Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 13/12/2024, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5098/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5098/2024 , promossa da
1) Parte_1
Nata a Cantù il 07.10.1986
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera D con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nato a Gallarate il 08.06.1984
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] lettera D
con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AN GN il 05.12.2015 - regime patrimoniale comunione dei beni
(anno 2015 atto n. 32 parte II serie A anno 2015 )
Con il figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.10.2024 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) il figlio minore viene affidato, secondo le regole dell'affidamento condiviso, ad entrambi i genitori, e collocato in via prevalentemente presso la madre, in AN GN alla Via Sansovino n. 10 lettera
D, cui è assegnata la casa coniugale con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) il padre eserciterà il diritto di visita, a week end alternati, dal venerdì quando andrà a prendere il minore presso la scuola per poi riaccompagnarlo presso la casa coniugale alle ore 19.00 della domenica;
4) infrasettimanalmente il padre eserciterà il diritto di visita due giorni alla settimana (preferibilmente il martedì e giovedì), quando non terrà seco il minore nel weekend;
un giorno alla settimana
(preferibilmente il mercoledì) quando terrà seco il minore nel week end;
5) quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il minore per due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre, entro e non oltre la fine del mese di marzo, di ogni anno, o anche prima quando le parti hanno la disponibilità del piano ferie;
6) durante le vacanze natalizie, salvi i periodi di visita di cui al punto 3 e 4, le parti avranno cura di alternare i giorni di vacanza 24,25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Con riferimento al 2024 le parti decideranno i tempi di ripartizione delle festività natalizie entro il mese di ottobre 2024;
7) le vacanze pasquali ad anni alterni così pure le vacanze relative alle festività civili;
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro del minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che veda il minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
a) quando il figlio si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la massima libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
b) in occasione dei periodi di vacanza che il figlio trascorrerà con ciascun
2 genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
c) entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza. Il cambio di residenza del minore deve essere deciso congiuntamente da entrambi i genitori;
d) nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, il minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
e) eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali del minore e della sua volontà in merito;
f) ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione del minore quando lo stesso si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere il medesimo per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione del minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti del minore;
Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse del minore;
g) nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo collegato al minore (malattia, impegni scolastici o ludici), le parti si trovassero nella condizione di non rispettare la turnazione pattuita, lo stesso recupererà le visite con il genitore con il quale non è potuto stare, nei termini e modi da concordare con l'altro genitore.
11) la casa coniugale sita in AN GN alla Via Andrea Sansovino n. 10 lettera d) rimane assegnata alla signora con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze. Il signor ha già rilasciato Pt_1 Parte_2
l'immobile coniugale e si impegna a spostare la residenza entro tre mesi dal deposito del presente ricorso presso la Cancelleria del Tribunale;
12) Eventuali relazioni sentimentali delle parti dovranno vedere coinvolto il figlio solo quando le stesse hanno raggiunto un serio grado di stabilità;
3 13) il signor si obbliga a versare a titolo di mantenimento per il minore la somma mensile di Parte_2
euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00) entro il giorno 27 di ogni mese presso il conto corrente iban
[...] intestato alla signora L'importo del mantenimento è Pt_1
soggetto a rivalutazione Istat. Ripartizione assegno unico 70% e 30%. Le parti si Pt_1 Parte_2
obbligano a versare nel conto corrente dedicato per il pagamento del mutuo la somma di euro 150,00 entro il 30 di ogni mese nonché la metà dell'importo della polizza furto, incendio terremoti casa, pari ad euro 17,00;
14) Le parti economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per il coniuge;
15) Le parti, a definizione dei reciprochi rapporti, procederanno, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso al seguente scambio delle autovetture: la signora provvederà a consegnare al Pt_1
signor la Jeep Renegade tg FC052SX dietro corresponsione della somma di euro 1500,00 Parte_2 da bonificarsi presso l'iban di cui al punto 13 entro il 30 novembre 2024, dal canto suo il signor provvederà a consegnare alla signora l'autovettura Fiat 500 EM702YT; Parte_2 Pt_1
16) Si da atto che le parti hanno già regolato i rapporti inerenti i conti correnti bancari con il conseguente obbligo in capo alle stesse di revocare, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso, gli eventuali addebiti appoggiati su detti conti: bollo auto;
servizi apple;
Pedemontana. Il signor si obbliga Parte_2
a volturare l'utenza idrica le cui fatture verranno pagate dalla signora Pt_1
17) Quanto alle spese straordinarie, come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, verranno suddivise nella misura del 50% tra le parti che ripartiranno in egual misura il costo della mensa;
18) le parti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
19) i coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
20) i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
4 il Tribunale di ST AR , Sezione I civile, in composizione collegiale,non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.12.2015 in AN GN (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di AN GN (anno 2015, atto n. 32 , parte II serie A ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST AR nella Camera di Consiglio del ___11.12.2024________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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