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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 26 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2081/2022
tra
cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO AIELLO, giusta procura in atti
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. Controparte_1
fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO FEDERICO PETINO, P.IVA_1
giusta procura in atti
Opposta
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art.1, comma 51 e ss. della L.92/12, depositato in data 31.08.2022,
proponeva opposizione avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa, Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro in data 29.7.2022 e comunicata l'1.8.2022, con la quale veniva confermata la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla società
datoriale con nota del 25.2.2019, per irrimediabile lesione del Controparte_1
vincolo fiduciario causata da “furto o danneggiamento volontario al materiale
dell'azienda”.
A fondamento del ricorso deduceva l'illegittima del licenziamento, sia sotto il profilo della violazione delle garanzie previste dall'ordinamento a tutela del lavoratore dalla L.
300/70 in materia di procedimenti disciplinari, sia per l'insussistenza degli addebiti contestati dalla datrice di lavoro, asseritamente costituiti dalla sottrazione di gasolio e di una rilevante quantità di cavi elettrici, sia per la tardività del licenziamento intimato in relazione alle condotte verificatesi in data 24 ottobre 2018 (furto di cavi elettrici), che per la sproporzione tra le condotte contestate e il provvedimento espulsivo adottato.
Con memoria depositata in data 5.12.2019, si costituiva la società Controparte_1
rilevando la fondatezza degli addebiti e la legittimità del recesso datoriale, a fronte delle condotte tenute dal lavoratore. Precisava che i fatti contestati con i due procedimenti disciplinari del 31.01.2019 e del 5.02.2019 erano soltanto alcuni dei comportamenti raccontati dai colleghi di lavoro dopo la sospensione cautelare dal servizio del ricorrente e costituivano giusta causa del licenziamento per lesione del rapporto fiduciario. Rilevava
che gli addebiti che avevano condotto l'azienda a disporre il licenziamento erano
II documentati dai filmati dell'impianto di videosorveglianza aziendale ed avevano trovato conferma nelle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'attività istruttoria svolta nella precedente fase sommaria. Deduceva, pertanto, che, dal complessivo quadro probatorio e dal comportamento del ricorrente nel biennio precedente l'avvio del procedimento disciplinare, emergeva la particolare gravità delle condotte contestate,
anche tenuto conto dell'anzianità di servizio e della circostanza che il lavoratore avrebbe dovuto costituire un modello di comportamento per gli altri colleghi di minore anzianità
di servizio.
La causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente va osservato che, in tema di licenziamento disciplinare per giusta causa,
la valutazione della gravità del comportamento del lavoratore ai fini del giudizio sulla legittimità del recesso datoriale, deve essere compiuta alla luce dell'art. 2119 c.c.,
tenendo conto dell'incidenza del fatto sul rapporto di fiducia che lega datore di lavoro e lavoratore, delle esigenze aziendali organizzative e produttive nonché delle finalità delle regole disciplinari cristallizzate dalla contrattazione collettiva. Con particolare riferimento al principio di necessaria proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, da tempo, individuato l'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali (cfr. per tutte Cass. civ.,
14551/2000; Cass. civ., 16260/2004), sicché quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di
III lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, denoti una scarsa inclinazione ad attuare gli obblighi assunti. In particolare, la proporzionalità della sanzione implica un giudizio di adeguatezza eminentemente soggettivo, calibrato sulla gravità della colpa e sull'intensità
della violazione della buona fede contrattuale che esprimano i fatti contestati, alla luce di ogni circostanza utile (in termini soggettivi ed oggettivi) ad apprezzarne l'effettivo disvalore ai fini della prosecuzione del rapporto lavorativo (cfr. Cass. n. 16503/2012). La
fiducia, infatti, è fattore che condiziona la permanenza del vincolo contrattuale e può
avere un'intensità differenziata a seconda della funzione, della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che le stesse esigono (cfr. Cass. n. 14319/2017); elementi, questi, che devono essere tutti apprezzati dal giudice di merito, perché la valutazione sulla gravità
dell'inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito contestato sia espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta,
dall'altro, delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della sua prosecuzione.
Nella vicenda in esame, la contestazione disciplinare che ha condotto al recesso datoriale si è, in primo luogo, formalmente cristallizzata nel seguente addebito:“[..] 1) In data
29.01.2019, ore 22:05 il capo reparto riceveva una telefonata da parte di un nostro
dipendente, suo collega di lavoro, il quale, timbrato il cartellino alle ore 22:02 per
terminare il servizio, aveva lamentato di essere scivolato a causa di liquido oleoso
(idrocarburico) che verificava essere sparso per alcune decine di metri secondo un
preciso percorso e si era allarmato. La striscia di liquido idrocarburico era presente fra
il reparto taglierina (in prossimità del muletto e del goffratore) al quale Lei era addetto
IV ieri 29.01.2019 (fino alla sua uscita avvenuta alle ore 22:00) e il luogo in cui ieri
29.01.2019 lei aveva parcheggiato la sua autovettura. Peraltro, è stato trovato vicino al
goffratore e al muletto, corrispondente alla sua postazione di lavoro, un cartone sporco
di gasolio con macchie a schizzo/gocce dovute a uno sversamento. A seguito della
predetta segnalazione, considerato l'elevato rischio incendi al quale è sottoposta la
nostra azienda da parte dei Vigili del Fuoco, abbiamo proceduto a esaminare le
risultanze dell'impianto di video registrazione esterno. Dall'analisi delle riprese video
esterne, si è potuto riscontrare in modo chiaro e inequivocabile che Lei sia uscito dal
capannone alle ore 22:00 circa e che durante il tragitto a piedi, sia fuoriuscita dalla sua
sacca una corposa quantità di liquido (poi accertato essere idrocarburico e
infiammabile, ovvero gasolio) che veniva così sversato fino al luogo in cui lei aveva
parcheggiato la sua autovettura. Ne consegue esser chiaro che lei aveva dentro la sua
sacca un contenitore con gasolio che è stato peraltro parzialmente sversato, durante
l'uscita dal capannone a fine servizio, dal reparto taglierina e per tutto il piazzale fino
alla sua autovettura. Ci deve spiegare da dove ha prelevato il gasolio, con quale
autorizzazione e il motivo del suo comportamento, consistito nell'avere, comunque,
maneggiato e sversato idrocarburi nella ns. azienda, mettendo a repentaglio l'incolumità
sua e dei suoi colleghi di lavoro e la stessa azienda […]”.
L'episodio che ha condotto la società a disporre il licenziamento per giusta causa risulta provato dalle dichiarazioni testimoniali (anche a prescindere dalle videoriprese delle telecamere installate all'interno dei locali aziendali, rispetto alle quali la società datoriale non ha fornito prova di avere adempiuto alle prescrizioni contenute nell'art. 4 St. Lav. ai fini della loro utilizzabilità nel presente giudizio). Al riguardo, i testi hanno confermato lo sversamento di gasolio riconducibile all'azione del ricorrente, in data 29.1.2019 verso le
V ore 22.00, lungo il tragitto di uscita dallo stabilimento verso la propria autovettura. Sul
punto, il teste ha riferito: “Sono stato io che in data 29.1.2019 ho Testimone_1
chiamato il capo-reparto , poiché ero in turno – sono responsabile in Parte_2
turno – facevo il turno pomeridiano dalle 14.00 alle 22.00 e appena terminato il
passaggio di consegne mi stavo recando alla timbratura;
al momento di accingermi a
timbrare, nella parte in fondo del magazzino, mentre salutavo un collega, ho fatto un
passo in avanti e sono scivolato poiché c'era del liquido per terra;
ho guardato meglio
poiché la pavimentazione su cui ci muoviamo era trans-lucida ed ho visto una pozza,
l'ho toccata ed ho notato che era carburante. Poi ho guardato per capire meglio da
dove provenisse e quale fosse la fonte ed ho visto che c'erano delle goccioline per un
tratto; ho seguito il percorso a ritroso verso l'interno e sono arrivato al reparto
taglierini. Il tracciato di liquido (gasolio) partiva dal reparto taglierini, infatti. Quando
ho effettuato questo controllo il ricorrente era andato via qualche minuto prima.
Preciso che il ricorrente non ha il problema di dare il cambio ed effettuare il passaggio
di consegne;
quindi terminato il turno alle 22.00 è tornato direttamente a casa.
Aggiungo che dopo questo controllo a ritroso, ho effettuato un controllo all'esterno,
dalla postazione dove si timbra fino al parcheggio ed ho verificato che le tracce di
gasolio continuavano fino a dove era stata posteggiata l'auto di . Preciso CP_2
che il ricorrente posteggiava l'auto accanto alla mia. Il ricorrente il 29.1.2019 era
addetto alla tagliasacchi; sono delle bobine che vengono saldate ad un tot di ripetizioni e
viene effettuato il sacco. Questa era la sua mansione;
il macchinario cui era addetto il
ricorrente si trovava in fondo al capannone, in corrispondenza della sua postazione
iniziavano i versamenti di liquido (gasolio) che arrivavano alla timbratrice […]”.
VI Nello stesso senso, il teste di parte resistente ha riferito: “Preciso che Testimone_2
non ero in turno il 29.1.2019, ma la mattina seguente, quando sono arrivato a lavoro
alle 6.00 ho notato in corrispondenza del luogo dove si effettuavano le timbrature una
chiazza di gasolio, vi erano delle gocce da poter scivolare poiché era la chiazza
abbastanza ampia; ho visto altri colleghi che guardavano e la curiosità mi ha spinto a
vedere dove arrivavano e ho visto che proseguivano sino al parcheggio. Ho seguito le
tracce anche nella parte interna e ho notato che partivano dal reparto taglierina-
goffratore, in corrispondenza della postazione lavorativa di , dove era Parte_1
posizionato a fianco il muletto a gasolio. Era evidente che si trattava di gocce di
gasolio, poiché se fosse stato olio avrebbe avuto una consistenza diversa e si sarebbe
individuato facilmente. La società è stata avvertita ed ha eseguito degli esami sul
liquido”.
Infine, anche il teste ha ricondotto alla condotta di il Testimone_3 Parte_1
versamento di carburante lungo il tragitto dalla propria postazione lavorativa al luogo di timbratura, aggiungendo ulteriori particolari in merito alla presenza di strumenti idonei a trafugare gasolio dai mezzi in uso alla società datoriale. Sul punto, il teste ha riferito:
“Preciso che il 29.1.2019 non ero in turno;
ho finito il turno il giorno prima alle 15.00 e
poi sono tornato il 30.1.2019 alle 7.00. In corrispondenza della timbratrice ho notato
che c'era una chiazza di gasolio e delle gocce che abbiamo seguito insieme ad altri
dipendenti e ho visto che provenivano dall'impianto dove lavorava qui ho visto Pt_1
uno scatolo tutto imbrattato, con un tubo ancora pieno di gasolio […]”.
Le deposizioni dei testi appaiono coerenti, precise e circostanziate ed, inoltre, si riscontrano a vicenda, confermando il versamento di gasolio in corrispondenza della timbratura all'orario di uscita del ricorrente, che proveniva dalla postazione di lavoro di
[...]
[...] , dove veniva rinvenuta anche la presenza di uno scatolo imbrattato con un CP_3
tubo ancora pieno di gasolio, sino ad arrivare al parcheggio, dove lo stesso aveva posteggiato la propria auto.
Le circostanze di fatto sono ancor più attendibili ove si consideri che il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione in merito ai fatti contestati dalla società datoriale,
rendendo dichiarazioni elusive, ambigue e non univoche in merito alla provenienza ed al possesso di gasolio o altro liquido (non meglio precisato), alle modalità di versamento lungo il tragitto dalla propria postazione lavorativa alla timbratura e poi al parcheggio.
Qualora il liquido fosse stato presente nello zaino del ricorrente sin dall'entrata ed all'inizio della prestazione lavorativa, avrebbe dovuto lasciare delle tracce anche in altre parti della zona di lavoro, sia durante il passaggio al momento dell'ingresso che nel luogo dove veniva riposto;
tracce che non sono state in alcun modo rinvenute altrove, se non in corrispondenza della postazione lavorativa di , unitamente a strumenti Parte_1
impregnati di gasolio, concretamente idonei a prelevare carburante dai mezzi aziendali.
Deve concludersi che il liquido (dai testi indicato inequivocabilmente come gasolio) è
stato prelevato prima che il ricorrente andasse via e che la perdita sia iniziata in un primo momento in prossimità dello sgroffatore, utilizzato dal ricorrente il giorno 29.1.2019,
dove era posizionato a fianco il muletto a gasolio e dove sono stati rinvenuti uno scatolo
tutto imbrattato, con un tubo ancora pieno di gasolio e sia poi proseguita durante la camminata verso l'uscita. D'altra parte, i testi hanno concordemente escluso che liquido lasciato sul tracciato lungo il percorso seguito da all'ora di uscita da lavoro Parte_1
potesse provenire da altri mezzi in uso alla società datoriale non correttamente funzionanti. L'esame degli elementi probatori consente di ritenere, in definitiva,
giuridicamente integrata, sul piano oggettivo e soggettivo, la fattispecie di furto posta a
VIII fondamento del licenziamento disciplinare per giusta causa, riscontrandosi la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in merito alla sottrazione di gasolio da parte del ricorrente ed al rischio determinato dal versamento di liquidi altamente infiammabili nei locali aziendali.
La condotta è di per sé da sola sufficiente a legittimare il recesso datoriale, sicché restano assorbiti i restanti motivi di censura mossi dal lavoratore in ordine alle ulteriori condotte contenute nella contestazione disciplinare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla complessità della vicenda dedotta in giudizio, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare,
integralmente, tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
2081/2022, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa
Rigetta il ricorso
Compensa le spese del giudizio
Siracusa lì, 28.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IX