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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1731/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11351/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250055119062000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1676/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071202500551190621000, notificata in data 17.04.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura tg. Targa_1– anno di imposta 2019, pari ad euro 276,43.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SI - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania con articolate note controdeduttive con allegati, rilevando la documentata avvenuta e regolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
Si dà atto del deposito telematico di memoria difensiva in data 19.01.2026, in cui la parte dichiara di sconoscere la grafia della sottoscrizione apposta sulla cartolina esibendo in comparazione il documento di identità su cui è apposta la firma autografa;
deduce anche discordanze sull'indirizzo del destinatario.
Il Giudice monocratico esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso, allo stato degli atti, non appare fondato.
La Regione Campania ha dato prova della notifica rituale del prodromico avviso di accertamento n.
964272398156 in data 5.08.2022; la richiamata notifica, a mani proprie, risulta perfezionata entro il termine triennale.
Della ritualità della notifica e della utilizzabilità dei documenti prodotti non vi è motivo di dubitare. Si osserva, sul punto, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica. L' avviso di accertamento non risulta impugnato, da cui la preclusione di ulteriori deduzioni di merito. La regolare notifica dell' avviso di accertamento non impugnato dal ricorrente nei termini di legge, ha determinato la cristallizzazione del credito tributario. Secondo il principio di diritto ribadito da Cass. Sez. V, 16/05/2024, n. 13665 e Cass.
Sez. V, 09/06/2025, n. 15281, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende la pretesa irretrattabile. Di conseguenza, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, sono inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa tributaria o a vizi formali degli atti prodromici ormai divenuti definitivi. Si precisa, inoltre, che la definitività dell'avviso di accertamento non trasforma il termine di prescrizione da triennale a decennale (esclusione dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c., cfr. Cass.
15281/2025), ma nel caso in esame, come sopra dimostrato, anche il termine breve triennale è stato rispettato.
La Regione Campania ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, dai quali risulta la consegna a mani del destinatario in data 5.08.2022. Il ricorrente ha contestato tale circostanza, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina di ricezione e sostenendo la sua difformità rispetto a quella presente sulla propria carta d'identità, prodotta in giudizio a fini comparativi.
Tuttavia, tale eccezione è priva di pregio giuridico e deve essere respinta. L'avviso di ricevimento della raccomandata postale costituisce, ai sensi dell'art. 2700 c.c., atto pubblico dotato di fede privilegiata in ordine alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, ivi compresa l'identità del soggetto al quale il plico è stato consegnato e l'apposizione della firma da parte dello stesso. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, per superare la fede privilegiata di cui gode la relata di notifica (e l'avviso di ricevimento che ne è parte integrante), non è sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c., né la produzione di documenti comparativi, ma è indispensabile la proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che "l'avviso di ricevimento della raccomandata (L. n. 890 del
1982) costituisce l'unico documento idoneo a provare la consegna e l'identità del consegnatario" e che "il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notifica o la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo con querela di falso" (Cass. Sez. VI Civ., 25/05/2021, n. 14282; conf. Cass. Sez. VI Civ.,
26/07/2022, n. 23326). Tale principio è stato recentemente ribadito anche da Cass. Sez. I Civ.,
24/10/2025, n. 28239, la quale ha specificato che il semplice disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione non è idoneo a privare l'atto della sua efficacia probatoria legale.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a disconoscere la firma confrontandola con il proprio documento d'identità, senza tuttavia attivare il procedimento incidentale di querela di falso. In assenza di tale strumento, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento deve ritenersi legalmente riconducibile al destinatario, rendendo la notifica pienamente valida ed efficace.
Non si rilevano vizi propri dell'atto, che appare conforme al modello ministeriale ed ha consentito un compiuto esercizio dei diritti di difesa.
In ragione della soccombenza si ritiene che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese della procedura in favore delle controparti costituite, che, in via equitativa, si liquidano in euro
300,00 (trecento) oltre accessorie di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
300,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte costituita.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11351/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250055119062000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1676/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.071202500551190621000, notificata in data 17.04.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura tg. Targa_1– anno di imposta 2019, pari ad euro 276,43.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SI - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
Si è costituita la Regione Campania con articolate note controdeduttive con allegati, rilevando la documentata avvenuta e regolare notificazione dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato.
Si dà atto del deposito telematico di memoria difensiva in data 19.01.2026, in cui la parte dichiara di sconoscere la grafia della sottoscrizione apposta sulla cartolina esibendo in comparazione il documento di identità su cui è apposta la firma autografa;
deduce anche discordanze sull'indirizzo del destinatario.
Il Giudice monocratico esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso, allo stato degli atti, non appare fondato.
La Regione Campania ha dato prova della notifica rituale del prodromico avviso di accertamento n.
964272398156 in data 5.08.2022; la richiamata notifica, a mani proprie, risulta perfezionata entro il termine triennale.
Della ritualità della notifica e della utilizzabilità dei documenti prodotti non vi è motivo di dubitare. Si osserva, sul punto, che la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notifica. L' avviso di accertamento non risulta impugnato, da cui la preclusione di ulteriori deduzioni di merito. La regolare notifica dell' avviso di accertamento non impugnato dal ricorrente nei termini di legge, ha determinato la cristallizzazione del credito tributario. Secondo il principio di diritto ribadito da Cass. Sez. V, 16/05/2024, n. 13665 e Cass.
Sez. V, 09/06/2025, n. 15281, la mancata impugnazione dell'atto presupposto rende la pretesa irretrattabile. Di conseguenza, in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento, sono inammissibili le doglianze relative al merito della pretesa tributaria o a vizi formali degli atti prodromici ormai divenuti definitivi. Si precisa, inoltre, che la definitività dell'avviso di accertamento non trasforma il termine di prescrizione da triennale a decennale (esclusione dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c., cfr. Cass.
15281/2025), ma nel caso in esame, come sopra dimostrato, anche il termine breve triennale è stato rispettato.
La Regione Campania ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento degli atti presupposti, dai quali risulta la consegna a mani del destinatario in data 5.08.2022. Il ricorrente ha contestato tale circostanza, disconoscendo la firma apposta sulla cartolina di ricezione e sostenendo la sua difformità rispetto a quella presente sulla propria carta d'identità, prodotta in giudizio a fini comparativi.
Tuttavia, tale eccezione è priva di pregio giuridico e deve essere respinta. L'avviso di ricevimento della raccomandata postale costituisce, ai sensi dell'art. 2700 c.c., atto pubblico dotato di fede privilegiata in ordine alle dichiarazioni delle parti e ai fatti che l'agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, ivi compresa l'identità del soggetto al quale il plico è stato consegnato e l'apposizione della firma da parte dello stesso. La giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che, per superare la fede privilegiata di cui gode la relata di notifica (e l'avviso di ricevimento che ne è parte integrante), non è sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c., né la produzione di documenti comparativi, ma è indispensabile la proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che "l'avviso di ricevimento della raccomandata (L. n. 890 del
1982) costituisce l'unico documento idoneo a provare la consegna e l'identità del consegnatario" e che "il destinatario che intenda contestare l'avvenuta notifica o la propria firma sull'avviso ha l'onere di impugnarlo con querela di falso" (Cass. Sez. VI Civ., 25/05/2021, n. 14282; conf. Cass. Sez. VI Civ.,
26/07/2022, n. 23326). Tale principio è stato recentemente ribadito anche da Cass. Sez. I Civ.,
24/10/2025, n. 28239, la quale ha specificato che il semplice disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione non è idoneo a privare l'atto della sua efficacia probatoria legale.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a disconoscere la firma confrontandola con il proprio documento d'identità, senza tuttavia attivare il procedimento incidentale di querela di falso. In assenza di tale strumento, la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento deve ritenersi legalmente riconducibile al destinatario, rendendo la notifica pienamente valida ed efficace.
Non si rilevano vizi propri dell'atto, che appare conforme al modello ministeriale ed ha consentito un compiuto esercizio dei diritti di difesa.
In ragione della soccombenza si ritiene che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese della procedura in favore delle controparti costituite, che, in via equitativa, si liquidano in euro
300,00 (trecento) oltre accessorie di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
300,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte costituita.