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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 821 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Antonazzo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via
47˚ Reggimento Fanteria, n. 4
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Federica Rizzu, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via T. Tasso, n. 45
appellato
nonché
1 (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Nicolò D'Elia, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Galleria Passarella, n. 1
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.03.2025 ex art. 127 ter cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2033/2023 pubblicata in data 03.07.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da nei confronti dell'Avv. Parte_1
Controparte_1
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 17.04.2019 conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Parte_1
Lecce, l'Avv. al fine di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole Controparte_1 del professionista e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale;
in subordine, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dallo stesso nella misura di € 100.000,00 o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo l'equo apprezzamento del giudice.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore esponeva di aver conferito mandato all'Avv. Controparte_1 di svolgere attività preliminare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e successiva attività giudiziale, a fronte di un avviso di accertamento relativo ai redditi dichiarati negli anni 2010 e 2011; la procedura giudiziale, di primo e secondo grado (rispettivamente davanti alla Commissione Tribunale Provinciale e
Regionale), si era conclusa con sentenza n. 2145/2018, che aveva confermato i maggiori redditi imponibili - di € 36.717,00 per l'anno 2010 e di € 65.000,00 per l'anno 2011 - per un totale complessivo di € 101.717,00, con conseguente legittimità dell'accertamento operato dall'Agenzia. L'attore sosteneva che tale decisione a lui sfavorevole fosse riconducibile alla mancata diligenza nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Avv. che aveva omesso di fornire le necessarie informazioni relative CP_1 ad un conto corrente bancario ( CC 0221102760 acceso presso la BPP ) il cui unico titolare era il padre dell'appellante, Sig. , ma i giudici tributari avevano ritenuto il “contitolare” Persona_1 Parte_1
a causa della condotta del difensore che aveva lasciato lacunoso il corredo probaotorio relativo a tale
2 aspetto della vicenda. Da ultimo, il lamentava di non essere stato informato dal convenuto del Pt_1 deposito della sentenza di secondo grado, ma di essere stato contattato da quest'ultimo solo per una richiesta di pagamento di € 48.811,32 oltre oneri di legge.
1.2.Con comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2019, si costituiva in giudizio l'Avv. CP_1
il quale contestava le pretese attoree, deducendo di essersi sempre attenuto al dovere di diligenza
[...] ex art. 1176, c. 2, c.c. Asseriva, difatti, di aver depositato, in più tempi, diversi fascicoli che riportavano
“spiegazioni” in merito a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate e di aver provveduto, con riferimento al conto corrente bancario intestato al Sig. a richiedere informazioni Persona_1 dettagliate all'istituto di credito interessato, ricevendo dal medesimo risposta negativa. In aggiunta, asseriva di aver tempestivamente impugnato tutti gli avvisi ricevuti dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare che il proprio cliente era un semplice delegato e non un “cointestatario” del conto corrente in esame, nonché di aver depositato n. 80 documenti probatori di spese e costi relativi agli anni 2010 e
2011. Da ultimo, sosteneva di aver consigliato all'attore di far richiedere le necessarie informazioni bancarie direttamente dal padre, intestatario del conto corrente, incaricando un altro legale esperto in materia civilista. In ogni caso, chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa delle Assicurazioni Lloyd's con funzione di malleva nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, pur se e nel merito, in via principale, insisteva per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 04.09.2019 il giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa del 27.12.2019, si costituiva in giudizio la Assicurazione Lloyd's, la quale, in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata l'inoperatività della polizza assicurativa sia nei termini (stante il periodo di validità dal 07.02.2019 al 07.02.2020), sia nell'oggetto, avendo l'assicurato dolosamente sottaciuto le circostanze che lo vedevano da tempo coinvolto con l'attore e, per l'effetto, l'estromissione della stessa dal giudizio;
deduceva altresì l'infondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva il rigetto. Da ultimo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva l'accertamento dell'eventuale responsabilità in capo al convenuto, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso, il tutto detratta la franchigia fissa ed entro il massimale di polizza;
con vittoria di spese e competenze di lite.
2.La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito il giudice rigettava la domanda;
in primo luogo il tribunale ricordava che l'obbligazione professionale dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che, nel caso di specie, per stabilire la responsabilità del professionista, fosse necessario effettuare un giudizio prognostico, verificando ex post, se la pretesa azionata da parte attrice, in assenza di negligenza del difensore, avrebbe in termini probabilistici comportato un risultato favorevole per l'attore. In concreto il Tribunale evidenziava era emersa una lacuna probatoria, ma questa non era imputabile al difensore che aveva sollecitato il ad acquisire presso la BPP tutte le informazioni necessarie, allo scopo di Parte_1 contrastare la pretesa erariale. Difatti, nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto
3 della controversia, era emerso che il professionista aveva sollecitato per tempo l'attore a mobilitarsi onde ottenere dall'istituto di credito coinvolto le informazioni necessarie e che il medesimo aveva consigliato all'ex cliente d'incaricare un collega civilista al fine di facilitare i contatti con la BPP. Tanto confortava il fatto che la condotta del professionista fosse stata diligente ed immune da censure. Da ultimo, il giudice sosteneva che, in ogni caso, se anche il professionista avesse operato in maniera diversa l'esito della controversia sia in primo grado sia in secondo grado, non sarebbe stata diverso, considerato che la decisione del giudicante derivava dall'analisi complessiva degli accertamenti reddituali (riferiti all'anno
2010 e all'anno 2011), i quali si erano rivelati ben superiori rispetto a quelli dichiarati, non solo per le movimentazioni sospette e dubbie risultate dal conto corrente BPP intestato a , ma anche Persona_1 per altre e diverse movimentazioni bancarie nonché per buona parte della situazione patrimoniale dell'attore, sicchè la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata comunque confermata in ogni caso;
la domanda attorea era pertanto rigettata e le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
->>
3. Con atto di citazione notificato il 05.10.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
a) Error in iudicando. Errata motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218 e 2236 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una responsabilità in capo all'appellato; evidenzia invece che la negligenza del difensore, oltre ad essere stata accertata dai giudici tributari di primo e secondo grado, è ritenuta anche dallo stesso giudice di prime cure, ove si considera che, se a seguito della notifica dell'invito n. 100704/2014, il difensore avesse fornito all'Agenzia delle Entrate la documentazione inerente alla titolarità effettiva del conto corrente oggetto di contestazione, non si sarebbe giunti alla emissione di ulteriori avvisi di accertamento o, comunque, essi avrebbero riguardato importi nettamente inferiori rispetto a quelli ingiunti all'appellante. In aggiunta, il corretto espletamento del mandato conferito all'appellato non presupponeva un'attività che esorbitasse le facoltà del medesimo o che rendesse necessario ricorrere ad un altro professionista. L'appellante deduce la erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, senza l'omissione del professionista, il cliente avrebbe ottenuto in termini probabilistici lo stesso risultato. Ebbene,
l'attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad individuare ulteriori redditi dell'appellante presuntivamente sottaciuti, ha condotto all'attribuzione a carico di quest'ultimo di un maggior reddito di 94.204,23 € per l'anno 2010 e di 166.738,42 € per il 2011 laddove i dati e le operazioni compiute sul conto corrente CC 0221102760, ritenuto erroneamente cointestato, hanno concorso per 74.429,29 € per l'anno 2010 e 125.140,07€ per l'anno 2011.
Dunque, l'omissione del professionista non è stata indifferente rispetto alle sorti sia del
4 procedimento preliminare di accertamento (poiché probabilmente se vi fosse stata la produzione della documentazione bancaria riferita al conto corrente del sig. esso non sarebbe Persona_1 mai sfociato nei conseguenti avvisi di accertamento) sia nei successivi giudizi di impugnazione dinanzi alla CC.TT. (che avrebbero comunque avuto esito meno sfavorevole accertando omissioni per importi largamente inferiori rispetto a quelli poi concretamente contestati all'appellante);
b) Error in iudicando. In subordine. Omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893
c.c., nonché dell'art. 92 c.p.c.: in subordine, l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime ha posto a carico del deducente attore in primo grado anche le spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa, sebbene la domanda di manleva formulata dal fosse illegittima ed infondata, come eccepito da CP_1 Controparte_2 ella comparsa di costituzione e risposta. Ebbene, su tale contestazione il giudice
[...] di prime avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi ad addebitare le spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa a carico dell'appellante. Quest'ultimo chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite sostenute da
Assicurazioni, quale terza chiamata in causa. CP_2
3.1.Ritualmente costituito, l'Avv. chiede il rigetto dell'appello, in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede la condanna del terzo chiamato in causa a rifondere all'appellato quanto dovesse essere eventualmente condannato a pagare in favore dell'appellante.
Si è altresì costituita la quale ha concluso per il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna dell'assicurato, chiede accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della ZZ per le ragioni esposte in primo grado e, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva formulata dall'assicurato nei propri confronti.
In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, chiede che venga limitato e/o contenuto l'indennizzo dovuto dagli Assicuratori alle sole poste risarcitorie e comunque entro i termini e le condizioni di ZZ (detratta la franchigia di € 1.000,00 per sinistro ed entro il massimale di € 350.000,00).
3.3. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 11.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
5 ->>>
4. L'appello è privo di pregio e va pertanto disatteso.
Con il primo motivo di censura l'appellane appunta la sua attenzione avverso il passaggio della motivazione che esclude la sussistenza di una condotta negligente in capo al professionista appellato, in particolare con riferimento esclusivamente alla omessa produzione di documentazione, che riguardava un c/c bancario acceso presso la Banca Popolare Pugliese n. CC 0221102760, intestato al padre dell'appellante, , ed invece, a causa di una non compita e corretta attività difensiva, a detta Persona_1 di parte appellante ritenuto erroneamente dai giudici tributari cointestato e dunque riferibile al Parte_1
sicché i redditi rinvenienti da detto conto corrente sarebbero stati ritenuti indebitamente omessi
[...] nella dichiarazione dei redditi, incidendo sul valore complessivo delle omessa dichiarazione per il 90% circa.
Tale censura non è condivisibile.
4.1.La lettura della motivazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale smentisce in modo radicale tale ricostruzione ed è di per sé sola sufficiente- anche nell'ottica della ragione più liquida
– a consentire alla Corte di confermare la sentenza di primo grado, che esclude una condotta negligente imputabile all'avv. CP_1
La Commissione infatti, ha correttamente evidenziato come la vicenda nasca perché Parte_1 nonostante una prosperosa situazione economica personale ( proprietario di diverse unità immobiliari in
Gallipoli bia Blu, di una villa A/7 di un locale commerciale del valore di 80.000€ ed intestatario di un leasing per una imbarcazione del valore di 80.000,00 €) avesse dichiarato negli anni 2010 e 2011 redditi assolutamente modesti, tali da non garantire neppure la sopravvivenza. La amministrazione finanziaria ha pertanto proceduto ad una indagine patrimoniale e reddituale del esaminando tutti i Parte_1 conti personali ed aziendali a lui facenti capo, per verificare i maggiori redditi evasi, oggetto dell'avviso di accertamento, poi contestato sia in via amministrativa che innanzi ai giudici tributari, per ragioni procedurali e nel merito. Fra le ragioni di impugnazione del merito – al n. 5 del ricorso introduttivo proposta alla Commissione Tributari provinciale e, quindi, nel gravame alla CTR- si deduceva da parte Cont del che il CC era stato erroneamente ritenuto dalla nella disponibilità del Pt_1 P.IVA_2 ancorchè intestato al padre, sicché erroneamente ed indebitamente era stato conteggiato Parte_1 fra i redditi evasi.
In relazione a tale difesa si legge nella sentenza della CTR << tutte le movimentazioni bancarie non sono state sufficientemente chiarite e provate dal ricorrente;
nell'esame dei redditi ritenuti evasi sono state inserite anche le movimentazioni riguardanti operazioni effettuate dal padre, soggetto esterno, sia pur munito di procura. Dalla situazione descritta posta a base dell'accertamento risulta evidente che il contribuente non è stato in grado di dimostrare con chiarezza agli accertatori le fonti della propria ricchezza, dando così spazio alle presunzioni dell'Ufficio, che non possono essere superate da semplici
6 argomentazioni non suffragate da prove. Per contro la Commissione deve riconoscere che anche nell'accertamento dell'Ufficio risultano delle incertezze che non consentono di giungere ad una conclusione chiara e certa del maggior reddito accertato>> Cont In relazione a tali lacune nell'accertamento effettuato dalla , che ne scalfiscono la attendibilità ed affidabilità, il giudice tributario valuta proprio il fatto che, nella determinazione del maggior reddito siano state considerate operazioni << effettuate dal padre che essendo persona estranea dovevano essere dimostrate e collegate chiaramente al reddito del ricorrente>>: la lacuna allegatoria e probatoria che riguarda i redditi di cui al conto corrente CC 0221102760, intestato al padre, , non è Persona_1 imputata ad una inefficiente difesa del contribuente/ricorrente, bensì alla condotta dell'Ufficio ossia della
Amministrazione tributaria, che ha indebitamente inserito nell'accertamento dei maggiori ricavi reddituali non dichiarati << anche movimentazioni bancarie che sicuramente facevano capo ad un soggetto terzo
( il padre)>> senza alcuna evidenza di un collegamento con il reddito del contribuente tanto che l'ufficio stesso avrebbe operato anche una rettifica, in relazione a tale iniziale assunto.
La attenta disamina di tali spunti motivazionali della sentenza della CTR, ormai passata in giudicato, consente di concordare con il tribunale sulla assenza di una condotta negligente dell'avv. per CP_1 non aver prodotti documenti atti a chiarire sia alla Amministrazione che al Giudice tributario che il c/c
CC 0221102760, intestato al padre era stato erroneamente incluso nell'ambito dei redditi evasi perché ritenuto erroneamente cointestato, o comunque riferibile al laddove così non era. Parte_1
La lacuna probatoria sul punto della riferibilità al contribuente del c/c del padre, è stata quindi ascritta dal giudice tributario unicamente alla Amministrazione e, se pure l'accertamento era mantenuto perché valido ed attendibile nel resto, il giudicante ha determinato una decurtazione forfettaria del 40% dei redditi accertati come evasi, sulla base di una valutazione equitativa della pretesa, effettuata dai giudici tributari tenendo conto delle insufficienze riscontrate nell'accertamento tributario. I redditi imponibili evasi sono stati fissati dalla CTP e confermati dalla CTR all'esito del giudizio tributario in misura pari ad € 36.717,99 per il 2010 ed in € 65.0000,00 per il 2011 e rappresentano il reddito tassabile, derivato da fonti, beni e/o attività, diverse da quella oggetto di questo giudizio ( il c/c intestato a ). Persona_1
4.2. Giova per completezza evidenziare in ogni caso due ulteriori circostanze.
In primo luogo, nell'ottica del ragionamento controfattuale, l'avvenuta riduzione equitativa dell'accertamento tributario in misura forfettaria del 40% da parte del giudice tributario rende del tutto inconsistente l'assunto secondo cui l'incidenza dei redditi del c/c CC 0221102760, sull'accertamento sarebbe comunque pari al 90%, perché anche tutti i redditi accertati hanno subito la medesima decurtazione.
In secondo luogo, la prova orale svolta in primo grado, a mezzo di due testi escussi, e Testimone_1 [...]
peraltro pienamente attendibili perchè si tratta di due avvocati, fa emergere con Testimone_2 estrema chiarezza come la mancanza di informazioni inerenti il C/c intestato al padre da versare in atti
7 sia comunque imputabile non già a lacune difensive ma unicamente al stesso, che, nonostante Pt_1 le insistenze e i chiarimenti ricevuti dall'avv. sulla necessità che ogni informazione alla BPP CP_1 inerente il CC 0221102760, dovesse essere necessariamente richiesta dal padre, perché unico intestatario del conto, decideva di non agire in tal modo “per non coinvolgere il padre nella vicenda”.
Trattasi di una scelta della parte che può certamente aver inciso sulla efficacia della sua difesa, ma che comunque esclude una condotta negligente del difensore, sicché effettivamente la Corte non può che confermare, con assorbimento di ogni altra questione, la valutazione del tribunale sul punto.
Consegue quindi il rigetto del motivo di gravame.
4.3. Va ricordato, invero, che la responsabilità dell'avvocato può affermarsi nel caso in cui ricorra un non corretto adempimento dell'attività professionale, e comunque in ogni caso occorre comunque verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile a tale condotta, se il danno vi sia effettivamente stato e, infine, se il compimento di ciò che era dovuto da parte del legale, alla stregua dei comportamenti probabilistici, avrebbe portato al riconoscimento delle proprie ragioni;
in difetto la responsabilità professionale non può essere affermata, pur in presenza di condotte negligenti.
Non è né dedotto né provato nella specie né la sussistenza di una condotta negligente: tanto rende irrilevante accertare se una diversa condotta dell'avv. avrebbe portato ad un esito diverso del CP_1 giudizio: le ragioni esposte portano ad escludere tale soluzione, per la dirimente mancanza della condotta negligente e colpevole del difensore-
Tanto è sufficiente in sé per il rigetto del gravame, per la efficacia dirimente, come ragione liquida, della assenza di condotta colpevole ai fini della configurabilità di una responsabilità professionale dell'avv. connessa alla esecuzione dell'incarico difensivo. CP_1
Resta assorbita ogni altra valutazione.
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5. Infondato è anche il secondo motivo di appello, che concerne le spese di lite del terzo chiamato.
Il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante in primo grado impone che questi sostenga anche l'onere delle spese di lite del terzo chiamato. Ed infatti le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità . Il principio di causalità è regola cardine nella ripartizione delle spese giudiziali. E determina che ciascuna parte debba sopportare i propri oneri processuali salvo diversa disposizione giudiziale dovuta alla soccombenza. Essenziale è l'analisi del ruolo svolto dal terzo chiamato in garanzia: qualora l'iniziativa del chiamante, pur essendo rimasto privo di fondamento giuridico, si traduca in una sconfitta della domanda principale, il terzo, seppur estraneo alla controversia, non dovrà far fronte alle spese processuali che sono invece poste a carico della parte soccombente, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
8 Recentissime anche Cassazione civile sez. III, 03/02/2025, n.2520 e Cassazione civile sez. II,
28/01/2025, n.1958.
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6. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 05.10.2023, nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Sentenza del Tribunale di Lecce
[...]
n. 2033/2023, pubblicata il 03.07.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. Condanna alla refusione in favore di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 delle spese di lite del presente grado, che per ciascuno di essi liquida in
[...]
€ 10.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 821 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Antonazzo, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via
47˚ Reggimento Fanteria, n. 4
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Federica Rizzu, giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Lecce, Via T. Tasso, n. 45
appellato
nonché
1 (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Nicolò D'Elia, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Milano, Via Galleria Passarella, n. 1
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 11.03.2025 ex art. 127 ter cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2033/2023 pubblicata in data 03.07.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali proposta da nei confronti dell'Avv. Parte_1
Controparte_1
Ed invero.
1.1.Con atto di citazione del 17.04.2019 conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Parte_1
Lecce, l'Avv. al fine di accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole Controparte_1 del professionista e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di mandato professionale;
in subordine, chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniale e non patrimoniali subiti dallo stesso nella misura di € 100.000,00 o quella diversa, maggiore o minore ritenuta di giustizia secondo l'equo apprezzamento del giudice.
A sostegno delle proprie ragioni, l'attore esponeva di aver conferito mandato all'Avv. Controparte_1 di svolgere attività preliminare nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e successiva attività giudiziale, a fronte di un avviso di accertamento relativo ai redditi dichiarati negli anni 2010 e 2011; la procedura giudiziale, di primo e secondo grado (rispettivamente davanti alla Commissione Tribunale Provinciale e
Regionale), si era conclusa con sentenza n. 2145/2018, che aveva confermato i maggiori redditi imponibili - di € 36.717,00 per l'anno 2010 e di € 65.000,00 per l'anno 2011 - per un totale complessivo di € 101.717,00, con conseguente legittimità dell'accertamento operato dall'Agenzia. L'attore sosteneva che tale decisione a lui sfavorevole fosse riconducibile alla mancata diligenza nell'esercizio dell'attività professionale da parte dell'Avv. che aveva omesso di fornire le necessarie informazioni relative CP_1 ad un conto corrente bancario ( CC 0221102760 acceso presso la BPP ) il cui unico titolare era il padre dell'appellante, Sig. , ma i giudici tributari avevano ritenuto il “contitolare” Persona_1 Parte_1
a causa della condotta del difensore che aveva lasciato lacunoso il corredo probaotorio relativo a tale
2 aspetto della vicenda. Da ultimo, il lamentava di non essere stato informato dal convenuto del Pt_1 deposito della sentenza di secondo grado, ma di essere stato contattato da quest'ultimo solo per una richiesta di pagamento di € 48.811,32 oltre oneri di legge.
1.2.Con comparsa di costituzione e risposta del 25.07.2019, si costituiva in giudizio l'Avv. CP_1
il quale contestava le pretese attoree, deducendo di essersi sempre attenuto al dovere di diligenza
[...] ex art. 1176, c. 2, c.c. Asseriva, difatti, di aver depositato, in più tempi, diversi fascicoli che riportavano
“spiegazioni” in merito a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate e di aver provveduto, con riferimento al conto corrente bancario intestato al Sig. a richiedere informazioni Persona_1 dettagliate all'istituto di credito interessato, ricevendo dal medesimo risposta negativa. In aggiunta, asseriva di aver tempestivamente impugnato tutti gli avvisi ricevuti dall'Agenzia delle Entrate al fine di dimostrare che il proprio cliente era un semplice delegato e non un “cointestatario” del conto corrente in esame, nonché di aver depositato n. 80 documenti probatori di spese e costi relativi agli anni 2010 e
2011. Da ultimo, sosteneva di aver consigliato all'attore di far richiedere le necessarie informazioni bancarie direttamente dal padre, intestatario del conto corrente, incaricando un altro legale esperto in materia civilista. In ogni caso, chiedeva, in via preliminare, la chiamata in causa delle Assicurazioni Lloyd's con funzione di malleva nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, pur se e nel merito, in via principale, insisteva per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 04.09.2019 il giudice di prime cure autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa del 27.12.2019, si costituiva in giudizio la Assicurazione Lloyd's, la quale, in via preliminare, chiedeva che venisse dichiarata l'inoperatività della polizza assicurativa sia nei termini (stante il periodo di validità dal 07.02.2019 al 07.02.2020), sia nell'oggetto, avendo l'assicurato dolosamente sottaciuto le circostanze che lo vedevano da tempo coinvolto con l'attore e, per l'effetto, l'estromissione della stessa dal giudizio;
deduceva altresì l'infondatezza delle pretese attoree e ne chiedeva il rigetto. Da ultimo, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva l'accertamento dell'eventuale responsabilità in capo al convenuto, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso, il tutto detratta la franchigia fissa ed entro il massimale di polizza;
con vittoria di spese e competenze di lite.
2.La causa veniva istruita a mezzo di prova documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'esito il giudice rigettava la domanda;
in primo luogo il tribunale ricordava che l'obbligazione professionale dell'avvocato è un'obbligazione di mezzi e non di risultato e che, nel caso di specie, per stabilire la responsabilità del professionista, fosse necessario effettuare un giudizio prognostico, verificando ex post, se la pretesa azionata da parte attrice, in assenza di negligenza del difensore, avrebbe in termini probabilistici comportato un risultato favorevole per l'attore. In concreto il Tribunale evidenziava era emersa una lacuna probatoria, ma questa non era imputabile al difensore che aveva sollecitato il ad acquisire presso la BPP tutte le informazioni necessarie, allo scopo di Parte_1 contrastare la pretesa erariale. Difatti, nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto
3 della controversia, era emerso che il professionista aveva sollecitato per tempo l'attore a mobilitarsi onde ottenere dall'istituto di credito coinvolto le informazioni necessarie e che il medesimo aveva consigliato all'ex cliente d'incaricare un collega civilista al fine di facilitare i contatti con la BPP. Tanto confortava il fatto che la condotta del professionista fosse stata diligente ed immune da censure. Da ultimo, il giudice sosteneva che, in ogni caso, se anche il professionista avesse operato in maniera diversa l'esito della controversia sia in primo grado sia in secondo grado, non sarebbe stata diverso, considerato che la decisione del giudicante derivava dall'analisi complessiva degli accertamenti reddituali (riferiti all'anno
2010 e all'anno 2011), i quali si erano rivelati ben superiori rispetto a quelli dichiarati, non solo per le movimentazioni sospette e dubbie risultate dal conto corrente BPP intestato a , ma anche Persona_1 per altre e diverse movimentazioni bancarie nonché per buona parte della situazione patrimoniale dell'attore, sicchè la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata comunque confermata in ogni caso;
la domanda attorea era pertanto rigettata e le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
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3. Con atto di citazione notificato il 05.10.2023, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
a) Error in iudicando. Errata motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1176,1218 e 2236 c.c.: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una responsabilità in capo all'appellato; evidenzia invece che la negligenza del difensore, oltre ad essere stata accertata dai giudici tributari di primo e secondo grado, è ritenuta anche dallo stesso giudice di prime cure, ove si considera che, se a seguito della notifica dell'invito n. 100704/2014, il difensore avesse fornito all'Agenzia delle Entrate la documentazione inerente alla titolarità effettiva del conto corrente oggetto di contestazione, non si sarebbe giunti alla emissione di ulteriori avvisi di accertamento o, comunque, essi avrebbero riguardato importi nettamente inferiori rispetto a quelli ingiunti all'appellante. In aggiunta, il corretto espletamento del mandato conferito all'appellato non presupponeva un'attività che esorbitasse le facoltà del medesimo o che rendesse necessario ricorrere ad un altro professionista. L'appellante deduce la erroneità della sentenza anche nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, senza l'omissione del professionista, il cliente avrebbe ottenuto in termini probabilistici lo stesso risultato. Ebbene,
l'attività di accertamento effettuata dall'Agenzia delle Entrate, finalizzata ad individuare ulteriori redditi dell'appellante presuntivamente sottaciuti, ha condotto all'attribuzione a carico di quest'ultimo di un maggior reddito di 94.204,23 € per l'anno 2010 e di 166.738,42 € per il 2011 laddove i dati e le operazioni compiute sul conto corrente CC 0221102760, ritenuto erroneamente cointestato, hanno concorso per 74.429,29 € per l'anno 2010 e 125.140,07€ per l'anno 2011.
Dunque, l'omissione del professionista non è stata indifferente rispetto alle sorti sia del
4 procedimento preliminare di accertamento (poiché probabilmente se vi fosse stata la produzione della documentazione bancaria riferita al conto corrente del sig. esso non sarebbe Persona_1 mai sfociato nei conseguenti avvisi di accertamento) sia nei successivi giudizi di impugnazione dinanzi alla CC.TT. (che avrebbero comunque avuto esito meno sfavorevole accertando omissioni per importi largamente inferiori rispetto a quelli poi concretamente contestati all'appellante);
b) Error in iudicando. In subordine. Omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893
c.c., nonché dell'art. 92 c.p.c.: in subordine, l'appellante deduce l'erroneità della decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice di prime ha posto a carico del deducente attore in primo grado anche le spese di lite sostenute dalla terza chiamata in causa, sebbene la domanda di manleva formulata dal fosse illegittima ed infondata, come eccepito da CP_1 Controparte_2 ella comparsa di costituzione e risposta. Ebbene, su tale contestazione il giudice
[...] di prime avrebbe omesso di pronunciarsi, limitandosi ad addebitare le spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa a carico dell'appellante. Quest'ultimo chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'appellato alla refusione delle spese di lite sostenute da
Assicurazioni, quale terza chiamata in causa. CP_2
3.1.Ritualmente costituito, l'Avv. chiede il rigetto dell'appello, in quanto infondato in Controparte_1 fatto e in diritto;
in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiede la condanna del terzo chiamato in causa a rifondere all'appellato quanto dovesse essere eventualmente condannato a pagare in favore dell'appellante.
Si è altresì costituita la quale ha concluso per il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna dell'assicurato, chiede accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della ZZ per le ragioni esposte in primo grado e, per l'effetto, il rigetto della domanda di manleva formulata dall'assicurato nei propri confronti.
In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, chiede che venga limitato e/o contenuto l'indennizzo dovuto dagli Assicuratori alle sole poste risarcitorie e comunque entro i termini e le condizioni di ZZ (detratta la franchigia di € 1.000,00 per sinistro ed entro il massimale di € 350.000,00).
3.3. Alla udienza del 21.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 11.03.2025 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è privo di pregio e va pertanto disatteso.
Con il primo motivo di censura l'appellane appunta la sua attenzione avverso il passaggio della motivazione che esclude la sussistenza di una condotta negligente in capo al professionista appellato, in particolare con riferimento esclusivamente alla omessa produzione di documentazione, che riguardava un c/c bancario acceso presso la Banca Popolare Pugliese n. CC 0221102760, intestato al padre dell'appellante, , ed invece, a causa di una non compita e corretta attività difensiva, a detta Persona_1 di parte appellante ritenuto erroneamente dai giudici tributari cointestato e dunque riferibile al Parte_1
sicché i redditi rinvenienti da detto conto corrente sarebbero stati ritenuti indebitamente omessi
[...] nella dichiarazione dei redditi, incidendo sul valore complessivo delle omessa dichiarazione per il 90% circa.
Tale censura non è condivisibile.
4.1.La lettura della motivazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale smentisce in modo radicale tale ricostruzione ed è di per sé sola sufficiente- anche nell'ottica della ragione più liquida
– a consentire alla Corte di confermare la sentenza di primo grado, che esclude una condotta negligente imputabile all'avv. CP_1
La Commissione infatti, ha correttamente evidenziato come la vicenda nasca perché Parte_1 nonostante una prosperosa situazione economica personale ( proprietario di diverse unità immobiliari in
Gallipoli bia Blu, di una villa A/7 di un locale commerciale del valore di 80.000€ ed intestatario di un leasing per una imbarcazione del valore di 80.000,00 €) avesse dichiarato negli anni 2010 e 2011 redditi assolutamente modesti, tali da non garantire neppure la sopravvivenza. La amministrazione finanziaria ha pertanto proceduto ad una indagine patrimoniale e reddituale del esaminando tutti i Parte_1 conti personali ed aziendali a lui facenti capo, per verificare i maggiori redditi evasi, oggetto dell'avviso di accertamento, poi contestato sia in via amministrativa che innanzi ai giudici tributari, per ragioni procedurali e nel merito. Fra le ragioni di impugnazione del merito – al n. 5 del ricorso introduttivo proposta alla Commissione Tributari provinciale e, quindi, nel gravame alla CTR- si deduceva da parte Cont del che il CC era stato erroneamente ritenuto dalla nella disponibilità del Pt_1 P.IVA_2 ancorchè intestato al padre, sicché erroneamente ed indebitamente era stato conteggiato Parte_1 fra i redditi evasi.
In relazione a tale difesa si legge nella sentenza della CTR << tutte le movimentazioni bancarie non sono state sufficientemente chiarite e provate dal ricorrente;
nell'esame dei redditi ritenuti evasi sono state inserite anche le movimentazioni riguardanti operazioni effettuate dal padre, soggetto esterno, sia pur munito di procura. Dalla situazione descritta posta a base dell'accertamento risulta evidente che il contribuente non è stato in grado di dimostrare con chiarezza agli accertatori le fonti della propria ricchezza, dando così spazio alle presunzioni dell'Ufficio, che non possono essere superate da semplici
6 argomentazioni non suffragate da prove. Per contro la Commissione deve riconoscere che anche nell'accertamento dell'Ufficio risultano delle incertezze che non consentono di giungere ad una conclusione chiara e certa del maggior reddito accertato>> Cont In relazione a tali lacune nell'accertamento effettuato dalla , che ne scalfiscono la attendibilità ed affidabilità, il giudice tributario valuta proprio il fatto che, nella determinazione del maggior reddito siano state considerate operazioni << effettuate dal padre che essendo persona estranea dovevano essere dimostrate e collegate chiaramente al reddito del ricorrente>>: la lacuna allegatoria e probatoria che riguarda i redditi di cui al conto corrente CC 0221102760, intestato al padre, , non è Persona_1 imputata ad una inefficiente difesa del contribuente/ricorrente, bensì alla condotta dell'Ufficio ossia della
Amministrazione tributaria, che ha indebitamente inserito nell'accertamento dei maggiori ricavi reddituali non dichiarati << anche movimentazioni bancarie che sicuramente facevano capo ad un soggetto terzo
( il padre)>> senza alcuna evidenza di un collegamento con il reddito del contribuente tanto che l'ufficio stesso avrebbe operato anche una rettifica, in relazione a tale iniziale assunto.
La attenta disamina di tali spunti motivazionali della sentenza della CTR, ormai passata in giudicato, consente di concordare con il tribunale sulla assenza di una condotta negligente dell'avv. per CP_1 non aver prodotti documenti atti a chiarire sia alla Amministrazione che al Giudice tributario che il c/c
CC 0221102760, intestato al padre era stato erroneamente incluso nell'ambito dei redditi evasi perché ritenuto erroneamente cointestato, o comunque riferibile al laddove così non era. Parte_1
La lacuna probatoria sul punto della riferibilità al contribuente del c/c del padre, è stata quindi ascritta dal giudice tributario unicamente alla Amministrazione e, se pure l'accertamento era mantenuto perché valido ed attendibile nel resto, il giudicante ha determinato una decurtazione forfettaria del 40% dei redditi accertati come evasi, sulla base di una valutazione equitativa della pretesa, effettuata dai giudici tributari tenendo conto delle insufficienze riscontrate nell'accertamento tributario. I redditi imponibili evasi sono stati fissati dalla CTP e confermati dalla CTR all'esito del giudizio tributario in misura pari ad € 36.717,99 per il 2010 ed in € 65.0000,00 per il 2011 e rappresentano il reddito tassabile, derivato da fonti, beni e/o attività, diverse da quella oggetto di questo giudizio ( il c/c intestato a ). Persona_1
4.2. Giova per completezza evidenziare in ogni caso due ulteriori circostanze.
In primo luogo, nell'ottica del ragionamento controfattuale, l'avvenuta riduzione equitativa dell'accertamento tributario in misura forfettaria del 40% da parte del giudice tributario rende del tutto inconsistente l'assunto secondo cui l'incidenza dei redditi del c/c CC 0221102760, sull'accertamento sarebbe comunque pari al 90%, perché anche tutti i redditi accertati hanno subito la medesima decurtazione.
In secondo luogo, la prova orale svolta in primo grado, a mezzo di due testi escussi, e Testimone_1 [...]
peraltro pienamente attendibili perchè si tratta di due avvocati, fa emergere con Testimone_2 estrema chiarezza come la mancanza di informazioni inerenti il C/c intestato al padre da versare in atti
7 sia comunque imputabile non già a lacune difensive ma unicamente al stesso, che, nonostante Pt_1 le insistenze e i chiarimenti ricevuti dall'avv. sulla necessità che ogni informazione alla BPP CP_1 inerente il CC 0221102760, dovesse essere necessariamente richiesta dal padre, perché unico intestatario del conto, decideva di non agire in tal modo “per non coinvolgere il padre nella vicenda”.
Trattasi di una scelta della parte che può certamente aver inciso sulla efficacia della sua difesa, ma che comunque esclude una condotta negligente del difensore, sicché effettivamente la Corte non può che confermare, con assorbimento di ogni altra questione, la valutazione del tribunale sul punto.
Consegue quindi il rigetto del motivo di gravame.
4.3. Va ricordato, invero, che la responsabilità dell'avvocato può affermarsi nel caso in cui ricorra un non corretto adempimento dell'attività professionale, e comunque in ogni caso occorre comunque verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile a tale condotta, se il danno vi sia effettivamente stato e, infine, se il compimento di ciò che era dovuto da parte del legale, alla stregua dei comportamenti probabilistici, avrebbe portato al riconoscimento delle proprie ragioni;
in difetto la responsabilità professionale non può essere affermata, pur in presenza di condotte negligenti.
Non è né dedotto né provato nella specie né la sussistenza di una condotta negligente: tanto rende irrilevante accertare se una diversa condotta dell'avv. avrebbe portato ad un esito diverso del CP_1 giudizio: le ragioni esposte portano ad escludere tale soluzione, per la dirimente mancanza della condotta negligente e colpevole del difensore-
Tanto è sufficiente in sé per il rigetto del gravame, per la efficacia dirimente, come ragione liquida, della assenza di condotta colpevole ai fini della configurabilità di una responsabilità professionale dell'avv. connessa alla esecuzione dell'incarico difensivo. CP_1
Resta assorbita ogni altra valutazione.
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5. Infondato è anche il secondo motivo di appello, che concerne le spese di lite del terzo chiamato.
Il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'appellante in primo grado impone che questi sostenga anche l'onere delle spese di lite del terzo chiamato. Ed infatti le spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità . Il principio di causalità è regola cardine nella ripartizione delle spese giudiziali. E determina che ciascuna parte debba sopportare i propri oneri processuali salvo diversa disposizione giudiziale dovuta alla soccombenza. Essenziale è l'analisi del ruolo svolto dal terzo chiamato in garanzia: qualora l'iniziativa del chiamante, pur essendo rimasto privo di fondamento giuridico, si traduca in una sconfitta della domanda principale, il terzo, seppur estraneo alla controversia, non dovrà far fronte alle spese processuali che sono invece poste a carico della parte soccombente, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
8 Recentissime anche Cassazione civile sez. III, 03/02/2025, n.2520 e Cassazione civile sez. II,
28/01/2025, n.1958.
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6. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
Le spese del grado seguono la soccombenza sono liquidate come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 05.10.2023, nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Sentenza del Tribunale di Lecce
[...]
n. 2033/2023, pubblicata il 03.07.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. Condanna alla refusione in favore di e di Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 delle spese di lite del presente grado, che per ciascuno di essi liquida in
[...]
€ 10.000,00, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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