Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07863/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7863 del 2022, proposto da IE LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone e Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza del Ministero intimato del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ” nella parte in cui [art. 7, comma 4, lettera e)], con riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero con titolo ancora non riconosciuto, ha disposto che il loro inserimento in GPS non avrebbe loro consentito la stipula del contratto;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con il predetto provvedimento, con particolare riferimento – nella parte e per quanto di interesse – al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. IZ LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha, in particolare, impugnato l'ordinanza n. 112/2022 dell'intimato Ministero, nella parte in cui ha escluso che gli insegnanti in attesa del riconoscimento del titolo estero avrebbero potuto sottoscrivere contratti di supplenza, consentendo loro il mero collocamento in graduatoria (art. 7, c. 4, lett. e ).
1.1. Il ricorrente ha esposto in fatto di essere un docente in attesa del riconoscimento del titolo estero (sostegno).
1.2. Parte ricorrente ha formulato le seguenti doglianze.
1.2.1. Con il primo motivo di ricorso ( le gps e la procedura di aggiornamento - violazione di legge – art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo – irragionevolezza – incoerenza logica ) ha contestato l'impugnata ordinanza in quanto avrebbe illegittimamente e comunque irragionevolmente innovato la previgente disciplina, introducendo, per soggetti come l'odierno ricorrente, l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di supplenza, in precedente consentita anche a chi fosse stato in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero e vanificando in tesi la ratio dell'inserimento con riserva.
1.2.2. Con il secondo motivo di ricorso ( violazione di legge – direttiva 36/2005/ce – diritto all’accesso alla professione– eccesso di potere – irragionevolezza – incoerenza) parte ricorrente ha lamentato la violazione della disciplina europea in materia di riconoscimento dei titoli tra gli Stati membri (art. 3, par. 1, lett. c , della dir. n. 2005/35/CE), come attuata in Italia dal d.lgs. n. 206/2007.
1.2.3. Con il terzo motivo di ricorso ( violazione dei principi in materia di inserimento con riserva ) il ricorrente si ulteriormente doluto della ritenuta vanificazione dell'istituto della riserva.
1.3. Il ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari, di annullare gli atti impugnati, con distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
2. Si è costituito l'intimato Ministero, con atto di mera forma.
3. Con memoria del 22.7.2022 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. L'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta da questo Tribunale con ordinanza n. 4898 del 29.7.2022, riformata in punto di motivazione dall'ordinanza n. 4350 del 2 settembre 2022 del Consiglio di Stato, che ha affermato la coerenza della contestata previsione con i principi di imparzialità e buon andamento, oltre che con la disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
5. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, dato avviso a verbale della possibile inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione di atti applicativi direttamente lesivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Coerentemente con l’avviso reso in udienza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione degli atti applicativi in questa sede rilevanti ( i.e. , le singole GPS pubblicate a valle dell’impugnata ordinanza e ritenute lesive dal ricorrente).
2. Parte ricorrente ha, in effetti, gravato gli atti generali di disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali ma non anche le graduatorie che di tale disciplina hanno fatto concreta applicazione.
Nel caso di specie, la dichiarazione d’inammissibilità “ costituisce applicazione del principio fondamentale per cui gli atti generali debbono essere impugnati congiuntamente con i provvedimenti attuativi che rendono concreta e attuale la lesione della posizione giuridica soggettiva del destinatario di essi, entro il termine decadenziale per la censura di questi ultimi ” (Cons. Stato, Sez . II, sent. n 5809/2025).
3. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del rilievo officioso del superiore profilo di inammissibilità e della mancanza di difese scritte della resistente amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
BE AP, Presidente FF
IZ LL, Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ LL | BE AP |
IL SEGRETARIO