparte_4 [...]
il dott. BURGELLO FRANCESCO Controparte_5 Per nessuno Controparte_3
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Illiano contesta le risultanze della CTU medico legale e ribadisce che non sussiste alcuna segnalazione di natura penale operata nei confronti della ricorrente. L'avv. Di Leo contesta che la ricorrente abbia assunto psicofarmaci e che vi sia mai stato pericolo per la sicurezza dei minori.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.SS Silvia Fraccalvieri
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.SS Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2022 promoSS da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LEO Parte_1 C.F._1
GIORGIO e dell'avv. ILLIANO ROBERTO, con elezione di domicilio in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 32 50018 SCANDICCI, presso il difensore avv. DI LEO GIORGIO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) (oggi Controparte_1 P.IVA_1
) Controparte_2 [...]
Controparte_6
, con il patrocinio del funzionario
[...] delegato dott. BURGELLO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Controparte_3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.05.2022, ha chiesto all'intestato Tribunale di: “- Parte_1
in via principale e nel merito, previa ammissione di una Consulenza Tecnica D'Ufficio medico - legale volta a valutare l'insussistenza di patologie e infermità psichiatriche a carico della sig.ra
[...]
tali da impedirne il corretto, regolare e continuativo esercizio della funzione di Parte_1
insegnante di scuola dell'infanzia, come anche ad appurarne la piena capacità psicofisica all'esercizio delle mansioni correlate a tale ruolo, accertare e dichiarare l'assoluta idoneità della suddetta ricorrente allo svolgimento permanente di tutti i compiti e incarichi del profilo professionale docente;
- per l'effetto, nonché previa emanazione di ogni provvedimento a ciò neceSSrio, disporre che gli Enti convenuti in giudizio, ognuno per la sua competenza, provvedano alla reimmissione e reintegro nel ruolo di insegnante della sig.ra , con ogni relativa conseguenza regolamentare e Parte_1
di legge;
- in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di una declaratoria di
2 rigetto del presente ricorso, confermare l'attuale inquadramento contrattuale della sig.ra
[...]
e il giudizio valutativo e medico-legale di permanentemente non idonea al servizio, in Parte_1
modo relativo, allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale docente e, viceversa, pienamente idonea allo svolgimento di mansioni di supporto amministrativo, con mantenimento, a tali condizioni, del rapporto di lavoro intrattenuto con gli enti convenuti;
- in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e compensi di causa, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, CPA 4% e IVA
22%), fatta salva, nella denegata e non creduta ipotesi di una declaratoria di soccombenza, la compensazione integrale delle stesse, a fronte della sussistenza dei presupposti di legge”.
Si è costituito in giudizio il , eccependo preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimati passivamente il Controparte_3
e il , , ,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Commissione di 2^ istanza, per essersi il resistente limitato a recepire il Controparte_10 CP_1
verbale modello BL/S prot. J11900900, datato 18.02.2020, della Commissione Medica Interforze di 2^ istanza del , che dichiarava la ricorrente permanentemente non idonea al servizio, Controparte_7
in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo professionale docente e idonea allo svolgimento di mansioni di supporto amministrativo, con conseguente sua utilizzazione in dette ultime mansioni, nonché il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_4 dell' di Firenze e dell' di Controparte_4 Controparte_5
Firenze, essendo datore di lavoro il , e, nel merito, contestando il Controparte_2
ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato e, comunque, inammissibile, essendosi l'amministrazione resistente conformata al predetto giudizio medico, espresso dalla competente commissione medica di 2^ istanza;
con vittoria di spese.
Nonostante la regolarità della notifica, il non Controparte_3
si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del 5.06.2023.
Con la medesima ordinanza il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, non si configuri una ipotesi di litisconsorzio neceSSrio con il Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito,
, Commissione Medica Interforze di 2^ istanza, con conseguente non necessità Controparte_9 di disporre l'integrazione del contraddittorio con la predetta amministrazione.
La causa è stata istruita mediante la documentazione versata in atti dalle parti e con una consulenza tecnica medico legale (depositata in data 28.04.2024, con integrazione depositata il 13.01.2025) ed è stata discuSS e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
3 Cont Preliminarmente, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal in Contr memoria di costituzione, per essere passivamente legittimati il e il , CP_1 CP_7
, Commissione di 2^ Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Cont istanza, sussistendo, al contrario, nella fattispecie, la piena legittimazione passiva del , in quanto amministrazione datrice di lavoro della ricorrente e vertendo la controversia sulla idoneità (o meno) della lavoratrice allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale docente.
Ancora, in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_13 [...]
e , si richiama il consolidato e condivisibile orientamento CP_14 Controparte_15 della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “Gli Uffici scolastici provinciali o "ambiti", quali mere articolazioni territoriali del , sono privi di Controparte_16
legittimazione processuale, atteso che ad essi, a partire dal d.P.R. n. 260 del 2007, sono preposti dirigenti non generali e che l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165 del 2001, riserva invece ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti” (Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 32166 del 05/11/2021 (Rv. 662673 - 01) e “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato,
a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. CP_1
Sez. L, Sentenza n. 6372 del 21/03/2011 (Rv. 616422 - 01).
Ciò posto, nel caso in esame, la ricorrente, docente di scuola dell'infanzia a tempo determinato dal
2002 e a tempo indeterminato dal 1.09.2012, ha contestato il giudizio di permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni di docente di scuola dell'infanzia e di idoneità allo svolgimento di mansioni di supporto amministrativo, con controindicazione a mansioni/attività che comportino maggiore stress psicofisico e contatto continuativo con l'utenza, per la seguente infermità: “marcati tratti di rigidità, immaturità e coartazione ideo affettiva testologicamente confermati in soggetto con elementi di interpretatività”, espresso dalla Commissione Medica di 2^ istanza di Roma, con CP_10
verbale modello BL/S prot. J11900900, datato 18.02.2020, pronunciatasi sul ricorso proposto dalla ricorrente avverso il verbale mod. BI/S n. 12046 datato 23.09.2019 della Commissione Medica di
Verifica di Firenze, che la giudicava permanentemente inidonea all'insegnamento e idonea a mansioni di tipo amministrativo, con diagnosi di “tratti marcati di rigidità personologica, con aspetti di
4 ideazione persecutoria” (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente e del fascicolo di parte resistente),
a seguito del quale la lavoratrice veniva utilizzata, a sua richiesta, dalla amministrazione datrice di lavoro in mansioni di natura amministrativa (di bibliotecaria), per le quali era dichiarata idonea.
In particolare, si legge nel predetto verbale della Commissione Medica di 2^ istanza di Roma CP_10
che il giudizio è stato “formulato in relazione alla storia clinica, alla visita medica diretta e alla valutazione specialistica eseguita, da cui è emerso che la dipendente è affetta da un disturbo psichico, non trattato farmacologicamente, per il quale si ritiene controindicata l'idoneità al servizio di istituto, certamente a maggiore stress psichico anche per il rapporto continuativo con i bambini” (v. doc. n. 1 dei fascicoli di parte).
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della CTU depositata nel presente giudizio dal dott. , il quale si è avvalso (essendo stato a ciò autorizzato dal Tribunale, con Persona_1 decreto del 6.12.2023) dell'ausilio dello specialista psichiatra, dott. e che, Persona_2
dopo avere esaminato la documentazione medica versata in atti e sottoposto a visita medica la ricorrente, ha accertato che: “la Sig.ra di anni 58 è affetta da marcati tratti di Parte_1
rigidità personologica con elementi di interpretatività del pensiero. Al fine di poter rispondere al quesito postoci dall'Ill.mo Sig. Giudice, è opportuno in premeSS precisare che con riferimento al
Disturbo di Personalità questo consiste in una modalità di pensiero, di comportamento e sentimento in grado di interferire con il funzionamento affettivo, lavorativo e relazionale di un individuo tanto da creare disagio e sofferenza in lui e nelle persone che gli vivono accanto. E' noto, per altro, come la personalità sia di norma definita come l'insieme di tratti e caratteristiche distintive che determinano il modo in cui un individuo pensa, sente e si comporta in modo coerente e relativamente stabile nel corso del tempo ed in diverse situazioni. Per cui, sotto tale profilo, la differenza tra un disturbo e una personalità normale consiste non tanto nella qualità del modo di agire o di pensare, quanto invece nella interferenza di determinati aspetti e/o caratteristiche del soggetto, divenuti eccessivamente inflessibili, nella sua vita di relazione e/o lavorativa. Infatti, i disturbi di personalità compaiono quando tali tratti divengono talmente pronunciati, rigidi e disadattivi da compromettere il funzionamento lavorativo e/o interpersonale. Queste modalità sociali disadattive possono provocare un disagio significativo nelle persone con disturbi di personalità ed in coloro che le circondano.
Mentre, dunque, dobbiamo ritenere normale la variabilità degli assetti difensivi riconoscibili in ogni individuo, è da ritenersi patologica la sua rigidità, che si esprime in un impoverimento del funzionamento cognitivo, affettivo, interpersonale e del controllo degli impulsi;
inoltre, i soggetti con un disturbo di personalità tenderanno a comportarsi allo stesso modo indipendentemente dal contesto di vita in cui si trovano con inevitabili conseguenze negative (Lingiardi Vittorio 2004. La personalità e
5 i suoi disturbi, Il Saggiatore). Disturbo di personalità e normalità, dunque, ben rappresentano gli estremi di un continuum, e ciascun individuo si colloca su questa linea in base alla possibilità o meno di modificare il proprio comportamento a seconda dei contesti in cui si trova (Lenzenweger, Clarkin
2005. I disturbi di personalità, Raffaello Cortina Editore). Altro aspetto di una certa rilevanza, è rappresentato dal fatto che nelle persone con disturbo di personalità, solitamente la sofferenza causata dalle conseguenze dei loro comportamenti socialmente disadattivi è la ragione per cui richiedono un trattamento, piuttosto che per il disagio associato ai loro pensieri e sentimenti. Infatti, le persone con disturbi di personalità spesso mancano di comprensione circa l'impatto del loro comportamento sulle relazioni interpersonali. Ed anche con riferimento ai possibili trattamenti, questi diventano eventualmente efficaci solo dopo che i pazienti acquisiscono la consapevolezza che i loro problemi sono intrinseci e non causati solo dall'ambiente esterno. Relativamente al caso in oggetto, è emerso in termini di estrema evidenza come il profilo personologico della ricorrente sia caratterizzato da aspetti di rigidità, causa di indubbi ripercussioni sul piano relazionale, in particolare in ambito lavorativo, ove sono stati documentati plurimi eventi, in tempi diversi e con vari soggetti, che, al di là dei singoli aspetti circostanziali e degli specifici motivi che possono averli cagionati, mostrano sicuri elementi di disagio e di sofferenza psicologica degni di considerazione sul piano medico legale nell'ambito del presente contesto peritale. Del resto, si rileva come gli stessi consulenti specialisti che hanno esaminato la periziata per suo conto, hanno riscontrato (e confermato) la sussistenza di problematiche in tal senso;
al riguardo, giova menzionare quanto riportato dal Dott. il quale, visitata la Per_3
Sig.ra nel Settembre del 2019, rilevava ―sul versante personologico ―tratti di rigidità con Pt_1
elementi di sospettosità, di riluttanza a confidarsi e tendenza a rimuginare e a tenere eccessivamente conto di critiche e offese, pur volendo comunque precisare come tali aspetti non avrebbero rivestito nella persona ―un carattere pervasivo, in quanto non sarebbero stati sufficienti a determinare … un disturbo della personalità, ma tutt'al più riferibili ad ―elementi contestuali dell'ambiente culturale di origine della paziente;
per altro, detto specialista, sottolineava pure come i ―Tratti di sospettosità e di rigidezza nei rapporti con i colleghi in lei emersi e ―scambiati dai colleghi di lavoro come espressione di mancanza di rispetto o di avversione alle regole del comportamento intersoggettivo
―potrebbero essere risolte con alcuni colloqui della paziente con uno psicologo di comunità del lavoro;
dunque una condizione, anche per il Dott. meritevole di essere affrontata con Per_3 strumenti terapeutici nell'ambito di un percorso psicoterapico che evidentemente anche per detto specialista si rendeva neceSSrio stante il profilo personologico della ricorrente. Anche in una più recente relazione psichiatrica (Aprile 2021), stilata dalla Dott.SS , la specialista Persona_4
accertava ―condizioni psicopatologiche e cliniche― che ― … evidenziano una lieve alterazione del
6 quadro psichico della ricorrente, la quale vivrebbe ―...un inficiato equilibrio psichico, anche se ascritto, da parte della steSS Dott.SS , ad un ―quadro ex novo che si è instaurato, ovvero Per_4
―…una lieve ansia in forma sia libera, che somatizzata, per la quale, sempre la Dott.SS , Per_4 riteneva utile ―un percorso psicoterapeutico di tipo cognitivo-comportamentale a cadenza settimanale da intraprendere a cicli di 8 sedute per volta fino ad una completa restitutio ad integrum…, tale da
―…rendere sicuramente la sig.ra idonea all'insegnamento in maniera ancora migliore e Pt_1 consapevole di quanto lo è già …. Per altro, la Dott.SS , nella medesima relazione, attestava Per_4 di aver proceduto a tale percorso psicoterapeutico, concludendo che non ha ad oggi Parte_2
nessuna quota di aggressività, neanche minima, nè verbale, nè fisica, non prova risentimento o rancore verso coloro che l'hanno giudicata …. A dire il vero, però, l'esame psichiatrico al quale è stata sottoposta la Sig.ra da parte del Dott. Ausiliario del CTU, ha messo in evidenza, anche Pt_1 Per_2 allo stato attuale, una interpretazione della realtà in chiave persecutoria … solamente nell'area lavorativa e, in particolare, ―nella relazione con i Colleghi, oltre ad una ―rigidità personologica, con la tendenza alla negazione ed allo spostamento, con ―Scarse le capacità di insight e di autocritica. Per cui, tali riscontri, fanno ritenere del tutto plausibile ancora persistente nella Sig.ra un quadro clinico e psicologico, caratterizzato da tratti di rigidità personologica con elementi Pt_1
di interpretatività del pensiero, già diagnosticato in più sedi ed in tempi diversi, e sostanzialmente causativo del giudizio di non idoneità della ricorrente all'insegnamento nella scuola dell'infanzia formulato dalla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successivamente confermato dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma”.
Il CTU ha, pertanto, concluso che: “Sulla base quindi della documentazione in atti esaminata, dell'esame obiettivo eseguito, nonché della valutazione specialistica fornita dall'Ausiliario del CTU
Dott. si ritiene che la Sig.ra non sia idonea allo svolgimento Persona_2 Parte_1
delle mansioni proprie del profilo professionale docente (ed in particolare, di quelle di docente della scuola dell'infanzia).”.
Ritiene il Tribunale che la consulenza vada condivisa e posta a base della presente pronuncia, essendo fondata sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale, correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenuta da una motivazione esauriente
Cont e priva di vizi logici, non avendo parte resistente formulato osservazioni sulla relazione e avendo il CTU compiutamente ed esaustivamente risposto alle osservazioni del CT di parte ricorrente, depositate con nota del 30.07.2024 (v. pagg. n. 24 e 25 della integrazione alla consulenza tecnica depositata il 13.01.2025), considerate, peraltro, la particolare gravosità delle mansioni di docente della scuola dell'infanzia e le connesse responsabilità derivanti dalla gestione di minori in tenera età, nonché
7 la necessità di intrattenere rapporti con le colleghe e con i genitori dei minori, tutte circostanze potenzialmente idonee ad ingenerare nella ricorrente alti livelli di stress psicofisico (si vedano, altresì, i doc. n. 9 – richiesta di visita medico legale collegiale del D.S. dell'Istituto Comprensivo Barsanti di
Firenze, fondata su “disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti” - e n. 13 – contenente informative, segnalazioni, lettera di contestazione disciplinare e provvedimento disciplinare relativi alla ricorrente – del fascicolo di parte resistente).
Peraltro, la circostanza che il CTU abbia depositato la suindicata integrazione della relazione successivamente al termine assegnato dal Tribunale per il suo deposito non comporta una violazione del contraddittorio, il quale, al contrario, è stato pienamente garantito, mediante l'autorizzazione del
Tribunale al deposito delle osservazioni del CT di parte ricorrente e l'invito rivolto al CTU a rispondere a tali osservazioni, come da ordinanza del 22.07.2024, essendo poi stato concesso alle parti un ulteriore termine per note (tanto che parte ricorrente ha prodotto, in data 30.01.2025, ulteriori osservazioni, non autorizzate, del proprio CTP del 26.01.2025 in ordine alla risposta alle precedenti osservazioni resa dal
CTU) e avendo le stesse potuto ulteriormente contraddire sulla consulenza tecnica anche alla presente udienza.
Pertanto, non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di espunzione della predetta integrazione dal fascicolo di ufficio.
Così come il ritardo del CTU nel deposito della relazione non comporta di per sé la sua inutilizzabilità/nullità, trattandosi di un termine ordinatorio (purché, come nel caso di specie, sia stato garantito il rispetto del contraddittorio tra CTU e CTP).
In particolare, si evidenzia che secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, il consulente tecnico di ufficio, cui siano stati richiesti chiarimenti, ancorché in forma scritta, relativi all'indagine già espletata e non implicanti l'acquisizione di ulteriori e nuovi dati od elementi di valutazione, non è tenuto all'obbligo di comunicazione alle parti che l'art. 90 disp. att. cod. proc. civ. esige con riguardo all'inizio delle operazioni, restando altresì priva di rilievo la circostanza che tali chiarimenti, la cui funzione è meramente esplicativa della precedente relazione, siano depositati oltre il termine - ordinatorio - all'uopo concesso dal giudice (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9672 del 17/09/1991 (Rv. 473886 - 01).
Si vedano, altresì, Cass. S. 3, sent. n. 6195/2014, S. Lav. Sent. n. 10157/2004, S. 3 n. 2395 del
13.06.1975 e S. Lav. N. 2698 del 19.04.1983.
Sulla scorta dell'espletato accertamento peritale deve, pertanto, affermarsi che la ricorrente sia permanentemente inidonea allo svolgimento delle mansioni di docente della scuola dell'infanzia, essendo, invece, idonea allo svolgimento di mansioni amministrative, alle quali è stata adibita a seguito
8 del giudizio di permanente inidoneità alla mansione specifica espresso dalla Commissione Medica Cont Interforze di 2^ istanza (non essendovi contestazione, da parte del , in ordine alla idoneità della lavoratrice allo svolgimento di mansioni amministrative), con conseguente rigetto del ricorso.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese Cont Le spese processuali, nel rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e il , seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 e dell'attività effettivamente espletata dalle parti (valori minimi dello scaglione di riferimento), con diminuzione del 20%, per essere stata l'amministrazione resistente difesa da un funzionario delegato, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. Contr Nulla sulle spese del in quanto non costituito in giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto dell'8.04.2025, sono poste definitivamente a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento, a favore del , delle spese Controparte_2
processuali, liquidate in complessivi euro 3.703,20 per compensi, già operata la diminuzione del 20%, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e C.P.A., se dovute, come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto dell'8.04.2025, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.SS Silvia Fraccalvieri
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