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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 3628/2025
Il Presidente delegato alla trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g.3628/2025 vertente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrente
e
Controparte_1
resistente contumace
Controparte_2
resistente ha pronunciato la seguente
Parte_4
e , nonché hanno chiesto disporsi accertamento tecnico
[...] Parte_2 Parte_3
preventivo in funzione conciliativa, deducendo di avere stipulato un contratto di permuta, in data 10 novembre 2010, in forza del quale la ditta costruttrice di acquistava da potere dei Parte_5
la proprietà dei terreni di cui alle particelle 3483 e 3484, in cambio del Parte_6
trasferimento di un costruendo appartamento con annessi locale cantina e posto auto in favore dei cedenti;
che la convenzione prevedeva altresì, l'obbligo, a carico della impresa, di costruire un muro di confine tra i terreni permutati (p.lle 3483 e 3484) e quello (p.lla 3482) rimasto nella titolarità dei Tranchina, ad una distanza non inferiore a metri tre, unitamente ad un cancello di ingresso. Hanno allegato che il muro di sostegno era stato edificato ad una distanza dal confine minore di metri 3,00, con conseguente accorpamento di uno spazio poi adibito a parcheggio condominiale, senza avere mai prestato alcun assenso a detto utilizzo.
Hanno chiesto accertarsi, tra l'altro le reali dimensioni dell'area , l'edificazione del muro a distanza inferiore dal confine, la modifica del regime di deflusso delle acque, il costo del ripristino dello stato dei luoghi, le cause dei danni subiti dai ricorrenti, le determinazione dell'indennità di occupazione. Il ON ha eccepito il difetto di procura in capo a e l'inammissibilità a vario Parte_2
titolo del ricorso.
L'impresa non si è costituita. CP_1
§§§
Tanto premesso, le questioni riguardanti l'eventuale difetto di procura alle liti in capo a Parte_2
, pur essendo fondate, non incidono sulla validità del mandato nel suo complesso, né sulla
[...]
sorte del procedimento, in quanto il contraddittorio resta comunque integro, considerato che
“ciascun comproprietario in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investa l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino” (Cass. Sez. II Civile,
22 febbraio 2018 n. 4336).
Nel merito, si osserva come i ricorrenti abbiano chiesto, in modo piuttosto disorganico, disporsi una serie di accertamenti senza distinguere quelli formulati nei confronti dell'impresa, che muovono da presumibili inadempimenti di natura contrattuale, rispetto a quelli proposti nei confronti del che originano dal preteso accorpamento di aree di loro proprietà, CP_2
verosimilmente per effetto di errori di misurazione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori edili, foriere, secondo le prospettazioni dei ricorrenti, di future azioni petitorie di rivendica o negatorie.
Si osserva, innanzi tutto, come appaia infondata, l'eccezione formulata dal di difetto di CP_2
legittimazione passiva in capo ai per non avere dimostrato il loro diritto di proprietà Parte_2 sulla particella 3482 del foglio di mappa n. 19 , utilizzata dall'impresa come area di cantiere.
Impregiudicata ogni diversa valutazione da parte del giudice del merito in ordine alla questione dell'appartenenza dell'area, nell'ambito della delibazione sommaria che caratterizza tale fase procedimentale, sembra che la detta particella, originatasi, unitamente alle particelle 3483 e 3483 ( oggetto della permuta), dal frazionamento dell'originaria particella n. 3060, sia di proprietà dei ricorrenti, come emerge indirettamente dall'atto di permuta e dal certificato di destinazione urbanistica in atti.
Del resto, nell'ambito del presente procedimento, del tutto deformalizzato, non può richiedersi la probatio diabolica che è invece imprescindibile nel giudizio di rivendica a cognizione piena.
Osta, tuttavia, all'accoglimento del ricorso, il rilievo preliminare ed assorbente della natura petitoria dell'accertamento richiesto nei confronti del . CP_2
Le contese oggetto di devoluzione alla CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. sono rappresentate essenzialmente da controversie dalle connotazioni prevalentemente “tecnico - fattuali”, quali quelle relative a lesioni alla persona, a vizi della cosa, controversie extracontrattuali per danni a immobili da infiltrazioni eccetera, restando affidata ai giuristi (giudice e procuratori delle parti) la discussione e la valutazione degli aspetti meramente giuridici.
Lo stesso art. 696 bis c.p.c. fa esplicito riferimento alle controversie relative all'accertamento ed alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, controversie estese anche a quelle derivanti “ da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico” dal recente intervento della Corte
Costituzionale (corte cost. 222/2023).
Sulla base del dato letterale dell'art. 696 bis c.p.c. si è escluso che possa essere chiesta la CTU preventiva per controversie relative a crediti derivanti da diritti reali, a status e diritti della persona, al diritto di famiglia.
Più in generale si ritiene che l'istituto non sarebbe utilizzabile in tutte le controversie il cui l' oggetto non riguarda la responsabilità contrattuale o extracontrattuale delle parti.
Nel caso in esame, le conseguenze dell'asserito inadempimento contrattuale della , Controparte_1
non si sono tradotte in pretese di natura risarcitoria per equivalente da calcolare nel presente giudizio mediante c.t.u., in quanto gli accertamenti, di chiara natura petitoria, sono funzionali in primo luogo al futuro accertamento del diritto di proprietà in favore dei ricorrenti sull'area contesa e devono intendersi indirizzate esclusivamente contro il , detentore dell'area di cui CP_2
sarebbero stati privati, che sarebbe pertanto tenuto al pagamento di un indennizzo.
Nel conclusum del ricorso, si chiede l'accertamento delle dimensioni dell'area oggetto di permuta;
dell'edificazione del muro di sostegno in violazione delle distanze legali dal confine;
dell'accorpamento dell'area di cui sono titolari da cui sarebbe stata ricavata la zona destinata a parcheggio.
Si tratta di condotte da cui scaturirebbe il diritto di rivendicare l'area e di conseguire il pagamento di una indennità per l'abusiva occupazione da parte del ON ( come emerge dal ricorso a pag. 5) il quale, dal canto suo, ha eccepito l'usucapione del sito.
Con il ricorso si chiede infine anche di verificare l'alterazione e la modifica del deflusso delle acque e la loro causa, fonte di futura azione di negatoria servitutis.
Si tratta all'evidenza di accertamenti di natura petitoria, esclusi dal novero delle indagini esperibili con l'ATP conciliativo.
Il che esimerebbe il giudice dal rilevare che essendo stato già esperito dai ricorrenti un tentativo di conciliazione con il e lo -che ha dato esito negativo- e che appare ferma CP_2 CP_1
l'opposizione dell'ente di gestione rispetto alle pretese dei ricorrenti, sarebbe davvero arduo ritenere che possa pervenirsi ad una conciliazione, sicchè sarebbe pure frustrata la funzione prevalente del procedimento, che è quella di pervenire al bonario componimento della controversia. Il ricorso va dunque rigettato nei confronti del CP_2
Quanto allo , se anche fossero estrapolabili dal contesto degli accertamenti richiesti quelli CP_1
riferibili alla sola impresa, alcune dei quali peraltro geenrici ( accertare le cause dei danni subiti dai ricorrenti) deve osservarsi che il detto resistente non si è costituito, rendendo il ricorso improcedibile nei suoi confronti.
Invero, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, sicchè può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., tant'è che orienta verso una composizione non conflittuale della lite, in cui assume primaria rilevanza l'intervento di un terzo neutrale che ha il compito di promuoverla;
che è prevalente in giurisprudenza l'orientamento interpretativo secondo il quale l'istituto conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza rimane contumace, come nel caso in esame.
Gli argomenti contro l'ammissibilità dell'istituto nell'ipotesi in premessa sono stati desunti dall'ultimo comma dell'articolo stesso, da cui si ricava che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità dell'ATPconciliativo nel giudizio di merito;
da ciò desumendosi l'impossibilità di ammettere o ritenere precedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella lite instauranda;
che, invero, le parti, con la costituzione nel procedimento de quo, manifestano in realtà un assenso implicito all'esperibilità delle operazioni peritali, riservandosi all'esito di manifestare la propria disponibilità o meno all'accordo transattivo;
che, tuttavia, mancando ab origine uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa, non si vede come possa procedersi ugualmente all'assunzione della CTU, dal momento che la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l'istituto è stato concepito: a) funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa;
b) in via subordinata, funzione d'istruzione preventiva, dato che l'esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito.
In definitiva, va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della
“contumacia” della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c.. , atteso che l'assenza ab origine - ancor prima della redazione dell'atto peritale - di una delle parti, preclude ogni possibilità di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l'istituto de quo.
Né rileva che la contumacia del resistente rimetterebbe alla volontà di quest'ultimo l'operatività degli effetti conciliativi, trattandosi di un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire tali laddove la possibile composizione di interessi contrapposti non può prescindere dalla partecipazione e dall'adesione dei soggetti coinvolti.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorso è improcedibile nei confronti dell'impresa edile , CP_1
senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della resistente.
Nel rapporto processuale tra i ricorrenti e l'ente di gestione, tenuto conto del mancato accoglimento di alcune eccezioni preliminari avanzate dal esse possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra ricorrenti e CP_2
Nulla per le spese nel rapporto processuale tra i e l'impresa Parte_6 Controparte_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 6 giugno 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra
Sezione ATP - Accertamento Tecnico Preventivo
N. R.G. 3628/2025
Il Presidente delegato alla trattazione degli ATP dott. Rita Paola Terramagra;
nella causa civile iscritta al n. r.g.3628/2025 vertente tra
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ricorrente
e
Controparte_1
resistente contumace
Controparte_2
resistente ha pronunciato la seguente
Parte_4
e , nonché hanno chiesto disporsi accertamento tecnico
[...] Parte_2 Parte_3
preventivo in funzione conciliativa, deducendo di avere stipulato un contratto di permuta, in data 10 novembre 2010, in forza del quale la ditta costruttrice di acquistava da potere dei Parte_5
la proprietà dei terreni di cui alle particelle 3483 e 3484, in cambio del Parte_6
trasferimento di un costruendo appartamento con annessi locale cantina e posto auto in favore dei cedenti;
che la convenzione prevedeva altresì, l'obbligo, a carico della impresa, di costruire un muro di confine tra i terreni permutati (p.lle 3483 e 3484) e quello (p.lla 3482) rimasto nella titolarità dei Tranchina, ad una distanza non inferiore a metri tre, unitamente ad un cancello di ingresso. Hanno allegato che il muro di sostegno era stato edificato ad una distanza dal confine minore di metri 3,00, con conseguente accorpamento di uno spazio poi adibito a parcheggio condominiale, senza avere mai prestato alcun assenso a detto utilizzo.
Hanno chiesto accertarsi, tra l'altro le reali dimensioni dell'area , l'edificazione del muro a distanza inferiore dal confine, la modifica del regime di deflusso delle acque, il costo del ripristino dello stato dei luoghi, le cause dei danni subiti dai ricorrenti, le determinazione dell'indennità di occupazione. Il ON ha eccepito il difetto di procura in capo a e l'inammissibilità a vario Parte_2
titolo del ricorso.
L'impresa non si è costituita. CP_1
§§§
Tanto premesso, le questioni riguardanti l'eventuale difetto di procura alle liti in capo a Parte_2
, pur essendo fondate, non incidono sulla validità del mandato nel suo complesso, né sulla
[...]
sorte del procedimento, in quanto il contraddittorio resta comunque integro, considerato che
“ciascun comproprietario in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investa l'intera cosa comune e non una frazione della stessa, è legittimato ad agire o resistere in giudizio, anche senza il consenso degli altri, per la tutela della cosa comune, nei confronti del terzo o di un singolo condomino” (Cass. Sez. II Civile,
22 febbraio 2018 n. 4336).
Nel merito, si osserva come i ricorrenti abbiano chiesto, in modo piuttosto disorganico, disporsi una serie di accertamenti senza distinguere quelli formulati nei confronti dell'impresa, che muovono da presumibili inadempimenti di natura contrattuale, rispetto a quelli proposti nei confronti del che originano dal preteso accorpamento di aree di loro proprietà, CP_2
verosimilmente per effetto di errori di misurazione da parte dell'impresa esecutrice dei lavori edili, foriere, secondo le prospettazioni dei ricorrenti, di future azioni petitorie di rivendica o negatorie.
Si osserva, innanzi tutto, come appaia infondata, l'eccezione formulata dal di difetto di CP_2
legittimazione passiva in capo ai per non avere dimostrato il loro diritto di proprietà Parte_2 sulla particella 3482 del foglio di mappa n. 19 , utilizzata dall'impresa come area di cantiere.
Impregiudicata ogni diversa valutazione da parte del giudice del merito in ordine alla questione dell'appartenenza dell'area, nell'ambito della delibazione sommaria che caratterizza tale fase procedimentale, sembra che la detta particella, originatasi, unitamente alle particelle 3483 e 3483 ( oggetto della permuta), dal frazionamento dell'originaria particella n. 3060, sia di proprietà dei ricorrenti, come emerge indirettamente dall'atto di permuta e dal certificato di destinazione urbanistica in atti.
Del resto, nell'ambito del presente procedimento, del tutto deformalizzato, non può richiedersi la probatio diabolica che è invece imprescindibile nel giudizio di rivendica a cognizione piena.
Osta, tuttavia, all'accoglimento del ricorso, il rilievo preliminare ed assorbente della natura petitoria dell'accertamento richiesto nei confronti del . CP_2
Le contese oggetto di devoluzione alla CTU preventiva ex art. 696 bis c.p.c. sono rappresentate essenzialmente da controversie dalle connotazioni prevalentemente “tecnico - fattuali”, quali quelle relative a lesioni alla persona, a vizi della cosa, controversie extracontrattuali per danni a immobili da infiltrazioni eccetera, restando affidata ai giuristi (giudice e procuratori delle parti) la discussione e la valutazione degli aspetti meramente giuridici.
Lo stesso art. 696 bis c.p.c. fa esplicito riferimento alle controversie relative all'accertamento ed alla relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, controversie estese anche a quelle derivanti “ da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico” dal recente intervento della Corte
Costituzionale (corte cost. 222/2023).
Sulla base del dato letterale dell'art. 696 bis c.p.c. si è escluso che possa essere chiesta la CTU preventiva per controversie relative a crediti derivanti da diritti reali, a status e diritti della persona, al diritto di famiglia.
Più in generale si ritiene che l'istituto non sarebbe utilizzabile in tutte le controversie il cui l' oggetto non riguarda la responsabilità contrattuale o extracontrattuale delle parti.
Nel caso in esame, le conseguenze dell'asserito inadempimento contrattuale della , Controparte_1
non si sono tradotte in pretese di natura risarcitoria per equivalente da calcolare nel presente giudizio mediante c.t.u., in quanto gli accertamenti, di chiara natura petitoria, sono funzionali in primo luogo al futuro accertamento del diritto di proprietà in favore dei ricorrenti sull'area contesa e devono intendersi indirizzate esclusivamente contro il , detentore dell'area di cui CP_2
sarebbero stati privati, che sarebbe pertanto tenuto al pagamento di un indennizzo.
Nel conclusum del ricorso, si chiede l'accertamento delle dimensioni dell'area oggetto di permuta;
dell'edificazione del muro di sostegno in violazione delle distanze legali dal confine;
dell'accorpamento dell'area di cui sono titolari da cui sarebbe stata ricavata la zona destinata a parcheggio.
Si tratta di condotte da cui scaturirebbe il diritto di rivendicare l'area e di conseguire il pagamento di una indennità per l'abusiva occupazione da parte del ON ( come emerge dal ricorso a pag. 5) il quale, dal canto suo, ha eccepito l'usucapione del sito.
Con il ricorso si chiede infine anche di verificare l'alterazione e la modifica del deflusso delle acque e la loro causa, fonte di futura azione di negatoria servitutis.
Si tratta all'evidenza di accertamenti di natura petitoria, esclusi dal novero delle indagini esperibili con l'ATP conciliativo.
Il che esimerebbe il giudice dal rilevare che essendo stato già esperito dai ricorrenti un tentativo di conciliazione con il e lo -che ha dato esito negativo- e che appare ferma CP_2 CP_1
l'opposizione dell'ente di gestione rispetto alle pretese dei ricorrenti, sarebbe davvero arduo ritenere che possa pervenirsi ad una conciliazione, sicchè sarebbe pure frustrata la funzione prevalente del procedimento, che è quella di pervenire al bonario componimento della controversia. Il ricorso va dunque rigettato nei confronti del CP_2
Quanto allo , se anche fossero estrapolabili dal contesto degli accertamenti richiesti quelli CP_1
riferibili alla sola impresa, alcune dei quali peraltro geenrici ( accertare le cause dei danni subiti dai ricorrenti) deve osservarsi che il detto resistente non si è costituito, rendendo il ricorso improcedibile nei suoi confronti.
Invero, la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, sicchè può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 696 c.p.c., tant'è che orienta verso una composizione non conflittuale della lite, in cui assume primaria rilevanza l'intervento di un terzo neutrale che ha il compito di promuoverla;
che è prevalente in giurisprudenza l'orientamento interpretativo secondo il quale l'istituto conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell'udienza rimane contumace, come nel caso in esame.
Gli argomenti contro l'ammissibilità dell'istituto nell'ipotesi in premessa sono stati desunti dall'ultimo comma dell'articolo stesso, da cui si ricava che il presupposto operativo per una rituale acquisizione della CTU preventiva nel successivo ed instaurando giudizio di merito è rappresentato da una mancata conciliazione tra “ciascuna parte” che, dunque, se del caso, potrà chiedere la anzidetta trasferibilità dell'ATPconciliativo nel giudizio di merito;
da ciò desumendosi l'impossibilità di ammettere o ritenere precedibile una consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in assenza della comparizione di uno dei soggetti coinvolti nella lite instauranda;
che, invero, le parti, con la costituzione nel procedimento de quo, manifestano in realtà un assenso implicito all'esperibilità delle operazioni peritali, riservandosi all'esito di manifestare la propria disponibilità o meno all'accordo transattivo;
che, tuttavia, mancando ab origine uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa, non si vede come possa procedersi ugualmente all'assunzione della CTU, dal momento che la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l'istituto è stato concepito: a) funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa;
b) in via subordinata, funzione d'istruzione preventiva, dato che l'esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito.
In definitiva, va negata la procedibilità della consulenza tecnica a fini conciliativi a fronte della
“contumacia” della parte resistente ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo ex art. 696-bis c.p.c. e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'art. 695 c.p.c.. , atteso che l'assenza ab origine - ancor prima della redazione dell'atto peritale - di una delle parti, preclude ogni possibilità di conciliazione alla luce dei contenuti specifici dell'elaborato tecnico preventivo, venendo meno quel carattere di “strumentalità” alla conciliazione che connota l'istituto de quo.
Né rileva che la contumacia del resistente rimetterebbe alla volontà di quest'ultimo l'operatività degli effetti conciliativi, trattandosi di un normale rischio di tutte le procedure che si vogliono definire tali laddove la possibile composizione di interessi contrapposti non può prescindere dalla partecipazione e dall'adesione dei soggetti coinvolti.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorso è improcedibile nei confronti dell'impresa edile , CP_1
senza pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della resistente.
Nel rapporto processuale tra i ricorrenti e l'ente di gestione, tenuto conto del mancato accoglimento di alcune eccezioni preliminari avanzate dal esse possono essere compensate. CP_2
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra ricorrenti e CP_2
Nulla per le spese nel rapporto processuale tra i e l'impresa Parte_6 Controparte_3
.
[...]
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 6 giugno 2025
Il Presidente
Rita Paola Terramagra